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NORMATIVA
Normativa regionale - Liguria

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Legge regionale Liguria 5 aprile 2012 n 9
Modifiche alla legge regionale 6 giugno 2008, n 16 (Disciplina dell’attività edilizia), alla legge regionale 7 aprile 1995, n. 25 (Disposizioni in materia di determinazione del contributo di concessione edilizia), alla legge regionale 4 settembre 1997, n. 36 (Legge urbanistica regionale), alla legge regionale 3 novembre 2009, n. 49 (Misure urgenti per il rilancio dell’attività edilizia e per la riqualificazione del patrimonio urbanistico-edilizio) e ulteriori disposizioni in attuazione dell’articolo 5 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 (Semestre europeo – prime disposizioni urgenti per l’economia) convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106.
 

Il Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria ha approvato.


IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
promulga la seguente legge regionale:


Articolo 1
(Oggetto della legge)


1. La presente legge contiene modifiche alle norme regionali in materia di attività edilizia e urbanistica in coerenza con le disposizioni di semplificazione delle procedure urbanistico-edilizie e di incentivazione alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente introdotte dall’articolo 5 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 (Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia) convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 ed al fine di conseguire obiettivi di generale semplificazione e razionalizzazione della disciplina dell’attività edilizia in raccordo con le misure di semplificazione procedurale e di rilancio per le attività produttive previste nella legge regionale in materia di esercizio delle attività produttive e riordino dello sportello unico per le attività produttive.


Articolo 2
(Modifiche all’articolo 2 della legge regionale 6 giugno 2008, n 16 (Disciplina dell’attività edilizia))


1. Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 2 della l.r 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, dopo le parole: “denunce di inizio attività” sono inserite le seguenti: “e della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA)”.

Articolo 3
(Modifiche all’articolo 5 della l.r. 16/2008)


1. Il comma 1 dell’articolo 5 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente:
“1. I Comuni, nell’ambito della propria autonomia organizzativa, affidano la responsabilità dei procedimenti edilizi disciplinati dalla presente legge ad un’unica struttura da denominarsi sportello unico per l’edilizia (SUE), da organizzare anche in forma associata ai sensi del Titolo II, Capo V, Parte I, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e successive modificazioni ed integrazioni.”.
2. Il comma 2 dell’articolo 5 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni è abrogato.
3. Al comma 4 dell’articolo 5 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: “, laddove costituito,” sono soppresse.
4. Alla lettera a) del comma 4 dell’articolo 5 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, dopo le parole: “denuncia di inizio attività” sono inserite le seguenti: “, della SCIA”.
5. Al comma 6 dell’articolo 5 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: “di assenso” sono sostituite dalla seguente: “amministrativi”.


Articolo 4
(Modifiche all’articolo 6 della l.r. 16/2008)


1. Alla lettera a) del comma 3 dell’articolo 6 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: “diversi da quelli disciplinati dall’articolo 27” sono soppresse.
2. Dopo il comma 3 dell’articolo 6 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto il seguente:
“3 bis. Per le infrastrutture viarie sono comprese nella manutenzione ordinaria le opere di mantenimento, riparazione, ripristino, parziale rinnovamento ed adeguamento necessarie a
conservare in efficienza il sistema stradale e le sue pertinenze, impianti, attrezzature e
servizi e che non ne comportino modificazioni delle caratteristiche dimensionali e strutturali.”.


Articolo 5
(Modifica all’articolo 7 della l.r. 16/2008)


1. Dopo il comma 3 dell’articolo 7 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, è aggiunto il seguente:
“3 bis. Per le infrastrutture viarie sono compresi nella manutenzione straordinaria gli interventi eccedenti quelli di manutenzione ordinaria volti a garantire la protezione e la funzionalità delle infrastrutture e dei relativi pertinenze, impianti, attrezzature e servizi e che richiedono un insieme sistematico di opere anche di natura strutturale purché non comportanti modifiche delle caratteristiche funzionali.”.


Articolo 6
(Modifica dell’articolo 9 della l.r. 16/2008)


1. Dopo il comma 3 dell’articolo 9 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, è aggiunto il seguente:
“3 bis. Per le infrastrutture viarie sono compresi nel risanamento conservativo gli interventi eccedenti quelli di manutenzione straordinaria volti al consolidamento statico ed
all’adeguamento funzionale delle infrastrutture e dei relativi pertinenze, impianti, attrezzature e servizi, attraverso opere di natura strutturale che ne prevedono modificazioni delle caratteristiche e delle dimensioni purché non concretanti realizzazione di nuovi tratti viari.”.


Articolo 7
(Modifiche all’articolo 10 della l.r. 16/2008)


1. La lettera f) del comma 2 dell’articolo 10 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituita dalla seguente:
“f) gli ampliamenti diversi da quelli di nuova costruzione di cui all’articolo 15 e, quindi, entro soglie percentuali predeterminate dalla disciplina urbanistica in deroga ai parametri urbanistico-edilizi, la cui entità, espressa in superficie agibile (S.A.) o volume come definito dallo strumento urbanistico, non può eccedere il 20 per cento del volume geometrico di cui all’articolo 70.”.


Articolo 8
(Modifiche all’articolo 12 della l.r. 16/2008)


1. Al comma 1 dell’articolo 12 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, la parola: “integrati” è sostituita dalla seguente: “aggiornati”.


Articolo 9
(Sostituzione dell’articolo 14 della l.r. 16/2008)


1. L’articolo 14 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente:
“Articolo 14 (Sostituzione edilizia)
1. Si definiscono interventi di sostituzione edilizia quelli consistenti nella demolizione e successiva ricostruzione di edifici esistenti che necessitano di riqualificazione sotto il profilo urbanistico, paesistico, architettonico ed ambientale, non riconducibili nei limiti di cui all’articolo 10, comma 2, lettera e), e comportanti eventuale incremento della volumetria originaria.
2. Tali interventi:
a) sono disciplinati dallo strumento urbanistico generale alla stregua degli interventi di nuova costruzione, fatta eccezione per l’indice di fabbricabilità o di utilizzazione insediativa, previa definizione dei parametri urbanistico-edilizi e dell’entità dell’eventuale incremento della volumetria esistente ammissibile entro soglie percentuali predeterminate dallo strumento urbanistico generale nei limiti di cui all’articolo 10, comma 2, lettera f), delle modalità di attuazione e delle prestazioni di opere di urbanizzazione da osservare nella ricostruzione. La ricostruzione può essere prevista nello stesso lotto di proprietà, ovvero nella zona o ambito omogeneo in cui è localizzato l’immobile originario, o in altra specifica zona o ambito individuati come idonei dallo strumento urbanistico e comunque in conformità alle indicazioni del vigente PTCP;
b) devono rispettare le normative in materia igienico-sanitaria, di risparmio energetico, di stabilità e di sicurezza degli edifici e ogni altra normativa di settore prescritta per gli interventi di nuova costruzione.”.


Articolo 10
(Modifiche all’articolo 15 della l.r. 16/2008)


1. Alla lettera e) del comma 1 dell’articolo 15 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, dopo le parole: “esigenze non meramente temporanee” sono inserite le seguenti: “, con esclusione dei manufatti di cui all’articolo 21,”.
2. Alla lettera f) del comma 1 dell’articolo 15 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: “o di manufatti funzionali all’attività cantieristica navale di cui all’articolo 21, comma 2, lettera a), se finalizzate a soddisfare esigenze non temporalmente circoscritte e comunque di durata superiore a due anni” sono soppresse.

Articolo 11
(Modifiche all’articolo 17 della l.r. 16/2008)


1. Il comma 3 dell’articolo 17 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente:
“3. Le pertinenze, sia di tipo condominiale che singolo, comprendono i locali adibiti a cantina, a ripostiglio, gli impianti tecnologici, le cabine idriche, le centrali termiche, i locali adibiti a lavatoi o stenditoi nonché i ricoveri per i veicoli e le opere di sistemazione e di arredo.”.
2. Il comma 4 dell’articolo 17 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente:
“4. Gli strumenti urbanistici, in relazione alla zonizzazione ed al pregio paesistico-ambientale delle aree, devono disciplinare le condizioni, i parametri e le modalità con cui possono essere realizzate le pertinenze, le cui dimensioni ove si tratti di volumi chiusi non possono eccedere il 20 per cento del volume geometrico dell’edificio principale, come definito all’articolo 70 bis, né, comunque, risultare superiori a 45 metri cubi.”.


Articolo 12
(Modifiche all’articolo 18 della l.r. 16/2008)


1. Alla fine del comma 1 dell’articolo 18 della l.r. 16/2008, sono aggiunte le parole: “purché non comportanti sopraelevazioni che determinino la creazione di un nuovo piano della costruzione”.


Articolo 13
(Modifiche all’articolo 19 della l.r. 16/2008)


1. Alla fine del comma 1 dell’articolo 19 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, sono aggiunte inserite le parole: “e comunque con obbligo di almeno un posto auto per ogni unità immobiliare”.
2. Il comma 2 dell’articolo 19 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente:
“2. La realizzazione dei parcheggi di cui al comma 1, purché non eccedenti le dimensioni e le quantità minime ivi prescritte, non è assoggettata alla corresponsione del contributo di costruzione purché, entro la data di ultimazione dei lavori, venga formalizzato l’atto di asservimento a garanzia del vincolo di pertinenzialità del parcheggio rispetto all’unità immobiliare. Tale atto di asservimento, impegnativo per il richiedente, per i suoi successori o aventi causa a qualsiasi titolo, deve essere trascritto nei registri immobiliari. In tal caso l’obbligazione del pagamento del contributo di costruzione dovuto è garantita dal richiedente mediante rilascio a favore dell’Amministrazione comunale di una garanzia fideiussoria di importo pari al contributo stesso. All’ultimazione dei lavori, perfezionata la trascrizione nei registri immobiliari dell’atto di asservimento a pertinenza dei parcheggi, il richiedente provvede al pagamento della somma eventualmente dovuta, con conseguente estinzione da parte dell’Amministrazione comunale della garanzia fideiussoria.”.
3. Il comma 3 dell’articolo 19 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente:
“3. Le dimensioni dei parcheggi pertinenziali realizzabili ai sensi dell’articolo 9, comma 1, della l. 122/1989 e successive modificazioni ed integrazioni e dei parcheggi realizzabili in sottosuolo, nelle zone e nei casi espressamente previsti dallo strumento urbanistico generale, assoggettati a vincolo di pertinenzialità con le modalità di cui al comma 2, non devono eccedere la superficie di 35 metri quadrati per ogni unità immobiliare al netto degli spazi di accesso e di manovra.
Tali parcheggi sono esclusi dalla corresponsione del contributo di costruzione.”.
4. Il comma 4 dell’articolo 19 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente:
“4. La realizzazione dei parcheggi di cui al comma 1 in eccedenza alle dimensioni e alle quantità minime ivi prescritte ovvero la realizzazione di quelli di cui al comma 1 che si intendano eseguire in assenza di atto di asservimento è soggetta al contributo di costruzione da determinarsi ai sensi della l.r. 25/1995 e successive modificazioni ed integrazioni. Il Comune, con apposito atto deliberativo, può fissare valori maggiorati rispetto a quelli stabiliti in base alla l.r. 25/1995 e successive modificazioni ed integrazioni.”.
5. Alla fine del comma 5 dell’articolo 19 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, sono aggiunte le parole: “rispetto ai quali vale quanto previsto nel comma 4”.
6. Al comma 6 dell’articolo 19 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, dopo le parole: “l’atto di asservimento” sono inserite le seguenti: “secondo le modalità”.
7. Al comma 8 dell’articolo 19 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, la parola: “nuove” è soppressa e dopo le parole: “ricettive-alberghiere” sono inserite le seguenti: “di nuova costruzione”.


Articolo 14
(Sostituzione dell’articolo 20 della l.r. 16/2008)


1. L’articolo 20 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente:
“Articolo 20 (Attività edilizia delle pubbliche amministrazioni e dei soggetti privati)
“1. Ferma restando l’applicabilità delle disposizioni di cui agli articoli 21, 21 bis e 23:
a) l’approvazione delle opere e interventi pubblici degli enti territoriali a norma della vigente legislazione statale e regionale in materia equivale a rilascio di titolo edilizio;
b) per le opere pubbliche statali o di interesse statale, da eseguirsi sia da amministrazioni statali sia dagli enti istituzionalmente competenti o dai concessionari di servizi pubblici, l’accertamento di conformità alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di localizzazione delle opere di interesse statale) e successive modificazioni ed integrazioni equivale a rilascio di titolo edilizio.
2. L’attività edilizia dei soggetti privati, anche su aree demaniali, è subordinata a SCIA, a denuncia di inizio di attività (DIA) o a permesso di costruire nei casi individuati negli articoli 21 bis, 23 e 24 con esclusione delle attività libere di cui all’articolo 21.
3. La disciplina delle procedure abilitative per la realizzazione delle infrastrutture per gli impianti di teleradiocomunicazione e per la produzione e distribuzione di energia da realizzarsi a cura dei gestori dei relativi servizi è contenuta nella legge regionale in materia di esercizio delle attività produttive e riordino dello sportello unico per le attività produttive, con esclusione della disciplina delle procedure di autorizzazione unica di cui agli articoli 28 e 29.”.


Articolo 15
(Sostituzione dell’articolo 21 della l.r. 16/2008)


1. L’articolo 21 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente:
“Articolo 21 (Attività urbanistico-edilizia libera)
1. Costituiscono attività edilizia non soggetta a permesso di costruire, né a DIA obbligatoria né a SCIA, purché effettuati nel rispetto delle normative di settore e, in particolare, delle disposizioni contenute nel d.lgs. 42/2004 e successive modificazioni ed integrazioni e delle norme dei piani e dei regolamenti attuativi dei parchi:
a) gli interventi di manutenzione ordinaria come definiti nell’articolo 6;
b) gli interventi volti all’eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell’edificio;
c) gli interventi consistenti in opere temporanee per attività di ricerca in sottosuolo che abbiano carattere geognostico o siano eseguite in aree esterne al centro edificato;
d) i movimenti di terra strettamente pertinenti all’esercizio dell’attività agro-silvo-pastorale, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari, nonché l’installazione di coperture stagionali prive di struttura in muratura destinate a proteggere le colture agricole e non costituenti serre;
e) l’installazione di manufatti connessi allo svolgimento dell’attività di cantiere e connessi interventi edilizi già assentiti e da rimuovere ad ultimazione dei lavori, di manufatti diretti a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e da rimuovere al cessare della necessità e comunque entro un termine non superiore a tre mesi, nonché l’installazione di manufatti strettamente funzionali all’esercizio dell’attività cantieristica navale aventi altezza non superiore a 4 metri e superficie coperta non superiore a 50 metri quadrati da collocare nelle aree destinate a cantieristica navale e da rimuovere alla conclusione dell’attività;
f) l’installazione di manufatti leggeri non concretanti volumi chiusi, da utilizzare a fini venatori, denominati “palchi”, di cui all’articolo 29, comma 13, della legge regionale 1° luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio) e successive modificazioni ed integrazioni, riconducibili all’attività agro-silvo-pastorale;
g) l’installazione di manufatti leggeri non concretanti volumi chiusi, da utilizzare a fini agro-silvopastorali e di fruizione dei parchi e delle aree protette, di osservazione faunistica, di ricerca scientifica e per attività ludiche o didattiche, per i quali la Giunta regionale definisce le caratter istiche dei manufatti, con riferimento in particolare alle dimensioni e ai materiali ammessi per
le diverse finalità di impiego, avuto riguardo al contesto paesaggistico dei luoghi;
h) l’installazione di manufatti o l’occupazione di aree per esposizione o deposito di merci o materiali soggetti a concessione amministrativa per esigenze temporanee di utilizzo del suolo pubblico di durata non superiore ad un anno;
i) l’installazione di impianti di rilevazione anemometrica destinati a soddisfare esigenze temporalmente circoscritte di durata non superiore a trentasei mesi e da rimuovere comunque al termine della campagna di misurazione.”.


Articolo 16
(Inserimento dell’articolo 21 bis della l.r. 16/2008)


1. Dopo l’articolo 21 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni è inserito il seguente:
“Articolo 21 bis (Interventi urbanistico-edilizi soggetti a SCIA)
1. Sono soggetti a SCIA di cui all’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modificazioni ed integrazioni, con contestuale possibilità di inizio dei lavori dalla data di presentazione, i seguenti interventi, purché conformi alla disciplina della strumentazione urbanistico-territoriale e del regolamento edilizio vigenti e/o operanti in salvaguardia e delle normative di settore, fra cui quelle igienico-sanitarie, ambientali, di sicurezza e di prevenzione incendi, fermo restando l’obbligo di corredare la SCIA delle prescritte autorizzazioni, pareri od altri atti di assenso comunque denominati, ove gli interventi interessino aree od immobili sottoposti a vincoli paesaggistici, culturali o ambientali, nonché del versamento del contributo di costruzione nei casi previsti dall’articolo 38:
a) l’installazione di manufatti leggeri, diversi da quelli di cantiere, di qualunque genere e destinazione d’uso purché non infissi stabilmente al suolo e finalizzati a soddisfare dimostrate esigenze temporalmente circoscritte di durata non superiore a un anno;
b) le opere da realizzare all’interno delle unità immobiliari o dell’edificio sempreché non interessino gli elementi strutturali portanti dell’edificio e non comportino aumento del numero delle unità immobiliari e mutamenti della destinazione d’uso;
c) la manutenzione straordinaria come definita dall’articolo 7, sempreché non comportante alterazione della volumetria dell’edificio o della superficie agibile delle singole unità immobiliari esistenti, della sagoma dell’edificio, né modifiche delle caratteristiche tipologiche;
d) il restauro e il risanamento conservativo, come definiti dagli articoli 8 e 9, non comportanti modifiche all’esterno dell’edificio, fatta salva l’eliminazione delle superfetazioni ed il ripristino dei caratteri architettonici originari e non comportanti modifiche della destinazione d’uso dell’intera costruzione;
e) la ristrutturazione edilizia, come definita dall’articolo 10, comportante incrementi della superficie all’interno della singola unità immobiliare con eventuale modifica della disposizione delle bucature, ma nel rispetto delle caratteristiche formali dell’edificio e non comportante mutamenti della destinazione d’uso;
f) i mutamenti di destinazione d’uso di aree di edifici e di unità immobiliari, senza esecuzione di opere edilizie e comportanti il passaggio a diverse categorie di funzioni come definite dalla l.r. 25/1995 e successive modificazioni ed integrazioni;
g) la demolizione senza ricostruzione;
h) la realizzazione dei parcheggi pertinenziali di cui all’articolo 19, comma 3, nonché di parcheggi anche non pertinenziali, purché a raso;
i) l’esecuzione di opere di sistemazione di aree, ivi comprese quelle ludico-ricreative, e di opere di arredo pubblico e privato anche di natura pertinenziale, purché non comportanti creazione di volumetria;
l) l’installazione di impianti di produzione di energia alimentati da fonti rinnovabili di
all’Allegato 1 contenente l’elenco degli interventi urbanistico-edilizi soggetti a SCIA. Con deliberazione della Giunta regionale possono essere individuati linee guida e criteri per la realizzazione dei suddetti impianti nonché modificati i parametri ed i requisiti indicati nell’Allegato 1 in adeguamento alle disposizioni statali o regionali di settore;
m)le opere di allacciamento alle reti di distribuzione di telefonia fissa, dell’energia elettrica, del gas e dell’acqua non di competenza dei soggetti gestori delle reti;
n) gli scavi e i riempimenti di terreno diversi dalle opere temporanee di cui all’articolo 21, comma 1, lettera c), non preordinati all’esecuzione di opere edilizie.
2. La SCIA è presentata dal proprietario o da altro soggetto avente titolo e deve essere corredata, oltreché delle dichiarazioni comprovanti la sussistenza dei presupposti e requisiti soggettivi di cui all’articolo 19, comma 1, della l. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni, del documento unico di regolarità contributiva (DURC) ove richiesto in base al tipo di intervento dalla vigente normativa in materia. La SCIA è inefficace ove presentata in assenza degli atti prescritti come presupposto per l’esecuzione dei lavori e comunque in assenza del DURC ove prescritto.
3. Per gli interventi di cui al comma 1, lettere b), c), d), e), h), m), la SCIA deve essere accompagnata anche da una relazione tecnica, sottoscritta da un tecnico abilitato, che descriva lo stato di fatto dell’immobile oggetto dei lavori, anche mediante documentazione fotografica, e specifichi le opere da compiersi nonché asseveri il rispetto delle norme urbanistico-edilizie, di quelle di sicurezza, di quelle in materia di strutture e di quelle igienico-sanitarie. Per gli interventi di cui al comma 1, lettere f), g), i), è sufficiente produrre a corredo della SCIA l’attestazione di conformità urbanisticoedilizia e alla normativa igienico-sanitaria sottoscritta da tecnico abilitato.
4. Nel caso in cui l’intervento soggetto a SCIA abbia ad oggetto la realizzazione di parcheggi pertinenziali a norma dell’articolo 19, comma 3, la SCIA deve essere corredata di atto di impegno ad asservire i parcheggi alle singole unità immobiliari, da formalizzarsi mediante atto da trascrivere nei registri immobiliari entro la data di ultimazione dei lavori, pena l’inefficacia della SCIA.
5. La SCIA per l’installazione degli impianti di produzione di energia alimentati da fonti rinnovabili di cui all’Allegato 1, numeri 2, 3, 5, 7, 8, 9, deve essere accompagnata da una relazione tecnica, sottoscritta da un tecnico abilitato, e da una rappresentazione grafica che illustri le caratteristiche dell’impianto ed asseveri il rispetto delle norme di sicurezza e delle verifiche tecniche del caso (strutturali, statiche etc.).
6. Gli impianti di produzione di energia alimentati da fonti rinnovabili di cui al comma 1, lettera l), sono ammissibili in tutte le zone urbanistiche del territorio comunale, fatto salvo il rispetto delle limitazioni previste nella vigente disciplina urbanistico-edilizia e delle indicazioni contenute nelle linee guida e nei criteri individuati con deliberazione della Giunta regionale. Nelle zone e sugli immobili vincolati ai sensi del d.lgs. 42/2004 e successive modificazioni ed integrazioni, l’installazione dei ridetti impianti è soggetta all’autorizzazione paesistico-ambientale di cui all’articolo 146 di tale decreto qualora l’intervento interessi immobili vincolati come beni paesaggistici ai sensi dell’articolo 136 del citato decreto nonché immobili vincolati ai sensi dell’articolo 142 del medesimo decreto ricadenti in aree ricomprese nel regime di Conservazione dell’assetto insediativo del PTCP. Negli altri casi non è richiesta l’autorizzazione paesistico-ambientale qualora l’intervento non alteri l’aspetto esteriore degli edifici in quanto realizzato con le tipologie e le modalità costruttive definite da apposita intesa fra la Regione e la Soprintendenza regionale per i Beni Architettonici e per il Paesaggio.
7. Nei casi in cui l’installazione degli impianti di produzione di energia alimentati da fonti rinnovabili di cui all’Allegato 1 sia soggetta a procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA) o di verifica–screening, la SCIA deve essere corredata dalla relativa pronuncia che è comprensiva della valutazione d’incidenza naturalistico-ambientale e dell’autorizzazione paesistico ambientale rilasciata dalla Regione.
8. Il proprietario o il soggetto avente titolo a presentare la SCIA, in luogo della possibilità di inizio lavori contestuale alla data di presentazione della stessa, ha facoltà di optare per il differimento dell’efficacia della SCIA al decorso del termine dei trenta giorni per il controllo da parte del Comune e con applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 26, commi 4 e 5.
9. La SCIA è sottoposta al termine massimo di efficacia di tre anni dalla data di presentazione.
L’interessato è tenuto a trasmettere al competente ufficio comunale la comunicazione di fine lavori entro sessanta giorni dall’avvenuta ultimazione degli stessi, pena l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria pari a euro 1.033,00. Qualora i lavori non siano ultimati nel termine, l’interessato è tenuto alla presentazione di una nuova SCIA concernente la parte non ultimata delle opere.
10.Presso il cantiere deve essere depositata copia della SCIA, dalla quale risulti la data di presentazione, l’elenco degli elaborati di corredo al progetto, l’attestazione del professionista abilitato, il piano di sicurezza, nonché gli atti di assenso eventualmente necessari per l’efficacia della SCIA medesima.”.


Articolo 17
(Sostituzione dell’articolo 23 della l.r. 16/2008)


1. L’articolo 23 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente:
“Articolo 23 (Interventi urbanistico-edilizi soggetti a DIA obbligatoria e a DIA
alternativa al permesso di costruire)
1. Sono assoggettati a DIA obbligatoria, salvi i casi assoggettati a SCIA di cui all’articolo 21 bis, i seguenti interventi purché conformi alla disciplina della strumentazione urbanistico-territoriale e del regolamento edilizio vigenti od operanti in salvaguardia delle normative di settore, fra cui quelle igienico-sanitarie, ambientali, di sicurezza e di prevenzione incendi:
a) gli interventi di restauro e di risanamento conservativo, come definiti dagli articoli 8 e 9, comportanti modifiche all’esterno dell’edificio volte all’inserimento o al rinnovo di elementi accessori e degli impianti che siano idonei alla conservazione ed alla funzionalità dell’edificio ed
anche rispondenti ai requisiti ed agli standard previsti dalle normative di settore e di risparmio energetico;
b) gli interventi di ristrutturazione edilizia, come definiti dall’articolo 10, comportanti modifiche all’esterno dell’edificio, sempreché puntualmente disciplinate dalla vigente strumentazione
urbanistica comunale, ivi compresi la demolizione e successiva ricostruzione nonché gli ampliamenti della volumetria esistente entro soglie percentuali massime predeterminate dalla
vigente strumentazione urbanistica comunale o da altre leggi speciali;
c) le opere di natura pertinenziale come definite all’articolo 17, comportanti creazione di volumetria e sempreché le stesse siano specificamente disciplinate dalla strumentazione urbanistica comunale a norma del comma 4 del medesimo articolo;
d) la realizzazione degli impianti di produzione di energia alimentati da fonti rinnovabili di cui all’Allegato 2 contenente l’elenco degli interventi urbanistico-edilizi soggetti a DIA obbligatoria.
Con deliberazione della Giunta regionale possono essere individuati linee guida e criteri per la realizzazione di tali impianti ed essere modificati i parametri e le dimensioni di cui all’Allegato 2 in adeguamento alle disposizioni statali o regionali di settore;
e) la realizzazione di impianti tecnologici, anche comportanti la realizzazione di volumi tecnici, diversi da quelli al servizio di edifici o di attrezzature esistenti;
f) l’esecuzione di opere di urbanizzazione primaria o secondaria realizzate da privati se specificamente disciplinate dalla strumentazione urbanistica comunale ovvero, in assenza di detta
disciplina, se localizzate in aree destinate a servizi pubblici o di interesse pubblico dalla strumentazione urbanistica comunale e compatibili con la relativa normativa;
g) la realizzazione di serre e di manufatti accessori funzionali alla conduzione del fondo sempreché tali interventi siano specificamente disciplinati dalla strumentazione urbanistica comunale.
2. Sono altresì realizzabili mediante DIA alternativa al permesso di costruire gli interventi sul patrimonio edilizio esistente nonché di nuova costruzione che non siano ricompresi nel comma 1 o che eccedano i limiti ivi previsti purché risultino:
a) disciplinati da strumenti urbanistici attuativi o piani urbanistici operativi efficaci ovvero regolati da specifiche previsioni di dettaglio contenute nel vigente strumento urbanistico generale
o nel PUC;
b) già assentiti sotto il profilo paesistico-ambientale mediante rilascio di autorizzazione a norma dell’articolo 146 del d.lgs. 42/2004 e successive modificazioni ed integrazioni alla data di presentazione della DIA obbligatoria.
3. Gli interventi realizzabili mediante DIA obbligatoria o DIA alternativa al permesso di costruire di cui al presente articolo sono soggetti al contributo di costruzione quando comportino incremento del carico urbanistico o comunque un’incidenza significativa sotto il profilo urbanistico ai sensi dell’articolo 38.
4. La realizzazione degli interventi di cui al presente articolo che riguardino immobili sottoposti a tutela dei beni culturali e dei beni paesaggistici è subordinata al preventivo rilascio della prescritta autorizzazione a norma delle disposizioni di legge in materia. L’autorizzazione paesistico-ambientale di cui all’articolo 146 del d.lgs. 42/2004 e successive modificazioni ed integrazioni non è comunque richiesta per la realizzazione degli interventi che non comportino alterazione dello stato dei luoghi e/o dell’aspetto esteriore degli edifici.
5. Gli impianti di produzione di energia alimentati da fonti rinnovabili di cui all’Allegato 2 sono ammissibili in tutte le zone urbanistiche del territorio comunale, fatto salvo il rispetto delle specifiche limitazioni e condizioni previste nella vigente disciplina urbanistico-edilizia, nelle linee guida e nei criteri individuati con deliberazione della Giunta regionale. Nei casi in cui la realizzazione degli impianti di produzione di energia alimentati da fonti rinnovabili di cui all’Allegato 2 sia soggetta a procedura di VIA o di verifica-screening la DIA deve essere corredata dalla relativa pronuncia che è comprensiva della valutazione d’incidenza naturalistico-ambientale, dell’autorizzazione paesistico-ambientale rilasciata dalla Regione e dell’eventuale deroga al vigente PTCP.”.


Articolo 18
(Sostituzione dell’articolo 24 della l.r. 16/2008)


1. L’articolo 24 della l.r 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente:
“Articolo 24 (Interventi soggetti a permesso di costruire)
1. Sono soggetti a rilascio di permesso di costruire gli interventi urbanistico-edilizi diversi da quelli ricadenti nel campo di applicazione degli articoli 21, 21 bis e 23.”.


Articolo 19
(Sostituzione dell’articolo 25 della l.r. 16/2008)


1. L’articolo 25 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente:
“Articolo 25 (Varianti a SCIA, DIA e permesso di costruire e varianti in corso d’opera)
1. Le varianti a progetti già assentiti con permesso di costruire, con DIA o con SCIA, che incidano sui parametri urbanistici oltre i limiti di tolleranza di cui all’articolo 47, comma 2, o sulle volumetrie, che modifichino le destinazioni d’uso, la sagoma, le caratteristiche tipologiche, formali e strutturali dell’edificio di cui all’articolo 83 e le eventuali prescrizioni contenute nel titolo originario, prima dell’inizio dei relativi lavori richiedono il rilascio del pertinente titolo abilitativo o la presentazione di nuova DIA o SCIA.
2. Le varianti in corso d’opera a permessi di costruire, a DIA o a SCIA, che non comportino le modifiche di cui al comma 1 e, per quanto concerne gli spazi esterni agli edifici, non alterino le loro caratteristiche architettoniche essenziali, possono essere eseguite, senza applicazione di alcuna sanzione, purché attestate dal progettista o da un tecnico abilitato in sede di dichiarazione di ultimazione dei lavori di cui all’articolo 37, comma 4, lettera b), o di cui all’articolo 26, comma 10, o di cui all’articolo 21 bis, comma 2, fatta salva comunque la preventiva acquisizione delle autorizzazioni prescritte dalle disposizioni di cui al d.lgs. 42/2004 e successive modificazioni ed integrazioni. In tale fattispecie l’obbligo di presentazione della documentazione di regolarità contributiva prescritta dalla normativa vigente opera esclusivamente nel caso di mutamento dell’impresa esecutrice dei lavori.”.


Articolo 20
(Modifiche all’articolo 26 della l.r. 16/2008)


1. Il comma 1 dell’articolo 26 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente:
“1. Il proprietario dell’immobile o chi abbia titolo presenta allo SUE la DIA, almeno trenta giorniprima dell’effettivo inizio dei lavori, nei casi previsti dall’articolo 23, commi 1 e 2.”.
2. Alla lettera a) del comma 2 dell’articolo 26 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: “negli articoli 23 o 24” sono sostituite dalle seguenti: “nell’articolo 23”.
3. Al comma 3 dell’articolo 26 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni le parole: “di cui all’articolo 3, comma 8, del d.lgs 494/1996, come modificato dall’articolo 20, comma 2, del d.lgs 251/2004” sono sostituite dalle seguenti: “di regolarità contributiva prescritta dalla normativa vigente”.
4. Il comma 6 dell’articolo 26 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente:
“6. Qualora l’immobile oggetto dell’intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela compete all’Amministrazione comunale il termine di trenta giorni di cui al comma 1 decorre dal relativo atto di assenso e, ove tale atto non sia favorevole, la DIA è priva di effetti e l’interessato non
può dare inizio ai lavori.”.
5. Il comma 8 dell’articolo 26 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente:
“8. Qualora l’immobile oggetto dell’intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela non compete all’Amministrazione comunale e l’assenso dell’Amministrazione preposta alla tutela non sia allegato alla denuncia, il competente ufficio comunale convoca una conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della l. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni. Il termine di trenta giorni di cui al comma 1 decorre dall’esito della conferenza. In caso di esito non favorevole della conferenza, la DIA è priva di effetti e l’interessato non può dare inizio ai lavori. Qualora l’Amministrazione o l’Ente competente al rilascio dell’atto di assenso ritenga di denegarlo, comunica tempestivamente all’interessato i motivi ostativi ai sensi dell’articolo 10 bis della l. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni.”.
6. Il comma 9 dell’articolo 26 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni è abrogato.
7. Al comma 10 dell’articolo 26 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni le parole:“euro 516,00” sono sostituite dalle seguenti: “euro 1.033,00”.
8. Al comma 13 dell’articolo 26 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni la parola: “sessanta” è sostituita dalla seguente: “novanta”.


Articolo 21
(Abrogazione dell’articolo 27 della l.r. 16/2008)


1. L’articolo 27 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni è abrogato.


Articolo 22
(Sostituzione dell’articolo 28 della l.r. 16/2008)


1. L’articolo 28 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente:
“Articolo 28
(Autorizzazione unica per infrastrutture lineari energetiche relative a gasdotti,oleodotti e linee ed impianti elettrici)
1. La realizzazione di infrastrutture lineari energetiche relative a gasdotti, oleodotti ed elettrodotti non facenti parte delle reti energetiche nazionali e non riconducibili alle opere di cui agli Allegati 1 e 2 della legge regionale in materia di esercizio delle attività produttive e riordino dello sportello unico per le attività produttive è soggetta al rilascio di autorizzazione unica da parte della Provincia, in base al procedimento unificato di cui ai commi seguenti. Con l’autorizzazione unica vengono autorizzate anche le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla realizzazione e all’esercizio degli impianti stessi.
2. Qualora il progetto interessi il territorio di due o più province, l’autorizzazione è rilasciata dalla Provincia nella quale è previsto il maggiore sviluppo della linea, previa intesa con l’altra o le altre province.
3. Ai fini del rilascio dell’autorizzazione unica i soggetti interessati presentano istanza
all’Amministrazione provinciale contenente:
a) la relazione tecnica illustrativa dello stato di fatto delle aree interessate, delle caratteristiche dell’impianto di cui si chiede la realizzazione, delle eventuali opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio dello stesso;
b) gli elaborati progettuali, con piano tecnico delle opere da costruire, costituito da corografia su scala non inferiore a 1:25000;
c) l’eventuale richiesta di dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza, nonché di apposizione del vincolo preordinato all’esproprio.
4. Nel caso di istanze per la realizzazione di elettrodotti la Provincia acquisisce le valutazioni tecniche dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente Ligure (ARPAL) relative all'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici nell’ambito della conferenza di servizi di cui al comma 10.
5. Le spese per l'istruttoria tecnica e quelle relative ai rilievi, agli accertamenti ed ai controlli connessi alle verifiche di cui al comma 4 vengono calcolate dalla Provincia in base al tariffario regionale.
Il gestore deve fornire dimostrazione di avvenuto pagamento a favore dell'ARPAL dei relativi importi prima della determinazione di competenza provinciale di chiusura del procedimento.
6. Entro quindici giorni dalla presentazione dell'istanza, l'Amministrazione provinciale, verificatane la completezza formale, comunica al richiedente l'avvio del procedimento ovvero comunica la improcedibilità dell'istanza per carenza della documentazione essenziale prescritta e, in tal caso, fino alla data di ricevimento della documentazione completa il procedimento non è da considerarsi avviato. Trascorso il termine sopra indicato senza che la Provincia abbia comunicato gli esiti della verifica di completezza, il procedimento si intende avviato.
7. I soggetti interessati, a seguito dell’avvio del procedimento ai sensi del comma 6, provvedono ad effettuare, con onere economico a loro carico, un pubblico avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione e nel sito web istituzionale della Regione e della Provincia. Tale avviso deve precisare il luogo e le modalità di consultazione del progetto nonché le eventuali varianti alla strumentazione urbanistica o territoriale ad esso sottese, affinché chiunque ne abbia interesse possa prenderne visione e presentare osservazioni entro i successivi trenta giorni. Nel caso in cui sia richiesta l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio o la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza trovano applicazione le disposizioni previste dagli articoli 11 e 52 ter del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità (Testo A)) e successive modificazioni ed integrazioni.
8. Ove gli impianti oggetto dell’istanza di cui al comma 3 siano soggetti a VIA ai sensi della vigente legislazione regionale la relativa procedura è attivata dai soggetti interessati soltanto a seguito dell’avvio del procedimento di autorizzazione unica da parte della Provincia.
9. La pronuncia di VIA o di verifica-screening, comprensiva della valutazione di incidenza naturalistico-ambientale nonché dell’eventuale provvedimento di deroga al vigente PTCP e dell’autorizzazione paesistico-ambientale, è resa dalla Regione mediante deliberazione della Giunta regionale nel rispetto dei termini previsti dalla vigente legislazione regionale in materia di VIA. L’iter del procedimento di autorizzazione unica della Provincia è sospeso fino al ricevimento della pronuncia regionale di cui sopra.
10.Entro quindici giorni dalla positiva conclusione del procedimento di VIA o dal ricevimento del progetto adeguato alle prescrizioni imposte dal relativo provvedimento regionale,
l'Amministrazione provinciale convoca la conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della l. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni alla quale partecipano tutte le amministrazioni competenti al rilascio degli assensi e degli atti, comunque denominati, necessari per la realizzazione e l’esercizio degli impianti in base alle leggi vigenti, nonché i gestori di opere pubbliche o di interesse pubblico aventi interferenze con gli impianti in progetto. La conferenza deve concludersi entro il termine massimo di novanta giorni mediante emanazione da parte della Provincia del provvedimento finale di cui al comma 14.
11.L’eventuale richiesta di ulteriore documentazione o di chiarimenti indispensabili per la valutazione del progetto può essere formulata dall’Amministrazione provinciale, anche su impulso delle altre amministrazioni interessate, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla seduta della conferenza di servizi. Ove i soggetti interessati non forniscano la documentazione integrativa entro il termine all’uopo assegnato dall’Amministrazione provinciale nella suddetta richiesta in base agli atti da produrre, il progetto viene valutato sulla base degli elementi disponibili. Fino al decorso del termine assegnato al soggetto interessato per fornire la documentazione integrativa od i chiarimenti, il termine di conclusione del procedimento di cui al comma 10 è comunque sospeso.
12.Qualora l’esito dell’istruttoria in sede di conferenza di servizi determini un diniego dell’autorizzazione unica, il responsabile è tenuto a comunicare tempestivamente i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza ai sensi dell’articolo 10 bis della l. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni.
13.Laddove l’intervento si ponga in variante rispetto alla vigente disciplina urbanistica e territoriale in vista della sua approvazione prima della conferenza di servizi deliberante di cui al comma 10, devono essere acquisiti gli assensi dell’Amministrazione comunale e delle altre amministrazioni competenti in materia urbanistica e territoriale. Nel caso di dissensi manifestati in conferenza di servizi trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 31 e 32.
14.Il provvedimento finale emanato dall’Amministrazione provinciale a conclusione della conferenza di servizi, nel rispetto del termine massimo di cui al comma 10, comporta:
a) l'approvazione del progetto definitivo e, ove occorra, la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza che determina l’inizio del procedimento di esproprio;
b) l’approvazione delle varianti alla vigente disciplina urbanistico-edilizia e territoriale;
c) il rilascio di ogni altra autorizzazione, concessione, approvazione, parere e nulla osta comunque denominati necessari alla realizzazione e all'esercizio delle infrastrutture energetiche.
15.Il provvedimento di autorizzazione unica:
a) può prevedere prescrizioni alle quali sono subordinati la realizzazione e l’esercizio dell’impianto nonché eventuali misure di compensazione a favore dei Comuni di natura non meramente patrimoniale o economica;
b) definisce le specifiche modalità per l’ottemperanza agli obblighi di rimessa in pristino dello stato dei luoghi a seguito della dismissione degli impianti;
c) prevede il termine per l’avvio e la conclusione dei lavori.
16.Ove gli interventi siano soggetti a VIA o a verifica-screening ai sensi della vigente normativa e ricadano in zona soggetta a vincolo paesistico-ambientale, il rilascio dell’autorizzazione paesistico-ambientale è attribuito alla Regione anche nei casi in cui non sia da rilasciare il provvedimento di deroga al PTCP.”.


Articolo 23
(Sostituzione dell’articolo 29 della l.r. 16/2008)


1. L’articolo 29 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente:
“Articolo 29 (Autorizzazione unica per impianti di produzione di energia alimentati da fonti rinnovabili)
1. La realizzazione degli impianti di produzione di energia alimentati da fonti rinnovabili diversi da quelli di cui all’articolo 21 bis, comma 1, lettera l), e all’articolo 23, comma 1, lettera d), è soggetta al rilascio di autorizzazione unica da parte della Provincia, in base al procedimento unificato di cui ai commi seguenti. Con l’autorizzazione unica vengono autorizzate anche le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla realizzazione e all’esercizio degli impianti stessi.
2. Qualora il progetto interessi il territorio di più Province, la richiesta di autorizzazione unica è inoltrata all'Amministrazione provinciale nel cui territorio:
a) nel caso di impianti eolici è installato il maggior numero di aerogeneratori;
b) nel caso di impianti fotovoltaici è installato il maggior numero di pannelli;
c) nel caso di impianti idroelettrici è localizzata la derivazione d'acqua di maggiore entità;
d) nel caso di impianti geotermoelettrici è previsto il maggior numero di pozzi di estrazione del calore;
e) negli altri casi sono previsti i gruppi turbina alternatore ovvero i sistemi di generazione di energia elettrica.
3. Nei casi di cui al comma 2, l’Amministrazione provinciale competente rilascia l’autorizzazione unica previa intesa con l’altra o le altre Province, da conseguire nella conferenza di servizi di cui al comma 8.
4. Ai fini del rilascio dell’autorizzazione unica i soggetti interessati presentano istanza all’Amministrazione provinciale competente corredata della documentazione minima indicata nel decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010 (Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili) e nelle Linee guida emanate dalla Giunta regionale in attuazione dello stesso. Entro quindici giorni dalla presentazione dell'istanza, l'Amministrazione provinciale, verificatane la completezza formale, comunica al richiedente, l'avvio del procedimento ovvero comunica la improcedibilità dell'istanza per carenza della documentazione essenziale prescritta e, in tal caso, fino alla data di ricevimento della documentazione completa, l’istruttoria non è da considerarsi avviata. Trascorso il termine sopra indicato senza che la Provincia abbia comunicato gli esiti della verifica di completezza, il procedimento si intende avviato.
5. A seguito dell’avvio del procedimento ai sensi del comma 4 i soggetti interessati provvedono, con onere economico a loro carico, ad effettuare un pubblico avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione e nel sito web istituzionale della Regione e della Provincia. Tale avviso deve precisare il luogo e le modalità di consultazione del progetto e indicare le eventuali varianti alla strumentazione urbanistica o territoriale ad esso sottese, affinché chiunque ne abbia interesse possa prenderne visione e presentare osservazioni entro i successivi trenta giorni. Nel caso in cui sia richiesta l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio o la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza trovano applicazione le disposizioni previste dagli articoli 11 e 52 ter del d.p.r. 327/2001 e successive modificazioni ed integrazioni.
6. Ove gli impianti siano soggetti a VIA ai sensi della vigente legislazione regionale la relativa procedura è attivata dai soggetti interessati a seguito dell’avvio del procedimento di autorizzazione unica da parte della Provincia.
7. La pronuncia di VIA o di verifica-screening, comprensiva della valutazione di incidenza naturalistico-ambientale nonché dell’eventuale provvedimento di deroga al vigente PTCP e dell’autorizzazione paesistico-ambientale, è resa dalla Regione nel rispetto dei termini previsti dalla vigente legislazione regionale in materia di VIA. L’iter del procedimento di autorizzazione unica della Provincia è sospeso fino al ricevimento della pronuncia regionale di cui sopra.
8. Entro quindici giorni dalla positiva conclusione del procedimento di VIA o dal ricevimento del progetto adeguato alle prescrizioni imposte dal relativo provvedimento regionale, l'Amministrazione provinciale convoca la conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della l. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni alla quale partecipano tutte le amministrazioni competenti al rilascio degli assensi e degli atti, comunque denominati, necessari per la realizzazione e l’esercizio degli impianti in base alle leggi vigenti, nonché i gestori di opere pubbliche o di interesse pubblico aventi interferenze con gli impianti in progetto. La conferenza deve concludersi entro il termine massimo di novanta giorni mediante emanazione da parte della
Provincia del provvedimento finale di cui al comma 12.
9. L’eventuale richiesta di ulteriore documentazione o di chiarimenti indispensabili per la valutazione del progetto può essere formulata dall’Amministrazione provinciale, anche su impulso delle altre amministrazioni interessate, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla seduta della conferenza di servizi. Ove i soggetti interessati non forniscano la documentazione integrativa entro il termine all’uopo assegnato dall’Amministrazione provinciale nella suddetta richiesta in base agli atti da produrre, il progetto viene valutato sulla base degli elementi disponibili. Fino al decorso del termine assegnato al soggetto interessato per fornire la documentazione integrativa od i chiarimenti, il termine di conclusione del procedimento di cui al comma 8 è comunque sospeso.
10.Laddove l’intervento si ponga in variante rispetto alla vigente disciplina urbanistica e territoriale in vista della sua approvazione prima della conferenza di servizi deliberante, devono essere acquisiti gli assensi dell’Amministrazione comunale e delle altre amministrazioni competenti in materia urbanistica e territoriale. Nel caso di dissensi manifestati in conferenza di servizi trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 31 e 32.
11.Qualora l’esito dell’istruttoria in sede di conferenza di servizi determini un diniego dell’autorizzazione unica il responsabile è tenuto a comunicare tempestivamente i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza ai sensi dell’articolo 10 bis della l. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni. Nel caso di dissensi manifestati in conferenza di servizi trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 31 e 32.
12.Il provvedimento finale emanato dall’Amministrazione provinciale a conclusione della conferenza di servizi, nel rispetto del termine massimo di cui al comma 8, comporta:
a) l'approvazione del progetto definitivo e, ove occorra, la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza che determina l’inizio del procedimento di esproprio;
b) l’approvazione delle varianti alla vigente disciplina urbanistico-edilizia e territoriale;
c) il rilascio di ogni altra autorizzazione, concessione, approvazione, parere e nulla osta comunque denominati necessari alla realizzazione e all'esercizio delle infrastrutture energetiche.
13.Il provvedimento di autorizzazione unica:
a) può prevedere prescrizioni alle quali sono subordinati la realizzazione e l’esercizio dell’impianto nonché eventuali misure di compensazione a favore dei comuni di natura non meramente patrimoniale o economica;
b) definisce le specifiche modalità per l’ottemperanza agli obblighi di rimessa in pristino dello stato dei luoghi a seguito della dismissione degli impianti;
c) prevede il termine per l’avvio e la conclusione dei lavori.
14.Fatta salva l’osservanza delle indicazioni emanate dalla Giunta regionale in attuazione delle Linee guida statali nonché il rispetto dei vincoli gravanti sull’area e/o sugli immobili, gli impianti sono da considerare ammissibili sotto il profilo urbanistico:
a) nelle zone produttive assimilate alle zone D del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'articolo 17 della Legge 6 agosto 1967, n. 765);
b) nelle zone classificate agricole.
15.Ove gli interventi siano soggetti a VIA o a verifica-screening ai sensi della vigente normativa e ricadano in zona soggetta a vincolo paesistico-ambientale, il rilascio dell’autorizzazione paesistico-ambientale è attribuito alla Regione anche nei casi in cui non sia da rilasciare il provvedimento di deroga al PTCP.”.


Articolo 24
(Sostituzione dell’articolo 30 della l.r.16/2008)


1. L’articolo 30 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente:
“Articolo 30 (Controllo sulla DIA e sulla SCIA)
1. Il responsabile dello SUE:
a) ove entro il termine indicato all’articolo 26, comma 1, riscontri l’assenza di una o più delle condizioni stabilite all’articolo 26, comma 2, notifica all’interessato l’ordine motivato di non effettuare il previsto intervento;
b) ove decorso il termine di cui all’articolo 26, comma 1, riscontri l’assenza di una o più delle condizioni ivi stabilite, procede all’irrogazione delle pertinenti sanzioni amministrative.
2. Ferma restando l’applicazione delle sanzioni penali previste dalla legislazione statale in materia di SCIA, ove entro il termine di trenta giorni dalla presentazione della SCIA di cui all’articolo 21 bis siano riscontrate falsità nei documenti allegati, violazioni della disciplina urbanistico-edilizia o di altre normative, inesattezze non riconducibili ai casi di cui al comma 3, mancata riconducibilità delle opere all’articolo 21 bis o assenza di uno o più atti essenziali dei quali la SCIA deve essere corredata, il responsabile dello SUE. notifica al proponente, al progettista o al direttore dei lavori entro il suddetto termine la sospensione degli effetti della SCIA e il divieto di prosecuzione degli interventi, se in corso, ed eventualmente l’ordine di ripristino degli interventi eseguiti.
3. Qualora sia riscontrata l’inadeguatezza o l’incompletezza formale degli elaborati a corredo della SCIA, il responsabile dello SUE richiede all’interessato, entro il termine di trenta giorni dalla presentazione, di integrare la SCIA, assegnandogli a tal fine un termine congruo. In caso di inottemperanza a tale richiesta il responsabile dello SUE ordina il ripristino degli interventi eseguiti, salva l’applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 43.
4. L’adozione del provvedimento di ripristino di cui al comma 2 o dei provvedimenti sanzionatori di cui all’articolo 43, è subordinata al previo accertamento, da parte del responsabile dello SUE, dell’impossibilità di conformazione dell’intervento oggetto di SCIA alla normativa vigente od operante in salvaguardia. Il responsabile dello SUE, ove individui le opere e le modalità esecutive necessarie per conformare agli strumenti o agli atti comunali adottati o approvati ed al vigente regolamento edilizio l’intervento oggetto di SCIA, ordina all’interessato di eseguire tali opere entro un termine perentorio non inferiore, comunque, a trenta giorni. In caso di inottemperanza all’ordine di conformazione il responsabile dello SUE ordina la rimozione delle opere eseguite o il ripristino dello stato dei luoghi entro un congruo termine perentorio ivi fissato, salva l’applicazione anche delle sanzioni di cui all’articolo 43. Decorso infruttuosamente tale termine, la rimozione delle opere o il ripristino dello stato dei luoghi sono eseguiti a cura del Comune e a spese dei responsabili.
5. In caso di falsa attestazione del professionista abilitato il responsabile dello SUE informa l’Autorità giudiziaria e il Consiglio dell’Ordine o il Collegio di appartenenza.
6. Nei casi di cui ai commi 1 e 2 è comunque fatta salva la facoltà per l’interessato di presentare una nuova DIA o SCIA.
7. Il decorso del termine di cui all’articolo 26, comma 1, e di cui al comma 2 del presente articolo non preclude l’esercizio dei poteri di controllo, anche a campione, da parte del Comune nell’ambito dell’attività di vigilanza di cui all’articolo 40 e seguenti, nonché di assunzione delle determinazioni in via di autotutela di cui agli articoli 21 quinquies e 21 nonies della l. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni.”.


Articolo 25
(Sostituzione dell’articolo 31 della l.r. 16/2008)


1. L’articolo 31 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente:
“Articolo 31 (Procedimento per il rilascio del permesso di costruire)
1. La domanda per il rilascio del permesso di costruire, sottoscritta dal proprietario o da chi ne abbia titolo, è presentata allo SUE, corredata da un’attestazione concernente il titolo di legittimazione e dagli elaborati progettuali previsti dal regolamento edilizio.
2. La domanda è accompagnata da:
a) relazione del progettista abilitato sulla conformità del progetto presentato ai piani territoriali di livello sovracomunale, agli strumenti urbanistici vigenti e adottati ed al regolamento edilizio;
b) attestazione sulla conformità alle norme igienico-sanitarie, di efficienza energetica, antisismiche e di sicurezza nonché a tutte le altre disposizioni aventi incidenza sull’attività edilizia
nonché rispetto alla valutazione preventiva di cui all’articolo 35, ove acquisita. Nel caso in cui la verifica della conformità del progetto alla normativa antincendio e igienico-sanitaria comporti valutazioni tecnico-discrezionali, devono essere allegati alla domanda il parere dei Vigili
del Fuoco ed il parere della ASL.
3. Il responsabile dello sportello unico, entro dieci giorni dal ricevimento della domanda, comunica al richiedente il nominativo del responsabile del procedimento ai sensi degli articoli 4 e 5 della l. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni. L’esame delle domande si svolge secondo l’ordine cronologico di presentazione.
4. Il responsabile del procedimento può motivatamente richiedere, una sola volta, entro trenta giorni dalla presentazione della domanda, documenti ed atti integrativi qualora gli stessi non siano nella disponibilità dell’Amministrazione comunale ovvero non possano essere dalla stessa acquisiti autonomamente. La richiesta produce l’effetto dell’interruzione del termine di cui al comma 5, il quale ricomincia a decorrere dalla data del completo ricevimento degli atti integrativi.
5. Nel caso in cui il permesso di costruire non richieda il rilascio di atti comunque denominati di altre amministrazioni, ovvero gli stessi siano già stati acquisiti dal richiedente ed allegati alla domanda, il responsabile del procedimento, entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda, cura l’istruttoria e formula una proposta di provvedimento, corredata da una relazione contenente la valutazione sull’assentibilità dell’intervento sotto i vari profili previa acquisizione dei prescritti pareri degli uffici comunali, compreso quello della commissione edilizia se prevista dal regolamento edilizio. Entro trenta giorni dalla formulazione della proposta di provvedimento il dirigente o il responsabile dell’ufficio rilascia il permesso di costruire e lo comunica all’interessato.
6. Qualora il responsabile del procedimento ritenga di dover chiedere chiarimenti ovvero accerti, anche sulla base del parere della commissione edilizia, la necessità di modeste modifiche per l’adeguamento del progetto alla disciplina vigente, può convocare l’interessato per un’audizione nel rispetto dei termini di cui al comma 5 relativi alla conclusione dell’istruttoria.
7. Al termine dell’audizione viene redatto apposito verbale nel quale sono concordati tempi e modalità per modificare il progetto originario. I termini di cui al comma 5 restano sospesi fino alla presentazione della documentazione concordata.
8. Qualora il responsabile del procedimento, ultimata l’istruttoria, ritenga non accoglibile l’istanza di rilascio del permesso di costruire, prima della formulazione della proposta di diniego, comunica tempestivamente all’interessato i motivi che ostano all’accoglimento della domanda ai sensi dell’articolo 10 bis della l. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni; in tal caso il termine di trenta giorni di cui al comma 5 è fissato in quaranta giorni.
9. Decorsi inutilmente i termini per l'adozione del provvedimento conclusivo di cui al comma 5 o al comma 8, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio-assenso, fatti salvi i casi in cui sussistano vincoli paesaggistici culturali e/o ambientali per i quali si applicano le disposizioni di cui ai commi seguenti.
10.Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela compete alla stessa Amministrazione comunale, il termine di trenta giorni di cui al comma 5 o di quaranta giorni di cui al comma 8 decorre dal rilascio del relativo atto abilitativo comunque denominato per la cui acquisizione il responsabile dello sportello può fare ricorso alla conferenza di servizi di cui agli articoli 14 e seguenti della l. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni. Ove tale atto non sia favorevole, decorso il termine per l'adozione del provvedimento conclusivo, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio-rifiuto.
11.Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela non compete all’Amministrazione comunale e l’assenso dell’amministrazione preposta alla tutela non sia allegato all’istanza, il competente ufficio comunale convoca una conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della l. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni per l’acquisizione degli atti necessari. Il termine di trenta giorni di cui al comma 5 o il termine di quaranta giorni di cui al comma 8 decorrono dall’esito della conferenza. In caso di esito non favorevole della conferenza, decorso il termine per l’adozione del provvedimento conclusivo, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio-rifiuto.
12.Dell’avvenuto rilascio del permesso di costruire è data notizia al pubblico mediante affissione all’Albo pretorio con la specificazione delle opere da eseguire, del titolare e della località interessata. Gli estremi del permesso di costruire sono indicati nel cartello esposto presso il cantiere, secondo le modalità stabilite nel regolamento edilizio.
13.Per i comuni con più di 100.000 abitanti, nonché per i progetti particolarmente complessi, previa motivata comunicazione al richiedente da parte del responsabile del procedimento da effettuarsi entro trenta giorni dalla presentazione della domanda, i termini di cui ai commi 4 e 5 sono raddoppiati.
14.Nel caso in cui nella conferenza di servizi deliberante si siano registrate posizioni di dissenso:
a) da parte di amministrazioni statali preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio culturale o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 14 quater della l. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni e il dirigente o il responsabile dell’ufficio, entro quindici giorni dalla comunicazione
della decisione sul dissenso, adotta il provvedimento finale di pronuncia sull’istanza;
b) da parte di amministrazioni o enti diversi da quelli statali, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 32.
15.Del provvedimento finale è data comunicazione all’interessato e, in caso di avvenuto rilascio del permesso di costruire, è data altresì notizia al pubblico nei modi e nei termini di cui al comma 12.
16.Nel caso in cui l’intervento sia subordinato alla stipula di un atto convenzionale il rilascio del permesso deve essere preceduto dall’approvazione da parte del competente organo comunale dello schema di convenzione. L’approvazione della convenzione nell’ipotesi di ricorso alla conferenza di servizi deve essere effettuata prima della seduta deliberante. In ogni caso l’efficacia del permesso resta sospesa fino alla stipula dell’atto convenzionale.”.


Articolo 26
(Modifiche all’articolo 33 della l.r. 16/2008)


1. Al comma 1 dell’articolo 33 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: “di titoli abilitativi” sono sostituite dalle seguenti: “del permesso di costruire a norma degli articoli 31 e 32”.


Articolo 27
(Modifiche all’articolo 36 della l.r. 16/2008)


1. Al comma 1 dell’articolo 36 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole:
“ed acquisizione del nulla-osta della Provincia interessata da rendersi entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento degli atti, decorso il quale si considera acquisito” sono soppresse.
2. Al comma 3 dell’articolo 36 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, dopo le parole: “distanza fra i fabbricati” sono inserite le seguenti: “nonché le destinazioni d’uso” .


Articolo 28
(Sostituzione dell’articolo 37 della l.r. 16/2008)


1. L’articolo 37 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente:
“Articolo 37 (Certificato di agibilità)
1. Il certificato di agibilità attesta che l’intervento realizzato corrisponde al progetto approvato con permesso di costruire o presentato con DIA e che lo stesso risponde ai requisiti di sicurezza, igiene, salubrità e risparmio energetico richiesti dalla normativa vigente in relazione alla destinazione d’uso dell’immobile o del manufatto oggetto dell’intervento. Nel certificato di agibilità dovrà essere indicata la destinazione d’uso del progetto approvato anche per effetto di eventuali modifiche al progetto originario a seguito di varianti allo stesso apportate.
2. Il certificato di agibilità deve essere richiesto allo SUE, entro centottanta giorni dalla ultimazione dei lavori o dalla data dell’avvenuto cambio d’uso, dal titolare del permesso di costruire o dal soggetto che ha presentato la DIA obbligatoria o la DIA alternativa al permesso di costruire, ovvero dai loro successori o aventi causa, per i seguenti interventi:
a) di nuova costruzione soggetti a permesso di costruire o a DIA alternativa al permesso di costruire, nonché di realizzazione di autorimesse interrate, seminterrate o in struttura fuori terra;
b) di ristrutturazione edilizia di cui all’articolo 10, comma 2, lettere c), d), e) nonché di cui all’articolo 38, comma 1, lettera d);
c) di sostituzione edilizia di cui all’articolo 14.
3. Per gli interventi soggetti a DIA obbligatoria o a SCIA che non rientrino nei casi indicati al comma 2 e comunque per gli interventi ricompresi nell’Allegato 2 nonché per tutti gli interventi soggetti a SCIA diversi da quelli di cui all’articolo 21 bis, comma 1, lettera h), tiene luogo del certificato di agibilità il certificato di collaudo finale di cui all’articolo 26, comma 10, o la comunicazione di fine lavori di cui all’articolo 21 bis, comma 9.
4. La domanda di rilascio del certificato di agibilità deve essere corredata dalla seguente documentazione:
a) copia della richiesta di accatastamento dell’edificio o dell’unità immobiliare, sottoscritta dallo stesso richiedente il certificato di agibilità e corrispondente alla destinazione d’uso prevista nel progetto approvato;
b) dichiarazione, attestata dal progettista o da tecnico abilitato, di conformità dell’opera realizzata rispetto al progetto approvato, ivi comprese le eventuali varianti in corso d’opera già eseguite di cui all’articolo 25, nonché della rispondenza della stessa e degli impianti installati negli edifici adibiti ad uso civile alle prescrizioni della normativa in materia ed ai requisiti di sicurezza, prevenzione incendi, igiene, salubrità, risparmio energetico e alla normativa in materia di superamento delle barriere architettoniche;
c) certificato di collaudo statico di cui all’articolo 67 del d.p.r. 380/2001 e successive modificazioni ed integrazioni e certificato attestante la conformità delle opere eseguite nelle zone sismiche rilasciato dalla competente Amministrazione provinciale nei casi previsti dalla vigente legislazione regionale;
d) eventuale ulteriore documentazione prevista dal regolamento edilizio.
5. Il responsabile dello SUE comunica al richiedente, entro dieci giorni dalla ricezione della richiesta di cui al comma 2, il nominativo del responsabile del procedimento ai sensi degli articoli 4 e 5 della l. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni.
6. Il responsabile del procedimento è tenuto a verificare che la domanda di rilascio del certificato di agibilità sia corredata di tutti gli elementi indicati al comma 4 e, in caso di riscontrate carenze, deve richiedere in un’unica soluzione l’integrazione degli atti entro il termine massimo di trenta giorni dalla presentazione della domanda. Tale richiesta comporta l’interruzione del termine di cui al comma 7, che riprende a decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa.
7. Il responsabile dello SUE, previa eventuale ispezione dell’immobile o manufatto, rilascia il certificato di agibilità verificata la documentazione di cui al comma 4:
a) entro quarantacinque giorni dalla data di ricevimento della domanda nel caso in cui sul progetto di intervento sia stato rilasciato il parere dell’ASL;
b) entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della domanda nel caso in cui il parere dell’ASL sia stato sostituito da autocertificazione.
Trascorso il termine di cui alla lettera a) o alla lettera b) l’agibilità si intende rilasciata.
8. Il rilascio del certificato di agibilità a norma del comma 7 non impedisce l’esercizio del potere di dichiarazione di inagibilità di un immobile o manufatto o di parti di esso ai sensi dell’articolo 222 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie) e successive modificazioni ed integrazioni.
9. La mancata presentazione delle domande di certificato di agibilità o del certificato del collaudo finale e dei documenti di cui al comma 4, lettera a), nonché l’utilizzo dell’unità immobiliare in assenza del certificato di agibilità comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.033,00 a euro 2.400,00.”.


Articolo 29
(Sostituzione dell’articolo 38 della l.r. 16/2008)


1. L’articolo 38 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente:
“Articolo 38 (Contributo di costruzione)
1. Sono soggetti a contributo di costruzione gli interventi di nuova costruzione rilevanti in termini di carico urbanistico, in quanto comportanti creazione di nuova superficie agibile, ovvero quelli sul patrimonio edilizio esistente che determinino un incremento del carico urbanistico, o comunque un’incidenza significativa sotto il profilo urbanistico, conseguenti a:
a) un aumento della superficie agibile dell’edificio;
b) un mutamento delle destinazioni d’uso degli immobili, anche non comportanti esecuzione di opere edilizie, laddove la precedente destinazione d’uso non rilevava ai fini della superficie agibile, ovvero laddove la nuova categoria funzionale comporti la corresponsione di oneri maggiori rispetto a quelli dovuti per la destinazione in atto ai sensi della vigente legislazione
regionale;
c) un aumento del numero delle unità immobiliari;
d) interventi di sostituzione edilizia dell’immobile originario, nonché di integrale ristrutturazione edilizia comportanti la trasformazione delle caratteristiche tipologiche, formali e strutturali dell’immobile originario.
2. Sono in ogni caso soggetti a contributo di costruzione gli interventi di realizzazione di parcheggi privati non assoggettati a vincolo pertinenziale nei casi e con le modalità di cui all’articolo 19 e comunque quelli eccedenti le dimensioni minime o le quantità prescritte nel comma 1 del medesimo articolo.
3. Il contributo di costruzione è dovuto dal proprietario dell’immobile o da colui che abbia titolo per richiedere il rilascio del permesso o per presentare la SCIA o la DIA. Esso è commisurato all’incidenza degli oneri di urbanizzazione, nonché al costo di costruzione ed è stabilito dal Comune secondo le disposizioni di cui alla l.r. 25/1995 e successive modificazioni ed integrazioni.
4. Il contributo di costruzione è determinato dal Comune, anche su quantificazione fornita dall’interessato, per gli interventi da realizzare mediante permesso di costruire ovvero dall’interessato per quelli da realizzare con SCIA o DIA.
5. La quota di contributo relativa agli oneri di urbanizzazione è corrisposta al Comune all’atto del rilascio del permesso ovvero prima dell’inizio dei lavori in caso di SCIA o di DIA. Il Comune può consentire il pagamento rateizzato a richiesta dell’interessato.
6. La quota di contributo relativa al costo di costruzione è corrisposta in corso d’opera secondo le modalità e garanzie stabilite dal Comune.”.


Articolo 30
(Modifiche all’articolo 39 della l.r. 16/2008)


1. Alla fine della lettera d) del comma 1 dell’articolo 39 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, sono aggiunte le parole: “ivi compresi gli alloggi destinati all’edilizia residenziale pubblica (ERP)”.
2. Il comma 3 dell’articolo 39 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente:
“3. Gli interventi di cui all’articolo 10, comma 2, lettera e), sono soggetti a contributo di costruzione commisurato soltanto all’incidenza del costo di costruzione ove venga mantenuta la stessa destinazione d’uso in atto. I mutamenti di destinazione d’uso senza opere edilizie di cui all’articolo 13 sono soggetti a contributo di costruzione commisurato soltanto all’incidenza degli oneri di urbanizzazione, tramite conguaglio rispetto alla destinazione d’uso in atto.”.


Articolo 31
(Modifiche all’articolo 42 della l.r. 16/2008)


1. Al comma 1 dell’articolo 42 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, dopo le parole: “permesso di costruire,” sono inserite le seguenti: “della DIA o della SCIA” e dopo le parole: “soggetti a DIA” sono inserite le seguenti: “o a SCIA”.
2. Al comma 2 dell’articolo 42 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, dopo le parole: “delle prescrizioni del permesso di costruire,” sono inserite le seguenti: “della DIA o della SCIA”.
3. Al comma 3 dell’articolo 42 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, dopo le parole: “presentazione di DIA” sono inserite le seguenti: “o di SCIA”.


Articolo 32
(Sostituzione dell’articolo 43 della l.r. 16/2008)


1. L’articolo 43 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente:
“Articolo 43 (Interventi eseguiti in assenza o in difformità dalla SCIA e interventi di restauro e risanamento conservativo eseguiti in assenza o in difformità dalla DIA obbligatoria e relativo accertamento di conformità)
1. Ferma restando l’applicazione delle sanzioni penali previste dalla legislazione statale in materia di SCIA, la realizzazione degli interventi edilizi di cui all’articolo 21 bis in assenza o in difformità dalla SCIA salvo quanto previsto nell’articolo 25, comma 2, comporta l’irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio dell’aumento del valore venale dell’immobile, conseguente alla realizzazione degli interventi stessi, valutato dall’Agenzia del territorio, e comunque in misura non inferiore a euro 1.033,00, con esclusione dei casi di interventi di cui all’articolo 21 bis, comma 1, lettere a), b), c), i) e l), nei quali la sanzione pecuniaria sopraindicata è ridotta di un terzo e comunque non può essere inferiore a euro 516,00. Agli interventi, di cui all’articolo 21 bis, comma 1, lettera b), realizzati in assenza o difformità dalla SCIA, si applica una sanzione pecuniaria di euro 1.033,00, senza ricorrere alla valutazione dell’Agenzia del territorio.
2. La realizzazione di interventi di restauro e risanamento conservativo in assenza o in difformità dalla DIA obbligatoria di cui all’articolo 23, comma 1, lettera a), salva l’applicazione di altre misure e sanzioni previste dalla normativa vigente, comporta l’irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio dell’aumento del valore venale dell’immobile, conseguente alla realizzazione degli interventi stessi, valutato dall’Agenzia del territorio, e comunque in misura non inferiore a euro 1.033,00.
3. Qualora gli interventi di cui ai commi 1 e 2 siano eseguiti in assenza di SCIA o di DIA obbligatoria e interessino immobili comunque vincolati in base a leggi statali e regionali, nonché dalle altre norme urbanistiche vigenti, l’autorità competente a vigilare sull’osservanza del vincolo, salva l’applicazione di altre misure e sanzioni, può ordinare la demolizione o la restituzione in pristino a cura e spese del responsabile ed irroga una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.033,00 a euro 20.670,00.
4. Qualora gli interventi di cui ai commi 1 e 2 siano eseguiti su immobili, anche non vincolati, compresi nelle zone indicate nell’articolo 2, lettera A, del decreto del Ministro dei lavori pubblici 1444/1968, il responsabile dello SUE richiede alla Soprintendenza competente apposito parere vincolante circa la restituzione in pristino o la irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 1. Se il parere non viene reso entro sessanta giorni dalla richiesta, il responsabile dello SUE provvede autonomamente ordinando la demolizione o la restituzione in pristino o irrogando la sanzione da euro 1.033,00 a euro 20.670,00.
5. Ove l’intervento realizzato risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente e non in contrasto con quella adottata sia al momento della realizzazione dell’intervento, sia al momento della presentazione della domanda, il responsabile dell’abuso o il proprietario dell’immobile possono presentare istanza di accertamento di conformità versando la somma, non inferiore a euro 1.033,00 e non superiore a euro 10.329,00, stabilita dal responsabile del procedimento in relazione all’aumento di valore dell’immobile valutato dall’Agenzia del territorio, salva la possibilità di versamento diretto dell’importo massimo della ridetta sanzione da parte dell’interessato. Resta fermo comunque il versamento delle somme dovute a titolo di contributo di costruzione per gli interventi soggetti a SCIA o a DIA onerosa ai sensi degli articoli 38 e 39. Nel caso in cui l’intervento sia stato realizzato in zone assoggettate a vincolo paesaggistico e senza la preventiva autorizzazione, il rilascio del titolo in sanatoria deve essere preceduto dall’accertamento della compatibilità paesaggistica da parte dell’Autorità preposta alla tutela del vincolo ai sensi dell’articolo 167, comma 4, del d.lgs. 42/2004 e successive modificazioni ed integrazioni.
6. Sulla richiesta di accertamento di conformità, il responsabile dello SUE si pronuncia, con adeguata motivazione, entro sessanta giorni decorsi i quali sulla richiesta si intende formato il silenziorifiuto.
7. Ove l’intervento iniziato o realizzato a seguito di SCIA o di DIA obbligatoria concreti una fattispecie eccedente il campo di applicazione di cui agli articoli 21 bis e 23, comma 1, lettera a), si applicano le sanzioni di cui agli articoli 45, 46, 47, 51 e 59 con possibilità di conseguire l’accertamento di conformità di cui all’articolo 49, fermo restando il versamento delle somme dovute a titolo di contributo di costruzione ai sensi degli articoli 38 e 39.
8. Non è ammessa la sanatoria per interventi urbanistico-edilizi che non presentino entrambi i requisiti di conformità di cui al comma 4, fatto salvo il caso in cui la conformità urbanistico-edilizia al momento della presentazione dell’istanza di accertamento di conformità sia conseguita dall’approvazione di un nuovo piano urbanistico comunale. In tale caso, la regolarizzazione amministrativa degli interventi urbanistico-edilizi è subordinata al pagamento della sanzione pecuniaria pari all’aumento di valore dell’immobile conseguente alla realizzazione degli interventi stessi, valutato dall’Agenzia del territorio, ridotto di un terzo e comunque in misura non inferiore a euro 3.000,00, fermo restando il versamento delle somme dovute a titolo di contributo di costruzione ai sensidegli articoli 38 e 39.”.


Articolo 33
(Modifiche all’articolo 44 della l.r. 16/2008)


1. Alla rubrica dell’articolo 44 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole:“DIA facoltativa” sono sostituite dalle seguenti: “DIA obbligatoria o dalla DIA alternativa al permesso di costruire”.
2. Al comma 1 dell’articolo 44 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole:“denuncia di inizio attività facoltativa” sono sostituite dalle seguenti: “DIA obbligatoria o alla DIA alternativa al permesso di costruire di cui all’articolo 23, comma 2,”.
3. Al comma 2 dell’articolo 44 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole:“denuncia di inizio attività facoltativa” sono sostituite dalle seguenti: “DIA obbligatoria o alle DIA alternativa al permesso di costruire”.


Articolo 34
(Modifiche all’articolo 45 della l.r. 16/2008)


1. La rubrica dell’articolo 45 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituita dalla seguente: “Interventi di nuova costruzione o di sostituzione edilizia eseguiti in assenza del permesso di costruire o di DIA obbligatoria o alternativa al permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali”.
2. Il comma 1 dell’articolo 45 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente:
“1. In caso di accertata esecuzione di interventi di nuova costruzione in assenza di permesso di costruire, di DIA obbligatoria, con esclusione degli interventi di cui all’articolo 23, comma 1, lettere a) e b), o di DIA alternativa al permesso di costruire, in totale difformità dai medesimi, ovvero con variazioni essenziali, il responsabile dello SUE ordina al proprietario e al responsabile dell’abuso la demolizione o il ripristino dello stato dei luoghi, indicando nel provvedimento l’area che viene acquisita di diritto, ai sensi del comma 2.”.



Articolo 35
(Sostituzione dell’articolo 46 della l.r. 16/2008)


1. L’articolo 46 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente:
“Articolo 46 (Interventi di ristrutturazione edilizia eseguiti in assenza di permesso di costruire, di DIA obbligatoria o di DIA alternativa al permesso di costruire ovvero in totale difformità)
1. In caso di interventi di ristrutturazione edilizia eseguiti in assenza di permesso di costruire, di DIA obbligatoria o di DIA alternativa al permesso di costruire ovvero in totale difformità da essi il responsabile dello SUE ordina la demolizione ovvero il ripristino dello stato dei luoghi e della conformità degli edifici agli strumenti urbanistico-edilizi entro il congruo termine fissato nella relativa ordinanza e nei modi stabiliti dall’articolo 56.
2. Qualora, sulla base di motivato accertamento del responsabile dello SUE, il ripristino dello stato dei luoghi non sia possibile, è irrogata la sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio dell’aumento di valore dell’immobile, conseguente alla realizzazione delle opere, determinato, con riferimento alla data di ultimazione dei lavori, dall’Agenzia del territorio e comunque in misura non inferiore a euro 1.033,00.
3. Qualora le opere siano state eseguite su immobili vincolati ai sensi del d.lgs. 42/2004 e successive modificazioni ed integrazioni, l’amministrazione competente a vigilare sull’osservanza del vincolo, salva l’applicazione di altre misure e sanzioni, ordina la restituzione in pristino a cura e spese del responsabile dell’abuso, indicando criteri e modalità diretti a ricostituire l’originario organismo edilizio, ed irroga una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.033,00 a euro 10.329,00.
4. Qualora le opere siano state eseguite su immobili, anche non vincolati, compresi nelle zone omogenee A, di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 1444/1968, il responsabile dello SUE richiede all’Amministrazione competente alla tutela dei beni culturali ed ambientali apposito parere vincolante circa la restituzione in pristino o la irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 3. Qualora il parere non venga reso entro novanta giorni dalla richiesta il responsabile dello SUE provvede autonomamente.
5. Fatti salvi i casi in cui è emesso l’ordine di demolizione o di ripristino dello stato dei luoghi, è comunque dovuto il pagamento del contributo di costruzione di cui agli articoli 38 e 39.”.

Articolo 36
(Sostituzione dell’articolo 47 della l.r. 16/2008)


1. L’articolo 47 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente:
“Articolo 47 (Interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire, dalla DIA obbligatoria o dalla DIA alternativa al permesso di costruire)
1. Gli interventi e le opere realizzati in parziale difformità dal permesso di costruire, dalla DIA obbligatoria o dalla DIA alternativa al permesso di costruire sono demoliti o rimossi a cura e spese dei responsabili dell’abuso entro il congruo termine fissato dalla relativa ordinanza del responsabile dello SUE. Decorso tale termine sono demoliti o rimossi nei modi stabiliti dall’articolo 56 a cura del Comune e a spese dei medesimi responsabili dell’abuso.
2 Non si configura parziale difformità dal titolo abilitativo in caso di opere comportanti discostamenti dai parametri dell’altezza, dei distacchi, della cubatura o della superficie coperta che non eccedano per singola unità immobiliare il 2 per cento rispetto alle misure del progetto assentito.
3. Quando la demolizione non può avvenire senza pregiudizio della parte eseguita in conformità, il responsabile dello SUE applica una sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio dell’aumento di valore dell’immobile, conseguente alla realizzazione delle opere, determinato con riferimento alla data di ultimazione dei lavori a cura della Agenzia del territorio, e comunque in misura non inferiore a euro 1.033,00.
4. Nell’ipotesi di cui al comma 2 il Comune verifica se è dovuto il contributo di costruzione previsto dagli articoli 38 e 39 per la parte di opere eseguite in parziale difformità e ne richiede il relativo pagamento.”


Articolo 37
(Sostituzione dell’articolo 49 della l.r. 16/2008)


1. L’articolo 49 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente:
“Articolo 49 (Accertamento di conformità di interventi soggetti a permesso di costruire, a DIA obbligatoria o a DIA alternativa al permesso di costruire)
1. In caso di interventi edilizi realizzati in assenza di permesso di costruire, di DIA obbligatoria o di DIA alternativa al permesso di costruire o in difformità da essi, fino alla scadenza dei termini perentori di cui agli articoli 45, comma 2, 46, comma 1, e 47, comma 1, e comunque fino all’irrogazione delle altre sanzioni amministrative pecuniarie di cui alla presente legge, il responsabile dell’abuso o l’attuale proprietario dell’immobile possono richiedere l’accertamento di conformità se l’intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente e non in contrasto con quella adottata sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda.
2. Ove gli interventi di cui al comma 1 siano stati realizzati in zone assoggettate a vincolo paesaggistico e senza la preventiva autorizzazione o in difformità da essa, il rilascio del permesso in sanatoria deve essere preceduto dall’accertamento della compatibilità paesaggistica da parte dell’Autorità preposta alla tutela del suddetto vincolo ai sensi dell’articolo 167, commi 4 e 5, del d.lgs. 42/2004 e successive modificazioni ed integrazioni.
3. Il rilascio del titolo in sanatoria è subordinato al pagamento, a titolo di oblazione, del contributo di costruzione in misura doppia, ovvero, in caso di interventi gratuiti a norma di legge, in misura pari a quella prevista in applicazione della l.r. 25/1995 e successive modificazioni ed integrazioni e, in caso di interventi non assoggettati a contributo di costruzione, l’oblazione è determinata con le modalità e nella misura prevista nell’articolo 43, comma 5. Per gli interventi realizzati in parziale difformità ovvero con variazioni essenziali, l’oblazione è calcolata con riferimento alla parte di opera difforme dal titolo edilizio.
4. Sulla richiesta di accertamento di conformità il responsabile dello SUE si pronuncia, con adeguata motivazione, entro sessanta giorni dalla presentazione dell’istanza completa di tutta la documentazione necessaria, decorsi i quali sulla richiesta si intende formato il silenzio-rifiuto.
5. Non è ammessa la sanatoria per interventi edilizi che non presentino entrambi i requisiti di conformità di cui al comma 1, con conseguente applicazione delle pertinenti sanzioni penali e amministrative, fatto salvo il caso in cui la conformità urbanistico-edilizia al momento della presentazione dell’istanza di sanatoria sia conseguita dall’approvazione di un nuovo PUC. In tale ipotesi,
fermi restando gli effetti penali, la regolarizzazione amministrativa degli interventi urbanisticoedilizi è subordinata al pagamento della sanzione pecuniaria pari all’aumento di valore venale dell’immobile, conseguente alla realizzazione degli interventi stessi, valutato dall’Agenzia del territorio, ridotto di un terzo e, comunque, in misura non inferiore a euro 5.164,00, fermo restando il versamento delle somme dovute a titolo di contributo di costruzione ai sensi degli articoli 38 e 39.”.


Articolo 38
(Modifiche all’articolo 51 della l.r. 16/2008)


1. Al comma 1 dell’articolo 51 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, la parola:“facoltativa” è sostituita dalle seguenti: “obbligatoria o alternativa al permesso di costruire” e le parole: “il dirigente o il responsabile dell’ufficio” sono sostituite dalle seguenti: “il responsabile dello SUE”.


Articolo 39
(Sostituzione dell’articolo 59 della l.r. 16/2008)


1. L’articolo 59 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente:
“Articolo 59 (Sanzioni penali)
1. Le sanzioni penali sono stabilite dalla vigente legislazione statale in materia.”.


Articolo 40
(Sostituzione dell’articolo 67 della l.r. 16/2008)


1. L’articolo 67 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente:
“Articolo 67 (Superficie agibile e superficie accessoria)
1. Si definisce superficie agibile (S.A.) la superficie di solaio, misurata al filo interno dei muri perimetrali, comprensiva dei muri divisori fra unità immobiliari o interni ad esse.
2. Non sono da ricomprendere nella S.A.:
a) le coperture piane di uso comune e quelle sistemate a verde pensile, le scale, gli atri, i pianerottoli, le rampe, i sottorampa ed i passaggi di uso comune negli edifici a destinazione residenziale o ad essa assimilabile, ad uffici e ad attività turistico-ricettive;
b) i locali tecnici per impianti tecnologici quali ascensori, montacarichi, impianti termici, di climatizzazione, elettrici, idrici e simili, nonché le intercapedini non eccedenti le dimensioni prescritte dalle pertinenti normative;
c) i locali privi dei requisiti richiesti per l’agibilità, quali cantine e ripostigli, purché ricompresi entro il sedime della costruzione e non comportanti la realizzazione di più di un piano in sottosuolo o nel piano terra limitatamente agli edifici aventi destinazione residenziale e tipologia
diversa da quella monofamiliare, bifamiliare e trifamiliare;
d) i sottotetti a falda inclinata privi dei requisiti richiesti per l’agibilità aventi altezza media interna netta non superiore a 2,10 metri;
e) le autorimesse private interrate e seminterrate con un solo lato fuori terra di cui all’articolo 19, quelle fuori terra di cui al comma 1 del medesimo articolo assoggettate a vincolo di pertinenzialità e non eccedenti i limiti dimensionali ivi indicati, quelle fuori terra al servizio di nuove
strutture ricettive alberghiere nei limiti di cui all’articolo 19, comma 8, quelle interrate o al piano terreno, di cui all’articolo 9, comma 1, della l. 122/1989 e successive modificazioni ed integrazioni, nei limiti dimensionali di cui all’articolo 19, comma 3, nonché le autorimesse interrate, fuori terra o su coperture piane negli edifici a destinazione produttiva nelle quantità prescritte dalla vigente normativa in materia;
f) i porticati e gli spazi ad uso pubblico;
g) i locali e gli spazi destinati a servizi pubblici o di uso pubblico con vincolo permanente di destinazione d’uso.
3. Costituiscono superficie accessoria (S.Acc.) da non ricomprendere nella S.A., sempreché contenuta entro il limite massimo del 30 per cento della S.A. per edifici aventi S.A. non superiore a 160
metri quadrati ed entro il limite massimo del 20 per cento per la parte di S.A. eccedente la soglia di 160 metri quadrati e da misurarsi con le stesse modalità di cui al comma 1:
a) i porticati, le tettoie, i poggioli, i terrazzi e le logge, se ad uso privato esclusivo;
b) i sottotetti a falda inclinata aventi altezza media interna netta superiore a 2,10 metri, ma privi dei requisiti richiesti per l’agibilità;
c) i locali privi dei requisiti richiesti per l’agibilità non riconducibili alla fattispecie di cui al comma 2, lettera c);
d) le autorimesse private fuori terra negli edifici a destinazione residenziale o ad essa assimilabile, ad uffici, non assoggettate a vincolo di pertinenzialità o quelle eccedenti i limiti dimensionali minimi di cui all’articolo 19, comma 1, nonché le autorimesse private fuori terra negli edifici a destinazione ricettivo-alberghiera eccedenti i limiti dimensionali di cui all’articolo 19, comma 8.
4. I Comuni nell’ambito della disciplina paesistica del PUC possono elevare le percentuali indicate al comma 3 sino al massimo del 50 per cento della S.A., individuando gli ambiti e i distretti di trasformazione ove sono ammessi gli incrementi della superficie accessoria in ragione delle peculiari caratteristiche paesaggistiche, degli interventi, delle tipologie edilizie e costruttive ivi annesse.
5. Con riferimento agli strumenti urbanistici comunali vigenti, al fine di agevolare l’attuazione delle norme sul risparmio energetico e per migliorare la qualità degli edifici, non sono considerati nel computo per la determinazione dell’indice edificatorio:
a) le strutture perimetrali portanti e non, che comportino spessori complessivi, sia per gli elementi strutturali che sovrastrutturali, superiori a 30 centimetri, per la sola parte eccedente i 30 centimetri e fino ad un massimo di ulteriori centimetri 25 per gli elementi verticali, nonché i solai
con struttura superiore a 30 centimetri per la sola parte eccedente i 30 centimetri fino ad un massimo di 25 centimetri per gli elementi di copertura e di 15 centimetri per quelli orizzontali intermedi, in quanto il maggiore spessore contribuisce al miglioramento dei livelli di coibentazione termica, acustica e di inerzia termica;
b) l’incremento di spessore fino a 15 centimetri dei muri divisori fra unità immobiliari finalizzato all’isolamento acustico.
6. Negli interventi di ristrutturazione urbanistica aventi ad oggetto ambiti urbani da attuarsi mediante Progetto urbanistico operativo (PUO), Strumento urbanistico attuativo (SUA) o progetti ad essi equivalenti, il limite di cui al comma 3 relativo alla superficie accessoria può essere elevato fino al 30 per cento per motivate esigenze di qualità architettonica e di efficienza energetica degli edifici.”.


Articolo 41
(Inserimento dell’articolo 67 bis della l.r. 16/2008)


1. Dopo l’articolo 67 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni è inserito il seguente:
“Articolo 67 bis (Parametro di conversione)
1. Al fine di convertire il volume risultante dall’applicazione degli indici edificatori espressi in metri cubi (mc) su metro quadrato (mq) in superficie agibile espressa in metri quadrati (mq) su metro quadrato (mq) si divide tale volume per l’altezza lorda di riferimento pari a 3,50 metri.”.


Articolo 42
(Sostituzione dell’articolo 70 della l.r. 16/2008)


1. L’articolo 70 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente:
“Articolo 70 (Volume geometrico)
1. Per volume geometrico si intende il volume del fabbricato fuori terra, misurato vuoto per pieno.”.


Articolo 43
(Sostituzione dell’articolo 84 della l.r. 16/2008)


1. L’articolo 84 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente: “Articolo 84 (Interventi ammissibili nelle zone soggette a vincoli urbanistici decaduti)
1. Nelle aree i cui vincoli a servizi pubblici derivanti da piani urbanistici siano decaduti ai sensi e per gli effetti dell’articolo 9 del d.p.r. 327/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, ove entro centottanta giorni dalla data di decadenza il Comune non adotti apposita variante volta ad introdurre la relativa disciplina urbanistica, trova automatica applicazione la disciplina urbanisticoedilizia operante nelle zone o negli ambiti contigui e, in caso di compresenza di diverse discipline,quella relativa alle aree contigue prevalenti in termini di superficie. In attesa delle iniziative pianificatorie del Comune possono comunque essere assentiti i seguenti interventi:
a) sul patrimonio edilizio esistente fino al restauro e risanamento conservativo aventi ad oggetto singole unità immobiliari o parti di esse;
b) volti alla realizzazione delle originarie previsioni di piano, ove sia previamente acquisito il consenso del proprietario dell’area;
c) volti alla realizzazione e cessione al Comune di spazi da destinare all’uso pubblico comportanti la contestuale realizzazione di interventi privati nel sottosuolo dell’area corrispondente, in conformità alla disciplina contenuta nei piani urbanistici;
d) volti alla realizzazione di parcheggi pertinenziali ai sensi dell’articolo 9 della l. 122/1989 e successive modificazioni ed integrazioni, non comportanti realizzazione di nuove costruzioni nel
sottosuolo.
2. Non sono soggetti a decadenza ai sensi dell’articolo 9 del d.p.r. 327/2001 e successive modificazioni ed integrazioni le previsioni del PUC contenenti vincoli di assoggettamento dell’attività
edificatoria ad obbligo di SUA o PUO o a progettazioni unitarie ad essi assimilabili, sempreché sia assicurata per il proprietario interessato l’iniziativa dei pertinenti progetti. In caso di vincolo di assoggettamento ad unico SUA o PUO o a progettazione unitaria di iniziativa pubblica, decorsi cinque anni dall’approvazione del PUC, possono essere presentati progetti di intervento in deroga al suddetto obbligo, da approvarsi a norma della legge regionale 4 settembre 1997, n. 36 (Legge urbanistica regionale) e successive modificazioni ed integrazioni contestualmente ad apposita variante urbanistica con la quale il Comune definisce le modalità di attuazione di tale intervento e di frazionamento dello strumento urbanistico attuativo originario.”.


Articolo 44
(Modifica all’articolo 89 della l.r. 16/2008)


1. Al comma 1 dell’articolo 89 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, dopo le parole: “con esclusione degli articoli” sono inserite le seguenti: “20, comma 13,”.


Articolo 45
(Modifiche alla legge regionale 7 aprile 1995, n. 25 (Disposizioni in materia di determinazione del contributo di concessione edilizia))


1. Il comma 3 dell’articolo 3 della l.r. 25/1995 e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituito dal seguente:
“3. I costi delle reti di distribuzione dell’energia elettrica, del gas nonché di quelle per le telecomunicazioni non sono scomputabili dagli importi dovuti a titolo di contributo di costruzione.”.
2. Dopo la lettera l) del comma 2 dell’articolo 4 della l.r. 25/1995 e successive modificazioni ed integrazioni, è aggiunta la seguente:
“l bis) gli alloggi destinati all’ERP.”.


Articolo 46
(Modifica all’articolo 85 della legge regionale 4 settembre 1997, n. 36 (Legge urbanistica
regionale))


1. La lettera c) del comma 1 dell’articolo 85 della l.r. 36/1997 e successive modificazioni ed integrazioni è soppressa.


Articolo 47
(Modifiche alla legge regionale 3 novembre 2009, n. 49 (Misure urgenti per il rilancio dell’attività edilizia e per la riqualificazione del patrimonio urbanistico-edilizio))


1. Alla fine del comma 1 dell’articolo 6 della l.r. 49/2009 e successive modificazioni ed integrazioni, è aggiunto il seguente periodo: “Più edifici, appartenenti ad un unico proprietario ed ubicati in uno stesso lotto di proprietà, possono essere accorpati in un unico edificio con una volumetria complessiva, compreso l’incremento del 35 per cento, che non può superare i limiti di cui al presente comma.”.
2. Alla fine del comma 1 dell’articolo 7 della l.r. 49/2009 e successive modificazioni ed integrazioni, è aggiunto il seguente periodo: “Più edifici, appartenenti ad un unico proprietario ed ubicati in uno stesso lotto di proprietà, possono essere accorpati in un unico edificio con una volumetria complessiva, compreso l’incremento del 35 per cento, che non può superare i limiti volumetrici di cui
all’articolo 6.”.


Articolo 48
(Norma transitoria)


1. Le disposizioni della presente legge non si applicano nei confronti delle istanze presentate e dei procedimenti avviati prima della sua entrata in vigore.
2. I Comuni nei quali non sia costituito lo sportello unico per l’edilizia (SUE) di cui all’articolo 5 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni sono tenuti a provvedere alla sua costituzione entro il termine di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.


Articolo 49
(Competenza della Giunta comunale all’adozione ed approvazione degli strumenti urbanistici attuativi o progetti urbanistici operativi o progetti di intervento ad essi equivalenti conformi ai vigenti piani urbanistici comunali)


1. In deroga a quanto previsto dalla legge regionale 8 luglio 1987, n. 24 (Disposizioni per lo snellimento delle procedure urbanistiche in attuazione della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Disciplina
degli strumenti urbanistici attuativi)) e successive modificazioni ed integrazioni e dalla l.r 36/1997 e successive modificazioni ed integrazioni, gli strumenti urbanistici attuativi, i progetti urbanistici operativi o i progetti di intervento ad essi equivalenti che siano conformi ai vigenti piani urbanistici comunali sono adottati ed approvati con deliberazione della Giunta comunale, ferma
restando l’osservanza delle disposizioni relative ai contenuti ed ai procedimenti per la loro formazione previsti dalla vigente legislazione regionale.


Articolo 50
(Abrogazione di norme)


1. Sono abrogati gli articoli 10, 11 e 12 della legge regionale 29 maggio 2007, n. 22 (Norme in materia di energia) e successive modificazioni ed integrazioni.
2. E’ inoltre abrogata ogni altra disposizione incompatibile con le norme della presente legge.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.
Data a Genova addì 5 aprile 2012
IL PRESIDENTE
Claudio Burlando


ALLEGATO 1 (Articolo 21 bis)
Elenco interventi urbanistico–edilizi soggetti a SCIA
1) pannelli solari termici o impianti fotovoltaici di qualsiasi potenza, integrati o aderenti con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della copertura, purché di superficie non superiore a quella del tetto dell’edificio;
2) impianti fotovoltaici a servizio degli edifici, aventi una capacità di generazione compatibile con il regime di scambio sul posto, da realizzare sugli edifici esistenti o loro pertinenze, al di fuori della zona A di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 1444/1968;
3) impianti solari termici a servizio degli edifici, da realizzare sugli edifici esistenti o loro pertinenze, al di fuori della zona A di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 1444/1968;
4) impianti fotovoltaici diversi da quelli di cui al punto 1) costituiti da moduli collocati su edifici esistenti con coperture piane e la cui superficie complessiva non sia superiore a quella della copertura dell’edificio;
5) impianti di produzione di energia termica da fonti rinnovabili diversi da quelli di cui ai punti 1), 2), 3), 4), realizzati negli edifici esistenti e negli spazi liberi privati annessi e destinati unicamente alla produzione di acqua calda e di aria per utilizzo nei medesimi edifici;
6) generatori eolici con altezza complessiva non superiore a 1,5 metri e diametro non superiore a 1 metro;
7) impianti alimentati da biomasse, gas di discarica, gas residuati da processi di depurazione e biogas operanti in assetto cogenerativo e aventi capacità di generazione massima inferiore a 50 kWe (micro cogenerazione);
8) impianti alimentati da biomasse, gas di discarica, gas residuati da processi di depurazione e biogas, diversi da quelli di cui al punto 7), aventi capacità di generazione compatibile con il regime
di scambio sul posto, da realizzare all’interno di edifici esistenti, purché non comportanti alterazione dei volumi o delle superfici, modifiche delle destinazioni d’uso, che non riguardino le parti strutturali dell’edificio, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari e non implichino incremento dei parametri urbanistici;
9) impianti idroelettrici e geotermoelettrici, aventi una capacità di generazione compatibile con il regime di scambio sul posto, da realizzare in edifici esistenti, purché non comportanti realizzazione di nuove opere di presa, alterazione dei volumi o delle superfici, modifiche delle destinazioni d’uso, che non riguardino le parti strutturali dell’edificio, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari e non implichino incremento dei parametri urbanistici.


ALLEGATO 2 (Articolo 23)
Elenco interventi urbanistico – edilizi soggetti a DIA obbligatoria 1) impianti fotovoltaici a terra fino a 20 kW;
2) impianti di rilevazione anemometrica mediante strutture mobili, semifisse o comunque amovibili, da rimuovere in ogni caso alla fine della campagna di misurazione qualora si preveda una durata della rilevazione superiore a trentasei mesi;
3) impianti eolici di nuova realizzazione con potenza fino a 200 kW che non richiedano sostanziali modifiche alla viabilità pubblica esistente o esecuzione di percorsi di accesso di lunghezza superiore a 100 metri;
4) impianti eolici fino a 1 MW che costituiscano ampliamento di parchi eolici esistenti che non richiedano sostanziali modifiche alla viabilità pubblica esistente o esecuzione di percorsi di accesso di lunghezza superiore a 100 metri;
5) impianti idroelettrici con capacità di generazione fino a 100 kW;
6) impianti alimentati da biomasse con capacità di generazione fino a 200 kW;
7) impianti alimentati da biomasse operanti in assetto cogenerativo con capacità di generazione massima inferiore a 1.000 kWe (piccola cogenerazione) ovvero a 3.000 kWt.


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