Il Consiglio regionale
Assemblea Legislativa Regionale
ha approvato
il Presidente della Giunta Regionale
promulga la seguente legge
ARTICOLO 1
(Modifica all’articolo 7 della legge regionale 25 novembre 2009, n. 56 (Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi)
1. Al comma 4 dell’articolo 7 della l.r. 56/2009, le parole: “Protocollo informatico della struttura” sono sostituite dalle seguenti: “Protocollo generale”.
ARTICOLO 2
(Modifica all’articolo 8 della l.r. 56/2009)
1. Dopo la lettera a) del comma 1 dell’articolo 8 della l.r. 56/2009, è inserita la seguente:
“a bis) in pendenza dei termini assegnati per il compimento degli adempimenti richiesti dal responsabile del procedimento ai sensi dell’articolo 11, comma 1, lettera b);”.
ARTICOLO 3
(Modifica alla legge regionale 29 dicembre 2010, n. 23 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2011)
1. Al comma 4 dell’articolo 8 della l.r. 23/2011, dopo le parole: “i soggetti privati possono, in relazione” sono inserite le seguenti: “ai beni di cui al comma 2 ed”.
ARTICOLO 4
(Modifica all’articolo 3 della legge regionale 18 dicembre 2006, n. 42 (Istituzione del Sistema Informativo Regionale Integrato per lo sviluppo della Società dell’Informazione in Liguria)
1. Dopo la lettera i quater) del comma 3 dell’articolo 3 della l.r. 42/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, è aggiunta la seguente: “i quinquies) Ospedale Evangelico Internazionale (O.E.I.).”.
ARTICOLO 5
(Modifica all’articolo 8 della l.r. 42/2006)
1. Il numero 3) della lettera b) del comma 2 dell’articolo 8 della l.r. 42/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituito dal seguente: “3) uno scelto tra i Direttori Generali dei seguenti oggetti partecipanti al SIIR: ARPAL, Enti Parco regionali, Istituto Regionale per la Floricoltura, Consorzio di Bonifica del Canale Lunense, singole ARTE, Agenzia Liguria Lavoro, ARSSU, Agenzia ‘In Liguria’, Centro regionale per la ricerca e l’innovazione, ARS – Agenzia sanitaria regionale ligure, Centrale Regionale di acquisto, Ospedale Evangelico Internazionale (O.E.I.).”.
ARTICOLO 6
(Modifiche alla legge regionale 12 aprile 2011, n. 7 (Disciplina di riordino e razionalizzazione delle funzioni svolte dalle comunità montane soppresse e norme di attuazione per la liquidazione)
1. Dopo il comma 3 dell’articolo 5 della l.r. 7/2011, è inserito il seguente:
“3 bis. La Giunta regionale concede specifici contributi alle fusioni di Comuni di cui all’articolo 8, comma 1, lettera a), della legge regionale 21 marzo 1994, n. 12 (Disciplina della cooperazione tra enti locali e norme in materia di riordino territoriale e di incentivi all’unificazione dei Comuni) e successive modificazioni ed integrazioni.”.
2. Alla lettera b) del comma 5 dell’articolo 11 della l.r. 7/2011, dopo le parole: “comunali” sono inserite le seguenti: “e alla fusione di Comuni” e dopo le parole: “comma 3” sono inserite le seguenti: “e comma 3 bis”.
ARTICOLO 7
(Modifica alla legge regionale 3 luglio 2007, n. 23 (Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi)
1. L’articolo 12 della l.r. 23/2007 è sostituito dal seguente:
“Articolo 12
(Riscossione coattiva)
1. La Provincia procede alla riscossione coattiva delle somme dovute a seguito delle violazioni di cui alla presente legge ai sensi dell’articolo 36, comma 2, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria) convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.”.
ARTICOLO 8
(Continuità nei rapporti di lavoro)
1. Nei casi in cui occorra garantire la continuità del servizio, le ferie dei dipendenti che proseguono il loro rapporto di lavoro con la Regione Liguria con forma contrattuale diversa che comporti la cessazione o il collocamento in aspettativa senza assegni per tutta la durata dell’incarico possono essere convertite, previa intesa con il dipendente interessato, garantendo, anche dal punto di vista teorico, l’invarianza della spesa finale.
ARTICOLO 9
(Spese per il personale preposto agli Uffici stampa)
1. Dal 1° gennaio 2012 le spese per il personale preposto agli Uffici stampa, attuati dalla normativa regionale ai sensi dell’articolo 9 della legge 7 giugno 2000, n. 150 (Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni) e successive modificazioni ed integrazioni, non concorrono ai fini della determinazione dei limiti di spesa del personale e dei limiti di cui all’articolo 9, comma 28, del decreto – legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
ARTICOLO 10
(Dichiarazione di urgenza)
1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.
Genova, addì 28 giugno 2011