Il Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria ha approvato.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
promulgala seguente legge regionale:
TITOLO I
DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO
Articolo 1
(Indebitamento)
1. Il livello massimo di indebitamento da autorizzarsi con legge di bilancio, ai sensi dell’articolo 56 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 15 (Ordinamento contabile della Regione Liguria) e successive modificazioni e integrazioni, è fissato per l’anno 2013 in 179 milioni di euro.
Articolo 2
(Proroga dell’autorizzazione ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lettera a), della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 39 (Bilancio della Regione Liguria per l’anno finanziario 2012) e successive modificazioni e integrazioni)
1. In deroga a quanto previsto dall’articolo 56, comma 1, della l.r. 15/2002 e successive modificazioni e integrazioni, è prorogata per l’anno 2013 l’autorizzazione alla contrazione di mutuo o altra forma di indebitamento a copertura del saldo finanziario negativo dell’esercizio 2007 di cui all’articolo 6, comma 1, lettera a), della l.r. 39/2011 e successive modificazioni e integrazioni.
Articolo 3
(Vincolo di destinazione)
1. Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di finanza regionale, indicati nel Documento di programmazione economico-finanziaria regionale per gli anni 2013-2015, per l’anno 2013 le maggiori risorse comunque derivanti dalle misure contenute nella presente legge e dalla gestione del bilancio sono prioritariamente destinate a realizzare gli obiettivi di indebitamento netto.
Articolo 4
(Patto di stabilità interno e formazione del bilancio di previsione)
1. La gestione del complesso delle autorizzazioni di spesa del bilancio di previsione della Regione per l’anno 2013 deve assicurare, in termini di competenza e di cassa, il rispetto del Patto di stabilità interno, come determinato ai sensi della normativa statale di riferimento.
Articolo 5
(Programma investimenti in sanità)
1. Il programma investimenti in sanità è finanziato per l’anno 2013 in euro 155.604.255,55.
2. Il comma 2 dell’articolo 4 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 37 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (Legge finanziaria 2012)) e successive modificazioni e integrazioni è abrogato.
Articolo 6
(Riduzione della spesa per studi ed incarichi di consulenza)
1. Il complesso della spesa per studi ed incarichi di consulenza per l'anno 2013 non può essere superiore al 50 per cento del complesso degli impegni di spesa assunti nell'anno 2011 per le medesime finalità.
2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli incarichi la cui spesa è sostenuta con imputazione a carico di fondi comunitari o nazionali vincolati.
3. Non sono considerati studi o incarichi di consulenza ai sensi del presente articolo:
a) gli incarichi di assistenza tecnica collegati all'attuazione di programmi comunitari;
b) gli incarichi professionali ovvero le convenzioni conferiti ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e successive modificazioni e integrazioni, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e successive modificazioni e integrazioni, del decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro del Lavoro e della Previdenza sociale 10 marzo 1998 (Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro) e successive modificazioni e integrazioni e del
regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 (Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 19 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza) e successive modificazioni e integrazioni;
c) gli incarichi finalizzati alla difesa in giudizio della Regione;
d) le attività di indagine e di ricerca affidate a società in house della Regione attinenti alle rispettive finalità istituzionali;
e) gli incarichi conferiti ai fini della composizione dell'Organismo indipendente di valutazione di cui all'articolo 28 della legge regionale 4 dicembre 2009, n. 59 (Norme sul modello organizzativo e sulla dirigenza della Regione Liguria) e successive modificazioni e integrazioni.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli studi ed agli incarichi di consulenza conferiti per la progettazione di lavori e la stima di immobili relativi ai beni oggetto di trasferimento ai sensi del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85 (Attribuzione a comuni, province, città metropolitane, regioni di proprio patrimonio in attuazione dell'articolo 19 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modificazioni e integrazioni, nonché agli incarichi concernenti la stima di immobili inseriti
nel Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari di cui all'articolo 58 del decreto - legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria) convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 ovvero in altri programmi di alienazione del patrimonio immobiliare pubblico.
5. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano anche agli enti appartenenti al settore regionale allargato, con esclusione delle Aziende sanitarie per le attività connesse all'esercizio delle funzioni sanitarie stesse.
6. Gli incarichi a qualsiasi titolo svolti da personale dipendente dagli enti del settore regionale allargato a favore della Regione e degli altri enti appartenenti al medesimo settore regionale allargato, sono effettuati a titolo gratuito, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute.
7. Gli enti di cui al comma 6 provvedono alle conseguenti modifiche degli atti convenzionali che disciplinano i conferimenti di incarichi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
8. I direttori degli enti di cui al comma 6 che hanno conferito l'incarico rispondono dell'inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 6 e 7.
9. Gli accertamenti medico legali sui dipendenti della Regione Liguria, degli enti strumentali e degli enti del settore regionale allargato assenti dal servizio per malattia, richiesti dalle amministrazioni interessate ed effettuati dalle Aziende sanitarie locali, sono svolti a titolo non oneroso.
Articolo 7
(Riduzione della spesa per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza)
1. Il complesso della spesa per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza, per l'anno 2013, non può essere superiore al complesso degli impegni di spesa assunti nell’anno 2011 per le medesime finalità.
2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica alla spesa per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza sostenuta con imputazione a carico di fondi comunitari o nazionali vincolati, né alla pubblicità avente carattere legale o finanziario e derivante da obblighi normativi.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle società in house della Regione e agli enti appartenenti al settore regionale allargato, con esclusione di quelli che svolgono tali attività come compito istituzionale.
4. Gli enti del settore regionale allargato che operano in campo sanitario possono effettuare spese di pubblicità istituzionale solo per motivi di carattere strettamente sanitario rispettando le indicazioni dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM).
Articolo 8
(Spesa per sponsorizzazioni)
1. La Regione, per l'anno 2013, non effettua spese per sponsorizzazioni.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche agli enti appartenenti al settore regionale allargato e alle società in house della Regione.
Articolo 9
(Riduzione della spesa per trasferte)
1. Il complesso della spesa per trasferte anche all'estero, effettuate dal personale dirigente e da quello dipendente, per l'anno 2013, non può essere superiore al complesso degli impegni di spesa assunti nell'anno 2011 per le medesime finalità.
2. Il limite di spesa di cui al comma 1 può essere superato, previa adozione da parte della Giunta regionale di un provvedimento motivato, in ordine alla partecipazione alle attività del sistema delle Conferenze per i rapporti tra le Regioni, le autonomie locali e lo Stato, nonché per la partecipazione alle attività degli organismi di monitoraggio di cui all'Intesa Stato - Regioni del 3 dicembre 2009 recante "Patto per la salute 2010 - 2012".
3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica alla spesa per trasferte sostenuta con imputazione a carico di fondi comunitari e per quelle svolte nell'esercizio di funzioni ispettive, nonché di compiti di verifica e di controllo.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche agli enti appartenenti al settore regionale allargato, ad eccezione delle Aziende sanitarie, limitatamente alle attività connesse all'assistenza territoriale, e alle società in house della Regione, con esclusione per quest'ultime delle spese con imputazione a carico di specifiche commesse o riconducibili all'attuazione di accordo di programma, piani operativi, piani annuali o altri strumenti programmatori approvati dalla Regione.
Articolo 10
(Riduzione della spesa per formazione)
1. Il complesso della spesa esclusivamente per formazione del personale dirigente e di quello dipendente, per l'anno 2013, non può essere superiore al complesso degli impegni di spesa assunti nell'anno 2011 per le medesime finalità.
2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica alla spesa per formazione derivante da obblighi normativi e a quella sostenuta con imputazione a carico di fondi comunitari.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche agli enti appartenenti al settore regionale allargato, ad esclusione delle Aziende sanitarie e dell'ARPAL per i corsi di educazione continua in medicina (ECM) di cui al decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 (Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma dell'articolo 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419) e successive modificazioni e integrazioni.
Articolo 11
(Riduzione della spesa per il servizio automobilistico regionale)
1. Al fine di dare attuazione a quanto disposto dall’articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini) convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, il complesso della spesa per l’acquisto, la manutenzione, il noleggio e l’esercizio di autovetture, nonché per l’acquisto di buoni taxi, per l'anno 2013, non può essere superiore al 50 per cento del complesso degli impegni di spesa assunti nell’anno 2011 per le medesime finalità.
2. Nel corso dell’anno 2013 la Regione e gli enti del settore regionale allargato non possono acquistare autovetture, né possono stipulare contratti di leasing aventi ad oggetto autovetture.
3. Il limite di spesa di cui al comma 1 può essere derogato per effetto dei contratti pluriennali già in essere al momento dell’entrata in vigore della l. 135/2012.
4. La disposizione di cui al comma 1 non si applica alla spesa per la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture assegnate al Corpo Forestale dello Stato, né a quella sostenuta con imputazione a carico di fondi comunitari o vincolati, né a quella sostenuta per l'espletamento delle funzioni ispettive, di verifica e di controllo.
5. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche agli enti del settore regionale allargato, ad esclusione degli automezzi utilizzati dagli enti del comparto sanità e dall’ARPAL per attività sanitaria o sociosanitaria, di controllo ed ispettiva.
Articolo 12
(Riduzione delle spese per l'acquisto di mobili ed arredi)
1. Il complesso della spesa per l'acquisto di mobili ed arredi per l'anno 2013 non può essere superiore al 20 per cento del complesso degli impegni di spesa assunti nell'anno 2011 per le medesime finalità.
Articolo 13
(Razionalizzazione degli spazi ad uso della Giunta regionale)
1. Al fine di razionalizzare gli spazi adibiti ad uso ufficio secondo quanto previsto dall’articolo 3, comma 9, del d.l. 95/2012 convertito dalla l. 135/2012, la Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, approva un piano di razionalizzazione degli spazi, che definisce le superfici per addetto, tenendo conto delle esigenze funzionali delle strutture dipendenti dalla Giunta regionale, nonché delle risorse umane impiegate e delle tipologie di attività effettuate.
2. La superficie per addetto di cui al comma 1 è determinata avuto riguardo ai parametri di cui all’articolo 3, comma 9, del d.l. 95/2012 convertito dalla l. 135/2012.
3. Ai fini di cui al comma 1 la Regione procede ad una razionalizzazione delle locazioni passive.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano anche agli enti del settore regionale allargato.
Articolo 14
(Razionalizzazione degli spazi adibiti ad uso del Consiglio regionale – Assemblea Legislativa della Liguria)
1. Al fine di razionalizzare gli spazi adibiti ad uso ufficio secondo quanto previsto dell’articolo 3, comma 9, del d.l. 95/2012 convertito dalla l. 135/2012, l’Ufficio di Presidenza, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, approva un piano di razionalizzazione degli spazi che definisce le superfici per addetto, tenendo conto delle esigenze funzionali delle strutture dipendenti dal Consiglio regionale – Assemblea Legislativa della Liguria, nonché delle risorse umane e delle tipologie
di attività effettuate.
2. La superficie per addetto di cui al comma 1 è determinata avuto riguardo ai parametri di cui all’articolo 3, comma 9, del d.l. 95/2012 convertito dalla l. 135/2012.
Articolo 15
(Riduzione della spesa per locazioni passive)
1. Alle locazioni passive della Regione si applicano le disposizioni di cui all’articolo 3, comma 1, del d.l. 95/2012 convertito dalla l. 135/2012.
2. Nel caso di rinnovo di contratti aventi scadenza a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge si applica una riduzione pari almeno a quella prevista dall’articolo 3, comma 4, del d.l. 95/2012 convertito dalla l. 135/2012.
3. Fermo restando quanto disposto dal comma 2, il complesso della spesa per locazioni passive, manutenzioni ed altri costi legati all’utilizzo, da parte delle strutture dipendenti dalla Giunta regionale, degli immobili adibiti ad uso ufficio è determinato, per l’anno 2013, nella misura del 4 per cento del valore complessivo degli immobili utilizzati che risulta dai valori medi di vendita forniti dall’osservatorio del mercato immobiliare di cui all’articolo 64, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della l. 59/1997) e successive
modificazioni e integrazioni.
4. La misura di contenimento della spesa di cui al comma 3 non si applica alla spesa per manutenzioni relativa agli immobili oggetto di trasferimento ai sensi del d.lgs. 85/2010 e successive modificazioni e integrazioni.
5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche agli enti del settore regionale allargato e alle società in house della Regione, considerando la FI.L.S.E. S.p.A. e le sue controllate come sistema ai sensi della legge regionale 28 dicembre 1973, n. 48 (Costituzione della società finanziaria ligure per lo sviluppo economico FI.L.S.E. S.p.A.) e successive modificazioni e integrazioni.
Articolo 16
(Adempimenti attuativi da parte della Giunta regionale)
1. La Giunta regionale adotta i provvedimenti di ricognizione e riparto dei limiti di spesa di cui agli articoli 6, 7, 9, 10, 11 e 12 entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Fino all'adozione dei provvedimenti di cui al comma 1, non possono essere assunti impegni relativi alle spese di cui agli articoli 6, 7, 9, 10, 11 e 12. Con il medesimo provvedimento viene determinato il limite di spesa di cui all'articolo 15, tenuto conto dell'ultimo aggiornamento dei valori medi degli immobili fornito dall'osservatorio del mercato immobiliare di cui all'articolo 64, comma 3, del d.lgs. 300/1999 e successive modificazioni e integrazioni.
3. Gli organi di vertice degli enti appartenenti al settore regionale allargato adottano il provvedimento di cui al comma 1 entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e lo trasmettono alla Regione.
Articolo 17
(Modifiche all’articolo 1 della legge regionale 8 novembre 2011, n. 30 (Misure urgenti per
fronteggiare la grave emergenza a seguito degli eventi alluvionali nel territorio regionale))
1. Al comma 1 dell’articolo 1 della l.r. 30/2011 e successive modificazioni e integrazioni, dopo le parole: "per l'anno 2012" sono inserite le seguenti: "e l’anno 2013".
Articolo 18
(Norme in materia di gestione e razionalizzazione del patrimonio regionale)
1. Al fine di ridurre e razionalizzare la spesa regionale è istituito un fondo da alimentare con gli introiti della vendita del patrimonio immobiliare regionale non impiegato in via diretta per lo svolgimento di attività istituzionali ovvero per il quale sia prevista la destinazione ad altro utilizzo, le cui risorse sono finalizzate al finanziamento di investimenti immobiliari connessi all’attività istituzionale della Regione.
2. La Regione può alienare all’Azienda Territoriale per l’Edilizia (ARTE) della provincia di Genova i beni immobili di cui al comma 1 con le modalità previste dall’articolo 22, commi 4, 5, 5bis, 6 e 7 della legge regionale 24 dicembre 2010, n. 22 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (Legge finanziaria 2011)) e successive modificazioni e integrazioni.
3. Ai trasferimenti ed ai conferimenti di beni immobili effettuati in attuazione del presente articolo si applicano le disposizioni previste dalla legislazione tributaria in materia di privatizzazione e di valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico.
4. In deroga a quanto disposto dall’articolo 8 della legge regionale 7 febbraio 2012, n. 2 (Disciplina regio nale in materia di demanio e patrimonio) e successive modificazioni e integrazioni, gli atti di compravendita stipulati per effetto del presente articolo nei quali è parte la Regione possono essere ricevuti da un notaio.
Articolo 19
(Disposizioni relative alle operazioni di gestione del patrimonio immobiliare di cui all’articolo 22 della l.r. 22/2010)
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere anticipazioni di cassa a favore dell'ARTE di Genova nella misura massima dell’80 per cento del corrispettivo stabilito nell'atto di cessione dei beni immobili oggetto delle operazioni di gestione del patrimonio immobiliare di cui all’articolo 22 della l.r. 22/2010 e successive modificazioni e integrazioni.
2. Al fine di dare attuazione a quanto previsto dall’articolo 22, comma 5 bis, della l.r. 22/2010 e successive modificazioni e integrazioni, la Giunta regionale è autorizzata a concedere anticipazioni di cassa a favore dell’ARTE di Genova nella misura massima dell’80 per cento dell’importo di cui al citato comma 5 bis.
Articolo 20
(Modifica dell’articolo 18 della l.r. 37/2011)
1. Alla fine del comma 3 dell’articolo 18 della l.r. 37/2011 e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto il seguente periodo: "Le fattispecie di esclusione trovano applicazione a far data dall'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1.".
Articolo 21
(Modifiche all’articolo 6 della legge regionale 9 maggio 2003, n. 13 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (Legge finanziaria 2003))
1. La rubrica dell’articolo 6 della l.r. 13/2003 e successive modificazioni e integrazioni è sostituita dalla seguente: “Centralizzazione degli acquisti e Stazione Unica Appaltante”.
2. Il comma 1 dell’articolo 6 della l.r. 13/2003 e successive modificazioni e integrazioni è sostituito dal seguente:
“1.La Regione, quale centrale di committenza, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) e successive modificazioni e integrazioni e dell'articolo 1, commi 455, 456 e 457, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2007)) e successive modificazioni e integrazioni, stipula le convenzioni di cui all’articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2000)) e successive modificazioni e integrazioni, alle quali aderiscono i soggetti costituenti il settore regionale allargato, così come individuati con provvedimento della Giunta regionale in attuazione dell'articolo 25 della legge regionale 24 gennaio 2006, n. 2 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (Legge finanziaria 2006)), gli enti strumentali e le società in house della Regione, per la fornitura di beni e servizi necessari al funzionamento degli enti medesimi ovvero, per le predette società, di beni e servizi di interesse comune, salvo quanto previsto dal comma 1 octies.”.
3. Il comma 1 bis dell’articolo 6 della l.r. 13/2003 e successive modificazioni e integrazioni è sostituito dal seguente:
“1 bis. Le altre pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e successive modificazioni e integrazioni, le autorità portuali di cui all’articolo 6 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 (Riordino della legislazione in materia portuale) e successive modificazioni e integrazioni e le aziende pubbliche di servizi alla persona aventi sede nel territorio regionale possono aderire alle convenzioni di cui al comma 1”.
4. Alla fine del comma 1 quater dell’articolo 6 della l.r. 13/2003 e successive modificazioni e integrazioni è aggiunto il seguente periodo: “La Giunta regionale, unitamente all’elenco dei contratti di cui all’articolo 8, comma 1, della legge regionale 11 marzo 2008, n. 5 (Disciplina delle attività contrattuali regionali in attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) e successive modificazioni ed integrazioni), approva il programma annuale di razionalizzazione della spesa, concernente beni e servizi comuni, inclusi l’energia elettrica ed il gas. A tale programma si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel regolamento regionale di cui all’articolo 3, comma 1, della l.r. 5/2008 e successive modificazioni e integrazioni.”.
5. Al comma 1 quinquies dell’articolo 6 della l.r. 13/2003 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “ed espleta le procedure di gara per l’acquisizione di beni e servizi, stipula le convenzioni di cui al comma 1 con gli operatori economici risultati aggiudicatari, alle quali possono aderire anche le altre pubbliche amministrazioni aventi sede nel territorio regionale.” sono sostituite dalle seguenti:
“Le centrali di committenza di cui ai commi 1 octies e 1 nonies costituiscono articolazioni funzionali della SUA e si raccordano con la Regione, quale SUA, con particolare riguardo alla predisposizione del loro programma di razionalizzazione della spesa ed alla trasmissione dei flussi informativi tra la SUA e la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo (UTG). La SUA, in relazione alle gare per lavori relativi all'edilizia residenziale pubblica di cui alla legge 17 febbraio 1992, n. 179 (Norme per l’edilizia residenziale pubblica), è articolata su base provinciale e si avvale delle competenti strutture
esistenti presso le Aziende Regionali Territoriali per l’Edilizia, sulla base di apposita convenzione tra la Regione, quale SUA, e le medesime Aziende.”.
6. Al comma 1 sexies dell’articolo 6 della l.r. 13/2003 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “su richiesta degli enti locali aventi sede sul territorio regionale ligure, che non abbiano già aderito ad altra SUA costituita a livello provinciale sulla base di apposite convenzioni tra i suddetti enti locali e la Regione medesima” sono sostituite dalle seguenti: “su richiesta delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del d.lgs. 165/2001 e successive modificazioni e integrazioni e delle autorità portuali di cui all’articolo 6 della l. 84/1994 e successive modificazioni e integrazioni aventi sede sul territorio regionale ligure, che non abbiano già aderito ad altra SUA costituita a livello provinciale, nonché all’affidamento di servizi e forniture di importo pari o superiore alla soglia di rilievo comunitario di interesse dei predetti enti o di uno solo di essi sulla base di convenzioni quadro tra la Regione, quale SUA, e le associazioni di enti locali. La Regione, quale SUA, procede all'espletamento delle gare per lavori a favore degli enti di cui al comma 1, di importo pari o superiore ad euro 40.000,00, con esclusione delle Aziende e degli enti appartenenti al Servizio Sanitario Regionale e salvo quanto previsto dal comma 1 nonies, sulla base di apposita convenzione tra i predetti enti e la Regione medesima.”.
7. Il comma 1octies dell’articolo 6 della l.r. 13/2003 e successive modificazioni e integrazioni è sostituito dal seguente:
“1 octies. L’acquisizione di beni e servizi sanitari per conto delle Aziende e degli enti appartenenti al Servizio Sanitario Regionale e di beni e servizi informatici per gli enti aderenti al Sistema Informativo Regionale Integrato è effettuata in via esclusiva dalle centrali di committenza di cui all’articolo 33 del d.lgs. 163/2006 e successive modificazioni e integrazioni, disciplinate, rispettivamente, dalla legge regionale 7 dicembre 2006, n. 41 (Riordino del Servizio Sanitario Regionale) e successive modificazioni e integrazioni e dalla legge regionale 18 dicembre 2006, n. 42 (Istituzione del Sistema Informatico Regionale Integrato per lo sviluppo delle società dell’informazione in Liguria) e successive modificazioni e integrazioni, che stipulano le convenzioni di cui all’articolo 26 della l.488/1999 e successive modificazioni e integrazioni. All’acquisizione di energia elettrica e di gas per gli enti del settore regionale allargato, ad esclusione delle Aziende e degli enti appartenenti al Servizio Sanitario Regionale, provvede il Consorzio Energia Liguria, centrale di committenza di cui all’articolo 33 del d.lgs. 163/2006 e successive modificazioni e integrazioni, che assicura la necessaria assistenza ai propri consorziati nella fase di esecuzione del contratto; le società in house regionali possono aderire ai contratti se a condizioni più favorevoli.”.
8. Dopo il comma 1octies dell’articolo 6 della l.r. 13/2003 e successive modificazioni e integrazioni, sono aggiunti i seguenti:
“1 nonies. I soggetti di cui al comma 1 possono avvalersi, per l’affidamento della progettazione e per l’espletamento di gare di lavori, della società di cui all’articolo 1 della legge regionale 12 aprile 2011, n. 6 (Riorganizzazione delle partecipazioni societarie in materia di infrastrutture, energia ed edilizia residenziale pubblica), quale centrale di committenza di cui all’articolo 33 del d.lgs. 163/2006 e successive modificazioni e integrazioni.
1 decies. Per le procedure di gara di cui al presente articolo, concernenti contratti di valore pari o superiore alla soglia di cui all’articolo 29, comma 2, della l.r. 5/2008 e successive modificazioni e integrazioni, è facoltà del dirigente competente in materia di gare e contratti sottoporre il relativo procedimento contrattuale al parere preventivo del Comitato regionale per gli appalti di cui all’articolo 29 della medesima l.r. 5/2008 e successive modificazioni e integrazioni.
1 undecies. Ai fini dell’applicazione del presente articolo, nonché dell’ottimale organizzazione della SUA, il Segretario generale della Giunta regionale impartisce le ulteriori disposizioni concernenti le modalità di funzionamento della SUA, incluse le interazioni con le Prefetture liguri.”.
Articolo 22
(Modalità di riscossione di tributi regionali)
1. Al fine di semplificare e rendere più agevole il pagamento dei tributi di spettanza regionale, anche giovandosi dell’evoluzione degli strumenti elettronici e telematici, oltre ai sistemi di pagamento previsti dalle singole disposizioni normative, la Giunta regionale può, con proprio atto, prevedere ulteriori modalità per consentire l’assolvimento degli oneri tributari.
2. Anche ai fini di cui al comma 1, la riscossione ordinaria delle tasse automobilistiche è consentita, oltre ai soggetti previsti dalla normativa in vigore, anche alle imprese autorizzate all’esercizio dell’attività bancaria, iscritte all’albo di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) e successive modificazioni e integrazioni.
3. La Giunta regionale approva, con proprio atto, lo schema di convenzione per la disciplina del sistema di riscossione di cui al comma 2, con particolare riferimento alle modalità di erogazione del sistema, all’accesso agli archivi, al riversamento delle somme riscosse, nonché ai costi a carico dell’utente.
4. I soggetti di cui al comma 2 sono esonerati dal prestare specifiche garanzie per la riscossione, in ragione della capacità finanziaria e solvibilità dovute per lo svolgimento dell’attività creditizia secondo la vigente normativa nazionale.
Articolo 23
(Disposizioni in materia di crediti di modesta entità per tributi regionali)
1. Per i crediti relativi ai tributi regionali maturati sino al 31 dicembre 2012, non si procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione, qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 30,00, con riferimento ad ogni periodo d'imposta.
2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo.
3. Al fine di evitare comportamenti elusivi della pretesa tributaria, la disposizione di cui al comma 1 parimenti non si applica ogniqualvolta l’ammontare dovuto, pur non superando la soglia di cui al medesimo comma 1, è il risultato del mancato pagamento dell’intero tributo dovuto.
Articolo 24
(Tributi propri)
1. I tributi, previsti dall’articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario) e successive modificazioni e integrazioni, sono tributi propri regionali e ad essi continuano ad applicarsi le disposizioni statali e regionali vigenti, sino a quando non interverranno le normative regionali di disciplina specifica del singolo tributo.
Articolo 25
(Variazione dell’addizionale regionale all’imposta sul reddito)
1. Per l’anno d’imposta 2012, l’aliquota dell’addizionale regionale all’imposta sul reddito (IRPEF), di cui all’articolo 50 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell’imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell’IRPEF e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali) e successive modificazioni e integrazioni, per i soggetti aventi un reddito complessivo ai fini dell’addizionale regionale IRPEF non superiore ad euro 27.000,00, è fissata nella misura prevista dall’articolo 50, comma 3, primo periodo, del d.lgs. 446/1997 e successive modificazioni e integrazioni e dall’articolo 6, comma 1, del d.lgs. 68/2011 e successive modificazioni e integrazioni, senza alcuna maggiorazione regionale.
2. Per i soggetti aventi un reddito complessivo ai fini dell’addizionale regionale IRPEF superiore ad euro 27.000,00, per l’anno d’imposta 2012, l’aliquota dell’addizionale regionale all’imposta sul reddito (IRPEF), di cui all’articolo 50 del d.lgs. 446/1997 e successive modificazioni e integrazioni, da applicarsi all’intero ammontare del reddito complessivo, è fissata nella misura prevista dall’articolo 50, comma 3, primo periodo, del d.lgs. 446/1997 e successive modificazioni e integrazioni e dall’articolo 6, comma 1, del d.lgs. 68/2011 e successive modificazioni e integrazioni, maggiorata nella misura dello 0,50 per cento, fatto salvo quanto previsto al comma 3.
3. Per l’anno d’imposta 2012 per i soggetti aventi un reddito complessivo ai fini dell’addizionale regionale IRPEF compreso fra euro 27.000,01 ed euro 27.137,38, l’imposta determinata ai sensi del comma 2 è ridotta di un importo pari al prodotto tra il coefficiente 0,9827 e la differenza fra euro 27.137,38 ed il reddito complessivo del soggetto ai fini dell’addizionale regionale all’imposta sul reddito (IRPEF).
4. Il minor gettito derivante dalla variazione dell’addizionale regionale all’imposta sul reddito, stimato in euro 24.500.000,00 per il periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2012, trova compensazione nella revoca per pari importo dell’autorizzazione all’impegno di cui alla legge regionale 27 dicembre 2011, n. 39 (Bilancio di previsione della Regione Liguria per l’anno finanziario 2012) sulle somme stanziate all’U.P.B. 9.108 “Finanziamento ripiano disavanzi” dello stato di previsione della spesa.
Articolo 26
(Modifica alla legge regionale 6 novembre 2012, n. 34 (Revisione del sistema centralizzato di acquisti di beni e servizi del Servizio Sanitario Regionale e riorganizzazione dell’Agenzia Sanitaria Regionale). Modifiche alla legge regionale 7 dicembre 2006, n. 41 (Riordino del Servizio Sanitario Regionale), alla legge regionale 18 dicembre 2006, n. 42 (Istituzione del Sistema Informativo regionale Integrato per lo sviluppo della società dell’informazione in Liguria) ed alla legge regionale 3 aprile 2007, n. 14 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2007))
1. Al comma 9 dell’articolo 8 della l.r. 34/2012, le parole: “, entro il termine massimo del 31 dicembre 2013,” sono soppresse.
Articolo 27
(Fondo per l’edilizia - Social housing e Riqualificazione urbana)
1. Al fine di finanziare interventi di edilizia sociale e di riqualificazione urbana è costituito presso FI.L.S.E. S.p.A. un Fondo per l’edilizia - Social housing e Riqualificazione urbana.
2. Il fondo di cui al comma 1 è finanziato con le risorse derivanti dal bilancio regionale e dai finanziamenti statali e comunitari per Programmi di Social housing, di Riqualificazione urbana e dei centri minori dell’entroterra, ovvero per interventi con significativa presenza di Edilizia sociale. Il fondo in fase di prima attuazione è alimentato dai fondi già istituiti presso FI.L.S.E. con analoga destinazione.
3. Il fondo di cui al comma 1 consente l’utilizzo delle eventuali economie dei Programmi di cui al comma 2 in corso destinandole in via prioritaria alla copertura del completamento delle graduatorie dei Programmi stessi.
Articolo 28
(Fondi speciali)
1. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all’articolo 27 della l.r. 15/2002 e successive modificazioni e integrazioni destinati alla copertura degli oneri derivanti da provvedimenti legislativi da perfezionarsi nel corso dell’esercizio 2013, restano determinati nella misura indicata nella tabella A allegata alla presente legge per il fondo speciale destinato alle spese in conto capitale.
Articolo 29
(Copertura finanziaria)
1. La copertura delle spese previste dalla presente legge è rinviata alla legge di bilancio per l’anno finanziario 2013 e pluriennale 2013-2015.
Articolo 30
(Dichiarazione d’urgenza)
1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.
Data a Genova addì 21 dicembre 2012
IL PRESIDENTE
Claudio Burlando