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NORMATIVA
Normativa regionale - Liguria

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Legge Regionale Liguria 17 novembre 2021, n. 18
Interventi regionali di promozione del territorio ligure
 
Bollettino Ufficiale n. 16 del 18 novembre 2021


Art. 1.
(Finalità)
1. La Regione Liguria, nell'ambito delle competenze in materia di attività internazionali attribuite alle Regioni ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione , favorisce e sostiene l'internazionalizzazione e la promozione del territorio regionale e delle sue eccellenze e peculiarità anche attraverso mirate campagne promozionali in grado di raggiungere un pubblico particolarmente ampio e diversificato.

Art. 2.
(Oggetto)
1. La Regione, per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, è autorizzata ad effettuare le spese necessarie per la realizzazione e la veicolazione di campagne promozionali degli attrattori economici, ambientali, culturali, turistici e dei prodotti di eccellenza del territorio per il tramite delle società sportive professionistiche di cui all'articolo 10 della legge 23 marzo 1981, n. 91 (Norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti) e successive modificazioni e integrazioni, che dispongono di canali e strategie di comunicazione dotati di notevole efficacia, con un'elevata potenzialità di diffusione del messaggio promozionale.
2. Le società sportive professionistiche di cui al comma 1, radicate nel contesto territoriale regionale, devono svolgere campionati di massima serie nell'ambito della disciplina per lo svolgimento della quale sono iscritte a federazioni nazionali o internazionali.
3. Al raggiungimento delle finalità della presente legge possono concorrere anche risorse comunitarie.

Art. 3.
(Realizzazione di campagne promozionali)
1. La Regione, anche per il tramite di società partecipate, attiva per mezzo delle società sportive professionistiche di cui all'articolo 2 campagne promozionali, sulla base dei criteri e con le procedure definite con il provvedimento della Giunta regionale di cui al comma 2.
2. Gli obiettivi, le azioni, i mezzi di diffusione e la durata della campagna promozionale, la procedura per l'affidamento delle relative prestazioni nel rispetto dei principi comunitari e delle norme di legge in materia e le modalità di utilizzo delle risorse finanziarie sono definiti con deliberazione adottata dalla Giunta regionale sentita la competente Commissione consiliare.

Art. 4.
(Clausola valutativa)
1. Il Consiglio regionale Assemblea Legislativa esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti nel raggiungimento delle finalità indicate all'articolo 1. A tal fine la Giunta regionale, trascorso un anno dall'entrata in vigore della presente legge e con successiva periodicità biennale, presenta al Consiglio regionale una relazione che fornisce risposte documentate ai seguenti quesiti:
a) i finanziamenti stanziati ed erogati per la realizzazione degli interventi di cui agli articoli 2 e 3, anche di eventuale provenienza comunitaria;
b) il numero e la tipologia di campagne promozionali attivate e le ricadute quantitative in termini di diffusione di pubblico delle stesse;
c) le eventuali criticità incontrate nell'attuazione degli interventi.
2. Il Consiglio regionale Assemblea Legislativa assicura, ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale 8 giugno 2011, n. 13 (Norme sulla qualità della regolazione e sulla semplificazione amministrativa) e successive modificazioni e integrazioni, l'adeguata divulgazione degli esiti e del controllo della valutazione della presente legge, anche mediante pubblicazione nel sito web istituzionale regionale.

Art. 5.
(Norma finanziaria)
1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge per l'esercizio 2021, si provvede mediante le seguenti variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2021-2023:
- variazione compensativa di euro 210.000,00 (duecentodiecimila/00) in termini di competenza e di cassa nell'ambito della Missione 14 ''Sviluppo economico e competitività'', Programma 1 ''Industria e PMI e artigianato'', Titolo 1 ''Spese correnti''.
2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

Art. 6.
(Dichiarazione di urgenza)
1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


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