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NORMATIVA
Normativa regionale - Liguria

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Legge Regionale Liguria 13 giugno 2011, n. 14
Disposizioni di attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno
 

Il Consiglio regionale


L' Assemblea Legislativa Regionale


ha approvato


il Presidente della Giunta Regionale


promulga la seguente legge

TITOLO I
PRINCIPI GENERALI

ARTICOLO 1
(Recepimento della direttiva 2006/123/CE in materia di artigianato, commercio, agricoltura, turismo e sport)


1. In attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 e nel rispetto dei principi fondamentali desumibili dal decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno), la presente legge detta disposizioni di modifica della legislazione regionale in materia di artigianato, commercio, agricoltura, turismo e sport al fine di garantire la libertà di concorrenza in condizioni di pari opportunità, il corretto ed uniforme funzionamento del mercato ed eliminare limitazioni alla libertà di stabilimento ed alla libera prestazione dei servizi dei prestatori degli Stati membri dell’Unione europea nel territorio regionale se non giustificate da motivi imperativi di interesse generale nel rispetto dei principi di non discriminazione e di proporzionalità.


TITOLO II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ARTIGIANATO


CAPO I
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 2 GENNAIO 2003, N. 3 (RIORDINO E SEMPLIFICAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI
ARTIGIANATO)

ARTICOLO 2
(Sostituzione dell’articolo 8 della l.r. 3/2003)


1. L’articolo 8 della l.r. 3/2003 è sostituito dal seguente:
“Articolo 8
(Commissioni provinciali e regionale per l’artigianato)
1. Sono costituite la Commissione regionale e le Commissioni provinciali per l’artigianato quali organi tecnici di
rappresentanza e di tutela dell’artigianato con funzioni anche di controllo sul rispetto della disciplina relativa all’accesso e all’esercizio delle attività artigianali.”.

ARTICOLO 3
(Integrazione all’articolo 9 della l.r. 3/2003)


1. Dopo il comma 1 dell’articolo 9 della l.r. 3/2003 è inserito il seguente:
“1bis. Nel caso in cui la Commissione provinciale per l’artigianato debba adottare provvedimenti riguardanti singole
imprese artigiane, i membri di cui al comma 1, lettera a), che operino nel medesimo settore di attività delle imprese interessate dalla decisione sono tenuti ad astenersi dal voto. Il settore di attività è identificato mediante il codice Ateco delle attività economiche.”.


ARTICOLO 4
(Modifica all’articolo 10 della l.r. 3/2003)


1. Alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 10 della l.r. 3/2003 le parole: “ai fini delle iscrizioni, delle modificazioni, delle sospensioni e delle cancellazioni delle imprese artigiane dall’albo” sono soppresse.
ARTICOLO 5
(Modifica all’articolo 17 della l.r. 3/2003)


1. Il comma 3 dell’articolo 17 della l.r. 3/2003 è sostituito dal seguente:
“3. L’impresa costituita ed esercitata in forma di società a responsabilità limitata che opera nei limiti
dimensionali di cui alla presente legge e con gli scopi di cui all’articolo 5, comma 1, ha diritto al riconoscimento della qualifica artigiana, sempre che la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, svolga in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo e detenga la maggioranza del capitale sociale e degli organi deliberanti della società.”.


ARTICOLO 6
(Sostituzione dell’articolo 18 della l.r. 3/2003)


1. L’articolo 18 della l.r. 3/2003 è sostituito dal seguente:


“Articolo 18
(Iscrizione all’Albo)


1. Ai fini dell’iscrizione all’Albo provinciale delle imprese artigiane di cui all’articolo 17, l’impresa artigiana
comunica la sussistenza dei requisiti di legge mediante la comunicazione unica per la nascita dell’impresa di cui all’articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7 (Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche, la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell’istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli), convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, presentata in via telematica. L’Ufficio del Registro delle imprese trasmette alla Commissione provinciale per l’artigianato competente la comunicazione concernente l’iscrizione all’Albo.
2. La comunicazione di cui al comma 1 determina l’iscrizione all’Albo con decorrenza dalla data di presentazione. La
procedura è applicata anche nei casi di cancellazione e di variazione.
3. La Commissione provinciale per l’artigianato dispone accertamenti e controlli e, in caso di accertata carenza dei
requisiti legittimanti, adotta, entro il termine di sessanta giorni dalla data di presentazione della comunicazione, gli eventuali provvedimenti di cancellazione e di variazione, fatta salva l’adozione dei motivati provvedimenti di cui all’articolo 19, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modificazioni ed integrazioni.
4. I provvedimenti di cancellazione e di variazione di cui al comma 3 sono comunicati ai soggetti interessati entro
il termine di cinque giorni dalla data della loro adozione ai fini della presentazione dei ricorsi ai sensi delle disposizioni vigenti.
5. La Commissione provinciale può provvedere, altresì, all’iscrizione d’ufficio nell’Albo, previa audizione dei
soggetti interessati, i quali possono farsi assistere o rappresentare, tramite delega, dalle associazioni di categoria o da persona di propria fiducia.”.

ARTICOLO 7
(Modifiche all’articolo 19 della l.r. 3/2003)


1. Alla rubrica dell’articolo 19 della l.r. 3/2003, la parola: “Denunce” è sostituita dalla seguente: “Comunicazioni”.
2. Al comma 1 dell’articolo 19 della l.r. 3/2003, la parola: “denunciare” è sostituita dalla seguente: “comunicare”.


ARTICOLO 8
Modifica all’articolo 20 della l.r. 3/2003)


1. Al comma 1 dell’articolo 20 della l.r. 3/2003, la parola: “denunce” è sostituita dalla seguente: “comunicazioni”.


ARTICOLO 9
(Modifica all’articolo 22 della l.r. 3/2003)


1. Al comma 1 dell’articolo 22 della l.r. 3/2003 le parole: “le deliberazioni” sono sostituite dalle seguenti: “i provvedimenti”.


ARTICOLO 10
(Sostituzione dell’articolo 23 della l.r. 3/2003)


1. L’articolo 23 della l.r. 3/2003 è sostituito dal seguente:
“Articolo 23
(Sanzioni amministrative pecuniarie)
1. Ai trasgressori delle disposizioni previste dalla presente legge si applicano le seguenti sanzioni amministrative
pecuniarie:
a) da euro 260,00 a euro 1.030,00 in caso di omessa presentazione della comunicazione relativa all’iscrizione
all’Albo o alla cessazione dell’attività o alla perdita di uno dei requisiti di cui agli articoli 4, 5 e 6 ovvero in caso di presentazione della comunicazione oltre il sessantesimo giorno;
b) da euro 25,00 a euro 130,00 in caso di ritardata presentazione non oltre il sessantesimo giorno della
comunicazione relativa all’iscrizione all’Albo o alla cessazione dell’attività o alla perdita di uno dei requisiti di cui agli articoli 4, 5 e 6;
c) da euro 20,00 a euro 100,00 in caso di omessa presentazione della comunicazione di modificazione o sospensione
dell’attività ovvero in caso di presentazione della comunicazione oltre il trentesimo giorno;
d) da euro 1.550,00 a euro 2.580,00 in caso di uso quale ditta o insegna o marchio di una denominazione in cui
ricorrano riferimenti all’artigianato da parte di impresa, consorzio o società consortile non iscritti all’Albo o alla separata sezione dello stesso.
2. Per l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente articolo si osserva la legge
regionale 2 dicembre 1982, n. 45 (Norme per l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Regione o di Enti da essa individuati delegati o sub-delegati) e successive modificazioni ed integrazioni.
3. Le funzioni inerenti l’applicazione delle sanzioni amministrative stabilite dal presente articolo sono delegate
alle Camere di Commercio nel cui territorio sono accertate le trasgressioni e ad esse spettano i proventi conseguenti all’applicazione delle sanzioni.
4. Le funzioni inerenti l’applicazione delle sanzioni amministrative previste dall’articolo 10 della legge 5
febbraio 1992, n. 122 (Disposizioni in materia di sicurezza della circolazione stradale e disciplina dell’attività di autoriparazione) e successive modificazioni ed integrazioni sono delegate alle Camere di Commercio e ad esse spettano i proventi conseguenti all’applicazione delle sanzioni.”.


ARTICOLO 11
(Sostituzione dell’articolo 24 della l.r. 3/2003)


1. L’articolo 24 della l.r. 3/2003 è sostituito dal seguente:
“Articolo 24
(Attività di estetista)
1. L’attività di estetista è esercitata nel rispetto delle norme stabilite dalla legge 4 gennaio 1990, n. 1
(Disciplina dell’attività di estetista) e successive modificazioni ed integrazioni, dagli articoli 9 e 10 del d.l. 7/2007 convertito con modificazioni dalla l. 40/2007 e del regolamento comunale di cui all’articolo 27.
2. Sono assoggettati alle norme del presente Capo le prestazioni ed i trattamenti di cui all’articolo 1 della l.
1/1990 e successive modificazioni ed integrazioni, compresi quelli svolti presso alberghi, palestre, club, circoli privati e centri di abbronzatura e di dimagrimento, profumerie ed in qualsiasi altro luogo, anche se effettuati a titolo gratuito o in connessione con iniziative promozionali. È esclusa dall’attività di estetista qualsiasi prestazione a finalità terapeutica.“.


ARTICOLO 12
(Sostituzione dell’articolo 25 della l.r. 3/2003)


1. L’articolo 25 della l.r. 3/2003 è sostituito dal seguente:
“Articolo 25
(Esercizio dell’attività di estetista)
1. L’esercizio dell’attività di estetista è soggetto alla segnalazione certificata di inizio attività da presentare,
da parte dell’interessato che sia in possesso dei requisiti professionali di cui alla l. 1/1990 e successive modificazioni ed integrazioni, allo Sportello unico per le attività produttive del Comune territorialmente competente ai sensi dell’articolo 19, comma 1, della l. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni, corredata dalle autocertificazioni e dalle certificazioni attestanti il possesso dei requisiti prescritti.
2. La sospensione e la cessazione dell’attività di estetista, il trasferimento della sede ed il subingresso
nell’attività sono soggetti a comunicazione secondo quanto stabilito nel regolamento comunale di cui all’articolo 27.”.


ARTICOLO 13
(Abrogazione dell’articolo 26 della l.r. 3/2003)


1. L’articolo 26 della l.r. 3/2003 è abrogato.


ARTICOLO 14
(Sostituzione dell’articolo 27 della l.r. 3/2003)


1. L’articolo 27 della l.r. 3/2003 è sostituito dal seguente:
“Articolo 27
(Regolamento comunale)
1. I Comuni, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale, adottano
appositi regolamenti che prevedono in particolare:
a) i requisiti di sicurezza ed igienico-sanitari, ivi compresi i requisiti urbanistici, le superfici minime ed i
requisiti dimensionali, dei locali nei quali viene svolta l’attività di estetista, le modalità di utilizzo e di conservazione delle attrezzature, degli strumenti e dei prodotti, nonché le norme sanitarie e di sicurezza per gli addetti;
b) le condizioni che debbono essere rispettate per esercitare l’attività di estetista presso il domicilio
dell’esercente o in apposita sede designata dal committente;
c) la disciplina degli orari, la pubblicità degli stessi ed il calendario dei giorni di apertura, nonché l’obbligo e
le modalità di esposizione delle tariffe professionali;
d) le procedure da rispettare in caso di sospensione o cessazione dell’attività, trasferimento di sede o subingresso
nell’attività per cessione dell’azienda o per causa di morte;
e) i procedimenti relativi ai provvedimenti di diffida, sospensione e divieto di prosecuzione dell’attività emanati
ai sensi dell’articolo 32.”.


ARTICOLO 15
(Abrogazione dell’articolo 28 della l.r. 3/2003)


1. L’articolo 28 della l.r. 3/2003 è abrogato.


ARTICOLO 16
(Modifica all’articolo 29 della l.r. 3/2003)


1. Al comma 2 dell’articolo 29 della l.r. 3/2003 le parole: “33, comma 2,” sono sostituite dalla seguente: “32”.


ARTICOLO 17
(Sostituzione dell’articolo 31 della l.r. 3/2003)


1. L’articolo 31 della l.r. 3/2003 è sostituito dal seguente:
“Articolo 31
(Sanzioni amministrative pecuniarie)
1. L’esercizio dell’attività di estetista svolto senza i necessari requisiti professionali di cui alla l. 1/1990 e
successive modificazioni ed integrazioni comporta l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla sopracitata legge.
2. Sono stabilite, inoltre, le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:
a) da euro 50,00 a euro 250,00 per l’esercizio dell’attività in assenza della presentazione della segnalazione
certificata di inizio attività ai sensi della presente legge, per la mancata osservanza delle norme di cui all’articolo 27, comma 1, lettera c), nonché per la mancata affissione dell’avviso di cui all’articolo 29, comma 3;
b) da euro 150,00 a euro 775,00 per la mancata osservanza delle norme igienico-sanitarie sulla base dei rapporti
all’uopo trasmessi al Comune ai sensi dell’articolo 29.
3. Salvo quanto previsto dall’articolo 29, comma 1, le funzioni relative all’accertamento e all’applicazione delle
sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente articolo sono delegate ai Comuni che vi provvedono ai sensi della l.r. 45/1982 e successive modificazioni ed integrazioni.”.


ARTICOLO 18
(Sostituzione dell’articolo 32 della l.r. 3/2003)


1. L’articolo 32 della l.r. 3/2003 è sostituito dal seguente:
“Articolo 32
(Diffida, sospensione e divieto di prosecuzione dell’attività)
1. Qualora siano assenti i requisiti igienico-sanitari previsti per l’esercizio dell’attività di estetista ovvero
questa sia svolta in contrasto con le norme del regolamento comunale, il Comune diffida l’interessato ad adeguarsi alla normativa vigente entro un termine perentorio imponendo, se del caso, la sospensione dell’attività fino all’avvenuto adeguamento, secondo quanto previsto dal regolamento comunale.
2. Scaduto inutilmente il termine di cui al comma 1, il Comune emana il provvedimento di divieto di prosecuzione
dell’attività e ne dà comunicazione alla Commissione provinciale per l’artigianato, nel caso di imprese artigiane, ovvero, nel caso di imprese non artigiane, al Registro delle imprese, per gli adempimenti di rispettiva competenza.
3. Qualora l’attività di estetista sia svolta in assenza dei requisiti professionali o di altro requisito necessario
per l’esercizio dell’attività ovvero sia svolta in contrasto con la normativa vigente, il Comune emana il provvedimento di divieto di prosecuzione dell’attività dandone comunicazione, qualora si tratti di imprese artigiane, alla Commissione provinciale per l’artigianato, ovvero, nel caso di imprese non artigiane, al Registro delle imprese, per gli adempimenti di rispettiva competenza.
4. Nel caso di imprese artigiane, il provvedimento di cui al comma 3 è emanato previo parere obbligatorio della
Commissione provinciale per l’artigianato.”.


CAPO II
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 5 GIUGNO 2009, N. 23 (DISCIPLINA DELL’ATTIVITÀ DI ACCONCIATORE IN ATTUAZIONE DELLA


LEGGE 17 AGOSTO 2005, N. 174)

ARTICOLO 19
(Modifica all’articolo 2 della l.r. 23/2009)


1. Il comma 1 dell’articolo 2 della l.r. 23/2009 è sostituito dal seguente:
“1. L’esercizio dell’attività di acconciatore, così come definita dall’articolo 2, comma 1, della l. 174/2005 e
successive modificazioni ed integrazioni è subordinato al possesso dell’abilitazione professionale di cui all’articolo 3 della legge medesima ed è soggetto alla segnalazione certificata di inizio attività da presentare allo Sportello unico per le attività produttive del Comune territorialmente competente ai sensi dell’articolo 19, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modificazioni ed integrazioni.”.

ARTICOLO 20
(Sostituzione dell’articolo 6 della l.r. 23/2009)


1. L’articolo 6 della l.r. 23/2009 è sostituito dal seguente:
“Articolo 6
(Segnalazione certificata di inizio attività)
1. L’esercizio dell’attività di acconciatore è soggetto alla segnalazione certificata di inizio attività da
presentare allo Sportello unico per le attività produttive del Comune territorialmente competente ai sensi dell’articolo 19, comma 1, della l. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni, unitamente alla documentazione attestante il possesso dell’abilitazione professionale di acconciatore e la sussistenza dei requisiti di cui alla presente legge.
2. Nel locale destinato all’attività l’esercente è tenuto a esporre copia della segnalazione certificata di inizio
attività munita del timbro di protocollo del Comune competente. Nel caso di attività esercitata presso il domicilio dell’esercente ovvero nei luoghi di cui all’articolo 2, comma 5, il titolare o il personale appositamente incaricato è tenuto a recare con sé copia della segnalazione certificata di inizio attività.”.


ARTICOLO 21
(Modifica all’articolo 7 della l.r. 23/2009)


1. Al comma 2 dell’articolo 7 della l.r. 23/2009 le parole: “dichiarazione di inizio di attività” sono sostituite dalle seguenti: “segnalazione certificata di inizio attività”.

ARTICOLO 22
(Integrazione dell’articolo 9 della l.r. 23/2009)


1. Dopo il comma 1 dell’articolo 9 della l.r. 23/2009 è inserito il seguente:
“1 bis. Sono stabilite le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:
a) da euro 50,00 a euro 250,00 per l’esercizio dell’attività in assenza della presentazione della segnalazione
certificata di inizio attività ai sensi della presente legge e per la mancata osservanza delle norme di cui all’articolo 8, comma 1, lettere f) e g);
b) da euro 150,00 a euro 775,00 per la mancata osservanza delle norme igienico-sanitarie.”.


TITOLO III
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AGRICOLTURA E TURISMO


CAPO I
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 21 NOVEMBRE 2007, N. 37 (DISCIPLINA DELL’ATTIVITA’ AGRITURISTICA, DEL PESCATURISMO E


ITTITURISMO)

ARTICOLO 23
(Modifiche all’articolo 2 della l.r. 37/2007)


1. Al comma 3 dell’articolo 2 della l.r. 37/2007 le parole: “in possesso della specifica autorizzazione comunale di cui all’articolo 10” sono sostituite dalle seguenti: “che hanno presentato, ai sensi dell’articolo 10, la segnalazione certificata di inizio attività di cui all’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modificazioni ed integrazioni”.
2. Alla lettera c) del comma 4 dell’articolo 2 della l.r. 37/2007 le parole: “ai sensi della legge regionale 21
marzo 2007, n. 13 (Disciplina degli itinerari dei gusti e dei profumi di Liguria, delle Enoteche regionali, nonché interventi a favore della ricettività diffusa)” sono soppresse.
3. Al comma 5 dell’articolo 2 della l.r. 37/2007 le parole: “iscritta nell’apposito elenco regionale di cui al
regolamento previsto dall’articolo 12” sono sostituite dalle seguenti: “registrata nella Banca dati di cui all’articolo 9”.


ARTICOLO 24
(Modifiche all’articolo 3 della l.r. 37/2007)


1. Il comma 3 dell’articolo 3 della l.r. 37/2007 è sostituito dal seguente:
“3. La denominazione di "ittiturismo", nonché i riferimenti alle aziende o agli operatori che esercitano tale
attività, è riservata esclusivamente ai soggetti che hanno presentato la segnalazione certificata di inizio attività al Comune ai sensi della presente legge.”.
2. Dopo il comma 3 dell’articolo 3 della l.r. 37/2007 è aggiunto il seguente: “3 bis. La denominazione di
"pescaturismo", nonché i riferimenti alle aziende o agli operatori che esercitano tali attività, è riservata esclusivamente ai soggetti in possesso della specifica autorizzazione rilasciata ai sensi dell’articolo 7 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154 (Modernizzazione del settore pesca e dell’acquacoltura, a norma dell’articolo 1, comma 2, della L. 7 marzo 2003, n. 38) e successive modificazioni ed integrazioni.”.


ARTICOLO 25
(Modifiche all’articolo 4 della l.r. 37/2007)


1. Al comma 3 dell’articolo 4 della l.r. 37/2007 le parole: “il regolamento” sono sostituite dalle seguenti: “le disposizioni”.
2. Al comma 7 dell’articolo 4 della l.r. 37/2007 le parole: “dal regolamento” sono sostituite dalle seguenti: “dalle
disposizioni”.


ARTICOLO 26
(Modifiche all’articolo 5 della l.r. 37/2007)


1. Al comma 1 dell’articolo 5 della l.r. 37/2007 le parole: “iscrizione all’elenco” sono sostituite dalle seguenti: “registrazione alla Banca dati”.
2. Alla lettera b) del comma 3 dell’articolo 5 della l.r. 37/2007 le parole: “dal regolamento” sono sostituite dalle
seguenti: “dalle disposizioni”.
3. Al comma 4 dell’articolo 5 della l.r. 37/2007 dopo la parola: “fabbricati” sono inserite le seguenti: “di cui al
comma 2, lettera b)”.


ARTICOLO 27
(Modifica all’articolo 7 della l.r. 37/2007)


1. Al comma 2 dell’articolo 7 della l.r. 37/2007 le parole: “previste dal regolamento” sono soppresse.


ARTICOLO 28
(Modifica all’articolo 8 della l.r. 37/2007)


1. Al comma 5 dell’articolo 8 della l.r. 37/2007 le parole: “dal regolamento” sono sostituite dalle seguenti: “dalle disposizioni”.


ARTICOLO 29
(Modifiche all’articolo 9 della l.r. 37/2007)


1. Nella rubrica dell’articolo 9 della l.r. 37/2007 le parole: “elenchi regionali” sono sostituite dalle seguenti: “Banca dati regionale”.
2. Il comma 1 dell’articolo 9 della l.r. 37/2007 è sostituito dal seguente:
“1. Ai fini del monitoraggio e per gli adempimenti di cui all’articolo 13, comma 1, della legge 20 febbraio 2006, n.
96 (Disciplina dell’agriturismo), la Regione istituisce la Banca dati regionale degli operatori agrituristici, distinta per sezioni provinciali.”.
3. Il comma 2 dell’articolo 9 della l.r. 37/2007 è abrogato.
4. Il comma 3 dell’articolo 9 della l.r. 37/2007 è sostituito dal seguente:
“3. Per la registrazione nella Banca dati di cui al comma 1, gli operatori che intendono esercitare un’attività
agrituristica tra quelle individuate dall’articolo 2 comunicano i dati aziendali alla Regione che effettua una valutazione preliminare per l’identificazione dei limiti e delle tipologie di attività agrituristiche esercitabili, tenuto conto di quanto stabilito dagli articoli 2 e 4 e dei parametri stabiliti dalla Giunta regionale.”.
5. Il comma 4 dell’articolo 9 della l.r. 37/2007 è sostituito dal seguente:
“4. La Giunta regionale stabilisce le modalità per la tenuta, la registrazione, l’aggiornamento e le condizioni per
la cancellazione dalla Banca dati di cui al comma 1.”.
6. Al comma 5 dell’articolo 9 della l.r. 37/2007 le parole: “l’iscrizione” sono sostituite dalle seguenti: “la
registrazione nella Banca dati di cui al comma 1”.
7. Il comma 6 dell’articolo 9 della l.r. 37/2007 è sostituito dal seguente:
“6. La cancellazione dalla Banca dati è effettuata:
a) nei casi di perdita dei requisiti di cui agli articoli 2 e 4;
b) nei casi di revoca dell’esercizio dell’attività agrituristica di cui all’articolo 15;
c) qualora l’operatore non abbia intrapreso l’attività entro i tre anni successivi alla registrazione, fatto salvo
il caso in cui abbia in corso realizzazioni strutturali inerenti l’attività agrituristica.”.
8. Al comma 7 dell’articolo 9 della l.r. 37/2007 le parole: “L’iscrizione nell’elenco è negata, ed ove concessa è
revocata,” sono sostituite dalle seguenti: “La registrazione nella Banca dati è negata o cancellata,”.
9. La lettera d) del comma 7 dell’articolo 9 della l.r. 37/2007 è abrogata.
10. Dopo il comma 7 dell’articolo 9 della l.r. 37/2007 è inserito il seguente:
“7 bis. La Regione comunica al Comune, nel cui territorio è ubicata l’attività agrituristica, l’avvenuta iscrizione
o cancellazione della stessa dalla Banca dati di cui al comma 1.”.


ARTICOLO 30
(Sostituzione dell’articolo 10 della l.r. 37/2007)


1. L’articolo 10 della l.r. 37/2007 è sostituito dal seguente:
“Articolo 10
(Esercizio delle attività agrituristiche)
1. L’esercizio delle attività agrituristiche è subordinato alla presentazione della segnalazione certificata di
inizio attività, ai sensi dell’articolo 19 della l. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni, al Comune dove ha sede l’immobile destinato all’attività agrituristica da parte di coloro che risultano registrati nella Banca dati di cui all’articolo 9.
2. La Giunta regionale stabilisce la documentazione da presentarsi a corredo della segnalazione certificata di
inizio attività.
3. Il Comune, decorso il termine prescritto per il potere di controllo, trasmette in copia alla Regione la
segnalazione certificata di inizio attività di cui al comma 1.
4. Le variazioni delle attività devono essere preventivamente comunicate al Comune e alla Regione e non possono
comunque eccedere i limiti stabiliti in fase di registrazione nella Banca dati di cui all’articolo 9.
5. Il titolare conferma, nella comunicazione di cui al comma 4, sotto propria responsabilità, la sussistenza dei
requisiti e degli adempimenti previsti dalla presente legge.
6. E’ possibile, previa comunicazione al Comune, sospendere, per limitato tempo, la ricezione degli ospiti nei
periodi indicati nella segnalazione certificata di inizio attività, fatto salvo quanto stabilito dall’articolo 4,


comma 7.”.


ARTICOLO 31
(Modifiche al Titolo III e all’articolo 11 della l.r. 37/2007)


1. Nel Titolo III della l.r. 37/2007 le parole: “pescaturismo e” sono soppresse.
2. Nella rubrica dell’articolo 11 della l.r. 37/2007 le parole: “di pescaturismo e” sono soppresse.
3. Al comma 1 dell’articolo 11 della l.r. 37/2007 le parole: “di pescaturismo e” sono soppresse.
4. Al comma 1 dell’articolo 11 della l.r. 37/2007 le parole: ”dal regolamento” sono sostituite dalle seguenti:
“dalle disposizioni”.
5. Il comma 4 dell’articolo 11 della l.r. 37/2007 è sostituito dal seguente:
“4. L’esercizio dell’attività ittituristica è subordinato alla presentazione della segnalazione certificata di
inizio attività al Comune in cui l’imprenditore ittico intende svolgere l’attività. La Giunta regionale stabilisce la documentazione da presentarsi a corredo della segnalazione certificata di inizio attività.”.
6. Dopo il comma 4 dell’articolo 11 della l.r. 37/2007 sono inseriti i seguenti:
“4 bis. E’ istituita la Banca dati regionale dell’ittiturismo. La registrazione nella Banca dati è effettuata dalla
Regione su segnalazione del Comune per i soggetti che hanno presentato la segnalazione certificata di inizio attività di cui al comma 4.
4 ter. La Giunta regionale stabilisce le modalità per la tenuta e l’aggiornamento della Banca dati di cui al comma 4
bis.”.
7. Al comma 5 dell’articolo 11 della l.r. 37/2007 le parole: “pescaturismo e” sono soppresse. 8. Al comma 6 dell’articolo 11 della l.r. 37/2007 le parole: ”Con il regolamento” sono sostituite dalle seguenti:
“Con le disposizioni”.
9. Al comma 6 dell’articolo 11 della l.r. 37/2007 le parole: “e degli elenchi regionali nonché” e le parole: “Il
regolamento può altresì prevedere forme di immediato avvio delle attività delle ditte interessate a norma dell’articolo 19 della l. 241/1990 e successive modificazioni.” sono soppresse.
10. Il comma 7 dell’articolo 11 della l.r. 37/2007 è abrogato.


ARTICOLO 32
(Inserimento dell’articolo 11bis nella l.r. 37/2007)


1. Dopo l’articolo 11 della l.r. 37/2007 è inserito il seguente:
“Articolo 11 bis
(Attività di pescaturismo)
1. E’ istituita la Banca dati regionale del pescaturismo. La registrazione nella Banca dati è effettuata dalla
Regione su segnalazione della Capitaneria di Porto per le imprese in possesso dell’autorizzazione di cui all’articolo 7 del d.lgs. 154/2004 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. La Giunta regionale stabilisce le modalità per la tenuta e l’aggiornamento della Banca dati di cui al comma 1.”.

ARTICOLO 33
(Sostituzione dell’articolo 12 della l.r. 37/2007)


1. L’articolo 12 della l.r. 37/2007 è sostituito dal seguente:
"Articolo 12
(Disposizioni per le attività di agriturismo e ittiturismo)
1. La Giunta regionale definisce le seguenti disposizioni per le attività agrituristiche:
a) le modalità per la tenuta, la registrazione, l’aggiornamento della Banca dati di cui all’articolo 9;
b) le modalità per le verifiche dei requisiti e le condizioni per la cancellazione dalla Banca dati di cui
all’articolo 9;
c) i parametri per la definizione dei rapporti di connessione tra attività agricola e attività agrituristica, nonché
i limiti massimi di ospitalità e ristorazione in cui tale connessione è ritenuta soddisfatta ai sensi dell’articolo 4;
d) le tabelle per il calcolo delle ore lavorative relative alle attività agricola ed agrituristica e le modalità di
conteggio, nonché i criteri per la determinazione del calcolo della percentuale dei prodotti agricoli aziendali, di cui all’articolo 4, comma 3, utilizzati nella somministrazione dei pasti e delle bevande;
e) le caratteristiche tecnico-strutturali e di ruralità dei fabbricati e degli spazi aperti, nonché i requisiti
igienico-sanitari e di sicurezza per lo svolgimento dell’attività agrituristica compresa l’idonea fruizione della piscina laddove presente;
f) le modalità e la documentazione da presentare al Comune per la segnalazione certificata di inizio attività di cui
all’articolo 10;
g) i criteri e le modalità per la classificazione delle aziende agrituristiche;
h) i periodi e le modalità di apertura dell’attività agrituristica;
i) ogni altra disposizione necessaria per dare esecuzione alla presente legge.
2. La Giunta regionale definisce le seguenti disposizioni per le attività ittituristiche:
a) le modalità, i limiti e le prescrizioni per l’espletamento delle attività di ittiturismo;
b) le modalità per la predisposizione degli specifici piani aziendali di attività;
c) i parametri per la definizione dei rapporti di connessione tra attività di pesca e attività di ittiturismo,
nonché i limiti di ospitalità e ristorazione in cui tale connessione è ritenuta soddisfatta;
d) gli eventuali limiti massimi di ospitalità e ristorazione, al fine di garantire e assicurare il rispetto dei
rapporti di connessione con l’attività di pesca;
e) le caratteristiche tecnico-strutturali dei fabbricati e degli spazi aperti, nonché i requisiti igienico-sanitari
e di sicurezza per lo svolgimento dell’attività di ittiturismo;
f) l’individuazione dei centri urbani e residenziali da escludere dall’attività di ittiturismo;
g) le modalità per la verifica della persistenza dei requisiti per l’esercizio dell’attività;
h) i criteri e le modalità per la classificazione delle aziende di ittiturismo;
i) le modalità e le soglie di apertura dell’attività di ittiturismo;
l) ogni altra disposizione necessaria per dare esecuzione alla presente legge.".


ARTICOLO 34
(Modifiche all’articolo 14 della l.r. 37/2007)


1. Le lettere a) e b) del comma 1 dell’articolo 14 della l.r. 37/2007 sono sostituite dalle seguenti:
“a) osservare le disposizioni, le prescrizioni ed i provvedimenti emanati dalla Regione, dal Comune e dalle altre
autorità competenti;
b) esporre al pubblico copia della segnalazione certificata di inizio attività corredata della relativa
attestazione di avvenuta presentazione all’autorità competente, nonché le tariffe praticate e, se attribuita, la classificazione;”.
2. Alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 14 della l.r. 37/2007 le parole: “nell’autorizzazione” sono sostituite
dalle seguenti: “nella segnalazione certificata di inizio attività”.
3. Alla lettera f) del comma 1 dell’articolo 14 della l.r. 37/2007 le parole: “del rilascio dell’autorizzazione”
sono sostituite dalle seguenti: “di presentazione della segnalazione certificata di inizio attività,”.
4. Alla lettera h) del comma 1 dell’articolo 14 della l.r. 37/2007 le parole: “dal regolamento” sono sostituite
dalle seguenti: “dalle disposizioni di cui all’articolo 12”.
5. Alla lettera k) del comma 1 dell’articolo 14 della l.r. 37/2007 le parole: “dal regolamento” sono sostituite
dalle seguenti: “dalle disposizioni”.


ARTICOLO 35
(Modifiche all’articolo 15 della l.r. 37/2007)


1. Nella rubrica dell’articolo 15 della l.r. 37/2007 le parole: “dell’autorizzazione” sono soppresse.
2. Il comma 2 dell’articolo 15 della l.r. 37/2007 è sostituito dal seguente:
“2. L’esercizio dell’attività agrituristica è revocato dal Comune con provvedimento motivato qualora l’operatore:
a) non abbia intrapreso l’attività entro un anno dalla data di presentazione della segnalazione certificata di
inizio attività di cui all’articolo 10;
b) abbia perduto i requisiti di legge o sia stato cancellato dalla Banca dati regionale;
c) abbia subito, nel corso dell’ultimo triennio, più periodi di sospensione per complessivi novanta giorni.”.
3. Dopo il comma 2 dell’articolo 15 della l.r. 37/2007 è inserito il seguente:
“2 bis. L’esercizio dell’attività di ittiturismo è revocato dal Comune con provvedimento motivato qualora
l’operatore:
a) non abbia intrapreso l’attività entro un anno dalla data di presentazione della segnalazione certificata di
inizio attività di cui all’articolo 11;


b) abbia perduto i requisiti di legge;
c) abbia subito, nel corso dell’ultimo triennio, più periodi di sospensione per complessivi novanta giorni.”.
4. Il comma 3 dell’articolo 15 della l.r. 37/2007 è sostituito dal seguente:
“3. Il provvedimento di revoca è comunicato entro quindici giorni dal Comune alla Regione al fine dell’aggiornamento
della Banca dati regionale di cui all’articolo 9 e per l’eventuale recupero delle somme erogate.”.

ARTICOLO 36
(Modifica all’articolo 16 della l.r. 37/2007)


1. Al comma 2 dell’articolo 16 della l.r. 37/2007 le parole: ”con particolare riferimento al contenuto delle autorizzazioni rilasciate” sono soppresse.


ARTICOLO 37
(Modifica all’articolo 21 della l.r. 37/2007)


1. Il comma 5 dell’articolo 21 della l.r. 37/2007 è abrogato.


CAPO II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SEMPLIFICAZIONE

ARTICOLO 38
(Semplificazione amministrativa in agricoltura)


1. Al fine di perseguire obiettivi di semplificazione e di snellimento dei procedimenti amministrativi in materia di agricoltura e foreste, la Giunta regionale individua i procedimenti, non rientranti nell’ambito di applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell’articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133), di competenza dell’amministrazione regionale, delle agenzie regionali, degli enti strumentali della Regione o degli enti locali, per i quali è ammessa la presentazione di istanza per il tramite dei Centri autorizzati di assistenza agricola (CAA), ai sensi dell’articolo 14, comma 6, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 (Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della L. 7 marzo 2003, n. 38) e successive modificazioni ed integrazioni. Con la medesima deliberazione sono individuati gli adempimenti istruttori, riferiti ai singoli procedimenti, cui i CAA sono tenuti.
2. Le amministrazioni competenti adottano il provvedimento finale entro il termine indicato, per ciascun
procedimento, nella deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 1, nel rispetto di quanto stabilito dal Capo II della legge regionale 25 novembre 2009, n. 56 (Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e dal relativo regolamento di attuazione.
3. Il termine di cui al comma 2 decorre dalla data di inoltro alla pubblica amministrazione dell’istanza da parte


del CAA. Decorso tale termine, la domanda si intende accolta.
4. La Giunta regionale, con la deliberazione di cui al comma 1, definisce altresì le modalità di certificazione, da p
arte del CAA, della data di inoltro dell’istanza alla pubblica amministrazione competente e dell’intervenuto decorso dei termini di conclusione del procedimento.

CAPO III
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 23 DICEMBRE 1999, N. 44 (NORME PER L’ESERCIZIO DELLE PROFESSIONI TURISTICHE)

ARTICOLO 39
(Modifiche all’articolo 4 della l.r. 44/1999)


1. Al comma 1 dell’articolo 4 della l.r. 44/1999 le parole: “competente e, per le guide turistiche e per le guide ambientali ed escursionistiche, valido nell’ambito territoriale della medesima Provincia” sono sostituite dalle seguenti: “fatto salvo quanto previsto dall’articolo 10, comma 4, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7 (Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche, la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell’istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli) convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40”.
2. Il comma 2 dell’articolo 4 della l.r. 44/1999 è abrogato.
3. Al comma 3 dell’articolo 4 della l.r. 44/1999 le parole: “acquisire l’idoneità” sono sostituite dalle seguenti:
“esercitare l’attività”.
4. Al comma 3 dell’articolo 4 della l.r. 44/1999 le parole: “presso la propria Provincia” e le parole: “Tale ultima
possibilità è esercitabile anche dagli accompagnatori turistici.” sono soppresse.
5. Il comma 4 dell’articolo 4 della l.r. 44/1999 è sostituito dal seguente:
“4. Per l’esercizio dell’attività gli idonei devono inviare alla Provincia in cui intendono esercitare la
professione una comunicazione di inizio attività.”.
6. Il comma 5 dell’articolo 4 della l.r. 44/1999 è abrogato.
7. Il comma 8 dell’articolo 4 della l.r. 44/1999 è abrogato.
8. Al comma 9 dell’articolo 4 della l.r. 44/1999 le parole: “del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319
(attuazione della direttiva 92/51/CEE relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale che integra la direttiva 89/48/CEE) e, per gli accompagnatori turistici, ai sensi dell’articolo 6 commi 4 e 5 del decreto legislativo 391/1991” sono sostituite dalle seguenti: del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 (Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonchè della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell’adesione di Bulgaria e Romania)”.

ARTICOLO 40
(Modifica all’articolo 5 della l.r. 44/1999)


1. La lettera e) del comma 1 dell’articolo 5 della l.r. 44/1999 è abrogata.


ARTICOLO 41
(Modifica all’articolo 9 della l.r. 44/1999)


1. Al comma 1 dell’articolo 9 della l.r. 44/1999 le parole: “d.P.R. 13 dicembre 1995” sono sostituite dalle seguenti: “d.lgs. 206/2007”.


ARTICOLO 42
(Modifica all’articolo 10 della l.r. 44/1999)


1. La lettera a) del comma 3 dell’articolo 10 della l.r. 44/1999 è abrogata.


ARTICOLO 43
(Modifiche all’articolo 12 della l.r. 44/1999)


1. Al comma 4 dell’articolo 12 della l.r. 44/1999 le parole: “entro il 30 settembre di ogni biennio” sono sostituite dalle seguenti: “con cadenza annuale”.
2. Il comma 5 dell’articolo 12 della l.r. 44/1999 è abrogato.


CAPO IV
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 7 FEBBRAIO 2008, N. 2 (TESTO UNICO IN MATERIA DI STRUTTURE TURISTICO-RICETTIVE E
BALNEARI)

ARTICOLO 44
(Modifiche all’articolo 19 della l.r. 2/2008)


1. Alla fine del comma 1 dell’articolo 19 della l.r. 2/2008 e successive modificazioni ed integrazioni sono aggiunte le parole: “ovvero da privati previa stipula di apposita convenzione con il Comune competente per territorio, che garantisca le finalità d’uso della struttura ricettiva”.
2. Al comma 3 dell’articolo 19 della l.r. 2/2008 e successive modificazioni ed integrazioni le parole:
“dell’autorizzazione all’esercizio” sono soppresse.


ARTICOLO 45
(Modifica all’articolo 20 della l.r. 2/2008)


1. Alla fine del comma 1 dell’articolo 20 della l.r. 2/2008 e successive modificazioni ed integrazioni sono aggiunte le parole: “nonché da privati previa stipula di apposita convenzione con il Comune competente per territorio, che garantisca le finalità d’uso della struttura ricettiva”.


ARTICOLO 46
(Modifiche all’articolo 23 della l.r. 2/2008)


1. Al comma 1 dell’articolo 23 della l.r. 2/2008 e successive modificazioni ed integrazioni le parole: “dell’abitazione di residenza” sono sostituite dalle seguenti: “dell’unità abitativa ove dimorano stabilmente nei periodi di apertura della struttura”.
2. Dopo il comma 1 dell’articolo 23 della l.r. 2/2008 e successive modificazioni ed integrazioni sono aggiunti i
seguenti: “1bis. Nei bed & breakfast deve essere presente una camera ad uso esclusivo del titolare della struttura ricettiva. 1ter. I titolari dei bed & breakfast sono tenuti a garantire la presenza nella propria unità abitativa nelle fasce orarie serali e mattutine secondo quanto disposto dallo specifico regolamento.”.


ARTICOLO 47
(Modifica all’articolo 24 della l.r. 2/2008)


1. Al comma 1 dell’articolo 24 della l.r. 2/2008 e successive modificazioni ed integrazioni le parole: “a cinque mesi consecutivi” sono sostituite dalle seguenti: “a dodici mesi consecutivi”.


ARTICOLO 48
(Modifiche all’articolo 25 della l.r. 2/2008)


1. Al comma 1 dell’articolo 25 della l.r. 2/2008 e successive modificazioni ed integrazioni le parole: “a cinque mesi consecutivi” sono sostituite dalle seguenti: “a dodici mesi consecutivi”.
2. Il comma 2 dell’articolo 25 della l.r. 2/2008 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal
seguente:
“ 2. In deroga a quanto disposto dall’articolo 48, comma 7, i Comuni con un numero di residenti non superiore a
5.000 possono prevedere l’assoggettabilità alla classificazione di cui all’articolo 48, comma 3.”.


ARTICOLO 49
(Modifica all’articolo 27 della l.r. 2/2008)


1. Il comma 3 dell’articolo 27 della l.r. 2/2008 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente:
“3. La realizzazione e la gestione di aree di sosta da parte di privati sono consentite solo qualora non sia
realizzabile quanto previsto al comma 2, lettere a) e b).”.


ARTICOLO 50
(Modifica all’articolo 49 della l.r. 2/2008)


1. Al comma 1 dell’articolo 49 della l.r. 2/2008 e successive modificazioni ed integrazioni le parole: “il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio” sono sostituite dalle seguenti: “l’avvio”.


ARTICOLO 51
(Modifiche all’articolo 51 della l.r. 2/2008)


1. Al comma 3 dell’articolo 51 della l.r. 2/2008 e successive modificazioni ed integrazioni la parola: “autorizzazione” è sostituita dalla seguente: “attività”.
2. Al comma 4 dell’articolo 51 della l.r. 2/2008 e successive modificazioni ed integrazioni le parole:
“dell’autorizzazione all’esercizio” sono soppresse.


ARTICOLO 52
(Sostituzione dell’all’articolo 56 della l.r. 2/2008)


1. L’articolo 56 della l.r. 2/2008 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente:
“Articolo 56
(Segnalazione certificata di inizio attività)
1. Per l’esercizio delle attività di cui alla presente legge, con l’esclusione degli appartamenti ammobiliati per
uso turistico di cui all’articolo 25, si applica l’istituto della segnalazione certificata di inizio attività ai sensi dell’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modificazioni ed integrazioni. La segnalazione è inviata al Comune ove è ubicata la struttura.
2. Oltre all’attribuzione della classificazione di cui agli articoli 48 e 49, l’esercizio dell’attività di cui al
comma 1 è subordinato al possesso:
a) per le strutture ricettive:
1) dei requisiti soggettivi, in capo al titolare, di cui agli articoli 11 e 92 del regio decreto 18 giugno 1931, n.
773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza);
2) dell’iscrizione al Registro delle imprese di cui alla l. 580/1993 e successive modificazioni ed integrazioni con
esclusione delle ditte individuali per le quali l’iscrizione deve avvenire entro trenta giorni a decorrere dall’avvio dell’attività e di quelle gestite con carattere occasionale o saltuario;
3) del nulla osta igienico-sanitario e delle certificazioni relative all’impiantistica e in materia di sicurezza;
4) della polizza assicurativa per i rischi derivanti dalla responsabilità civile verso i clienti di cui all’articolo
42;
b) per le strutture balneari:
1) dei requisiti di cui alla lettera a);
2) della concessione demaniale marittima.
3. Nei casi di voltura del titolare dell’attività, laddove siano confermati i requisiti presenti nella
classificazione, si applica l’istituto della segnalazione certificata di inizio attività ai sensi dell’articolo 19 della l. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni. La segnalazione è inviata al Comune ove è ubicato l’esercizio.
4. Ogni variazione degli elementi contenuti nelle segnalazioni certificate di inizio attività, nonché nelle
comunicazioni è resa nota al Comune entro trenta giorni dal suo verificarsi.
5. La segnalazione certificata di inizio attività abilita i titolari delle strutture ricettive di cui al Titolo II
ad effettuare, unitamente alla prestazione del servizio ricettivo, la somministrazione di alimenti e bevande alle persone alloggiate, ai loro ospiti ed a coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva. La medesima segnalazione abilita altresì alla fornitura di giornali, riviste, pellicole per uso fotografico e di registrazione audiovisiva, cartoline e francobolli alle persone alloggiate, nonché ad installare, ad uso esclusivo di dette persone, attrezzature e strutture a carattere ricreativo, per le quali è fatta salva la vigente disciplina in materia di sicurezza e di igiene e sanità. Nelle strutture ricettive all’aria aperta la segnalazione consente altresì le attività di spaccio commerciale e di rimessaggio di cui all’articolo 12, comma 2.
6. La segnalazione certificata di inizio attività abilita i titolari delle strutture balneari alla somministrazione
di alimenti e bevande secondo quanto disposto dal Capo VI della l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni.
7. La locazione, anche saltuaria od occasionale, di appartamenti ammobiliati ad uso turistico, anche mediante
agenzie immobiliari quali mandatarie, è comunicata dal proprietario o dall’agenzia mandataria, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento, al Comune e alla Provincia ove sono ubicati gli appartamenti.”.


ARTICOLO 53
(Modifiche all’articolo 57 della l.r. 2/2008)


1. Nella rubrica dell’articolo 57 della l.r. 2/2008 e successive modificazioni ed integrazioni le parole: “della autorizzazione” sono sostituite dalle seguenti: “dell’attività”.
2. Al comma 1 dell’articolo 57 della l.r. 2/2008 e successive modificazioni ed integrazioni le parole: “sospende
l’autorizzazione all’esercizio” sono sostituite dalle seguenti: “adotta i provvedimenti di sospensione dell’attività”.
3. Al comma 2 dell’articolo 57 della l.r. 2/2008 e successive modificazioni ed integrazioni le parole:
“dell’autorizzazione all’esercizio” sono soppresse.


ARTICOLO 54
(Modifiche all’articolo 58 della l.r. 2/2008)


1. Nella rubrica dell’articolo 58 della l.r. 2/2008 e successive modificazioni ed integrazioni le parole: “Revoca della autorizzazione” sono sostituite dalle seguenti: “Revoca dell’attività”.
2. Al comma 1 dell’articolo 58 della l.r. 2/2008 e successive modificazioni ed integrazioni le parole: “Il Comune
revoca l’autorizzazione all’esercizio dell’attività di una struttura di cui alla presente legge qualora:” sono sostituite dalle seguenti: “L’esercizio dell’attività di una struttura di cui alla presente legge è revocato dal Comune qualora:”.
3. Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 58 della l.r. 2/2008 e successive modificazioni ed integrazioni la
parola: “autorizzazione” è sostituita dalla seguente: “attività”.
4. Al comma 2 dell’articolo 58 della l.r. 2/2008 e successive modificazioni ed integrazioni le parole:
“dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività” sono soppresse.


ARTICOLO 55
(Modifica all’articolo 59 della l.r. 2/2008)


1. Al comma 2 dell’articolo 59 della l.r. 2/2008 e successive modificazioni ed integrazioni le parole: “l’attività si intende definitivamente cessata e l’autorizzazione è revocata” sono sostituite dalle seguenti: “il Comune adotta i provvedimenti definitivi di cessazione dell’attività”.


ARTICOLO 56
(Modifica all’articolo 62 della l.r. 2/2008)


1. Alla lettera g) del comma 1 dell’articolo 62 della l.r. 2/2008 e successive modificazioni ed integrazioni le parole: “l’autorizzazione all’esercizio dell’attività e” sono soppresse.


ARTICOLO 57
(Modifiche all’articolo 63 della l.r. 2/2008)


1. Al comma 1 dell’articolo 63 della l.r. 2/2008 e successive modificazioni ed integrazioni le parole: “sprovvisto della relativa autorizzazione” sono sostituite dalle seguenti: “in mancanza della segnalazione certificata di inizio attività”.
2. Il comma 6 dell’articolo 63 della l.r. 2/2008 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal
seguente: “6. Sono obbligati al pagamento di una sanzione pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 6.000,00, i titolari delle strutture ricettive all’aria aperta, ivi comprese le strutture classificate parco per vacanze di cui all’articolo 71, comma 1, che non abbiano posto in essere gli adempimenti volti ad intimare ai clienti l’adeguamento o la sostituzione dei caravan e degli eventuali preingressi non fissamente ancorati al suolo aventi caratteristiche o dimensioni difformi da quelle previste dalla presente legge e dallo specifico regolamento.”.
3. Dopo il comma 6 dell’articolo 63 della l.r. 2/2008 e successive modificazioni ed integrazioni è aggiunto il
seguente:
“6 bis. Sono obbligati al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 6.000,00, i
clienti di una struttura ricettiva all’aria aperta, ivi comprese le strutture classificate parco per vacanze di cui all’articolo 71, comma 1, che, nonostante l’intimazione del titolare di cui al comma 6, non adeguino o non sostituiscano caravan con eventuali preingressi non fissamente ancorati al suolo, installati in piazzole occupate in modo stanziale, aventi caratteristiche o dimensioni difformi da quelle previste dalla presente legge e dallo specifico regolamento.”.


ARTICOLO 58
(Modifica all’articolo 64 della l.r. 2/2008)


1. Il comma 4 dell’articolo 64 della l.r. 2/2008 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente:
“4. Il titolare di bed & breakfast è soggetto a sanzione amministrativa pecuniaria da euro 400,00 a euro 1.200,00
qualora non dimori stabilmente nell’unità abitativa nei periodi di apertura della struttura, nonché non rispetti le disposizioni di cui all’articolo 23, comma 1 ter.”.

ARTICOLO 59
(Modifica all’articolo 66 della l.r. 2/2008)


1. Al comma 1 dell’articolo 66 della l.r. 2/2008 e successive modificazioni ed integrazioni le parole: “sprovvisto della relativa autorizzazione” sono sostituite dalle seguenti: “in mancanza della segnalazione certificata di inizio


attività”.


CAPO V
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 24 LUGLIO 1997, N. 28 (ORGANIZZAZIONE ED INTERMEDIAZIONE DI VIAGGI E SOGGIORNI


TURISTICI)

ARTICOLO 60
(Modifica all’articolo 14 della l.r. 28/1997)


1. Al comma 7 dell’articolo 14 della l.r. 28/1997 e successive modificazioni ed integrazioni le parole: "se residenti in Liguria ovvero" sono soppresse.


ARTICOLO 61
(Modifica all’articolo 16 della l.r. 28/1997)


1. Il comma 2 dell’articolo 16 della l.r. 28/1997 e successive modificazioni ed integrazioni è abrogato.


TITOLO IV
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AMBIENTE


CAPO I
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 20 MARZO 1998, N.12 (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INQUINAMENTO ACUSTICO)

ARTICOLO 62
(Modifica all’articolo 3 della l.r. 12/1998)


1. Al comma 2 dell’articolo 3 della l.r. 12/1998 e successive modificazioni ed integrazioni le parole: "per i tecnici residenti nel proprio territorio" sono soppresse.


TITOLO V
DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 63
(Norme finali e transitorie)


1. Le disposizioni introdotte al Capo I del Titolo III relative alla disciplina dell’agriturismo si applicano dalla data di approvazione delle disposizioni di cui all’articolo 12 della l.r. 37/2007 come sostituito dall’articolo 33 della presente legge.
2. Le disposizioni introdotte al Capo I del Titolo III relative alla disciplina dell’ittiturismo si applicano dalla
data di approvazione delle disposizioni di cui all’articolo 12 della l.r. 37/2007 come sostituito dall’articolo 33 della presente legge.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 sono emanate entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
4. Ai procedimenti in corso relativi alle disposizioni contenute nella presente legge si applicano le norme vigenti
alla data del loro avvio.
5. Gli operatori iscritti, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, nell’elenco regionale
degli operatori agrituristici di cui all’articolo 9 della l.r. 37/2007 sono registrati d’ufficio nella Banca dati regionale degli operatori agrituristici di cui all’articolo 9 della l.r. 37/2007 come modificato dall’articolo 29 della presente legge.
6. Restano valide le autorizzazioni comunali di cui all’articolo 10 della l.r. 37/2007 rilasciate anteriormente alla
data di entrata in vigore della presente legge.


Formula Finale


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.


Genova addì 13 giugno 2011


IL PRESIDENTE
Claudio Burlando



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