Aggiornato al con n.41361 documenti

HOME  |  PUBBLICITA'  |  REDAZIONE  |  COPYRIGHT  |  FONTI  |  FAQ   

 

 
 

NORMATIVA
Normativa regionale - Liguria

Indietro
Legge regionale Liguria 12 agosto 2011 n 23
Modifiche alla legge regionale 2 gennaio 2007 n. 1 "Testo Unico in materia di commercio" anche in attazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 retativa ai servizi nel mercato interno
 

Il Consiglio regionale Assemblea legislativa della Liguria ha approvato.



IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA


promulga la seguente legge regionale:

ARTICOLO 1
(Inserimento dell’articolo 4 bis nella legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1 (Testo unico in materia di commercio) e successive modificazioni ed integrazioni)


1. Dopo l’articolo 4 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni è inserito il seguente:
“Articolo 4 bis (Sportello unico del Comune)


1. Ai fini dell’esercizio delle attività commerciali disciplinate dalla presente legge, nelle procedure gestite dallo Sportello unico per le attività produttive del Comune competente per territorio, si devono applicare le disposizioni contenute nell’articolo 19, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modificazioni ed integrazioni nonché quelle di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell’articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133), nonché quelle della legge regionale vigente in materia.”.

ARTICOLO 2
(Modifica all’articolo 7 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni)


1. Al comma 1 dell’articolo 7 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: “le dichiarazioni di inizio attività” sono sostituite dalle seguenti: “la Segnalazione Certificata Inizio Attività (SCIA)”.

ARTICOLO 3
(Modifiche all’articolo 9 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni)


1. Alla fine del comma 5 dell’articolo 9 della l.r.1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni sono aggiunte le seguenti parole: “e quelle inerenti lo sviluppo delle aggregazioni e delle reti d’impresa, nonché dell’innovazione”.
2. Il comma 6 dell’articolo 9 della l.r. 1/2007 è sostituito dal seguente:
“6. Le amministrazioni pubbliche possono avvalersi dei centri di cui al comma 1 allo scopo di facilitare il rapporto tra amministrazioni pubbliche e imprese utenti e di realizzare programmi di attività per la qualificazione della rete distributiva e lo sviluppo di politiche per la promozione e innovazione commerciale anche attraverso il sostegno alla diffusione delle aggregazioni e delle reti d’imprese, l’individuazione di programmi per la valorizzazione e la salvaguardia delle risorse naturali, del patrimonio artistico e culturale e l’implementazione della vivibilità del territorio e per la tutela dei consumatori. A tal fine la Regione sostiene l’attività dei centri di cui al comma 1 attraverso appositi finanziamenti, nonché specifici programmi volti alla diffusione dell’innovazione tra le imprese.”.

ARTICOLO 4
(Modifiche all’articolo 10 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni)


1. Alla fine della lettera b) del comma 2 dell’articolo 10 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni sono aggiunte le seguenti parole: “. Tali rivendite possono porre in vendita i pastigliaggi di cui all’articolo 14, comma 1, lettera d), che, limitatamente all’applicazione della presente disposizione, si considerano inclusi nel settore non alimentare, senza il rispetto dei requisiti di cui all’articolo 13 e senza la presentazione della SCIA di cui all’articolo 18. Anche i titolari di rivendite di generi di monopolio, qualora interessati all’esercizio di un’attività commerciale disciplinata dalla presente legge per l’esercizio di vicinato e nel rispetto di quanto previsto dalla programmazione commerciale ed urbanistica di cui all’articolo 3, devono presentare la SCIA di cui all’articolo 18”.
2. Alla lettera c) del comma 2 dell’articolo 10 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni le parole: “effettuata dichiarazione di inizio attività di cui all’articolo 18, comma 1,” sono sostituite dalle seguenti: “presentata la SCIA di cui all’articolo 18”.

ARTICOLO 5
(Modifica all’articolo 11 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni)


1. Al comma 3 dell’articolo 11 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni sono soppresse le parole: “comma 1, lettera b)” e, prima dell’ultimo periodo, sono aggiunte le seguenti: “Tali rivendite possono porre in vendita i pastigliaggi di cui all’articolo 14, lettera d) che, limitatamente all’applicazione della presente disposizione, si considerano inclusi nel settore non alimentare, senza il rispetto dei requisiti di cui all’articolo 13 e senza la presentazione della SCIA di cui all’articolo 18.”.

ARTICOLO 6
(Sostituzione dell’articolo 12 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni)


1. L’articolo 12 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente:
“Articolo 12(Requisiti morali di accesso e di esercizio delle attività commerciali)
1. Ai fini dell’esercizio delle attività commerciali di cui all’articolo 1 relativamente al possesso dei requisiti morali si applicano le disposizioni di cui all’articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno) e successive modificazioni ed integrazioni.

ARTICOLO 7
(Sostituzione dell’articolo 13 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni)


1. L’articolo 13 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente:
“Articolo 13 (Requisiti professionali di accesso e di esercizio delle attività commerciali)
1. Ai fini dell’esercizio delle attività commerciali di cui all’articolo 1 relativamente al possesso dei requisiti professionali si applicano le disposizioni di cui all’articolo 71 del d.lgs. 59/2010 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Per i titoli di studio, le figure e i profili professionali e gli ordinamenti didattici si deve fare riferimento alla normativa statale vigente in materia.
3. Gli operatori commerciali che già esercitano l’attività commerciale nel settore merceologico alimentare e nella somministrazione di alimenti e bevande possono frequentare corsi di aggiornamento annuali finalizzati ad elevare il livello professionale o a riqualificarsi. A tal fine è previsto, nell’ambito delle normative regionali di sostegno al commercio, tra i criteri di priorità per l’accesso ai relativi contributi, l’avere frequentato tali corsi di aggiornamento.
4. Nella programmazione commerciale ed urbanistica di cui all’articolo 3 la Regione definisce:
a) le modalità di organizzazione dei corsi di formazione professionale di cui al comma 1;
b) le modalità di organizzazione, la durata e le materie oggetto di corsi di aggiornamento di cui al comma 2 finalizzati ad elevare il livello professionale o a riqualificare gli operatori in attività, prevedendo criteri di priorità per l’accesso ai contributi regionali. Gli oneri relativi ai corsi di formazione professionale sono a carico dei soggetti frequentatori.
5. Per la realizzazione dei corsi di cui al comma 1 possono essere stipulati rapporti convenzionali con soggetti idonei, secondo la normativa regionale in materia.”.

ARTICOLO 8
(Modifiche all’articolo 14 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni)


1. Alla fine della lettera b) del comma 1 dell’articolo 14 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni, sono aggiunte le seguenti parole: “non è superficie netta di vendita l’area di esposizione destinata alle merci speciali di cui alla lettera c).”.
2. La lettera c) del comma 1 dell’articolo 14 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituita dalla seguente:
“c) per merci speciali, quelle merci che, per loro caratteristiche intrinseche e dimensione necessitano di aree distributive ampie e delle quali il venditore non è in grado di effettuare la consegna immediata ovvero non può essere effettuato il prelievo diretto da parte del consumatore . Esse sono le seguenti:
a) mobili con complementi di arredamento;
b) attrezzature e macchine per l’industria e l’agricoltura, l’artigianato (esempio: martello pneumatico);
c) materiali per l’edilizia comprensivi di complementari quali porte, finestre, pavimenti e similari;
d) legnami e derivati o semilavorati quali pannelli, recinzioni e similari;
e) auto, natanti, motoveicoli;
f) prodotti per l’agricoltura e il giardinaggio solo qualora presenti materiali ed attrezzature di grandi dimensioni quali terricci, attrezzi e similari;
g) materiali termoidraulici e sanitari.
Ai fini dell’applicazione del regime abilitativo e degli standard urbanistici e di viabilità trova applicazione quanto stabilito nella programmazione commerciale ed urbanistica per il commercio al dettaglio in sede fissa di cui all’articolo 3;”.
3. Dopo la lettera e) del comma 1 dell’articolo 14 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni è aggiunta la seguente:
“e bis) per outlet si intende una modalità di vendita che può essere effettuata con le diverse tipologie distributive di cui all’articolo 17 e nel rispetto di quanto stabilito dalla presente legge e dalla programmazione commerciale ed urbanistica per il commercio al dettaglio in sede fissa di cui all’articolo 3. Ai fini dell’applicazione del regime abilitativo e degli standard urbanistici e di viabilità trova applicazione quanto stabilito nella programmazione commerciale ed urbanistica per il commercio al dettaglio in sede fissa di cui all’articolo 3.”.

ARTICOLO 9
(Sostituzione dell’articolo 18 della l.r.1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni)


1. L’articolo 18 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente:
“Articolo 18 (Procedimento per Esercizi di vicinato)
1. L’apertura, il trasferimento di sede, l’ampliamento, la concentrazione o l’accorpamento della superficie di vendita fino ai limiti di cui all’articolo 15 di un Esercizio di vicinato e la modifica quantitativa o qualitativa di settore merceologico sono soggetti a SCIA ai sensi dell’articolo 19, comma 1, della l. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni, da presentare al Comune competente per territorio.
2. La SCIA di cui al comma 1 è corredata:
a) dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni o dall’atto di notorietà di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e successive modificazioni e integrazioni per quanto riguarda:
1) essere in possesso dei requisiti di cui agli articoli 12 e 13;
2) non avere la necessità di acquisire i pertinenti titoli edilizi e di rispettare i regolamenti locali di polizia urbana, annonaria, le normative igienico-sanitarie, di sicurezza alimentare, i regolamenti edilizi e le norme urbanistiche, nonché quelle relative alle destinazioni d’uso;
3) la tipologia e la merceologia, l’ubicazione e la superficie di vendita dell’esercizio;
b) dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, ovvero dalle dichiarazioni di conformità da parte dell’Agenzia delle imprese di cui all’articolo 38, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria) convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, relative alla conformità dell’insediamento alla programmazione commerciale ed urbanistica di cui all’articolo 3, nonché dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza dell’amministrazione.
3. Nei casi in cui sia necessario realizzare interventi urbanistico-edilizi si applicano le disposizioni regionali di attuazione del d.p.r. 160/2010.
4. Non occorrono le documentazioni di cui al comma 2, lettera b), nei casi di cui agli articoli 10, comma 1, lettera c), 56, 60, 73, 103, 104, 105, 106, 107, 131, 132, 133, 137.”.

ARTICOLO 10
(Modifiche all’articolo 19 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni)


1. Al comma 2 dell’articolo 19 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni le parole: “di cui all’articolo 15 della legge regionale 24 marzo 1999, n. 9 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale dei compiti e delle funzioni amministrative, conferiti alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nel settore “sviluppo economico e attività produttive” e nelle materie “istruzione scolastica” e “formazione professionale”) e successive modificazioni ed integrazioni,” sono sostituite dalle seguenti: “delle attività produttive (SUAP) di cui alle disposizioni regionali di attuazione del d.p.r. 160/2010”.
2. Alla lettera b) del comma 2 dell’articolo 19 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: “di avere acquisito, se del caso,” sono sostituite dalle seguenti: “di non avere la necessità di acquisire”.
3. Al comma 3 dell’articolo 19 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni, la parola “autocertificazione” è sostituita dalla seguente: “attestazione” e le parole: “unitamente all’interessato, attestante la” sono sostituite dalla seguente: “della”.
4. Al comma 4 dell’articolo 19 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: “Sportello unico” sono sostituite dalla seguente: “SUAP”.
5. Al comma 5 dell’articolo 19 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: “le procedure ed i termini di cui agli articoli 17 o 18 della l.r. 9/1999. L’attivazione della procedura di Sportello unico di cui agli articoli 17 o 18 della l.r. 9/1999, è preceduta dalla verifica, da parte del Comune, della conformità di cui al comma 3. In caso di esito negativo della verifica, non si da luogo all’attivazione della procedura e ne viene data comunicazione all’interessato.” sono sostituite dalle seguenti: “le disposizioni regionali di attuazione del d.p.r. 160/2010.
Il responsabile dello SUAP, prima dell’attivazione della procedura di cui alle suddette disposizioni regionali, verifica la conformità di cui al comma 3, entro trenta giorni dalla presentazione della domanda. In caso di esito negativo della verifica, la domanda viene dichiarata improcedibile, previa comunicazione di cui all’articolo 10 bis della l. 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni.”.

ARTICOLO 11
(Modifiche all’articolo 20 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni)


1. Al comma 2 dell’articolo 20 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni le parole: “Sportello unico di cui all’articolo 15 della l.r. 9/1999” sono sostituite dalle seguenti: “SUAP di cui alle disposizioni regionali sopradette”.
2. Alla lettera b) del comma 2 dell’articolo 20 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni le parole: “di avere acquisito, se del caso,” sono sostituite dalle seguenti: “di non avere la necessità di acquisire”.
3. Al comma 3 dell’articolo 20 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni la parola: “autocertificazione” è sostituita dalla seguente: “attestazione” e le parole: “unitamente all’interessato, attestante la” sono sostituite dalla seguente: “della”.
4. Al comma 5 dell’articolo 20 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni le parole: “Lo Sportello unico del Comune” sono sostituite dalle seguenti: “Il responsabile dello SUAP” e alla fine del comma sono aggiunte le seguenti parole: “In caso di esito negativo della verifica, la domanda viene dichiarata improcedibile, previa comunicazione di cui all’articolo 10 bis della l. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni”.
5. Al comma 6 dell’articolo 20 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni le parole: “Sportello unico del Comune” sono sostituite dalla seguente: “SUAP”.

ARTICOLO 12
(Sostituzione dell’articolo 21 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni)


1. L’articolo 21 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente:
“Articolo 21 (Rapporti con le procedure per il rilascio dei titoli abilitativi urbanistico-
edilizi per le Grandi Strutture di Vendita in Conferenza di servizi)


1. Nel caso in cui, in aggiunta all’autorizzazione commerciale, siano previsti interventi urbanistico-edilizi per i quali le disposizioni regionali di attuazione del d.p.r. 160/2010 prevedano la presentazione di SCIA, questa è presentata allo SUAP dall’interessato unitamente alla domanda di autorizzazione commerciale di cui all’articolo 20.
2. Il responsabile del procedimento del SUAP convoca la Conferenza di servizi di cui all’articolo 20 in sede referente, dopo avere verificato la sussistenza dei requisiti della domanda con riferimento, sia a quelli di cui ai commi 2 e 3 dell’articolo 20, sia a quelli di cui alle disposizioni regionali di cui al comma 1.
3. Per ottenere il rilascio, in aggiunta all’autorizzazione commerciale, anche di altri atti autorizzativi, urbanistico-edilizi diversi da quelli di cui al comma 1, concessori od assensi di varia natura facenti capo a diverse pubbliche amministrazioni od enti, il responsabile del procedimento del SUAP del Comune territorialmente competente convoca la Conferenza di servizi di cui alle disposizioni regionali di attuazione del d.p.r. 160/2010.
4. Nei casi di cui al comma 3, la procedura di Conferenza di servizi prevista all’articolo 20 per il rilascio dell’autorizzazione commerciale è esperita in parallelo alla procedura di Conferenza di servizi di cui alle disposizioni regionali di cui al medesimo comma 3, fermo restando che la conclusione del procedimento per il rilascio dell’autorizzazione commerciale rimane subordinata all’esito di tale Conferenza ed il termine indicato all’articolo 20, comma 8, è sospeso fino alla conclusione di detta Conferenza.
5. Il rilascio dell’autorizzazione commerciale da parte del Comune è subordinato all’avvenuto perfezionamento degli adempimenti conseguenti alla Conferenza di servizi di cui alle disposizioni regionali di attuazione del d.p.r. 160/2010 ed all’avvenuto rilascio dei pertinenti titoli abilitativi, ve non rilasciati in sede di Conferenza di servizi deliberante.
6. L’attività di vendita è esercitata nel rispetto dei regolamenti locali di polizia urbana, annonaria e igienico-sanitaria, di sicurezza alimentare, dei regolamenti edilizi, delle norme urbanistiche e di sicurezza, nonché di quelle relative alle destinazioni d’uso.”.

ARTICOLO 13
(Modifica all’articolo 22 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni)


1. Al comma 1 dell’articolo 22 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni dopo la parola: “20” sono inserite le seguenti: “e 21”.

ARTICOLO 14
(Sostituzione dell’articolo 24 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni)


1. L’articolo 24 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente:
“Articolo 24 (Verifica e adeguamento degli strumenti urbanistici)
1. La nuova programmazione commerciale ed urbanistica di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), stabilisce gli eventuali criteri di verifica e adeguamento degli strumenti urbanistici comunali.”.

ARTICOLO 15
(Modifiche all’articolo 28 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni)


1. Il comma 2 dell’articolo 28 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente:
“2. L’esercizio dell’attività di cui al comma 1 è soggetto ad autorizzazione rilasciata dal Comune a persone fisiche, a società di persone regolarmente costituite o cooperative ed in possesso dei requisiti di cui agli articoli 12 e 13.”.
2. Il comma 4 dell’articolo 28 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente:
“4. In assenza del titolare dell’autorizzazione o dei soci d’esercizio dell’attività di commercio su aree pubbliche è consentito affidare la conduzione dell’attività ad un preposto o ad un dipendente per un massimo di quattro mercati. Qualora l’assenza dovesse durare per un periodo maggiore il titolare dovrà nominare un rappresentante che deve essere in possesso dei requisiti di cui agli articoli 12 e 13.”.

ARTICOLO 16
(Modifiche all’articolo 29 della l.r.1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni)


1. Al comma 1 dell’articolo 29 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni le parole: “in cui ha sede il posteggio” sono sostituite dalle seguenti: “competente per territorio”.
2. Il comma 2 dell’articolo 29 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni è abrogato.

ARTICOLO 17
(Modifiche all’articolo 30 della l.r.1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni)


1. Al comma 1 dell’articolo 30 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni la parola: “decennale” è soppressa.
2. La lettera a) del comma 2 dell’articolo 30 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituita dalla seguente:
“a) il numero dei posteggi, la dimensione dell’intera area di mercato, i settori merceologici e le loro dimensioni;”.
3. Il comma 4 dell’articolo 30 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente:
“4. Ai sensi di quanto stabilito dall’articolo 70, comma 5, del d.lgs.
59/2010 e successive modificazioni ed integrazioni, il Comune rilascia l’autorizzazione e la contestuale concessione di cui al comma 1 sulla base della graduatoria redatta tenendo conto dei criteri per il rilascio, il rinnovo e la durata della concessione, nonché le disposizioni transitorie da applicare, adottati dalla Giunta regionale ai sensi dell’intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3) e successive modificazioni ed integrazioni.”.
4. Il comma 5 dell’articolo 30 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni è abrogato.

ARTICOLO 18
(Modifiche all’articolo 32 della l.r.1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni)


1. Dopo il comma 1 dell’articolo 32 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni è inserito il seguente:
“1 bis. Tutte le manifestazioni straordinarie e fiere promozionali su aree pubbliche devono essere concordate dal Comune con almeno una delle Associazioni di categoria maggiormente rappresentativa a livello regionale, rappresentate nel Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro (CNEL), del settore interessato all’evento.”.
2. Alla fine del comma 2 ter dell’articolo 32 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni sono aggiunte le seguenti parole: “Devono, inoltre, essere in possesso di un tesserino rilasciato dal Comune dove si svolge la prima fiera promozionale o manifestazione straordinaria scelta. Il tesserino ha validità annuale ed è rilasciato per un massimo di anni cinque, anche non consecutivi, trascorsi i quali gli hobbysti per poter esercitare l’attività devono ottenerne il rinnovo. Il tesserino non è cedibile o trasferibile e deve essere esposto in modo visibile e leggibile al pubblico e agli organi preposti al controllo. Il tesserino è vidimato dal Comune che organizza la fiera promozionale o manifestazione straordinaria prima dell’assegnazione del posteggio di cui al comma 2 bis.”.
3. Al comma 2 quater dell’articolo 32 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni, la parola: “dodici” è sostituita dalla parola: “ventiquattro”.
4. Alla fine del comma 2 quinquies dell’articolo 32 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni sono aggiunte le seguenti parole: “Il Comune deve redigere un elenco degli hobbysti che partecipano a ciascuna fiera promozionale o manifestazione straordinaria.”.
5. Al comma 2 sexies dell’articolo 32 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni, dopo la parola: “dichiarazioni” sono inserite le seguenti: “o privi del tesserino o della vidimazione”.

ARTICOLO 19
(Modifica all’articolo 34 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni)


1. Al comma 2 dell’articolo 34 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni le parole: “in cui il richiedente ha la residenza, se persona fisica, o la sede legale, in caso di società di persone” sono sostituite dalle seguenti: “competente per territorio”.

ARTICOLO 20
Modifica dell’articolo 36 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni)


1. La lettera f) del comma 1 dell’articolo 36 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituita dalla seguente:
“f) l’eventuale affidamento dei mercati e fiere in gestione che può essere assegnato alle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative del commercio a livello regionale, rappresentate nel CNEL o a Consorzi di operatori su aree pubbliche facenti ad esse riferimento;”.

ARTICOLO 21
(Inserimento dell’articolo 36 bis nella l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni)


1. Dopo l’articolo 36 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni è inserito il seguente:
“Articolo 36 bis (Presentazione del Documento Unico di regolarità contributiva da parte degli operatori del commercio sulle aree pubbliche)
1. Il rilascio e la reintestazione delle autorizzazioni all’esercizio dell’attività di commercio su aree pubbliche sono soggetti alla presentazione del Documento Unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all’articolo 2, comma 12, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)) e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Entro il 31 gennaio di ciascun anno successivo a quello del rilascio o della reintestazione dell’autorizzazione, se avvenuti nel primo semestre dell’anno, o entro il 30 giugno, se avvenuti nel secondo semestre, il Comune acquisisce il DURC, anche avvalendosi della collaborazione delle associazioni degli operatori su aree pubbliche maggiormente rappresentative a livello regionale, rappresentate nel CNEL.
3. Solo per il commercio in forma itinerante e nel caso di subingresso, le imprese non ancora iscritte al Registro delle Imprese alla data di rilascio o di reintestazione dell’autorizzazione o per le quali, alla medesima data, non sia scaduto il termine per il primo versamento contributivo, presentano il DURC entro centottanta giorni dalla data di iscrizione al Registro delle Imprese.
4. La reintestazione dell’autorizzazione per trasferimento della gestione o della proprietà dell’azienda è subordinata alla presentazione del DURC da parte del cessionario con le modalità previste nella presente legge.
5. La partecipazione a fiere e mercati su aree pubbliche da parte di soggetti abilitati in altre Regioni è subordinata alla presentazione del DURC o della documentazione sostitutiva di cui ai commi 6 e 7, se tali documenti, nella Regione in cui si è ottenuto il titolo abilitativo, non costituiscono un presupposto per l’esercizio dell’attività di commercio sulle aree pubbliche.
6. Nei casi in cui il richiedente non è soggetto all’iscrizione all’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL), gli adempimenti di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5 sono assolti con la acquisizione del Certificato di regolarità contributiva emesso dall’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS).
7. Le imprese comunitarie possono presentare documentazione equivalente al DURC o al Certificato di regolarità contributiva rilasciata nello Stato membro d’origine.
8. L’autorizzazione all’esercizio dell’attività di commercio sulle aree pubbliche è in ogni caso rilasciata anche ai soggetti che hanno ottenuto dall’INPS e dall’INAIL la rateizzazione del debito contributivo.
9. Ai fini della presente legge e fino all’entrata in vigore di diversa disposizione statale, il DURC e il Certificato di regolarità contributiva hanno la validità prevista dall’articolo 41, comma 1, del d.p.r. 445/2000.
10. La Regione, in conformità ai principi ed ai requisiti prescritti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale) e successive modificazioni ed integrazioni, in particolare dal dettato dell’articolo 50, al fine di rendere possibile l’acquisizione in via telematica del DURC da parte dei sistemi informatici delle amministrazioni pubbliche locali, promuove eventuali apposite forme di raccordo con le amministrazioni periferiche dello Stato, con il sistema delle autonomie locali e, più in generale, con tutti i soggetti pubblici e privati e con le associazioni degli operatori operanti sul territorio regionale.
11. Nel caso di violazione della presente disposizione si applicano le sanzioni di cui all’articolo 143, commi 3 bis, 3 ter , 3 quater e 3 quinquies.”.

ARTICOLO 22
(Modifica all’articolo 38 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni)


1. Dopo il comma 3 dell’articolo 38 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni è inserito il seguente:
“3 bis. La superficie di vendita degli esercizi che nello stesso locale effettuano la vendita congiunta all’ingrosso e al dettaglio dei prodotti di cui al comma 3, è calcolata nella misura stabilita dalla programmazione commerciale ed urbanistica per il commercio al dettaglio in sede fissa di cui all’articolo 3.”.

ARTICOLO 23
(Modifiche all’articolo 56 della l.r.1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni)


1. La rubrica dell’articolo 56 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituita dalla seguente: “Attività soggette a SCIA”.
2. Al comma 1 dell’articolo 56 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni le parole: “dichiarazione di inizio attività” sono sostituite dalla seguente: “SCIA” e le parole: “, commi 1 e 3” sono soppresse.

ARTICOLO 24
(Modifica all’articolo 60 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni)


1. Al comma 2 dell’articolo 60 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni le parole: “dichiarazione di inizio attività” sono sostituite dalle seguenti: ”SCIA di cui all’articolo 18”.

ARTICOLO 25
(Modifiche all’articolo 67 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni)


1. Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 67 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni le parole: “con il limite minimo di superficie pari a mq. 1.000” sono soppresse.

ARTICOLO 26
(Modifiche all’articolo 73 della l.r.1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni)


1. Al comma 2 dell’articolo 73 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni le parole: “previa dichiarazione di inizio attività al Comune nel cui territorio vuole avviare la distribuzione e può essere effettuata decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della dichiarazione ed entro e non oltre sei mesi dalla stessa” sono sostituite dalle seguenti: ”SCIA di cui all’articolo 18”.
2. Al comma 3, dell’articolo 73 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni la parola: “comunicazione” è sostituita dalla seguente: “SCIA”.

ARTICOLO 27
(Modifica all’articolo 80 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni)


1. Al comma 1 dell’articolo 80 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni dopo la parola: “miscele” sono inserite le seguenti: “alimentazione elettrica”.

ARTICOLO 28
(Modifica all’articolo 87 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni)


1. Il comma 7 dell’articolo 87 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente:
“7. Gli oneri relativi al collaudo sono a carico del richiedente e sono determinati con delibera assunta dalla Giunta regionale.”.

ARTICOLO 29
(Modifica all’articolo 92 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni)


1. Alla fine della lettera d) del comma 3 dell’articolo 92 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni sono aggiunte le seguenti parole: “Relativamente al parere ambientale si applicano le disposizioni assunte in materia dalla Giunta regionale.”.

ARTICOLO 30
(Modifica all’articolo 94 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni)


1. Alla fine della lettera d) del comma 2 dell’articolo 94 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni sono aggiunte le seguenti parole: “. Relativamente al parere ambientale si applicano le disposizioni assunte in materia dalla Giunta regionale”.

ARTICOLO 31
(Modifica all’articolo 96 della l.r.1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni)


1. Alla fine della lettera c) del comma 2 dell’articolo 96 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni sono aggiunte le seguenti parole: “. Relativamente al parere ambientale si applicano le disposizioni assunte in materia dalla Giunta regionale”.

ARTICOLO 32
(Modifica all’articolo 98 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni)


1. Al comma 5 dell’articolo 98 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni dopo la parola: “collaudo” sono inserite le seguenti: “sono determinati con delibera assunta dalla Giunta regionale e”.

ARTICOLO 33
(Modifica all’articolo 103 della l.r.1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni)


1. Al comma 1 dell’articolo 103 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni le parole: “previa dichiarazione di inizio di attività al Comune competente per territorio e può essere effettuata decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della dichiarazione ed entro e non oltre sei mesi dalla stessa. Contestualmente all’inizio dell’attività, l’interessato ne dà comunicazione all’amministrazione comunale” sono sostituite dalle seguenti: “SCIA di cui all’articolo 18”.

ARTICOLO 34
(Modifica all’articolo 104 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni)


1. Al comma 2 dell’articolo 104 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni le parole: “dichiarazione di inizio attività” sono sostituite dalle seguenti: “SCIA di cui all’articolo 18”.

ARTICOLO 35
(Modifiche all’articolo 105 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni)


1. Al comma 2 dell’articolo 105 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni le parole: “dichiarazione di inizio attività” sono sostituite dalle seguenti: “SCIA di cui all’articolo 18”.
2. Dopo il comma 3 dell’articolo 105 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni, è inserito il seguente:
“3 bis. E’ vietata la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione mediante distributori automatici.”.

ARTICOLO 36
(Modifiche all’articolo 106 della l.r.1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni)


1. Al comma 1 dell’articolo 106 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni le parole: “dichiarazione di inizio attività” sono sostituite dalla seguente: “SCIA” e le parole: “nel quale l’esercente ha la residenza, se persona fisica, o la sede legale” sono sostituite dalle seguenti: “competente per territorio”.
2. Al comma 6 dell’articolo 106 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni le parole: “dichiarazione di inizio attività” sono sostituite dalle seguenti: “SCIA”.

ARTICOLO 37
(Modifica all’articolo 107 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni)


1. Al comma 2 dell’articolo 107 della l.r.1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni le parole: “dichiarazione di inizio attività” sono sostituite dalla seguente: “SCIA”.

ARTICOLO 38
(Modifiche all’articolo 111 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni)


1. Al comma 2 dell’articolo 111 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni le parole: “giorno dell’Epifania e dal primo venerdì di luglio” sono sostituite dalle seguenti: “primo giorno feriale antecedente l’Epifania e dal primo sabato di luglio”.
2. Al comma 2 bis dell’articolo 111 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni le parole: “, entro il 15 novembre,” sono soppresse.

ARTICOLO 39
(Modifica all’articolo 113 della l.r.1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni)


1. Alla fine del comma 2 dell’articolo 113 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni sono aggiunte le seguenti parole: “per la medesima merceologia di prodotti stagionali o di moda tradizionalmente oggetto delle vendite di fine stagione. Per medesima merceologia di prodotti s’intendono:
a) abbigliamento;
b) calzature;
c) biancheria intima;
d) accessori di abbigliamento;
e) pelletterie”.

ARTICOLO 40
(Inserimento dell’articolo 116 bis nella l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni)


1. Dopo l’articolo 116 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni è inserito il seguente:
“Articolo 116 bis (Orari di distributori automatici)
1. I distributori automatici possono rimanere aperti fino ad un massimo di ventiquattro ore, salvo diverse determinazioni dei Comuni adottate attraverso forme di consultazione e di confronto con le organizzazioni maggiormente rappresentative a livello regionale delle imprese interessate.”.

ARTICOLO 41
(Modifica all’articolo 126 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni)


1. Al comma 1 dell’articolo 126 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni la parola: “diciotto” è sostituita dalla parola: “dodici”.

ARTICOLO 42
(Modifica all’articolo 131 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni)


1. Al comma 1 dell’articolo 131 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni le parole: “previa comunicazione al Comune, da effettuare entro sessanta giorni” sono sostituite dalle seguenti: “SCIA di cui all’articolo 18”.

ARTICOLO 43
(Modifiche all’articolo 132 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni)


1. Al comma 2 dell’articolo 132 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni la parola: “comunicazione” nel primo e nel secondo periodo è sostituita dalle seguenti: “SCIA di cui all’articolo 18” e la parola: “successivamente” è sostituita dalla seguente: “ contestualmente”.
2. Al comma 4 dell’articolo 132 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni la parola: “comunicazione” è sostituita dalle seguenti: “SCIA di cui all’articolo 18”.
3. Al comma 5 dell’articolo 132 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni la parola: “comunicazione” è sostituita dalle seguenti: “SCIA di cui all’articolo 18”.

ARTICOLO 44
(Modifiche all’articolo 133 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni)


1. Al comma 1 dell’articolo 133 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni le parole: “dandone comunicazione” sono sostituite dalle seguenti: “con la presentazione della SCIA di cui all’articolo 18” e la parola: “comunicazione” è sostituita dalle seguenti: “SCIA di cui all’articolo 18”.
2. Al comma 2 dell’articolo 133 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni la parola: “comunicazione” è sostituita dalle seguenti: “presentazione della SCIA”.

ARTICOLO 45
(Modifiche all’articolo 135 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni)


1. All’inizio del comma 1 dell’articolo 135 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni prima delle parole: “Il subentrante” sono inserite le seguenti: “Per la fase transitoria di cui all’articolo 30, comma 4,”.
2. Al comma 2 dell’articolo 135 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni dopo la parola: “Comune” sono inserite le seguenti: “competente per territorio” e le parole: “in cui ha la residenza, se persona fisica, o a quello in cui ha la sede legale, se persona giuridica, nonché al Comune che ha rilasciato l’autorizzazione, se diverso” sono soppresse.

ARTICOLO 46
(Modifica all’articolo 137 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni)


1. Al comma 1 dell’articolo 137 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni la parola: “comunicazione” è sostituita dalle seguenti: “SCIA di cui all’articolo 18”.

ARTICOLO 47
(Modifiche all’articolo 143 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni)


1. Dopo il comma 3 dell’articolo 143 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni sono aggiunti i seguenti:
“3 bis. Nell’ipotesi di cui all’articolo 36 bis, comma 3, l’autorizzazione decade in caso di mancata presentazione, nei termini ivi previsti, del DURC o della documentazione sostitutiva di cui ai commi 6 e 7 del medesimo articolo.
3 ter. Nell’ipotesi di cui all’articolo 36 bis, comma 2, in caso di mancato rilascio del DURC da parte dell’INPS o dell’INAIL o della documentazione sostitutiva di cui ai commi 6 e 7 del medesimo articolo, il Comune procede ad un invito a regolarizzare la posizione contributiva entro trenta giorni, trascorsi i quali, nel caso l’interessato non abbia regolarizzato la propria posizione, l’autorizzazione è sospesa per due mesi.
3 quater. Le assenze maturate durante il periodo di sospensione dell’autorizzazione non si computano ai fini della decadenza di cui all’articolo 147, comma 1, lettera c).
3 quinquies. L’autorizzazione decade qualora, decorsi i due mesi di sospensione di cui comma 3 ter, l’interessato non abbia regolarizzato la propria posizione.”.

ARTICOLO 48
(Modifica all’articolo 146 della l.r.1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni)


1. La lettera b) del comma 1 dell’articolo 146 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni è soppressa.

ARTICOLO 49
(Sostituzione dell’articolo 151 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni)


1. L’articolo 151 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente:
“Articolo 151 (Disposizioni transitorie in materia di commercio al dettaglio in sede fissa)
1. Fino all’entrata in vigore della nuova programmazione commerciale ed urbanistica di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), sono fatti salvi i contenuti e gli effetti di cui alle:
a) deliberazione del Consiglio regionale 8 maggio 2007, n. 18 (Indirizzi e criteri di programmazione commerciale ed urbanistica del commercio al dettaglio in sede fissa, in attuazione del Testo unico in materia di commercio. Legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1) e successive modificazioni e integrazioni;
b) deliberazione della Giunta regionale 14 giugno 2007, n. 637 (Disposizioni esplicative della deliberazione del Consiglio regionale 8 maggio 2007, n. 18 (Indirizzi e criteri per il commercio al dettaglio in sede fissa in attuazione del Testo unico in materia di commercio. Legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1));
c) deliberazione della Giunta regionale 14 dicembre 2007, n. 1539 (Disposizioni esplicative della deliberazione del Consiglio regionale 8 maggio 2007, n. 18 (Indirizzi e criteri per il commercio al dettaglio in sede fissa in attuazione del Testo unico in materia di commercio. Legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1));
d) circolare del Settore Politiche di sviluppo del commercio del 7 maggio 2008, prot. n. PG 2008/61626 (Nota esplicativa agli articoli 56 e 57 del T.U.C.- l.r. 1/2007).”.


ARTICOLO 50
(Disposizioni transitorie di regolarizzazione di Grandi Strutture di Vendita - Centri Commerciali di cui all’articolo 17, comma 1, lettera d), della l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni)


1. Le Grandi Strutture di Vendita - Centri Commerciali di cui all’articolo 17, comma 1, lettera d), della l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni, realizzate in difformità alla previgente programmazione commerciale ed urbanistica di cui alla deliberazione del Consiglio regionale 21 aprile 1999, n. 29 (Determinazione degli indirizzi e dei criteri commerciali e di urbanistica-commerciale ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114) e successive modificazioni e integrazioni, possono essere regolarizzate qualora attualmente conformi alla vigente programmazione commerciale ed urbanistica di cui alla deliberazione del Consiglio regionale 8 maggio 2007, n. 18 (Indirizzi e criteri di programmazione commerciale ed urbanistica del commercio al dettaglio in sede fissa, in attuazione del Testo unico in materia di commercio. Legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1) e successive modificazioni e integrazioni a condizione che le Grandi Strutture di Vendita - Centri Commerciali rientrino nell’ambito di un intervento avente complessivamente rilevante interesse pubblico dichiarato dal Comune competente per territorio.
2. Le domande di regolarizzazione devono essere presentate al Comune competente per territorio entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 20, 21, 22, 23 come modificati dalla stessa, a seconda del procedimento autorizzativo necessario.

ARTICOLO 51
(Disposizioni transitorie in materia di commercio al dettaglio su aree pubbliche)


1. Qualora, alla data di entrata in vigore della presente legge non siano stati ancora adottati i criteri di cui all’articolo 30, comma 4, della l.r. 1/2007 come modificato dalla presente legge, al fine di garantire l’operatività degli esercenti del commercio su area pubblica, continuano ad applicarsi i criteri regionali previgenti.
2. Per i primi dodici mesi di applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 36 bis della l.r. 1/2007 decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli operatori del commercio su aree pubbliche possono presentare, in sostituzione del DURC, l’estratto contributivo previsto dalla vigente normativa.”.
3. L’obbligo della acquisizione del DURC di cui all’articolo 36 bis della l.r. 1/2007 si applica anche agli operatori del commercio su aree pubbliche che hanno ottenuto il rilascio o la reintestazione dell’autorizzazione precedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge.

ARTICOLO 52
(Disposizioni transitorie in materia di commercio al dettaglio in sede fissa)


1. Dopo l’entrata in vigore della nuova programmazione commerciale ed urbanistica di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), della l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni sono fatti salvi i procedimenti di SCIA di cui all’articolo 18 della l.r. 1/2007 come sostituito dalla presente legge e i procedimenti di autorizzazione commerciale per i quali si sono già svolte, prima della data di entrata in vigore della presente legge, le Conferenze di servizi in sede referente ai sensi degli articoli 19, 20, 21, 22 e dell’articolo 18 della l.r. 9/1999 e successive modificazioni ed integrazioni e degli articoli 58 e 59 della legge regionale 4 settembre 1997, n. 36 (Legge urbanistica regionale) e successive modificazioni, sempre che tali procedimenti fossero assentibili sotto il profilo commerciale ai sensi della deliberazione del Consiglio regionale 8 maggio 2007, n. 18 (Indirizzi e criteri di programmazione commerciale ed urbanistica del commercio al dettaglio in sede fissa, in attuazione del testo unico in materia di commercio. Legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1) e successive modificazioni e integrazioni.


Genova, 12 agosto 2011



STAMPA QUESTA PAGINA
 
 
 

CONVEGNI ED EVENTI

IL DUBBIO RAZIONALE E LA SUA PROGRESSIVA SCOMPARSA NEL GIUDIZIO PENALE
Roma, 11 luglio 2022, in diretta facebook
11 luglio 2022in diretta facebookIntervengono:Avv. Antonino Galletti, Presidente del Consiglio dell'Ordine ...
FORMAZIONE INTEGRATIVA IN MATERIA DI DIRITTO DELLE RELAZIONI FAMILIARI
Milano, giovedě 15, 22, 29 settembre e 6 ottobre 2022, piattaforma Zoom meeting
4 incontrigiovedě 15, 22, 29 settembre e 6 ottobre 2022 dalle 14.30 alle 18.30 su piattaforma ZoomDestinatariMediatori ...
XXXVI CONVEGNO ANNUALE DELL'ASSOCIAZIONE ITALIANA DEI COSTITUZIONALISTI “LINGUA LINGUAGGI DIRITTI”
Messina e Taormina, giovedě 27, venerdě 28 e sabato 29 ottobre 2022
giovedě 27, venerdě 28 e sabato 29 ottobre 2022Universitŕ degli Studi di Messina, Aula Magna Rettorato, ...
LA FORMAZIONE DELL’AVVOCATO DEI GENITORI NEI PROCEDIMENTI MINORILI E DI FAMIGLIA
Napoli, 13 Ottobre 2022, Sala “A. Metafora”
Webinar su piattaforma CISCO WEBEX del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoliore 15.00 - 18.00Giovedě ...
     Tutti i CONVEGNI >

LIBRI ED EBOOK

Formulario degli atti notarili 2014
A. Avanzini, L. Iberati, A. Lovato, UTET Giuridica, 2014
Il formulario soddisfa le esigenze pratiche del notaio, poiché consente di individuare, mediante una ...
Manuale di diritto amministrativo 2014
F. Caringella, Dike Giuridica Editrice, 2014
Nel corso dell'ultimo anno le incessanti fatiche della giurisprudenza hanno dato vitalitŕ all'introduzione, ...
Trattato di procedura penale
G. Spangher, G. Dean, A. Scalfati, G. Garuti, L. Filippi, L. Kalb, UTET Giuridica
A vent’anni dall’approvazione del nuovo Codice di Procedura Penale, tra vicende occasionali, riforme ...
Diritto penale delle societŕ
L. D. Cerqua, G. Canzio, L. Luparia, Cedam Editore, 2014
L'opera, articolata in due volumi, analizza approfonditamente i profili sostanziali e processuali del ...
     Tutti i LIBRI >