IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato
LA PRESIDENTE DELLA REGIONE
promulga la seguente legge:
Art. 1
(Funzioni e compiti amministrativi in materia di paesaggio)
1. Nell’ambito delle funzioni amministrative conferite alla Regione ai sensi dell’articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137) e successive modifiche, è delegato ai comuni, dotati di strumento urbanistico generale vigente, l’esercizio delle funzioni amministrative concernenti l’autorizzazione paesaggistica, ai sensi del medesimo articolo 146, comma 6, limitatamente ai seguenti interventi:
a) interventi indicati nell’Allegato 1 del decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 139 (Regolamento recante procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità, a norma dell’articolo 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni);
b) interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e risanamento conservativo come definiti dall’articolo 3, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia);
c) interventi da eseguirsi in zone di completamento, definite zone B dal decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, pubblicato sulla
Gazzetta ufficiale 16 aprile 1968, n. 97 o ad esse equiparate;
03/07/2012 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 25 Pag. 20 di 510d) varianti al progetto approvato che non abbiano natura di variazioni
essenziali come definite dall’articolo 17 della legge regionale 11 agosto 2008, n. 15 (Vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia);
e) interventi, comprese le opere di urbanizzazione primaria, da realizzare in esecuzione di strumenti urbanistici attuativi comunque denominati, per i quali sia stato rilasciato preventivo parere paesaggistico favorevole e per i quali i medesimi piani contengano i tipi edilizi in scala non inferiore a 1:200;
f) installazione sugli edifici esistenti, con esclusione delle zone A, come definite dal decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, o ad esse equiparate, di pannelli solari, termici e fotovoltaici, anche se di superficie superiore a 25 mq;
g) opere che costituiscono pertinenze ed impianti tecnologici al servizio di edifici già esistenti;
h) posa in opera di nuove condotte di fognatura, condotte idriche, reti urbane di distribuzione del gas interrate, di linee elettriche a tensione non superiore a 20 KV ovvero, se interrate, di qualunque tensione, nonché di cabine elettriche e per telecomunicazioni;
i) interventi di cui alla legge regionale 16 aprile 2009, n. 13 (Disposizioni per il recupero a fini abitativi dei sottotetti esistenti) e successive modifiche;
l) interventi di cui agli articoli 3, 3bis, 3ter, 4 e 5 della legge regionale 11 agosto 2009, n. 21 (Misure straordinarie per il settore edilizio ed interventi per l’edilizia residenziale sociale) e successive modifiche, limitatamente a quelli realizzabili previa denuncia di inizio attività.
2. Rimane ferma la competenza della Regione quando le opere di cui al comma 1 interessano il territorio di due o più comuni.
3. Il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche avviene in conformità alle previsioni dell’articolo 146 del d.lgs. 42/2004. Le autorizzazioni sono pubblicate nell’albo pretorio del comune.
4. Le funzioni amministrative concernenti la vigilanza sui beni assoggettati a vincolo paesaggistico, ivi compresa l’adozione dei provvedimenti repressivi, sono attribuite ai comuni, al fine di salvaguardare l’assetto dei luoghi tutelati da ogni modificazione non preventivamente autorizzata e garantire il rispetto delle prescrizioni e dei divieti imposti da norme di legge o da provvedimenti amministrativi.
Art. 2
(Commissioni locali per il paesaggio)
1. I comuni, al fine di garantire l’adeguato livello di competenze tecnicoscientifiche e la differenziazione delle funzioni tra materia paesaggistica e urbanisticoedilizia richiesti dall’articolo 146, comma 6, del d.lgs. 42/2004, possono istituire la
Commissione locale per il paesaggio di cui all’articolo 148 del d.lgs. 42/2004 e successive modifiche. Per i comuni con popolazione non superiore a cinquemila abitanti, le funzioni amministrative concernenti la Commissione locale per il paesaggio sono esercitate in forma associata.
2. La Commissione locale per il paesaggio dura in carica cinque anni. I suoi membri possono essere confermati una sola volta. Gli oneri per il funzionamento della Commissione sono a carico del comune che l’ha istituita, il quale può, con apposita deliberazione, determinare le relative spese di istruttoria.
3. La Commissione locale per il paesaggio è composta da un minimo di tre a un massimo di cinque membri, in possesso di qualificata e pluriennale professionalità nella 03/07/2012 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 25 Pag. 21 di 510tutela del paesaggio, tale da assicurare l’adeguato livello di competenze tecnicoscientifiche.
4. I comuni trasmettono alla Regione copia del provvedimento istitutivo della Commissione locale per il paesaggio, delle nomine dei membri e dei rispettivi curricula.
5. La Commissione locale per il paesaggio esprime il proprio parere obbligatorio nel corso dei procedimenti autorizzatori di cui all’articolo 146 del d.lgs. 42/2004, delegati ai comuni ai sensi della presente legge nonché su ogni altro atto di competenza comunale afferente alla materia paesaggistica, fatta eccezione per gli strumenti urbanistici.
6. L’istituzione della Commissione locale per il paesaggio soddisfa i requisiti di adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche e di differenziazione delle funzioni tra materia paesaggistica e urbanistico-edilizia richiesti dall’articolo 146, comma 6, del d.lgs. 42/2004 per l’esercizio delle competenze amministrative delegate in materia di autorizzazioni paesaggistiche.
Art. 3
(Direttiva, vigilanza e controllo regionale)
1. La Regione, ai sensi dell’articolo 19 della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e successive modifiche e dell’articolo 155, comma 2, del d.lgs. 42/2004 e successive modifiche, esercita il potere di direttiva, vigilanza e controllo sul corretto esercizio delle funzioni delegate. A tal fine, il dirigente o il responsabile dell’ufficio competente del comune delegato trasmette alla Regione, ogni sessanta giorni, un elenco di tutte le autorizzazioni rilasciate, specificando, per ciascun
provvedimento:
a) gli estremi identificativi dell’atto e il nominativo del richiedente;
b) la tipologia dell’intervento autorizzato, con l’individuazione planimetrica su C.T.R. 1:10.000.
2. La Regione può effettuare controlli, anche a campione, sulle autorizzazioni paesaggistiche rilasciate dai comuni. A tale scopo può richiedere ai comuni informazioni e copia della documentazione amministrativa e tecnica.
3. La Regione esercita i poteri sostitutivi in caso di inerzia nell’esercizio delle funzioni delegate, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 19 della l.r. 14/1999 e dall’articolo 49 dello Statuto. La struttura regionale competente, accertata su istanza di parte l’inerzia del comune delegato, diffida quest’ultimo a provvedere entro un congruo termine ovvero a comunicare le motivazioni del ritardo. Decorso inutilmente tale termine, ovvero nel caso in cui le motivazioni addotte non risultino tali da giustificare l’inerzia, la struttura regionale competente trasmette gli atti alla Giunta regionale, la quale delibera sull’esercizio del potere sostitutivo attraverso la nomina di un commissario ad acta, individuato con le modalità di cui all’articolo 32 della l.r. 15/2008.
Fino alla data di nomina del commissario ad acta resta salva la facoltà del comune delegato di provvedere sulla domanda di autorizzazione paesaggistica.
4. I compensi spettanti al commissario ad acta sono a carico del comune delegato inerte.
Art. 4
(Modifiche all’articolo 95 della l.r. 14/1999)
1. All’articolo 95 della l.r. 14/1999 sono apportate le seguenti modifiche:
a) la lettera e) del comma 1 è sostituita dalla seguente:
“e) la vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia e sui beni assoggettati a vincolo paesaggistico nonché l’adozione dei provvedimenti repressivi;”;
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
“2. È altresì delegato ai comuni, dotati di strumento urbanistico generale vigente, l’esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi concernenti:
a) le autorizzazioni paesaggistiche di cui all’articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137) e successive modifiche, limitatamente agli interventi previsti dalla normativa regionale vigente in materia;
b) il parere di cui all’articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell’attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie) e successive modifiche, secondo quanto previsto dalla legge regionale 6 luglio 1998, n. 24 (Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico) e successive modifiche.”.
Art. 5
(Disposizioni transitorie e finali)
1. Il conferimento di funzioni di cui all’articolo 1 produce effetto esclusivamente nei confronti dei comuni per i quali la Regione verifica, ai sensi dell’articolo 146, comma 6, del d.lgs. 42/2004, la sussistenza dei requisiti di adeguata competenza tecnico-scientifica e di differenziazione organizzativa tra attività di tutela paesaggistica izio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia.
2. In attesa del completamento della verifica di cui al comma 1, resta fermo il conferimento di funzioni ai comuni previsto dalla legge regionale 19 dicembre 1995, n. 59 (Subdelega ai comuni di funzioni amministrative in materia di tutela ambientale e modifiche della legge regionale 16 marzo 1982, n. 13 e della legge regionale 3 gennaio 1986, n. 1) e successive modifiche per il quale la Regione abbia già verificato la sussistenza dei requisiti di adeguata competenza tecnico-scientifica e di differenziazione
organizzativa tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative
in materia urbanistico-edilizia, ai sensi dell’articolo 159, comma 1, del d.lgs. 42/2004 e
successive modifiche.
3. Alla data di entrata in vigore della presente legge le istanze già presentate presso gli uffici regionali relative agli interventi oggetto della delega, qualora non si sia
ancora provveduto all’esame delle stesse con la comunicazione all’interessato dell’avvio del procedimento ai sensi dell’articolo 146, comma 7, del d.lgs. 42/2004, possono essere ritirate dagli stessi richiedenti per il successivo inoltro al comune territorialmente competente.
4. La Regione provvede a individuare e pubblicare sul proprio sito web l’elenco della documentazione che l’istante ha l’onere di produrre nonché la modulistica da utilizzare.
Art. 6
(Abrogazioni)
1. Sono abrogati:
a) la legge regionale 16 marzo 1982, n. 13 (Disposizioni urgenti per l’applicazione nella Regione Lazio della legge 29 giugno 1939, n. 1497, in materia di protezione delle bellezze naturali);
b) gli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 8 della legge regionale 19 dicembre 1995, n. 59, (Subdelega ai comuni di funzioni amministrative in materia di tutela ambientale e modifiche della legge regionale 16 marzo 1982, n. 13 e della legge regionale 3 gennaio 1986, n. 1), fatto salvo quanto previsto dall’articolo 5, comma 2 della presente legge;
c) i commi 6, 7 e 8 dell’articolo 9 della legge regionale 6 luglio 1998, n. 24 (Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico).
La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.
Roma, li 22 giugno 2012
La Presidente
Renata Polverin