Il Consiglio Regionale
ha approvato
Il Presidente della Regione
promulga la seguente legge
ARTICOLO UNICO
(Modifica all’articolo 4 della legge regionale 11 marzo 2003, n. 7)
1. Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale 11 marzo 2003, n. 7 le parole “euro 1.000,00” sono sostituite dalle seguenti: “euro 3.000,00”.
Formula Finale
La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.
Data a Roma, addì 18 marzo 2011
LA PRESIDENTE
RENATA POLVERINI