NORMATIVA
Normativa regionale - Lazio
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Legge regionale Lazio 16 dicembre 2011 n 16
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Norme in materia ambientale e di fonti rinnovabili
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IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
promulga la seguente legge: ARTICOLO 1 (Autorità competente)
1. Per i procedimenti di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA) di competenza regionale e di autorizzazione integrata ambientale (AIA) si applica quanto previsto dalla parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 (Norme in materia ambientale) e successive modifiche. 2. L’autorità regionale competente in materia di valutazione ambientale strategica e di valutazione di impatto ambientale è individuata nell’apposita struttura dell’assessorato competente in materia di utilizzo, tutela e valorizzazione delle risorse ambientali. 3. La competenza a rilasciare l’autorizzazione integrata ambientale è delegata alle province, fatto salvo quanto previsto al comma 4. Nell’esercizio di tale funzione le province possono avvalersi del supporto tecnico-analitico fornito dall’Agenzia regionale per la protezione ambientate del Lazio (ARPA) e di quello del Comitato tecnico-scientifico per l’ambiente di cui all’articolo 13 della legge regionale 18 novembre 1991, n. 74 e successive modifiche. 4. La competenza a rilasciare l’autorizzazione integrata ambientale per le attività di cui al punto 5 dell’allegato VIII alla parte II del d.lgs. 152/2006 è riservata alla Regione. ARTICOLO 2 (Misure semplificatrici a favore delle tecnologie pulite ed efficienti)
1. Al fine di promuovere la produzione di energia da fonte rinnovabile e la realizzazione di infrastrutture elettriche lineari necessarie all’immissione nel sistema elettrico dell’energia prodotta dagli impianti di energia da fonte rinnovabile, nonché al fine di ridurre le emissioni in atmosfera mediante la riduzione delle perdite di rete e la crescita del settore delle fonti rinnovabili, in attuazione e nel rispetto dell’articolo 6, comma 9 del d.lgs. 152/2006, sono incrementate del 30 per cento le soglie di cui all’allegato IV alla parte II del d.lgs. 152/2006, relative ai progetti di cui al punto 2, lettera c) ed al punto 7, lettera z) del medesimo allegato. 2. L’incremento della soglia di cui al comma 1 non si applica ai progetti di cui al punto 2, lettera c) dell’allegato IV alla parte II del d.lgs. 152/2006 localizzati nei siti appartenenti alla rete Natura 2000. ARTICOLO 3 (Ambito di applicazione della procedura semplificata per gli impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile)
1. La procedura abilitativa semplificata disciplinata all’articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE) si applica, in attuazione del comma 9 del medesimo articolo, agli impianti per la produzione di energia elettrica con capacità di generazione fino a 1 MW elettrico di cui all’articolo 2, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità). 2. La Giunta regionale, su proposta dell’Assessore competente, sentita la competente commissione consiliare, delibera, con cadenza triennale, l’ammontare degli oneri istruttori relativi ai procedimenti di cui al comma 1. In via transitoria gli oneri istruttori da corrispondere ai comuni per lo svolgimento della procedura abilitativa semplificata sono pari allo 0,03 per cento del costo dell’investimento. 3. I comuni trasmettono all’Assessorato regionale competente copia dei titoli abilitativi rilasciati. 4. La comunicazione relativa alle attività in edilizia libera, di cui ai paragrafi 11 e 12 delle linee guida adottate ai sensi dell’articolo 12, comma 10 del d.lgs. 387/2003, si applica ai progetti di impianti alimentati da fonti rinnovabili con potenza nominale fino a 50 KW, nonché agli impianti fotovoltaici da realizzare sugli edifici ed agli impianti fotovoltaici i cui moduli costituiscono elementi costruttivi di pergole, serre, barriere acustiche, tettoie e pensiline, precedentemente autorizzate, fatta salva la disciplina in materia di tutela delle risorse idriche e di valutazione di impatto ambientale come previsto al comma 11 dell’articolo 6 del d.lgs. 28/2011. ARTICOLO 4 (Abrogazioni e disposizioni transitorie)
1. Sono abrogate le seguenti disposizioni: a) all’articolo 1 della legge regionale 11 agosto 2008, n. 14, i commi da 19 a 22 relativi ai procedimenti di VAS e di VIA di competenza regionale; b) il comma 2 dell’articolo 46 della legge regionale 6 giugno 1999, n. 6 relativo all’autorità competente in materia di VIA; c) l’articolo 103 bis della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) relativo alle autorità competenti al rilascio dell’AIA; d) il comma 1 dell’articolo 6 della legge regionale 23 novembre 2006, n. 17 relativo a modifiche alla l.r. 14/1999. 2. Le disposizioni di cui all’articolo 2 si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio. Roma, li 16 Dicembre 2011 La Presidente Renata Polverini
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