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NORMATIVA
Normativa regionale - Friuli Venezia Giulia

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Legge regionale Friuli Venezia Giulia 9 agosto 2012 n 16
Interventi di razionalizzazione e riordino di enti, aziende e agenzie della Regione.
 

Il Consiglio regionale
ha approvato


Il Presidente della Regione
promulga la presente legge


TITOLO I
INTERVENTI IN MATERIA DI EDILIZIA ABITATIVA


CAPO I
DISPOSIZIONI PER IL RIORDINO E LA RAZIONALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' DELLE ATER


Art. 1
(Oggetto e finalita')


1. Il presente capo mira a favorire nella Regione Friuli Venezia Giulia il soddisfacimento del diritto alla abitazione, a promuovere politiche di edilizia residenziale pubblica e a uniformare gli strumenti di attuazione delle politiche abitative regionali, a migliorare le modalita' di gestione del patrimonio pubblico, con lo scopo di contenere i costi generali del funzionamento dell'Amministrazione regionale e di procedere alla semplificazione delle procedure mediante un progressivo processo di riordino delle funzioni e di razionalizzazione delle attivita' delle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale (ATER), istituite con la legge regionale 27 agosto 1999, n. 24 (Ordinamento delle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale, nonche' modifiche ed integrazioni alla legge regionale 75/1982 ed ulteriori norme in materia di edilizia residenziale pubblica).
2. Il processo di riordino e di razionalizzazione e' attuato nel rispetto dei principi di cui all'articolo 2, nonche' degli indirizzi emanati dalla Giunta regionale, e definisce la nuova organizzazione delle ATER.


Art. 2
(Principi per il riordino delle funzioni e delle attivita')


1. La Giunta regionale definisce, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, gli indirizzi del processo di riordino e di razionalizzazione nel rispetto dei seguenti principi:
a) coerenza con i contenuti della programmazione economica, della pianificazione territoriale e delle politiche sociali perseguite dalla Regione;
b) razionalizzazione della struttura organizzativa delle ATER mediante accorpamento di funzioni omogenee e attivita' specialistiche;
c) contenimento della spesa mediante riduzione dei centri decisionali e omogeneizzazione degli atti, dei procedimenti e delle attivita' istituzionali;
d) obbligo dell'individuazione di criteri e di parametri per la valutazione dell'efficacia degli interventi delle ATER basata sul rapporto fra personale impiegato, fabbisogno abitativo, risorse e patrimonio gestito.
2. Entro i successivi sessanta giorni la Giunta regionale provvede alla definizione del nuovo modello organizzativo e di funzionamento delle ATER sulla base delle risultanze del processo di riordino e di razionalizzazione di cui al comma 1.
3. Per le finalita' di cui al comma 2, gli Amministratori e i Direttori delle ATER, nel rispetto del principio di leale cooperazione, coadiuvano la Direzione centrale competente in materia di edilizia residenziale nella formulazione di una proposta organizzativa e di funzionamento rispettosa dei principi stabiliti dalla presente legge e degli indirizzi della Giunta regionale.
4. In alternativa a quanto stabilito al comma 3 la Giunta regionale puo' nominare un Commissario straordinario; in tal caso si applicano le disposizioni di cui ai successivi articoli da 3 a 5.


Art. 3
(Commissario straordinario)


1. Con decreto del Presidente della Regione, da adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di edilizia, e' nominato un Commissario straordinario unico per le cinque ATER, incaricato di attuare il processo di riordino e di razionalizzazione, garantendo comunque il perseguimento senza interruzioni delle finalita' di pubblico interesse attualmente in capo alle ATER.
2. Dalla data di nomina del Commissario straordinario sono sciolti i Consigli di amministrazione delle ATER e dalla medesima data decadono i relativi Presidenti.
3. Al Commissario straordinario sono attribuiti cumulativamente i poteri spettanti ai Consigli di amministrazione e ai relativi Presidenti delle ATER.
4. L'incarico di Commissario straordinario e' incompatibile con qualsiasi carica di amministratore regionale e locale, e' affidato a soggetti in possesso di qualifica dirigenziale ed equiparata appartenenti ad Amministrazioni statali ed enti pubblici territoriali e non territoriali, nonche' a societa' con prevalente capitale di titolarita' dello Stato o della Regione.
5. L'incarico di Commissario straordinario ha termine il 31 dicembre 2012 o anticipatamente con la nomina dei nuovi organi delle ATER da parte della Giunta regionale.


Art. 4
(Funzioni, compiti e compenso del Commissario straordinario)


1. Il Commissario straordinario predispone, nei termini stabiliti dalla Giunta regionale, quanto necessario per il nuovo assetto organizzativo e gestionale delle ATER, nel rispetto dei principi e degli indirizzi di cui all'articolo 2.
2. Il Commissario straordinario provvede all'approvazione del bilancio e del piano finanziario, stabilisce le linee di indirizzo generale e prefigura gli obiettivi pluriennali delle ATER, definisce i piani annuali e pluriennali di attivita', approvando gli interventi da realizzare sino alla nomina dei nuovi organi ATER.
3. Il Commissario straordinario cura in particolare la predisposizione di:
a) uno stato di consistenza dei beni mobili e immobili in uso o in proprieta';
b) un documento tecnico relativo alla situazione finanziaria e patrimoniale;
c) un atto ricognitivo dei rapporti giuridici attivi e passivi.
4. Il Commissario straordinario puo' delegare compiti e funzioni a uno o piu' Vicecommissari dallo stesso nominati tra i dirigenti in servizio presso le ATER.
5. Il compenso mensile attribuito al Commissario straordinario e ai Vicecommissari e' stabilito dalla Giunta regionale e fa carico ai bilanci delle ATER in relazione alle funzioni e attivita' esercitate.


Art. 5
(Vigilanza sull'attivita' del Commissario straordinario)


1. Il Commissario straordinario e' posto sotto la vigilanza dell'Assessore regionale competente in materia edilizia al quale relaziona periodicamente, con cadenza almeno trimestrale, sull'andamento delle attivita' di commissariamento.


Art. 6
(Definizione del nuovo modello organizzativo e di funzionamento)


1. La Giunta regionale, nella definizione del nuovo modello organizzativo e di funzionamento di cui all'articolo 2, prevede, in un ottica di salvaguardia del patrimonio immobiliare ATER dei rispettivi territori, il mantenimento dei proventi ricavabili da alienazioni immobiliari all'interno del patrimonio immobiliare dell'area stessa, con la salvaguardia dei vincoli d'uso, di destinazione esclusiva, per interventi di edilizia popolare, in forma di acquisto, manutenzione e conservazione degli stessi.
2. La Giunta regionale prevede altresi' la definizione dei piani di vendita sulla base dei territori delle attuali Aziende.


TITOLO II
INTERVENTI IN MATERIA DI RISORSE RURALI E FORESTALI
CAPO I
CONSORZI DI BONIFICA


Art. 7
(Modifiche alla legge regionale 28/2002 )


1. Alla legge regionale 29 ottobre 2002, n. 28 (Norme in materia di bonifica e di ordinamento dei Consorzi di bonifica, nonche' modifiche alle leggi regionali 9/1999, in materia di concessioni regionali per lo sfruttamento delle acque, 7/2000, in materia di restituzione degli incentivi, 28/2001, in materia di deflusso minimo vitale delle derivazioni d'acqua e 16/2002, in materia di gestione del demanio idrico) sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo l'articolo 2, e' inserito il seguente:
<<Art. 2 bis
(Rideterminazione dei comprensori di bonifica)
1. Al fine di intervenire nei territori carsici della provincia di Gorizia e di Trieste che sono la naturale continuazione del sistema idrogeologico gia' in parte di competenza del Consorzio di bonifica Pianura Isontina, l'area della provincia di Trieste (Comuni di Duino Aurisina, Sgonico, Monrupino, Trieste, San Dorligo della Valle e Muggia) e l'intero territorio dei Comuni di San Floriano del Collio, Gorizia, Savogna d'Isonzo, Sagrado, Fogliano Redipuglia, Doberdo' del Lago e Ronchi dei Legionari sono inseriti nel comprensorio di bonifica del Consorzio di bonifica Pianura Isontina.
2. E' fatta salva la possibilita' di modificare i perimetri dei comprensori di bonifica individuati ai sensi del comma 1 con la procedura di cui all'articolo 2, comma 2.>>;
b) il comma 6 dell'articolo 15 e' sostituito dal seguente:
<<6. Il numero dei rappresentanti dei Comuni da eleggere e' fissato in tre decimi del numero dei consiglieri da eleggere dall'Assemblea; l'eventuale frazione va considerata per unita' intera.>>;
c) dopo l'articolo 20 e' inserito il seguente:
<<Art. 20 bis
(Gestione dei servizi comuni)
1. In un'ottica di futura razionalizzazione dei comprensori di bonifica, al fine di garantire l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa e il conseguimento di economie di spesa, l'Associazione attua, in via prioritaria, il processo di consolidamento e di unificazione delle seguenti attivita':
a) gestione delle problematiche retributive e contributive del personale dipendente;
b) esazione dei tributi consortili;
c) gestione della sicurezza negli ambienti di lavoro;
d) gestione delle pratiche in materia urbanistica;
e) gestione del catasto consortile;
f) gestione delle procedure espropriative;
g) procedure in capo all'Ufficiale rogante;
h) gestione del Sistema informativo territoriale (S.I.T);
i) acquisizione e gestione delle coperture assicurative;
j) espletamento e gestione delle gare d'appalto per l'affidamento dei lavori pubblici;
k) acquisti di beni, forniture e servizi;
l) progettazione di grandi opere;
m) certificazioni in materia di qualita', ambiente e sicurezza;
n) gestione dei rifiuti;
o) semplificazione del sistema elettorale dei Consorzi associati.>>;
d) dopo l'articolo 28 ante e' inserito il seguente:
<<Art. 28 ante bis
(Rideterminazione delle scadenze elettorali)
1. In via straordinaria, al fine di sincronizzare le scadenze degli organi dei Consorzi di bonifica, le Assemblee dei consorziati di tutti i Consorzi sono indette dall'Associazione contemporaneamente nel 2014, in concomitanza con una delle consultazioni elettorali successive all'1 gennaio 2014 e comunque non oltre il 30 giugno 2014. Fino a tale data restano in carica gli organi attualmente in essere.>>.
2. Con deliberazione della Giunta regionale, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, vengono stabiliti i tempi per l'attuazione di quanto previsto dall' articolo 20 bis della legge regionale 28/2002 come introdotto dal comma 1, lettera c).


CAPO II
STAZIONI FORESTALI


Art. 8
(Ricostituzione delle stazioni forestali di Claut e di Resia)


1. L'Amministrazione regionale al fine di garantire la necessaria efficacia e funzionalita' delle attivita' assicurate sul territorio dalle stazioni forestali operanti nell'ambito della Direzione centrale risorse rurali, agroalimentari e forestali, con particolare riferimento agli ambiti gia' di competenza delle stazioni forestali di Claut e di Resia soppresse a decorrere dall'1 novembre 2011, provvede, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai necessari adempimenti organizzativi finalizzati alla ricostituzione delle predette stazioni.


TITOLO III
INTERVENTI IN MATERIA DI ATTIVITA' PRODUTTIVE
CAPO I
CAMERE DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA


Art. 9
(Trasferimento di funzioni delegate)


1. Per garantire un efficiente, efficace, unitario e omogeneo esercizio delle funzioni delegate alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura in materia di incentivi alle imprese ai sensi dell' articolo 42 della legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 (Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunita' europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunita' europee del 7 luglio 2004), a far data dall'1 gennaio 2013 le funzioni medesime sono delegate all'Unione Regionale delle Camere di Commercio del Friuli Venezia Giulia (Unioncamere FVG).
2. Per le finalita' di cui al comma 1, al capo V (Delega di funzioni) della legge regionale 4/2005 sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla rubrica dell'articolo 42, le parole << alle Camere di commercio >> sono sostituite dalle seguenti: << all'Unione Regionale delle camere di Commercio del Friuli Venezia Giulia >>;
b) al comma 1 dell'articolo 42, le parole << A decorrere dall'1 gennaio 2006 sono delegate alle Camere di commercio >> sono sostituite dalle seguenti: << A decorrere dall'1 gennaio 2013 sono delegate all'Unione Regionale delle Camere di Commercio del Friuli Venezia Giulia (di seguito Unioncamere FVG) >>;
c) al comma 2 dell'articolo 42, le parole << ciascuna Camera di commercio >> sono sostituite dalle seguenti: << Unioncamere FVG >>;
d) al comma 3 dell'articolo 42, le parole << Le Camere di commercio >> sono sostituite dalle seguenti: << Unioncamere FVG >>;
e) l'articolo 43 e' sostituito dal seguente:
<<Art. 43
(Funzioni della Regione)
1. Nelle materie di cui all'articolo 42 la Regione esercita:
a) le funzioni di programmazione, indirizzo, regolamentazione, coordinamento, controllo, monitoraggio e vigilanza;
b) le funzioni attinenti ai rapporti internazionali, con l'Unione europea, con lo Stato e con le altre Regioni;
c) le funzioni che richiedono l'esercizio unitario a livello regionale.
2. La Giunta regionale emana direttive per l'applicazione del presente capo, al fine di assicurare il coordinamento delle attivita' di Unioncamere FVG e la parita' e omogeneita' di trattamento tra le imprese beneficiarie.
3. Le direttive di cui al comma 2 sono pubblicate nel Bollettino ufficiale della Regione.
4. L'Amministrazione regionale provvede altresi' alla ricognizione, alla revisione e alla semplificazione dei procedimenti contributivi degli incentivi relativi alle funzioni delegate a Unioncamere FVG ai sensi dell'articolo 42, anche al fine di introdurvi, ove compatibile con la natura e le finalita' dei singoli strumenti, procedure e criteri valutativi.>>;
f) l'articolo 44 e' sostituito dal seguente:
<<Art. 44
(Fondo per gli incentivi alle imprese)
1. Per il finanziamento degli incentivi di cui all'articolo 42 e' istituito il fondo per gli incentivi alle imprese.
2. Le risorse del fondo di cui al comma 1 vengono annualmente assegnate a Unioncamere FVG.
3. In tale fondo possono confluire anche i finanziamenti del fondo per gli incentivi alle imprese di cui all' articolo 6 del decreto legislativo 23 aprile 2002, n. 110 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia concernenti il trasferimento di funzioni in materia di energia, miniere, risorse geotermiche e incentivi alle imprese).>>;
g) l'articolo 45 e' sostituito dal seguente:
<<Art. 45
(Finanziamenti per l'esercizio delle funzioni delegate)
1. A titolo di rimborso delle spese concernenti l'esercizio delle funzioni delegate, Unioncamere FVG trattiene un importo percentuale dell'ammontare del contributo concesso.>>.
3. I procedimenti in corso alla data del 31 dicembre 2012 relativi alle funzioni delegate a Unioncamere FVG sono definiti a cura delle Camere di commercio.
4. Rimane attribuita alle Camere di commercio la delega sulla gestione dei soli interventi agevolativi regionali cofinanziati dai Fondi strutturali previsti dal Programma operativo regionale Obiettivo competitivita' regionale e occupazione FESR per il periodo 2007-2013 ai sensi del comma 3, lettera d), dell'articolo 31, della legge regionale 21 luglio 2008, n. 7 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee. Attuazione delle direttive 2006/123/CE, 92/43/CEE, 79/409/CEE, 2006/54/CE e del regolamento (CE) n. 1083/2006 (Legge comunitaria 2007).
5. Fino al 31 dicembre 2012 resta in vigore il capo V della legge regionale 4/2005 nel testo vigente prima delle modifiche apportate dal comma 2 agli articoli 43, 44 e 45 della legge regionale 4/2005 .
6. Le somme revenienti alle Camere di commercio in relazione a rientri e recuperi di incentivi dalle stesse erogati conseguenti a revoche e rideterminazioni sono fatte rientrare nel bilancio dell'Amministrazione regionale.
7. All' articolo 2, comma 61, della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria 2010), come modificato dall' articolo 3, comma 4, della legge regionale 18/2011 , le parole << in sede di riparto annuale tra le Camere di commercio >> sono sostituite dalle seguenti: << in sede di assegnazione annuale all'Unione Regionale delle Camere di Commercio del Friuli Venezia Giulia >> e le parole << con il riparto annuale >> sono sostituite dalle seguenti: << con l'assegnazione annuale >>.


CAPO II
ERSAGRICOLA


Art. 10
(Aumento di capitale una tantum)


1. L'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - ERSA e' autorizzata attraverso fondi del proprio bilancio e anche utilizzando i proventi dei canoni derivanti dall'affitto dei terreni di proprieta' regionale ad essa attribuiti in gestione a effettuare un aumento di capitale una tantum della societa' Ersagricola - Societa' agricola per azioni, partecipata dalla stessa Agenzia in misura totalitaria, fino alla ricostituzione del capitale minimo previsto dal codice civile per la forma societaria in essere, a fronte di un piano di ristrutturazione aziendale finalizzato all'equilibrio economico-finanziario della societa'. A tal fine, l'ERSA opera ai sensi dell' articolo 11 della legge regionale 4 maggio 2012, n. 10 (Riordino e disciplina della partecipazione della Regione Friuli Venezia Giulia a societa' di capitali).


CAPO III
ENTE ZONA INDUSTRIALE DI TRIESTE


Art. 11
(Consiglio di amministrazione)


1. L' articolo 4 della legge regionale 1 ottobre 2002 n. 25 (Disciplina dell'Ente Zona Industriale di Trieste), e' sostituito dal seguente:
<<Art. 4
(Consiglio di amministrazione)
1. Il Consiglio di amministrazione e' organo di indirizzo e di controllo delle attivita' dell'Ente ed e' composto, oltre che dal Presidente, da sei componenti di comprovata esperienza nel campo professionale e imprenditoriale nominati con decreto del Presidente della Regione.
2. La designazione dei componenti avviene come segue:
a) tre componenti, tra cui il Presidente, designati dalla Giunta regionale;
b) un componente designato unitariamente dalle organizzazioni degli industriali;
c) un componente designato unitariamente dalle organizzazioni degli artigiani;
d) un componente designato unitariamente dalle organizzazioni dei commercianti;
e) un componente designato unitariamente dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori.
3. In caso di mancata designazione unitaria dei componenti di cui al comma 2, lettere b), c) e d), il Presidente della Regione nomina i componenti mancanti scelti tra persone di comprovata esperienza nella rispettiva categoria.
4. Il Consiglio di amministrazione dura in carica quattro anni, e' preposto alla gestione dell'Ente ed esercita le funzioni a esso attribuite dallo Statuto .
5. Le richieste di designazione di cui al comma 2 sono fatte dall'EZIT; le designazioni sono comunicate dall'EZIT alla Direzione centrale competente in materia di industria per la predisposizione degli atti di nomina.>>.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal primo rinnovo dei componenti del Consiglio di amministrazione successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.


CAPO IV
CONFIDI


Art. 12
(Interventi per favorire l'aggregazione)


1. Al fine di favorire i processi di aggregazione territoriale e settoriale nonche' di crescita dei Confidi con sede operativa in regione, l'Amministrazione regionale, anche nell'ottica di garantire l'allineamento agli obiettivi di Basilea 3, e' autorizzata a sostenere integralmente gli oneri sopportati dai Confidi stessi a titolo di aiuto de minimis secondo quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore (de minimis).
2. Con regolamento vengono definiti i criteri e le modalita' per l'erogazione dei contributi di cui al comma 1.
3. Per le finalita' previste dal comma 1, e' autorizzata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unita' di bilancio 1.5.1.1028 e al capitolo 6905 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012 con la denominazione <<Conferimenti ai Confidi per gli oneri relativi ai processi di aggregazione territoriale e settoriale>>.
4. All'onere di 200.000 euro per l'anno 2012, derivante dall'autorizzazione di spesa disposta dal comma 3, si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'unita' di bilancio 10.5.1.1176 e dal capitolo 9680 (Oneri per spese obbligatorie e d'ordine - di parte corrente) dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.
5. Al fine di provvedere alla reintegrazione dell'accantonamento previsto dall' articolo 18, comma 1, lettera b), della legge regionale 21/2007 , e' autorizzata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unita' di bilancio 10.5.2.1176 e del capitolo 9683 (Oneri per spese obbligatorie e d'ordine - di parte capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012 mediante storno di pari importo dall'unita' di bilancio 1.6.2.1036 e del capitolo 8020 del medesimo stato di previsione della spesa.


CAPO V
AGENZIA PER LO SVILUPPO DEL TURISMO


Art. 13
(Ambiti territoriali)


1. All' articolo 9, comma 3, della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo), la parola << otto >> e' sostituita dalla seguente: << sei >>.


TITOLO IV
INTERVENTI IN MATERIA DI LAVORO
CAPO I
AGENZIA REGIONALE DEL LAVORO


Art. 14
(Soppressione)


1. L'Agenzia regionale del lavoro, istituita con il capo II del titolo I della legge regionale 12 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualita' del lavoro), e di seguito denominata Agenzia, e' soppressa a decorrere dall'1 gennaio 2013.
2. Dall'1 gennaio 2013 il Direttore dell'Agenzia cessa dall'incarico.


Art. 15
(Procedura di liquidazione)


1. Con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, e' nominato, con decorrenza dall'1 gennaio 2013, il commissario liquidatore dell'Agenzia con il compito di adottare entro il 31 dicembre 2013 gli atti necessari alla gestione contabile residua dell'Agenzia e di liquidare i rapporti giuridici attivi e passivi secondo le direttive impartite dalla Giunta regionale e di predisporre il bilancio di liquidazione, svolgendo dette attivita' in collaborazione con il Servizio di cui al comma 4.
2. Il bilancio di liquidazione e gli atti connessi, predisposti dal commissario liquidatore, sono approvati dalla Giunta regionale previo parere della Direzione centrale competente in materia di lavoro e della Direzione centrale competente in materia di finanze e patrimonio e sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione.
3. Il commissario liquidatore di cui al comma 1 e' scelto tra i dipendenti regionali con qualifica di dirigente e per l'incarico allo stesso non spetta alcuna indennita' di carica o compenso.
4. A decorrere dall'1 gennaio 2013 le competenze e le funzioni gia' in capo all'Agenzia sono esercitate dalla Direzione centrale competente in materia di lavoro con un Servizio di nuova istituzione.
5. La Direzione centrale competente in materia di lavoro succede nei rapporti giuridici attivi e passivi non ancora cessati al termine dell'incarico del commissario liquidatore.
6. Il Collegio dei revisori dei conti dell'Agenzia in carica alla data di entrata in vigore della presente legge continua a esercitare le funzioni di cui all' articolo 12, comma 5, della legge regionale 18/2005 fino alla pubblicazione, ai sensi del comma 2, del bilancio di liquidazione dell'Agenzia e, a decorrere dall'1 gennaio 2013, svolge, in particolare, le seguenti funzioni:
a) certifica il bilancio di esercizio 2012 dell'ente;
b) certifica i dati contabili previsionali e di chiusura della liquidazione di cui al comma 1;
c) cura gli adempimenti connessi alle funzioni di cui alle lettere a) e b).
7. Le risorse finanziarie residue derivanti dalla gestione liquidatoria correlata alla soppressione dell'Agenzia di cui all'articolo 10, comma 1, sono accertate e riscosse sull'unita' di bilancio 3.2.131 e sul capitolo 1263 di nuova istituzione " per memoria ", a decorrere dall'anno 2013, nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014, con la denominazione " Rientri delle disponibilita' residue della soppressa Agenzia regionale del lavoro ".


Art. 16
(Disposizioni in materia di personale)


1. Il personale regionale in servizio presso l'Agenzia alla data del 31 dicembre 2012 viene assegnato alla Direzione centrale competente in materia di lavoro.
2. Il personale dell'Agenzia con rapporto di lavoro a tempo indeterminato regolato dal Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto delle istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione - area ricercatori e tecnologi, e' trasferito, con decorrenza 1 gennaio 2013, alla Regione; con deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi su proposta dell'Assessore alla funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme, di concerto con l'Assessore al lavoro, formazione, commercio e pari opportunita', sono definiti i criteri per la collocazione del personale nelle corrispondenti categorie e posizioni economiche della Regione e il trattamento spettante. Con lo stesso provvedimento il personale viene assegnato alla Direzione centrale competente in materia di lavoro.
3. Le unita' di personale trasferite alla Regione ai sensi del comma 2, non sono conteggiate ai fini dell'applicazione, da parte della Regione medesima, del disposto di cui al comma 16, dell'articolo 13, della legge regionale 24/2009 .
4. Allo scopo di assicurare la continuita' delle funzioni esercitate dall'Agenzia, il Servizio di cui all'articolo 15, comma 4, della Direzione centrale competente in materia di lavoro puo' utilizzare, in via transitoria fino al 31 dicembre 2013, le liste di accreditamento istituite ai sensi dell'articolo 19, commi 5 e 6, del Regolamento di organizzazione dell'Agenzia, approvato con deliberazione della Giunta regionale 21 luglio 2006, n. 1704, approvate dall'Agenzia e in vigore al 31 dicembre 2012.
5. Per le finalita' previste dal disposto di cui al comma 2, e' autorizzata la spesa complessiva di 622.366,16 euro suddivisa in ragione di 311.183,08 euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 a carico delle seguenti unita' di bilancio e capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014, suddivisa negli importi e per le annualita' a fianco di ciascuno indicati:
UBI capitolo 2013 2014
11.3.1.1185 3550 167.714,62 167.714,62
11.3.1.1185 3561 7.722,00 7.722,00
11.3.1.1185 3562 300,00 300,00
11.3.1.1185 3551 46.175,59 46.175,59
11.3.1.1185 3552 4.991,04 4.991,04
11.3.1.1185 3553 961,09 961,09
11.3.1.1185 9670 58.865,84 58.865,84
11.3.1.1184 9650 18.862,54 18.862,54
11.3.1.5033 9645 5.590,36 5.590,36
totale 311.183,08 311.183,08
6. All'onere complessivo di 622.366,16 euro, suddiviso in ragione di 311.183,08 euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014, derivante dal disposto di cui al comma 5, si fa fronte mediante storno di pari importo dall'unita' di bilancio 11.4.1.1192 e dal capitolo 8490 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014.
7. Per le finalita' previste dal disposto di cui al comma 2, e' iscritto lo stanziamento complessivo di 165.842,62 euro, suddiviso in ragione di 82.921,31 euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 a valere sulle seguenti unita' di bilancio e capitoli degli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014, per gli importi a fianco di ciascuno indicati:
UBI/E capitolo 2013 2014
6.1.204 1780 58.784,54 58.784,54
6.1.204 1780 24.136,77 24.136,77
UBI/S capitolo 2013 2014
12.2.4.3480 9880 58.784,54 58.784,54
12.2.4.3480 9881 24.136,77 24.136,77.


Art. 17
(Modifiche alle leggi regionali 7/2005, 11/2009 e 16/2010)


1. A decorrere dall'1 gennaio 2013 sono introdotte le seguenti modifiche alla normativa regionale:
a) l' articolo 5 della legge regionale 8 aprile 2005, n. 7 (Interventi regionali per l'informazione, la prevenzione e la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori dalle molestie morali e psico-fisiche nell'ambiente di lavoro) e' sostituito dal seguente:
<<Art. 5
(Attivita' di monitoraggio e di studio)
1. La Direzione centrale competente in materia di lavoro svolge, anche in base alle indicazioni fornite dalla Commissione regionale del lavoro integrata ai sensi dell'articolo 4, comma 2, attivita' dirette a migliorare la conoscenza delle problematiche che concorrono a determinare il fenomeno delle molestie morali e psicofisiche sul luogo di lavoro e a proporre idonee misure di prevenzione.
2. La Direzione centrale competente in materia di lavoro, altresi':
a) effettua studi e ricerche sul fenomeno delle molestie morali e psicofisiche sul luogo di lavoro tenendo conto della letteratura scientifica, della giurisprudenza e delle esperienze maturate in altri Paesi;
b) raccoglie i dati inerenti i casi trattati dai Punti di ascolto e dai Punti di ascolto e assistenza previsti dalla normativa regionale;
c) effettua studi su possibili correlazioni tra i dati emergenti dall'analisi di cui alla lettera b) e gli infortuni sul lavoro.
3. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 2, la Direzione centrale competente in materia di lavoro puo' avvalersi di esperti e della collaborazione di centri di ricerca pubblici e privati, nonche' del personale esperto di cui si avvalgono, anche in regime di convenzione, i Punti di ascolto previsti dalla normativa regionale.>>;
b) la lettera b) del comma 2 dell'articolo 17 bis della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici), e' sostituita dalla seguente:
<<b) la promozione di attivita' di ricerca di nuova occupazione e di reinserimento professionale;>>;
c) al comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 11 agosto 2010, n. 16 (Norme urgenti in materia di personale e di organizzazione nonche' in materia di passaggio al digitale terrestre) il numero << 85 >> e' sostituito dal seguente: << 86 >>.
2. Per le finalita' previste dal disposto di cui all'articolo 15, commi 4 e 5, e dall' articolo 5 della legge regionale 7/2005 , come sostituito dal comma 1, lettera a), e' autorizzata la spesa complessiva di 577.633,84 euro suddivisa in ragione di 288.816,92 euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 a carico dell'unita' di bilancio 8.5.1.1146 e del capitolo 721 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014, con la denominazione " Spese per l'attuazione delle funzioni gia' svolte dalla soppressa Agenzia del lavoro ".
3. All'onere complessivo di 577.633,84 euro, suddiviso in ragione di 288.816,92 euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014, derivante dal disposto di cui al comma 2, si fa fronte mediante storno di pari importo dall'unita' di bilancio 11.4.1.1192 e dal capitolo 8490 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014.


Art. 18
(Abrogazioni)


1. A decorrere dall'1 gennaio 2013 sono introdotte le seguenti abrogazioni e soppressioni:
a) alla legge regionale 18/2005 :
1) al comma 1 dell'articolo 3 e' soppressa la lettera c);
2) al comma 8 dell'articolo 5 sono soppresse le parole << e il Direttore dell'Agenzia regionale del lavoro >>;
3) gli articoli 9, 10, 11, 13, 14 e 15;
4) l'articolo 12, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 15, comma 6, della presente legge, e' abrogato;
5) al comma 1 dell'articolo 33 sono soppresse le parole << dall'Agenzia e >>;
6) alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 45 sono soppresse le parole << , attraverso l'Agenzia e >>;
7) al comma 3 dell'articolo 46 sono soppresse le parole << , attraverso l'Agenzia e >>;
8) al comma 2 dell'articolo 47 le parole << L'Agenzia >> sono sostituite dalle parole << La Regione >>;
9) al comma 4 dell'articolo 47 sono soppresse le parole << anche avvalendosi dell'Agenzia >>;
10) al comma 1 dell'articolo 75 sono soppresse le parole << , l'Agenzia >>;
11) al comma 4 dell'articolo 75 sono soppresse le parole << , l'Agenzia >>;
12) al comma 5 dell'articolo 75 sono soppresse le parole << e all'Agenzia >>;
13) al comma 6 dell'articolo 75 sono soppresse le parole << , l'Agenzia >>;
b) i commi 7 e 8 dell' articolo 6 della legge regionale 20 agosto 2007, n. 22 (Assestamento del bilancio 2007 e del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 ai sensi dell' articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7 ) sono abrogati;
c) i commi 57, 58, 59, 60 limitatamente alla lettera b), 61 e 62 dell' articolo 10 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009) sono abrogati;
d) al comma 14 dell'articolo 12 della legge regionale 16 luglio 2010, n. 12 (Assestamento del bilancio 2010 e del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 ai sensi dell' articolo 34 della legge regionale 21/2007 ) le parole << all'Agenzia regionale del lavoro, di cui al capo II, titolo I, della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualita' del lavoro), nonche' >> sono soppresse;
e) il comma 31 dell'articolo 12 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011) e' abrogato.


TITOLO V
INTERVENTI IN MATERIA DI ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA
CAPO I
NORME IN MATERIA DI DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO


Art. 19
(Oggetto e finalita')


1. Nel rispetto dei principi fissati dagli articoli 3, 33 e 34 della Costituzione, in attuazione dell' articolo 117, terzo comma, della Costituzione e del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1990, n. 70 (Ulteriori norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia in materia di assistenza scolastica a favore degli studenti universitari e di assistenza a particolari categorie), nonche' in osservanza del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68 (Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, lettere a), secondo periodo, e d), della legge 30 dicembre 2010, n. 240 (Norme in materia di organizzazione delle Universita', di personale accademico e reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la qualita' e l'efficienza del sistema universitario), e secondo i principi e criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma 6), relativo all'individuazione degli strumenti e dei servizi per il diritto allo studio universitario nonche' dei relativi livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali e dei requisiti di eleggibilita' per l'accesso a tali prestazioni, con il presente capo la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia disciplina un sistema integrato di interventi per il diritto allo studio universitario avente le seguenti finalita':
a) rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale per favorire e promuovere, in condizioni di pari opportunita', il conseguimento dei piu' alti livelli formativi, con particolare attenzione agli studenti capaci e meritevoli, carenti o privi di mezzi;
b) promuovere e valorizzare il merito degli studenti;
c) concorrere alla diffusione degli studi universitari e al miglioramento della qualita' dell'offerta formativa, potenziando e diversificando la gamma degli interventi offerti per il diritto allo studio universitario anche rivolti alla generalita' degli studenti;
d) contribuire a ridurre l'abbandono degli studi universitari promuovendo interventi atti a favorire il migliore inserimento degli studenti nell'attivita' universitaria;
e) favorire e promuovere, in raccordo con le istituzioni universitarie, gli enti di ricerca e gli enti economici, l'internazionalizzazione dei percorsi formativi, di ricerca e professionali;
f) promuovere un sistema informativo di supporto nella scelta delle opportunita' in materia di istruzione universitaria e di alta formazione, compresa la formazione per la ricerca.


Art. 20
(Principi)


1. L'intervento regionale si uniforma ai seguenti principi:
a) accesso ai benefici di natura economica e ai servizi per l'accoglienza rivolto a tutti gli studenti, con liberta' di scelta nella fruizione degli interventi come definiti dal presente capo, nonche' in condizioni di parita' di trattamento indipendentemente dalle aree geografiche di provenienza e dai corsi di studio, e realizzando condizioni di parita' tra gli studenti delle varie sedi, centrali e decentrate;
b) partecipazione dei fruitori al costo degli interventi e gratuita' o particolari agevolazioni nella fruizione degli interventi stessi attribuibili, in seguito a concorso, agli studenti capaci e meritevoli, carenti o privi di mezzi;
c) miglioramento continuo della qualita' degli interventi offerti anche attraverso attivita' di monitoraggio e di verifica costante degli stessi;
d) potenziamento dei servizi a beneficio degli studenti diversamente abili;
e) integrazione con il mondo del lavoro volta anche a favorire la realizzazione di esperienze lavorative in collaborazione con il sistema universitario, nonche' a facilitare la condizione di studente non impegnato a tempo pieno negli studi;
f) promozione dell'internazionalizzazione delle esperienze di studio e di ricerca;
g) promuovere la mobilita' territoriale degli studenti da e verso le sedi universitarie regionali;
h) favorire strategie di intervento integrative o innovative da attuare, anche in via sperimentale, al fine di ampliare e migliorare gli interventi in favore degli studenti, attraverso intese con il Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca;
i) promuovere la realizzazione di attivita' di supporto al sistema universitario per la compiuta attuazione della legge regionale 17 febbraio 2011, n. 2 (Finanziamenti al sistema universitario regionale).


Art. 21
(Tipologie di intervento)


1. La Regione persegue le finalita' di cui all'articolo 19 mediante la realizzazione delle seguenti tipologie di intervento:
a) benefici di natura economica, articolati in:
1) borse di studio;
2) prestiti;
3) contributi;
b) servizi per l'accoglienza, articolati in:
1) servizi abitativi;
2) servizi di ristorazione;
3) servizi per la mobilita' internazionale e l'accoglienza;
4) servizi di orientamento;
5) servizi culturali, per l'aggregazione, turistici e sportivi;
6) servizi di trasporto;
7) servizi a favore dei soggetti diversamente abili;
8) servizi di assistenza sanitaria;
c) ogni altra forma di intervento diretta a favorire l'attuazione del diritto allo studio universitario.
2. Ai fini dell'attuazione degli interventi di cui al comma 1, lettera b), la Regione realizza inoltre interventi di edilizia secondo le modalita' di cui all'articolo 24.
3. Le finalita' specifiche, i contenuti e le caratteristiche degli interventi di cui al comma 1 sono definiti con successivo regolamento da adottarsi previo parere della Commissione consiliare competente.


Art. 22
(Destinatari degli interventi)


1. Ferma restando la disciplina nazionale di individuazione dei destinatari dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) e dei requisiti di eleggibilita' per l'accesso ai LEP, hanno diritto di usufruire degli interventi di cui all'articolo 21 gli studenti iscritti ai corsi di istruzione superiore attivati dalle Universita', dagli Istituti superiori di grado universitario, dalle Istituzioni di alta formazione artistica e musicale con sede legale in Friuli Venezia Giulia.
2. Possono usufruire degli interventi di cui all'articolo 21 non finanziati da risorse statali:
a) i neolaureati presso gli Istituti di cui al comma 1 inseriti in progetti di ricerca, di mobilita' internazionale, di inserimento lavorativo, fino al diciottesimo mese dal conseguimento della laurea;
b) gli studenti e i neolaureati stranieri inseriti in programmi di mobilita' internazionale e di ricerca che si svolgano nel territorio regionale;
c) i ricercatori e i professori provenienti da altre Universita' o istituti di ricerca italiani o stranieri nell'ambito di accordi e collaborazioni internazionali con le Universita' e gli enti di ricerca aventi sede legale nel territorio regionale;
d) gli studenti frequentanti gli Istituti tecnici superiori di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008 (Linee guida per la riorganizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli istituti tecnici superiori), aventi sede legale in Friuli Venezia Giulia.
3. Gli interventi di cui all'articolo 21 sono erogati prioritariamente nei confronti dei soggetti di cui al comma 1.
4. L'estensione degli interventi di cui all'articolo 21 ai soggetti di cui al comma 2 e' disposta dal soggetto gestore degli interventi di cui all'articolo 27 nel rispetto delle disposizioni del presente capo e del regolamento di cui all'articolo 21, comma 3, degli indirizzi fissati nel programma triennale di cui all'articolo 30 e nei limiti delle disponibilita' finanziarie.
5. Gli studenti stranieri, gli apolidi e i rifugiati politici rientranti nelle categorie di soggetti di cui ai commi 1 e 2 usufruiscono degli strumenti e dei servizi di cui al presente capo secondo le vigenti disposizioni di legge.


Art. 23
(Attivita' a tempo parziale)


1. Al fine di favorire forme di integrazione con il mondo del lavoro, il soggetto gestore degli interventi di cui all'articolo 27 disciplina, con apposito regolamento, le forme di collaborazione degli studenti ad attivita' connesse ai servizi resi dal soggetto stesso, con esclusione di quelle comportanti assunzione di responsabilita' amministrativa.
2. Le collaborazioni sono assegnate sulla base di graduatorie formulate secondo criteri di merito e di condizione economica agli studenti delle Universita', degli Istituti superiori di grado universitario e delle Istituzioni di alta formazione artistica e musicale regionali, nonche' ai neolaureati presso le stesse fino al diciottesimo mese dal conseguimento della laurea.


Art. 24
(Interventi edilizi finalizzati a servizi per l'accoglienza)


1. Nell'ambito degli indirizzi di cui all'articolo 29, la Regione promuove la valorizzazione delle strutture atte a garantire il diritto allo studio universitario attraverso il finanziamento di interventi di realizzazione, ampliamento e conservazione degli edifici destinati a servizi di accoglienza, compresi quelli sportivi, a favore degli studenti universitari, anche in integrazione con la normativa nazionale in materia di alloggi e residenze per studenti universitari e di edilizia residenziale pubblica.
2. Gli interventi di cui al comma 1 rientrano nelle seguenti categorie:
a) costruzione, ampliamento, ristrutturazione, abbattimento delle barriere architettoniche, adeguamento alle vigenti disposizioni in materia di sicurezza, manutenzione straordinaria, recupero, restauro e risanamento di edifici e acquisto degli immobili o delle aree necessarie per la realizzazione degli edifici stessi;
b) acquisto e posa in opera di arredi, attrezzature e apparecchiature da destinare agli edifici. Sono considerati arredi e attrezzature i beni mobili oggetto di iscrizione nel registro dei beni ammortizzabili di cui all' articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento dell'imposta sui redditi).
3. Possono beneficiare dei finanziamenti di cui al comma 1 il soggetto gestore degli interventi di cui all'articolo 27, i soggetti accreditati dalla Regione ai sensi dell'articolo 25 e i soggetti pubblici proprietari di strutture atte a garantire il diritto allo studio universitario gestite da soggetti accreditati ai sensi dell'articolo 25.
4. La Giunta regionale assegna in via prioritaria al soggetto gestore di cui all'articolo 27 i finanziamenti necessari alla realizzazione degli interventi di cui ai commi 1 e 2, inseriti nel programma triennale di cui all'articolo 30.
5. Con regolamento sono definiti i criteri e le modalita' per la concessione e l'erogazione dei finanziamenti di cui al comma 1, nel rispetto della disciplina in materia di aiuti di stato.


Art. 25
(Accreditamento dell'offerta abitativa)


1. Al fine di assicurare l'accesso ai benefici relativi ai servizi abitativi e agli interventi di edilizia previsti dall'articolo 21, comma 1, lettera b), punto 1), e comma 2, la Giunta regionale definisce con regolamento i criteri e i requisiti di accreditamento dei soggetti e delle strutture idonei all'erogazione dei servizi abitativi stessi.
2. Possono essere accreditati i seguenti soggetti:
a) gli enti pubblici e privati, singoli o associati operanti nel settore del diritto allo studio, provvisti di personalita' giuridica, il cui statuto preveda tra gli scopi la costruzione o la gestione di residenze e alloggi o servizi da destinare agli studenti universitari;
b) i consorzi istituiti per lo sviluppo degli studi universitari.


Art. 26
(Tassa regionale per il diritto allo studio universitario)


1. La tassa regionale per il diritto allo studio universitario e' articolata in tre fasce.
2. La misura delle fasce e' stabilita con la legge finanziaria regionale con decorrenza dall'anno accademico avente inizio nell'anno di riferimento della legge stessa.
3. Le funzioni di accertamento e di riscossione della tassa regionale per il diritto allo studio universitario sono delegate alle Universita', agli Istituti superiori di grado universitario e alle Istituzioni di alta formazione artistica e musicale con sede legale in Friuli Venezia Giulia.
4. Con apposita convenzione da stipularsi fra la Regione e i soggetti di cui al comma 3 sono disciplinate:
a) le modalita' di corresponsione della tassa;
b) i criteri e le modalita' per la rilevazione periodica delle somme riscosse;
c) le modalita' per lo svolgimento da parte dei soggetti di cui al comma 3 dei controlli relativi al pagamento della tassa;
d) le modalita' e i termini per il versamento al soggetto gestore degli interventi di cui all'articolo 27 delle somme riscosse.
5. La convenzione viene stipulata sulla base di uno schema approvato dalla Giunta regionale.
6. Gli introiti derivanti dall'applicazione della tassa sono riversati dai soggetti di cui al comma 3 direttamente al soggetto gestore degli interventi di cui all'articolo 27, con vincolo di utilizzo per la copertura dei livelli essenziali delle prestazioni agli studenti capaci e meritevoli, carenti o privi di mezzi, di cui alla vigente normativa nazionale.
7. Entro il 31 marzo di ogni anno, i soggetti di cui al comma 3 trasmettono alla Regione un prospetto delle somme introitate e riversate nell'anno precedente al soggetto gestore degli interventi di cui all'articolo 27. Quest'ultimo allega al rendiconto una relazione con i dati concernenti le entrate derivanti dal pagamento della tassa e le modalita' del loro impiego.


Art. 27
(Agenzia regionale per il diritto agli studi superiori)


1. Per il perseguimento delle finalita' di cui all'articolo 19 e' istituita l'Agenzia regionale per il diritto agli studi superiori (ARDISS), ente funzionale della Regione, avente personalita' giuridica di diritto pubblico, dotato di autonomia gestionale, patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria e sottoposto alla vigilanza e al controllo della Regione.
2. L'ARDISS ha sede legale in Trieste e dispone di sedi operative in Trieste e in Udine. Puo' essere articolata con ulteriori sedi operative decentrate sul territorio regionale.
3. Spetta all'ARDISS:
a) predisporre lo schema del programma triennale degli interventi di cui all'articolo 21 secondo le modalita' di cui all'articolo 30;
b) attuare gli interventi medesimi;
c) gestire e amministrare il patrimonio mobiliare e immobiliare funzionale allo svolgimento delle attivita' di cui alla lettera b).
4. L'ARDISS svolge le proprie attivita' direttamente o mediante accordi o convenzioni con soggetti pubblici e privati operanti negli ambiti previsti dal presente capo, secondo il principio della sussidiarieta'.
5. L'ARDISS puo' svolgere per conto della Regione attivita' di studio, ricerca, analisi e monitoraggio in materia di diritto allo studio universitario, nonche' a supporto del sistema universitario per la compiuta attuazione della legge regionale 2/2011 . Per l'espletamento di tali attivita' puo' stipulare apposite convenzioni con Universita', istituti di ricerca specializzati ed enti pubblici qualificati e puo' avvalersi di esperti di settore.
6. L'ARDISS si riferisce al Sistema informativo integrato della Regione Friuli Venezia Giulia di cui alla legge regionale 14 luglio 2011, n. 9 (Disciplina del sistema informativo integrato regionale del Friuli Venezia Giulia).


Art. 28
(Funzioni della Regione)


1. La Regione esercita, nei confronti dell'ARDISS, le seguenti funzioni:
a) definisce gli indirizzi per lo sviluppo delle attivita' istituzionali e gli obiettivi di gestione;
b) nomina gli organi;
c) definisce l'assetto organizzativo, nonche' la dotazione organica;
d) approva i regolamenti per l'esercizio delle funzioni dell'ARDISS;
e) esercita le attivita' di vigilanza e di controllo;
f) stabilisce con apposita deliberazione giuntale le eventuali sedi operative decentrate;
g) adotta ogni altro provvedimento necessario a garantirne la funzionalita'.


Art. 29
(Poteri di indirizzo della Regione)


1. La Giunta regionale approva, su proposta della Conferenza di cui all'articolo 41, le linee guida per l'attuazione, da parte dell'ARDISS, delle finalita', degli interventi e dei servizi di cui al presente capo.
2. Le linee guida hanno validita' triennale con decorrenza dalla data di approvazione e possono essere aggiornate.
3. Le linee guida stabiliscono, tra l'altro:
a) gli standard minimi di qualita' dei servizi;
b) gli indirizzi per la determinazione da parte dell'ARDISS dei requisiti per l'accesso e la fruizione degli interventi e dei servizi attribuibili per concorso, con particolare riferimento ai requisiti di reddito e di merito, nonche' dei criteri di esonero parziale o totale dal pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio universitario e della tassa per l'abilitazione all'esercizio professionale;
c) i limiti minimi e massimi entro i quali sono fissati gli importi dei sostegni economici;
d) le eventuali quote di interventi riservate per gli studenti cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea;
e) gli indirizzi per il sostegno a favore di altri enti e istituzioni regionali per il potenziamento della gamma e della qualita' dei servizi rivolti agli studenti;
f) l'indirizzo per il sostegno dell'offerta abitativa regionale;
g) gli indirizzi per la predisposizione da parte dell'ARDISS della carta dei servizi di cui all'articolo 39;
h) gli indirizzi per l'attuazione di ogni altra forma di intervento di cui all'articolo 21, comma 1, lettera c).


Art. 30
(Programma triennale degli interventi)


1. Il Direttore generale dell'ARDISS predispone, in conformita' alle linee guida di cui all'articolo 29 e d'intesa con il Consiglio di indirizzo studentesco di cui all'articolo 42, il programma triennale degli interventi, di seguito programma, che definisce gli obiettivi generali, le priorita', i risultati attesi, le azioni e gli strumenti necessari per l'attuazione degli interventi di cui al presente capo.
2. Il programma e' approvato dalla Giunta regionale e viene aggiornato annualmente.
3. Il programma stabilisce, tra l'altro:
a) i criteri per perseguire un sostanziale equilibrio nell'attribuzione degli interventi di sostegno economico, anche a livello territoriale;
b) i requisiti per l'accesso e la fruizione degli interventi attribuibili per concorso, con particolare riferimento ai requisiti di reddito e di merito;
c) i criteri per l'esonero parziale o totale dal pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio universitario;
d) i criteri per la determinazione degli eventuali requisiti di merito per l'accesso e la fruizione dei servizi rivolti alla generalita' degli studenti;
e) la programmazione triennale dei lavori pubblici dell'ARDISS.


Art. 31
(Valutazione degli interventi)


1. I risultati conseguiti con l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 21 sono oggetto di valutazione triennale da parte dell'Amministrazione regionale.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, a chiusura del triennio I'ARDISS presenta alla Direzione centrale competente in materia di Universita' una relazione sugli interventi realizzati nel periodo di riferimento conformemente alle linee guida di cui all'articolo 29 e al programma di cui all'articolo 30.
3. La Direzione centrale competente in materia di Universita', sulla base della relazione di cui al comma 2, predispone un documento contenente la valutazione dei risultati conseguiti che viene inviato al Comitato per la legislazione, il controllo e la valutazione il quale cura la trasmissione degli esiti delle attivita' di valutazione alla Commissione consiliare competente e la pubblicazione del documento sul sito web del Consiglio regionale.
4. Della valutazione dei risultati conseguiti la Giunta regionale tiene conto per l'approvazione delle linee guida del successivo triennio.


Art. 32
(Organi)


1. Sono organi dell'ARDISS:
a) il Direttore generale;
b) il Revisore unico dei conti;
c) il Consiglio di indirizzo studentesco.


Art. 33
(Direttore generale)


1. Il Direttore generale e' nominato dal Presidente della Regione, previa conforme deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di Universita'.
2. Il Direttore generale e' scelto tra soggetti aventi i requisiti richiesti dall'Amministrazione regionale per l'incarico di Direttore centrale. All'atto della nomina del Direttore generale, la Giunta regionale individua altresi' tra i dirigenti in forza all'Amministrazione regionale il sostituto in caso di assenza, impedimento e vacanza.
3. Il rapporto di lavoro del Direttore generale e' regolato da contratto di diritto privato di durata massima quinquennale. La Giunta regionale stabilisce con proprio provvedimento i contenuti del contratto, ivi compresa la determinazione degli emolumenti, in analogia a quanto previsto dalla normativa vigente per i contratti dei Direttori centrali.
4. Nei casi in cui ricorrano gravi motivi o la gestione presenti una situazione di grave disavanzo o in caso di grave violazione di legge, nonche' di mancato raggiungimento degli obiettivi, la Giunta regionale puo' provvedere alla revoca dell'incarico con conseguente risoluzione del contratto di lavoro.
5. Il conferimento dell'incarico di Direttore generale a dipendenti della Regione determina il loro collocamento in aspettativa senza assegni per tutto il periodo dell'incarico; il servizio prestato in forza del contratto a tempo determinato e' utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza e dell'anzianita' di servizio. Il conferimento dell'incarico a soggetti provenienti da altre pubbliche amministrazioni e' subordinato al loro collocamento in aspettativa o fuori ruolo da parte dell'ente di appartenenza, secondo il relativo ordinamento.
6. Il soggetto cui sia conferito l'incarico di Direttore generale non puo' rivestire cariche pubbliche elettive ovvero cariche in partiti politici o in associazioni sindacali e di categoria e avere incarichi direttivi o rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con i predetti organismi.
7. Il Direttore generale ha la rappresentanza legale dell'Agenzia ed e' responsabile della gestione della stessa e del raggiungimento degli obiettivi fissati dalla Giunta regionale, adottando a tal fine tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione.
8. Il Direttore generale svolge, in particolare, le seguenti funzioni:
a) predispone lo schema del programma triennale degli interventi di cui all'articolo 30;
b) adotta i bilanci di previsione pluriennale e annuale e il rendiconto generale;
c) redige e approva il bilancio sociale dell'ente;
d) adotta la carta dei servizi di cui all'articolo 39;
e) adotta i regolamenti per l'esercizio delle funzioni dell'Agenzia;
f) approva i bandi di concorso per l'accesso ai benefici;
g) ha la rappresentanza in giudizio dell'Agenzia con facolta' di conciliare e transigere;
h) gestisce il patrimonio mobiliare e immobiliare dell'Agenzia, provvedendo in tale ambito all'acquisto e alienazione di beni, nonche' alla realizzazione degli interventi edilizi;
i) dirige la struttura assicurandone la funzionalita';
j) provvede alla gestione del personale e alla stipula dei contratti individuali di lavoro;
k) esamina le proposte formulate dal Consiglio di indirizzo studentesco ai sensi dell'articolo 42, comma 2, lettera c);
l) svolge ogni altro incarico attribuitogli dalla Giunta regionale.


Art. 34
(Revisore unico dei conti)


1. Il Revisore unico dei conti esercita funzioni di controllo e, in particolare, svolge i seguenti compiti:
a) verifica la regolare tenuta della contabilita' e la corrispondenza del rendiconto generale alle risultanze delle scritture contabili;
b) esprime parere sul bilancio di previsione annuale e pluriennale;
c) accerta almeno ogni semestre la consistenza di cassa e puo' chiedere notizie al Direttore generale.
2. Il Revisore unico dei conti e' nominato con decreto del Presidente della Regione tra esperti o dipendenti regionali in possesso dei requisiti previsti dal decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE , relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE ). Con le medesime modalita' e' nominato un Revisore supplente.
3. Il Revisore unico dei conti e' designato dall'Assessore competente in materia di Universita'; il Revisore supplente e' designato dall'Assessore competente in materia di bilancio.
4. Il Revisore unico dei conti resta in carica cinque anni dalla data del provvedimento di nomina.
5. Il Revisore unico dei conti puo', in qualsiasi momento, procedere ad atti di ispezione e di controllo.
6. Il Revisore unico dei conti ha l'obbligo, qualora riscontri gravi irregolarita' nella gestione, di riferirne immediatamente alla Giunta regionale tramite l'Assessore competente in materia di Universita'.
7. La Giunta regionale determina i compensi e i rimborsi spese del Revisore unico dei conti e del Revisore supplente ai sensi della normativa regionale vigente.
8. Non possono essere nominati Revisore unico dei conti o Revisore supplente:
a) il personale in servizio presso l'ARDISS;
b) i titolari o amministratori di imprese che prestano beni o forniscono servizi all'Agenzia;
c) i consulenti e collaboratori dell'ARDISS;
d) i Consiglieri e gli Assessori regionali.
9. Sono fatte salve le ulteriori cause di ineleggibilita' o ostative alla nomina previste dalla normativa vigente.
10. Le cause di ineleggibilita' o ostative alla nomina sopravvenute sono considerate cause di incompatibilita'.
11. Il Revisore la cui carica sia divenuta incompatibile, entro quindici giorni dal verificarsi della condizione di incompatibilita', rinuncia alla nuova carica, funzione o posizione senza necessita' di diffida o invito da parte dell'ARDISS; in caso di mancata rinuncia nei termini predetti decade automaticamente dalla carica.


Art. 35
(Personale)


1. Il personale dell'ARDISS appartiene al ruolo unico regionale.
2. Qualora la realizzazione di particolari attivita' implichi la necessita', per periodi di tempo limitato, di reperire risorse professionali specifiche, l'ARDISS puo' ricorrere a consulenze professionali, a collaborazioni esterne, ad assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo determinato ovvero ad altre forme di lavoro flessibile.


Art. 36
(Patrimonio e contabilita')


1. Il patrimonio dell'ARDISS e' costituito da beni mobili e immobili funzionali allo svolgimento dei compiti istituzionali.
2. Ai fini dell'amministrazione del patrimonio e della contabilita' dell'ARDISS, trova applicazione la normativa vigente in materia per gli enti regionali.


Art. 37
(Dotazione finanziaria)


1. Per il proprio funzionamento e per l'esercizio delle competenze a essa attribuite l'ARDISS si avvale di:
a) risorse finanziarie assegnate dalla Regione in via ordinaria e straordinaria;
b) proventi della tassa regionale per il diritto allo studio universitario e della tassa per l'abilitazione all'esercizio professionale;
c) rendite, interessi e frutti dei propri beni patrimoniali e delle entrate derivanti dalla tariffazione dei servizi;
d) atti di liberalita' e contributi o sponsorizzazioni di enti, fondazioni, associazioni e privati;
e) fondi trasferiti dallo Stato alla Regione al fine di garantire i livelli essenziali delle prestazioni in materia di diritto allo studio;
f) fondi provenienti dall'Unione Europea;
g) forme di contribuzione da parte di enti territoriali;
h) qualunque altro introito correlato allo svolgimento delle proprie attivita'.


Art. 38
(Acquisizione di beni e servizi)


1. L'acquisizione di beni e servizi necessari per il funzionamento e per l'attivita' dell'ARDISS puo' avvenire in via diretta o mediante ricorso a contratti stipulati dall'Amministrazione regionale.


Art. 39
(Carta dei servizi)


1. Sulla base degli indirizzi di cui all'articolo 29, comma 3, lettera g) e d'intesa con il Consiglio di indirizzo studentesco di cui all'articolo 42, l'ARDISS adotta la Carta dei servizi, con la quale sono definiti gli standard qualitativi e le modalita' di erogazione dei servizi stessi.


Art. 40
(Controllo e vigilanza)


1. Sono soggetti all'approvazione della Giunta regionale i seguenti atti adottati dall'ARDISS:
a) il bilancio di previsione annuale e pluriennale e il rendiconto generale;
b) i regolamenti per l'esercizio delle funzioni;
c) gli atti di acquisto e di alienazione di beni mobili e immobili;
d) atti di particolare rilievo per i quali il Direttore generale lo richieda espressamente.
2. Gli atti di cui al comma 1 sono trasmessi entro quindici giorni dalla loro adozione alla Direzione centrale competente in materia di Universita' che, entro trenta giorni dal ricevimento, ne cura l'istruttoria e provvede a trasmetterli, corredati della relativa proposta motivata e dell'eventuale parere acquisito ai sensi del comma 5, alla Giunta regionale per l'approvazione.
3. La Giunta regionale approva gli atti di cui al comma 1 entro quindici giorni dal ricevimento. Trascorso inutilmente tale termine gli atti diventano esecutivi.
4. Il termine di trenta giorni di cui al comma 2 e' sospeso per il tempo necessario all'acquisizione del parere di cui al comma 5 e per l'acquisizione di ulteriori elementi istruttori. In tali casi il termine ricomincia a decorrere dal momento della ricezione degli atti richiesti.
5. Gli atti di cui al comma 1, lettera a), sono trasmessi alla Direzione centrale competente in materia di bilancio per il parere di competenza.
6. Il Direttore generale dell'ARDISS adegua il provvedimento alle indicazioni della Giunta regionale entro venti giorni dalla ricezione della relativa deliberazione.
7. Con provvedimento motivato, la Giunta regionale puo' disporre ispezioni e verifiche nei confronti dell'ARDISS.


Art. 41
(Conferenza regionale per il diritto agli studi superiori)


1. E' istituita la Conferenza regionale per il diritto agli studi superiori, di seguito Conferenza.
2. La Conferenza esercita funzioni consultive, di indirizzo e di coordinamento per l'attuazione del diritto agli studi superiori nel territorio regionale. In particolare:
a) predispone la proposta di linee guida di cui all'articolo 29;
b) favorisce la ricerca e l'attuazione di sinergie operative dirette a perseguire la qualificazione dei servizi e l'economicita' della gestione;
c) promuove il coordinamento tra gli interventi di competenza dell'ARDISS e quelli di competenza del sistema universitario regionale;
d) verifica lo stato di attuazione delle linee guida e del programma di cui agli articoli 29 e 30.
3. La Conferenza e' costituita con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore competente in materia di Universita', ed e' composta da:
a) l'Assessore competente in materia di Universita', o suo delegato, con funzioni di presidente;
b) i Rettori delle Universita' degli studi di Trieste e di Udine, o loro delegati;
c) il Direttore della Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati (SISSA) di Trieste, o suo delegato;
d) i Direttori dei Conservatori di musica di Trieste e di Udine, o loro delegati;
e) tre rappresentanti degli studenti iscritti all'Universita' degli studi di Trieste e tre rappresentanti degli studenti iscritti all'Universita' degli studi di Udine, eletti dagli studenti stessi secondo le modalita' previste dagli ordinamenti delle rispettive istituzioni di appartenenza; almeno due dei rappresentanti suddetti devono frequentare corsi presso le sedi decentrate;
f) due rappresentanti degli studenti degli Istituti per l'alta formazione artistica e musicale, di cui uno iscritto al Conservatorio di musica di Trieste e uno iscritto al Conservatorio di musica di Udine, eletti dagli studenti stessi secondo le modalita' previste dagli ordinamenti delle rispettive istituzioni di appartenenza;
g) un rappresentante dei dottorandi di ricerca iscritti alla Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati (SISSA) di Trieste, eletto dai dottorandi stessi secondo le modalita' previste dall'ordinamento della Scuola medesima;
h) i Presidenti dei Consorzi universitari di Gorizia e Pordenone, o loro delegati;
i) i Sindaci dei Comuni di Trieste e di Udine, o loro delegati;
j) un rappresentante designato dal Comitato per il coordinamento dei collegi universitari in regione Friuli Venezia Giulia.
4. Possono essere invitati a partecipare alle sedute della Conferenza, senza diritto di voto, i rappresentanti di soggetti pubblici e privati, qualora siano posti in discussione argomenti che rendono opportuna la loro presenza.
5. Il Direttore generale dell'ARDISS e il Direttore centrale competente in materia di Universita' o suo delegato partecipano alle riunioni della Conferenza con voto consultivo.
6. La Conferenza si intende validamente costituita con la nomina di almeno due terzi dei suoi componenti.
7. La Conferenza rimane in carica per la durata della legislatura e viene ricostituita entro novanta giorni dalla prima seduta del Consiglio regionale. Fino a tale termine le sue funzioni sono prorogate.
8. I rappresentanti degli studenti sono rinnovati in concomitanza con le elezioni dei corrispondenti rappresentanti negli organi accademici, secondo la normativa vigente per le elezioni medesime. In caso di anticipata cessazione vengono sostituiti per la restante durata dell'incarico dai primi non eletti.
9. La Conferenza si riunisce almeno due volte l'anno su convocazione del Presidente o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei componenti.
10. Per la validita' delle riunioni e' necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei componenti. Le deliberazioni sono approvate a maggioranza dei presenti. In caso di parita' prevale il voto del Presidente.
11. La Conferenza ha sede presso la Direzione centrale competente in materia di Universita', la quale assicura l'attivita' di supporto.
12. La partecipazione alla Conferenza e' onorifica e da' luogo al solo rimborso delle spese sostenute secondo le modalita' e misure previste per i dipendenti regionali.


Art. 42
(Consiglio di indirizzo studentesco)


1. Con decreto del Direttore generale dell'ARDISS e' costituito il Consiglio di indirizzo studentesco di cui fanno parte i rappresentanti degli studenti e dei dottorandi di cui all'articolo 41, comma 3, lettere e), f) e g).
2. Spetta al Consiglio di indirizzo studentesco:
a) esprimere l'intesa sul programma triennale degli interventi di cui all'articolo 30 e sulla Carta dei servizi di cui all'articolo 39;
b) esprimere parere sui bilanci di previsione e sul rendiconto generale di cui all'articolo 33, comma 8, lettera b);
c) formulare proposte al Direttore generale volte a migliorare l'efficacia e a innovare le modalita' di realizzazione degli interventi di cui all'articolo 21;
d) verificare la qualita' dei servizi attraverso il controllo degli standard definiti dalle linee guida di cui all'articolo 29 e dalla Carta dei servizi di cui all'articolo 39.
3. Qualora non si raggiunga l'intesa di cui al comma 2, lettera a), lo schema del programma triennale degli interventi e la Carta dei servizi sono sottoposti al preventivo parere della Conferenza.
4. Il Consiglio di indirizzo studentesco ha sede presso l'ARDISS, la quale assicura l'attivita' di supporto.
5. La durata del Consiglio di indirizzo studentesco e' fissata in due anni. Ai fini del rinnovo dei suoi componenti e della loro sostituzione in caso di cessazione anticipata, si applica il disposto di cui all'articolo 41, comma 8.
6. La partecipazione al Consiglio di indirizzo studentesco e' onorifica e da' luogo al solo rimborso delle spese sostenute secondo le modalita' e misure previste per i dipendenti regionali.
7. Il Consiglio di indirizzo studentesco si riunisce almeno una volta ogni tre mesi.


Art. 43
(Procedure di soppressione e norme transitorie)


1. Con decreto del Presidente della Regione emanato previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di Universita' e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione e' disposta l'attribuzione ai Direttori degli attuali Enti regionali per il diritto e le opportunita' allo studio universitario - ERDISU, di cui alla legge regionale 23 maggio 2005, n. 12 (Norme in materia di diritto e opportunita' allo studio universitario), delle funzioni di Commissari straordinari e liquidatori degli enti stessi, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.
2. Dalla data di nomina dei Commissari di cui al comma 1, sono sciolti i Consigli di amministrazione degli ERDISU e dalla medesima data decadono i rispettivi Presidenti.
3. Ai Commissari sono attribuiti cumulativamente i poteri spettanti ai Consigli di amministrazione e ai Presidenti.
4. l Commissari provvedono alla chiusura della gestione pregressa, curando in particolare la predisposizione:
a) dello stato di consistenza dei beni mobili e immobili in uso o in proprieta';
b) di un documento tecnico relativo alla situazione finanziaria e patrimoniale;
c) di un atto ricognitivo dei rapporti giuridici attivi e passivi;
d) del bilancio unificato dei due ERDISU al 31 dicembre dell'esercizio in corso alla data di emanazione del decreto di cui al comma 1.
5. L'ARDISS e' costituita a decorrere dall'1 gennaio dell'esercizio successivo a quello di emanazione del decreto di cui al comma 1. Entro tale termine devono essere nominati i relativi organi e definito l'assetto organizzativo.
6. I Collegi dei revisori contabili degli ERDISU, in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano a esercitare le funzioni di cui all' articolo 18 della legge regionale 12/2005 fino all'approvazione, da parte della Giunta regionale, del bilancio di liquidazione dei rispettivi enti. Dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 1 essi svolgono, in particolare, i seguenti compiti:
a) certificazione del rendiconto degli ERDISU relativo all'esercizio in corso alla data di emanazione del decreto di cui al comma 1;
b) certificazione dei dati contabili previsionali e di chiusura della gestione liquidatoria;
c) esercizio degli adempimenti connessi ai compiti di cui alle lettere a) e b).
7. I componenti dei Collegi di cui al comma 6 continuano a percepire le indennita' di cui all' articolo 20 della legge regionale 12/2005 come determinate dalla Giunta regionale.
8. A decorrere dalla data di cui al comma 5 gli ERDISU sono soppressi e le relative funzioni sono trasferite all'ARDISS che subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti loro capo.
9. Il personale in servizio presso i soppressi ERDISU al 31 dicembre dell'esercizio in corso alla data di emanazione del decreto di cui al comma 1 e' trasferito all'ARDISS, con decorrenza dall'1 gennaio dell'esercizio successivo.
10. L'ARDISS subentra nella titolarita' del patrimonio immobiliare e mobiliare degli ERDISU dalla data della loro cessazione.
11. I beni la cui gestione costituiva lo scopo istituzionale degli ERDISU rimangono destinati a tale finalita', fatto salvo ogni altro onere o vincolo gravante sugli stessi ai sensi delle vigenti disposizioni e non possono essere alienati o gravati da alcun diritto se non in base a specifica espressa autorizzazione della Giunta regionale.
12. Fino all'approvazione del Programma triennale degli interventi di cui all'articolo 30 continua ad applicarsi il vigente Piano regionale degli interventi per il diritto e le opportunita' allo studio universitario di cui all' articolo 7 della legge regionale 12/2005 .
13. I procedimenti contributivi avviati alla data di cui al comma 5, in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 44, comma 1, continuano a essere disciplinati dalle disposizioni medesime.
14. Nelle more dell'espletamento delle elezioni dei rappresentanti degli studenti e dei dottorandi di cui all'articolo 41, comma 3, lettere e), f) e g), la rappresentanza degli studenti e dei dottorandi stessi all'interno della Conferenza regionale per il diritto agli studi superiori e' assicurata dagli studenti nominati componenti dei Consigli di amministrazione degli Enti regionali per il diritto e le opportunita' allo studio universitario - ERDISU in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, purche' al momento della costituzione della Conferenza risultino ancora in possesso dei requisiti per la nomina.
15. Nelle more dell'espletamento delle elezioni dei rappresentanti degli studenti e dei dottorandi di cui all'articolo 41, comma 3, lettere e), f) e g), il Consiglio di indirizzo studentesco e' validamente costituito dagli studenti nominati componenti dei Consigli di amministrazione degli enti regionali per il diritto e le opportunita' allo studio universitario - ERDISU in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, purche' al momento della costituzione del Consiglio di indirizzo stesso risultino ancora in possesso dei requisiti per la nomina.


Art. 44
(Abrogazioni)


1. A decorrere dalla data di cui all'articolo 43, comma 5, sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) i commi 8, 8 bis, 8 ter e 9 dell' articolo 6 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Legge finanziaria 2001);
b) i commi 13 e 14 dell' articolo 6 della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1 (Legge finanziaria 2003);
c) la legge regionale 23 maggio 2005, n. 12 (Norme in materia di diritto e opportunita' allo studio universitario);
d) i commi 23, 24 e 25 dell' articolo 8 della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006);
e) i commi 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20 dell' articolo 7 della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Legge finanziaria 2007);
f) il comma 11 dell'articolo 8 della legge regionale 23 luglio 2009, n. 12 (Assestamento del bilancio 2009 e del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 ai sensi dell' articolo 34 della legge regionale 21/2007 );
g) il comma 9 dell'articolo 13 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009);
h) i commi 15 e 16 dell' articolo 7 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011);
i) i commi 83, 84 e 90 dell'articolo 7 e il comma 46 dell'articolo 12 della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011 e del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 ai sensi dell' articolo 34 della legge regionale 21/2007 ).


Art. 45
(Decorrenza dell'efficacia)


1. Le disposizioni di cui agli articoli 23, 26, 29 e 30, nonche' i regolamenti di cui agli articoli 21, comma 3, 24, comma 5, e 25, comma 1, hanno effetto dalla data di cui all'articolo 43, comma 5.


Art. 46
(Norme finanziarie)


1. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 27, dall'articolo 37, comma 1, lettera a), nonche' dall'articolo 38, comma 1, fanno carico, a decorrere dalla data prevista dall'articolo 43, commi 5 e 8, all'unita' di bilancio 11.4.1.1192 e al capitolo 5080 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 la cui denominazione e' cosi sostituita dalla medesima data: " Finanziamento annuo all'Agenzia regionale per il diritto agli studi superiori (ARDISS) per il funzionamento e per l'esercizio delle competenze a essa attribuite ".


TITOLO VI
INTERVENTI IN MATERIA DI CULTURA
CAPO I
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 32/2002


Art. 47
(Organi dell'Azienda speciale Villa Manin)


1. L' articolo 4 della legge regionale 9 dicembre 2002, n. 32 (Istituzione dell'Azienda speciale Villa Manin) e' sostituito dal seguente:
<<Art. 4
(Organi dell'Azienda)
1. Sono organi dell'Azienda speciale:
a) l'Amministratore unico;
b) il Consiglio di indirizzo;
c) il Revisore unico dei conti.
2. Gli organi dell'Azienda sono nominati con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia cultura.>>.
2. L' articolo 5 della legge regionale 32/2002 , e' sostituito dal seguente:
<<Art. 5
(L'Amministratore unico)
1. L'Amministratore unico ha la rappresentanza legale dell'Azienda speciale e svolge la funzione di amministratore unico dell'ente, responsabile per la gestione delle attivita' indicate all'articolo 3.
2. Spetta all'Amministratore unico:
a) l'adozione dei programmi triennali e annuali di attivita' dell'Azienda, che, sentito il Consiglio di indirizzo, sono presentati alla Giunta regionale per l'approvazione;
b) l'adozione del bilancio preventivo e del conto consuntivo;
c) l'adozione del regolamento interno di gestione del compendio;
d) la definizione dell'assetto organizzativo dell'Azienda e la gestione del personale, ivi compresa la definizione della relativa pianta organica, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 11.
3. L'Amministratore unico, cui si applica un contratto di diritto privato di durata massima quinquennale, con trattamento economico commisurato a quello previsto per i dirigenti regionali con incarico di Direttore di Servizio, e' scelto tra esperti di provata esperienza pluriennale nell'esercizio di funzioni dirigenziali in settori di attivita' attinenti l'organizzazione e la gestione di progetti di iniziative culturali, di progetti di promozione dell'offerta turistica o di manifestazioni ed eventi sportivi di particolare rilevanza e impatto territoriale.>>.
3. L' articolo 6 della legge regionale 32/2002 , e' sostituito dal seguente:
<<Art. 6
(Consiglio di indirizzo)
1. Il Consiglio di indirizzo partecipa alla definizione e alla gestione dei programmi di attivita' dell'Azienda speciale con funzioni di alta consulenza dell'Amministratore unico e di vigilanza sulla attuazione dei programmi stessi.
2. Nell'esercizio delle funzioni indicate al comma 1 il Consiglio:
a) formula raccomandazioni e proposte sugli obiettivi generali e sui programmi di attivita' dell'Azienda;
b) esprime il proprio parere sui documenti di programmazione e di bilancio predisposti dall'Amministratore unico ai fini della loro approvazione finale da parte della Giunta regionale.
3. Il Consiglio e' composto da tre membri, designati uno dall'Assessore Regionale competente in materia di cultura, con funzioni di Presidente, uno dalla Provincia di Udine e uno dal Comune di Codroipo, tra persone in possesso di rilevante esperienza amministrativa in ambito regionale o di provata competenza amministrativa e professionale in materia di valorizzazione del patrimonio culturale o di organizzazione di grandi eventi, e nominati per la durata massima di cinque anni.
4. La partecipazione al Consiglio e' onorifica e da' luogo al solo rimborso delle spese sostenute secondo le modalita' e misure previste per i dipendenti regionali.>>.
4. L' articolo 9 della legge regionale 32/2002 e' sostituito dal seguente:
<<Art. 9
(Il Revisore unico dei conti)
1. Il Revisore unico dei conti e' nominato con decreto del Presidente della Regione tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 (Attuazione della direttiva n. 84/253/CEE , relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili) e successive modifiche.>>.
5. Gli articoli 7, 8 e 10 della legge regionale 32/2002 sono abrogati.


Art. 48
(Personale)


1. Il comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale 32/2002 e' sostituito dal seguente:
<<1. La dotazione organica dell'Azienda e' determinata con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Amministratore unico dell'Azienda stessa.>>.


Art. 49
(Patrimonio)


1. Al comma 3 dell'articolo 12 della legge regionale 32/2002 le parole << Il consiglio di amministrazione >> sono sostituite dalle parole << L'Amministratore unico >> e la parola << deliberare >> e' sostituita dalla seguente: << disporre >>.


Art. 50
(Programmi annuali e triennali di attivita')


1. Il comma 1 dell'articolo 14 della legge regionale 32/2002 e' sostituito dal seguente:
<<1. I programmi annuale e triennale di attivita' e i relativi documenti di bilancio sono adottati dall'Amministratore unico e vengono presentati, di norma, entro il 31 dicembre alla Giunta regionale che li approva e li rende esecutivi ai sensi dell' articolo 67 della legge regionale 18/1996 e successive modifiche.>>.


CAPO II
ISTITUTO REGIONALE PER IL PATRIMONIO CULTURALE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA


Art. 51
(Modifiche all' articolo 5 della legge regionale 10/2008 )


1. All' articolo 5 della legge regionale 13 ottobre 2008, n. 10 (Istituto regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia), sono apportate le seguenti modifiche:
a) i commi 1 e 5 sono abrogati;
b) al comma 2 dopo le parole << il direttore >> sono aggiunte le seguenti: << individuato tra i dirigenti del ruolo unico regionale >>.


TITOLO VII
INTERVENTI IN MATERIA DI PARTECIPAZIONI REGIONALI
CAPO I
GESTIONE IMMOBILI FRIULI VENEZIA GIULIA SPA


Art. 52
(Scioglimento di Gestione Immobili Friuli Venezia Giulia Spa)


1. Al fine di perseguire obiettivi di contenimento della spesa pubblica e il migliore svolgimento delle funzioni amministrative, l'Amministrazione regionale promuove e attua, rispetto alle attivita' e ai soggetti coinvolti, ogni operazione finalizzata allo scioglimento e alla liquidazione di Gestione Immobili Friuli Venezia Giulia SpA.
2. La Giunta regionale e' autorizzata, in vista della partecipazione all'assemblea straordinaria per la messa in liquidazione della societa', ad impartire con propria deliberazione gli opportuni indirizzi operativi, in conformita' alle disposizioni relative al regime del controllo analogo, sulla base dei seguenti criteri di massima:
a) nomina di un solo liquidatore;
b) predisposizione da parte del liquidatore di un bilancio iniziale di liquidazione e dello stato di consistenza dei beni mobili e immobili in uso o in proprieta' della societa' nonche' ricognizione dei rapporti giuridici attivi e passivi;
c) continuita' nella gestione delle attivita' e degli interventi di interesse regionale fino alla chiusura della gestione commissariale;
d) salvaguardia dei livelli occupazionali.


Art. 53
(Procedura di liquidazione)


1. La Giunta regionale, con propria deliberazione da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione, sulla base del bilancio iniziale di liquidazione fissa i termini e le modalita' del passaggio alla Direzione centrale competente in materia di patrimonio, delle competenze e delle funzioni gia' in capo alla societa' con riferimento alle attivita' affidate dall'Amministrazione regionale. A tal fine nell'ambito della Direzione e' istituito un nuovo Servizio.
2. Dal medesimo termine fissato nella deliberazione di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale subentra nella titolarita' dei rapporti giuridici attivi e passivi riconducibili e strumentali alle attivita' affidate dall'Amministrazione regionale.
3. Il bilancio finale di liquidazione e' presentato dal liquidatore entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1, ed e' approvato dalla Giunta regionale previo parere della Direzione centrale competente in materia di finanze e patrimonio.


Art. 54
(Disposizioni in materia di personale)


1. Il personale della societa' con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in essere alla data di cessazione della gestione liquidatoria, regolato dal Contratto collettivo nazionale di lavoro del compatto del commercio e servizi, previa verifica della sussistenza dei requisiti per accedere ai ruoli dell'Amministrazione regionale ed eventuale prova selettiva, e' trasferito, con decorrenza dalla data prevista dalla deliberazione di cui all'articolo 53, comma 1, alla Regione; con deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi su proposta dell'Assessore alla funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme, di concerto con l'Assessore alle finanze, patrimonio e programmazione, sono definiti i criteri per la collocazione del personale nelle categorie e posizioni economiche della Regione e il trattamento spettante. Con lo stesso provvedimento il personale viene assegnato alla Direzione centrale competente in materia di patrimonio.
2. Le unita' di personale trasferite alla Regione ai sensi del comma 1, non sono conteggiate ai fini dell'applicazione, da parte della Regione medesima, del disposto di cui al comma 16, dell'articolo 13, della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria 2010).


Art. 55
(Norma finanziaria)


1. La Regione, a seguito dell'adozione della deliberazione di cui all'articolo 53, comma 1, con successivo provvedimento legislativo provvede alla quantificazione degli oneri di cui agli articoli 53 e 54 a carico del bilancio regionale e alla loro imputazione, nella misura massima delle risorse gia' stanziate a favore di Gestione Immobili Friuli Venezia Giulia SpA, a carico dell'unita' di bilancio 10.3.1.1168 e del capitolo 1812 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.


Art. 56
(Abrogazioni)


1. A decorrere dalla data del subentro dell'Amministrazione regionale di cui all'articolo 53, comma 2, sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:
a) i commi da 1 a 5 dell' articolo 3 della legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3 (Legge finanziaria 1998);
b) i commi da 1 a 3 dell' articolo 11 della legge regionale 26 aprile 1999, n. 11 (Disposizioni di semplificazione amministrativa per il contenimento della spesa pubblica, connesse alla manovra finanziaria per l'anno 1999 nonche' disposizioni in materia di finanziamenti ad Enti locali e regionali ed ulteriori modifiche ed integrazioni a leggi regionali);
c) i commi 9 e 10 dell' articolo 2 della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2002);
d) il comma 32 dell'articolo 7 della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 30 (Legge strumentale alla manovra di bilancio (Legge strumentale 2008));
e) i commi 16 e 17 dell' articolo 14 della legge regionale 23 luglio 2009, n. 12 (Assestamento del bilancio 2009 e del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 ai sensi dell' articolo 34 della legge regionale 21/2007 );
f) i commi da 10 a 14 dell' articolo 13 della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011 e del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 ai sensi dell' articolo 34 della legge regionale 21/2007 );
g) la lettera e) del comma 1 dell'articolo 21 della legge regionale 4 maggio 2012, n. 10 (Riordino e disciplina della partecipazione della Regione Friuli Venezia Giulia a societa' di capitali);
h) il comma 8 dell'articolo 11 della legge regionale 25 luglio 2012, n. 14 (Assestamento del bilancio 2012 e del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 ai sensi dell' articolo 34 della legge regionale 21/2007 ).


TITOLO VIII
INTERVENTI IN MATERIA DI DEMANIO IDRICO REGIONALE
CAPO I
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 17/2009


Art. 57
(Modifica all' articolo 3 della legge regionale 17/2009 )


1. Dopo il comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 15 ottobre 2009, n. 17 (Disciplina delle concessioni e conferimento di funzioni in materia di demanio idrico regionale) e' inserito il seguente:
<<1 bis. Fermo restando quanto stabilito dall' articolo 823 del codice civile , ai fini di contenimento della spesa, di semplificazione e di snellezza operativa, i beni di intestata proprieta' di terzi in relazione ai quali e' stata accertata la funzionalita' idraulica da parte della struttura regionale competente, possono essere acquisiti al demanio idrico regionale, qualora il proprietario intestato manifesti la volonta' di cedere gratuitamente i beni medesimi alla Regione e si assuma tutti gli oneri connessi alla procedura di trasferimento, previa verifica della regolarita' urbanistico - edilizia e paesaggistica delle eventuali opere oggetto di cessione. Alla sottoscrizione degli atti di trasferimento provvede il Direttore di servizio competente a gestire il demanio idrico regionale.>>.


Art. 58
(Inserimento dell'articolo 3 bis nella legge regionale 17/2009 )


1. Dopo l' articolo 3 della legge regionale 17/2009 e' inserito il seguente:
<<Articolo 3 bis
(Intestazione al demanio idrico regionale)
1. I beni iscritti al demanio o al patrimonio della Regione, per i quali la struttura regionale competente abbia accertato la funzionalita' idraulica, sono iscritti al demanio idrico regionale con decreto del Direttore di servizio competente a gestire il demanio idrico regionale.
2. Il decreto di cui al comma 1 costituisce titolo per la variazione dell'intestazione del bene a nome del demanio idrico regionale presso gli uffici competenti.>>.


Art. 59
(Modifiche all' articolo 7 della legge regionale 17/2009 )


1. All' articolo 7 della legge regionale 17/2009 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, le parole << provinciali, comunali e regionali >> sono sostituite dalle seguenti: << opere di pubblica utilita' realizzate da Regione, Province e Comuni >>;
b) dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
<<1 bis. L'ente pubblico realizzatore delle opere di cui al comma 1, trasmette alla struttura regionale competente a gestire il demanio idrico regionale, ad avvenuta realizzazione dell'opera, adeguata documentazione idonea a individuarne le principali caratteristiche tipologiche e alla sua individuazione su base catastale.>>;


c) al comma 2, dopo le parole << i transiti su beni del demanio idrico regionale >> sono aggiunte le seguenti: << per lo svolgimento di manifestazioni podistiche e ippiche, anche a carattere amatoriale, e >>;
d) dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente:
<<2 bis. Non sono soggette ad autorizzazione, ne' alla corresponsione di alcun canone le occupazioni temporanee di beni del demanio idrico regionale per un periodo non superiore a due giorni per lo svolgimento di esercitazioni finalizzate alla protezione civile o alla prevenzione dell'incolumita' pubblica o alla salvaguardia ambientale, organizzate o promosse da soggetti pubblici.>>.


Art. 60
(Sostituzione dell' articolo 8 della legge regionale 17/2009 )


1. L' articolo 8 della legge regionale 17/2009 e' sostituito dal seguente:
<<Art. 8
(Concessioni rilasciate dallo Stato)
1. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 14, comma 3, con decreto del Direttore di servizio competente a gestire il demanio idrico della Regione si prende atto delle modalita' di esercizio, della durata e del canone demaniale, come contrattualmente stabiliti, relativi alle concessioni rilasciate dallo Stato prima della sottoscrizione del verbale di consegna di cui all' articolo 5 del decreto legislativo 265/2001 relativo al bene oggetto di concessione e di eventuali subentri nell'atto di concessione medesimo.>>.


Art. 61
(Modifica all' articolo 12 della legge regionale 17/2009 )


1. Al comma 1, dell'articolo 12, della legge regionale 17/2009 , le parole << motonautiche, anche a carattere amatoriale >> sono sostituite dalle seguenti: << nautiche con o senza mezzi a motore, anche a carattere amatoriale, e per l'utilizzo temporaneo di beni del demanio idrico regionale funzionali all'organizzazione e allo svolgimento delle predette manifestazioni >>.
Art. 62
(Modifiche all' articolo 16 della legge regionale 17/2009 )
1. All' articolo 16, della legge regionale 17/2009 sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla lettera a) del comma 3 la parola << motonautiche >> e' sostituita dalle seguenti: << nautiche con o senza mezzi a motore >>;
b) al comma 7 la parola << motonautiche >> e' sostituita dalle seguenti: << nautiche con o senza mezzi a motore >>.


Art. 63
(Modifica all' articolo 19 della legge regionale 17/2009 )


1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 19 della legge regionale 17/2009 , dopo le parole << motoristiche e ciclistiche >> sono aggiunte le seguenti: << e per l'utilizzo temporaneo di beni del demanio idrico regionale funzionali all'organizzazione e allo svolgimento delle predette manifestazioni, >>.


Art. 64
(Modifica all' articolo 20 della legge regionale 17/2009 )


1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 20 della legge regionale 17/2009 , la parola << motonautiche >> e' sostituita dalle seguenti: << nautiche con o senza mezzi a motore, anche a carattere amatoriale, e per l'utilizzo temporaneo di beni del demanio idrico regionale funzionali all'organizzazione e allo svolgimento delle predette manifestazioni >>.


Art. 65
(Modifica dell'allegato A alla legge regionale 17/2009 )


1. All'allegato A (Tariffe unitarie per la determinazione del valore inventariale/prezzo di vendita dei beni sdemanializzati) alla legge regionale 17/2009 , dopo le parole << pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968. >>, sono aggiunte le seguenti: << Nei casi particolari, o comunque non contemplati nel presente tariffario, ai fini della determinazione del valore inventariale/prezzo di vendita del bene si applica il procedimento di stima diretta a valori di mercato. >>.


TITOLO IX
DISPOSIZIONI VARIE
CAPO I
BENI DEMANIALI


Art. 66
(Trasferimento al demanio comunale del mercato ittico di Marano Lagunare)


1. I beni immobili costituenti il mercato ittico siti sull'lsola del Dossat in Comune di Marano Lagunare sono trasferiti a titolo gratuito al demanio comunale del Comune di Marano Lagunare ai sensi dell' articolo 824 del codice civile .
2. I beni di cui al comma 1 sono individuati dalla Regione con apposito verbale di consegna entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e sono acquisiti dal Comune di Marano Lagunare nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano alla data della consegna.
3. Gli oneri relativi alla procedura di trasferimento, nonche' ogni altro onere conseguente alla gestione dei beni trasferiti, sono posti ad esclusivo carico del Comune.


Art. 67
(Modifiche all' articolo 13 della legge regionale 12/2012 )


1. All' articolo 13, comma 1, della legge regionale 31 maggio 2012, n. 12 (Disciplina della portualita' di competenza regionale) le parole << anche in deroga alla disciplina in materia di uso dei beni pubblici >> sono soppresse.


CAPO II
INTERVENTI RELATIVI A IMPIANTI FOGNARI INTERESSANTI LE AREE COSTIERE


Art. 68
(Conferma dei contributi concessi dalla legge regionale 40/1990 )


1. L'Amministrazione regionale e' autorizzata a confermare i contributi straordinari concessi ai sensi della legge regionale 4 settembre 1990, n. 40 (Interventi straordinari per il potenziamento e il completamento di impianti fognari interessanti le aree costiere e modifiche alle leggi regionali 30 gennaio 1989, n. 2, e 7 febbraio 1990, n. 3, in materia di infrastrutture energetiche) e a fissare nuovi termini di inizio e di ultimazione dei lavori, previo accertamento della permanenza dell'interesse pubblico alla realizzazione dell'intervento, nonche' della sussistenza della pubblica utilita' del medesimo.
2. Ai fini di cui al comma 1, gli enti beneficiari dei contributi concessi ai sensi della legge regionale 40/1990 presentano, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, alla Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna, l'istanza volta a ottenere la conferma del contributo e la fissazione di nuovi termini di inizio e di ultimazione dei lavori, corredata di una dichiarazione attestante la permanenza dell'interesse pubblico alla realizzazione dell'intervento nonche' la sussistenza della pubblica utilita' del medesimo. Ferma restando la disciplina in materia di procedimenti espropriativi, il periodo utile per l'esecuzione dei lavori e' fissato in ventiquattro mesi per l'inizio e in trentasei mesi per l'ultimazione, a decorrere dalla data del decreto di conferma del contributo.


TITOLO X
DISPOSIZIONI FINALI
CAPO I
DISPOSIZIONI FINALI


Art. 69
(Entrata in vigore)


1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.



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