Il Consiglio regionale
ha approvato
Il Presidente della Regione
promulga la presente legge
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DELLA REGIONE
SEZIONE I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
(Finalita')
1. La presente legge provvede al riordino e alla riforma della legislazione regionale in materia di partecipazione della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia a societa' di capitali in attuazione dei principi di cui all' articolo 13 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonche' interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale), convertito, con modificazioni, dalla legge 248/2006 , e dei principi di cui all'articolo 3, commi da 27 a 32 ter, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge finanziaria 2008).
2. La disciplina contenuta nella presente legge e' finalizzata al perseguimento dei seguenti obiettivi:
a) definire e rendere omogenee le modalita' e le procedure di costituzione di nuove societa' e di partecipazione a societa' esistenti;
b) definire le competenze degli organi della Regione riguardo la partecipazione, anche in fase di costituzione, a societa';
c) individuare il sistema di governo sulle societa' a partecipazione regionale;
d) semplificare e ridurre la legislazione regionale in materia di societa' partecipate.
Art. 2
(Principi)
1. La partecipazione della Regione a societa' avviene, anche nella fase costitutiva, in coerenza con gli obiettivi delle politiche regionali stabiliti negli atti di programmazione generale di settore ed e' finalizzata al perseguimento di interessi di rilievo regionale.
2. E' ammessa la costituzione o la partecipazione in societa' che concorrano, nel quadro di una politica di programmazione regionale, a promuovere lo sviluppo economico e la protezione sociale della Regione ovvero in societa' che producono servizi di interesse generale.
3. La Regione non puo' costituire, assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in societa' aventi per oggetto produzione di beni o di servizi non strettamente necessari per perseguire le proprie finalita' istituzionali.
Art. 3
(Sistema di governo)
1. La Regione esercita il governo sulle societa' dalla stessa partecipate attraverso le proprie articolazioni, secondo le diverse competenze. La Regione esercita il governo sulle societa' indirettamente partecipate attraverso le societa' controllate.
2. Fermo restando quanto disposto dalla legge regionale 23 giugno 1978, n. 75 (Disciplina delle nomine di competenza regionale in enti ed istituti pubblici), il potere di nomina ovvero di designazione dei rappresentanti regionali negli organi societari, avente carattere fiduciario, e' di competenza del Presidente della Regione che lo esercita previa istruttoria sul possesso dei requisiti richiesti a cura degli uffici competenti.
3. Nelle societa' partecipate in misura totalitaria dalla Regione, il potere di nomina ovvero di designazione dei rappresentanti regionali negli organi societari di controllo e' di competenza del Consiglio regionale, che lo esercita previa istruttoria sul possesso dei requisiti richiesti a cura degli uffici competenti.
4. La Regione, nell'esercizio della propria qualita' di socio, esprime tramite apposite deliberazioni della Giunta regionale, gli indirizzi strategici delle singole societa'.
5. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 67 (Accesso dei consiglieri regionali) della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), al fine di salvaguardare i processi di formazione, di determinazione e di attuazione degli obiettivi programmatici della Regione e delle societa' partecipate e, in particolare, di evitare la conoscenza, da parte di potenziali concorrenti, del patrimonio di conoscenze e dei programmi di sviluppo delle societa' interessate che possa recare agli stessi un indebito vantaggio commerciale, gli indirizzi di cui al comma 4 possono essere, previa deliberazione della Giunta regionale, motivatamente sottratti alla pubblicazione sul sito istituzionale e alla diffusione finche' sussistono le suddette esigenze, al fine di evitare che la loro divulgazione possa arrecare, direttamente o indirettamente, alla Regione o a una societa' dalla stessa partecipata, un pregiudizio, patrimoniale o non patrimoniale, ai rispettivi interessi economici, finanziari, industriali o commerciali.
6. AI fine di garantire un costante controllo sull'andamento delle societa' partecipate dalla Regione, le societa' medesime trasmettono, almeno semestralmente, una relazione illustrativa della gestione del periodo contenente, altresi', dati di gestione e indicatori chiave economico-finanziari, oltre a eventuali dati e informazioni specifici, individuati con riferimento e in armonia con gli obiettivi strategici della Regione e con le peculiari caratteristiche delle diverse attivita' svolte dalle stesse societa'. La documentazione di cui al precedente periodo e' trasmessa contestualmente dalle medesime societa' anche alle competenti Commissioni consiliari che, ove richiesto, possono richiedere di riferire in merito.
SEZIONE II
PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA ALLE SOCIETA' DI CAPITALI
Art. 4
(Costituzione e partecipazione)
1. La costituzione di nuove societa', l'assunzione di nuove partecipazioni in societa' esistenti, la partecipazione ad aumenti di capitale sociale da parte della Regione, la trasformazione, la fusione, la scissione e i trasferimenti di azienda o di rami di azienda di societa' sono previsti con legge regionale nel rispetto dei principi dell'articolo 2. La legge regionale stabilisce l'entita' iniziale della partecipazione ed eventualmente particolari condizioni e modalita' della partecipazione ed e' attuata con deliberazione della Giunta regionale.
2. La Giunta regionale approva lo schema dello statuto delle societa' di nuova costituzione e delle societa' alle quali la Regione partecipa e autorizza gli atti necessari al perfezionamento della costituzione della societa' o delle nuove partecipazioni.
Art. 5
(Dismissione delle partecipazioni)
1. La dismissione, totale o parziale, da parte della Regione della partecipazione a societa' e il loro scioglimento volontario sono previsti con legge regionale.
2. Ai fini dello svolgimento delle procedure relative alle dismissioni la Regione puo' ricorrere a soggetti pubblici o privati aventi idonea competenza. Modalita' e limiti per l'individuazione dei soggetti e per lo svolgimento delle procedure sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale. Nei confronti dei soggetti pubblici il rapporto di avvalimento e' regolato con convenzione.
Art. 6
(Scelta dei soci)
1. La scelta dei soci privati nelle societa' per la fornitura di beni e servizi e per la realizzazione o gestione di opere pubbliche, alle quali partecipa la Regione, avviene mediante procedure di evidenza pubblica.
Art. 7
(Esercizio delle prerogative di socio nelle societa')
1. La Regione partecipa all'assemblea dei soci nelle societa' tramite il Presidente della Regione o persona da lui delegata, scelta preferibilmente tra i componenti della Giunta regionale.
Art. 8
(Componenti degli organi societari)
1. Ai fini del contenimento della spesa pubblica la definizione del numero dei componenti degli organi societari delle societa' controllate dalla Regione in via diretta e' fissato in coerenza con la complessita' gestionale dell'attivita'. La Giunta regionale, a tal fine, elabora un indice variabile di complessita' gestionale, attraverso l'elaborazione di parametri rappresentativi delle grandezze economiche e organizzative dell'impresa. La relativa deliberazione e' sottoposta al parere della Commissione consiliare competente.
2. Nelle societa' controllate dalla Regione i soci pubblici non possono, complessivamente, nominare negli organi di amministrazione un numero di componenti superiore a cinque e negli organi di controllo un numero di componenti superiore a tre effettivi e due supplenti. In relazione alla complessita' gestionale dell'attivita' puo' essere previsto l'amministratore unico.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle societa' controllate dalla Regione in via indiretta attraverso le societa' direttamente controllate.
4. Nelle societa' non controllate dalla Regione, quest'ultima, nella sua qualita' di socio, si adopera per l'attuazione dei principi espressi nei commi 1 e 2, ove compatibili.
Art. 9
(Compensi degli organi societari)
1. Ai fini del contenimento della spesa pubblica, la Giunta regionale elabora un indice variabile di complessita' gestionale, attraverso l'elaborazione di parametri rappresentativi delle grandezze economiche e organizzative dell'impresa per la determinazione dei compensi degli amministratori delle societa' controllate dalla Regione in via diretta, in funzione del loro contenimento e della loro adeguatezza.
2. La retribuzione dei componenti il consiglio di amministrazione delle societa' di cui al comma 1 non investiti di particolari cariche consiste esclusivamente nella remunerazione dell'attivita' di partecipazione ai lavori dell'organo collegiale e si traduce nel riconoscimento di gettoni di presenza.
3. La misura massima dei compensi viene determinata dalla Giunta regionale tenuto conto delle specifiche caratteristiche delle societa' e, in particolare, delle conoscenze, delle capacita', dell'autonomia e della responsabilita' dei risultati che vengono richieste per l'assolvimento degli incarichi di amministrazione, ed e' adottata con deliberazione degli organi societari competenti.
4. I compensi di cui al comma 3 non possono essere comunque superiori all'80 per cento della retribuzione spettante ai direttori generali delle Aziende sanitarie regionali di fascia A.
5. I fringe benefit riconosciuti agli amministratori investiti di particolari incarichi delle societa' di cui al comma 1 non possono superare il 10 per cento del trattamento retributivo lordo annuo. La stessa disposizione si applica ai direttori generali delle societa' medesime in quanto compatibile con la disciplina contrattuale di categoria.
6. Agli amministratori delle societa' controllate investiti di particolari cariche possono essere riconosciute indennita' di risultato solo in presenza di equilibrio economico-finanziario ovvero di comprovato significativo miglioramento della situazione economico-finanziaria della societa' rispetto alla media degli ultimi due esercizi precedenti, tenuto conto dell'oggetto sociale e del livello complessivo degli investimenti mantenuti o realizzati, e in misura non superiore al 30 per cento rispetto al compenso complessivo. Ai medesimi amministratori e' dovuto il rimborso delle spese effettivamente sostenute in ragione del loro mandato, in conformita' a quanto stabilito per i dirigenti regionali.
Art. 10
(Rinvio dinamico)
1. Alle societa' controllate dalla Regione si applicano le disposizioni, tempo per tempo vigenti, della legge 12 luglio 2011, n. 120 (Modifiche al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 , concernenti la parita' di accesso agli organi di amministrazione e di controllo delle societa' quotate in mercati regolamentati), dell' articolo 3, comma 14, della legge 244/2007 e delle relative norme di attuazione, nei limiti ivi previsti.
Art. 11
(Trasferimenti o finanziamenti)
1. Al fine del perseguimento di una maggiore efficienza delle societa' pubbliche, tenuto conto dei principi nazionali e comunitari in termini di economicita' e di concorrenza, la Regione non puo', salvo quanto previsto dall' articolo 2447 del codice civile , effettuare aumenti di capitale, trasferimenti straordinari, aperture di credito, ne' rilasciare garanzie a favore delle societa' partecipate non quotate che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali. Sono in ogni caso consentite le operazioni citate nei confronti delle societa' di cui al primo periodo a fronte della realizzazione di programmi di investimento ovvero dello svolgimento di servizi di pubblico interesse, prestati in condizioni di oggettiva non remunerativita', in attuazione di convenzioni, contratti di servizio o di programma. La Regione individua i criteri per il riconoscimento delle condizioni di oggettiva non remunerativita' ai fini della stipula dei predetti atti.
2. Le convenzioni e i contratti di servizio o di programma di cui al comma 1 sono predisposti dalle Direzioni centrali competenti per i settori di attivita' nei quali opera la societa'.
3. Nelle convenzioni e nei contratti di servizio o di programma sono altresi' individuate le condizioni di oggettiva non remunerativita'.
Art. 12
(Pubblicita')
1. Al fine del perseguimento della massima trasparenza, sul sito istituzionale della Regione sono pubblicati:
a) la rappresentazione grafica che evidenzia i collegamenti tra la Regione, le societa' partecipate direttamente e le societa' strategiche di Friulia Holding;
b) l'elenco delle societa' totalmente o parzialmente partecipate indicando la ragione sociale, la misura della partecipazione, la durata dell'impegno, l'onere complessivo destinato a capitale sociale previsto per l'anno sul bilancio regionale;
c) le generalita' e il curriculum vitae degli amministratori di nomina diretta o comunque indicati dalla Regione nelle societa' alle quali la Regione partecipa;
d) la durata dell'incarico degli amministratori di cui alla lettera c);
e) il dettaglio dei compensi spettanti agli amministratori di cui alla lettera c), incluso l'eventuale emolumento spettante per speciali incarichi e l'eventuale indennita' di risultato, nonche' l'eventuale valore stimato dei fringe benefit.
2. I dati di cui al comma 1 sono riferiti a comunicazioni semestrali da parte delle societa' delle somme maturate dagli amministratori alla data del 30 giugno e 31 dicembre di ogni anno.
3. I dati di cui al comma 1 sono riferiti tanto alle societa' direttamente partecipate dalla Regione, quanto alle societa' che rientrano nell'ambito della Friulia Holding.
4. I dati di cui al comma 1 sono pubblicati anche sui siti delle singole societa' controllate dalla Regione.
5. Sul sito istituzionale della Regione e sui siti delle singole societa' controllate dalla Regione stessa sono pubblicati, altresi', i dati di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 1 riferiti agli eventuali direttori generali delle societa' medesime.
Art. 13
(Divieto di cumulo degli incarichi e modifica alla legge regionale 75/1978 )
1. Nessuno puo' essere componente di piu' di un organo esecutivo di societa' partecipate dalla Regione. Nessuno, altresi', puo' essere componente di piu' di un organo di controllo di societa' partecipate dalla Regione. Nessuno infine puo' essere contemporaneamente componente di un organo esecutivo di una societa' partecipata dalla Regione e di un organo di controllo di altra societa' partecipata dalla Regione. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano alle nomine e alle designazioni di competenza regionale.
2. Al comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 75/1978 , e' aggiunta, in fine, la seguente lettera:
<<c bis) qualora il candidato abbia ricoperto incarichi di amministratore in societa' a totale o parziale capitale pubblico negli ultimi cinque anni, la dichiarazione concernente i risultati di esercizio conseguiti dalle societa' amministrate in tale periodo.>>.
Art. 14
(Reclutamento del personale e conferimento di incarichi)
1. Le societa' totalmente partecipate o controllate, anche indirettamente, dalla Regione adottano criteri e modalita' per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi avuto riguardo alla capacita' professionale e nel rispetto dei principi, anche di derivazione comunitaria, di trasparenza, pubblicita' e imparzialita'.
2. La Regione promuove l'attivazione di meccanismi di mobilita' del personale assunto con contratto a tempo indeterminato nell'ambito delle societa' controllate in via diretta e indiretta dalla Regione. Queste ultime, a tal fine, prima di accedere al mercato, verificano l'eventuale disponibilita' di soggetti idonei nell'ambito delle altre societa' controllate, nel rispetto dei contratti di lavoro.
SEZIONE III
SOCIETA' STRUMENTALI
Art. 15
(Societa' strumentali)
1. Sono societa' strumentali della Regione le societa' a capitale totalmente pubblico nelle quali la stessa detenga una quota azionaria nel rispetto dei requisiti prescritti dall' articolo 13 del decreto legge 223/2006 e dall'articolo 3, commi da 27 a 32 ter, della legge 244/2007 e nei confronti delle quali eserciti il controllo analogo e che operino esclusivamente per la Regione stessa e gli enti pubblici partecipanti. Resta fermo quanto previsto dall' articolo 4 della legge regionale 14 luglio 2011, n. 9 (Disciplina del sistema informativo integrato regionale del Friuli Venezia Giulia).
2. La Regione affida direttamente le forniture di beni e servizi e la realizzazione o la gestione di opere pubbliche alle proprie societa' strumentali il cui oggetto sociale comprenda tali beni, servizi o opere pubbliche.
Art. 16
(Controllo analogo)
1. La Regione esercita il controllo analogo sulle societa' strumentali da essa totalmente possedute, di seguito denominate societa', in conformita' ai principi stabiliti dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea e alle disposizioni che regolano le societa' di capitali.
2. Ai fini della sussistenza del controllo analogo la Regione:
a) provvede alla nomina e alla revoca degli amministratori e dei sindaci delle societa';
b) svolge funzioni di indirizzo, indicando gli obiettivi dell'attivita' e dettando le eventuali direttive generali per raggiungerli;
c) esercita attivita' di controllo gestionale e finanziario, qualora necessario, anche attraverso l'esperimento di ispezioni e verifiche, nonche' attraverso l'esame di rapporti periodici.
3. Nelle societa' strumentali a partecipazione pubblica plurima, alle quali partecipa la Regione, il controllo analogo e' esercitato dalla Regione anche in forma associata, previe intese tra i soci. Le intese si conformano, compatibilmente con l'assetto societario, alle disposizioni degli articoli da 17 a 19.
4. La Giunta regionale individua le strutture regionali competenti a curare gli adempimenti relativi al controllo analogo sulle societa' alle quali la Regione partecipa.
Art. 17
(Attivita' di indirizzo)
1. La Giunta regionale esercita l'attivita' di indirizzo nei confronti delle societa' attraverso la definizione degli obiettivi strategici, previa informazione sugli stessi alla competente Commissione consiliare, i quali costituiscono, per le stesse, linee guida per la predisposizione dei piani industriali e di ogni altra operazione che rivesta carattere di particolare rilevanza.
2. E' riservata alla Giunta regionale la facolta' di impartire alle societa' specifiche direttive qualora ritenuto opportuno.
Art. 18
(Attivita' di controllo)
1. La Giunta regionale esercita il controllo attraverso la preventiva approvazione dei seguenti atti:
a) bilancio d'esercizio delle societa';
b) piano industriale e suoi successivi aggiornamenti;
c) modificazioni strutturali di assetto della struttura organizzativa delle societa';
d) operazioni industriali o commerciali non previste dal piano industriale, che rivestano carattere di particolare rilevanza o richiedano investimenti significativi sul patrimonio delle societa';
e) piano annuale del fabbisogno di risorse umane.
2. In sede di approvazione la Giunta regionale puo' riservarsi, se del caso, di richiedere alle societa' di apportarvi modifiche o integrazioni.
3. La Giunta regionale definisce le ulteriori modalita' di svolgimento del controllo di cui al comma 1 e le modalita' di svolgimento del controllo successivo.
Art. 19
(Attivita' di vigilanza)
1. Oltre a quanto previsto dall'articolo 3, comma 6, le societa' sono tenute inoltre a trasmettere alla Giunta regionale, secondo le modalita' da questa individuate, informative almeno trimestrali relative all'andamento economico e sullo stato di realizzazione del piano industriale.
2. Le societa' forniscono, altresi', tutte le informazioni, i dati e le notizie richieste dalla Giunta regionale, nonche' dalle strutture regionali competenti a curare gli adempimenti relativi al controllo analogo. Le societa', inoltre, su richiesta della Commissione consiliare competente, forniscono la documentazione di cui al periodo precedente.
3. Con provvedimento motivato la Giunta regionale puo' disporre ispezioni e verifiche nei confronti delle societa'.
SEZIONE IV
CONFERMA, TRASFORMAZIONI E DISMISSIONI DI SOCIETA'
Art. 20
(Sostegno alla ricerca)
1. AI fine di sostenere la ricerca scientifica, tecnologica e l'incubazione e lo sviluppo di imprese innovative, la partecipazione degli enti locali della regione autonoma Friuli Venezia Giulia in societa' che svolgano dette attivita' o in soggetti gestori di parchi scientifici e tecnologici, senza fini di lucro, e' considerata di preminente interesse pubblico e, pertanto, rientra nelle finalita' istituzionali di detti enti.
Art. 21
(Conferma delle partecipazioni regionali)
1. In conformita' ai principi di cui all'articolo 2 sono confermate le partecipazioni della Regione nelle seguenti societa':
a) Finanziaria Regionale Friuli-Venezia Giulia SpA - Friulia SpA costituita dalla legge regionale 5 agosto 1966, n. 18 (Autorizzazione alla costituzione di una Societa' finanziaria per lo sviluppo economico della Regione Friuli - Venezia Giulia);
b) Insiel - Informatica per il Sistema degli Enti Locali SpA autorizzata dall' articolo 1 della legge regionale 12 giugno 1978, n. 66 (Partecipazione azionarie alla Societa' Informatica Friuli - Venezia Giulia SpA);
c) Sincrotrone - Trieste Societa' consortile per azioni autorizzata dall' articolo 3, comma 2, della legge regionale 2 maggio 1988, n. 24 (Concorso finanziario della Regione Friuli - Venezia Giulia per la realizzazione del laboratorio di luce di sincrotrone presso l'Area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste);
d) Aeroporto Friuli Venezia Giulia SpA costituita dalla legge regionale 15 maggio 1995, n. 21 (Costituzione di una societa' per azioni per la gestione dell'aeroporto di Ronchi dei Legionari);
e) Gestione Immobili Friuli-Venezia Giulia SpA costituita dall'articolo 3, commi da 1 a 5, della legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3 (Legge finanziaria 1998);
f) Banca Popolare Etica - Societa' cooperativa per azioni autorizzata dall'articolo 4, commi da 11 a 14, della legge regionale 3/1998 ;
g) Polo Tecnologico di Pordenone Societa' consortile per azioni costituita dall'articolo 5, commi da 1 a 4, della legge regionale 11 settembre 2000, n. 18 (Assestamento del bilancio 2000 e del bilancio pluriennale 2000-2002 ai sensi dell' articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7 );
h) Societa' Ferrovie Udine - Cividale s.r.l. costituita dall'articolo 5, commi 99 e 100, della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1 (Legge finanziaria 2003);
i) Eurologistica SpA autorizzata dall'articolo 4, commi da 121 a 125, della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Legge finanziaria 2004);
j) Finanziaria MC SpA autorizzata dall'articolo 7, commi 23 e 24, della legge regionale 18 luglio 2005, n. 15 (Assestamento del bilancio 2005 e del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 ai sensi dell' articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7 );
k) Friuli Venezia Giulia Strade SpA costituita dall' articolo 4, comma 87, della legge regionale 20 agosto 2007, n. 22 (Assestamento del bilancio 2007 e del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 ai sensi dell' articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7 );
l) ARES - Agenzia Regionale per l'Edilizia Sostenibile soc. a r.l. unipersonale autorizzata dall' articolo 4, comma 22, della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria 2010);
m) la societa' la cui quota di partecipazione sara' eventualmente acquisita dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia attraverso la permuta autorizzata dall' articolo 5, comma 30, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011).
Note:
1Lettera e) del comma 1 abrogata da art. 56, comma 1, lettera g), L. R. 16/2012 , a decorrere dalla data di subentro dell'Amministrazione regionale nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi di Gestione Immobili Friuli Venezia Giulia SpA, secondo quanto disposto dall'art. 53, comma 2, della medesima L.R. 16/2012.
Art. 22
(Trasformazioni e razionalizzazioni)
1. La razionalizzazione dell'Agenzia per lo sviluppo della montagna SpA - Agemont SpA e la trasformazione di Promotur SpA sono disciplinate dalla legge regionale 22 dicembre 2011, n. 17 (Razionalizzazione di Agemont Spa, riorganizzazione di Promotur Spa, nonche' rinnovo di concessioni di rifugi alpini di proprieta' della Regione).
Art. 23
(Dismissioni)
1. In conformita' ai principi di cui all'articolo 2 e' autorizzata la dismissione delle partecipazioni della Regione nella societa' Fiera Trieste SpA - in liquidazione autorizzata con l' articolo 107, comma 7, della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attivita' commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 <<Disciplina organica del turismo>>).
2. E' autorizzata la cessione gratuita al Comune di Gorizia e al Comune di Savogna d'Isonzo, in proporzione alle quote azionarie dagli stessi rispettivamente possedute nella societa', delle partecipazioni della Regione alla societa' Aeroporto Amedeo Duca d'Aosta di Gorizia SpA costituita dall' articolo 38 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13 (Disposizioni in materia di ambiente, territorio, attivita' economiche e produttive, sanita' e assistenza sociale, istruzione e cultura, pubblico impiego, patrimonio immobiliare pubblico, societa' finanziarie regionali, interventi a supporto dell'Iniziativa Centro Europea, trattamento dei dati personali e ricostruzione delle zone terremotate), relativo al rilancio dell'aeroporto Amedeo Duca d'Aosta.
Art. 24
(Procedura di dismissione)
1. L'alienazione delle partecipazioni di cui all'articolo 23 e' effettuata, nel rispetto delle norme statutarie, ai soci, al valore desumibile dal patrimonio netto della societa' risultante dall'ultimo bilancio d'esercizio approvato.
2. Le quote invendute sono alienate con procedura a evidenza pubblica, con modalita' trasparenti e non discriminatorie, ai sensi del decreto legge 31 maggio 1994, n. 332 (Norme per l'accelerazione delle procedure di dismissione di partecipazioni dello Stato e degli enti pubblici in societa' per azioni), convertito, con modificazioni, dalla legge 474/1994 .
CAPO II
COORDINAMENTI NORMATIVI
Art. 25
(Modifica all' articolo 107 della legge regionale 29/2005 )
1. Al comma 17 bis, come aggiunto dall' articolo 14, comma 1, della legge regionale 7/2007 , dell' articolo 107 della legge regionale 29/2005 le parole << l'Amministrazione regionale e' autorizzata a trasferire a titolo gratuito le azioni di sua proprieta' della Societa' Lignano Sabbiadoro Gestioni SpA alla TurismoFVG >> sono sostituite dalle seguenti: << le azioni della Lignano Sabbiadoro Gestioni SpA di proprieta' della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia sono trasferite a titolo gratuito alla TurismoFVG >>.
Art. 26
(Modifica all' articolo 12 della legge regionale 22/2010 )
1. Al comma 17 dell'articolo 12 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011), le parole << la Regione e >> sono soppresse.
Art. 27
(Modifica alla legge regionale 9/2011 )
1. Gli articoli 7 e 8 della legge regionale 9/2011 sono sostituiti dal seguente:
<<Art. 7 (Controllo analogo)
1. Il controllo analogo su Insiel SpA e' esercitato nei modi stabiliti negli articoli da 16 a 19 della legge regionale n. 10/2012 (Riordino e disciplina della partecipazione della Regione Friuli Venezia Giulia a societa' di capitali).>>.
CAPO III
DISPOSIZIONI FINANZIARIE, TRANSITORIE E FINALI
Art. 28
(Disposizioni finanziarie)
1. Gli eventuali oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui agli articoli 23 e 24 fanno carico all'unita' di bilancio 10.3.1.1168 e ai capitoli 951 e 961 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.
2. Le eventuali entrate derivanti dal disposto di cui di cui all'articolo 24 sono accertate e riscosse nell'unita' di bilancio 3.1.105 e sul capitolo 770 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.
3. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 29, comma 8, fanno carico all'unita' di bilancio 10.5.2.1177 e al capitolo 1547 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.
Art. 29
(Disposizioni transitorie)
1. Le modifiche agli statuti societari in recepimento delle norme e degli indirizzi di cui alla presente legge sono promosse dall'Amministrazione regionale entro sei mesi dall'approvazione delle deliberazioni di cui agli articoli 8 e 9, fermo restando il rispetto dei negozi giuridici in essere.
2. In sede di prima applicazione dei principi di cui all'articolo 9 resta fermo quanto gia' intrapreso dall'Amministrazione regionale e quanto stabilito dall' articolo 12, comma 9, della legge regionale 22/2010 .
3. Le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 13 si applicano a decorrere dal primo rinnovo degli organi societari successivo all'entrata in vigore della presente legge e, in ogni caso, sono fatte salve le nomine gia' disposte.
4. Per quanto non derogato dalle disposizioni della presente legge, si applica quanto previsto dalla legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).
5. Le disposizioni della presente legge sono applicabili, ove compatibili, anche agli enti strumentali e funzionali della Regione.
6. I rinvii alle disposizioni citate nella presente legge si intendono riferiti al testo vigente alla data di entrata in vigore della presente.
7. Nelle more dell'attuazione della razionalizzazione di cui alla legge regionale 17/2011 , il controllo analogo su Agemont SpA e' esercitato nei modi stabiliti dagli articoli da 16 a 19.
8. La Giunta regionale e' autorizzata a rilasciare la garanzia di cui all' articolo 5, comma 1 bis, della legge regionale 4 gennaio 1995, n. 3 (Norme generali e di coordinamento in materia di garanzie), anche nel caso di contributi regionali gia' attualizzati alla data di entrata in vigore della presente legge, qualora le parti del contratto di mutuo abbiano inteso quale garanzia prestata dalla Regione il beneficio di cui all' articolo 15, comma 7, della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 3 (Disciplina dei Consorzi di sviluppo industriale).
Art. 30
(Abrogazioni)
1. Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:
a) la legge regionale 12 luglio 1965, n. 11 (Partecipazione della Regione Friuli - Venezia Giulia alla societa' per azioni "Autovie Venete" con sede in Trieste e garanzia sui mutui e obbligazioni che la Societa' assumera' per il finanziamento dei lavori inerenti alla costruzione dell'autostrada Trieste - Venezia);
b) gli articoli 5 e 6 della legge regionale 5 agosto 1966, n. 18 (Autorizzazione alla costituzione di una Societa' finanziaria per lo sviluppo economico della Regione Friuli - Venezia Giulia);
c) la legge regionale 24 aprile 1972, n. 20 (Disposizioni relative alla partecipazione azionaria della Regione nella Friulia SpA);
d) la legge regionale 29 gennaio 1973, n. 10 (Sottoscrizione di nuove azioni delle Societa' finanziarie regionali Friuli - Venezia Giulia Friulia SpA e Friuli - Venezia Giulia - Locazioni Industriali di Sviluppo Friulia- Lis SpA );
e) l' articolo 2 della legge regionale 13 maggio 1975, n. 22 (Provvedimenti straordinari per il credito e gli incentivi nei settori produttivi );
f) gli articoli da 16 a 19 della legge regionale 6 dicembre 1976, n. 63 (Interventi per favorire lo sviluppo industriale);
g) l' articolo 2 della legge regionale 12 giugno 1978, n. 66 (Partecipazione azionarie alla Societa' Informatica Friuli - Venezia Giulia SpA);
h) la legge regionale 19 febbraio 1979, n. 8 (Sottoscrizione da parte della Regione di azioni di nuova emissione della societa' Autovie Venete SpA con sede a Trieste);
i) gli articoli 22 e 57 della legge regionale 28 luglio 1980, n. 27 (Interventi urgenti per lo sviluppo socio - economico della Regione);
j) gli articoli 4 e 12 della legge regionale 28 agosto 1982, n. 67 (Rifinanziamento di varie leggi regionali in materia di industria);
k) gli articoli 22 e 71 della legge regionale 29 giugno 1983, n. 70 (Attuazione degli interventi straordinari previsti dalla legge 11 novembre 1982, n. 828 );
l) l' articolo 7 della legge regionale 23 luglio 1984, n. 30 (Interventi straordinari finalizzati alla ripresa economica nel territorio della regione Friuli - Venezia Giulia);
m) l' articolo 17 della legge regionale 20 agosto 1984, n. 36 (Variazioni al bilancio pluriennale 1984-1986 ed al bilancio di previsione per l'anno 1984 (primo provvedimento), nonche' disposizioni finanziarie e contabili relative ad interventi in vari settori);
n) gli articoli 6, 8 e 76 della legge regionale 29 gennaio 1985, n. 8 (Legge finanziaria 1985);
o) la legge regionale 1 aprile 1985, n. 13 (Partecipazione azionaria della Regione Autonoma Friuli - Venezia Giulia alla societa' Idrovie SpA);
p) l' articolo 23 della legge regionale 11 agosto 1986, n. 33 (Variazioni al bilancio pluriennale 1986-1988 ed al bilancio di previsione per l'anno 1986 (primo provvedimento) e varie norme finanziarie e contabili);
q) la lettera c) del comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 31 ottobre 1986, n. 45 (Interventi regionali per favorire la realizzazione di nuove iniziative promosse dalle societa' finanziarie delle Partecipazioni statali e/o da societa' di promozione industriale nonche' di iniziative collegate alle attivita' produttive delle PPSS);
r) gli articoli 39 e 41 della legge regionale 30 gennaio 1988, n. 3 (Legge finanziaria 1988);
s) l' articolo 43 della legge regionale 11 maggio 1988, n. 28 (Variazioni al bilancio pluriennale 1988-1990 ed al bilancio di previsione per l'anno 1988 (primo provvedimento) e varie norme finanziarie e contabili);
t) la legge regionale 6 giugno 1988, n. 40 (Autorizzazione alla costituzione di una societa' a responsabilita' limitata per la promozione e la valorizzazione di attivita' connesse ai campionati mondiali di calcio del 1990 in Udine);
u) l' articolo 5 della legge regionale 20 giugno 1988, n. 58 (Provvidenze straordinarie a favore del Comune di Vajont, del Comune di Forni di Sopra e della Promotur SpA);
v) l' articolo 34 della legge regionale 25 novembre 1988, n. 64 (Variazioni al bilancio pluriennale 1988-1990 ed al bilancio di previsione per l'anno 1988 (secondo provvedimento) e varie norme finanziarie e contabili);
w) gli articoli 70 e 71 della legge regionale 5 settembre 1989, n. 25 (Variazioni al bilancio pluriennale 1989-1991 ed al bilancio di previsione per l'anno 1989 (primo provvedimento) e varie norme finanziarie e contabili);
x) la legge regionale 28 novembre 1989, n. 30 (Sottoscrizione, da parte della Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia, di nuove azioni della Promotur SpA);
y) gli articoli 88, 89 e 91 della legge regionale 7 febbraio 1990, n. 3 (Legge finanziaria 1990);
z) la legge regionale 26 marzo 1990, n. 14 (Partecipazione della Regione Friuli - Venezia Giulia alla Societa' per azioni <<Cerit - Centro regionale per l'innovazione tecnologica>> con sede in Pordenone);
aa) l' articolo 4 della legge regionale 23 luglio 1990, n. 30 (Interventi regionali in materia di trasporto marittimo, lagunare, lacuale e fluviale di persone. Modifica alla legge regionale 14 agosto 1987, n. 22 , recante norme in materia di portualita' e vie di navigazione nella Regione Friuli - Venezia Giulia. Aumento della partecipazione azionaria della Regione nella societa' Idrovie SpA);
bb) i commi da 7 a 9 dell'articolo 34 e gli articoli 96 e 118 della legge regionale 5 febbraio 1992, n. 4 (Legge finanziaria 1992);
cc) l'articolo 47 e i commi 2 e 3 dell' articolo 59 della legge regionale 7 settembre 1992, n. 30 (Assestamento del bilancio ai sensi dell' articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10 , variazioni al bilancio per l'anno 1992 ed al bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994, autorizzazioni di ulteriori e maggiori spese ed altre norme finanziarie e contabili);
dd) i commi da 2 a 5 dell'articolo 29 e i commi 1, 2 e 3 dell' articolo 70 della legge regionale 1 febbraio 1993, n. 1 (Legge finanziaria 1993);
ee) la legge regionale 15 aprile 1993, n. 13 (Riassetto delle partecipazioni della Regione nelle societa' operanti nel settore finanziario ed in quello infrastrutturale);
ff) i commi da 4 a 8 dell'articolo 96 e l' articolo 97 della legge regionale 17 giugno 1993, n. 47 (Assestamento del bilancio ai sensi dell' articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10 , variazioni al bilancio per l'anno 1993 ed al bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995, autorizzazioni di ulteriori e maggiori spese e altre norme finanziarie e contabili);
gg) i commi 2, 3 e 4 dell' articolo 159 della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5 (Legge finanziaria 1994);
hh) i commi da 1 a 4 dell'articolo 147 e l' articolo 166 della legge regionale 14 febbraio 1995, n. 8 (Legge finanziaria 1995);
ii) gli articoli 3 e 55 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 31 (Disposizioni concernenti norme integrative, di modificazione e di proroga di termini di provvedimenti legislativi settoriali);
jj) i commi 11, 12 e 13 dell'articolo 4, i commi 8 e 9 dell'articolo 17 e i commi 3 e 4 dell' articolo 27 della legge regionale 8 aprile 1997, n. 10 (Legge finanziaria 1997);
kk) gli articoli 3 e 7 della legge regionale 15 luglio 1997, n. 25 (Interventi della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia a sostegno della candidatura olimpica Tarvisio 2006);
ll) il comma 16 dell'articolo 3 della legge regionale 5 novembre 1997, n. 33 (Assestamento del bilancio 1997 e del bilancio pluriennale 1997-1999 ai sensi dell' articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10 );
mm) i commi 6 e 7 dell'articolo 3, i commi da 1 a 7 dell'articolo 11 e il comma 9 dell'articolo 20 della legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3 (Legge finanziaria 1998);
nn) l' articolo 38 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13 (Disposizioni in materia di ambiente, territorio, attivita' economiche e produttive, sanita' e assistenza sociale, istruzione e cultura, pubblico impiego, patrimonio immobiliare pubblico, societa' finanziarie regionali, interventi a supporto dell'Iniziativa Centro Europea, trattamento dei dati personali e ricostruzione delle zone terremotate);
oo) il comma 58 dell'articolo 16 della legge regionale 15 febbraio 1999, n. 4 (Legge finanziaria 1999);
pp) i commi 63, 146 e 147 dell' articolo 6 della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 (Legge finanziaria 2002);
qq) i commi da 1 a 4 dell' articolo 5 della legge regionale 11 settembre 2000, n. 18 (Assestamento del bilancio 2000 e del bilancio pluriennale 2000-2002 ai sensi dell' articolo 18 della legge regionale16 aprile 1999, n. 7 );
rr) il comma 5 dell'articolo 6 e i commi 1 e 2 dell' articolo 7 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Legge finanziaria 2001);
ss) il comma 15 dell'articolo 1 e i commi 1 e 2 dell' articolo 8 della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (Legge finanziaria 2002);
tt) il comma 3 dell'articolo 7 della legge regionale 23 agosto 2002, n. 23 (Assestamento del bilancio 2002 e del bilancio pluriennale 2002-2004 ai sensi dell' articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7 );
uu) i commi 1, 2 e 3 dell' articolo 7 della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1 (Legge finanziaria 2003);
vv) il comma 12 dell'articolo 23 della legge regionale 30 aprile 2003, n. 12 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2003);
ww) il comma 52 dell'articolo 7 della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Legge finanziaria 2004);
xx) i commi 73 e 74 dell' articolo 6 della legge regionale 18 luglio 2005, n. 15 (Assestamento del bilancio 2005 e del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 ai sensi dell' articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7 );
yy) i commi 99, 100 e 101 dell' articolo 6 della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006);
zz) il comma 8 dell'articolo 6 della legge regionale 21 luglio 2006, n. 12 (Assestamento del bilancio 2006 e del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 ai sensi dell' articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7 );
aaa) i commi 109 e 110 dell'articolo 5 e i commi 22 e 23 dell' articolo 8 della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Legge finanziaria 2007);
bbb) i commi da 38 a 43 e i commi 48 e 49 dell' articolo 7 della legge regionale 20 agosto 2007, n. 22 (Assestamento del bilancio 2007 e del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 ai sensi dell' articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7 );
ccc) i commi da 43 a 45 dell' articolo 8 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009);
ddd) il comma 4 dell'articolo 6 della legge regionale 23 luglio 2009, n. 12 (Assestamento del bilancio 2009 e del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 ai sensi dell' articolo 34 della legge regionale 21/2007 );
eee) i commi 27, 28 e 29 dell' articolo 2 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria 2010);
fff) l' articolo 2 della legge regionale 4 giugno 2010, n. 8 (Norme urgenti in materia di societa' partecipate dalla Regione, nonche' concernenti il Fondo di rotazione per la stabilizzazione del sistema economico regionale, attivita' commerciali e interventi a favore del Porto di Trieste);
ggg) il comma 10 dell'articolo 5, i commi 6 e 7 dell'articolo 11 e i commi 23 e 24 dell' articolo 12 della legge regionale 16 luglio 2010, n. 12 (Assestamento del bilancio 2010 e del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 ai sensi dell' articolo 34 della legge regionale 21/2007 ).
2. Le disposizioni di cui al comma 1 riferite alle partecipazioni della Regione di cui all'articolo 23 continuano ad applicarsi sino alla conclusione della procedura di dismissione delle medesime.
3. Dell'avvenuta cessazione dell'efficacia delle disposizioni di cui al comma 2 e' dato avviso con decreto del Presidente della Regione pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.