Il Consiglio regionale
ha approvato
Il Presidente della Regione
promulga la presente legge
Art. 1
(Finalita')
1. La Regione Friuli Venezia Giulia definisce e promuove la terapia assistita con gli animali (TAA) e l'attivita' assistita con gli animali (AAA), riconoscendone il valore terapeutico e riabilitativo, sancendone gli ambiti applicativi e le modalita' di intervento e stabilisce i parametri da adottare al fine di assicurare il benessere psicofisico dei fruitori dell'intervento terapeutico o ludico-ricreativo e la salute e il benessere degli animali coinvolti.
Art. 2
(Definizioni)
1. Le TAA e le AAA rappresentano un metodo co-terapeutico che, attraverso attivita' ludico-ricreative e con l'ausilio degli animali, stimola il paziente a livello motorio e psicologico, permettendogli di assumere il ruolo di protagonista dell'interazione partecipando attivamente al processo riabilitativo.
2. Ai fini della presente legge si intende per:
a) TAA, una attivita' terapeutica, che affianca e supporta le terapie della medicina tradizionale, finalizzata a migliorare le condizioni di salute e le funzioni fisiche, sociali, emotive e cognitive del paziente;
b) AAA, ogni intervento di tipo ludico, ricreativo ed educativo finalizzato a migliorare la qualita' della vita dei soggetti interessati.
Art. 3
(Ambiti applicativi)
1. Le TAA e le AAA possono essere praticate presso strutture sanitarie pubbliche e private, centri di riabilitazione, centri residenziali e semi-residenziali sanitari, case di riposo, centri diurni, scuole di ogni ordine e grado, istituti di detenzione, comunita' di recupero, centri privati, fattorie didattiche e sociali, centri gestiti da cooperative sociali.
2. Tutte le strutture di cui al comma 1 devono essere in possesso dei requisiti stabiliti dalle linee guida di cui all'articolo 5.
Art. 4
(Commissione regionale per le terapie e le attivita' assistite con gli animali)
1. Al fine di realizzare le finalita' della presente legge, con decreto del Presidente della Regione, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale con delega alla tutela della salute, e' istituita la Commissione regionale per le terapie e le attivita' assistite con gli animali, di seguito denominata Commissione, composta da:
a) il dirigente della struttura dell'Amministrazione regionale competente in materia di sanita' pubblica veterinaria;
b) un medico con esperienza nell'ambito delle TAA e AAA;
c) un medico veterinario comportamentalista con esperienza nell'ambito delle TAA e AAA;
d) un medico veterinario di sanita' pubblica con esperienza di protocolli sanitari degli animali impiegati nelle attivita' di TAA e AAA;
e) uno psicologo;
f) uno psicologo animale (psicobiologo) con esperienza nell'ambito delle TAA e AAA;
g) un counselor con esperienza nell'ambito delle TAA e AAA;
h) un professionista della riabilitazione abilitato con esperienza nell'ambito delle TAA e AAA;
i) quattro rappresentanti, uno per provincia, delle associazioni del privato sociale operanti nell'ambito delle TAA e AAA;
j) un coadiutore dell'animale sociale di TAA e AAA di comprovata esperienza;
k) un educatore cinofilo specializzato in TAA e AAA;
l) un addestratore di equidi specializzato in doma dolce con comprovata esperienza in TAA e AAA.
2. La Commissione puo' avvalersi, in via permanente o occasionale, di esperti in TAA e AAA che ritenga opportuno consultare e di cui puo' richiedere la presenza per lo svolgimento dei propri lavori.
3. La Giunta regionale determina i criteri e le modalita' di nomina, i compensi e la durata in carica dei componenti la Commissione. La Commissione ha sede a Udine. Le funzioni di segreteria sono svolte da personale messo a disposizione dalla Direzione regionale competente in materia di tutela della salute.
Art. 5
(Funzioni della Commissione)
1. La Commissione predispone linee guida per definire e uniformare le buone pratiche nel campo delle TAA e AAA, da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale, e in particolare svolge le seguenti funzioni:
a) certifica i soggetti abilitati a erogare servizi di TAA e AAA e aventi i requisiti per accedere ai finanziamenti regionali di cui all'articolo 9, secondo i criteri definiti dal regolamento di cui all'articolo 10;
b) definisce i criteri per la progettazione e la realizzazione dei programmi di TAA e AAA;
c) definisce le procedure per la formazione e l'aggiornamento professionale degli operatori che erogano servizi di TAA e AAA;
d) verifica i requisiti professionali delle figure che intendono erogare servizi di TAA e AAA e la composizione delle relative equipe multidisciplinari di lavoro;
e) verifica la validita' e il regolare svolgimento dei progetti di TAA e AAA, al fine di garantire il benessere psicofisico degli utenti fruitori degli interventi e quello degli animali impiegati;
f) predispone un elenco regionale dei soggetti certificati, abilitati a erogare servizi di TAA e AAA, da tenersi presso la Direzione regionale competente in materia di tutela della salute;
g) valuta i requisiti professionali del personale addetto all'educazione e gestione degli animali adibiti a TAA e AAA.
Art. 6
(Scelta degli animali ammessi)
1. Per lo svolgimento dei programmi di TAA e AAA possono essere ammessi gli animali di eta' superiore ai dodici mesi che, per caratteristiche fisiologiche e comportamentali, siano compatibili con gli obiettivi del progetto.
2. Gli animali devono essere sottoposti a un programma sanitario che ne attesti costantemente lo stato di buona salute e di benessere.
3. I cani, i cavalli e gli asini devono essere adeguatamente addestrati. I percorsi di addestramento degli animali e le attivita' di TAA e AAA ai quali sono destinati devono essere svolti attraverso metodi "gentili", senza alcuna coercizione o maltrattamento, nel rispetto delle naturali propensioni individuali di ciascun soggetto e delle sue esigenze etologiche, al fine di garantirne l'equilibrio fisiologico, emozionale e cognitivo, favorendo altresi' una corretta interazione con l'uomo.
Art. 7
(Formazione e aggiornamento degli operatori)
1. Nel rispetto dei principi enunciati nelle linee guida di cui all'articolo 5, la Regione promuove la formazione e l'aggiornamento professionale degli operatori nel settore delle TAA e AAA.
Art. 8
(Equipe multidisciplinari di lavoro)
1. Alle TAA e AAA provvedono equipe multidisciplinari di lavoro appositamente costituite rispettivamente per la progettazione e lo svolgimento delle attivita', nel rispetto dei criteri stabiliti nelle linee guida di cui all'articolo 5.
Art. 9
(Progetti)
1. La Giunta regionale emana annualmente un bando per il finanziamento di progetti di TAA e AAA a cui possono partecipare i soggetti in possesso della certificazione di cui all'articolo 5.
2. Entro i limiti stabiliti annualmente dalla Giunta regionale, i progetti sono finanziati sulla base di una apposita graduatoria stilata tenuto conto dei criteri previsti dal regolamento di cui all'articolo 10.
Art. 10
(Regolamento di attuazione)
1. Con regolamento regionale, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della Commissione consiliare competente, sono definiti:
a) i criteri e le procedure per la certificazione dei soggetti abilitati a erogare servizi di TAA e AAA;
b) le procedure per la formazione e l'aggiornamento professionale degli operatori di TAA e AAA;
c) le specie animali ammesse ai programmi di TAA e AAA e le relative modalita' di impiego;
d) i criteri e le modalita' per la concessione dei finanziamenti per i progetti di cui all'articolo 9.
Art. 11
(Disposizioni finanziarie)
1. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 4 fanno carico all'unita' di bilancio 10.1.1.1162 e al capitolo 4721 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.
2. Per le finalita' previste dal disposto di cui all'articolo 7, comma 1, e' autorizzata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unita' di bilancio 8.8.1.3400 e del capitolo 4716 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012 con la denominazione "Spese per la formazione e l'aggiornamento professionale degli operatori nel settore delle terapie assistite con animali (TAA) e delle attivita' assistite con animali (AAA)".
3. Per le finalita' previste dal disposto di cui all'articolo 9, commi 1 e 2, e' autorizzata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unita' di bilancio 8.8.1.1151 e del capitolo 4808 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012 con la denominazione "Finanziamento di progetti di terapie assistite con animali (TAA) e di attivita' assistite con animali (AAA)".
4. Agli oneri derivanti dalle autorizzazioni di spesa disposte dai commi 2 e 3 per complessivi 40.000 euro si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'unita' di bilancio 10.5.1.1176 e dal capitolo 9680 (Oneri per spese obbligatorie e d'ordine - di parte corrente) dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.
5. Al fine di provvedere alla reintegrazione dell'accantonamento previsto dall' articolo 18, comma 1, lettera b), della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilita' regionale), e' autorizzata la spesa di 40.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unita' di bilancio 10.5.2.1176 e del capitolo 9683 (Oneri per spese obbligatorie e d'ordine - di parte capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, mediante storno di pari importo dall'unita' di bilancio 7.1.2.1131 e dal capitolo 4464 del medesimo stato di previsione della spesa.