NORMATIVA
Normativa regionale - Piemonte
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Legge regionale del 4 novembre 2004, n. 30
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Assestamento al Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2004, nonché disposizioni finanziarie per l’anno 2005
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Il Consiglio regionale ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga la seguente legge
Art. 1 (Variazioni)
1. Nel bilancio di previsione per l’anno finanziario 2004 sono introdotti, ai sensi dell’ articolo 23, commi 2 e 3, della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte), gli aggiornamenti e le variazioni allo stato di previsione dell’entrata e della spesa riportati nell’allegato A.
Art. 2 (Utilizzo dell’avanzo finanziario alla chiusura dell’esercizio 2003)
1. L’avanzo finanziario alla chiusura dell’esercizio finanziario 2003, applicato al bilancio di previsione per l’anno 2004, pari a euro 246.435.054,14, è utilizzato per la copertura delle spese iscritte nelle Unità previsionali di base (UPB) contenenti le economie su fondi statali ed europei.
Art. 3 (Integrazione dell’autorizzazione a contrarre mutui)
1. È autorizzata la contrazione di mutui per euro 398.235.983,09 a copertura del disavanzo derivante dalla mancata stipulazione di mutui autorizzati a pareggio del bilancio per l’anno 2003. 2. Agli oneri ricadenti sull’anno 2004 si fa fronte con le risorse finanziarie delle UPB 09021 (capitolo 15862) e UPB 09023 (capitolo 30082) i cui stanziamenti, se necessario, vengono integrati mediante prelievo dal fondo di riserva per le spese obbligatorie.
Art. 4 (Disposizioni attuative della legge 30 luglio 2004, n. 191)
1. In relazione a quanto disposto dall’articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168 (Interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica) convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 3, comma 18, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2004), è autorizzato il ricorso all’indebitamento per finanziare i contributi agli investimenti a privati relativi agli impegni già assunti al 31 dicembre 2003 risultanti dal prospetto di cui all’allegato B.
Art. 5 (Disposizioni finanziarie per l’anno 2005)
1. Gli stanziamenti iscritti alle UPB sotto elencate, per l’importo pari alla variazione in diminuzione effettuata in sede di assestamento, sono trasferiti all’anno 2005:
- 06022 - 07992 - 08042 - 11032 - 14042 - 15102 - 16032 - 17072 - 21022 - 21042 - 22042 - 22052 - 22072 - 22992 - 25022 - 26012 - 26022 - 26032 - 26042 - 27022 - 28042 - 30032 - 31992 - 32022 - S1992.
Art. 6 (Anticipazioni finanziarie)
1. È autorizzata, per un importo pari a euro 12.477.000,00, l’anticipazione con risorse regionali delle rate relative all’anno 2004 del mutuo con oneri a carico dello Stato per la realizzazione delle opere connesse con le Olimpiadi “Torino 2006”, stipulato nell’anno 2003 in attuazione dell’articolo 10 della legge 9 ottobre 2000, n. 285 (Interventi per i Giochi olimpici invernali “Torino 2006”).
Art. 7 (Dichiarazione d’urgenza)
1. La presente legge regionale è dichiarata urgente, ai sensi dell’articolo 45 dello Statuto, ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte. La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. é fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 4 novembre 2004 Enzo Ghigo
Nota all’articolo 1 - Il testo dell’articolo 23 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) è il seguente: “Art. 23. (Assestamento del bilancio) 1. Entro il 30 giugno di ogni anno la Regione approva, con legge, l’assestamento del bilancio. La presentazione del progetto di legge per l’assestamento é subordinata alla presentazione del progetto di legge sul rendiconto generale della Regione relativo all’esercizio antecedente a quello in corso. 2. Con la legge di assestamento si provvede all’aggiornamento degli elementi di cui all’articolo 10, comma 5, lettere a) e c) nonché a quello dell’avanzo di amministrazione e del fondo di cassa, indicati nel comma 7 dello stesso articolo. 3. Con la legge di assestamento si procede, altresì, ad altre variazioni nel rispetto dei vincoli indicati nell’articolo 10, comma 3.".
Note all’articolo 4 - Il testo dell’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168 (Interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica) convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191 è il seguente : “ Art. 3. (Disposizioni in materia di finanza regionale) 1. All’articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, dopo il comma 21, sono inseriti i seguenti: “21-bis. In deroga a quanto stabilito dal comma 18, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono ricorrere all’indebitamento per finanziare contributi agli investimenti a privati entro i seguenti limiti: a) impegni assunti al 31 dicembre 2003, al netto di quelli già coperti con maggiori entrate o minori spese, derivanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate, finanziati con ricorso all’indebitamento e risultanti da apposito prospetto da allegare alla legge di assestamento del bilancio 2004; b) impegni assunti nel corso dell’anno 2004, derivanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate e risultanti dalla elencazione effettuata nei prospetti dei mutui autorizzati alla data di approvazione della legge di bilancio per l’anno 2004, con esclusione di qualsiasi variazione in aumento che dovesse essere apportata successivamente. 21-ter. L’istituto finanziatore può concedere i finanziamenti destinati ai contributi agli investimenti a privati soltanto se compresi nei prospetti di cui al comma 21-bis; a tale fine, è tenuto ad acquisire apposita attestazione dall’ente territoriale."." - Il testo dell’articolo 3, comma 18, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)) è il seguente : “Art. 3 (Disposizioni in materia di oneri sociali e di personale e per il funzionamento di amministrazioni ed enti pubblici.) 18. Ai fini di cui all’articolo 119, sesto comma, della Costituzione, costituiscono investimenti: a) l’acquisto, la costruzione, la ristrutturazione e la manutenzione straordinaria di beni immobili, costituiti da fabbricati sia residenziali che non residenziali; b) la costruzione, la demolizione, la ristrutturazione, il recupero e la manutenzione straordinaria di opere e impianti; c) l’acquisto di impianti, macchinari, attrezzature tecnico-scientifiche, mezzi di trasporto e altri beni mobili ad utilizzo pluriennale; d) gli oneri per beni immateriali ad utilizzo pluriennale; e) l’acquisizione di aree, espropri e servitù onerose; f) le partecipazioni azionarie e i conferimenti di capitale, nei limiti della facoltà di partecipazione concessa ai singoli enti mutuatari dai rispettivi ordinamenti; g) i trasferimenti in conto capitale destinati specificamente alla realizzazione degli investimenti a cura di un altro ente od organismo appartenente al settore delle pubbliche amministrazioni; h) i trasferimenti in conto capitale in favore di soggetti concessionari di lavori pubblici o di proprietari o gestori di impianti, di reti o di dotazioni funzionali all’erogazione di servizi pubblici o di soggetti che erogano servizi pubblici, le cui concessioni o contratti di servizio prevedono la retrocessione degli investimenti agli enti committenti alla loro scadenza, anche anticipata. In tale fattispecie rientra l’intervento finanziario a favore del concessionario di cui al comma 2 dell’articolo 19 della legge 11 febbraio 1994, n. 109; i) gli interventi contenuti in programmi generali relativi a piani urbanistici attuativi, esecutivi, dichiarati di preminente interesse regionale aventi finalità pubblica volti al recupero e alla valorizzazione del territorio.".
Nota all’articolo 6 Il testo dell’articolo 10 della legge 9 ottobre 2000, n. 285 (Interventi per i Giochi olimpici invernali “Torino 2006") è il seguente : “Art.10 (Risorse finanziarie) 1. Per il finanziamento degli interventi necessari allo svolgimento dei Giochi olimpici e delle opere connesse è autorizzato il limite d’impegno quindicennale di lire 110 miliardi per l’anno 2001, quale limite massimo del concorso dello Stato agli oneri derivanti dalla contrazione di mutui o altre operazioni finanziarie che l’Agenzia e l’Ente nazionale per le strade (ANAS) e la Società italiana per il traforo autostradale del Frejus (SITAF), nonché, limitatamente alle opere connesse di cui all’articolo 1, comma 1, la regione Piemonte, la provincia di Torino, il comune di Torino e la società Gruppo Torinese Trasporti spa, sono autorizzati ad effettuare, nei limiti della quota che sarà a ciascuno assegnata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare successivamente alla predisposizione del piano degli interventi; le relative rate di ammortamento per capitale ed interessi sono corrisposte agli istituti finanziatori da parte del Ministero dell’economia e delle finanze. Per le medesime finalità e per il funzionamento dell’Agenzia è altresì concesso all’Agenzia un contributo straordinario nel limite massimo di lire 5 miliardi per l’anno 2000, di lire 20 miliardi per l’anno 2001 e di lire 10 miliardi per l’anno 2002 . 2. Per lo svolgimento delle sue funzioni sono inoltre attribuite all’Agenzia le somme previste alla voce “spese generali” compresa nel quadro economico di ciascun progetto delle opere di cui agli allegati 1, 2 e 3, ed eventuali successive variazioni. Tale importo è commisurato al 3 per cento dell’importo complessivo lordo dei lavori e delle forniture e dell’importo delle indennità di espropriazione. La relativa documentazione è sottoposta alla certificazione del collegio dei revisori dei conti al fine della definitiva quantificazione della somma . 3. Le economie derivanti da eventuali ribassi d’asta riguardanti interventi finanziati, anche in parte, a carico del bilancio dello Stato e degli enti territoriali possono essere utilizzate, su richiesta motivata del Comitato organizzatore dei Giochi olimpici, per ulteriori oggettive esigenze connesse alla realizzazione delle opere, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell’economia e delle finanze. Le economie non utilizzate sono riversate ai soggetti finanziatori proporzionalmente alle rispettive quote di partecipazione al programma delle spese, secondo le modalità definite dal regolamento di cui all’articolo 13, comma 1, primo periodo. 4. I proventi percepiti dal Comitato organizzatore dei Giochi olimpici, nell’esercizio di attività commerciali, anche occasionali, svolte in conformità agli scopi istituzionali, ovvero di attività accessorie, non concorrono a formare reddito imponibile ai fini dell’imposta sul reddito delle persone giuridiche. Si considerano svolte in conformità agli scopi istituzionali le attività il cui contenuto oggettivo realizza direttamente uno o più degli scopi stessi. Si considerano accessorie le attività poste in essere in diretta connessione con le attività istituzionali o quale loro strumento di finanziamento. 5. In deroga all’articolo 24 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, la giunta regionale del Piemonte può disporre che i proventi di cui al comma 4, in conformità al principio stabilito dal medesimo comma 4, non concorrono alla determinazione della base imponibile del Comitato organizzatore dei Giochi olimpici rilevante ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive. 6. Alla presente legge si applica il disposto dell’articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni .".
Nota all’articolo 7 - Il testo dell’articolo 45 dello Statuto della Regione Piemonte è il seguente: “Art. 45. (Promulgazione e pubblicazione delle leggi regionali) (Omissis) Il Presidente della Regione promulga la legge regionale entro dieci giorni nelle forme previste dalle leggi dello Stato. Al testo della legge segue la formula: “La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte”. La legge regionale entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione, salvo che la legge stessa stabilisca un termine maggiore. Una legge dichiarata urgente dal Consiglio regionale può ... essere promulgata ed entrare in vigore prima della scadenza dei termini di cui sopra. (Omissis).". La Legge Regionale sopra riportata è già stata pubblicata, priva dei documenti contabili allegati, sul 2° Supplemento al Bollettino Ufficiale n. 44/2004, parte I, in data 8 novembre 2004 (ndr)
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