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NORMATIVA
Normativa regionale - Lombardia

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Legge regionale del 3 gennaio 2006, n. 2
Servizio civile in Lombardia
 
Il Consiglio regionale ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

promulga seguente legge

CAPO I
NORME GENERALI

ARTICOLO 1
(Oggetto e finalità)

1. La presente legge, nel rispetto della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, degli articoli 2, 3, 4, 11, 52, 117 e 118 della Costituzione, della legge 6 marzo 2001, n. 64 (Istituzione del servizio civile nazionale) ed in attuazione dell’articolo 3 dello Statuto regionale, definisce il ruolo della Regione nella realizzazione del servizio civile prestato su base volontaria, di seguito denominato servizio civile, e identifica gli strumenti necessari allo scopo.
2. Finalità della presente legge è la più ampia diffusione, nel contesto della società lombarda, dell’esperienza di servizio civile come momento di educazione alla cittadinanza attiva, alla solidarietà e al volontariato.
3. In particolare, la presente legge si prefigge di:
a) attuare, sostenere e sviluppare il servizio civile regionale, con il concorso delle istituzioni, degli enti pubblici e privati e degli organismi rappresentativi della società civile, quale ulteriore risorsa della Regione e delle comunità locali negli ambiti tradizionali dei servizi del sistema del welfare e nelle aree di specifico interesse quali la difesa dell’ambiente, la tutela, la conservazione e la fruizione del patrimonio artistico e culturale, la protezione civile;
b) valorizzare le forme di cittadinanza attiva, assicurando l’accesso al servizio civile regionale ai giovani e alle giovani, proponendo agli stessi l’opportunità di acquisire, tramite l’esperienza in uno o più settori di intervento, nuove competenze nell’ambito del proprio percorso formativo e professionale e di acquisire una maggiore consapevolezza e responsabilità dei diritti umani e dei temi sociali;
c) promuovere, attraverso lo sviluppo dei progetti di servizio civile regionale, il senso di appartenenza alla comunità regionale, nazionale ed internazionale sviluppando gli interventi di integrazione e di coesione sociale;
d) valorizzare e sostenere, attraverso i progetti e gli interventi del servizio civile regionale, il terzo settore e il sistema delle autonomie locali e funzionali.
4. Il servizio civile regionale si basa sui principi di responsabilità e di solidarietà sociale, attraverso la partecipazione e l’impegno volontario dei giovani a realizzare, nell’interesse generale, forme di cittadinanza partecipata al fine della promozione dei diritti umani, di una cultura della pace e del benessere della comunità.

ARTICOLO 2
(Funzioni della Regione)

1. La Giunta regionale svolge, tramite la struttura regionale competente individuata con apposito provvedimento, le funzioni relative al sistema del servizio civile in Lombardia ed in particolare:
a)cura la gestione e l’aggiornamento dell’albo regionale del servizio civile di cui all’articolo 4;
b)programma, istruisce e approva i progetti previsti dagli articoli 5 e 8;
c)effettua il monitoraggio, il controllo e la verifica dell’attuazione dei progetti;
d)cura i rapporti con l’Ufficio nazionale per il servizio civile (UNSC);
e)esercita le altre funzioni espressamente attribuite dalla presente legge.
2. La Giunta regionale, nel rispetto della presente legge e del regolamento di cui all’articolo 15, elabora ogni tre anni una proposta di programma con la quale stabilisce gli indirizzi per l’organizzazione e la promozione di:
a)azioni di informazione, orientamento e formazione utili al sistema;
b)studi, ricerche e indagini sull’andamento del servizio civile;
c)occasioni di confronto e collaborazione fra tutti i soggetti coinvolti nel sistema regionale del servizio civile di cui all’articolo 6;
d)iniziative finalizzate al reperimento delle risorse economiche destinate a implementare il fondo di cui all’articolo 16, in particolare mediante incremento dei finanziamenti da parte di fondazioni bancarie, istituti di credito, aziende pubbliche e private.


ARTICOLO 3
(Azioni regionali in materia di servizio civile nazionale)

1. La Regione esercita, nell’ambito del servizio civile nazionale, tutte le funzioni previste dalla legislazione nazionale.
2. In particolare, nell’ambito di questa competenza, la struttura regionale competente esercita le funzioni istruttorie e decisorie relative ai progetti.
3. Con il regolamento di cui all’articolo 15 sono definite:
a) la trasmissione all’UNSC dei progetti di cui alla legge 64/2001;
b) l’attività di monitoraggio e controllo dell’attuazione dei progetti;
c) l’organizzazione dei corsi di formazione;
d) l’attività di informazione sul servizio civile;
e) le modalità per il rilascio dell’attestato di effettuazione del servizio civile.

ARTICOLO 4
(Albo regionale del servizio civile)

1. E’ istituito, presso la struttura regionale competente, l’albo regionale del servizio civile, al quale si possono iscrivere gli enti e le organizzazioni che attuano progetti o sono coinvolti in attività collegate allo svolgimento del servizio civile di cui all’articolo 3 della legge 64/2001, sul territorio regionale.
2. L’albo è articolato in due sezioni, così denominate:
a) sezione anagrafica alla quale possono iscriversi:
1) le sedi locali di assegnazione degli enti di servizio civile presenti in più regioni;
2) i coordinamenti regionali di enti di servizio civile che svolgono unicamente la loro attività sul territorio lombardo;
3) le associazioni dei volontari di servizio civile;
b) sezione speciale alla quale possono iscriversi:
1) gli enti aventi la sede legale sul territorio regionale;
2) gli enti che costituiscono articolazione a carattere regionale o subregionale, con natura giuridica autonoma, di ente a carattere nazionale;
3) le associazioni, i consorzi e le federazioni di enti pubblici o privati, aventi sede sul territorio regionale, a condizione che gli stessi, ovvero i singoli enti che li compongono, non siano sede di servizio di enti presenti in più regioni.
3. La struttura regionale competente provvede, con cadenza annuale, alla verifica della sussistenza dei requisiti per l’iscrizione, disponendo la cancellazione degli enti sprovvisti dei requisiti.
4. Le modalità per la tenuta e l’aggiornamento dell’albo, i requisiti e le procedure per l’iscrizione sono disciplinati dal regolamento di cui all’ articolo 15.

ARTICOLO 5
(Progetti del servizio civile)

1. La struttura regionale competente cura l’istruttoria del procedimento di approvazione dei progetti di cui all’articolo 3 e ne redige la graduatoria.
2. La direzione generale competente nomina una Commissione di valutazione, composta pariteticamente da esperti, scelti fra funzionari regionali e soggetti esterni competenti nel settore, che valuta i progetti ed attribuisce ad essi un punteggio in relazione a:
a) capacità di assicurare la conformità alla programmazione regionale;
b) orientamento all’inserimento sociale;
c) partecipazione di una pluralità di enti sia pubblici che privati, soprattutto se collegati in rete;
d) previsione di crediti formativi od occupazionali.

CAPO II
IL SERVIZIO CIVILE IN LOMBARDIA

ARTICOLO 6
(Il sistema del servizio civile lombardo)

1. Il sistema del servizio civile lombardo è la rete delle province, dei comuni e degli altri enti pubblici ed istituzioni, del terzo settore, del mondo del lavoro e della formazione, che cooperano sul territorio lombardo per il perseguimento della finalità di cui all’articolo 1, comma 2, secondo quanto previsto dalla presente legge e dal regolamento di cui all’articolo 15.

ARTICOLO 7
(Formazione per il servizio civile)

1. I volontari e gli operatori locali di progetto degli enti iscritti alle due sezioni dell’albo regionale del servizio civile partecipano, gratuitamente, a corsi di formazione generale, curata dal sistema formativo regionale, dagli atenei lombardi e dagli stessi enti del servizio civile.
2. La formazione specifica è svolta dagli enti che partecipano ai progetti, secondo le modalità previste nel regolamento di cui all’articolo 15.
3. La Regione svolge, tramite la struttura regionale competente ovvero conferendone l’esercizio ad altri soggetti, le seguenti attività:
a) l’organizzazione e la promozione di corsi, anche a livello provinciale;
b) il rilascio della certificazione relativa alle competenze acquisite dai volontari e dagli operatori locali di progetto, sia in sede di formazione sia in sede di attuazione dei progetti;
c) la promozione di intese fra la Regione, gli atenei lombardi, il sistema scolastico lombardo, le categorie di settore, il sindacato e il sistema regionale della formazione professionale, per il riconoscimento dei crediti formativi e occupazionali derivanti dalle competenze acquisite dai volontari e dagli operatori locali di progetto, sia in sede di formazione sia in sede di attuazione dei progetti;
d) l’elaborazione di piani di addestramento e intervento relativi a pubbliche calamità e a eventi di protezione civile, in collaborazione con la direzione generale regionale competente in materia.
4. Per l’aggiornamento dei piani formativi, la verifica dell’erogazione della formazione, del suo gradimento e dei risultati ottenuti è istituito l’Organismo regionale permanente sulla formazione per il servizio civile, i cui componenti sono scelti fra i rappresentanti degli atenei lombardi, del sistema scolastico lombardo, del sistema regionale della formazione professionale e degli enti iscritti alle due sezioni dell’albo di cui all’articolo 4.

ARTICOLO 8
(Progetti sperimentali)

1. La Regione predispone le attività necessarie alla realizzazione di progetti sperimentali di servizio civile lombardo, autonomamente finanziati, rivolti a soggetti anche diversi da quelli indicati dalla legge 64/2001.
2. La Regione, nel realizzare i progetti di cui al comma 1, tiene prioritariamente conto dei soggetti previsti dalla legge 64/2001.
3. I progetti sperimentali possono essere proposti dagli enti iscritti alla sezione speciale dell’albo regionale di cui all’articolo 4.
4. La struttura regionale competente svolge le attività organizzative e gestionali necessarie per la raccolta dei progetti, l’indizione dei bandi ed il loro monitoraggio.
5. I progetti di cui al comma 1 sono finanziati con il fondo regionale di cui all’articolo 16.

ARTICOLO 9
(Strumenti di valorizzazione dell’attività del servizio civile)

1. La Regione, nei limiti delle rispettive competenze, stipula convenzioni con le associazioni imprenditoriali, il mondo del non profit e altri enti senza finalità di lucro, al fine di favorire il collocamento nel mercato del lavoro di quanti hanno svolto il servizio civile.
2. La Regione altresì stipula convenzioni con l’ufficio scolastico regionale e le università per il riconoscimento di crediti formativi e per lo svolgimento di attività formative effettuate nel corso del servizio civile e dei progetti sperimentali, rilevanti per il curriculum degli studi, in conformità con quanto previsto dalla normativa statale vigente.
3. Il periodo di servizio civile effettivamente prestato è valutato, secondo modalità da definirsi mediante il regolamento di cui all’articolo 15, nei pubblici concorsi banditi dalla Regione, anche attraverso l’attribuzione di crediti e punteggi.
4. La Regione, con modalità da definirsi mediante il regolamento di cui all’articolo 15, prevede l’estensione dei benefici e delle agevolazioni previsti dalla normativa regionale a favore di coloro che hanno svolto attività di servizio civile e che hanno partecipato ai progetti sperimentali, di cui all’articolo 8.

CAPO III
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO

ARTICOLO 10
(Programma triennale)

1. Il programma triennale di cui all’articolo 2, comma 2 è approvato dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, tenendo in considerazione anche le proposte della Conferenza di cui all’articolo 12, nonché le proposte e i pareri del Tavolo di cui all’articolo 13.
2. Il programma stabilisce altresì gli indirizzi per:
a) l’individuazione dei settori prioritari d’intervento quali:
1) interventi assistenziali in ambito sociale, socio-sanitario e sanitario, nonché interventi di reinserimento e di integrazione sociale finalizzati a contrastare forme di disagio e di grave fragilità delle persone e delle famiglie;
2) interventi di promozione e animazione culturale;
3) interventi di tutela, conservazione e fruizione del patrimonio paesaggistico, monumentale ed artistico;
4) interventi di tutela dell’ambiente;
5) interventi inerenti la protezione civile;
6) interventi di cooperazione allo sviluppo e interventi di pacificazione tra i popoli;
7) interventi per la promozione del tempo libero e dell’educazione sportiva;
8) interventi inerenti l’ambito della ricerca tecnico-scientifica;
b) la programmazione delle risorse necessarie al finanziamento dei progetti di cui all’articolo 8;
c) i provvedimenti di incentivazione, riconoscimento e tutela dei soggetti che prestano attività di servizio civile.

ARTICOLO 11
(Provvedimenti annuali di attuazione)

1. La Giunta regionale, entro il 31 dicembre di ogni anno, prese in considerazione anche le proposte e i pareri del Tavolo di cui all’articolo 13, emana provvedimenti attuativi del programma di cui all’articolo 10, con particolare riferimento a:
a) l’individuazione dei settori prioritari d’intervento;
b) la priorità e le aree di intervento dei progetti sperimentali, realizzabili anche all’estero, i soggetti coinvolti, i requisiti di partecipazione, l’entità dell’assegno di servizio destinato ai partecipanti, il numero massimo di posti disponibili, l’orario e la durata del servizio;
c) la fissazione dei termini di scadenza per la presentazione dei progetti;
d) il calendario delle verifiche periodiche sulla attività svolta;
e) l’approvazione di eventuali convenzioni tra la Regione e gli enti iscritti alle due sezioni dell’albo di cui all’articolo 4.

ARTICOLO 12
(Conferenza sul servizio civile lombardo)

1. E’ istituita la Conferenza sul servizio civile lombardo che dura in carica tre anni.
2. I componenti sono nominati con deliberazione della Giunta regionale, scegliendoli fra i rappresentanti degli enti iscritti alle due sezioni dell’albo regionale di cui all’articolo 4, fra i rappresentanti locali di enti del servizio civile nazionale e i rappresentanti delle strutture regionali competenti.
3. La Conferenza si riunisce annualmente in una sola sessione e, previo il confronto, la verifica e la valutazione delle politiche e degli interventi regionali, formula proposte conclusive che sono trasmesse alla Giunta, al Consiglio regionale, anche ai fini dell’approvazione del programma triennale di cui all’articolo 10, e all’UNSC.

ARTICOLO 13
(Tavolo regionale permanente di consultazione sul servizio civile in Lombardia)

1. E’ istituito il Tavolo regionale permanente di consultazione sul servizio civile in Lombardia con durata triennale e così composto:
a) l’assessore regionale competente, che lo presiede;
b) il direttore generale regionale competente;
c) tre rappresentanti delle Associazioni dei comuni più rappresentative;
d) quattro rappresentanti dei coordinamenti regionali degli enti iscritti alle due sezioni dell’albo di cui all’articolo 4;
e) quattro rappresentanti di enti di prima e seconda classe operanti su scala regionale;
f) due rappresentanti locali degli enti del servizio civile nazionale;
g) due rappresentanti delle associazioni dei volontari del servizio civile lombardo;
h) un rappresentante degli atenei lombardi;
i) un rappresentante delle associazioni imprenditoriali;
l) un rappresentante delle organizzazioni sindacali.
2. I componenti del Tavolo sono nominati con deliberazione della Giunta regionale.
3. Il Tavolo, quale organo permanente di consultazione esprime pareri relativamente alla predisposizione dello schema di programma triennale di cui all’articolo 10 e degli schemi di provvedimenti annuali di attuazione di cui all’articolo 11, e formula proposte relative al servizio civile in Lombardia.
4. I componenti del Tavolo esercitano la propria funzione a titolo gratuito e hanno diritto al solo rimborso delle spese sostenute, previa autorizzazione della direzione generale competente.


ARTICOLO 14
(Attività di rendicontazione)

1. Fatti salvi gli ordinari strumenti di controllo sull’attività gestionale, tesi a verificare la conformità alla programmazione, la Giunta regionale, su proposta della direzione generale competente, presenta ogni anno all’UNSC una relazione sull’attività effettuata.
2. La Giunta regionale rende conto al Consiglio regionale dell’attuazione della legge e dei risultati da essa ottenuti nel diffondere l’esperienza del servizio civile in Lombardia; a tal fine, su iniziativa dell’assessore con delega in materia, trasmette alla commissione consiliare competente una relazione biennale che contenga risposte documentate ai seguenti quesiti:
a) quali iniziative sono state attivate per l’informazione ai cittadini e per l’incentivazione del servizio civile;
b) quale è stata la diffusione del servizio civile in Lombardia con riferimento alla quantità e alla tipologia dei progetti finanziati e dei soggetti impiegati per la loro realizzazione;
c) quali progetti sperimentali sono stati realizzati;
d) attraverso quali modalità si è realizzata la cooperazione fra i soggetti che compongono il sistema del servizio civile e come sono state affrontate eventuali difficoltà;
e) quali iniziative ha attivato l’Organismo regionale permanente sulla formazione per il servizio civile volontario, di cui all’articolo 7, comma 4, per verificare gli esiti della formazione ed il grado di soddisfazione dei destinatari.
3. Allo svolgimento delle attività di analisi di cui al comma 2, è destinata parte delle risorse previste dal fondo di cui all’articolo 16.

CAPO IV
DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 15
(Regolamento regionale)

1. Entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge è approvato il regolamento regionale di attuazione, che disciplina, oltre a quanto espressamente previsto nella presente legge, le regole di composizione e funzionamento della Commissione di cui all’articolo 5, comma 2, dell’Organismo di cui all’articolo 7, comma 4, della Conferenza di cui all’articolo 12 e del Tavolo di cui all’articolo 13.

ARTICOLO 16
(Fondo regionale per il servizio civile lombardo)

1. E’ istituito, per far fronte agli oneri finanziari derivanti dall’entrata in vigore della presente legge, un apposito Fondo regionale per il servizio civile lombardo, implementato annualmente della necessaria disponibilità finanziaria in sede di approvazione della legge di bilancio, in coerenza con il programma triennale di cui all’articolo 10.
2. Al finanziamento del Fondo regionale concorrono:
a) risorse regionali, secondo modalità da definirsi nel regolamento di cui all’articolo 15;
b) risorse comunitarie;
c) versamenti di soggetti pubblici o privati, senza destinazione specifica, ovvero volti alla realizzazione di specifici progetti di servizio civile in settori di rilevanza strategica e con ricaduta sul territorio regionale.

ARTICOLO 17
(Norma finanziaria)

1. Alle spese per le attività di informazione, studi, ricerche e indagini previste dall’articolo 2, comma 2, per le attività di formazione di cui all’articolo 7, per la realizzazione dei progetti sperimentali, di cui all’articolo 8 e per l’applicazione degli strumenti di valorizzazione dell’attività del servizio civile, di cui all’articolo 9, è autorizzata la spesa complessiva di € 1.500.000,00 per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008.
2. Per le spese di cui al comma 2, la Giunta regionale è autorizzata, per gli esercizi successivi al 2006, nei limiti delle quote annue determinate con legge di bilancio, a dar corso all’espletamento delle procedure e degli adempimenti previsti per i programmi pluriennali di spesa, ai sensi dell’articolo 23 della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione).
3. Agli oneri complessivi di € 1.500.000,00, per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008 di cui al comma 2, si provvede mediante riduzione per pari importi, della dotazione finanziaria di competenza e di cassa, dell’esercizio finanziario 2006 e della dotazione finanziaria di competenza degli esercizi 2007 e 2008 dell’UPB 7.4.0.2.248 “Fondo speciale per spese correnti” (voce 5.2.5.2.93.9024 “Pdl Servizio civile in Lombardia”).

4. Agli oneri derivanti dall’attività dell’Organismo regionale permanente sulla formazione per il servizio civile, di cui all’articolo 7,
comma 4, della Conferenza sul servizio civile lombardo, di cui all’articolo 12 e del Tavolo regionale permanente di consultazione sul servizio civile in Lombardia, di cui all’articolo 13, si provvede per l’esercizio finanziario 2006 e seguenti, con le risorse stanziate annualmente all’UPB 7.2.0.1.184 “Spese postali, telefoniche e altre spese generali”.
5. Allo stato di previsione delle spese del bilancio pluriennale 2006-2008 sono apportate le seguenti variazioni:
STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE
Alla funzione obiettivo 5.2 “Welfare della sussidiarietà”, spesa corrente, la dotazione finanziaria di competenza, per l’esercizio finanziario 2006 e le dotazioni finanziarie di competenza per gli esercizi finanziari 2007 e 2008 dell’UPB 5.2.5.2.93 “Valorizzazione del non profit e servizio civile” sono incrementate rispettivamente di € 1.500.000,00, € 1.500.000,00 ed € 1.500.000,00.


ARTICOLO 18
(Disposizioni transitorie)

1. Il primo programma triennale è approvato entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 15. Entro i successivi trenta giorni la Giunta approva i primi provvedimenti attuativi di cui all’articolo 11.
2. Fino alla conclusione delle procedure di iscrizione alle due sezioni dell’albo regionale di cui all’articolo 4, gli enti con sede legale in Lombardia possono presentare alla Regione i progetti per il servizio civile previsto dalla legge 64/2001. Sono esclusi gli enti con sedi di servizio presenti in più regioni, già iscritti all’albo nazionale provvisorio istituito presso l’UNSC.

Formula Finale:

La presente legge regionale e’ pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione lombarda.
Milano, 3 gennaio 2006
(Approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. VIII/103 del 21 dicembre 2005)


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