NORMATIVA
Normativa regionale - Lombardia
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Legge regionale del 28 ottobre 2004 n.29
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Modifica della l.r. 3 aprile 2000, n. 22 "attuazione dell'art. 15 (vendite straordinarie) del d.lgs 31 marzo 1998, n. 114 'riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art. 4, comma 4 della legge 15 marzo 1997, n. 59'"
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Il Consiglio regionale ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
promulga seguente legge
Art. 1 (Modifiche alla l.r. 3 aprile 2000, n. 22 in materia di vendite straordinarie)
1. 1. Alla legge regionale 3 aprile 2000, n. 22 “Attuazione dell’art. 15 (vendite straordinarie) del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 ‘Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell’art. 4, comma 4 della legge 15 marzo 1997, n. 59’” sono apportate le seguenti modifiche: a) a) il titolo della legge è sostituito dal seguente: “Disciplina delle vendite straordinarie e disposizioni in materia di orari degli esercizi commerciali”; b) b) dopo il comma 2 dell’articolo 1, è aggiunto il seguente: “2 bis. Le disposizioni della presente legge e quelle vigenti in materia di orari e di aperture domenicali e festive si applicano alle attività di vendita al dettaglio ed alle attività in cui la vendita è presente anche se effettuata in modo non continuativo o non prevalente, comprese le attività di vendita effettuate dai produttori e dagli artigiani in luoghi diversi dai locali di produzione o a questi adiacenti.”; c) c) la lettera b) del comma 1 dell’articolo 2 è sostituita dalla seguente: “b) trasferimento in gestione o cessione in proprietà di azienda;”; d) d) al comma 4 dell’articolo 2 dopo le parole “sei settimane” sono aggiunte le seguenti: “e per una sola volta in ciascun anno solare.”; e) e) il comma 11 dell’articolo 2 è sostituito dal seguente: “11. Le comunicazioni riguardanti le vendite di liquidazione per il trasferimento in gestione o la cessione in proprietà di azienda devono indicare, o recare accluso in copia, l’atto registrato che attesti l’avvenuto trasferimento. E’ facoltà dell’esercente di produrre tale atto entro il termine del periodo di durata della vendita di liquidazione.”; f) f) l’articolo 4 è sostituito dal seguente: “Art. 4 (Vendite promozionali) 1. 1. Le vendite promozionali sono effettuate dall'operatore commerciale al fine di promuovere la vendita di uno, più o tutti i prodotti della gamma merceologica, applicando sconti o ribassi sul prezzo normale di vendita. 2. 2. Le vendite promozionali dei prodotti di cui all'articolo 3, comma 1, non possono essere effettuate nei periodi di cui all'articolo 3, comma 2, e nei trenta giorni antecedenti, né in ogni caso dal 25 novembre al 31 dicembre. 3. 3. Le vendite promozionali dei prodotti alimentari, dei prodotti per l'igiene della persona e per l’igiene della casa non sono soggette alle limitazioni di cui al comma 2.”; g) g) il comma 1 dell’articolo 5 è sostituito dal seguente: “1. Nelle vendite straordinarie è esposto obbligatoriamente il prezzo normale di vendita iniziale e lo sconto o il ribasso espresso in percentuale.”; h) h) dopo il comma 1 dell’articolo 5 sono inseriti i seguenti: “1 bis. E’ facoltà del venditore indicare anche il prezzo di vendita praticato a seguito dello sconto o ribasso, nel rispetto dei commi 4 e 5. 1 ter. E’ vietato all’operatore commerciale indicare prezzi ulteriori e diversi rispetto a quanto previsto dai commi 1 e 1 bis.”; i) i) dopo l’articolo 5 è aggiunto il seguente: “Art. 5 bis (Orari attività di vendita) 1. 1. I comuni, su richiesta degli esercenti, possono estendere nei giorni feriali la fascia oraria di apertura e di chiusura al pubblico degli esercizi commerciali di vendita al dettaglio tra le ore cinque e le ore ventiquattro, fermo restando il limite delle tredici ore giornaliere. L’osservanza della mezza giornata di chiusura infrasettimanale è facoltativa, a discrezione dell’esercente. 2. 2. I comuni possono altresì autorizzare, su richiesta degli esercenti e per particolari esigenze di servizio al cittadino, specifiche deroghe all’orario di apertura mattutino di cui al comma 1, fermo restando il limite delle tredici ore giornaliere.”.
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