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NORMATIVA
Normativa regionale - Veneto

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Legge regionale del 26 novembre 2004 , n.28
Norme per l’esercizio degli apparecchi di sollevamento e degli automezzi dotati di bracci aerei.
 

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale


Promulga la seguente legge


Art. 1
Finalità


1. La presente legge si prefigge lo scopo di ridurre, attraverso la formazione e l’aggiornamento degli operatori, il rischio di infortuni sul lavoro connessi al non corretto utilizzo dei mezzi e degli apparecchi di sollevamento, di trasporto e di immagazzinaggio e degli automezzi dotati di bracci aerei, che costituiscono frequente causa di infortuni in ipotesi di caduta, schiacciamento o folgorazione elettrica causata da avvicinamenti e contatti con linee elettriche aeree in tensione.


Art. 2
Campo di applicazione


1. Le disposizioni contenute nella presente legge si applicano alle attività alle quali sono addetti i lavoratori subordinati, come definiti dall’articolo 3 del DPR 27 aprile 1955, n. 547 “Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro” e successive modificazioni e dall’articolo 2, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 “Attuazione della direttiva 89/391/CE, della direttiva 89/654/CE, della direttiva 89/655/CE, della direttiva 89/656/CE, della direttiva 90/269/CE, della direttiva 90/270/CE, della direttiva 90/394/CE, della direttiva 90/679/CE, della direttiva 93/88/CE, della direttiva 95/63/CE, della direttiva 97/42/CE, della direttiva 98/24/CE, della direttiva 99/38/CE e della direttiva 99/92/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro” e successive modificazioni, nonché i lavoratori parasubordinati, i collaboratori a qualsiasi titolo o i lavoratori autonomi operanti su spazi privati o pubblici all’interno del territorio regionale.
2. La Giunta regionale determina con proprio atto, entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, sentita la competente Commissione consiliare, gli apparecchi il cui utilizzo rientra nell’ambito di applicazione delle disposizioni contenute nella presente legge.
3. Le disposizioni contenute nella presente legge si applicano anche agli operatori che utilizzano i mezzi e gli apparecchi contemplati nel provvedimento della Giunta regionale, di cui al comma 2, in attività attinenti l’esercizio di miniere, cave e torbiere.


Art. 3
Attività escluse


1. Le disposizioni contenute nella presente legge non si applicano ai servizi ed agli impianti gestiti direttamente dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, dal Ministero dell’Interno e dal Ministero della difesa, all’esercizio dei trasporti terrestri pubblici ed all’esercizio della navigazione marittima, aerea ed interna.
2. É inoltre escluso dal campo di applicazione della presente legge l’esercizio di ascensori e montacarichi, di piattaforme elevatrici e di montascale per disabili, di scale mobili e di sistemi di parcheggio automatico per autovetture.


Art. 4
Formazione e aggiornamento


1. Gli operatori che utilizzano i mezzi e gli apparecchi individuati dalla Giunta regionale con il provvedimento di cui all’articolo 2, sono tenuti, in riferimento agli obblighi sanciti agli articoli 22 e 38 del decreto legislativo n. 626/1994 e successive modificazioni, alla frequenza di specifici corsi di formazione ed aggiornamento della durata di almeno otto ore, con verifica finale di apprendimento, nella materia della sicurezza degli apparecchi di sollevamento e trasporto, dei rischi connessi all’uso di mezzi di sollevamento delle persone e dei rischi elettrici legati alla vicinanza di linee elettriche aeree in tensione.
2. Per i lavoratori dipendenti l’attività di formazione ed aggiornamento e la verifica finale di apprendimento costituiscono a tutti gli effetti attività di formazione ai sensi degli articoli 22 e 38 del decreto legislativo n. 626/1994 e successive modificazioni, pertanto il tempo impiegato rientra nel normale orario di lavoro.
3. La Giunta regionale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la competente Commissione consiliare, determina con proprio atto le procedure, le modalità di svolgimento, i requisiti, la periodicità ed i tempi dei corsi di formazione ed aggiornamento, individuando anche i soggetti autorizzati ad effettuare la formazione, l’aggiornamento e la verifica finale di apprendimento.
4. Con il medesimo provvedimento vengono inoltre definiti i ruoli dei Servizi di prevenzione, igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro (SPISAL), dell’Agenzia regionale per la prevenzione e la protezione ambientale del Veneto (ARPAV) e della struttura regionale competente in materia di prevenzione nell’attività di formazione, verifica finale di apprendimento e rilascio degli attestati.


Art. 5
Titoli pregressi


1. La Giunta regionale, nel provvedimento di cui all’articolo 4, comma 2, quantifica il credito formativo da attribuire all’attività di formazione che sia già stata effettuata dagli operatori del settore.


Art. 6
Attestato per l’utilizzo dei mezzi di sollevamento


1. Al candidato che partecipi all’attività di formazione ed aggiornamento e superi la verifica finale di apprendimento viene rilasciato un attestato che consente l’utilizzo all’interno del territorio regionale dei mezzi e degli apparecchi di sollevamento, di trasporto e di immagazzinaggio di cui all’articolo 2.
2. L’attestato ha validità di 5 anni dalla data del rilascio.
3. Il rinnovo dell’attestato viene rilasciato in seguito ad uno specifico corso di formazione, secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale.
4. In caso di revoca dell’attestato, di cui all'articolo 9 da parte degli organi di vigilanza, il nuovo attestato potrà essere rilasciato secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale.


Art. 7
Oneri


1. Gli oneri per la frequenza ai corsi di formazione ed aggiornamento e per la verifica finale di apprendimento sono a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi.


Art. 8
Sanzioni


1. Chiunque utilizza, all’interno del territorio della Regione del Veneto, sia in ambiente di lavoro che in ambiente civile, uno degli apparecchi di sollevamento e degli automezzi previsti all’articolo 2, comma 2, senza il possesso dell’attestato di formazione di cui all’articolo 6, è punito con la sanzione amministrativa da 200,00 a 600,00 euro. Se si tratta di un lavoratore dipendente la sanzione va applicata anche al datore di lavoro.


Art. 9
Vigilanza


1. La vigilanza sull’applicazione della presente legge è affidata agli SPISAL delle ULSS che provvedono tramite il proprio personale di vigilanza ed ispezione.
2. Gli SPISAL che nel corso delle verifiche accertino violazioni da parte dei lavoratori operanti sugli apparecchi di cui alla presente legge, valutato il rischio per la sicurezza del lavoro, possono disporre la revoca dell’attestato di formazione nei casi e secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale.


La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. é fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.
Venezia, 26 novembre 2004
Galan



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