Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale
Promulga la seguente legge:
TITOLO I
FINALITÀ E OBIETTIVI. UNIONE EUROPEA E RAPPORTI INTERNAZIONALI
Art. 1
Finalità e obiettivi
1. La presente legge adegua l'ordinamento della Regione Emilia-Romagna alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), perseguendo il grado più elevato di valorizzazione delle autonomie e, al tempo stesso, di raccordo e armonia del sistema.
2. In particolare, persegue i seguenti obiettivi:
a) adeguare l'ordinamento della Regione alle esigenze di adempimento delle funzioni che la Costituzione le riconosce in ambito europeo e internazionale;
b) valorizzare l'autonomia degli Enti locali, con particolare riferimento a quella normativa chiarendone i rapporti con le fonti regionali;
c) adeguare la disciplina della Conferenza Regione-Autonomie locali alla prospettiva della costituzione del Consiglio previsto dall'articolo 123, comma quarto della Costituzione;
d) rafforzare gli strumenti di integrazione e concertazione tra diverse istituzioni e diverse politiche, al fine di offrire ai cittadini prestazioni e interventi organicamente coordinati;
e) attuare i principi costituzionali di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, valorizzando particolarmente le forme associative tra Comuni, tenendo conto delle specificità delle realtà montane, nonché considerando le peculiarità dell'Area metropolitana bolognese e del Circondario di Imola;
f) favorire la cooperazione in ambito interregionale;
g) superare i controlli preventivi di legittimità ed introdurre forme di comunicazione, supporto e monitoraggio condiviso tra Regione ed Enti locali;
h) favorire la semplificazione e l'accelerazione delle procedure, l'innovazione e la trasparenza dell'attività normativa e amministrativa, anche mediante l'utilizzazione di strumenti informatici;
i) stabilire nuovi criteri di organizzazione regionale con particolare riferimento al sistema delle agenzie e alle nomine;
l) prevedere uno stabile sistema di raccordo con le Università e stabilire criteri per la valutazione dei titoli universitari ai fini delle assunzioni nelle amministrazioni regionale e locali.
Art. 2
Partecipazione della Regione alla formazione del diritto comunitario
1. Il presidente della Giunta regionale assicura e promuove, nel quadro degli indirizzi stabiliti dal Consiglio regionale, la più ampia partecipazione della Regione Emilia-Romagna alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi e di indirizzo comunitari.
2. Il presidente della Giunta regionale riferisce al Consiglio regionale delle iniziative e dei compiti svolti ai sensi del comma 1.
3. La partecipazione degli Enti locali alle iniziative ed ai compiti svolti ai sensi del comma 1 è disciplinata dalla Giunta regionale previa intesa con la Conferenza Regione-Autonomie locali ai sensi dell'articolo 31 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale).
Art. 3
Adeguamento dell'ordinamento regionale agli obblighi comunitari
ed attuazione delle politiche europee
1. Per il periodico adeguamento dell'ordinamento regionale agli obblighi derivanti dall'emanazione di atti normativi comunitari o alle sentenze della Corte di giustizia, entro il primo luglio di ogni anno la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale il progetto di legge comunitaria regionale che deve essere approvata entro il 31 dicembre e deve indicare nel titolo l'intestazione "Legge comunitaria regionale" con l'indicazione dell'anno di riferimento. Il testo della legge comunitaria regionale è trasmesso per conoscenza al Governo ed è accompagnato da una relazione sullo stato di attuazione del diritto comunitario nell'ordinamento regionale.
2. La legge comunitaria regionale:
a) recepisce gli atti normativi emanati dall'Unione europea nelle materie di competenza regionale e attua, in particolare, le direttive comunitarie, disponendo inoltre quanto necessario per il completamento dell'attuazione dei regolamenti comunitari;
b) detta disposizioni per l'attuazione delle sentenze della Corte di giustizia e degli altri provvedimenti, anche di rango amministrativo, della Commissione europea che comportano obbligo di adeguamento per la Regione;
c) reca le disposizioni modificative o abrogative della legislazione vigente necessarie all'attuazione o applicazione degli atti comunitari di cui alle lettere a) e b);
d) individua gli atti normativi comunitari alla cui attuazione o applicazione la Giunta è autorizzata a provvedere in via amministrativa, dettando i criteri ed i principi direttivi all'uopo necessari;
e) reca le disposizioni procedurali, metodologiche, attuative, modificative e abrogative necessarie all'attuazione di programmi regionali cofinanziati dall'Unione europea.
3. La Regione Emilia-Romagna nell'ambito delle proprie competenze e nel perseguimento delle finalità statutarie partecipa ai programmi e progetti promossi dall'Unione europea. La Regione promuove altresì la conoscenza delle attività dell'Unione europea presso gli Enti locali e i soggetti della società civile del territorio regionale e favorisce la partecipazione degli stessi ai programmi e progetti promossi dall'Unione europea. La Giunta regionale determina, con proprio atto, le modalità per l'eventuale cofinanziamento e l'acquisizione di servizi organizzativi e di supporto per le iniziative di cui al presente comma.
Art. 4
Attività di rilievo internazionale della Regione
1. Nel rispetto della competenza statale in materia di politica estera e dei principi fondamentali stabiliti con legge dello Stato o da essa dedotti la presente legge detta norme sulle modalità di esercizio dei rapporti internazionali della Regione.
2. La Giunta regionale esercita le proprie attività di rilievo internazionale, in particolare attraverso:
a) iniziative di cooperazione allo sviluppo, solidarietà internazionale e aiuto umanitario;
b) attività promozionali dirette nel campo del marketing territoriale, del commercio e della collaborazione industriale, del turismo, del settore agroalimentare, della cultura e dello sport;
c) predisposizione di missioni, studi, eventi promozionali;
d) attività promozionali indirette, quali il supporto a soggetti pubblici e privati presenti sul territorio dell'Emilia-Romagna, ma non dipendenti dall'amministrazione regionale, per l'attuazione di iniziative similari a quelle indicate alle lettere a), b) e c);
e) iniziative di scambio di esperienze e assistenza istituzionale con le amministrazioni di Regioni ed altri enti esteri;
f) supporto ad iniziative di scambio e collaborazione in campo universitario, scolastico e delle politiche giovanili;
g) supporto, promozione ed incentivazione allo sviluppo dei gemellaggi tra i Comuni e le Province dell'Emilia-Romagna, quelli europei e del mondo e alle iniziative degli stessi per la diffusione di una cultura di pace;
h) iniziative a supporto del reclutamento e della formazione di personale destinato ad immigrare per motivi di lavoro in Emilia-Romagna;
i) politiche a favore dei concittadini emigrati all'estero;
l) creazione di strutture all'estero di supporto alle attività internazionali della Regione.
Art. 5
Indirizzi di cooperazione internazionale
e disciplina dell'attività internazionale della Regione
1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, approva un documento pluriennale di indirizzi in materia di cooperazione internazionale e attività internazionale della Regione Emilia-Romagna per la programmazione regionale, contenente principi e modalità per il coordinamento fra le attività di rilievo internazionale della Regione e priorità, anche territoriali, nell'attuazione delle stesse.
2. La Giunta regionale, nell'ambito delle priorità stabilite dal documento pluriennale di indirizzi di cui al comma 1, approva:
a) le modalità e le procedure per l'istituzione di sedi ed uffici di collegamento e supporto organizzativo all'estero; tali uffici devono avere caratteristiche di intersettorialità;
b) le modalità organizzative e gli strumenti di supporto per la collaborazione con enti territoriali interni ad altro Stato;
c) le modalità organizzative e gli strumenti di supporto per l'invio e l'accoglienza di funzionari nell'ambito di progetti di collaborazione ed assistenza istituzionale;
d) gli strumenti e le iniziative per la collaborazione e l'incentivazione nelle attività internazionali con gli Enti locali e le Università presenti in Regione.
3. Fino a specifica disposizione del contratto collettivo nazionale in materia, la Giunta regionale, con l'atto di cui al comma 2, lettera a), stabilisce una indennità mensile speciale a titolo di rimborso forfettario delle spese relative alla permanenza nella sede di servizio all'estero al personale assegnato alle sedi ed uffici previsti da detta disposizione. Tale indennità non può essere superiore alle analoghe indennità previste per il personale all'estero dello Stato italiano.
4. La Giunta regionale determina, con l'atto di cui al comma 2, lettera a), le modalità per l'acquisizione di servizi organizzativi e di supporto per le attività degli uffici ivi previsti, prevedendo le modalità per l'attivazione, ove necessario, di convenzioni anche con enti, società ed associazioni dotate della necessaria capacità ed esperienza, con sede nel Paese di insediamento dell'ufficio.
5. Il comma 2, lettera a) ed i commi 3 e 4 si applicano anche alle strutture di rappresentanza regionale presso le istituzioni europee di cui all'articolo 58, comma 4 della legge 6 febbraio 1996, n. 52 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994).
Art. 6
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 5 si fa fronte mediante l'istituzione, nella parte spesa del bilancio regionale, di apposite unità previsionali di base e relativi capitoli che saranno dotati della necessaria disponibilità in sede di approvazione della legge annuale di bilancio ai sensi di quanto disposto dall'articolo 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4) con apposito atto della Giunta regionale.
Art. 7
Abrogazione delle leggi regionali n. 12 e n. 18 del 1997 e modifiche alla legge regionale n. 12 del 2002
1. La legge regionale 12 maggio 1997, n. 12 (Istituzione della struttura regionale di collegamento presso le sedi delle istituzioni dell'Unione europea) è abrogata con effetto a decorrere dall'approvazione dell'atto di cui all'articolo 5, comma 2, lettera a).
2. La legge regionale 27 giugno 1997, n. 18 (Iniziative per la promozione dell'integrazione europea e la collaborazione tra i popoli di tutti i continenti) è abrogata con effetto a decorrere dall'approvazione dell'atto di cui all'articolo 5, comma 2, lettera d).
3. Nella legge regionale 24 giugno 2002, n. 12 (Interventi regionali per la cooperazione con i Paesi in via di sviluppo ed i Paesi in via di transizione, la solidarietà internazionale e la promozione di una cultura di pace) sono abrogati i commi 8, 9 e 10 dell'articolo 6 con effetto a decorrere dall'approvazione dell'atto di cui all'articolo 5, comma 2, lettera a).
4. I procedimenti attivati a norma delle leggi regionali di cui al presente articolo, che risultano in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, sono attuati e conclusi secondo quanto disposto dalle medesime leggi regionali.
TITOLO II
SISTEMA DELLE AUTONOMIE LOCALI
CAPO I
Poteri normativi e governo locale
Art. 8
Poteri normativi degli Enti locali e rapporti con l'ordinamento regionale
1. Nelle materie di competenza legislativa regionale, gli Enti locali esercitano la potestà regolamentare ai sensi dell'articolo 117, comma sesto della Costituzione, in ordine alla organizzazione e allo svolgimento delle funzioni dell'Ente locale, nel rispetto dei limiti fissati dalla legge regionale al fine di assicurare i requisiti minimi di uniformità, con particolare riferimento ai diritti civili e sociali.
2 Le disposizioni contenute in regolamenti della Regione cessano di avere efficacia, nell'ordinamento degli Enti locali interessati, con l'entrata in vigore del regolamento locale.
3. Nell'ambito delle materie di competenza legislativa regionale, salvo diversa disposizione di legge, i regolamenti e le ordinanze degli Enti locali determinano l'importo minimo e quello massimo delle sanzioni amministrative pecuniarie in caso di violazione. Tali importi non possono essere inferiori a 25,00 euro né superiori a 10.000,00 euro.
4. In assenza della individuazione di limiti edittali della sanzione nell'atto normativo dell'Ente locale, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 euro a 500,00 euro.
Art. 9
Principio di integrazione
1. La Regione pone a fondamento dell'intervento legislativo e della disciplina sul conferimento delle funzioni amministrative a livello locale, il principio dell'integrazione, con particolare riferimento alla integrazione tra le politiche sociali, territoriali ed economiche.
2. A tale scopo, la Regione e gli Enti locali adottano strumenti di programmazione e progettazione ad approccio integrato, valorizzando i collegamenti tra politiche settoriali rivolte alle medesime categorie di destinatari o ai medesimi contesti territoriali e tenendo conto degli effetti reciproci di tali politiche.
Art. 10
Integrazione e concertazione in ambito provinciale
1. Al fine di realizzare l'integrazione tra le funzioni ripartite tra i diversi livelli del governo locale, le Province adottano gli atti di pianificazione ed indirizzo previsti da leggi regionali previa concertazione con i Comuni, le Comunità montane, le Unioni di Comuni e le Associazioni intercomunali ricompresi nel proprio ambito territoriale.
2. Lo statuto della Provincia disciplina le modalità di svolgimento della concertazione di cui al comma 1. In mancanza di specifica disciplina, la concertazione di cui al comma 1 è esercitata tramite una conferenza territoriale composta dai sindaci e dal presidente della Provincia.
3. I programmi ed i provvedimenti regionali stabiliscono forme di preferenza o incrementi per trasferimenti di risorse finanziarie alle Province destinati all'erogazione di contributi a favore degli Enti locali, quando per l'individuazione dei criteri e delle modalità per l'erogazione dei suddetti contributi sia stata effettuata la concertazione ai sensi del comma 1.
Art. 11
Accordi tra amministrazioni per l'unificazione delle conferenze di ambito provinciale
1. Le funzioni di più conferenze o organismi collegiali comunque denominati composti da amministratori o da rappresentanti di Enti locali istituiti in ambito provinciale o sub-provinciale sulla base di leggi regionali, in particolare nelle materie del trasporto pubblico locale, della sanità, dei servizi sociali, della gestione dei rifiuti, della tutela dell'ambiente, possono essere affidate ad altra conferenza, o unificate in capo ad un unico organismo collegiale composto nei modi e nelle forme definiti da accordi tra la Regione e gli Enti locali rappresentati.
2. A tal fine gli accordi disciplinano in particolare la composizione, le modalità di esercizio delle competenze, le modalità di funzionamento, l'organizzazione e le competenze ed individuano la disciplina applicabile all'organo collegiale unificato. Successivi eventuali accordi tra gli enti rappresentati provvedono, altresì, a disciplinare gli aspetti patrimoniali e finanziari.
3. Dalla data di avvio dell'esercizio delle funzioni da parte della conferenza, sono soppresse le conferenze o gli organismi collegiali le cui funzioni siano state conferite all'altro organismo.
CAPO II
Forme associative dei Comuni
Art. 12
Attuazione dei principi di differenziazione ed adeguatezza
1. Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni secondo criteri di differenziazione ed adeguatezza, tenendo conto della loro dimensione associativa.
2. La legge regionale può prevedere specifici conferimenti ai Comuni capoluogo, ai Comuni ed alle Unioni di Comuni con popolazione superiore ai 50.000 abitanti e al Circondario di Imola, in ragione delle loro specifiche caratteristiche territoriali ed organizzative.
3. Le funzioni amministrative conferite ai Comuni, quando la legge regionale fissa requisiti demografici, organizzativi o di estensione territoriale per il loro esercizio, sono esercitate, per i Comuni che non li raggiungono, dalle Unioni e dalle Comunità montane, nonché dalle Associazioni intercomunali che rispettino tali requisiti e che espressamente deliberino di accettare.
4. In attuazione dei principi di cui all'articolo 118, comma primo della Costituzione, ove non si verifichino le condizioni di cui al comma 3, il presidente della Giunta regionale, con proprio decreto, sentita la Conferenza Regione-Autonomie locali, valutate le dimensioni organizzative, demografiche ed il contesto territoriale, individua l'ente al quale sono attribuite in via transitoria le funzioni amministrative.
Art. 13
Esercizio associato delle funzioni comunali
1. Quando la legge non stabilisce requisiti demografici, territoriali o organizzativi, i Comuni possono esercitare in forma associata le funzioni loro attribuite o conferite, ivi comprese le funzioni fondamentali stabilite dalla legge statale. La Regione incentiva l'esercizio associato delle funzioni ai sensi della legge regionale n. 11 del 2001.
2. Nell'ipotesi di Comuni ricompresi in Associazioni intercomunali, la legge regionale può condizionare l'esercizio delle funzioni ad una durata minima dell'accordo associativo. Il conferimento delle funzioni ai Comuni con il vincolo dell'esercizio da parte della forma associativa diviene operativo a seguito dell'accettazione da parte della forma associativa. In tale ipotesi, le risorse necessarie per l'esercizio delle funzioni vengono trasferite al Comune sede istituzionale dell'Associazione con vincolo di destinazione alle gestioni associate.
Art. 14
Criteri preferenziali per l'erogazione di contributi settoriali alle forme associative degli Enti locali
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 12 della legge regionale n. 11 del 2001 e dalle disposizioni adottate nei vari settori in attuazione dei principi ivi contenuti, la Regione e le Province, nella adozione dei seguenti atti e provvedimenti, devono prevedere criteri preferenziali, relativamente alla erogazione di contributi ai Comuni, per gli interventi posti in essere dalle Unioni di Comuni, dalle Comunità montane e dalle Associazioni intercomunali, tenendo conto della densità demografica dei territori:
a) programma poliennale degli interventi di cui all'articolo 7, comma 2 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 18 (Norme in materia di biblioteche, archivi storici, musei e beni culturali) e relativi provvedimenti attuativi;
b) provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 23 dicembre 2002, n. 40 (Incentivi per lo sviluppo e la qualificazione dell'offerta turistica regionale. Abrogazione della legge regionale 11 gennaio 1993, n. 3);
c) direttive applicative del programma poliennale degli interventi regionali per la promozione e la commercializzazione turistica di cui all'articolo 5, comma 4 della legge regionale 4 marzo 1998, n. 7 (Organizzazione turistica regionale - Interventi per la promozione e commercializzazione turistica - Abrogazione delle leggi regionali 5 dicembre 1996, n. 47, 20 maggio 1994, n. 22, 25 ottobre 1993, n. 35 e parziale abrogazione della L.R. 9 agosto 1993, n. 28) e relativi provvedimenti attuativi;
d) provvedimento della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 48, comma 10 della legge regionale 12 marzo 2003, n. 2 (Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali);
e) provvedimenti di approvazione e finanziamento dei progetti per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 5, comma 2, lettera c) della legge regionale 21 febbraio 1990, n. 14 (Iniziative regionali in favore dell'emigrazione e dell'immigrazione - Nuove norme per l'istituzione della Consulta regionale dell'emigrazione e dell'immigrazione);
f) provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 14, comma 4 della legge regionale 10 gennaio 2000, n. 1 (Norme in materia di servizi educativi per la prima infanzia);
g) provvedimento della Giunta regionale di riparto alle Province dei fondi per gli interventi previsti dall'articolo 3 della legge regionale 8 agosto 2001, n. 26 (Diritto allo studio ed all'apprendimento per tutta la vita. Abrogazione della L.R. 25 maggio 1999, n. 10);
h) provvedimento della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 31, comma 2 della legge regionale 7 aprile 2000, n. 27 (Nuove norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina).
2. I criteri preferenziali di cui al comma 1 si applicano nei casi in cui le domande siano presentate sulla base di atti deliberati all'unanimità da un organo composto dai rappresentanti di tutti i Comuni aderenti alla forma associativa, o comunque sulla base di atti di adesione di tutti i Comuni aderenti della forma associativa.
Art. 15
Associazioni intercomunali - Modifiche alla legge regionale n. 11 del 2001
1. Dopo il comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale n. 11 del 2001, è inserito il seguente comma: "2 bis. In deroga a quanto previsto al comma 2, l'Associazione può essere costituita anche tra Comuni non confinanti quando la continuità territoriale sia interrotta da parti del territorio di un Comune con popolazione superiore ai cinquantamila abitanti.".
2. Il comma 4 dell'articolo 16 della legge regionale n. 11 del 2001 è soppresso, a partire dall'entrata in vigore della presente legge.
Art. 16
Cooperazione tra Comuni in ambiti interregionali
1. Il Presidente della Giunta regionale, su istanza dei Comuni interessati, può promuovere accordi con altre Regioni aventi ad oggetto lo svolgimento in forma associata tra Comuni appartenenti a diverse Regioni, di funzioni e servizi comunali, quando ciò si renda necessario al fine di definire la disciplina regionale applicabile relativamente alle procedure e modalità di erogazione di servizi da parte degli enti associati.
2. L'accordo può anche prevedere, in presenza di forti indici di integrazione territoriale, e su richiesta degli enti interessati, la costituzione di forme anche stabili di collaborazione interregionali per la gestione in forma associata di una pluralità di funzioni e servizi. In tal caso alla forma associativa si applica la disciplina legislativa regionale convenuta nell'accordo.
3. Il Presidente della Giunta regionale sottoscrive l'accordo previo parere della Commissione consiliare competente per materia.
4. Nei casi in cui si applichi la disciplina legislativa della Regione Emilia-Romagna, la forma associativa è ammessa ai contributi dalla medesima previsti. A tal fine, ove necessario, si provvede all'adeguamento del Programma di riordino territoriale ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 26 aprile 2001, n. 11 (Disciplina delle forme associative e altre disposizioni in materia di Enti locali).
CAPO III
Comunità e territori montani
Art. 17
Sviluppo delle zone montane
1. La Regione assume la valorizzazione delle zone montane come impegno prioritario.
2. I Comuni e le Comunità montane, unitamente alle Province ed alla Regione, cooperano nella realizzazione di un sistema integrato di azioni intersettoriali per lo sviluppo delle zone montane, attraverso strumenti di programmazione negoziata definiti con apposita legge regionale.
Art. 18
Organi delle Comunità montane
1. Il Consiglio della Comunità montana è formato da componenti degli organi dei Comuni da cui essa è costituita.
2. Il numero dei componenti il Consiglio della Comunità montana, stabilito dallo statuto, deve rispettare i limiti previsti per i Comuni con popolazione pari a quella complessiva dell'ente, fatta salva l'esigenza di assicurare la rappresentanza delle minoranze.
3. La composizione e le modalità di elezione del Consiglio della Comunità montana sono stabiliti dallo statuto secondo uno dei seguenti modelli:
a) elezione di un uguale numero di rappresentanti di ciascun Consiglio comunale mediante scheda con voto limitato ad un candidato, in modo da assicurare la rappresentanza delle minoranze, con esclusione, a pena di nullità dell'elezione, di ogni e qualsiasi interferenza della maggioranza;
b) elezione congiunta del Consiglio della Comunità montana con sistema proporzionale sulla base di liste concorrenti, in un'unica assemblea alla quale partecipano tutti i consiglieri dei Comuni in essa ricompresi ciascuno dei quali ha diritto a un voto;
c) individuazione di tutti i sindaci quali membri di diritto del Consiglio comunitario ed elezione della rimanente quota di componenti con il metodo di cui alla lettera b). A tal fine, ogni sindaco deve dichiarare, in sede di presentazione delle liste, il proprio collegamento con una di esse. I seggi sono attribuiti con il metodo proporzionale puro. Qualora la lista maggioritaria risulti avere conseguito oltre il sessanta per cento dei seggi, sommando quelli ottenuti sulla base del risultato della votazione e quelli dei sindaci membri di diritto che ad essa hanno dichiarato il collegamento, dai seggi elettivi si detrae un numero pari a quello necessario per riportare la consistenza della rappresentanza della lista non oltre il sessanta per cento dei componenti l'organo. I seggi così sottratti vengono ridistribuiti con metodo proporzionale tra le altre liste concorrenti.
4. Lo Statuto disciplina le modalità di elezione del Presidente della Comunità montana, da scegliersi tra sindaci, assessori e consiglieri dei Comuni partecipanti. Lo Statuto può prevedere che il Presidente sia scelto tra i sindaci.
5. La Giunta è composta da un numero di membri pari a quello previsto per i Comuni di pari dimensioni. In deroga a tale criterio, lo statuto può stabilire che la Giunta sia composta dai sindaci dei Comuni aderenti o da loro delegati membri dei Consigli o delle Giunte comunali.
Art. 19
Garanzie delle minoranze
1. In tutti i casi in cui la legge prevede una rappresentanza delle minoranze consiliari in seno ad enti od organi sovracomunali, deve essere garantita una elezione priva di ingerenze da parte della maggioranza nella scelta dei rappresentanti della minoranza. Deve altresì essere garantito il permanere del rapporto fiduciario tra maggioranza o minoranza dei singoli Comuni ed i rispettivi rappresentanti.
Art. 20
Adeguamento degli statuti
1. Le Comunità montane adeguano il proprio statuto alle disposizioni della presente legge entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della stessa. Decorso tale termine e fino al momento della entrata in vigore delle modifiche statutarie di adeguamento, le norme statutarie in contrasto con la presente legge sono da considerarsi prive di ogni effetto.
Art. 21
Autonomia organizzativa
1. Le Comunità montane nell'ambito della propria autonomia regolamentare ed organizzativa, adottano il regolamento di contabilità ed il regolamento sul funzionamento degli uffici.
2. Il segretario della Comunità montana svolge le funzioni e i compiti stabiliti dalle leggi e dai regolamenti statali e regionali.
CAPO IV
Area metropolitana di Bologna e nuovo Circondario imolese
Art. 22
Unificazione e semplificazione degli organismi in ambito metropolitano
1. Al fine di rafforzare e semplificare il sistema di governo delle politiche metropolitane, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, gli Enti locali ricompresi nella provincia di Bologna elaborano una proposta di accordo ai sensi dell'articolo 11 per l'unificazione degli organismi composti da amministratori locali, tenendo conto delle specificità previste per il territorio del Circondario di Imola. La Regione presta il proprio supporto tecnico alle necessarie elaborazioni.
Art. 23
Nuovo Circondario imolese
1. I Comuni di Borgo Tossignano, Casalfiumanese, Castel del Rio, Castel Guelfo, Castel San Pietro Terme, Dozza, Fontanelice, Imola, Medicina e Mordano, già facenti parte del Circondario di Imola istituito ai sensi dell'articolo 6 dello statuto della Provincia di Bologna, possono istituire, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge e ai sensi del presente titolo, una forma speciale di cooperazione, finalizzata all'esercizio associato di funzioni comunali ed al decentramento di funzioni provinciali, di seguito denominato nuovo Circondario imolese.
2. Il nuovo Circondario è ente pubblico con personalità giuridica, dotato di autonomia organizzativa e funzionale, di autonomia normativa in relazione alle funzioni ad esso conferite, di autonomia contabile e di bilancio nell'ambito delle risorse ad esso attribuite dai Comuni, dalla Provincia e dalla Regione. A tale ente si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di ordinamento degli Enti locali, ivi comprese quelle di cui al titolo V della parte I del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico sull'ordinamento degli enti locali).
3. L'istituzione del nuovo Circondario è subordinata allo scioglimento del Circondario già istituito ai sensi dell'articolo 6 dello statuto della Provincia di Bologna e del Consorzio del circondario imolese costituitosi nel frattempo.
4. All'ambito territoriale del nuovo Circondario imolese si applicano le disposizioni dell'articolo 11.
Art. 24
Funzioni ed ambito di operatività
1. Il nuovo Circondario esercita:
a) le funzioni ad esso conferite da tutti i Comuni del Circondario;
b) le funzioni conferite dalla Provincia, da essa a qualsiasi titolo esercitate;
c) le funzioni ad esso eventualmente conferite dalla Regione.
2. Nel caso in cui siano conferite al nuovo Circondario funzioni provinciali che, per il territorio ricompreso nella Comunità montana Valle del Santerno, sono di competenza di quest'ultima, essa ne disciplina il conferimento al nuovo Circondario mediante apposite convenzioni.
3. I Comuni ricompresi nel nuovo Circondario e la Comunità montana possono stipulare, anche singolarmente, convenzioni finalizzate ad affidare al nuovo Circondario l'esercizio di proprie competenze.
Art. 25
Concorso del nuovo Circondario nelle funzioni di programmazione e pianificazione della Provincia
1. Nelle materie conferitegli dalla Provincia, il nuovo Circondario concorre alla formazione degli atti di programmazione e pianificazione in rappresentanza degli interessi del proprio livello territoriale, attraverso l'elaborazione di progetti che confluiscono negli atti di competenza provinciale.
2. Le modalità del concorso del nuovo Circondario alla formazione dei suddetti atti sono definite d'intesa con la Provincia, nel rispetto dei termini e della disciplina dei procedimenti previsti dalle leggi regionali di settore. Le intese sono comunicate alla Regione.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano in particolare al procedimento di formazione del piano territoriale di coordinamento provinciale e dei piani in materia di trasporti, tutela ed uso del territorio, parchi, riserve naturali e piano faunistico. In tal caso l'intesa regola, altresì, le forme e gli strumenti di raccordo tra il nuovo Circondario ed i Comuni in esso ricompresi.
4. I provvedimenti della Provincia in materia di programmazione generale e settoriale, di programmi pluriennali e di piani attuativi devono comunque essere corredati dal parere del nuovo Circondario.
5. Il nuovo Circondario rientra fra gli Enti locali previsti dall'articolo 25, comma 3 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 20 (Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio).
6. Nei casi in cui la legge preveda conferenze ed organismi di programmazione e coordinamento a livello provinciale, la Provincia può prevedere la costituzione di conferenze od organismi di programmazione e coordinamento presso il nuovo Circondario con compiti di consultazione e di proposta. Il presidente della conferenza o dell'organismo a livello di nuovo Circondario, o un suo delegato, partecipa di diritto alla conferenza o all'organismo provinciale.
7. Il nuovo Circondario partecipa alle conferenze e agli accordi di pianificazione e agli accordi territoriali della Provincia relativamente agli atti riferiti al proprio territorio.
8. Ai fini di una maggiore omogeneità e semplificazione i Comuni del nuovo Circondario possono con propria delibera assegnare al nuovo Circondario il compito di coordinare l'elaborazione dei piani strutturali comunali, dei regolamenti urbanistici ed edilizi. Con la delibera sono definiti anche criteri e modalità operative.
9. Il nuovo Circondario partecipa ai procedimenti di approvazione del piano strutturale comunale (PSC), del regolamento urbanistico ed edilizio (RUE), dei piani operativi comunali (POC), dei piani urbanistici attuativi (PUA) nelle forme previste dagli articoli 32, 33, 34 e 35 della legge regionale n. 20 del 2000.
10. Il nuovo Circondario partecipa alle conferenze in materia di accordi di programma previste dall'articolo 40 della legge regionale n. 20 del 2000.
Art. 26
Statuto
1. Lo statuto del nuovo Circondario è approvato con deliberazione di tutti i Consigli comunali con le stesse modalità previste per l'approvazione degli statuti comunali.
2. Prima dell'approvazione da parte dei Consigli comunali, lo schema di deliberazione è trasmesso alla Provincia ed alla Comunità Montana Valle del Santerno che possono formulare un parere entro trenta giorni dalla trasmissione.
3. Lo statuto, approvato da tutti i Consigli comunali, viene affisso all'albo del Comune ove ha sede l'ente ed entra in vigore decorsi trenta giorni dall'affissione; esso viene inoltre pubblicato nel bollettino ufficiale della Regione.
4. Lo statuto disciplina gli organi, composti da sindaci e da componenti delle Giunte e dei Consigli degli Enti locali interessati, prevedendo in ogni caso un organo assembleare nel quale deve essere assicurata la rappresentanza delle minoranze così come previsto all'articolo 19, individua le funzioni dell'ente, disciplina i rapporti con gli altri enti operanti nel territorio, e regola le modalità per l'effettivo conferimento delle competenze. Al fine di assicurare la massima trasparenza sulle attività del circondario lo Statuto prevede forme di informazione e consultazione delle popolazioni interessate.
CAPO V
Forme di conoscenza, monitoraggio e supporto al sistema delle Autonomie locali
Art. 27
Monitoraggio
1. Il presente capo, in conformità alle finalità ed ai principi previsti dall'articolo 15 della legge regionale n. 3 del 1999, persegue l'obiettivo di predisporre strumenti di conoscenza e di circolazione delle informazioni volte a consentire alla Regione e all'intero sistema delle autonomie di esercitare le proprie funzioni, tenendo conto dei dati e dei risultati emergenti dalla prassi, nella attuazione delle politiche e nella applicazione delle norme regionali.
2. La Conferenza Regione-Autonomie locali individua indicatori, criteri di rilevazione e metodologie per l'analisi degli effetti delle politiche regionali sul sistema delle autonomie territoriali. Indicatori, criteri e metodologie si riferiscono in particolare alla elaborazione, analisi e pubblicazione dei dati relativi alla finanza regionale e locale, nonché alle indagini finalizzate alla valutazione dell'impatto organizzativo, economico e finanziario delle funzioni conferite.
3. Sulla base di tali indicazioni e per le finalità di cui al comma 1, la Regione raccoglie ed elabora dati e informazioni di carattere generale che riguardano le attività delle Autonomie locali, anche tramite i protocolli d'intesa di cui al comma 7.
4. Gli Enti locali trasmettono alla Regione copia, su supporto informatico, del bilancio di previsione con relativi allegati e copia del conto consuntivo entro trenta giorni dalla approvazione dei competenti organi, nonché copia su supporto informatico del certificato al bilancio e del certificato al conto di bilancio, entro la stessa scadenza a loro imposta dai provvedimenti statali. Gli Enti locali sono altresì tenuti ad inviare ogni altra documentazione richiesta, utile all'attività di analisi di cui al comma 3.
5. Le modalità e il protocollo di comunicazione per la trasmissione dei dati sono stabiliti dalla Regione in conformità con quanto richiesto per la trasmissione di analoghi documenti alla Corte dei Conti, Sezione Autonomie locali.
6. Le risultanze delle attività di monitoraggio costituiscono oggetto di relazione periodica che la Giunta presenta alla Conferenza Regione-Autonomie locali. Sulla base di queste, inoltre, la Giunta elabora proposte per l'adeguamento della normativa, il riordino dell'apparato amministrativo e la revisione delle procedure amministrative della Regione, verificando che i conferimenti di funzioni agli Enti locali siano sorretti da adeguate risorse finanziarie, strumentali ed umane.
7. Analisi sulla attuazione di discipline regionali possono essere svolte anche in collaborazione con le associazioni delle Autonomie locali, sulla base di specifici protocolli d'intesa.
8. La Giunta regionale promuove la realizzazione di un sistema informativo sui servizi pubblici, anche mediante la stipula di accordi con gli Enti locali, le agenzie d'ambito ed i soggetti erogatori. Le amministrazioni competenti comunicano alla Regione i provvedimenti relativi all'assunzione, alla organizzazione, all'affidamento, all'autorizzazione o all'accreditamento dei servizi pubblici, nonché le relative relazioni presentate periodicamente dai soggetti erogatori.
Art. 28
Attività di valutazione tecnica per il sistema delle Autonomie locali
1. Fino all'istituzione dei meccanismi di garanzia a favore del sistema delle Autonomie locali, individuati dal nuovo statuto regionale, è istituita una commissione di cinque esperti, designati dalla Conferenza Regione-Autonomie locali tra soggetti di comprovata esperienza in materia di diritto e finanza degli Enti locali. La commissione è nominata con decreto del presidente della Giunta regionale.
2. La commissione esprime, su richiesta degli Enti locali, valutazioni su questioni giuridiche e finanziarie.
3. Gli statuti degli Enti locali possono disciplinare modalità dell'attivazione della commissione e gli effetti delle valutazioni espresse.
4. Le modalità di funzionamento e convocazione della commissione ed i suoi rapporti con la struttura regionale competente in materia sono regolati da apposito atto del direttore generale competente.
5. I componenti della commissione percepiscono, per la partecipazione alle sedute, un gettone di presenza dell'importo di 250,00 euro, comprensivo del rimborso spese, per un massimo di quattro sedute mensili. Il gettone è annualmente rivalutato secondo la variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo.
6. Il responsabile della struttura regionale competente fornisce annualmente alla Conferenza Regione-Autonomie locali puntuale quadro riassuntivo dell'attività svolta.
Art. 29
Soppressione del controllo preventivo sugli atti degli Enti locali e soppressione del Comitato regionale di controllo - Abrogazione della legge regionale n. 7 del 1992
1. Il controllo preventivo di legittimità sugli atti degli Enti locali previsto dall'articolo 130 della Costituzione e disciplinato dagli articoli 126 e seguenti del decreto legislativo n. 267 del 2000, è cessato dalla data di entrata in vigore della legge costituzionale n. 3 del 2001.
2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge è soppresso il Comitato regionale di controllo ed è abrogata la legge regionale 7 febbraio 1992, n. 7 (Ordinamento dei controlli regionali sugli Enti locali e sugli Enti dipendenti dalla Regione).
Art. 30
Potere sostitutivo -Abrogazione dell'articolo 16 della legge regionale n. 3 del 1999
1. Nelle materie di propria competenza legislativa, la Regione, nel rispetto del principio di leale collaborazione, esercita il potere sostitutivo sugli Enti locali nei casi in cui vi sia una accertata e persistente inattività nell'esercizio obbligatorio di funzioni amministrative e ciò sia lesivo di rilevanti interessi del sistema regionale e locale.
2. A tal fine, la Giunta regionale, sentita la commissione di esperti designati dalla Conferenza Regione-Autonomie locali, di cui all'articolo 28, chiamata ad esprimersi in merito alla sussistenza dei presupposti per l'esercizio dei poteri sostitutivi, assegna all'ente inadempiente un termine per provvedere non inferiore a trenta giorni, salvo deroga motivata da ragioni d'urgenza.
3. Decorso inutilmente tale termine e sentito l'ente interessato, gli atti sono posti in essere in via sostitutiva dalla Regione, anche attraverso la nomina di un commissario, dandone comunicazione alla Conferenza Regione-Autonomie locali.
4. Le procedure del presente articolo si applicano a tutti i casi di potere sostitutivo previsti dalla legislazione regionale vigente, che si intendono modificati.
5. L'articolo 16 della legge regionale n. 3 del 1999 è abrogato.
CAPO VI
Relazioni tra Regione ed Enti locali. Disposizioni transitorie
Art. 31
Conferenza Regione-Autonomie locali. Disposizioni transitorie
1. Fino all'insediamento del Consiglio delle Autonomie locali di cui all'articolo 123, comma quarto della Costituzione, alla Conferenza Regione-Autonomie locali di cui all'articolo 25 della legge regionale n. 3 del 1999, si applicano le disposizioni degli articoli da 31 a 35 della presente legge.
2. Alla lettera b) del comma 3 dell'art. 25 della legge regionale n. 3 del 1999, dopo la parola "intercomunali" sono aggiunte le seguenti "e delle Unioni di Comuni".
3. Dalla data di insediamento del Consiglio delle Autonomie locali la Conferenza Regione-Autonomie locali è soppressa.
Art. 32
Copresidenza della Conferenza
1. La Conferenza Regione-Autonomie locali è presieduta congiuntamente dal presidente della Regione, o, per sua delega, dall'assessore competente in materia di affari istituzionali e da un componente eletto, per la durata di un anno, dalla Conferenza stessa fra un sindaco o presidente di Provincia eletto fra i propri membri.
2. La Conferenza è convocata congiuntamente dai presidenti.
3. Il co-presidente cura i rapporti con il Consiglio regionale e le sue articolazioni, dandone informazione al presidente della Conferenza.
Art. 33
Funzionamento della Conferenza
1. È istituito un comitato di presidenza, presieduto dal co-presidente della Conferenza Regione-Autonomie locali, eletto dalla Conferenza stessa ai sensi dell'articolo 32, con il compito primario di disciplinare l'organizzazione dei lavori della stessa. La Conferenza ne definisce composizione ed ulteriori funzioni.
Art. 34
Sessioni speciali
1. Su questioni di rilevante interesse comune della Regione e delle Autonomie locali possono essere convocate speciali sessioni di informazione, dibattito, approfondimento e proposta.
2. La Conferenza, anche su richiesta degli Enti locali, si riunisce in apposita sessione al fine di:
a) raccordare la partecipazione della Regione alla formazione degli atti comunitari con le esigenze rappresentate dalle Autonomie locali nelle materie di competenza di queste ultime;
b) esprimere parere sullo schema dell'annuale progetto di legge comunitaria regionale di cui all'articolo 3.
3. La Conferenza può deliberare, per una compiuta istruttoria degli atti su cui intende pronunciarsi, la convocazione di udienze conoscitive.
Art. 35
Proposte sui ricorsi alla Corte costituzionale a tutela delle Autonomie locali
1. La Conferenza Regione-Autonomie locali può proporre al presidente della Giunta regionale la presentazione di ricorsi alla Corte costituzionale, ai sensi dell'articolo 127, comma secondo della Costituzione, per questioni di legittimità costituzionale riguardanti atti legislativi dello Stato, invasivi delle prerogative delle autonomie territoriali.
Art. 36
Definizione delle procedure di trasferimento - Modifiche alle leggi regionali n. 3 del 1999 e n. 9 del 2002
1. Il comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 3 del 1999 è sostituito dal seguente: "1. La definizione puntuale del trasferimento di beni, risorse e personale si realizza con l'esecutività dei decreti del presidente del Consiglio adottati ai sensi dell'articolo 7 della legge n. 59 del 1997 ed in base all'accordo generale sancito, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali), e dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 112 del 1998, dalla Conferenza unificata in data 22 aprile 1999, come modificato in data 4 novembre 1999 ed integrato in data 20 gennaio 2000.".
2. Al comma 4 dell'articolo 5 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 9 (Disciplina dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo e di zone di mare territoriale) dopo le parole "la Regione svolge," sono inserite le parole: "direttamente ovvero".
3. Dopo il comma 4 dell'articolo 10 della legge regionale n. 9 del 2002, è inserito il seguente comma: "4 bis. Qualora entro il 31 dicembre 2004 i Comuni non abbiano provveduto all'adeguamento dei Piani dell'arenile così come previsto dal comma 3, l'attribuzione delle funzioni di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a) diviene efficace nei limiti delle disposizioni di cui al presente articolo, comma 5, lettere a), b), c), n. 2 della lettera d) e lettera e). Tali funzioni continuano comunque ad essere esercitate dalla Regione sino al completamento delle procedure di trasferimento dei registri delle concessioni esistenti, rinnovate e delle domande di concessione in istruttoria, eseguite con le modalità previste dalle deliberazioni della Giunta regionale in materia.".
TITOLO III
SEMPLIFICAZIONE, INNOVAZIONE E TRASPARENZA
Art. 37
Disciplina dei procedimenti amministrativi
1. La Regione Emilia-Romagna, nell'ambito delle materie demandate alla sua competenza legislativa, regolamentare ed amministrativa, regola i procedimenti amministrativi in coerenza con le norme generali sull'azione amministrativa dettate dallo Stato e nel rispetto delle attribuzioni normative degli Enti locali.
2. La Regione, nel disciplinare i procedimenti amministrativi, regola le forme di semplificazione e di accelerazione dei procedimenti, anche al fine di facilitare l'accesso ai servizi della pubblica amministrazione da parte dei cittadini, favorendo, quando possibile e opportuno, la modalità dello sportello unico nei confronti dei soggetti fruitori dei servizi o destinatari degli atti.
3. Gli indirizzi regionali per la formazione nella pubblica amministrazione di cui all'articolo 38 della legge regionale 30 giugno 2003, n. 12 (Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro) tengono in specifica considerazione le finalità di cui al comma 2 e le connesse esigenze.
4. La Regione sottoscrive con le amministrazioni interessate dai procedimenti amministrativi nelle materie di cui al comma 1, accordi finalizzati a garantire forme di collaborazione fra Regione, Enti locali e amministrazioni competenti.
5. Al fine di attuare concrete forme di semplificazione, la Regione indirizza l'intervento legislativo in funzione di:
a) individuare le attività che possono essere esercitate sulla base di un'autocertificazione circa il possesso dei requisiti previsti dalle norme di legge;
b) attribuire, quando possibile, in capo ad un unico soggetto la responsabilità del rilascio di provvedimenti di autorizzazione o concessione laddove richiesti per legge;
c) realizzare un monitoraggio sull'efficacia delle riforme introdotte e delle loro applicazioni.
6. La Regione regola gli istituti necessari a favorire processi di innovazione amministrativa e gestionale, valorizzando le esperienze attuate e favorendone l'ulteriore sviluppo ai fini della massima fruibilità da parte dei cittadini e degli utenti.
7. La Giunta regionale approva, anche sulla base delle proposte e delle osservazioni delle Autonomie locali, delle organizzazioni sindacali, delle categorie produttive e, per i procedimenti di propria competenza, delle Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura, un programma annuale di semplificazione rivolto a materie di particolare interesse per lo sviluppo economico, territoriale e sociale della Regione.
Art. 38
Trasmissione di comunicazioni dell'amministrazione mediante posta elettronica
1. In ogni procedimento amministrativo di competenza di amministrazioni diverse da quelle di cui all'articolo 117, comma secondo, lettera g) della Costituzione, le istanze, documenti o atti rivolti da persone o imprese alla pubblica amministrazione possono contenere la dichiarazione di accettare, ad ogni effetto di legge, che ogni comunicazione, esclusa la trasmissione del provvedimento finale, sia effettuata mediante posta elettronica.
2. La trasmissione del provvedimento finale può essere validamente effettuata solo nel caso in cui sia il mittente che il destinatario siano in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata, con modalità che ne assicuri l'avvenuta consegna.
Art. 39
Incentivi per l'aggregazione degli sportelli unici per le attività produttive, per l'edilizia e per le espropriazioni (modifiche alle leggi regionali n. 31 e n. 37 del 2002)
1. La Regione favorisce ed incentiva la realizzazione di sportelli unificati per categorie di utenti con particolare riferimento ai settori delle attività produttive, del commercio con l'estero, dell'attività urbanistica ed edilizia e delle prestazioni sociali.
2. La Giunta regionale concede contributi per incentivare la costituzione di sportelli unici per le attività produttive, per l'edilizia e per le espropriazioni, anche nelle forme previste dalla legge regionale n. 11 del 2001.
3. A tal fine è istituito un apposito capitolo di bilancio. Sono abrogati il comma 4 dell'articolo 2 della legge regionale 25 novembre 2002, n. 31 (Disciplina generale dell'edilizia) e il comma 8 dell'articolo 3 della legge regionale 19 dicembre 2002, n. 37 (Disposizioni regionali in materia di espropri).
Art. 40
Semplificazione delle forme di pubblicazione ufficiale
1. Il Bollettino Ufficiale e le altre pubblicazioni ufficiali della Regione sono pubblicati su carta e in formato elettronico.
2. Un decreto del presidente della Regione definisce, anche in deroga ai criteri stabiliti dalla legge regionale 9 settembre 1987, n. 28 (Norme per la pubblicazione delle leggi e degli atti amministrativi nel Bollettino Ufficiale della Regione e riordino delle disposizioni relative al Bollettino Ufficiale), le forme di distribuzione e i destinatari delle pubblicazioni, nonché i contenuti delle stesse, ferma restando la pubblicazione delle categorie di atti previste nell'articolo 1, comma 1, lettere a), b), d), ed f) della legge regionale n. 28 del 1987.
Art. 41
Trasparenza e comunicazione
1. La realizzazione di lavori pubblici finanziati, anche in parte, dalla Regione, è accompagnata da idonea cartellonistica che, oltre al logo della Regione stessa, indica:
a) l'oggetto ed i caratteri dell'intervento;
b) la data prevista per la conclusione dei lavori;
c) la succinta illustrazione delle ragioni degli eventuali disagi arrecati ai cittadini e l'indicazione di possibili soluzioni alternative per porvi rimedio.
2. I provvedimenti attuativi e le comunicazioni relative alla erogazione di contributi, sovvenzioni o provvidenze di qualsiasi genere, comunque denominati, indicano, oltre alla provenienza regionale anche parziale dei relativi fondi, elementi di informazione e trasparenza, secondo le modalità e con i contenuti indicati dagli atti generali che disciplinano i criteri per tali erogazioni.
TITOLO IV
ORGANIZZAZIONE REGIONALE. NOMINE
CAPO I
Norme sull'organizzazione regionale
Art. 42
Principi sull'organizzazione dell'amministrazione regionale
1. Per il perseguimento delle finalità istituzionali e delle politiche dell'ente e per l'organizzazione e gestione di particolari attività e servizi, la Regione può istituire agenzie e aziende, nel rispetto delle relazioni sindacali in materia di organizzazione del lavoro. Le agenzie possono essere dotate di personalità giuridica autonoma, quando previsto dalla legge regionale.
2. Le agenzie e le aziende possono assumere le forme di cui agli articoli 43 e 44.
Art. 43
Agenzie operative ed agenzie di supporto tecnico e regolativo
1. Le agenzie operative svolgono, in ambiti di intervento predeterminati dalla Regione, compiti strettamente operativi ed attuativi comportanti consistenti volumi di lavoro e criteri d'azione specifici, in relazione ad attività che, se realizzate nell'ambito dell'ordinaria struttura dei servizi regionali, potrebbero comportare rilevanti problematiche organizzative o procedurali, oppure significativi rischi di disservizio. L'agenzia operativa si attiva, di norma, autonomamente sulla base di specifiche procedure e di richieste esterne. Essa dispone di risorse a destinazione vincolata ai propri fini esecutivi.
2. Le agenzie di supporto tecnico e regolativo svolgono compiti istruttori, di supporto progettuale alle funzioni di regolazione, standardizzazione e accreditamento proprie della Regione Emilia-Romagna, in ambiti specificamente definiti, nei quali svolgono un'attività di ricerca e sviluppo sulla base di un'autonoma capacità ideativa e progettuale. Le agenzie di supporto tecnico e regolativo si attivano, di norma, su progetti e gestiscono le risorse assegnate.
3. Le agenzie di cui al presente articolo, nel rispetto del principio di delegificazione, sono istituite con deliberazione della Giunta regionale, salvo i casi in cui l'ordinamento comporti l'attribuzione ad esse di personalità giuridica autonoma in quanto la funzione esercitata renda necessaria una forte autonomia dall'amministrazione regionale.
4. Per quanto non disciplinato dalla legge di istituzione si applica quanto previsto dal presente articolo o dagli atti conseguenti.
5. Le agenzie godono di una particolare autonomia organizzativa ed operativa nell'ambito delle disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8 e rispondono della loro attività alla Giunta regionale.
6. La Giunta regionale, con apposito atto di indirizzo, definisce, separatamente per le agenzie operative e le per agenzie di supporto tecnico e regolativo:
a) le finalità e gli scopi specifici per i quali possono essere istituite agenzie operative o di supporto tecnico e regolativo;
b) le modalità di raccordo con le direzioni generali e con la Giunta regionale;
c) i livelli di autonomia procedurale e gestionale ed i poteri del direttore dell'agenzia;
d) eventuali assetti organizzativi e funzionali;
e) le modalità di assegnazione e di reperimento delle risorse finanziarie, strumentali ed umane;
f) le modalità di assegnazione, da parte della Giunta regionale, del budget necessario al funzionamento delle agenzie ed al perseguimento dei loro scopi, sulla base di una valutazione operata con il direttore dell'agenzia sulle concrete esigenze annuali e pluriennali;
g) il livello retributivo del direttore dell'agenzia;
h) le forme di controllo sui risultati, sull'attività e sulla gestione.
7. Per le agenzie operative, l'atto di indirizzo di cui al comma 6 prevede:
a) l'attribuzione di compiti di natura prevalentemente operativa e di servizio, in attuazione di specifici procedimenti, disciplinati dalla normativa statale o regionale, nonché, in casi specifici e circoscritti, definiti dalla Regione;
b) che esse operino in connessione tecnica prevalentemente con la Regione Emilia-Romagna, gli enti da essa dipendenti e gli Enti locali.
8. Per le agenzie di supporto tecnico e regolativo, l'atto di indirizzo di cui al comma 6 prevede:
a) l'attribuzione di compiti prevalentemente di istruttoria e proposta tecnica a supporto della definizione di standard gestionali, delle procedure di accreditamento e della funzione istituzionale di regolazione propria della Regione, nonché compiti di promozione della ricerca, di sviluppo e gestione di attività e progetti, che normalmente richiedono il concorso della Regione stessa, di Enti locali ed altri enti pubblici o privati;
b) che esse agiscano in base a indirizzi programmatici della Giunta regionale;
c) che abbiano rapporti di collaborazione con gli Enti locali e con enti o soggetti operanti nel territorio regionale;
d) che esse, nell'ambito degli indirizzi programmatici della Giunta regionale, svolgano anche funzioni di coordinamento tecnico tra la Regione e gli Enti locali, nonché altri enti pubblici e privati coinvolti nell'attuazione delle funzioni demandate alle agenzie stesse.
9. Al personale assegnato all'agenzia si applicano le norme contrattuali previste per i dipendenti regionali, fatta salva l'applicazione dello specifico contratto collettivo nazionale previsto dalla legge in connessione con le funzioni esercitate.
10. Nelle agenzie di cui al presente articolo, fatte salve le agenzie cui la legge regionale attribuisce personalità giuridica autonoma ai sensi del comma 3, le funzioni di direttore sono svolte da un dirigente regionale, nominato dalla Giunta, anche assunto ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 (Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna).
11. All'entrata in vigore dell'atto di indirizzo di cui ai commi 6, 7 e 8 cessano di avere efficacia le disposizioni organizzative previste dalle leggi regionali che istituiscono agenzie non dotate di personalità giuridica autonoma. Sono fatte comunque salve le disposizioni di legge regionale vigente relative all'attribuzione di funzioni ad agenzie regionali.
Art. 44
Aziende regionali di erogazione di servizi
1. Le aziende di erogazione di servizi, istituite con legge regionale e dotate di personalità giuridica, svolgono funzioni di servizio sul territorio caratterizzate dalla prevalenza di aspetti tecnico-gestionali, fortemente connessi con il ruolo di indirizzo della Giunta regionale e con le funzioni degli apparati tecnico-amministrativi di amministrazioni dello Stato, degli Enti locali, nonché di altri enti pubblici. Le modalità si svolgimento del servizio tecnico-amministrativo devono essere caratterizzate dalla qualità, tempestività, efficacia ed efficienza, valutate dalla Regione.
2. La Regione assegna, su base annuale, le risorse necessarie al funzionamento e agli scopi previsti nella legge istitutiva.
3. La legge regionale regola le modalità di nomina del direttore dell'agenzia ed il suo trattamento economico e giuridico, nonché i suoi rapporti con la Giunta regionale.
4. La legge regionale può altresì autorizzare, ai sensi dell'articolo 47 dello statuto regionale, la partecipazione regionale, anche come socio promotore, a società con altri enti pubblici e privati per la realizzazione di un sistema integrato di servizi funzionali al perseguimento degli obiettivi strategici della Regione Emilia-Romagna, nelle materie in cui esercita la propria potestà legislativa ed amministrativa.
CAPO II
Nomine di competenza regionale
Art. 45
Nomine di competenza regionale
1. Fino all'entrata in vigore del nuovo statuto, i provvedimenti di nomina di cui alla legge regionale 27 maggio 1994, n. 24 (Disciplina delle nomine di competenza regionale e della proroga degli organi amministrativi. Disposizioni sull'organizzazione regionale) sono adottati dagli organi regionali competenti, secondo le loro specifiche attribuzioni, con riferimento ai requisiti di cui agli articoli 3 e 4 della medesima legge ed avuto riguardo ai complessivi interessi istituzionali, economici e sociali perseguiti dall'amministrazione regionale con l'incarico previsto, senza necessità di valutazioni comparative.
2. Gli organi competenti all'adozione del provvedimento finale provvedono in tempo utile alla pubblicizzazione delle nomine da effettuarsi, attraverso l'invio delle notizie e dei dati a tal fine necessari presso gli organi di informazione a diffusione regionale o per mezzo di altre forme di comunicazione pubblica.
3. I provvedimenti di nomina sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione e pubblicizzati secondo le forme di comunicazione cui al comma 2.
4. Non si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 quando la scelta della persona da nominare debba essere effettuata tra consiglieri regionali o tra assessori, ovvero la persona sia direttamente individuabile in base a leggi, regolamenti, statuti o convenzioni. Tali adempimenti non si osservano neppure per le nomine degli organi collegiali meramente interni all'amministrazione regionale, i cui atti costituiscono parte di procedimenti amministrativi e sono diretti ad esprimere pareri e valutazioni o ad effettuare accertamenti, nonché alle nomine da effettuare in base a designazioni di soggetti esterni all'amministrazione regionale.
Art. 46
Modifiche alla legge regionale n. 24 del 1994
1. Sono abrogati i commi 1 e 2 dell'articolo 5 e gli articoli 6 e 7 della legge regionale n. 24 del 1994.
Art. 47
Disposizioni transitorie
1. I procedimenti di nomina per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia già stata effettuata la pubblicazione dell'avviso sono portati a termine secondo le disposizioni vigenti anteriormente alle modifiche apportate dalla presente legge.
CAPO III
Controlli sugli atti degli enti regionali
Art. 48
Controllo sugli atti degli enti regionali
1. Il controllo sugli atti degli enti strumentali o dipendenti dalla Regione è svolto secondo le disposizioni delle leggi che ne disciplinano l'ordinamento, salvo quanto disposto dagli articoli seguenti.
Art. 49
Controlli sulle partecipanze agrarie, sull'Istituto per i beni artistici, culturali e naturali dell'Emilia-Romagna, sulle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, sui Consorzi di bonifica e sui Consorzi fitosanitari provinciali - Modifiche alla legge regionale n. 29 del 1995
1. Fino all'entrata in vigore di nuova disciplina della materia, la Giunta regionale esercita il controllo preventivo di legittimità sulle deliberazioni:
a) dei Consorzi di bonifica aventi ad oggetto bilanci preventivi e relative variazioni, conti consuntivi, regolamenti, piante organiche, assunzioni di personale, criteri di classifica e piani di riparto della contribuenza;
b) delle partecipanze agrarie dell'Emilia-Romagna concernenti gli Statuti ed i regolamenti, ferma restando l'eventuale applicazione del titolo III, capo II, della legge regionale n. 24 del 1994;
c) dei Consorzi fitosanitari provinciali aventi ad oggetto bilanci preventivi e relative variazioni, conti consuntivi, regolamenti, piante organiche, assunzioni di personale e contribuzione da porre a carico dei consorziati;
d) dell'Istituto per i beni artistici, culturali e naturali dell'Emilia-Romagna, previsti dall'articolo 12, comma 2 della legge regionale 10 aprile 1995, n. 29 (Riordinamento dell'Istituto dei beni artistici, culturali e naturali della Regione Emilia-Romagna);
e) delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza concernenti i bilanci preventivi e relative variazioni, i conti consuntivi, i regolamenti, nonché le altre deliberazioni che i Consigli di amministrazione intendano sottoporre a tale controllo con decisione adottata nella medesima seduta della loro approvazione, fino alla conclusione dei procedimenti di trasformazione di cui all'articolo 23 della legge regionale n. 2 del 2003.
2. Dopo il comma 4 dell'articolo 12 della legge regionale n. 29 del 1995 è aggiunto il seguente comma: "4 bis. La Giunta regionale presenta annualmente una relazione al Consiglio regionale sull'attività svolta dall'Istituto per i beni artistici, culturali e naturali della Regione Emilia-Romagna.".
3. Il comma 7 dell'articolo 8 della legge regionale n. 29 del 1995 è sostituito dal seguente: "7. Il Direttore, nell'ambito degli stanziamenti definiti dal Consiglio direttivo, per esigenze speciali o in casi eccezionali, può conferire incarichi di prestazioni intellettuali ai sensi dell'art. 2230 e seguenti del codice civile. L'incarico può essere conferito quando ricorrono le stesse condizioni ed entro i medesimi limiti che la legge regionale stabilisce per il conferimento di incarichi propri della Regione.".
4. Il comma 2 dell'articolo 12 della legge regionale n. 29 del 1995 è sostituito dal seguente: "2. Salvo quanto previsto dal comma 1, la Giunta regionale esercita il controllo sugli atti del Consiglio direttivo dell'Istituto e, comunque, sugli atti di indirizzo, di nomina dei dirigenti, di acquisto e alienazione immobiliare, delle relative permute, di appalto e di concessione che impegnino il bilancio dell'Istituto per una pluralità di anni. Il controllo comporta la verifica della legittimità di tali atti ivi compresa la loro conformità agli atti di indirizzo emanati a norma dell'art. 2.".
Art. 50
Modalità del controllo
1. Gli atti soggetti al controllo di cui all'articolo 49 sono trasmessi, entro trenta giorni dall'adozione, alla direzione generale regionale competente per materia e divengono esecutivi se, nel termine di trenta giorni dal ricevimento, la Giunta regionale non ne pronunci, con provvedimento motivato, l'annullamento per vizi di legittimità.
2. L'esecutività rimane sospesa se entro lo stesso termine la Giunta chiede chiarimenti o elementi integrativi di giudizio. In tal caso l'atto diviene esecutivo se entro trenta giorni dal ricevimento di quanto richiesto non venga pronunciato l'annullamento. In ogni caso l'atto può divenire esecutivo anche prima del termine quando la Giunta comunichi di non aver riscontrato vizi di legittimità.
Art. 51
Consorzi di utenti strade vicinali e usi civici
1. Gli atti adottati dai consorzi di utenti delle strade vicinali di uso pubblico e dalle associazioni, comunque denominate, costituite per l'amministrazione e il godimento collettivo di beni di uso civico divengono esecutivi dal giorno della loro pubblicazione all'albo pretorio del Comune in cui hanno sede.
2. Essi sono inviati in elenco alla Provincia territorialmente competente, che può richiedere copia integrale degli atti e annullare in ogni tempo quelli illegittimi.
Art. 52
Norma transitoria
1. Il segretario del Comitato regionale di controllo trasmette tempestivamente alle direzioni generali competenti gli atti di cui all'articolo 49, comma 1 per i quali il controllo è in corso all'entrata in vigore della presente legge. Gli atti di eventuali procedimenti di controllo sostitutivo, in corso ai sensi dell'articolo 36 della legge regionale n. 7 del 1992, sono trasmessi al Difensore civico regionale.
TITOLO V
RAPPORTI CON L'UNIVERSIT
Art. 53
Conferenza Regione-Università
1. È istituita la conferenza Regione-Università, presieduta dal presidente della Regione Emilia-Romagna o da un suo delegato, di cui sono membri i rettori delle Università degli studi di Bologna, di Ferrara, di Modena e Reggio Emilia, di Parma, ed il co-presidente della Conferenza Regione-Autonomie locali di cui all'articolo 32.
2. Alle riunioni della Conferenza partecipano, per l'esame delle questioni di rispettiva competenza, i componenti della Giunta regionale di volta in volta interessati. Alle riunioni è, inoltre, invitato il Rettore dell'Università Cattolica del Sacro Cuore. Può, inoltre, essere invitato un rappresentante per ciascuna ulteriore Università che abbia sede nel territorio regionale, anche tenendo conto di quanto stabilito dall'articolo 2, comma 3, lettere b) e c), del d.P.R. 27 gennaio 1998, n. 25 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi allo sviluppo ed alla programmazione del sistema universitario, nonché ai comitati regionali di coordinamento, a norma dell'articolo 20, comma 8, lettere a) e b), della L. 15 marzo 1997, n. 59).
3. La conferenza ha funzioni di proposta e consultive nelle materie connesse all'attività delle Università e, in particolare, nelle materie della cultura, della ricerca e dell'innovazione tecnologica, del sistema formativo e della sanità, fatta salva la disciplina di cui al decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517 (Disciplina dei rapporti fra Servizio sanitario nazionale ed Università, a norma dell'articolo 6 della L. 30 novembre 1998, n. 419). La conferenza svolge altresì funzioni di concertazione, mediante la stipula di accordi fra la Regione e le Università rappresentate.
4. Gli accordi e le intese nella Conferenza Regione-Università si perfezionano con l'espressione dell'assenso della Giunta regionale e dei Rettori di cui al comma 1 all'unanimità. Ove questa non sia raggiunta, l'assenso delle Università è espresso dalla maggioranza assoluta di tali Rettori.
5. Nei casi in cui, in materie di competenza legislativa regionale, la legge prevede un'intesa e questa non sia raggiunta entro trenta giorni dalla prima seduta della Conferenza in cui l'oggetto è posto all'ordine del giorno, la Giunta regionale provvede con deliberazione motivata. In caso di motivata urgenza, la Giunta regionale può provvedere senza l'osservanza delle disposizioni del presente comma. I relativi provvedimenti sono sottoposti all'esame della Conferenza Regione-Università nei successivi quindici giorni. La Giunta regionale è tenuta ad esaminare le osservazioni della Conferenza Regione-Università ai fini di eventuali deliberazioni successive.
Art. 54
Valutazione dei titoli per l'accesso agli impieghi nelle amministrazioni non statali
1. Nell'ambito del territorio della Regione, ai concorsi nelle pubbliche amministrazioni non comprese nell'articolo 117, comma secondo, lettera g) della Costituzione, si accede secondo i criteri stabiliti dal presente articolo, per quanto riguarda la valutazione dei titoli universitari.
2. Al fine di adeguare l'accesso ai pubblici impieghi alla configurazione dei titoli di studio previsti dall'ordinamento universitario e per armonizzare i bandi di concorso delle pubbliche amministrazioni nella valorizzazione dei titoli stessi, con particolare riferimento alla dirigenza e ai titoli di specializzazione, la Giunta regionale, previa intesa con la Conferenza Regione-Autonomie locali, sentite la Conferenza Regione-Università e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, adotta una apposita direttiva alle amministrazioni pubbliche regionali, locali ed alle altre non comprese nell'articolo 117, comma secondo, lett. g) della Costituzione.
TITOLO VI
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 55
Regolamenti regionali
1. I Regolamenti approvati dalla Giunta regionale sulla base dell'articolo 1 della legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1 (Disposizioni concernenti l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle Regioni) sono convalidati e ne sono fatti salvi gli effetti prodotti.
2. Fino all'adozione del nuovo Statuto regionale, resta ferma, per i regolamenti di cui al comma 1, la competenza del Consiglio ad adottare norme regolamentari.
Art. 56
Semplificazione delle procedure a tutela della legalità del commercio
1. La Regione, nell'ambito della propria competenza, persegue la salvaguardia del regolare esercizio del commercio sulle aree pubbliche, anche in considerazione della sua specifica rilevanza nel territorio regionale, garantendo l'efficace contrasto del commercio irregolarmente esercitato e salvaguardando la possibilità di effettiva difesa nel procedimento amministrativo da parte del trasgressore. A tal fine promuove altresì la collaborazione con le forze di Polizia dello Stato anche mediante la sottoscrizione di protocolli di intesa.
2. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della confisca della merce e delle attrezzature nei casi previsti dall'articolo 29, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della L. 15 marzo 1997, n. 59); nei casi di esercizio del commercio senza alcuna autorizzazione o fuori dal territorio previsto dalla autorizzazione stessa, su un'area privata scoperta, aperta al pubblico; nonché in caso di grave o persistente violazione delle limitazioni imposte dal Comune ai sensi dell'articolo 28, comma 16, del decreto legislativo n. 114 del 1998.
3. Ferme restando le specifiche disposizioni di cui al comma 4, con regolamento regionale, da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono previste forme semplificate per la redazione del processo verbale; per l'eventuale devoluzione in beneficenza dei generi alimentari confiscati; per il procedimento di distruzione della merce posta in vendita abusiva su aree pubbliche che risulti abbandonata dal trasgressore, qualora non sia possibile risalire all'identità dello stesso o degli eventuali obbligati in solido; nonché in relazione ai procedimenti da applicare in caso di mancata convalida da parte dell'autorità giudiziaria del sequestro penale effettuato sulla merce o di proscioglimento dell'imputato.
4. L'organo di polizia municipale che accerta e contesta la violazione procede immediatamente al sequestro amministrativo cautelare di tutta la merce offerta in vendita al pubblico, anche se situata in contenitori diversi purché chiaramente riferibili al soggetto trasgressore, e delle attrezzature utilizzate per la vendita stessa. Il sequestro è eseguito secondo le modalità previste dalle norme di attuazione degli articoli 15 e 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale). Decorsi novanta giorni dal sequestro, qualora gli interessati non abbiano presentato opposizione ai sensi dell'articolo 19 della legge n. 689 del 1981, il Comune adotta ordinanza di confisca disponendo la distruzione delle merci confiscate. In caso di opposizione al provvedimento di sequestro da parte degli interessati, quando il provvedimento di confisca è divenuto inoppugnabile, si procede alla distruzione delle merci confiscate. Fatti salvi gli adempimenti previsti dagli articoli 142 e 143 c.p.c., qualora il Comune non sia in grado di procedere alla notifica dell'ordinanza di confisca in quanto la residenza, la dimora e il domicilio del trasgressore o delle eventuali persone obbligate in solido siano sconosciuti, il custode delle cose confiscate procede alla loro distruzione decorsi novanta giorni dall'adozione dell'ordinanza di confisca. Qualora la merce posta sotto sequestro sia deperibile, l'organo accertatore informa immediatamente il Comune che ne ordina la distruzione, salvo che non sia possibile la sua conservazione. Di quanto previsto dal presente comma, l'organo accertatore che procede al sequestro fa menzione nel verbale che consegna agli interessati.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.