IL CONSIGLIO REGIONALE
Ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA la seguente legge:
Art.1
(Oggetto della legge)
1. La Regione Campania, riconosciuto l'alto valore economico della coltura del castagno,
considera l'infezione da imenottero cinipide galligeno, Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu,
un'emergenza regionale sotto il profilo economico, fitosanitario ed ambientale, in quanto
incombente minaccia per la castanicoltura, risanabile, allo stato delle attuali conoscenze
scientifiche, soltanto in tempi medio-lunghi con la neutralizzazione biologica dell'agente
patogeno.
Art.2
(Individuazione dell’infestazione parassitaria)
1. La Regione Campania, per fronteggiare l’emergenza di cui all’articolo 1, promuove
l'attività tecnico-scientifica necessaria ad individuare le forme di intervento utili per
l'estirpazione del fenomeno, d’intesa con associazioni dei produttori, istituti universitari e di
ricerca, ed altri soggetti atti a concorrere all'individuazione degli interventi di risanamento.
2. Per le finalità di cui al presente articolo, in materia di emergenza fitosanitaria ed agricola,
la Regione assume a proprio carico gli oneri relativi alla ricerca, ai trattamenti ed alle
operazioni di contenimento del danno ambientale.
3. I trattamenti e le operazioni di cui ai commi 1 e 2 possono essere assunti anche a carico
delle associazioni dei produttori e da altri soggetti che operano specificatamente nel settore
come consorzi o soggetti consorziati per tali finalità.
Art. 3
(Adozione di misure preventive e contenitive)
1. Per contenere la propagazione, il danno ambientale ed economico conseguenti
all'infestazione da cinipide del castagno, coerentemente con le misure previste dal programma
di sviluppo rurale 2007/2013, si stabiliscono:
a) operazioni selvicolturali di pulizia del sottobosco, conservazione della copertura
vegetale e cure colturali del soprassuolo (potature, sfolli, diradamenti) negli ambiti e
modalità opportuni;
b) mantenimento, consolidamento e rinfoltimento degli ecosistemi forestali, al fine di
ripristinare il potenziale silvicolturale nelle aree danneggiate dall'emergenza determinata dal
cinipide del castagno e preservarne la specifica biodiversità.
2. La Giunta regionale adotta con delibera i provvedimenti necessari al raggiungimento delle
finalità di cui al comma 1.
Art.4
( Norma finanziaria)
1. Per il conseguimento delle finalità di cui all’articolo 2, è autorizzata per l’anno 2012
una spesa di euro 200.000,00.
2. Agli oneri di spesa derivanti dall’applicazione della presente legge, si fa fronte, per il
corrente esercizio con le risorse iscritte nell’unità previsionale di base ( UPB) 2.76.181 del
bilancio regionale “Sperimentazione, informazione consulenza, assistenza tecnica, lotta
fitopatologica e controlli fitosanitari”.
3. Per gli esercizi successivi, le leggi di bilancio fissano l’entità degli oneri a carico della Regione.
Art.5
( Modifiche alla legge regionale 1/2012)
1. Il comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 7 maggio 1996, n.11 (Modifiche ed
integrazioni alla legge regionale 28 febbraio 1987, n.13, concernente la delega in materia di
economia, bonifica montana e difesa del suolo) è così sostituito:
“1. Le funzioni amministrative previste dall’articolo 2, comma 1, lettere b), d), e), f),
g), h), l), i), m), e n), sono conferite alle province e alle Comunità montane, di cui alla
legge regionale 30 settembre 2008, n.12 (Nuovo ordinamento e disciplina delle
Comunità montane) per i territori dei rispettivi comuni e di quelli interclusi ed alle
amministrazioni comunali per i restanti territori. Spetta alla regione l’attuazione degli
interventi previsti dalle lettere a), c), o), p), q), r), s), e t).
2. Il termine fissato dal comma 15 del’articolo 52 della legge regionale 27 gennaio 2012, n.1
(Disposizioni per la formazione del bilancio 2012 e pluriennale 2012-2014 della Regione
Campania) è differito al 30 giugno 2012.
Art.6
(Disposizioni finali)
1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dello Statuto vigente ed entra in vigore il
giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione
Campania.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della
Regione Campania.
Caldoro