Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale
promulga la seguente legge:
Art. 1
(Modifiche legislative)
1. All’articolo 3 della legge regionale 5 gennaio 2011, n. 1 (Modifiche alla legge regionale 28 dicembre 2009, n. 19 -Misure urgenti per il rilancio economico, per la riqualificazione del patrimonio esistente, per la prevenzione del rischio sismico e per la semplificazione amministrativa- e alla legge regionale 22 dicembre 2004, n. 16 - Norme sul governo del territorio) la parola “ventiquattro” è sostituita dalla seguente: “trentasei”.
2. All’articolo 2 della legge regionale 6 dicembre 2011. n. 21 (Ulteriori disposizioni urgenti in materia di finanza regionale) la parola “2012” è sostituita dalla seguente: “2013”.
3. Il termine previsto dai commi 1, 5 e 7 dell’articolo 36 della legge regionale 29 luglio 2008, n. 8 (Disciplina della ricerca ed utilizzazione delle acque minerali e termali, delle risorse geotermiche e delle acque di sorgente), per l’anno 2012, è fissato al 31 dicembre 2012.
Art. 2
(Entrata in vigore)
1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla
pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione Campania.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.
Caldoro