Il Consiglio regionale ha approvato
Il Pesidente della Giunta regionale
promulga la seguente legge:
Art. 1
(Modifiche alla legge regionale 3/2002)
1. L’articolo 46, comma 2, della legge regionale 28 marzo 2002, n. 3 (Riforma del
trasporto pubblico locale e sistemi di mobilità della Regione Campania), si interpreta
nel senso che, al di fuori dell'ipotesi di decadenza della concessione per impossibilità
oggettiva di stipulazione del contratto di servizio, la concessione decade solo con
l'effettiva stipula del contratto di servizio ponte da sottoscrivere comunque entro il 31
dicembre 2003.
2. La presente legge non comporta ulteriori oneri finanziari a carico del bilancio
regionale.
Art. 2
(Entrata in vigore)
1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo
alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della
Regione Campania.
Caldoro