Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale
promulga la seguente legge:
Art. 1
(Modifiche alla legge regionale 8/1995)
1. Il comma 2 dell’articolo 7 della legge regionale 24 marzo 1995, n. 8 (Norme per la realizzazione di impianti serricoli funzionali allo sviluppo delle attività agricole) è così modificato:
a) le parole “al previo nulla-osta” sono sostituite dalle parole “alla previa autorizzazione”;
b) alla fine dopo le parole “del vincolo” sono aggiunte le parole “e del Consorzio di Bonifica territorialmente competente per quanto concerne gli aspetti idraulici anche in assenza di specifiche prescrizioni degli strumenti urbanistici”.
Art. 2
(Disposizioni di attuazione)
1. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta il regolamento di attuazione delle norme per la realizzazione di impianti serricoli funzionali allo sviluppo delle attività agricole di cui alle leggi regionali 8/1995, 21 marzo 1996, n. 7
(Modifiche ed integrazioni della legge regionale 24 marzo 1995, n. 8, concernente le norme per la realizzazione di impianti serricoli funzionali allo sviluppo delle attività agricole) e 22 novembre 2010, n. 13 (Regolarizzazione degli impianti serricoli).
2. Per l’anno 2013, in via transitoria, il termine indicato dal comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale 13/2010 è fissato al 30 giugno 2013.
Art. 3
(Entrata in vigore)
1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla
pubblicazione nel bollettino ufficiale della regione Campania.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della
Regione Campania.
Caldoro