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NORMATIVA
Normativa regionale - Campania

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Legge regionale Campania 16 novembre 2012 n 30
Modifiche alle leggi regionali 15 giugno 2007 n. 6 (Disciplina degli interventi regionali di promozione dello spettacolo), 28 ferraio 1987 n. 11 (Norme per la tutela degli albi delle imprese artigiane e disciplina delle commissioni provinciali e regionali per l'artigianato) e 27 luglio 2012 n. 24 (Campania zero - norme per una Campanmia equa, solidale e trasparente ed in materia di incompatibilità)
 

Il Consiglio regionale ha approvato


Il Presidente della Giunta regionale
promulga la seguente legge:


Art. 1
( Abrogazione e modifiche legislative)


1. Il comma 3 bis dell’articolo 2 della legge regionale 15 giugno 2007, n. 6 (Disciplina degli interventi regionali di promozione dello spettacolo) è abrogato.
2. Per l’anno 2012, in via transitoria, il termine del 31 ottobre indicato dal comma 1 dell’articolo 14 della legge regionale 6/2007 è fissato al 18 dicembre 2012.
3. All’ultimo comma dell’articolo 3 della legge regionale 28 febbraio 1987, n. 11 (Norme per la tenuta degli albi delle imprese artigiane e disciplina delle commissioni provinciali e regionale per l’artigianato), dopo la parola “Artigianato.” è aggiunto il seguente periodo: “In attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi del mercato interno e nel rispetto dei principi fondamentali previsti dal decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 06/123/CE), quando la Commissione Provinciale per l’artigianato adotta provvedimenti
riguardanti singole imprese artigiane, i membri di cui alla lettera a) che operano nel medesimo settore di attività delle imprese interessate alla decisione sono obbligati ad astenersi dall’istruttoria e dal voto. Il settore di attività è identificato mediante il codice Ateco delle attività economiche.”
4. Il comma 10 dell’articolo 4 della legge regionale 27 luglio 2012, n. 24 (Campania Zero – Norme per una Campania equa, solidale e trasparente in materia di incompatibilità) è così modificato:
a) la parola “rinominati” è sostituita dalla seguente “nominati”;
b) le parole “Le presenti disposizioni” sono sostituite dalle seguenti: “Con riferimento alla composizione della commissione VIA le presenti disposizioni”.


Art. 2
(Dichiarazione di urgenza)


1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Campania.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.
Caldoro


Note
Avvertenza: il testo della legge viene pubblicato con le note redatte dal Settore Legislativo, al solo scopo di facilitarne la lettura (D.P.G.R.C. n. 15 del 20 novembre 2009 - “Regolamento di disciplina del Bollettino ufficiale della regione Campania in forma digitale”).
Note all’articolo 1.Commi 1 e 2.
Legge Regionale 15 giugno 2007, n. 6: “Disciplina degli interventi regionali di promozione dello spettacolo.”.
Articolo 2: “Definizioni.”.
Comma 3 bis: “3-bis. Il contributo non può essere concesso a più di un soggetto di cui all'articolo 12, comma 1, lettera f), della presente legge.”.
Articolo 14: “Modalità e tempi di presentazione delle istanze.”.
Comma 1:“1. Entro e non oltre il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di competenza
finanziaria, i soggetti devono presentare una richiesta di contributo per l'attività che intendono svolgere dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno di competenza finanziaria.”.
Comma 3.
Legge Regionale 28 febbraio 1987, n. 11: “Norme per la tenuta degli Albi delle imprese artigiane e disciplina delle Commissioni provinciali e regionale per l'artigianato.”.
Articolo 3: “Costituzione della Commissione provinciale.”.
“La Commissione provinciale per l'artigianato, che ha sede presso la C.C.I.A.A., è costituita con Decreto del Presidente della Giunta regionale, dura in carica 5 anni ed è formata da:
1) 15 membri nelle province con un numero di imprese artigiane fino a 20.000;
2) 18 membri nelle province con numero di imprese artigiane superiore a 20.000.
Essa è composta:
- a) per 2/3 da titolari di aziende artigiane iscritte all'Albo da almeno tre anni ed eletti col sistema proporzionale su base di lista presentata a livello provinciale secondo le modalità
previste dai successivi articoli della presente legge;
- b) da un rappresentante delle Organizzazioni sindacali più rappresentative dei lavoratori dipendenti;
- c) dal Direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro o suo delegato;
- d) dal Direttore dell'Ufficio provinciale dell'Istituto nazionale previdenza sociale o suo delegato;
- e) da due o tre esperti in materia di artigianato, a seconda della composizione di cui ai punti 1) e 2) del primo comma del presente articolo, designati dall'Assessore al ramo.
Essi eleggono nel proprio seno il Presidente, scegliendolo tra i componenti titolari di imprese artigiane e il Vice Presidente.
Fanno parte, inoltre, della Commissione a titolo consultivo:
a) un dirigente ed un funzionario regionale;
b) un rappresentante dell'Organizzazione sindacale degli industriali più rappresentativa della Provincia;
c) due esperti del Credito artigiano designati dall'A.B.I. e dalla Federazione regionale della Cassa rurale ed artigiana.
Per la validità delle riunioni della Commissione è necessaria la presenza di almeno metà dei componenti aventi funzioni deliberative. Le deliberazioni devono essere adottate a maggioranza
dei presenti computando fra questi ultimi gli astenuti; in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.
I componenti decadono dall'Ufficio in caso di perdita delle qualità possedute o dei requisiti prescritti e in caso di mancata partecipazione alle sedute per cinque riunioni consecutive.
La decadenza è pronunciata dal Presidente della Giunta regionale su proposta dell'Assessore per l'industria e l'artigianato.”.
Comma 4.
Legge Regionale 27 luglio 2012, n. 24: “Campania Zero - Norme per una Campania equa, solidale e trasparente ed in materia di incompatibilità.”.
Articolo 4: “Campania trasparente.”.
“10. Al fine di garantire trasparenza attraverso il principio della rotazione degli incarichi, le nomine dei componenti la commissione Valutazione d'Impatto Ambientale (VIA), Valutazione d'Incidenza (VI) e Valutazione Ambientale Strategica (VAS) sono effettuate ogni ventiquattro mesi e non possono essere confermate alla scadenza. I componenti della commissione sono rinominati alla data di entrata in vigore della presente legge. Le presenti disposizioni si applicano anche ai funzionari e dirigenti dell'assessorato alle attività produttive Area generale di coordinamento 12 Sviluppo economico, Settore 04 Regolazione dei mercati, Servizio 03 Mercato energetico regionale, Energy management che gestiscono le attività connesse alle "conferenze di servizio" e competenti al rilascio dell'autorizzazione unica ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità).”.
Si pubblica di seguito il testo dell'articolo 2 della legge regionale 15 giugno 2007, n. 6 (“Disciplina degli interventi regionali di promozione dello spettacolo.”), così come risulta modificato dalla legge regionale sopra riportata.
La pubblicazione del presente testo coordinato ha valore meramente notiziale e non incide sul valore legale degli atti pubblicati ed è stato redatto dal Settore Legislativo, ai sensi dell'art. 8 del “Regolamento di disciplina del Bollettino ufficiale della regione Campania in forma digitale”
(D.P.G.R. n. 15/2009), al solo fine di facilitarne la lettura .
Le modifiche apportate sono evidenziate con caratteri corsivi.


Tsto coordinato dell'articolo 2 della legge regionale 15 giugno 2007, n. 6 (“Disciplina degli interventi regionali di promozione dello spettacolo.”).
Art. 2
Definizioni.
1. Ai fini della presente legge rientrano nella definizione di spettacolo:
a) le attività di produzione, la distribuzione e la promozione degli spettacoli teatrali, musicali e di danza;
b) l'esercizio e la gestione di teatri, sale e luoghi destinati allo spettacolo;
c) le attività di spettacolo viaggiante;
d) l'attività degli esercizi cinematografici e l'attività di promozione cinematografica.
2. Ai fini della presente legge, si intendono:
a) per centri stabili nazionali d'arte dello spettacolo ad iniziativa pubblica, i soggetti in possesso dei requisiti di cui agli articoli 10 e 11 del D.M. 21 dicembre 2005 del Ministero per i beni e le attività culturali - settore attività teatrali -;
b) per centri stabili nazionali d'arte dello spettacolo ad iniziativa privata, i soggetti in possesso dei requisisti di cui agli articoli 10 e 12 del decreto del Ministero di cui alla lettera a);
c) per centri stabili nazionali d'arte dello spettacolo d'innovazione, i soggetti in possesso dei requisiti di cui agli articoli 10 e 13 del decreto del Ministero di cui alla lettera a);
d) per istituzioni concertistiche orchestrali, le istituzioni dotate di un complesso organizzato di artisti, tecnici e personale amministrativo con carattere di continuità, aventi il compito di promuovere, agevolare e coordinare attività musicali nel territorio provinciale o regionale e per le quali ricorrono le condizioni di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 2 dell'articolo 10 del D.M. 21 dicembre 2005 del Ministero per i beni e le attività culturali - settore attività musicali -;
e) per soggetti stabili concertistici, gli organismi che:
1. dispongono di una organizzazione artistica, tecnica ed amministrativa con carattere di continuità e stabilità;
2. hanno la disponibilità esclusiva di una sala, tecnicamente attrezzata, direttamente gestita con una qualificata direzione artistica;
3. svolgono attività di produzione sostenuta con consolidati interventi o provvedimenti da parte dello Stato o della Regione;
4. realizzano almeno venticinque concerti l'anno di cui due produzioni;
f) per teatri di tradizione, quelli che hanno come attività prevalente quella di promuovere, agevolare e coordinare, nell'ambito del territorio di propria competenza, le attività musicali con particolare riferimento all'attività lirica e che sono, altresì, caratterizzati da:
1. comprovata qualificazione professionale della direzione artistica;
2. produzione musicale propria e continuativa nell'ambito di un organico programma culturale di concerti, di spettacoli di danza e di opere liriche;
3. rappresentazione di opere liriche non inferiore al sessanta per cento dell'intero programma;
4. esecuzione delle opere liriche con orchestre di non meno di quarantacinque professori d'orchestra di nazionalità italiana o comunitaria, salvo i casi di esecuzione di opere da camera per i quali è consentito un numero minore;
5. entrate proprie o altri contributi pubblici o privati non inferiori al quaranta per cento delle loro entrate complessive;
g) per associazioni musicali, i soggetti pubblici o privati, senza scopo di lucro, che svolgono attività concertistica e corale;
h) per associazioni di danza, i soggetti pubblici o privati, senza scopo di lucro, che svolgono attività tersicoree;
i) per associazioni culturali, i soggetti pubblici o privati, senza scopo di lucro, che svolgono attività teatrali di ricerca ed innovazione e hanno comprovata storicità;
l) per i soggetti stabili di danza, le strutture di produzione e promozione dotate di autonoma e comprovata qualificazione della direzione artistica, con stabilità del nucleo artistico e dell'organico amministrativo che svolgono un'attività continuativa di almeno dieci anni, con un valore medio dell'ultimo quinquennio di ottocento giornate lavorative e di venti giornate recitative per la promozione e con un valore medio dell'ultimo quinquennio di milletrecentocinquanta giornate lavorative e di venticinque giornate recitative per la produzione, in ambito regionale, nazionale e comunitario, sostenuta da consolidati interventi da parte dello Stato o della Regione;
m) per imprese ed organismi di produzione, i soggetti che svolgono attività di produzione di spettacoli teatrali, musicali e di danza sul territorio nazionale o regionale, destinatari di consolidati interventi da parte dello Stato o della Regione, e che si caratterizzano per la validità del progetto artistico e la capacità organizzativa;
n) per soggetti di distribuzione, promozione e formazione del pubblico gli organismi, ad iniziativa pubblica e privata, destinatari di consolidati interventi da parte dello Stato o della Regione, la cui attività sul territorio regionale è volta alla rappresentazione di almeno quindici diversi spettacoli teatrali, musicali e di danza in più piazze di almeno tre province e alla promozione, divulgazione e conoscenza delle arti dello spettacolo;
o) per esercizi teatrali privati i soggetti gestori di sale teatrali provviste di regolare agibilità, con un organico progetto annuale di ospitalità di compagnie o complessi artistici professionali di teatro, danza e musica;
p) per teatri municipali ad attività multidisciplinare, i teatri di proprietà di comuni o province, gestiti in economia o a mezzo di aziende speciali, istituzioni, fondazioni, associazioni o società per azioni a prevalente carattere pubblico, provvisti di agibilità, con un organico progetto annuale di ospitalità di compagnie o complessi artistici professionali ai quali concorrono con adeguati strumenti finanziari il comune o la provincia di appartenenza;
q) per teatri del patrimonio regionale, i teatri di proprietà della Regione, o da essa controllati, situati in aree metropolitane disagiate ed a rischio sociale, che hanno una capienza di almeno cinquecento posti;
r) per grandi esercizi teatrali privati, quei soggetti gestori di sale teatrali con capienza di almeno novecento posti, provviste di agibilità con un organico progetto annuale di ospitalità con prevalenza di compagnie o complessi artistici professionali nazionali o internazionali;
s) per residenza multidisciplinare, un progetto triennale, attuato da un soggetto avente personalità giuridica, facente capo a uno o più comuni, da realizzare con il concorso dell'ente territoriale attraverso adeguato sostegno e apposita convenzione. La residenza deve garantire una molteplice
attività di promozione, formazione del pubblico, produzione ed ospitalità, deve essere altresì orientata alla contaminazione tra le varie esperienze dello spettacolo favorendone la creazione e l'esecuzione;
t) per esercizio cinematografico la gestione di sale cinematografiche, con non più di sette schermi, anche di proprietà pubblica, provviste di regolare agibilità ed aperte al pubblico;
u) per spettacoli viaggianti, le attività spettacolari, i trattenimenti e le attrazioni allestite a mezzo di attrezzature mobili, all'aperto o al chiuso, anche se in maniera stabile, definiti dalla legge 18 marzo 1968, n. 337;
v) per teatri della tradizione popolare partenopea, i teatri con capienza di almeno seicento posti e funzionanti senza soluzione di continuità da quindici anni, ed i teatri di almeno quattrocentocinquanta posti, situati in edifici di rilevante pregio storico ed architettonico riconosciuto e tutelato dalla direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici, che realizzino stagioni teatrali di almeno cento spettacoli, di cui almeno il 50 per cento del repertorio classico napoletano;
z) per associazioni di promozione cinematografica, i soggetti pubblici o privati, senza scopo di lucro, che promuovono la cultura cinematografica.
3. Ai fini della presente legge per giornata recitativa si intende una rappresentazione al pubblico alla quale si accede con l'acquisto di un biglietto di ingresso.
Si pubblica di seguito il testo dell'articolo 3 della legge regionale 28 febbraio 1987, n. 11 (“Norme per la tenuta degli Albi delle imprese artigiane e disciplina delle Commissioni provinciali e regionale per l'artigianato.”), così come risulta modificato dalla legge regionale sopra riportata.
La pubblicazione del presente testo coordinato ha valore meramente notiziale e non incide sul valore legale degli atti pubblicati ed è stato redatto dal Settore Legislativo, ai sensi dell'art. 8 del “Regolamento di disciplina del Bollettino ufficiale della regione Campania in forma digitale” (D.P.G.R. n. 15/2009), al solo fine di facilitarne la lettura .
Le modifiche apportate sono evidenziate con caratteri corsivi.
Testo coordinato dell'articolo 3 della legge regionale 28 febbraio 1987, n. 11 (“Norme per la tenuta degli Albi delle imprese artigiane e disciplina delle Commissioni provinciali e regionale
per l'artigianato.”).
Art. 3
Costituzione della Commissione provinciale.
La Commissione provinciale per l'artigianato, che ha sede presso la C.C.I.A.A., è costituita con Decreto del Presidente della Giunta regionale, dura in carica 5 anni ed è formata da:
1) 15 membri nelle province con un numero di imprese artigiane fino a 20.000;
2) 18 membri nelle province con numero di imprese artigiane superiore a 20.000.
Essa è composta:
- a) per 2/3 da titolari di aziende artigiane iscritte all'Albo da almeno tre anni ed eletti col sistema proporzionale su base di lista presentata a livello provinciale secondo le modalità previste dai successivi articoli della presente legge;
- b) da un rappresentante delle Organizzazioni sindacali più rappresentative dei lavoratori dipendenti;
- c) dal Direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro o suo delegato;
- d) dal Direttore dell'Ufficio provinciale dell'Istituto nazionale previdenza sociale o suo delegato;
- e) da due o tre esperti in materia di artigianato, a seconda della composizione di cui ai punti 1) e 2) del primo comma del presente articolo, designati dall'Assessore al ramo.
Essi eleggono nel proprio seno il Presidente, scegliendolo tra i componenti titolari di imprese artigiane e il Vice Presidente.
Fanno parte, inoltre, della Commissione a titolo consultivo:
a) un dirigente ed un funzionario regionale;
b) un rappresentante dell'Organizzazione sindacale degli industriali più rappresentativa della
Provincia;
c) due esperti del Credito artigiano designati dall'A.B.I. e dalla Federazione regionale della Cassa rurale ed artigiana.
Per la validità delle riunioni della Commissione è necessaria la presenza di almeno metà dei componenti aventi funzioni deliberative. Le deliberazioni devono essere adottate a maggioranza dei presenti computando fra questi ultimi gli astenuti; in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.
I componenti decadono dall'Ufficio in caso di perdita delle qualità possedute o dei requisiti prescritti e in caso di mancata partecipazione alle sedute per cinque riunioni consecutive.
La decadenza è pronunciata dal Presidente della Giunta regionale su proposta dell'Assessore per l'industria e l'artigianato. In attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi del mercato interno e nel rispetto dei principi fondamentali previsti dal decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 06/123/CE), quando la Commissione Provinciale per l’artigianato adotta provvedimenti riguardanti singole imprese artigiane. i membri di cui alla lettera a) che operano nel medesimo settore di attività delle imprese interessate alla decisione sono obbligati ad astenersi dall’istruttoria e dal voto. Il settore di attività è identificato mediante il codice Ateco delle attività economiche.”
Art. 2
Definizioni.
1. Ai fini della presente legge rientrano nella definizione di spettacolo:
a) le attività di produzione, la distribuzione e la promozione degli spettacoli teatrali, musicali e di danza;
b) l'esercizio e la gestione di teatri, sale e luoghi destinati allo spettacolo;
c) le attività di spettacolo viaggiante;
d) l'attività degli esercizi cinematografici e l'attività di promozione cinematografica.
2. Ai fini della presente legge, si intendono:
a) per centri stabili nazionali d'arte dello spettacolo ad iniziativa pubblica, i soggetti in possesso dei requisiti di cui agli articoli 10 e 11 del D.M. 21 dicembre 2005 del Ministero per i beni e le attività culturali - settore attività teatrali -;
b) per centri stabili nazionali d'arte dello spettacolo ad iniziativa privata, i soggetti in possesso dei requisisti di cui agli articoli 10 e 12 del decreto del Ministero di cui alla lettera a);
c) per centri stabili nazionali d'arte dello spettacolo d'innovazione, i soggetti in possesso dei requisiti di cui agli articoli 10 e 13 del decreto del Ministero di cui alla lettera a);
d) per istituzioni concertistiche orchestrali, le istituzioni dotate di un complesso organizzato di artisti, tecnici e personale amministrativo con carattere di continuità, aventi il compito di promuovere, agevolare e coordinare attività musicali nel territorio provinciale o regionale e per
le condizioni di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 2 dell'articolo 10 del D.M. 21 dicembre 2005 del Ministero per i beni e le attività culturali - settore attività musicali -;
e) per soggetti stabili concertistici, gli organismi che:
1. dispongono di una organizzazione artistica, tecnica ed amministrativa con carattere di continuità e stabilità;
2. hanno la disponibilità esclusiva di una sala, tecnicamente attrezzata, direttamente gestita con una qualificata direzione artistica;
3. svolgono attività di produzione sostenuta con consolidati interventi o provvedimenti da parte dello Stato o della Regione;
4. realizzano almeno venticinque concerti l'anno di cui due produzioni;
f) per teatri di tradizione, quelli che hanno come attività prevalente quella di promuovere, agevolare e coordinare, nell'ambito del territorio di propria competenza, le attività musicali con particolare riferimento all'attività lirica e che sono, altresì, caratterizzati da:
1. comprovata qualificazione professionale della direzione artistica;
2. produzione musicale propria e continuativa nell'ambito di un organico programma culturale di concerti, di spettacoli di danza e di opere liriche;
3. rappresentazione di opere liriche non inferiore al sessanta per cento dell'intero programma;
4. esecuzione delle opere liriche con orchestre di non meno di quarantacinque professori d'orchestra di nazionalità italiana o comunitaria, salvo i casi di esecuzione di opere da camera per i quali è consentito un numero minore;
5. entrate proprie o altri contributi pubblici o privati non inferiori al quaranta per cento delle loro entrate complessive;
g) per associazioni musicali, i soggetti pubblici o privati, senza scopo di lucro, che svolgono attività concertistica e corale;
h) per associazioni di danza, i soggetti pubblici o privati, senza scopo di lucro, che svolgono attività tersicoree;
i) per associazioni culturali, i soggetti pubblici o privati, senza scopo di lucro, che svolgono attività teatrali di ricerca ed innovazione e hanno comprovata storicità;
l) per i soggetti stabili di danza, le strutture di produzione e promozione dotate di autonoma e comprovata qualificazione della direzione artistica, con stabilità del nucleo artistico e dell'organico amministrativo che svolgono un'attività continuativa di almeno dieci anni, con un valore medio dell'ultimo quinquennio di ottocento giornate lavorative e di venti giornate recitative per la promozione e con un valore medio dell'ultimo quinquennio di milletrecentocinquanta giornate lavorative e di venticinque giornate recitative per la produzione, in ambito regionale, nazionale e comunitario, sostenuta da consolidati interventi da parte dello Stato o della Regione;
m) per imprese ed organismi di produzione, i soggetti che svolgono attività di produzione di spettacoli teatrali, musicali e di danza sul territorio nazionale o regionale, destinatari di consolidati interventi da parte dello Stato o della Regione, e che si caratterizzano per la validità del progetto artistico e la capacità organizzativa;
n) per soggetti di distribuzione, promozione e formazione del pubblico gli organismi, ad iniziativa pubblica e privata, destinatari di consolidati interventi da parte dello Stato o della Regione, la cui attività sul territorio regionale è volta alla rappresentazione di almeno quindici diversi spettacoli teatrali, musicali e di danza in più piazze di almeno tre province e alla promozione, divulgazione e conoscenza delle arti dello spettacolo;
o) per esercizi teatrali privati i soggetti gestori di sale teatrali provviste di regolare agibilità, con un organico progetto annuale di ospitalità di compagnie o complessi artistici professionali di teatro, danza e musica;
p) per teatri municipali ad attività multidisciplinare, i teatri di proprietà di comuni o province, gestiti in economia o a mezzo di aziende speciali, istituzioni, fondazioni, associazioni o società per azioni a prevalente carattere pubblico, provvisti di agibilità, con un organico progetto annuale di ospitalità di compagnie o complessi artistici professionali ai quali concorrono con adeguati strumenti finanziari il comune o la provincia di appartenenza;
q) per teatri del patrimonio regionale, i teatri di proprietà della Regione, o da essa controllati, situati in aree metropolitane disagiate ed a rischio sociale, che hanno una capienza di almeno cinquecento posti;
r) per grandi esercizi teatrali privati, quei soggetti gestori di sale teatrali con capienza di almeno novecento posti, provviste di agibilità con un organico progetto annuale di ospitalità con prevalenza di compagnie o complessi artistici professionali nazionali o internazionali;
s) per residenza multidisciplinare, un progetto triennale, attuato da un soggetto avente personalità giuridica, facente capo a uno o più comuni, da realizzare con il concorso dell'ente territoriale attraverso adeguato sostegno e apposita convenzione. La residenza deve garantire una molteplice attività di promozione, formazione del pubblico, produzione ed ospitalità, deve essere altresì orientata alla contaminazione tra le varie esperienze dello spettacolo favorendone la creazione e l'esecuzione;
t) per esercizio cinematografico la gestione di sale cinematografiche, con non più di sette schermi, anche di proprietà pubblica, provviste di regolare agibilità ed aperte al pubblico;
u) per spettacoli viaggianti, le attività spettacolari, i trattenimenti e le attrazioni allestite a mezzo di attrezzature mobili, all'aperto o al chiuso, anche se in maniera stabile, definiti dalla legge 18 marzo 1968, n. 337;
v) per teatri della tradizione popolare partenopea, i teatri con capienza di almeno seicento posti e funzionanti senza soluzione di continuità da quindici anni, ed i teatri di almeno quattrocentocinquanta posti, situati in edifici di rilevante pregio storico ed architettonico riconosciuto e tutelato dalla direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici, che realizzino stagioni teatrali di almeno cento spettacoli, di cui almeno il 50 per cento del repertorio classico napoletano;
z) per associazioni di promozione cinematografica, i soggetti pubblici o privati, senza scopo di lucro, che promuovono la cultura cinematografica.
3. Ai fini della presente legge per giornata recitativa si intende una rappresentazione al pubblico alla quale si accede con l'acquisto di un biglietto di ingresso.
Si pubblica di seguito il testo dell'articolo 4 della legge regionale 27 luglio 2012, n. 24 (“Campania Zero - Norme per una Campania equa, solidale e trasparente ed in materia di incompatibilità.”), così come risulta modificato dalla legge regionale sopra riportata.
La pubblicazione del presente testo coordinato ha valore meramente notiziale e non incide sul valore legale degli atti pubblicati ed è stato redatto dal Settore Legislativo, ai sensi dell'art. 8 del “Regolamento di disciplina del Bollettino ufficiale della regione Campania in forma digitale” (D.P.G.R. n. 15/2009), al solo fine di facilitarne la lettura .
Le modifiche apportate sono evidenziate con caratteri corsivi.
Testo coordinato dell'articolo 4 della legge regionale 27 luglio 2012, n. 24 (“Campania Zero - Norme per una Campania equa, solidale e trasparente ed in materia di incompatibilità.”).

Art. 4
Campania trasparente.
1. Fatte salve le incompatibilità previste dalle leggi statali e dalle altre leggi regionali, non possono essere nominati o designati negli enti, agenzie regionali e società partecipate dalla Regione, aziende sanitarie locali ed aziende ospedaliere, quali amministratori o revisori dei conti o quali capi dipartimento dell'amministrazione regionale:
a) i parlamentari italiani ed europei, i presidenti, gli assessori ed i consiglieri provinciali, i presidenti e gli assessori delle comunità montane, i sindaci, gli assessori ed i consiglieri comunali;
b) i dipendenti dello Stato o delle regioni, addetti ad un ufficio che assolve a mansioni di controllo o vigilanza sugli enti in cui deve avvenire la nomina o che vi sono stati addetti nell'anno precedente la nomina;
c) i componenti di organi consultivi ovvero altri soggetti tenuti ad esprimere pareri sui provvedimenti degli enti, istituti ed organismi nei quali debba avvenire la nomina o la designazione;
d) coloro che prestano attività a titolo oneroso di consulenza o di collaborazione presso la Regione o presso gli enti sottoposti al controllo regionale o interessati alle nomine o alla designazione;
e) coniugi o parenti in linea retta, ascendente o discendente, di consiglieri o assessori regionali in carica;
f) coloro che ricoprono incarichi direttivi o esecutivi regionali o nazionali in partiti o movimenti politici.
2. Non possono essere nominati o designati coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale).
3. Nessun soggetto può essere nominato più di una volta dalla Giunta o dal Consiglio regionale. Se un soggetto riceve due nomine, e non opta entro dieci giorni dalla data del secondo decreto di nomina, si considera decaduto dalla seconda nomina ricevuta.
4. In sede di prima applicazione, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i soggetti già nominati trasmettono alla presidenza della Giunta regionale ed alla presidenza del Consiglio regionale una dichiarazione circa la sussistenza di una delle cause di cui al comma 1. Sulla base delle dichiarazioni pervenute, il Presidente della Giunta regionale ed il Presidente del Consiglio regionale, per quanto di propria competenza, accertano la sussistenza
una delle cause di cui al comma 1, dichiarano con proprio atto la decadenza del soggetto nominato e provvedono ad effettuare una nuova nomina.
5. Sono abrogati gli articoli 4 e 11 della legge regionale 7 agosto 1996, n. 17 (Nuove norme per la disciplina delle nomine e delle designazioni di competenza della Regione Campania) e, in conseguenza, sono abrogati:
a) il comma 7 dell'articolo 1 della legge regionale 20 luglio 2010, n. 7 (Norme per garantire risparmio, trasparenza ed efficienza in Regione Campania);
b) il comma 4 dell'articolo 22 e il comma 2 dell'articolo 44 della legge regionale 26 luglio 2002, n. 15 (Legge finanziaria regionale per l'anno 2002);
c) il comma 12 dell'articolo 2 della legge regionale 12 novembre 2004, n. 8 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania - Legge finanziaria regionale 2004).
6. I direttori generali delle agenzie di emanazione regionale ed i direttori generali delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere, all'atto della nomina, consegnano lo stato del proprio patrimonio, comprensivo delle eventuali partecipazioni societarie.
7. I dipendenti o dirigenti della Regione, rinviati a giudizio per reati contro la pubblica amministrazione, sono assegnati ad uffici regionali dove non sono previsti centri di spesa.
8. Sono abrogati i commi 32 e 33 dell'articolo 31 della legge regionale n. 1/2007.
9. È abrogato il comma 13 dell'articolo 1 della legge regionale n. 7/2010.
10. Al fine di garantire trasparenza attraverso il principio della rotazione degli incarichi, le nomine dei componenti la commissione Valutazione d'Impatto Ambientale (VIA), Valutazione d'Incidenza (VI) e Valutazione Ambientale Strategica (VAS) sono effettuate ogni ventiquattro mesi e non possono essere confermate alla scadenza. I componenti della commissione sono nominati alla data di entrata in vigore della presente legge. Con riferimento alla composizione della commissione VIA le presenti disposizioni si applicano anche ai funzionari e dirigenti dell'assessorato alle attività produttive Area generale di coordinamento 12 Sviluppo economico, Settore 04 Regolazione dei mercati, Servizio 03 Mercato energetico regionale, Energy management che gestiscono le attività connesse alle "conferenze di servizio" e competenti al rilascio dell'autorizzazione unica ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità).
11. Le economie derivanti dall'applicazione della presente legge non possono finanziare ulteriori spese. La mancata applicazione delle disposizioni previste dalle leggi regionali, salvo eventuali responsabilità di tipo amministrativo contabile o penale, costituisce per dirigenti, funzionari e responsabili dei procedimenti elemento negativo ai fini della valutazione degli obiettivi individuali, mentre per i privati la perdita, a seguito di comunicazione di avvio del procedimento, di qualsiasi diritto possa discendere direttamente o indirettamente dalle norme violate.


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