Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale
promulga la seguente legge
Art. 1
(Modifiche alla legge regionale 43/2011)
1. All’articolo 1 della legge regionale 12 dicembre 2011, n. 43 (Unione tra i Comuni) sono apportate le seguenti modifiche:
a) le parole «, comma 6,» e «, comma 31,» sono soppresse;
b) dopo le parole: «dalla legge 14 settembre 2011, n. 148,» sono aggiunte le seguenti: «e successive modificazioni»;
c) dopo le parole: «legge 30 luglio 2010, n. 122,» sono aggiunte le seguenti: «e successive modificazioni».
2. All’articolo 2 della legge regionale 12 dicembre 2011, n. 43 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 le parole «, comma 1,» sono soppresse;
b) al comma 2 le parole «, comma 6,» sono soppresse e dopo le parole: «dalla legge 14 settembre 2011, n. 148,» sono aggiunte le seguenti: «e successive modificazioni»;
c) la lettera b) del comma 2 è sostituita dalla seguente: «b) 2000 abitanti, se i comuni appartengono o sono appartenuti a comunità montane»;
d) al comma 3 le parole «, comma 28,» sono soppresse e dopo le parole: «legge 30 luglio 2010, n. 122,» sono aggiunte le seguenti: «e successive modificazioni».
Art. 2
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.