IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga La seguente legge
CAPO I
Principi generali
ARTICOLO 1
(Finalità)
1. La Regione Calabria promuove e incentiva la sostenibilità ambientale e il risparmio energetico sia nelle trasformazioni territoriali e urbane sia nella realizzazione delle opere edilizie, pubbliche e private, nel rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dei principi fondamentali desumibili dalla normativa vigente in attuazione della direttiva 2002/91/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativa al rendimento energetico nell’edilizia e in linea con la direttiva 2006/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, concernente
l’efficienza degli usi finali dell’energia e i servizi energetici e recante abrogazione della direttiva 93/76 CEE del Consiglio, privilegiando la tutela e valorizzazione delle proprie peculiarità storiche, ambientali, culturali e sociali.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la presente legge definisce gli strumenti, le tecniche e le modalità costruttive sostenibili negli strumenti di governo del territorio, negli interventi di nuova edificazione, di recupero edilizio e urbanistico e di riqualificazione urbana secondo riferimenti a norma e decreti regionali correlati quali la Legge Urbanistica della Regione Calabria n. 19 del 16 aprile 2002 ed in conformità alla normativa vigente in materia antisismica, D.M. 14 gennaio 2008 e D.P.R. 30/2001 e legge regionale 27 aprile 1998, n. 7, nonché della deliberazione regionale n. 73 del 18 gennaio 2008.
ARTICOLO 2
(Definizioni)
1. Ai fini della presente legge sono interventi di edilizia sostenibile gli interventi in edilizia pubblica o privata, denominati anche edilizia naturale, ecologica, bio-eco-compatibile, bioecologica, bioedilizia e simili, che hanno i seguenti requisiti:
a) sono progettati, realizzati e gestiti secondo un’elevata qualità e specifici criteri di compatibilità ambientale e sviluppo sostenibile, e quindi finalizzati a soddisfare le necessità del presente senza compromettere quelle delle future generazioni;
b) minimizzano i consumi dell’energia e delle risorse ambientali in generale e contengono gli impatti complessivi sull’ambiente e sul territorio;
c) sono concepiti e realizzati in maniera tale da garantire il benessere e la salute degli occupanti;
d) tutelano l’identità storico-culturale degli agglomerati urbani e favoriscono il mantenimento dei caratteri storici e tipologici legati alla tradizione degli edifici, in ragione dei relativi caratteri di durevolezza, efficienza energetica e salubrità;
e) utilizzano materiali naturali, con particolare riferimento a quelli di provenienza locale, per salvaguardare i caratteri storici e tipologici della tradizione costruttiva locale;
f) promuovono e sperimentano sistemi edilizi a costi contenuti in riferimento al ciclo di vita dell’edificio, attraverso l’utilizzo di metodologie innovative e/o sperimentali;
g) adottano soluzioni planimetriche degli organismi edilizi e degli spazi aperti tenendo conto del percorso apparente del sole e dei venti dominanti e usano piante autoctone a foglia caduca, idonee a garantire l’ombreggiamento durante la stagione estiva e il soleggiamento durante quella invernale;
h) incentivare le iniziative di formazione ed informazione finalizzate alla sensibilizzazione dei cittadini relativamente all’importanza dell’utilizzo delle tecniche di bioedilizia e bioarchitettura, nell’ambito delle ristrutturazioni edilizie e delle nuove costruzioni;
i) favorire gli interventi di edilizia ecologica sempre nel rispetto dei criteri di progettazione integrata, che si basi sugli elementi locali, ambientali, climatici e storici dell’area oggetto di trasformazione.
2. Ai fini della presente legge, sono definiti altresì:
a) fattori climatici: le precipitazioni atmosferiche, la temperatura dell’aria, l’umidità, l’irradiazione solare, la ventosità, che agiscono sull’edificio e di cui occorre tener conto nella progettazione;
b) fattori ambientali naturali: la topografia, il suolo, il sottosuolo, le risorse idriche, il verde, l’aria, che interagiscono con il progetto modificandosi;
c) fattori di rischio ambientale artificiali: l’inquinamento dell’aria, del suolo e dell’acqua, nonché le alterazioni dell’ambiente prodotte da sorgenti sonore, campi elettromagnetici, radon e dispersione notturna della luce verso la volta celeste;
d) valutazione del ciclo di vita di un edificio o di un prodotto: "impatto prodotto sull’ambiente nel corso della sua storia, dalle fasi di estrazione e lavorazione delle materie prime alla fabbricazione, trasporto, distribuzione, uso ed eventuale riuso, nonché raccolta, stoccaggio, recupero e smalti mento finale che ne deriva".
CAPO II
Funzioni e azioni
ARTICOLO 3
(Funzioni della Regione, delle Province e dei Comuni)
1. Per perseguire gli obiettivi di cui all’articolo 1 la Regione provvede alle seguenti attività:
a) incentivazione degli interventi di edilizia sostenibile nell’ambito dei propri piani e programmi e nella verifica degli strumenti di governo del territorio di cui all’articolo 4, anche attraverso il controllo di compatibilità ambientale previsto dalla legge regionale 16 aprile 2002, n. 19 (Norme per la tutela, governo ed uso del territorio -Legge Urbanistica della Calabria BUR n. 7 del 16 aprile 2002, supplemento straordinario n. 3) e successive modifiche e integrazioni;
b) promozione di interventi di salvaguardia delle risorse idriche e approvazione delle linee guida per il risparmio idrico di cui all’articolo 5;
c) promozione di interventi finalizzati al risparmio energetico e individuazione di criteri e modalità di approvvigionamento delle risorse energetiche a uso delle strutture edilizie di cui agli articoli 6 e 7;
d) redazione di un capitolato di tipo prestazionale e di un prezzario per la realizzazione degli interventi oggetto della presente legge, secondo i criteri di cui all’articolo 8;
e) approvazione e aggiornamento del sistema di certificazione energetico-ambientale di cui all’articolo 9, compreso l’accreditamento dei soggetti che svolgono le attività per la certificazione;
f) approvazione e aggiornamento del disciplinare tecnico e delle linee guida per la valutazione energetico-ambientale degli edifici di cui all’articolo 10;
g) definizione di criteri e modalità per accedere agli incentivi di cui all’articolo 12;
h) formazione professionale di operatori pubblici e privati di cui all’articolo 14, nonché dei soggetti accreditati a svolgere le attività di certificazione di cui all’articolo 9;
i) irrogazione delle sanzioni ai sensi dell’articolo 15.
2. Le Province concorrono al perseguimento delle finalità di cui all’articolo 1 attraverso:
a) l’incentivazione degli interventi di edilizia sostenibile nell’ambito dei propri piani e programmi;
b) la formazione professionale di operatori pubblici e privati di cui all’articolo 14.
3. I Comuni esercitano in particolare le funzioni concernenti:
a) la realizzazione di strumenti di governo del territorio e l’integrazione di quelli esistenti secondo i contenuti della presente legge entro sei mesi dall’approvazione del Regolamento di attuazione. Decorso inutilmente tale termine, le definizioni contenute nella legge regionale sostituiscono le difformi definizioni dei regolamenti edilizi comunali;
b) la concessione di incentivi ai sensi dell’articolo 12;
c) il monitoraggio, la verifica e il controllo, di concerto con la Regione, sulla realizzazione degli interventi di cui alla presente legge, al fine di verificare la regolarità della documentazione, nonché la conformità delle opere realizzate alle risultanze progettuali;
d) la revoca dei titoli abilitativi ai sensi dell’articolo 15, comma 2.
4. La Regione e gli Enti locali applicano i principi di edilizia sostenibile di cui alla presente legge nella realizzazione o ristrutturazione di edifici di rispettiva proprietà e provvedono all’adeguamento di quelli esistenti. A tal fine promuovono la sperimentazione di sistemi edilizi a basso costo di costruzione per gli edifici di proprietà pubblica.
5. La Regione e gli Enti locali provvedono in ogni caso alle attività di cui agli articoli 9 e 10 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia) e successive modifiche e integrazioni, nonché ai regolamenti regionali in materia.
ARTICOLO 4
(Sostenibilità ambientale negli strumenti di governo del territorio)
1. Gli strumenti di governo del territorio, dal livello regionale fino alla pianificazione esecutiva a scala comunale, comunque denominati, compresi i programmi comunitari e i programmi di riqualificazione urbana, devono contenere le indicazioni necessarie a perseguire e promuovere gli obiettivi di sostenibilità delle trasformazioni territoriali e urbane di cui all’articolo 1, anche in coerenza con le disposizioni della legge urbanistica regionale e delle linee guida in materia di pianificazione territoriale.
2. Il processo di pianificazione deve individuare criteri di sostenibilità atti a garantire:
a) lo sviluppo armonico del territorio, dei tessuti urbani e delle
attività produttive;
b) la compatibilità dei processi di trasformazione e uso del suolo con la sicurezza, l’integrità fisica e con la identità storico-culturale del territorio;
c) la valorizzazione delle risorse identitarie e delle produzioni autoctone per un sano e durevole sviluppo locale;
d) il miglioramento della qualità ambientale, architettonica e della salubrità degli insediamenti;
e) la riduzione della pressione degli insediamenti sui sistemi
naturalistico-ambientali, attraverso opportuni interventi di mitigazione degli impatti;
f) la riduzione del consumo di nuovo territorio, evitando l’occupazione di suoli ad alto valore agricolo e/o naturalistico, privilegiando il risanamento e recupero di aree degradate e la sostituzione dei tessuti esistenti ovvero la loro riorganizzazione e riqualificazione per migliorarne la qualità e la sostenibilità ambientale.
3. Il perseguimento dei criteri di sostenibilità ambientale avviene attraverso la previsione di accurate ricognizioni delle risorse territoriali e ambientali, nei piani e nei programmi di ogni livello, allo scopo di valutare le implicazioni ambientali dei processi di trasformazione del territorio.
Dette ricognizioni comprendono:
a) analisi dei fattori ambientali naturali e dei fattori climatici del territorio (dati igrotermici, pluviometrici, di soleggiamento corredate delle relative rappresentazioni cartografiche);
b) analisi delle risorse ambientali, idriche ed energetiche, con particolare riferimento alle fonti rinnovabili;
c) analisi dei fattori di rischio ambientale e naturale di natura antropica, corredate delle relative rappresentazioni cartografiche;
d) analisi delle risorse e delle produzioni locali.
4. Per garantire migliori condizioni microclimatiche degli ambienti insediativi, i piani e i programmi di cui al comma 1 devono contenere norme, parametri, indicazioni progettuali e tipologiche che garantiscano il migliore utilizzo delle risorse naturali e dei fattori climatici, nonché la prevenzione dei rischi ambientali, in particolare attraverso:
a) le sistemazioni esterne agli interventi con copertura naturale in grado di mitigare l’effetto noto come «isola di calore», nonché di conservare quanto possibile la naturalità e la permeabilità del sito;
b) le sistemazioni esterne delle aree a destinazione monofunzionale o mista industriale, artigianale, commerciale, direzionale e residenziale, con piantumazione di masse boschive lineari (barriere) lungo le sorgenti inquinanti lineari (specie strade), per assorbire le emissioni inquinanti in atmosfera e il rumore;
c) gli indici di permeabilità dei suoli, limitando la presenza di manufatti interrati e favorendo la previsione di pavimentazioni realizzate con materiali drenanti e autobloccanti cavi;
d) il «minimo deflusso vitale» per il bilancio idrico del territorio oggetto di intervento;
e) gli indici di densità arborea e arbustiva, indicando specie autoctone e coerenti con le caratteristiche dei contesti;
f) indicazioni progettuali e tipologiche che:
1. tengano conto dei coefficienti di albedo medio del paesaggio, ossia che considerino la riflessione della radiazione solare verso l’edificio;
2. usino materiali da costruzione con coefficienti di riflessione finalizzati al miglioramento del microclima in esterno;
3. considerino la geometria degli ostacoli fisici (altri edifici, elementi del paesaggio) che influiscono sui guadagni solari per effetto di ombreggiamento o riflessione della radiazione;
4. privilegino forme compatte e condizioni di esposizione e orientamento degli edifici tali da migliorarne l’efficienza energetica.
5. Gli Enti locali nell’ambito della redazione degli strumenti urbanistici generali ed esecutivi devono declinare i temi della presente legge regionale in cartografie di settore, riferite agli ambiti di applicazione individuati e forniti di dati georeferenziati e di contenuto alle differenti scale e già in uso con la redazione della cartografica del Q.T.R della legge urbanistica della Calabria 16 aprile 2002, n. 19. In particolare:
a) la Regione deve predisporre e trasferire agli enti subordinati:
-la carta dei contesti localizzati, riferita alle zone climatiche di carattere Mediterraneo, con indicazione delle diverse condizioni di localizzazione s.l.m. con riferimento alle fasce d’influenza dei caratteri locali di soleggiamento, ventosità e permeabilità dei suoli, del territorio semiurbano costiero, del territorio urbanizzato di fondovalle/pedemontano, del territorio insediato montano;
-la carta delle potenzialità energetiche, ivi comprese le biomasse;
b) la Provincia deve predisporre e trasferire agli enti subordinati:
-la carta dei rischi ambientali artificiali, con in evidenza: cave, impianti di smaltimento rifiuti, dighe, siti industriali commerciali ad alto rischio ambientale, centrali e linee elettriche a media ed alta tensione, sorgenti puntuali e diffuse d’inquinamento elettromagnetico, ambientale ed acustico;
-la carta dei rischi ambientali naturali, nella quale sono rappresentate in particolare la vulnerabilità dei suoli e degli acquiferi, compresi il regime delle acque e la presenza di Radon;
-la carta dei fattori climatici, con in evidenza i dati igrotermometrici delle diverse aree;
c) il Comune deve predisporre ed aggiornare i propri strumenti esistenti di regolamento ed attuazione:
-la carta del soleggiamento e dell’azione dei flussi ventosi, con in evidenza la mappatura dei singoli comparti e quartieri, riferiti all’orientamento, all’orografia, l’altezza degli edifici esistenti, con indicazione alla radiazione solare diretta e totale nelle differenti performance stagionali e condizioni orarie, ed all’azione dei flussi ventosi;
-la carta delle potenzialità energetiche con riferimento alla mappatura favorevole di incidenza ed approvvigionamento delle fonti rinnovabili;
-le revisioni del regolamento edilizio urbano e comunale ai fini di adeguarlo a quanto previsto dalla presente legge regionale.
6. Le carte di cui al precedente comma dovranno essere basate su dati sperimentali raccolti all’interno del territorio di definizione o, qualora ciò non sia possibile, dovranno prendere a riferimento i dati definiti da enti di ricerca accreditati nazionali od europei.
CAPO III
Strumenti attuativi
ARTICOLO 5
(Risparmio idrico)
1. La Giunta regionale, ai fini della presente legge, individua i criteri e le modalità di salvaguardia delle risorse idriche e del loro uso razionale, in particolare attraverso:
a) la predisposizione di misure atte a verificare la qualità e l’efficienza delle reti di distribuzione anche attraverso il monitoraggio dei consumi;
b) l’individuazione di standard ottimali di riferimento per i consumi di acqua potabile e per gli scarichi immessi nella rete fognaria e i relativi sistemi di controllo;
c) la promozione dell’utilizzo di tecniche di depurazione naturale;
d) l’utilizzo di tecniche per il recupero delle acque piovane e grigie.
2. Negli interventi di nuova costruzione e di ristrutturazione degli edifici esistenti di cui alle lettere e) ed f) del comma 1 dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), è previsto, salvo motivata e circostanziata richiesta di esclusione specificamente assentita dal Comune, "utilizzo delle acque piovane per gli usi compatibili tramite la realizzazione di appositi sistemi di raccolta, filtraggio ed erogazione integrativi.
3. I criteri di cui al comma 1 sono definiti con apposito regolamento.
ARTICOLO 6
(Risparmio energetico)
1. La Giunta regionale, ai fini della presente legge, individua i criteri e le modalità di risparmio delle risorse energetiche e del loro uso razionale, in particolare attraverso:
a) l’individuazione di standard ottimali di riferimento per i consumi energetici destinati al condizionamento invernale ed estivo degli ambienti, alla produzione di acqua calda sanitaria e all’illuminazione;
b) la valorizzazione delle risorse territoriali e ambientali;
c) la valorizzazione dell’integrazione sito-involucro;
d) gli interventi sull’albedo e uso del verde per diminuire l’effetto «isola di calore»;
e) gli interventi sugli involucri;
f) gli interventi sugli impianti;
g) gli interventi sui sistemi di illuminazione.
2. I criteri di cui al comma 1 sono definiti, con apposito regolamento, in coerenza con i contenuti del D.lgs 192/2005 modificato ed integrato dal decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 311, e con gli indirizzi del Piano energetico ambientale regionale.
ARTICOLO 7
(Approvvigionamento energetico)
1. La Giunta regionale, ai fini della presente legge, individua i criteri e le modalità di approvvigionamento delle risorse energetiche ad uso delle strutture edilizie, in particolare attraverso:
a) l’applicazione estesa delle fonti energetiche rinnovabili, sia per la produzione di energia termica che di energia elettrica, anche attraverso sistemi centralizzati;
b) l’applicazione di sistemi di riscaldamento centralizzati per singoli edifici o per gruppi di edifici;
c) l’applicazione di sistemi funzionanti in cogenerazione/trigenerazione dimensionati coerentemente con le esigenze di fabbisogno energetico del sistema territoriale interessato;
d) la previsione di integrazione degli impianti di cui alle lettere precedenti con le strutture degli edifici o del quartiere.
2. I criteri di cui al comma 1 sono definiti, con apposito regolamento, in coerenza con i contenuti del D.lgs 192/2005 e successivi aggiornamenti e integrazioni e con gli indirizzi del Piano energetico ambientale regionale e con riferimento ai piani energetici provinciali ed i piani energetici comunali, ove predisposti e vigenti.
ARTICOLO 8
(Criteri di selezione dei materiali da costruzione)
1. Nella realizzazione degli interventi di cui alla presente legge è previsto l’uso di materiali, di componenti edilizi e di tecnologie costruttive che:
a) siano ecologicamente compatibili, sulla base di requisiti di valutazione definiti dal disciplinare tecnico e dalle linee guida di cui all’articolo 10, considerando in particolare la loro natura di materie prime rinnovabili, il contenuto consumo energetico richiesto ai fini della loro estrazione, produzione, distribuzione e smaltimento;
b) consentano di recuperare tradizioni produttive e costruttive locali legate ai caratteri ambientali dei luoghi;
c) siano riciclabili, riciclati, di recupero, di provenienza locale e contengano materie prime rinnovabili e durevoli nel tempo o materie prime riciclabili;
d) siano caratterizzati da ridotti valori di energia e di emissioni di gas serra inglobati;
e) rispettino il benessere e la salute degli abitanti.
2. I requisiti di qualità di cui al comma 1 costituiscono i criteri per la redazione del capitolato e del prezzario di cui alla lettera d) del comma 1 dell’articolo 3.
ARTICOLO 9
(Gestione del ciclo dei rifiuti derivanti dai processi edili)
1. La Giunta regionale, ai fini della presente legge, individua i criteri e le modalità di gestione sostenibile del ciclo dei rifiuti da demolizione, costruzione e sbancamento in un’ottica di funzionalità, efficienza ed efficacia, in particolare attraverso:
a) la definizione di parametri tecnici che permettano di classificare la sostenibilità ambientale dell’opera anche in relazione ai cicli di dismissione della medesima alla fine del ciclo di vita;
b) la definizione di regole tecniche per la progettazione delle opere e dei cantieri e per l’organizzazione di quest’ultimi che migliorino la gestione del ciclo dei rifiuti e favoriscano le pratiche del riciclaggio sia durante la costruzione sia durante la dismissione delle opere edili;
c) la definizione e l’individuazione delle modalità e dei criteri per il ciclo di recupero dei rifiuti nel più ampio processo edilizio pubblico e privato;
d) l’attivazione di Accordi di Programma ai sensi del D.lgs n. 152 e s.m.i. quale strumento per promuovere e favorire le azioni coordinate in materia ambientale della Pubblica Amministrazione e dei soggetti privati e delle associazioni di categoria;
e) le modalità ed i criteri di gestione dei rifiuti da demolizione, costruzione e sbancamento, in modo efficace, efficiente, economico e trasparente, basandosi sulla cooperazione di tutti i soggetti pubblici e privati coinvolti nel ciclo dei rifiuti;
f) le modalità ed i criteri per la promozione e l’incentivazione di sistemi e processi finalizzati alla gestione sostenibile del ciclo dei rifiuti da demolizione, costruzione e sbancamento;
g) i criteri tecnici di selezione e trattamento dei materiali derivanti dal processo di riciclo per la reimmissione come materie prime all’interno dei processi di fabbricazione e la loro definizione come materiali ecosostenibili;
h) la promozione di utilizzo di tecniche e tecnologie che meglio favoriscano i processi di riciclaggio al termine della vita utile delle opere edili;
i) la promozione di attività di ricerca e sensibilizzazione nell’ambito dei processi di riciclo e smaltimento dei rifiuti derivanti dalle attività edili;
j) le modalità ed i criteri per la promozione e l’incentivazione dell’utilizzo dei materiali di riciclo nelle opere edili al fine di perseguire gli obiettivi di cui all’articolo 181 del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i.
2. I criteri di cui al comma 1 sono definiti con apposito regolamento.
CAPO IV
Certificazione, disciplinare e linee guida
ARTICOLO 10
(Certificazione di sostenibilità degli edifici)
1. La certificazione della sostenibilità degli edifici è un sistema di procedure univoche e normalizzate che utilizza le modalità e gli strumenti di valutazione di cui all’articolo 10, valutando sia il progetto sia l’edificio realizzato nelle fasi di costruzione e di esercizio.
2. La certificazione di cui al comma 1 ha carattere obbligatorio per gli interventi realizzati da Enti Pubblici o con finanziamento pubblico superiore al cinquanta per cento. Negli altri casi ha carattere volontario e ricomprende la certificazione energetica obbligatoria di cui al D.lgs 192/2005 e successive modifiche e integrazioni, per la quale sono parimenti utilizzati le modalità e gli strumenti di valutazione di cui all’articolo 10 della presente legge, con riferimento ai requisiti e ai parametri indicati nel D.lgs. 192/2005; la certificazione energetica è comunque obbligatoria anche nel caso in cui non venga richiesta la certificazione di sostenibilità.
3. Il certificato di sostenibilità degli edifici è rilasciato da un professionista abilitato o da una organizzazione accreditata ai sensi del comma 4, lettera b), estranei alla progettazione e alla direzione lavori, su richiesta del proprietario dell’immobile o del soggetto attuatore dell’intervento. Il risultato della certificazione, sotto forma di apposita targa, è affisso nell’edificio in luogo visibile.
4. La Giunta regionale definisce e aggiorna:
a) il sistema di procedure per la certificazione di sostenibilità degli edifici, per l’effettuazione dei controlli e l’irrogazione delle eventuali sanzioni, compresa la relativa modulistica;
b) il sistema di accreditamento dei soggetti abilitati al rilascio della certificazione.
5. La Regione, per il tramite del Comune competente per territorio, dispone controlli a campione sulla sussistenza dei requisiti dei soggetti di cui al comma 4, lettera b), nonché accertamenti e ispezioni a campione sugli interventi oggetto di certificazione, in corso d’opera, ovvero entro cinque anni dalla data di fine lavori dichiarata dal proprietario o soggetto attuatore dell’intervento, al fine di verificare la regolarità della documentazione e dell’attestato di certificazione, nonché la conformità delle opere realizzate alla documentazione progettuale.
6. Nel caso in cui dagli accertamenti effettuati risultino difformità, il Comune:
a) ingiunge al proprietario o al soggetto attuatore dell’intervento di effettuare i lavori necessari per rendere uniforme l’edificio a quanto dichiarato;
b) qualora non si raggiungesse la conformità, revoca la certificazione rilasciata.
ARTICOLO 11
(Disciplinare tecnico e linee guida)
1. La Giunta regionale approva, anche con riferimento alla direttiva 2002/91/CE e in coerenza con i contenuti del D.lgs 192/2005 e successive modifiche e integrazioni, il disciplinare tecnico per la valutazione della sostenibilità degli edifici e le relative linee guida per il suo utilizzo, alla cui redazione partecipano i rappresentanti delle professioni e dei settori produttivi interessati.
2. Il disciplinare tecnico contiene i requisiti di riferimento identificati in apposite aree di valutazione, il metodo di verifica delle prestazioni riferite ai requisiti e il sistema di valutazione degli stessi, nonché la loro ponderazione in relazione alle particolari esigenze ambientali del territorio regionale. Il disciplinare è finalizzato a valutare e certificare il livello di sostenibilità degli interventi edilizi, anche ai sensi dell’articolo 4 del D.lgs 192/2005 e successive modifiche e integrazioni, nonché dei regolamenti regionali in materia, a definire le priorità e a graduare gli incentivi economici, nonché a stabilire delle soglie minime al di sotto delle quali non è previsto il rilascio di certificazioni e l’accesso agli incentivi previsti. Il disciplinare tecnico costituisce riferimento per l’elaborazione e l’integrazione degli strumenti edilizi e urbanistici comunali.
3. I requisiti previsti nel disciplinare tecnico, identificati in aree di valutazione, si riferiscono in particolare:
a) alla qualità ambientale degli spazi esterni;
b) al risparmio delle risorse naturali;
c) alla riduzione dei carichi ambientali;
d) alla qualità ambientale degli spazi interni;
e) alla qualità della gestione e del servizio;
f) all’integrazione con il sistema della mobilità collettiva.
4. Il sistema di valutazione definito nel disciplinare tecnico deve:
a) consentire la valutazione del livello di sostenibilità ambientale degli edifici definendo la prestazione minima di riferimento di ciascuna area di valutazione e di ciascun criterio di cui al comma 3, in base alle norme legislative e tecniche vigenti e alle peculiarità costruttive locali;
b) comprendere un sistema di ponderazione dei requisiti di cui sopra che consenta di definire le priorità delle diverse problematiche ambientali considerate;
c) consentire l’attribuzione di un punteggio di prestazione dell’edificio che permetta la valutazione analitica del livello di sostenibilità ambientale;
d) comprendere, per quanto riguarda i requisiti energetici, un sistema di classificazione degli edifici nel sistema di certificazione energetica.
5. Le linee guida di spiegazione e accompagnamento del disciplinare tecnico contengono in particolare:
a) le indicazioni per effettuare l’analisi del sito, che comprende l’analisi dei fattori climatici e ambientali, nonché dei relativi rischi;
b) le spiegazioni dettagliate sulle modalità di applicazione del disciplinare tecnico, compresi i metodi di calcolo e gli strumenti di verifica riferiti a ogni requisito, le strategie di riferimento e alcuni esempi di possibili soluzioni tecniche;
c) la modulistica e i sistemi di calcolo informatizzati per la semplificazione delle procedure di verifica.
CAPO V
Parametri edilizi e incentivi
ARTICOLO 12
(Calcolo degli indici e dei parametri edilizi)
1. Anche in deroga a quanto disposto dai regolamenti edilizi comunali, salvo quanto previsto dalla normativa sismica e dalle norme inerenti la difesa del suolo e la tutela del paesaggio, per le nuove costruzioni e per il recupero degli edifici esistenti ai sensi della presente legge non sono considerati nel computo per la determinazione dei volumi, delle superfici, delle distanze e nei rapporti di copertura, fermo restando il rispetto delle distanze minime previste dalla normativa statale:
a) il maggiore spessore delle murature esterne, siano esse tamponature o muri portanti, oltre i trenta centimetri;
b) il maggior spessore dei solai intermedi e di copertura oltre i venti centimetri;
c) le serre solari, per le quali sussista atto di vincolo circa tale destinazione e che abbiano dimensione comunque non superiore al quindici per cento della superficie utile delle unità abitative realizzate;
d) tutti i maggiori volumi e superfici necessari al miglioramento dei livelli di isolamento termico e acustico o di inerzia termica, o finalizzati alla captazione diretta dell’energia solare, o alla realizzazione di sistemi di ombreggiamento alle facciate nei mesi estivi o alla realizzazione di sistemi per la ventilazione e il raffrescamento naturali. Al fine di consentire la migliore insolazione degli edifici e favorire l’utilizzo di energia solare, sono consentite modificazioni delle altezze massime di colmo e di gronda nonché delle linee di pendenza delle falde in cui l’altezza massima sia comunque inferiore a metri 2,15 ridotta a metri 1,95 per i comuni posti a quota superiore a metri 800 slm, calcolata come media delle altezze della porzione di sottotetto di altezza maggiore a metri 1,5.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche:
a) alle variazioni delle altezze massime, nonché alle distanze dai confini e dalle strade e tra gli edifici, qualora non comportino ombreggiamento delle facciate di terzi;
b) al computo della superficie utile e non residenziale in riferimento alla determinazione dei limiti massimi di costo per l’edilizia residenziale sovvenzionata e agevolata.
3. Per il recupero degli edifici esistenti resta ferma la salvaguardia di elementi costruttivi e decorativi di pregio storico e artistico, nonché di allineamenti o conformazioni diverse, orizzontali, verticali e delle falde dei tetti che caratterizzano le cortine di edifici urbani e rurali di antica formazione.
4. La deroga di cui al comma 1 si applica anche ai fini del calcolo della volumetria e delle superfici urbanistiche per la determinazione del contributo di costruzione e degli standard urbanistici.
5. Ai fini del rilascio dei provvedimenti autorizzativi, comunque denominati, coerenti con i requisiti di sostenibilità ambientale previsti dalla presente legge, è allegata apposita documentazione tecnica che definisca il soddisfacimento dei requisiti secondo quanto stabilito nel disciplinare tecnico ai sensi dell’articolo 10, commi 2, 3 e 4.
6. Per interventi sugli edifici costruiti o modificati ai sensi della presente legge, non è consentita la riduzione degli spessori e la trasformazione dei volumi realizzati ai sensi del comma 1.
7. I regolamenti edilizi comunali dovranno essere adeguati in modo da definire modalità di installazione di impianti tecnologici per il risparmio energetico come attività libere non soggette a permesso di costruire, D.I.A. o S.C.I.A.. È fatta salva la possibilità di individuare, con idoneo provvedimento, particolari zone del territorio comunale per le quali i suddetti interventi possono essere assoggettati a S.C.I.A. o D.I.A.
ARTICOLO 13
(Incentivi)
1. I comuni devono prevedere, in favore di coloro che effettuano interventi di edilizia sostenibile secondo i requisiti fissati dal regolamento e dal disciplinare tecnico di cui all’articolo 10, le seguenti opzioni:
a) riduzione degli oneri di urbanizzazione secondaria o del costo di costruzione di cui agli articoli 16 e 17 del D.P.R. 380/2001 in misura crescente, partendo da un minimo del trenta per cento, a seconda dei livelli di risparmio energetico, di qualità ecocompatibile dei materiali e delle tecnologie costruttive utilizzate, di risparmio idrico e di altri requisiti di sostenibilità energetico-ambientale di cui alla presente legge, secondo quanto previsto nel regolamento di esecuzione ed attuazione;
b) eventuale riduzione dell’ICI e di altre imposte comunali sugli immobili, compatibilmente con le vigenti norme in materia;
c) incrementi da un minimo del dieci per cento ad un massimo del venti per cento del volume consentito dagli strumenti urbanistici vigenti, al netto delle murature, per gli interventi di nuova edificazione e di ampliamento, di sostituzione e di ristrutturazione degli edifici esistenti, compatibilmente con i caratteri culturali e ambientali degli edifici e dei luoghi e nel rispetto dei limiti di densità edilizia e distanza fra i fabbricati fissati dal decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell’articolo 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765), e delle quantità complessive minime fissate dall’articolo 41 sexies della legge 17 agosto 1942, n. 1150 (legge urbanistica) e successive modifiche e integrazioni. Tali incrementi non costituiscono variante agli strumenti urbanistici generali.
2. Gli incentivi previsti dal comma 1 devono essere graduati dai comuni in modo tale da favorire la sostituzione di edifici e la riqualificazione di quartieri caratterizzati da elevati livelli di inefficienza energetica e incompatibilità ambientale opportunamente diagnosticati, escludendo edifici e contesti urbani storici di valenza ambientale, culturale e architettonica.
3. La Regione e gli enti locali interessati si attivano per creare le idonee condizioni affinché gli interventi di cui alla presente legge usufruiscano degli incentivi previsti dalle norme nazionali riguardanti l’uso efficiente dell’energia e la produzione di energia da fonti rinnovabili.
4. Gli incentivi previsti dal presente articolo sono cumulabili con altri contributi compatibilmente con i criteri di cumulabilità previsti dagli incentivi nazionali.
ARTICOLO 14
(Contributi regionali)
1. Nella concessione dei contributi per la formazione di strumenti urbanistici o di pianificazione, la Giunta regionale prevede specifiche premialità per gli Enti locali che, nell’ambito della redazione di strumenti urbanistici generali ed esecutivi, prevedano la redazione, in tutto o in parte in relazione alle caratteristiche dei contesti, degli elaborati di cui al comma 5 dell’articolo 4 della presente legge.
2. I finanziamenti regionali, statali e comunitari riguardanti la realizzazione o il recupero degli immobili sono assegnati prioritariamente agli interventi certificati ai sensi della presente legge o che rispondano ai criteri e ai requisiti contenuti nella presente legge.
3. La Giunta regionale con apposito provvedimento predispone strumenti di incentivazione economica al fine di promuovere la formazione degli operatori, l’informazione e la realizzazione delle strutture atte al perseguimento degli obiettivi della presente legge.
4. La Giunta regionale con apposito provvedimento individua per ciascun strumento di pianificazione generale ed esecutivo l’elenco degli elaborati cartografici tematici di cui al comma 1 del presente articolo, nonché la tipologia delle premialità concesse agli Enti locali.
CAPO VI
Attività di formazione, informazione e sanzioni
ARTICOLO 15
(Formazione e informazione)
1. Ai fini della diffusione della conoscenza dei principi di sostenibilità delle costruzioni edilizie, nonché ai fini del rilascio delle certificazioni di cui all’articolo 9, la Regione, le Province, i Comuni, gli Enti bilaterali costituiti da imprenditori edili e sindacati, gli enti nazionali per la formazione di imprenditori e maestranze, ed ogni altra forma di collaborazione fra soggetti pubblici o privati riconosciuti, con il coinvolgimento dei rappresentanti delle professioni e dei settori produttivi interessati, promuovono:
a) corsi di formazione professionale rivolti agli Enti locali, alle imprese e ai liberi professionisti;
b) concorsi di idee o di progettazione, anche in collaborazione con le amministrazioni locali, per la realizzazione di interventi edilizi sostenibili sia pubblici sia privati;
c) progetti pilota in aree sensibili finalizzati a divulgare le problematiche del risparmio energetico e della sostenibilità ambientale in edilizia e nel governo del territorio.
2. Per le finalità di cui al comma 1, lettera a), gli enti possono utilizzare le risorse assegnate alla formazione professionale nel rispetto della relativa normativa.
ARTICOLO 16
(Sanzioni)
1. I soggetti abilitati al rilascio della certificazione di cui all’articolo 9 decadono dall’accreditamento nel caso vengano meno i requisiti stabiliti per l’accreditamento medesimo, ovvero nel caso di rilascio di certificazioni illegittime ai sensi del comma 2 del presente articolo e la Regione ne segnala la decadenza al rispettivo ordine professionale.
2. Qualora dall’effettuazione dei controlli sugli edifici di cui all’articolo 3, comma 3, lettera c), e articolo 9, comma 3, risultino irregolarità documentali ovvero la non conformità delle opere realizzate alle risultanze progettuali, non sanabili o non sanate ai sensi dell’articolo 9, comma 6, lettera a), la Regione provvede alla revoca della certificazione di sostenibilità rilasciata e il Comune, anche su segnalazione della Regione e previa diffida, provvede alla revoca del titolo abilitativo rilasciato laddove nella realizzazione delle opere si sia beneficiato degli incrementi volumetrici di cui agli articoli 11 e 12.
3. Nei casi di cui al comma 2 sono altresì revocati gli eventuali incentivi concessi a norma dell’articolo 12.
ARTICOLO 17
(Osservatorio politiche abitative)
1. Presso l’"Osservatorio sulle politiche abitative", già attivato nell’ambito del settore che opera in materia di politiche per la casa presso il dipartimento competente, è istituito il Centro Regionale per l’applicazione dei protocolli di valutazione della sostenibilità degli edifici, delle linee guida e dei regolamenti di attuazione della presente legge.
2. L’Osservatorio svolge compiti di sostegno ed incentivazione delle politiche sulla sostenibilità degli edifici, ed in particolare:
a) predispone il disciplinare tecnico e le linee guida per la valutazione degli edifici residenziali e per gli interventi di recupero di cui all’articolo 10;
b) definisce e propone le procedure e le modalità per l’irrogazione delle sanzioni di cui all’articolo 15;
c) predispone criteri, tempi e modalità per gli eventuali incentivi di cui all’articolo 12;
d) predispone gli atti per l’adozione del prezzario di cui all’articolo 8, comma 2;
e) istituisce uno sportello informativo sull’edilizia sostenibile, mediante la creazione di uno specifico portale internet, anche attraverso convenzioni con gli enti interessati che agiscono sul territorio;
f) provvede all’aggiornamento delle banche dati relative all’Osservatorio delle trasformazioni territoriali, previsto nell’ambito del S.I.T.O., di cui all’articolo 8 della legge regionale 19/2002, effettuando il monitoraggio e le relative comunicazioni agli altri dipartimenti interessati ed in particolare competenti in materia di urbanistica e governo del territorio.
3. Presso l’Osservatorio viene tenuto un elenco dei certificatori abilitati al rilascio della certificazione energetica obbligatoria e sulla sostenibilità ambientale, ai sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e successive modifiche e integrazioni. Sono riconosciuti soggetti certificatori i professionisti che possiedono i requisiti per l’iscrizione all’elenco dei soggetti abilitati alla certificazione previsti dall’articolo 4 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e dall’allegato III del decreto legislativo 115/2008.
CAPO VII
Disposizioni finanziarie e finali
ARTICOLO 18
(Norma finanziaria)
1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge, quantificati per l’esercizio finanziario 2011 in euro 100.000,00, si provvede per l’anno in corso con la disponibilità esistente all’UPB 8.1.01.01 - capitolo 7001101 – inerente «Fondo occorrente per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l’approvazione del bilancio, recanti spese di parte corrente» dello stato di previsione della spesa del bilancio per l’anno 2011, che viene ridotta del medesimo importo.
2. La disponibilità finanziaria di cui al comma precedente è utilizzata nell’esercizio in corso ponendo la competenza della spesa in apposita UPB,della spesa del bilancio 2011.
3. Per gli anni successivi, alla copertura finanziaria degli oneri previsti dall’attuazione della presente legge, si provvede nei limiti consentiti dalla disponibilità di risorse autonome con la legge di approvazione del bilancio della Regione e con la collegata legge finanziaria che l’accompagna.
4. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni al documento tecnico di cui all’articolo 10 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8.
ARTICOLO 19
(Disposizioni transitorie e finali)
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente Legge la Giunta regionale:
a) individua i criteri e le modalità per il risparmio idrico di cui all’articolo 5;
b) adotta il disciplinare tecnico e linee guida per la valutazione degli edifici residenziali dì cui all’articolo 10;
c) stabilisce i criteri, i tempi e le modalità per gli incentivi di cui all’articolo 12.
2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del Regolamento di attuazione, la Giunta regionale:
a) predispone il prezzario di cui all’articolo 8, comma 2;
b) definisce il sistema di certificazione di cui all’articolo 9 e determina i criteri e le modalità per l’accreditamento dei soggetti ai fini della certificazione medesima, nonché le modalità per l’effettuazione dei controlli;
c) adotta il disciplinare tecnico e le linee guida per gli interventi di recupero degli edifici residenziali di cui all’articolo 10;
d) definisce le procedure e le modalità di dettaglio per la irrogazione delle sanzioni di cui all’articolo 15.
3. Fino all’approvazione del sistema di certificazione regionale resta fermo quanto stabilito dall’articolo 6, comma 1, del D.lgs. 192/2005 e successive modifiche e integrazioni e dal r.r. 24/2007.
ARTICOLO 20
(Clausole valutative)
1. Trascorsi tre anni dall’entrata in vigore della presente legge e con cadenza almeno triennale, la Giunta regionale presenta all’Assemblea legislativa regionale una relazione sullo stato di attuazione dell’applicazione della legge regionale con riferimento ai seguenti profili e quesiti:
a) tipologia ed entità dei contributi concessi ai sensi dell’articolo 13 e l’indicazione della natura dei soggetti beneficiari e della tipologia degli interventi;
b) tipologia e numero degli strumenti cartografici adottati dagli Enti locali e finanziati ai sensi dell’articolo 4;
c) percentuale di incidenza degli incentivi sullo sviluppo degli interventi a carattere provinciale e regionale;
d) in quali provvedimenti legati a finanziamenti e programmi operativi europei, nazionali e regionali, è stata data priorità in termini di sostenibilità ed efficienza energetica per gli interventi sul territorio;
e) rapporto tra dati relativi alla formazione delle qualifiche professionali specifiche e domanda di mercato;
f) valutazione dell’impatto del dettato normativo sul settore della produzione dei materiali e delle costruzioni;
g) criticità e livelli di resistenza all’applicazione della norma: adeguamenti ed aggiornamenti.
ARTICOLO 21
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Formula Finale:
La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.
Catanzaro 04 novembre 2011
Scopelliti