IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga la seguente legge
CAPO I
Tracciabilità informatica del procedimento amministrativo
ARTICOLO 1
(Principi)
1. Per la realizzazione degli obiettivi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza, semplificazione e partecipazione, ogni procedimento amministrativo di competenza della Regione Calabria deve essere dotato di adeguati supporti informatici allo scopo di rendere conoscibile agli interessati ogni atto.
2. La conoscenza e l’estrazione degli atti può avvenire, a scelta dell’interessato, in forma cartacea o magnetica nel rispetto dei principi in materia di accesso e di trattamento dei dati personali di cui rispettivamente alla legge 7 agosto 1990 n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) ed al decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).
3. Nel rispetto della propria autonomia organizzativa, la Regione Calabria assicura la disponibilità, la gestione, l’accesso, la trasmissione, la conservazione e la fruibilità dell’informazione in modalità digitale, attraverso le misure informatiche, tecnologiche e procedurali di sicurezza più appropriate, in conformità alle regole tecniche ed ai principi stabiliti dal Codice dell’amministrazione digitale dal decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale).
ARTICOLO 2
(Banca Dati Unica dei Procedimenti Amministrativi)
1. I procedimenti amministrativi di cui all’articolo 1 sono conoscibili attraverso l’accesso alla Banca Dati Unica dei Procedimenti Amministrativi Informatizzati (BDU-PAI) ove sono riversati, a cura dell’ufficio regionale competente presso la Presidenza della Giunta regionale, entro dieci giorni dall’emissione dei testi integrali dei singoli atti.
2. Entro il 31 gennaio di ogni anno, l’Ufficio di Presidenza della Giunta regionale elabora i dati statistici sullo stato dei procedimenti amministrativi e li trasmette al Consiglio regionale.
3. Ogni Ente pubblico e soggetto privato che a qualsiasi titolo partecipa al procedimento amministrativo di competenza regionale ha l’obbligo di collaborare all’informatizzazione degli atti.
ARTICOLO 3
(Regolamento sulla gestione informatica e sulla tracciabilità del procedimento amministrativo)
1. La Giunta regionale approva il regolamento sulla gestione informatica e sulla tracciabilità del procedimento amministrativo di competenza regionale entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge.
ARTICOLO 4
(Responsabilità)
1. I dipendenti pubblici incaricati delle funzioni pubbliche regionali a cui è imputabile l’omissione o il ritardo del procedimento sono passibili di sanzioni pecuniarie irrogate con le procedure e nella misura di cui ai CCNL e decentrati.
2. Resta impregiudicata ogni responsabilità civile, penale, amministrativa e disciplinare connessa ai fatti di cui al presente articolo.
3. Le somme acquisite in applicazione del precedente comma 1 sono conferite al fondo di produttività del personale.
CAPO II
Norme sulla trasparenza per favorire il controllo e la legalità dell'attività amministrativa
ARTICOLO 5
(Misure per favorire la trasparenza amministrativa)
1. La Regione, nonché gli Enti, Istituti o Aziende da essa dipendenti o, strumentali, sono tenuti a pubblicare sui rispettivi siti istituzionali, secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione, le informazioni relative ai procedimenti amministrativi di competenza e, in particolare, dei procedimenti di:
a) autorizzazione o concessione;
b) scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alle modalità di selezione prescelta, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture);
c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché di attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed Enti pubblici e privati;
d) concorsi e prove selettive per l’assunzione di personale e progressioni di carriera.
2. Le amministrazioni di cui al comma 1 provvedono, inoltre, al monitoraggio periodico del rispetto dei tempi procedimentali, anche per evidenziare eventuali anomalie.
3. Le amministrazioni di cui al comma 1 rendono noto, tramite il sito istituzionale, almeno un indirizzo di posta elettronica certificata, cui il cittadino possa accedere per trasmettere le istanze di cui all’articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), e ricevere informazioni sui provvedimenti ed i procedimenti amministrativi che lo riguardano.
4. Le amministrazioni di cui al comma 1, tramite gli strumenti di identificazione informatica di cui all’articolo 65, comma 1 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale), possono rendere accessibili ai soggetti interessati, le informazioni relative ai provvedimenti ed ai procedimenti amministrativi, ivi comprese quelle relative allo stato della procedura, ai relativi tempi ed allo specifico ufficio competente in ogni singola fase.
5. La Giunta regionale, con regolamento da emanarsi entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, individua le informazioni rilevanti ai fini della applicazione del comma 1 e le relative modalità di pubblicazione, nonché le indicazioni generali per l’applicazione dei commi 3 e 4 del presente articolo.
ARTICOLO 6
(Trasferimento cautelativo)
1. Fatto salvo quanto previsto dalle norme statali vigenti, la Regione procede immediatamente alla sospensione dall’incarico, del dipendente regionale rinviato a giudizio per i reati associativi di tipo mafioso secondo le previsioni dell’articolo 416 bis c.p., nonché al suo trasferimento di sede o alla attribuzione ad altro incarico se condannato con sentenza di primo grado per reati contro la pubblica amministrazione.
2. Il dipendente, per i casi di cui al comma 1, è trasferito ad ufficio diverso da quello in cui presta servizio, con attribuzione di funzioni analoghe, per inquadramento e mansione, a quelle svolte in precedenza.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche al personale dipendente da altra amministrazione in servizio presso l’amministrazione regionale di cui al comma 1.
4. La sentenza definitiva di condanna pronunziata nei confronti dei dipendenti di cui ai commi 1 e 3, è comunicata al Procuratore regionale della Corte dei Conti.
CAPO III
Misure per la trasparenza e la tracciabilità dell'utilizzazione delle provvidenze economiche erogate dalla Regione Calabria
ARTICOLO 7
(Tracciabilità delle sovvenzioni regionali)
1. La Regione Calabria, nel rispetto del principio di trasparenza dell’azione amministrativa, garantisce la tracciabilità dell’utilizzazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici di qualunque genere e a qualunque titolo concessi dalla stessa in favore di persone fisiche ed Enti pubblici e privati.
2. La Regione Calabria persegue l’obiettivo della trasparenza anche attraverso la previsione delle modalità di concessione delle provvidenze di cui al comma 1, nonché tramite la verifica della corrispondenza della causale della provvidenza concessa rispetto alla spesa realmente sostenuta dal beneficiario.
ARTICOLO 8
(Obblighi del beneficiario)
1. La provvidenza economica concessa dalla Regione deve essere destinata alla specifica causale per la quale è stata attribuita.
2. Al fine della tracciabilità di cui al comma 1 dell’articolo 7, il beneficiario della provvidenza economica regionale è tenuto a esibire idonea documentazione bancaria o postale, comprovante l’effettiva destinazione delle somme ricevute, in relazione alla originaria istanza di ammissione, con indicazione dei dati dei percettori finali.
ARTICOLO 9
(Sanzioni)
1. In caso di inosservanza degli obblighi di cui all’articolo 8, la provvidenza economica regionale è revocata e il beneficiario incorre, in via cumulativa, nelle seguenti sanzioni:
a) restituzione della provvidenza economica regionale indebitamente utilizzata;
b) cancellazione dall’Albo dei beneficiari di provvidenze di natura
economica di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 2000, n. 118 (Regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento per la disciplina degli albi dei beneficiari di provvidenze di natura economica, a norma dell’articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59) istituito con deliberazione di Giunta regionale 6 dicembre 2010, n.770;
c) esclusione da qualsiasi provvidenza economica regionale per i successivi cinque anni, decorrenti dall’accertamento dell’inosservanza degli obblighi previsti dalla presente legge.
ARTICOLO 10
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Formula Finale:
La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.
Catanzaro 04 novembre 2011
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