NORMATIVA
Normativa regionale - Calabria
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Legge regionale Calabria 3 settembre 2012 n 39
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Istituzione della Struttura Tecnica di Valutazione VAS-VIA-AIA-VI.
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Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale
promulga la seguente legge
Art. 1 (Struttura Tecnica di Valutazione (S. T. V.)
1.Per l'espletamento delle attività di istruttoria tecnica e di valutazione, nonché per le attività consultive e di supporto nell'ambito dei procedimenti di valutazione ambientale di competenza regionale in particolare con riferimento ai procedimenti di valutazione di impatto ambientale (V.I.A), valutazione ambientale strategica (V.A.S.), autorizzazione integrata ambientale (A. I. A.) e valutazione di incidenza (V. I.) - è istituita la Struttura Tecnica di Valutazione (di seguito anche: S. T. V.), incardinata presso il Dipartimento Politiche dell'Ambiente. 2.La S.T.V., che sostituisce il Nucleo VIA-VAS-IPPC operativo presso il Dipartimento Politiche dell'Ambiente presieduta dal Dirigente Generale del medesimo, è organizzata in modo da comprendere le professionalità necessarie per il congruo e completo espletamento delle attività dì competenza in materia di valutazione ambientale. Essa è costituita da un contingente di personale in numero non superiore a quindici unità, di cui una unità in rappresentanza dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente Calabria, dotate di adeguate competenze professionali. I componenti della struttura sono individuati tra i dipendenti dei ruoli della Regione Calabria ovvero degli enti e delle agenzie strumentali della Regione, da collocare nella S.T.V. previo comando, distacco o analogo provvedimento di utilizzazione. 3.Con Regolamento da adottare da parte della Giunta regionale, previo parere vincolante della Commissione consiliare competente da esprimersi entro 30 giorni dal ricevimento, vengono disciplinati: a)il numero dei componenti, nonché le professionalità da inserire nella S.T.V., nel rispetto di quanto statuito nel comma 2 del presente articolo, e le procedure di individuazione del relativo personale; b)i compiti e le attribuzioni di dettaglio della S.T.V.; c)l'organizzazione e le modalità operative delle attività di competenza della S.T.V., ivi compresa la strutturazione della stessa per compiti specifici, nonché le interrelazioni e i rapporti della stessa con le altre strutture dipartimentali. d)le modifiche all'attuale disciplina vigente in tale materia, prevista dal Regolamento regionale n. 3 del 4 agosto 2008 s.m.i. 4.Con le somme introitate dalla Regione a titolo di oneri istruttori per i procedimenti in materia ambientale, definite per come disposto dal comma 6, viene istituito un apposito fondo destinato all'acquisto di attrezzature informatiche, attività di supporto alla S.T.V. su interventi particolarmente complessi. (Periodo soppresso) I criteri relativi alle modalità di costituzione, accantonamento, ripartizione, distribuzione e liquidazione del relativo fondo vengono disciplinati dal regolamento di cui al comma 3. 5.A decorrere dall'effettiva entrata in funzione della S.T.V. di cui al presente articolo ed anche ai fini di cui all'articolo 5 della legge regionale 11 agosto 2010, n. 22 (Misure di razionalizzazione e riordino della spesa pubblica regionale), il Nucleo VIA-VAS-IPPC, incardinato presso il Dipartimento Politiche dell'Ambiente, è automaticamente soppresso ed i relativi rapporti con i componenti esterni sono risolti di diritto da pari data. 6.Con regolamento della Giunta regionale, previo parere vincolante della Commissione competente da esprimersi entro 30 giorni dal ricevimento, sono definite le tariffe da applicare ai proponenti per la copertura dei costi sopportati dall'autorità competente per l'organizzazione e lo svolgimento delle attività istruttorie, di monitoraggio e controllo previste dalla normativa vigente in materia di valutazioni ambientali e le relative modalità di versamento. Il medesimo regolamento può demandare la definizione di aspetti di dettaglio a provvedimenti amministrativi del Dirigente Generale del competente Dipartimento. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si farà fronte con le tariffe istruttorie versate alla Regione Calabria, per come definite ai sensi del presente comma. Fino all'emanazione del medesimo regolamento, resta salva la disciplina vigente in materia di oneri istruttori. 7.Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede annualmente nei limiti delle entrate accertate e riscosse a titolo di oneri istruttori, di cui ai precedenti commi, mediante l'istituzione di un apposito capitolo dell'entrata nell'UPB 3.4.02 e del corrispondente capitolo della spesa nell'UPB 3.2.01.01. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni al documento tecnico di cui all'articolo 10 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8 (Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione Calabria).
Art. 2 (Entrata in vigore)
1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.
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