Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale
promulga la seguente legge
Art. 1
(Finalità della legge)
1.Al fine di promuovere ed incentivare lo sviluppo termale, secondo quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 1 della legge 24 ottobre 2000 n. 323 (Riordino del settore termale), la Regione può concedere contributi alle aziende termali di cui all'articolo 2 della medesima legge e a quelle ricettive componenti dette aziende o facenti capo a società dalle stesse controllate per la realizzazione delle seguenti iniziative:
a)nuove captazioni, razionalizzazione, ristrutturazioni e tutela delle esistenti opere di presa di acque minerali termali;
b)impianti e opere di adduzione, canalizzazione, sollevamento vasche, maturazione fanghi e quanto necessario al razionale sfruttamento delle sorgenti di acque minerali termali, nonché ammodernamento e integrazioni di quelle esistenti;
c)costruzione, ricostruzione, riconversione, ampliamento e ammodernamento di stabilimenti termali, compresi quelli integrati di strutture para-termali, fisiochinesi-terapiche e pneumoterapiche;
d)acquisto, adeguamento e integrazione degli impianti e delle apparecchiature medicali che impiegano acque minerali termali e delle apparecchiature medico-diagnostiche di laboratorio;
e)costruzione, trasformazione, ampliamento e ammodernamento di strutture ricettive e di servizio diretto degli stabilimenti termali;
f)ammodernamento o sostituzione degli arredi delle strutture di cui alla lettera e);
g)realizzazione di strutture per il tempo libero nell'ambito del complesso termale;
h)organizzazione e realizzazione di manifestazioni e di iniziative rivolte a promuovere e pubblicizzare il patrimonio idrotermale e le località termali;
i)pianificazione e realizzazione del piano regionale di settore di cui agli articoli 2, 3 e 4.
2.La Regione, al fine di valorizzare la qualità delle prestazioni termali, nel rispetto dell'articolo 9 della legge 24 ottobre 2000, n. 323, attiva iniziative di formazione professionale .
3.Le iniziative di cui al comma 2 saranno attuate mediante la costituzione di un «Polo di Formazione e Ricerca» da localizzare all'interno dei territori termali prediligendo una localizzazione ad elevata accessibilità viaria in posizione baricentrica rispetto al territorio regionale.
4.La Regione nell'ambito della promozione delle attività di formazione professionale nel campo dell'idrologia medica adotta un piano di aggiornamento culturale e professionale del personale sanitario delle Aziende sanitarie provinciali e di quello convenzionato.
5.La Regione, altresì, sostiene programmi e progetti di intervento atti a ottimizzare la fruibilità dei servizi connessi allo sfruttamento delle risorse termali a mezzo di appositi piani finanziari e incoraggiando le iniziative in comune tese a sviluppare distretti o filiere.
6.La Regione, al fine di favorire il conseguimento e l'aggiornamento delle certificazioni di qualità ambientale, istituisce appositi piani finanziari che sostengono iniziative in tal senso attuate da aziende termali, aziende ricettive e territori termali di cui al comma 1.
Art. 2
(Comuni termali)
1.Hanno la qualifica di Comuni termali: Lamezia Terme (CZ) (Terme di Caronte); Galatro (RC) (Terme di Galatro); Antonimina (RC) (Terme di Antonimina - Locri); Bivongi (RC) (I Bagni di Guida); Spezzano Albanese (CS) (Terme di Spezzano); Guardia Piemontese ed Acquappesa (CS) (Terme Luigiane); Cassano allo Jonio (CS) (Terme Sibarite); Cerchiara (CS) (Terme Grotte delle Ninfe); Cotronei (KR) (Terme di Ponte Coniglio).
Art. 3
(Pianificazione e programmazione regionale dì settore)
1.Ai fini della valorizzazione e del razionale utilizzo del patrimonio termale, la Giunta regionale promuove, ai sensi dell'articolo 25 della legge regionale 5 novembre 2009, n. 40, nel rispetto del D.lgs 152/2006 smi, la realizzazione di programmi di ricerca tecnico-scientifica, finalizzati alla conoscenza ed alla tutela delle risorse termali per la realizzazione di piani stralcio per bacini del settore delle acque minerali termali.
2.La Giunta, altresì, partecipa e sostiene manifestazioni fieristiche nazionali e internazionali, per come previsto dalla lettera h) dell'articolo 1.
3.La Giunta regionale, nell'ambito della promozione della ricerca tecnico-scentifica, sostiene la realizzazione di specifici progetti di ricerca applicata inerenti le cure e le terapie nel settore idrologico termale correlate alla caratterizzazione terapeutica delle risorse idrotermali presenti nel territorio regionale.
4.La promozione è realizzata attraverso il coinvolgimento delle aziende del settore anche per il tramite delle associazioni imprenditoriali dei concessionari, maggiormente rappresentative a livello nazionale e regionale, nonché degli enti locali nei cui territori sono presenti risorse termali.
5.I piani e i programmi sono finanziati con i contributi previsti dalla presente legge e sono attuati anche a mezzo di convenzioni da stipularsi con gli enti locali interessati e le associazioni rappresentative degli imprenditori del settore idrotermale.
6.Le modalità di finanziamento sono pubblicate in appositi bandi.
Art. 4
(Contenuti del piano regionale di settore)
1.I piani, di cui al comma 1 dell'articolo 2 perseguono le seguenti finalità:
a)l'individuazione delle aree aventi potenzialità di coltivazione delle risorse idrotermali;
b)le forme di tutela e utilizzazione delle risorse idrotermali, nel rispetto dei piani di tutela delle acque, con delimitazione delle aree in cui è vietata la ricerca e lo sfruttamento delle risorse minerarie;
c)il monitoraggio e il controllo delle risorse idrotermali ivi comprese quelle già oggetto di coltivazione;
d)la definizione della qualità delle prestazioni sanitarie termali e dell'appropriatezza patologica correlate alla caratterizzazione terapeutica delle risorse idriche termali regionali.
Art. 5
(Formazione e pubblicazione del piano regionale di settore)
1.Il Consiglio regionale approva il piano regionale di settore, predisposto dalla Giunta regionale su iniziativa dell'assessorato competente, previa parere della commissione consiliare competente, sentiti gli enti locali interessati, le competenti autorità regionali, locali e statali, preposte alla tutela dei vincoli esistenti sul territorio, nonché le associazioni imprenditoriali dei concessionari per lo sfruttamento delle acque minerali naturali termali maggiormente rappresentative a livello nazionale e regionale. Il piano è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria (BURC).
2.Nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della deliberazione di adozione del piano di settore gli aventi diritto e i soggetti interessati, unitamente alle associazioni di categoria e ad altri organismi associativi, possono proporre osservazioni nelle forme previste dalla disciplina dettata per gli strumenti urbanistici generali.
3.La Giunta regionale, decide in via definitiva sulle osservazioni di cui al punto 2 e ai sensi dell'articolo 25 della legge regionale 5 novembre 2009, n. 40, trasmette i Piani di Settore al Consiglio regionale per la loro approvazione, previo parere dell'Osservatorio Regionale delle Attività Estrattive (ORAE).
4.I piani approvati dal Consiglio regionale sono pubblicati sul BURC ed integralmente recepiti nel Piano Regionale delle Attività Estrattive (PRAE).
Art. 6
(Contributi)
1.La Giunta regionale, per il perseguimento delle finalità della presente legge, concede contributi in conto capitale nella misura massima del 50 per cento della spesa ammissibile per gli interventi di cui all'articolo 1.
2.I contributi di cui alla presente legge sono concessi a:
a)Enti locali, nonché imprese pubbliche o/a partecipazione pubblica e che abbiano sede nella Regione Calabria;
b)Imprese private in qualunque forma purché abbiano sede nella Regione Calabria.
Art. 7
(Domanda di ammissione ai contributi)
1.La domanda per l'ammissione ai contributi è presentata all'assessorato competente entro il 31 gennaio di ciascun anno.
2.Alla domanda devono essere allegati:
a)il progetto dell'opera o del piano di ricerche e di studi con le prescritte autorizzazioni, facendo particolare riferimento alle norme vigenti in materia igienico-sanitaria, urbanistica, edilizia e ambientale;
b)una relazione tecnico-economica illustrativa anche degli effetti occupazionali;
c)Il preventivo dettagliato dei costi con le indicazioni dei tempi di attuazione degli interventi e delle opere;
d)la dichiarazione di impegno alla realizzazione delle opere previste;
e)la dichiarazione di impegno a non modificare sino al completo ammortamento del mutuo e, in ogni caso, per almeno quindici anni, la destinazione d'uso delle opere immobiliari ammesse a contributo e, per almeno cinque anni, la destinazione dei beni strumentali;
f)il plano economico di gestione e di ammortamento nonché, ove si tratti di trasformazione o di ampliamento, una relazione economica di gestione relativa all'ultimo quinquennio e relativi bilanci consuntivi;
g)una dichiarazione attestante gli eventuali contributi richiesti o ottenuti dallo Stato, dalla regione e da altri enti pubblici;
h)copia degli atti amministrativi da cui risulta il diritto dell'istante all'utilizzo del bene patrimoniale indisponibile regionale.
3.La Giunta regionale, su proposta dell'assessore competente, previo parere della commissione consiliare competente, adotta il piano di riparto entro il 30 settembre di ciascun anno.
Art. 8
(Concessione dei contributi)
1.La Giunta regionale delibera la concessione dei contributi, previo parere della commissione consiliare competente, da esprimersi entro il termine di trenta giorni dalla richiesta. Trascorso tale termine, il parere si intende favorevole.
2.La deliberazione di concessione stabilisce:
a)la spesa riconosciuta ammissibile;
b)la percentuale del contributo;
c)le modalità di erogazione del contributo;
d)il termine di ultimazione delle opere;
e)eventuale documentazione integrativa dell'istanza.
3.Le opere ammesse a contributo sono ultimate entro tre anni dalla data di adozione della deliberazione di concessione della Giunta regionale.
4.La Giunta regionale, su proposta del competente assessorato, può concedere la proroga del termine di cui al comma 3 su istanza motivata del beneficiario del contributo.
Art. 9
(Divieto di cumulo)
1.I contributi di cui all'articolo 2 non sono cumulabili, per le medesime, opere e forniture, con altri benefici previsti da leggi dello Stato o da altre leggi regionali.
2.Il divieto di cui al comma 1 non si applica in caso di trasferimenti dello Stato o della Regione a favore degli enti pubblici interessati, per il finanziamento della quota a loro carico.
Art. 10
(Erogazione del contributo)
1.La Giunta regionale, su proposta del competente assessorato, eroga il contributo per opere completate e collaudate o per iniziative di documentata realizzazione.
2.La Giunta regionale revoca l'erogazione del contributo se il beneficiario, senza preventiva autorizzazione di Giunta, modifica la destinazione dei beni strumentali o della struttura prima che siano trascorsi cinque anni dalla data di concessione del contributo. in tal caso, provvede altresì, al recupero delle somme erogate, delle spese e degli interessi.
Art. 11
(Collaudo delle opere)
1.Le spese di collaudo delle opere di cui all'articolo 1 sono a carico dei soggetti ammessi al contributo.
2.La Giunta regionale, su proposta dell'Assessorato competente provvede alla nomina del collaudatore.
Art. 12
(Norma finanziaria)
1.Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificati per l'esercizio finanziario 2012 in euro 1.000.000,00, si provvede per l'anno in corso con la disponibilità esistente all'UPB 8.1.01.01, inerente a «Fondo occorrente per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezionano dopo l'approvazione del bilancio» dello stato di previsione della spesa del bilancio 2012, che viene ridotta del medesimo importo.
2.La disponibilità finanziaria di cui al comma precedente è utilizzata nell'esercizio in corso ponendo la competenza della spesa in apposita UPB della spesa del bilancio 2012.
3.Per gli anni successivi, alla copertura finanziaria degli oneri previsti dalla presente legge si provvede, nei limiti delle risorse autonome disponibili, con la legge di approvazione del bilancio della Regione e con la collegata legge finanziaria che l'accompagna.
4.La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le necessarie modifiche ed integrazioni al documento tecnico di cui all'articolo 10 della legge regionale 8/2002.
Art. 13
(Disposizioni abrogative)
1.Sono abrogate le seguenti disposizioni:
a)legge regionale 3 settembre 1984, n. 26 (incentivi per la valorizzazione e promozione del termalismo in Calabria);
b)il comma 2 dell'articolo 34, della legge regionale 28 agosto 2000, n. 14 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2000 e pluriennale 2000/2002 della Regione Calabria - legge finanziaria).
Art. 14
(Pubblicazione)
1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.