Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale
promulga la seguente legge
Art. 1
(Modifiche all'articolo 1 L.R. 38/2012)
1.Il comma 2 dell'articolo 1 (Finalità della legge) della legge regionale 3 settembre 2012, n. 38 (Valorizzazione e promozione del termalismo in Calabria) è sostituito dal seguente:
«2. La Regione, al fine di valorizzare la qualità delle prestazioni termali, nel rispetto dell'articolo 9 della legge 24 ottobre 2000, n. 323, attiva iniziative di formazione professionale».
2.Il comma 4 dell'articolo 1 della L.R. 38/2012 è abrogato.
Art. 2
(Entrata in vigore)
1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. É fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Calabria.