IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga la seguente legge
ARTICOLO 1
(Modifiche all’articolo 7, della legge regionale n. 22/2010)
1. All’articolo 7, comma 1, della legge regionale 11 agosto 2010, n. 22 sono aggiunti i seguenti commi:
«1 bis. A decorrere dall’1 gennaio 2011 al personale che presta servizio presso le strutture di cui agli articoli 5 e 8 della legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996, e s.m.i., spetta un rimborso spese, qualora sostenute, nel rispetto del limite di cui al comma 1».
«1 ter. Con appositi provvedimenti della Giunta regionale sono stabiliti i parametri, gli importi e le condizioni del rimborso dovuto ai sensi del comma 1 bis».
ARTICOLO 2
(Disposizioni finanziarie)
1. Alla copertura finanziaria della disposizione di cui all’articolo 1, si provvede con le risorse allocate nella UPB 1.2.01.01 "Spese per il personale regionale", senza oneri aggiuntivi rispetto agli stanziamenti di competenza del bilancio di previsione 2011 e successivi.
La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.
Catanzaro 28 dicembre 2011
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