IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga la seguente legge:
Art. 1
(Ratifica)
1. Ai sensi dell’articolo 117, ottavo comma, della Costituzione è ratificato l’accordo tra la Regione Calabria e la Regione Campania per la disciplina delle modalità di organizzazione e funzionamento dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno.
2. L’accordo di cui al comma 1 è stato sottoscritto il 31 gennaio 2012 dal Presidente della Regione Calabria e dal Presidente della Regione Campania, nel testo allegato alla presente legge.
Art. 2
(Ordine di esecuzione)
1. Piena e intera esecuzione è data all’accordo di cui all’articolo 1 dall’entrata in vigore della presente legge regionale di ratifica.
Art. 3
(Disposizioni finanziarie)
1. La presente legge non comporta ulteriori oneri finanziari
rispetto alle risorse finanziarie già iscritte per il corrente esercizio finanziario nella UPB 6.01.04.01 (cap. 4123104 Contributo regionale per il funzionamento dell’istituto Zooprofilattico Sperimentale per la Calabria e la Campania).
2. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 23, comma 2, della legge regionale 4 febbraio 2002 n. 8 (Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione Calabria) la Giunta regionale è autorizzata ad effettuare le necessarie variazioni compensative.
Art. 4
(Abrogazione)
1. Dalla data di acquisto della piena e intera esecuzione dell’accordo di cui all’articolo 1 è abrogata la legge regionale 23 gennaio 1979 n. 1 (Trasferimento alle Regioni Campania e Calabria delle funzioni amministrative statali relative all’Istituto Zooprofilattico sperimentale del Mezzogiorno con sede in Portici.).
Art. 5
(Pubblicazione)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.
Catanzaro, lì 26 luglio 2012
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