(BUR n. 6 del 16 marzo 2013, supplemento straordinario n. 2 del 28 marzo 2013)
Art. 1
(Modifica dell'art. 1)
1. Il comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 4 dicembre 2012, n. 62 (Istituzione di Ecomusei in Calabria) è sostituito dal seguente:
«2. Ai fini della presente legge, in ossequio all'allegato A al decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 18 aprile 2012 (Adozione delle linee guida per la costituzione e la valorizzazione dei parchi archeologici), per Ecomuseo si intende la pratica partecipata di valorizzazione del patrimonio culturale, materiale e immateriale, elaborata e sviluppata da un soggetto organizzato, espressione di una comunità locale, nella prospettiva dello sviluppo sostenibile di un determinato territorio».
2. Al comma 4 dell'articolo 1 della l.r. 62/2012 è soppressa la lettera j).
Art. 2
(Pubblicazione)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.