(BUR n. 6 del 16 marzo 2013, supplemento straordinario n. 2 del 28 marzo 2013)
Art. 1
(Integrazione all'articolo 39, l.r. 69/2012)
1. Al comma 2 dell'articolo 39 della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 69 (Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2013) dopo le parole: «Ministero dell'Economia e delle Finanze» sono aggiunte le seguenti parole: «e verificate le avvenute coperture dei disavanzi pregressi del Servizio sanitario regionale».
Art. 2
(Pubblicazione)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.