(BUR n. 6 del 16 marzo 2013, supplemento straordinario n. 2 del 28 marzo 2013)
Art. 1
(Modifiche alla l.r. 63/2012)
1. Dopo l’articolo 2 della legge regionale 13 dicembre 2012, n. 63 (Ridefinizione assetto giuridico della Fondazione Campanella) è aggiunto il seguente articolo:
Art. 2 bis
(Clausola di cedevolezza)
1. Le disposizioni della presente legge, laddove difformi, saranno adeguate a quanto disposto dai provvedimenti assunti dal Commissario ad acta per l’attuazione del Piano di rientro dal disavanzo sanitario della Regione Calabria, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legge 1 ottobre 2007, n. 159, convertito dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e successive modifiche per la ridefinizione dell’assesto giuridico della Fondazione T. Campanella, di cui al Punto 4 delle “proposte tecniche per l’integrazione/modifica del Piano di razionalizzazione e riqualificazione del Servizio sanitario regionale della Regione Calabria”, approvate con DGR n. 845/2009, costituenti parte integrante dell’Accordo sul Piano di rientro del 17 dicembre 2009 (obiettivo G07.S18.06).
2. I provvedimenti assunti dal Commissario ad acta per l’attuazione del Piano di rientro dal disavanzo sanitario della Regione Calabria di cui al comma 1 si applicano, in luogo delle disposizioni regionali in contrasto, sino alla data di entrata in vigore della normativa regionale di adeguamento».
Art. 2
(Pubblicazione)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.