IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga la seguente legge
ARTICOLO 1
(Oggetto e finalità)
1. La Regione Calabria, in armonia con le disposizioni di cui al capo III della legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), per potenziare il sistema di protezione sociale di cui alla legge regionale 5 dicembre 2003, n.23 (Realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali nella Regione Calabria), con la presente legge definisce le azioni e gli interventi per garantire una maggiore e più efficace tutela delle persone non autosufficienti e delle relative famiglie, in coerenza e nel rispetto delle finalità di cui all’articolo 1, comma 1264, legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2007), che prevede l’istituzione del Fondo nazionale per le non autosufficienze.
ARTICOLO 2
(Destinatari degli interventi e dei servizi finanziati con il fondo)
1. Per le finalità di cui alla presente legge, si considera non autosufficiente la persona anziana, la persona disabile o qualsiasi altro soggetto che, in via permanente o temporanea, non può provvedere autonomamente alla cura della propria persona né mantenere una normale vita di relazione senza l’aiuto determinante di altre persone.
2. La valutazione dello status di persona "non autosufficiente" è effettuata dalle unità di valutazione multidimensionale presso le aziende sanitarie competenti per territorio attraverso l’utilizzo della classificazione ICF (Classificazione Internazionale del Funzionamento) adottato dal1’O.M.S. (Organizzazione Mondiale della Sanità) quale strumento privilegiato per valutare lo stato di salute della persona in relazione all’ambiente.
3. I destinatari degli interventi previsti dalla presente legge sono i cittadini europei o extracomunitari con regolare carta di soggiorno residenti nella Regione Calabria.
4. L’individuazione delle modalità e dei criteri di accesso agli interventi e ai servizi finanziati con il fondo, è effettuata dalla Giunta regionale su proposta del dipartimento competente e conformemente alle determinazioni assunte nel Piano Sociale Regionale con deliberazione del Consiglio regionale del 6 agosto 2009, n. 364.
ARTICOLO 3
(Interventi e servizi finanziati con il fondo)
1. Sono finanziati con le risorse del fondo:
a) gli interventi di sostegno alla persona non autosufficiente e alla famiglia, attraverso forme di assistenza domiciliare e di aiuto personale, nell’arco delle ventiquattro ore e anche nelle giornate festive e prefestive;
b) l’attivazione e il potenziamento presso i Comuni sede di distretto socio-sanitario, dei Punti Unici di Accesso (P.U.A.) ai servizi e alle prestazioni che garantiscono l’accoglienza e l’informazione sulle opportunità e le tipologie di assistenza disponibili, anche in funzione di prevenzione dell’aggravamento della condizione di non autosufficienza. e che agevolano e semplificano l’accesso ai servizi sanitari, socio-sanitari e sociali, incluso il percorso di ricovero o dimissioni dall’ospedale oppure da strutture residenziali, anche se il ricovero è necessario per ragioni di temporaneo sollievo dei familiari o conviventi;
c) l’attivazione di modalità di presa in carico della persona non autosufficiente attraverso un piano individualizzato di assistenza che consideri le prestazioni erogate dai servizi sociali e dai servizi sanitari di cui la persona non autosufficiente ha bisogno, favorendo la prevenzione e il mantenimento di condizioni di autonomia, anche attraverso l’uso di nuove tecnologie;
d) i servizi di sollievo alla famiglia, per affiancare e sostenere i familiari che accudiscono la persona non autosufficiente oppure per sostituirli nelle responsabilità di cura durante l’orario di lavoro e anche nei periodi di temporanea impossibilità di accudire la persona non autosufficiente;
e) l’erogazione dell’assegno di cura alle famiglie che provvedono in via prioritaria tramite aiuti esterni con personale qualificato o attraverso le organizzazioni accreditate di cui alla legge regionale 26 novembre 2003, n. 23 e, ove non sia possibile, in proprio all’assistenza dei familiari non autosufficienti, per concorrere ai costi di de-istituzionalizzazione supportati dalle famiglie per garantire la permanenza degli anziani non autosufficienti e dei disabili, e di qualsiasi altro soggetto non autosufficiente, nell’ambito domestico;
f) i servizi di assistenza alle persone disabili riconosciute tali ai sensi dell’articolo 3, comma 3, legge 5 febbraio 1992, n. 104, basati su percorsi di autonomia abilitativa e finalizzati alla vita indipendente, da realizzarsi attraverso progetti individuali che garantiscono agli interessati assistenza, servizi, autonomia e relazioni umane e sociali;
g) gli interventi di telesoccorso e teleassistenza per soggetti non autosufficienti;
h) gli interventi e servizi di inserimento e integrazione scolastica;
i) le prestazioni a carattere previdenziale quali oneri sociali e contributi figurativi per soggetti che assistono persone non autosufficienti;
l) l’erogazione o concessione di titoli validi per l’acquisto di servizi sociali dai soggetti accreditati ai sensi dell’articolo 27, legge regionale 26 novembre 2003, n.23.
ARTICOLO 4
(Indirizzi della Regione per la realizzazione degli interventi e dei servizi)
1. Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la Regione, in coerenza con la legge regionale 23/03 e gli obiettivi e le priorità stabilite dal Piano Sociale regionale, stabilisce, con apposita deliberazione adottata dalla Giunta regionale, su proposta dell’assessore competente in materia di servizi sociali:
a) i criteri e le modalità di accertamento e valutazione delle condizioni di non autosufficienza;
b) i criteri e le modalità per regolamentare l’accesso alle prestazioni, tenendo conto anche delle condizioni economiche dell’assistito;
c) gli obiettivi e le priorità d’intervento;
d) i criteri e le modalità per la ripartizione delle risorse del Fondo, sulla base di quote capitarie ponderate tra gli ambiti territoriali;
e) le modalità per la verifica dei servizi e degli interventi attivati con le risorse del Fondo, assicurando il coinvolgimento delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, dei pensionati, degli organismi di rappresentanza delle persone diversamente abili maggiormente rappresentativi e del Forum del Terzo Settore;
f) il riconoscimento, secondo quanto previsto dall’articolo 1, commi 4 e 5 della legge 328/2000, delle organizzazioni accreditate di cui alla legge regionale 26 novembre 2003, n. 23, nella realizzazione concertata degli interventi e dei servizi sociali.
ARTICOLO 5
(Piano distrettuale per la non autosufficienza)
1. I Comuni sono titolari delle funzioni amministrative riguardanti gli interventi sociali svolti a livello locale e concorrono alla programmazione regionale.
2. I Comuni esercitano le funzioni di cui al comma 1 in forma associata, negli ambiti territoriali coincidenti con i distretti sanitari di cui all’articolo 17, legge regionale n. 23/2003, e in ottemperanza a quanto previsto dall’organizzazione istituzionale del Piano sanitario e del Piano sociale.
3. Per la realizzazione degli interventi e dei servizi di cui all’articolo 3, gli ambiti territoriali di cui al comma 2, elaborano, nell’ambito del Piano di zona, le azioni previste e finalizzate specificatamente alla non autosufficienza, secondo le procedure indicate dalla legge regionale 23/2003, dal Piano Sociale regionale e dagli atti di indirizzo programmatori stabiliti dalla Giunta regionale.
4. In attesa della completa attuazione della riforma di cui alla legge regionale 23/2003, gli ambiti territoriali di cui al comma 2, redigono un Piano distrettuale per la non autosufficienza.
5. L’atto programmatico delle attività deve inoltre indicare:
a) l’analisi del bisogno sociale e dell’offerta assistenziale esistente localmente rilevati;
b) gli obiettivi e le priorità su cui commisurare gli interventi e i servizi da realizzare;
c) le modalità organizzative e le risorse umane, finanziarie e strumentali per la realizzazione degli interventi e dei servizi in forma integrata;
d) le forme di rilevazione e monitoraggio dei dati;
e) le modalità di coinvolgimento delle organizzazioni accreditate di cui alla legge regionale 26 novembre 2003, n. 23, secondo quanto previsto dall’articolo 4 della presente legge.
6. Il Piano di cui al comma 4 deve essere adottato con accordo di programma e sottoscritto dai sindaci dei Comuni ricadenti nell’ambito territoriale di riferimento.
ARTICOLO 6
(Poteri sostitutivi)
1. I Comuni esercitano le funzioni e i servizi loro spettanti. In caso di inadempimento la Regione esercita i poteri sostitutivi ai sensi dell’articolo 14, legge regionale 24 novembre 2006, n. 15.
ARTICOLO 7
(Funzioni delle Province)
1. Le Province concorrono alla programmazione degli interventi come previsto dall’articolo 12, legge regionale n. 23/2003.
ARTICOLO 8
(Rapporti con l’Azienda sanitaria provinciale)
1. I sindaci dei Comuni capofila degli ambiti di cui all’articolo 17, legge regionale n. 2312003, stipulano con l’azienda sanitaria provinciale competente per territorio, ai sensi del d.lgs. 267/00, un accordo di programma per la realizzazione degli interventi e servizi socio-sanitari integrati, con riferimento specifico all’assistenza domiciliare integrata e alle dimissioni protette.
2. Per le finalità di cui al presente articolo, la Giunta regionale emana, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, un apposito atto di indirizzo.
ARTICOLO 9
(Piano assistenziale individualizzato)
1. In base a quanto definito nel Piano di cui al comma 3 dell’articolo 5, e in conformità a quanto disposto nelle linee-guida regionali, i servizi sociali e sanitari competenti, con il coinvolgimento degli altri servizi interessati, dello stesso assistito e dei familiari, predispongono un Piano di Assistenza Individualizzato (P.A.I.) nel quale sono individuati:
a) le prestazioni sociali e sanitarie nonché le modalità temporali della loro erogazione;
b) le figure professionali da impiegare;
c) le risorse umane disponibili, da parte della famiglia, del terzo settore e dell’intera comunità, da impiegare nello svolgimento del piano di intervento personalizzato, nel rispetto della volontà del soggetto e dei suoi familiari;
d) il programma degli incontri periodici per la valutazione dell’andamento dell’intervento assistenziale.
ARTICOLO 10
(Fondo regionale per la non autosufficienza)
1. La Regione istituisce il Fondo regionale per la non autosufficienza.
2. Il fondo finanzia le prestazioni e i servizi socio-assistenziali di cui alla presente legge, così come definiti dal Piano sociale di cui alla legge regionale 23/03, e nel rispetto delle finalità di cui all’articolo 1, comma 1264, legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modifiche.
3. La Regione garantisce uniformità dei benefici a parità di bisogno, accessibilità e qualità delle prestazioni e dei servizi finanziati dal fondo, nonché equità nella eventuale compartecipazione ai loro costi attraverso criteri ed indirizzi omogenei definiti dalla Regione.
ARTICOLO 11
(Fonti di finanziamento)
1. Le fonti di finanziamento ordinarie del fondo sono:
a) il Fondo nazionale per le politiche sociali di cui alla legge 328/2000;
b) ulteriori risorse regionali provenienti dalla fiscalità generale;
c) ulteriori risorse messe a disposizione dagli Enti locali;
d) eventuali risorse comunitarie o ulteriori risorse statali.
2. Le risorse del fondo regionale per la non autosufficienza vengono annualmente ripartite fra gli ambiti di cui all’articolo 17, legge regionale 23/2003, con i criteri di cui all’articolo 34 della legge regionale 23/2003 e in conformità alle ulteriori determinazioni che la Giunta regionale adotta per tale finalità. Tali criteri tengono conto altresì delle linee programmatorie adottate dalla Regione Calabria nel campo delle politiche sociali e contenute nel Piano regionale degli interventi e dei servizi sociali.
ARTICOLO 12
(Rendicontazione)
1. I Comuni capofila degli ambiti territoriali sono tenuti alla certificazione della spesa sostenuta per la realizzazione dei servizi e degli interventi finalizzati con le risorse del fondo, secondo le modalità stabilite con deliberazione della Giunta regionale.
ARTICOLO 13
(Disposizioni finanziarie)
1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge, determinati per l’esercizio in corso in euro 100.000,00 si provvede con le risorse disponibili all’UPB 8.1.01.01 dello stato di previsione della spesa del bilancio, inerente ai "Fondi per provvedimenti legislativi in corso di approvazione recanti spese di parte corrente" il cui stanziamento viene ridotto del medesimo importo.
2. La disponibilità finanziaria di euro 100.000,00, di cui al precedente comma, è utilizzata nell’esercizio in corso ponendo la competenza della spesa a carico dell’UPB 6.2.01.05 dello stato di previsione della spesa del bilancio corrente. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni al documento tecnico di cui all’articolo 10 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8.
3. Per gli anni successivi, si provvede, nei limiti consentiti dalla effettiva disponibilità di risorse autonome, con la legge di approvazione del bilancio di previsione annuale e con la legge finanziaria di accompagnamento.
4. La dotazione finanziaria della presente legge sarà ulteriormente incrementata con le risorse che si renderanno disponibili a seguito delle verifiche previste dall’articolo 8, commi 2 e 3 della legge regionale n. 22/2010.
ARTICOLO 14
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.
Catanzaro 20 dicembre 2011
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