Il Consiglio regionale
ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale
promulga la seguente legge
ARTICOLO 1
1. Al comma 4 dell’articolo 30 della legge regionale 21 agosto 2006, n. 7, così come già modificato dall’articolo 20, comma 1 della legge regionale n. 22 del 5 ottobre 2007, dalla legge regionale n. 35 del 16 ottobre 2008 articolo 1, primo capoverso, dalla legge regionale n. 30 del 17 agosto 2009, articolo 1, comma 1, primo capoverso, dalla legge regionale 22 novembre 2010, n. 30, primo capoverso, le parole "di ulteriori 58 mesi" sono sostituite dalle parole "di ulteriori 70 mesi".
2. Al comma 2 dell’articolo 20 della legge regionale del 5 ottobre 2007, n. 22, così come già modificato dalla legge regionale n. 35 del 16 ottobre 2008, articolo 1 secondo capoverso e dalla legge regionale n. 30 del 17 agosto 2009, articolo 1, comma 2, secondo capoverso, dalla legge regionale 22 novembre 2010, n. 30, secondo capoverso, le parole "entro 44 mesi" sono sostituite dalle parole "entro 56 mesi".
ARTICOLO 2
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.
Catanzaro 18 luglio 2011
Scopelliti