Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale
promulga la seguente legge
Art. 1
(Finanziamento di leggi regionali con quota parte dell’avanzo di amministrazione del bilancio autonomo del Consiglio regionale)
1.Una quota parte dell’avanzo di amministrazione risultante dal rendiconto del bilancio autonomo del Consiglio regionale per l’esercizio finanziario 2011, approvato con deliberazione n. 213 del 3 agosto 2012, per un importo di € 4.200.000,00, è restituita, nel corso dell’esercizio finanziario 2012, al bilancio della Giunta regionale per essere accertata e riscossa al capitolo 3601101 (UPB 3.4.03) dello stato di previsione dell’entrata ed essere destinata, dal lato della spesa, al finanziamento delle leggi regionali di seguito indicate:
a)per € 1.000.000,00 alle attività di cui alla legge regionale 14 agosto 2008, n. 28 relativa alla realizzazione di progetti di politiche attive del lavoro, da allocare all’UPB 4.3.02.01 (capitolo 43020108) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2012;
b)per € 200.000,00 al finanziamento del fondo di solidarietà per le famiglie delle vittime di incidenti mortali sul luogo di lavoro di cui alla legge regionale 26 febbraio 2010, n. 11, da allocare all’UPB 6.2.01.02 (capitolo 62010210) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2012;
c)per € 500.000,00 al finanziamento dell’articolo 6, comma 5, della legge regionale 28 giugno 2012, n. 27 inerente gli indennizzi a carico del bilancio regionale dovuti ai soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie e trasfusioni di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, non più finanziata con risorse statali, da allocare all’UPB 6.1.02.01 (capitolo 61020112) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2012;
d)per € 500.000,00 alla parziale copertura di quota parte dei debiti pregressi inerenti l’anno 2011 relativi alle provvidenze in favore di soggetti affetti da particolari patologie di cui alla legge regionale 29 marzo 1999, n. 8, da allocare all’UPB 6.1.02.01 (capitolo 61020111) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2012;
e)per € 1.000.000,00 al finanziamento delle prestazioni socio-sanitarie erogate sul territorio regionale dalle strutture accreditate di cui all’articolo 49 della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 47, da allocare all’UPB 6.2.01.02 (capitolo 62010213) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2012;
f)per € 1.000.000,00 al fondo speciale di parte corrente utilizzato per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezionano dopo l’approvazione del bilancio di cui alla tabella A allegata all’articolo 1 della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 48 recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012-2014 (Legge finanziaria)».
2.La copertura finanziaria degli oneri di cui al comma 1 è garantita dallo stanziamento di € 4.200.000,00 allocato al capitolo 10 sub 530 della parte spesa del bilancio autonomo del Consiglio regionale, assestato con deliberazione n. 214 del 3 agosto 2012.
3.La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le necessarie modifiche ed integrazioni al documento tecnico di cui all’articolo 10 della legge regionale 8/2002.
Art. 2
(Programma Stages)
1.Una ulteriore quota parte dell’avanzo di amministrazione del bilancio autonomo del Consiglio regionale, per un importo di € 1.800.000,00, è utilizzata per garantire la prosecuzione del percorso di inserimento occupazionale dei giovani già impegnati nel «Programma Stages» di cui all’articolo 10 della legge regionale 11 agosto 2010, n. 23, come modificato dall’articolo 1 della legge regionale 22 novembre 2010, n. 32, attraverso l’erogazione del contributo di € 5.000,00 a stagista, per un periodo di sei mesi, in favore dei soggetti pubblici che abbiano stipulato con gli stessi giovani contratti di lavoro previsti dalla normativa vigente. La gestione delle attività in argomento è curata interamente dal Consiglio regionale a valere sulle risorse allocate al capitolo 6 sub 504 della parte spesa del bilancio autonomo del Consiglio regionale, assestato con deliberazione n. 214 del 3 agosto 2012.
Art. 3
(Pubblicazione)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.