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NORMATIVA
Normativa regionale - Basilicata

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Legge regionale Basilicata 18 luglio 2011 n.15
“Modifiche ed integrazioni alla l.r. 18 dicembre 2007, n. 24(Norme per l’assegnazione, la gestione e la determinazione del canone di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica) già modificata dalla l.r. 1° luglio 2008, n. 14 e dalla l.r. 7 agosto 2009, n. 27”.
 

Il Consiglio regionale


ha approvato


Il Presidente della Giunta regionale


promulga


la seguente legge:

ARTICOLO 1
l. Dopo il comma 8 dell’articolo 2 della l.r. 18 dicembre 2007, n. 24, è aggiunto il seguente comma 9:


“9. Ai fini della realizzazione dei progetti sperimentali, finalizzati alla inclusione sociale di soggetti affetti da patologie psichiatriche, possono essere sottratti temporaneamente all’assegnazione, per un periodo non superiore a 24 mesi, eventuali alloggi di risulta che si dovessero rendere disponibili, su proposta del Dipartimento di salute mentale delle Aziende sanitarie provinciali, mediante deliberazione adottata dall’Ente gestore, su parere dell’Ente proprietario e previa autorizzazione da parte della Giunta regionale.”

ARTICOLO 2
1. Al comma 3 dell’articolo 4 della l.r. 18 dicembre 2007, n. 24, dopo le parole “alla Prefettura nonché all’ATER”, è aggiunta la seguente frase:
“alle Aziende sanitarie competenti per territorio che provvederanno alla divulgazione presso i servizi socio-sanitari.”

ARTICOLO 3
1. Al comma 3, lett. a4) dell’articolo 8 della l.r. 18 dicembre 2007, n. 24, dopo il punto 3) è aggiunto il seguente punto 4):
“4) - componente affetto da patologie psichiatriche: punti 2.”


ARTICOLO 4
1. Il comma 2 dell’articolo 11 della l.r. 18 dicembre 2007, n. 24, è cosi sostituito:
“ 2. Identica procedura a quella prevista dal primo comma deve essere seguita:
a) per i nuclei familiari con presenza di disabili di cui al terzo comma, lett. a4 punto 1), dell’art. 8 della presente legge, riconosciuti invalidi totali con difficoltà di deambulazione, ai fini della destinazione prioritaria di alloggi collocati al piano terra nonché di alloggi inseriti in edifici realizzati con caratteristiche di accessibilità ai sensi della legge 09.01.1989, n. 13 e del D.M. 14.06.1989, n. 236. In tal caso è superabile il limite della superficie di cui al precedente comma;
b) per i componenti il nucleo familiare affetti da patologie psichiatriche di cui alla lettera a4 punto 4), dell’art. 8.”

ARTICOLO 5
1. Il comma 2 dell’articolo 16 della l.r. 18 dicembre 2007, n. 24, è così sostituito:


“2. Di norma potranno essere assegnati alloggi dotati di un numero di posti letto, al netto degli spazi di uso collettivo e degli accessori (cucina, servizi igienici e ripostigli), adeguato al nucleo familiare da insediare secondo la tabella di seguito riportata:
L2 o 2Ll = 2 unità
L2 + L1 = 3 unità
2L2 o L2 + 2Ll = 4 unità
2L2 + L1 o L2 + 3Ll = 5 unità
3L2 o 2L2+2Ll o L2 + 4Ll = 6 unità
3L2 + L1 o 2L2 + 3Ll o L2 + 5Ll = 7 unità
in cui L2 corrisponde ad un camera a due letti di superficie superiore a mq. 14,00 ed L1 ad una camera a un letto di superficie superiore a mq. 9,00. Sono ammesse assegnazioni in deroga limitatamente allo standard immediatamente superiore o inferiore ove non siano disponibili alloggi con dotazione adeguata.”

ARTICOLO 6
All’articolo 18 della l.r. 18 dicembre 2007, n. 24, è aggiunto il comma 13:
“13. Un’aliquota del 5% degli alloggi di edilizia residenziale pubblica è riservata dalla Regione, prima della pubblicazione del bando di concorso, a favore di nuclei familiari aventi componenti affetti da patologie psichiatriche in carico ai Centri di salute mentale, su proposta dei Dipartimenti di salute mentale delle Aziende sanitarie provinciali, sentiti i Comuni interessati.”

ARTICOLO 7
1. Al comma 4 dell’articolo 19 della l.r. 18 dicembre 2007, n. 24, dopo la parola “giudiziale” sono aggiunte le parole: “o consensuale”.

ARTICOLO 8
Dopo il comma 3 dell’articolo 19 della l.r. 18 dicembre 2007, n. 24, è inserito il seguente comma 3 bis:
“3bis – Il subentro nella domanda o nell’assegnazione è riconosciuto, in deroga a quanto previsto dall’art. 3, comma 2, penultimo periodo, in favore degli ascendenti e dei discendenti anche se coniugati, fermo restante il biennio di convivenza, ai sensi di quanto previsto dal comma 3.”

ARTICOLO 9
1. Il comma 3 dell’articolo 34 della l.r. 18 dicembre 2007, n. 24, è così sostituito:


“3. Per tutto il periodo di occupazione, gli abusivi sono tenuti a corrispondere una indennità pari al doppio del canone determinato, ai sensi dell’articolo 26 della presente legge, e, in ogni caso, non superiore al 175% del canone base di cui all’articolo 25.”

ARTICOLO 10
1. Al comma 2, lettera d) dell’articolo 39 della l.r. 18 dicembre 2007, n. 24, la frase “Dalla data dell’occupazione fino alla data di presentazione della richiesta di sanatoria i richiedenti sono tenuti a corrispondere una indennità pari al 100% del “canone base” di cui all’art. 25 della presente legge.”, è sostituita dalla seguente:“Dalla data dell’occupazione e fino alla data di presentazione della richiesta di sanatoria, l’indennità dovuta è determinata ai sensi del terzo comma dell’art. 34”.

ARTICOLO 11
1. L’articolo 43 della l.r. 18 dicembre 2007, n. 24, è sostituito dal seguente :


“Art.43 (Alienazione alloggi di E.R.P.)
1. Ai fini della vendita di alloggi di edilizia residenziale pubblica ai sensi della legge 24.12.1993 n.560, hanno titolo all’acquisto anche coloro i quali, in assenza di decreti di assegnazione, conducono un alloggio di edilizia residenziale pubblica da almeno cinque anni alla data di presentazione della domanda di acquisto, sulla base di regolare contratto di locazione stipulato con l’Ente gestore.


2. Il diritto di prelazione, di cui al ventesimo comma dell’articolo unico della legge 24.12.1993 n. 560, da esercitarsi da parte dell’ATER competente per territorio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta da parte del proprietario dell’alloggio o di locale adibito ad uso diverso dall’abitazione, per un prezzo pari a quello di cessione, rivalutato sulla base della variazione, accertata dall’ISTAT, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, si estingue qualora l’acquirente dei beni ceduti in applicazione della stessa legge versi all’Ente cedente un importo pari al 10 per cento del prezzo di vendita determinato in applicazione della stessa legge n. 560/93 e rivalutato come sopra alla data della richiesta di estinzione.


3. Ulteriori piani di vendita, nuovi o di modifica di quelli già approvati dalla Regione, potranno essere proposti dagli Enti proprietari entro il 30 dicembre 2011. Tutti i piani di vendita di cui alla legge n. 560/93 scadranno, comunque, il 31 dicembre 2013. Entro tale data dovranno essere definite tutte le procedure relative ai trasferimenti di alloggi a favore degli assegnatari. Gli assegnatari degli alloggi compresi nei piani di vendita potranno manifestare la propensione all’acquisto entro e non oltre 180 giorni dalla comunicazione da parte dell’Ente proprietario o dell’Ente gestore ed in ogni caso non oltre il 31 dicembre 2012.


4. Il disabile, affetto da invalidità permanente, riconosciuta in misura non inferiore all’80 per cento dalla Commissione per l’accertamento degli stati di invalidità civile e il privo della vista di cui al primo comma dell’art. 6 Titolo l° della legge 2 aprile 1969, n. 482, assegnatario di alloggio di edilizia residenziale pubblica, ha la facoltà, decorsi cinque anni dalla data del decreto di assegnazione, di chiederne l’acquisto, alle condizioni di cui al decimo, undicesimo e dodicesimo comma dell’articolo 4 della legge 24 dicembre 1993, n. 560 e del quarto comma dell’articolo 4 della legge 30 aprile 1999, n. 136. Tale facoltà è riconosciuta anche nell’ipotesi in cui sia affetto da disabilità il familiare convivente dell’assegnatario da almeno cinque anni. L’ATER, su richiesta dell’assegnatario dell’alloggio da almeno cinque anni, deve attivare il procedimento di vendita anche se l’abitazione non è inclusa nel piano di vendita.


5. La valutazione del prezzo di mercato delle unità immobiliari ad uso non abitativo è effettuata dall’ATER competente per territorio.”

ARTICOLO 12
1. Al comma 1 dell’articolo 44 della l.r. 18 dicembre 2007, n. 24, le parole: “Entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge”, sono sostituite dalle parole: “Entro il 31.12.2012”.

ARTICOLO 13
Pubblicazione ed entrata in vigore


1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.


2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.


Potenza, 18 luglio 2011.
De Filippo



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