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NORMATIVA
Normativa regionale - Molise

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Legge regionale 9 maggio 2008, n. 13
Bilancio di competenza e di cassa 2008 - Bilancio pluriennale 2008/2010
 
Il Consiglio regionale ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

Promulga la seguente legge

ARTICOLO 1
Stato di previsione delle entrate

1. È approvato in euro 2.563.436.751,93 lo stato di previsione delle entrate di competenza della Regione Molise, secondo la tabella "A" annessa alla presente legge e riferita all’esercizio finanziario 2008. (in supplemento) 2. È approvato in euro 4.239.687.033,91 lo stato di previsione delle entrate di cassa della Regione Molise che si prevede di riscuotere nel corso dell’esercizio 2008, secondo la tabella "A" annessa alla presente legge. (in supplemento)
3. Sono autorizzati, secondo le leggi in vigore, l’accertamento e la riscossione dei tributi della Regione, la riscossione, nei confronti dello Stato, delle quote dei tributi erariali attribuiti alla Regione e il versamento, alla Tesoreria della Regione, di ogni altra somma e provento dovuto per l’anno 2008, giusto lo stato di previsione delle entrate di cui ai commi precedenti.
4. È autorizzata l’emanazione dei provvedimenti necessari per rendere esecutivi ruoli dei proventi spettanti alla Regione.

ARTICOLO 2
Stato di previsione delle spese

1. È approvato in euro 2.563.436.751,93 lo stato di previsione delle spese di competenza della Regione Molise, secondo la tabella "B" annessa alla presente legge e riferita all’esercizio finanziario 2008. (in supplemento)
2. È autorizzata l’assunzione di impegni di spesa entro i limiti degli stanziamenti di competenza secondo lo stato di previsione di spesa.
3. È approvato in euro 4.239.687.033,91 lo stato di previsione delle spese di cassa della Regione Molise secondo la tabella "B" annessa alla presente legge e riferita all’esercizio finanziario 2008. (in supplemento)
4. È autorizzato il pagamento delle spese della Regione entro i limiti degli stanziamenti di cassa secondo lo stato di previsione della spesa.

ARTICOLO 3
Autonomia contabile del Consiglio Regionale

1. Ai sensi dell’art. 63 della legge regionale 7 maggio 2002 n. 4, la spesa corrente per assicurare l’autonomia del Consiglio Regionale è stabilita, per l’anno 2008, in euro 12.952.618,55 così come descritta nelle unità previsionali di base n. 010 e n. 011 della funzione obiettivo n. 1.

ARTICOLO 4
Classificazione delle entrate

1. Le entrate del bilancio regionale per l’esercizio finanziario 2008, sono ripartite in sei titoli, in categorie e in unità previsionali di base secondo la classificazione prevista dall’art. 17 della legge regionale 7 maggio 2002, n. 4.

ARTICOLO 5
Classificazione delle spese

1. Le spese del bilancio regionale 2008, sono ripartite, ai sensi dell’art. 18 della legge regionale 7 maggio 2002, n. 4, in unità previsionali di base e funzioni obiettivo, raggruppate in aree di coordinamento delle stesse.

ARTICOLO 6
Riepiloghi e prospetti allegati al bilancio annuale

1. Al bilancio di previsione annuale per l’esercizio 2008 sono allegati i seguenti prospetti:
TABELLA N. 1 – quadro riassuntivo delle entrate e delle spese di competenza e di cassa suddivise per titoli e per funzioni obiettivo;
TABELLA N. 2 – tabella di raffronto delle entrate e delle spese distinte per unità previsionali di base, derivanti da assegnazioni di Fondi della Unione Europea e dello Stato a specifica destinazione;
TABELLA N. 3 – elenco dei capitoli collegati alle unità previsionali di base;
TABELLA N. 4 – elenco delle spese obbligatorie;
TABELLA N. 5 – elenco delle garanzie fidejussorie principali e sussidiarie prestate dalla Regione e dei fondi di garanzia;
TABELLA N. 6 – elenco dei capitoli di spesa del bilancio finanziati con il prestito obbligazionario di euro 86.773.974,49;
TABELLA N. 7 – dimostrazione della formazione del saldo finanziario presunto al 31 dicembre 2007;
TABELLA N. 8 – dimostrazione dell’utilizzo del presunto avanzo di amministrazione finalizzato applicato al bilancio 2008.

ARTICOLO 7
Bilancio pluriennale

1. È adottato per il triennio 2008/2010 l’allegato bilancio pluriennale descritto nella tabella "C" annessa alla presente legge. (in supplemento)

ARTICOLO 8
Avanzo di amministrazione

1. È autorizzata, ai sensi del 5° comma dell’art. 15 della legge regionale 7 maggio 2002 n. 4, l’iscrizione nello stato di previsione dell’entrata della somma di euro 517.165.247,51 a titolo di presunto avanzo di amministrazione, come da Tabella n. 7 allegata alla presente legge.

ARTICOLO 9
Giacenze presunte di cassa all’inizio dell’esercizio

1. È autorizzata, ai sensi del 5° comma dell’art. 15 della legge regionale 7 maggio 2002, n. 4, l’iscrizione nello stato di previsione delle entrate di cassa per l’esercizio finanziario 2008 della somma di euro 608.143.863,63 a titolo di "Giacenze presunte di cassa all’inizio dell’esercizio 2008".

ARTICOLO 10
Oneri continuativi

1. L’autorizzazione di spesa per l’esercizio 2008, concernente leggi regionali e statali,
attualmente in vigore che regolano attività o interventi di carattere continuativo o ricorrente, è disposta dalla presente legge negli importi indicati in corrispondenza a ciascuna unità previsionale di base della spesa nell’allegato stato di previsione.
2. Le procedure di gestione e le modalità di erogazione sono quelle dalle leggi statali e regionali espressamente richiamate nella denominazione dei capitoli, aggiornate sulla base della normativa in materia di gestione delle spese introdotta dalla legge regionale 7 maggio 2002, n. 4.

ARTICOLO 11
Fondo di riserva per spese obbligatorie

1. Alla unità previsionale di base n. 830 dello stato di previsione della spesa è autorizzata
l’iscrizione di uno stanziamento di competenza di euro 523.518,47 a titolo di "Fondo di riserva per spese obbligatorie", con uguale dotazione di cassa.
2. Sono considerate obbligatorie le spese indicate nella tabella n. 4 di cui all’articolo 6, comma 1 della presente legge.
3. L’utilizzo del fondo è disciplinato dalle norme previste dall’art. 24 della legge regionale di contabilità 7 maggio 2002, n. 4.

ARTICOLO 12
Fondo di riserva per spese impreviste

1. È autorizzata l’iscrizione alla unità previsionale di base n. 840 dello stato di previsione della spesa di uno stanziamento di euro 30.000,00 a titolo di "Fondo di riserva per spese impreviste".
2. L’utilizzo di somme da prelevare dal fondo è disciplinato dalle norme di cui all’art. 25 della legge regionale di contabilità 7 maggio 2002, n. 4.

ARTICOLO 13
Capitolo di spesa per finanziare residui cancellati

1. Per il pagamento di somme eliminate dai residui passivi per le quali sia prevedibile da parte dei creditori l’esercizio del proprio diritto a riscuotere è autorizzata l’iscrizione, nella unità previsionale di base n. 860 dello stato di previsione della spesa, di un fondo con una dotazione di competenza e di cassa, per l’anno 2008, di euro 200.000,00.
2. Per l’utilizzo del fondo sarà osservato quanto previsto dall’art. 27 della legge regionale di contabilità 7 maggio 2002, n. 4.

ARTICOLO 14
Fondo di riserva di cassa

1. È autorizzata l’iscrizione alla unità previsionale di base n. 850 dello stato di previsione della spesa del solo bilancio di cassa dell’importo di Euro 10.000.000,00 a titolo di "Fondo di riserva di cassa".
2. I prelievi dal fondo di cui al primo comma, occorrenti sia per far fronte a maggiori spese che per sopperire a minori entrate e le relative destinazioni ad integrazione di altri capitoli di spesa del bilancio di cassa, sono disposti, ai sensi dell’art. 26 della legge regionale 7 maggio 2002, n. 4.

ARTICOLO 15
Annualità del bilancio

1. L’esercizio finanziario 2008 ha inizio con il 1° gennaio e ha termine con il 31 dicembre 2008.

ARTICOLO 16
Esercizio delle funzioni trasferite dallo Stato

1. Alle spese per l’esercizio delle funzioni trasferite dallo Stato ai sensi dell’art. 117 della
Costituzione, in assenza di legislazione regionale, si provvede sulla base della normativa statale.

ARTICOLO 17
Bilanci degli Enti dipendenti dalla Regione

1. Ai sensi dell’art. 32 della legge regionale di contabilità 7 maggio 2002, n. 4, sono approvati i bilanci di previsione per l’esercizio finanziario 2008 degli Enti sottoelencati:
a) Istituto Regionale per gli Studi Storici del Molise – Campobasso;
b) Ente Provinciale per il Turismo di Campobasso;
c) Ente Provinciale per il Turismo di Isernia;
d) Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo di Termoli;
e) Ente per il diritto allo Studio Universitario – Campobasso;
f) Agenzia Regionale Molise Lavoro – Campobasso;
g) Istituto Autonomo Case Popolari di Isernia;
h) Istituto Autonomo Case Popolari di Campobasso;
i) Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l’Innovazione dell’Agricoltura nel Molise "Giacomo Sedati" – Campobasso.
2. Gli Enti di cui al comma precedente sono tenuti, nel corso dell’esercizio finanziario di
riferimento, a ristabilire il pareggio contabile dei rispettivi bilanci qualora la contribuzione regionale, ove prevista, si discosti da quella di effettivo realizzo.
3. I preventivi di cui trattasi formano allegato al bilancio regionale 2008.

ARTICOLO 18
Variazione al bilancio

1. La Giunta Regionale, ai sensi del comma 1 dell’art. 34 della legge regionale 7 maggio 2002, n. 4 "Nuovo ordinamento contabile della Regione Molise", è autorizzata, nel corso dell’esercizio finanziario 2008, ad apportare variazioni al bilancio mediante provvedimenti amministrativi per l’istituzione di nuove unità previsionali di entrata, per l’iscrizione di entrate derivanti da assegnazioni vincolate a scopi specifici da parte dello Stato e dell’Unione Europea, nonché per l’iscrizione delle relative spese, quando queste siano tassativamente regolate dalla legislazione in vigore.
2. Analogamente la Giunta regionale è autorizzata, ai sensi del comma 3 dell’art. 34 della legge regionale 7 maggio 2002, n. 4 "Nuovo ordinamento contabile della Regione Molise", ad effettuare variazioni compensative, all’interno della medesima classificazione economica, tra unità previsionali di base strettamente collegate nell’ambito di una stessa funzione obiettivo o di uno stesso programma o progetto. La Giunta Regionale è altresì autorizzata ad effettuare variazioni compensative anche tra unità previsionali di base diverse qualora le variazioni stesse siano necessarie per l’attuazione di interventi previsti da intese istituzionali di programma o da altri strumenti di programmazione negoziata.

ARTICOLO 19
1. U.P.B. (Unità previsionale di base) n. 545 OGGETTO: Oneri per mostre, manifestazioni, promozioni ed attività culturali e di educazione permanente realizzate nell’ambito dei servizi culturali – L.r. n. 37/ 1980, art. 6, lett. F) ed I) Cap. 15601 – Euro 100 mila in aumento.
2. U.P.B. (Unità previsionale di base) n. 011 Commissione per l’Autoriforma per il Molise (art. 12 legge finanziaria reg. 2008) Cap. 650 – Euro 30 mila in aumento.
3. U.P.B. (Unità previsionale di base) n. 010 Commissione regionale per le pari opportunità (l.r. n. 23/2000) Cap. 600 – Euro 30 mila in aumento.
4. U.P.B. (Unità previsionale di base) n. 193 Cap. 11408 – Euro 60 mila in aumento.
5. U.P.B. (Unità previsionale di base) n. 026 Spese per il funzionamento del Comitato tecnico consultivo per la cooperazione allo sviluppo – Art. 14, l.r. 21 ottobre 1997, n. 23 (spesa
obbligatoria) Cap. 6420 – Euro 30 mila in aumento.
6. U.P.B. (Unità previsionale di base) n. 120 Spese per l’attuazione degli adempimenti in materia di privacy di cui al decreto legislativo n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni Cap. 9223 – Euro 50 mila in aumento.
7. U.P.B. (Unità previsionale di base) n. 010 Consiglio regionale – Compensi e rimborsi per le consulenze prestate da enti o privati a favore del C.R. – Convegni, indagini conoscitive, studi e ricerche e spese per l’informatizzazione Cap. 600 – Euro 60 mila in aumento.
8. U.P.B. (Unità previsionale di base) n. 011 Oneri per Commissioni permanenti: I, II, III, IV e Commissione idrogeologica e affari comunitari come previsto dalle leggi regionali n. 5 e n. 6 del 2007 Cap. 650 – Euro 200 mila in aumento.
9. U.P.B. (Unità previsionale di base) n. 214 Oneri per il finanziamento del centro di assistenza tecnica (Cat) l.r. n. 33/2000 Cap. 50016 – Euro 50 mila in aumento.
10. U.P.B. (Unità previsionale di base) n. 285 Interventi per la promozione turistica Cap. 53148 – Euro 220 mila in aumento.
11. U.P.B. (Unità previsionale di base) n. 287 Interventi per la riqualificazione delle stazioni sciistiche e del sistema turistico degli sport invernali della Regione Molise Cap. 16515 – Euro 200 mila in aumento.
12. U.P.B. (Unità previsionale di base) n. 285 Interventi regionali per iniziative ed attività utili all’incremento del movimento turistico Cap. 53170 – Euro 300 mila (in diminuzione).
13. U.P.B. (Unità previsionale di base) n. 330 Contributo agli enti per le opere di culto Cap. 23615 – Euro 400 mila (in diminuzione).
14. U.P.B. (Unità previsionale di base) n. 202 Complementari alle attività di programmazione regionale Cap. 12592 – Euro 280 mila (in diminuzione).
15. Nell’U.P.B. n. 010 è istituito un capitolo, ai sensi della legge regionale 2 ottobre 2006, n. 32 con una dotazione di competenza e di cassa pari a 50.000 euro con prelievo di pari importo dalla U.P.B. n. 302, cap. 39473.
16. Nell’U.P.B. n. 545 è istituito un capitolo, ai sensi della legge regionale sugli ecomusei,
approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 17 aprile 2008, con una dotazione di competenza e di cassa pari a 230.000 euro con un prelievo dalla stessa U.P.B. di importo pari a euro 130.000 dal cap. 15900 e per importo pari a euro 100.000 dal cap. 15605.
17. L’oggetto del capitolo 27100 della U.P.B. n. 282 è integrato con le parole "e spese di
funzionamento".
18. Il capitolo 43971 della U.P.B. n. 265 è incrementato della somma di euro 60.000 con prelievo di pari importo dal capitolo 12592 della U.P.B. n. 202.
19. U.P.B. (Unità previsionale di base) n. 193 Contributi in conto capitale ai Comuni per la realizzazione della Scuola di Pubblica Amministrazione (l.r. n. 6/2002 e l.r. n. 10/1975) – Art. 2, lett. I) e relativo funzionamento Cap. 8415 – Euro 100 mila (in diminuzione).
20. U.P.B. (Unità previsionale di base) n. 287 Legge regionale n. 44/1999 – Oneri per il
finanziamento di interventi per il recupero della tradizione dei trabucchi della costa molisana Cap. 15410 – Euro 40 mila in aumento.
21. Istituzione di nuovo capitolo Legge regionale n. 18/2000 Euro 10 mila in aumento.

ARTICOLO 20
Pubblicazione

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Formula Finale:
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.
Data a Campobasso., addì 9 maggio 2008
Il Presidente
IORIO


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