NORMATIVA
Normativa regionale - Molise
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Legge regionale 9 maggio 2007, n. 14
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Legge finanziaria regionale 2007
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Il Consiglio regionale ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
Promulga la seguente legge
ARTICOLO 1 1. È autorizzato per l’esercizio finanziario 2007 il rifinanziamento delle leggi regionali di spesa relative a diversi settori di intervento per gli importi indicati nella tabella "A" allegata alla presente legge. 2. Per gli esercizi 2008 e 2009 la copertura finanziaria è assicurata dagli stanziamenti iscritti nel bilancio pluriennale. 3. È autorizzato l’utilizzo di quota parte dell’importo di Euro 86.773.974,49 rinveniente dall’emissione del prestito obbligazionario di cui alla legge regionale 12 aprile 2006, n. 4, per le somme e le finalità di seguito specificate e rientranti nell’ambito delle disposizioni legislative vigenti: a) nella unità previsionale di base n. 193 è autorizzata l’iscrizione della somma di Euro 12.500.000,00 per acquisizione o costruzione della sede delle Istituzioni regionali e relative pertinenze; b) nella upb n. 193 è altresì autorizzata l’iscrizione della somma di Euro 1.000.000,00 per l’acquisizione di aree di elevato valore naturalistico e per l’ampliamento della riserva MAB (Man and Biosfer); c) nella upb n. 202 è autorizzata l’iscrizione della somma di Euro 3.000.000,00 per cofinanziamento regionale al FEARS attraverso contributi da attribuire ad enti ed organismi appartenenti al settore della Pubblica Amministrazione; d) nella upb n. 202 è altresì autorizzata l’iscrizione della somma di Euro 1.500.000,00 per l’attuazione di accordi di programma fra la Regione, le Province ed i Comuni capoluogo per interventi strutturali sulle scuole secondarie superiori; e) nella upb n. 202 è altresì autorizzata l’iscrizione della somma di Euro 1.500.000,00 per l’attuazione di accordi di programma fra Regione, Istituti Autonomi Case Popolari e Comuni capoluogo; f) nella upb n. 202 è altresì autorizzata l’iscrizione della somma di Euro 2.500.000,00 per interventi regionali a favore dei Comuni per la realizzazione di apparati di interconnessione di reti di trasporto dati e per la carta elettronica dei cittadini; g) nella upb n. 105 è autorizzata l’iscrizione della somma di Euro 2.000.000,00 per il completamento funzionale di opere ed interventi finanziati dalla Regione o dallo Stato ad enti ed organismi pubblici. 4. Per effetto di quanto autorizzato al comma 3 risulta conseguentemente modificata la tabella n. 8 allegata alla legge regionale 12 aprile 2006, n. 4. 5. Nelle more della specifica quantificazione delle somme riferite alla programmazione dei Fondi strutturali 2007-2013, con particolare riferimento alla quota di cofinanziamento statale, è autorizzata l’iscrizione nella upb n. 106 (Programmazione fondi strutturali) sia della quota FESR che di quella FSE per un totale di Euro 30.961.059,99. In deroga a quanto disposto dall’articolo 50 della legge regionale 7 maggio 2002, n. 4, la gestione della somma citata rimane in capo al dirigente responsabile del competente Servizio regionale. La stessa deroga vale per la quota di cofinanziamento iscritta nella upb n. 202. 6. Ai fini dell’attuazione degli interventi cofinanziati dai Fondi strutturali dell’Unione europea o da leggi statali di settore sono autorizzate per l’anno 2007 le iscrizioni delle seguenti somme: a) Euro 1.000.000,00 per la tutela, lo sviluppo e la valorizzazione del territorio montano; b) Euro 500.000,00 per il pieno esercizio delle funzioni delle Associazioni Provinciali Allevatori (APA); c) Euro 15.000,00 per il programma di iniziativa comunitaria Interreg III transfrontaliero adriatico A.R.C.O. AT.; d) Euro 50.000,00 per l’attuazione del programma CARG; e) Euro 73.899,81 per il programma "Scegli Italia" di cui alla legge n. 80/2005; f) Euro 100.000,00 per gli interventi relativi al contratto d’area "Molise interno"; g) Euro 100.000,00 per interventi sul fondo dell’offerta turistica di cui alla legge n. 135/2001; h) Euro 6.126,26 per l’attuazione del progetto comunitario "NET MATE"; i) Euro 120.000,00 per l’attuazione del progetto "Life Natura Fortore". 7. I contributi regionali per le spese di funzionamento degli Enti dipendenti dalla Regione sono quantificati, per l’anno 2007, negli importi di seguito specificati e di fianco ad ogni ente evidenziati: a) Enti Turistici (EPT di Campobasso, EPT di Isernia, AAST di Termoli), € 958.000,00; b) Azienda Regionale per lo Sviluppo e l’Innovazione in Agricoltura (ARSIAM), € 6.000.000,00; c) Ente per il diritto allo Studio Universitario (ESU), € 1.300.000,00; d) Istituto Regionale per gli Studi Storici del Molise (IRESMO), € 50.000,00; e) Azienda Regionale per la Protezione Ambientale del Molise (ARPAM), € 1.500.000,00; f) Agenzia Regionale "Molise Lavoro", € 50.000,00; g) Azienda speciale regionale "Molise Acque", € 1.000.000,00. 8. La Giunta regionale adotta gli atti necessari per la costituzione e il funzionamento della Fondazione prevista dall’articolo 2, comma 1, lettera d), della legge regionale 12 gennaio 2000, n. 5, come modificata dall’articolo 9 della legge regionale 12 aprile 2006, n. 3. A tal fine viene assegnata la somma di € 200.000,00 da imputarsi al capitolo di bilancio n. 15900, upb n. 545. Per gli esercizi successivi l’entità dei finanziamenti per il sostegno all’attività istituzionale della Fondazione sarà annualmente determinata con stanziamenti non inferiori all’importo sopra menzionato. 9. È autorizzata l’iscrizione nella competenza e nella cassa dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l’esercizio finanziario 2007 delle somme riferite all’anno 2005 e definite quali residue di stanziamento dall’articolo 61 della legge regionale 7 maggio 2002, n. 4, "Nuovo ordinamento contabile della Regione Molise". 10. L’articolo 5 della legge regionale 26 giugno 2006, n. 11, è abrogato. Rivive, pertanto, nel suo testo originario, la lettera a) del comma 1 dell’articolo 20 della legge regionale 13 dicembre 1999, n. 38. 11. La legge regionale 12 gennaio 2000, n. 3, recante: "Disposizioni a tutela della maternità delle donne non occupate", è abrogata. 12. È abrogato il comma 4 dell’articolo 35 della legge regionale 21 novembre 2005, n. 42. 13. Il comma 3 dell’articolo 24 della legge regionale n. 42/2005 è così sostituito: "3. Il numero dei componenti del Comitato Esecutivo, oltre il Presidente ed il Vice Presidente, è comunque non superiore a tre"; 14. I Consigli dei delegati dei Consorzi di bonifica, insediati a seguito delle elezioni svoltesi ai sensi della legge regionale 21 novembre 2005, n. 42, eleggono il Presidente, il Vice Presidente ed il Comitato Esecutivo ai sensi dell’articolo 24, comma 3, della citata legge regionale n. 42/2005, come modificato dal precedente comma. Il Consigliere facente funzione di Presidente ai sensi dell’articolo 35, comma 5, della legge regionale n. 42/2005, convoca il Consiglio per l’effettuazione del suddetto adempimento entro il termine perentorio di quindici giorni dall’entrata in vigore della presente legge. In mancanza la convocazione è effettuata dal Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti. 15. La Commissione regionale per la parità e le pari opportunità, istituita dalla legge regionale 13 aprile 2000, n. 23, è prorogata sino al 31 luglio 2007. 16. La Regione Molise promuove il principio della sussidiarietà orizzontale che favorisce la distribuzione delle competenze tra Stato e corpi sociali intermedi come le associazioni, fondazioni e imprese del settore noprofit, tuttora relegate ad un ruolo marginale e residuale, riconoscendo ad esse una funzione sociale attraverso una nuova modalità di erogazione di servizi tesa all’affermazione della centralità e della creatività della persona e alla generazione di effetti positivi nell’accrescimento del benessere sociale e nell’allargamento del mercato del lavoro. A tal fine, la Regione Molise concede contributi per la realizzazione della Scuola e dell’Osservatorio della sussidiarietà orizzontale. Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l’esercizio finanziario 2007 è iscritta, quale residuo di stanziamento, la somma di Euro 200.000,00 nella UPB n. 202 - capitolo n. 12468. 17. All’articolo 2 della legge regionale 28 dicembre 2006, n. 42, recante: "Misure di contenimento della spesa pubblica regionale ed interventi in materia di tributi regionali", sono aggiunti i seguenti commi: "2-bis. A tale scopo i Direttori generali pongono in essere tutte le misure organizzative necessarie all’attivazione di un adeguato ed efficiente sistema di monitoraggio e verifica. Il risultato di tali iniziative è oggetto di valutazione ai fini dell’attribuzione dell’indennità di risultato. 2-ter. Al fine di attivare qualsiasi operazione di impegno o di pagamento, con esclusione di quelli tassativamente obbligatori per legge, contratto o altra disposizione normativa vincolante, i dirigenti provvedono ad accertare l’esigibilità della corrispondente entrata. Per le spese di carattere continuativo finanziate con risorse proprie regionali provvede il dirigente preposto alla riscossione dei tributi regionali e delle altre entrate patrimoniali e diverse". 18. Per garantire il conseguimento degli obiettivi di tutela dell’unità economica fissati per le Regioni dall’articolo 1, commi da 655 a 672, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la Giunta regionale è autorizzata nel corso dell’esercizio 2007 a rideterminare il livello degli impegni e pagamenti autorizzabili nell’anno al fine di contenerli entro i limiti previsti nel medesimo articolo 1, commi da 655 a 672, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 19. All’articolo 3 della legge regionale 28 dicembre 2006, n. 42, recante: "Misure di contenimento della spesa pubblica regionale ed interventi in materia di tributi regionali", è aggiunto il seguente comma: "2-bis. Il rispetto di quanto indicato ai commi precedenti è esteso agli enti ed organismi comunque dipendenti dalla Regione. A tale scopo il Collegio dei Revisori dei Conti di ogni ente o organismo è tenuto a segnalare alla presidenza della Giunta regionale eventuali scostamenti dagli obiettivi di contenimento della spesa. Della mancata segnalazione i componenti del Collegio inadempiente rispondono direttamente agli organi regionali competenti che potranno attivare azioni di responsabilità fino alla revoca dell’incarico". 20. Nel rispetto dei principi di economicità, efficienza, tempestività e correttezza dell’azione amministrativa, nonché ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, il termine massimo per la conclusione dei procedimenti amministrativi regionali è individuato in novanta giorni dal ricevimento della domanda se il procedimento è ad iniziativa di parte. Entro 180 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale individua i procedimenti amministrativi ad iniziativa di parte ai quali si applica la disciplina della dichiarazione di inizio di attività di cui all’articolo 19 della legge n. 241/1990, e successive modificazioni ed integrazioni, e quelli ai quali si applica la disciplina del silenzio assenso di cui all’articolo 20 della medesima legge. 21. I piani e i programmi annuali degli interventi, le autorizzazioni e gli atti amministrativi regionali, in qualsiasi forma adottati, dai quali derivino obbligazioni finanziarie nei confronti di terzi, devono essere contenuti nei limiti invalicabili degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione della spesa dell’esercizio finanziario 2007. 22. Il Direttore generale dell’A.S.Re.M. è tenuto a portare il tasso medio di ospedalizzazione regionale al 31 dicembre 2007 al 230 per mille. La riduzione del predetto tasso costituisce obiettivo imprescindibile di risultato per il medesimo. 23. La Giunta regionale è autorizzata a stipulare con la Cassa Depositi e Prestiti - S.p.A. le convenzioni di cui all’articolo 1, commi 857 e 858, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2007)", al fine di alimentare fondi di rotazione già esistenti o da istituire a sostegno degli investimenti produttivi e della ricerca. 24. La cessione dei crediti vantati da una impresa nei confronti della Regione, delle disciolte AA.SS.LL. e della A.S.Re.M., di cui siano cessionari una banca o un intermediario finanziario ex articolo 107 Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385, "Testo Unico in materia bancaria e creditizia", può risultare anche da scrittura privata non autenticata. La cessione di tali crediti è efficace ed opponibile alla Regione qualora le sia stata comunicata dalla banca o dall’intermediario con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero avvalendosi delle forme di comunicazione elettronica previste dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa", che attestino l’avvenuta ricezione di tali comunicazioni. 25. La delega di cui al comma 3 dell’articolo 12 del Decreto Legislativo n. 387/2003 è concessa con delibera di Giunta regionale. Le deleghe concesse dalla Regione con atti diversi sono prive di effetto ai fini delle procedure di valutazione ed autorizzative. 26. La Regione Molise provvede alla copertura assicurativa del Presidente, dei consiglieri e degli assessori in carica per: a) rischi di morte, invalidità permanente, invalidità temporanea derivante da infortuni; b) garanzia per i danni subìti accidentalmente dai mezzi di uso privato utilizzati nell’espletamento del mandato. Il contratto di assicurazione è stipulato cumulativamente, senza l’elenco nominativo, in ragione del fatto che per gli aventi diritto alla copertura assicurativa fanno fede i provvedimenti di proclamazione dell’elezione e i decreti di nomina del Presidente della Regione. 27. È istituito presso la Giunta regionale un comitato tecnico di indirizzo per le attività di studio, ricerca, accentramento e rielaborazione a livello regionale dei dati sulla domanda ed offerta di credito in Molise, ivi comprese le attività di monitoraggio dei rapporti istituzionali con il sistema bancario. Il comitato è nominato con decreto del Presidente della Regione ed è composto da: a) il dirigente competente in materia di finanza, con funzione di presidente; b) un dirigente competente in materia di interventi in economia, designato dal Direttore generale di riferimento; c) due rappresentanti delle associazioni di categoria, designati dai soggetti economici e sociali che partecipano alle attività di concertazione e confronto; d) un rappresentante dell’Università; e) un rappresentante degli Enti Locali, designato, nelle more dell’istituzione del Consiglio delle Autonomie Locali, dalla Conferenza regionale delle Autonomie locali; f) un rappresentante del sistema camerale, designato da Unioncamere; g) un rappresentante del sistema bancario designato da Associazione Bancaria Italiana (ABI) Molise. Il comitato dura in carica cinque anni. La partecipazione al comitato è gratuita per tutti i componenti. 28. Nella legge regionale 10 agosto 1993, n. 19: a) al comma 4 dell’articolo 19 l’ultimo periodo è così sostituito: "I componenti durano in carica tre anni e possono essere riconfermati. I predetti organismi restano comunque in carica fino alla loro ricostituzione"; b) il comma 11 dell’articolo 22 è così sostituito: "11. Ogni cacciatore residente nella Regione Molise ha diritto di accesso gratuito, previa domanda anche ad una sola Provincia, a tutti gli ambiti territoriali di caccia istituiti nella Regione, previo pagamento di una sola quota da effettuare entro il 30 ottobre e da comprovare all’atto della richiesta del tesserino regionale. Il cacciatore non residente nella Regione Molise deve produrre domanda di ammissione all’ATC, che, nei termini stabiliti dal regolamento interno, provvede a comunicare agli interessati la loro ammissione, e deve comprovare il versamento della quota stabilita per accedere all’esercizio venatorio."; c) la lettera f) del comma 1 dell’articolo 27 è abrogata; d) è abrogata la lettera c) del comma 1 dell’articolo 31; e) al comma 2 dell’articolo 41, le lettere da a) ad f) sono così sostituite: "a) nella misura del 50% a favore degli ATC per le attività faunistico-venatorie nel rispetto delle finalità previste dalla presente legge; b) nella misura del 45% a favore delle Province per la realizzazione ed attuazione del piano faunistico-venatorio, per il ripopolamento di fauna selvatica, per la gestione delle zone di ripopolamento e cattura e per l’attuazione di interventi di miglioramento ambientale a scopo faunistico; c) nella misura del 2% a favore delle Province per i corsi di preparazione e di aggiornamento per gli agenti di vigilanza sulla caccia, guardie giurate volontarie ed aspiranti guardie volontarie; d) nella misura del 3% a favore delle attività di vigilanza espletate dalle guardie venatorie volontarie.". 29. Sono abrogati gli articoli 2 e 3 della legge regionale 2 ottobre 2006, n. 34. 30. All’articolo 28 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 32, comma 1, lettera b), il numero 1) è così sostituito: "1) L’ammontare del prestito assistito, per ogni singola impresa, non può superare complessivamente Euro 50.000,00 nel triennio anche se ottenuto con più operazioni bancarie;". 31. Il comma 2 dell’articolo 8 della legge regionale 27 maggio 2005, n. 24, come sostituito dall’articolo 3 della legge regionale 10 agosto 2006, n. 18, e modificato dalla legge regionale 2 ottobre 2006, n. 36, è così sostituito: "2. La ricerca e la raccolta dei tartufi è vietata nei mesi di aprile e settembre e, comunque, nei periodi in cui è consentita, da un’ora dopo il tramonto ad un’ora prima dell’alba". 32. Nella legge regionale 27 gennaio 1995, n. 4: a) al comma 1 dell’articolo 9, secondo periodo, le parole "fermo restando l’obbligo della rinuncia ad una concessione nel caso in cui l’autorizzazione venga rilasciata in aggiunta al limite massimo del 6%, previsto dal primo comma del successivo articolo 11 o nel caso in cui l’impianto sia situato in zona già servita" sono soppresse; b) al comma 1 dell’articolo 11, le parole da "purché" a "regione" sono soppresse; c) il comma 2 dell’articolo 11 è abrogato; d) al comma 6 dell’articolo 11, in fine, il numero "15" è sostituito dal numero "4"; e) il comma 7 dell’articolo 11 è abrogato; f) al comma 1 dell’articolo 12, in fine, le parole "nel limite di n. 9 impianti sul territorio regionale" sono soppresse; g) il comma 2 dell’articolo 12 è abrogato; h) al comma 4 dell’articolo 12, in fine, il numero "15" è sostituito dal numero "4"; i) il comma 5 dell’articolo 12 è abrogato; l) al comma 4 dell’articolo 13, dopo la parola "respingendo", le parole "quelle che prevedono la realizzazione degli impianti in un’area già provvista e" sono soppresse; m) al comma 12 dell’articolo 13, dopo la parola "rilasciata", le parole ", sempre nel limite di una concessione o autorizzazione per ciascuna area di utenza" sono soppresse. 33. Nell’ultimo periodo del comma 2 dell’articolo 21 della legge regionale 30 luglio 1998, n. 7, come sostituito dall’articolo 1 della legge regionale 16 dicembre 2005, n. 52, in fine, le parole "e la restante superficie deve essere destinata alla libera pesca" sono soppresse. 34. Il comma 3 dell’articolo 2 della legge regionale 2 ottobre 2006, n. 30, è così sostituito: "3. L’adeguamento dello statuto dell’APA prevede, inoltre, la possibilità dell’istituzione di sedi operative territoriali di ambito provinciale e la presenza di un componente del Comitato direttivo e di un componente del Collegio dei sindaci designati dalla Giunta regionale.". 35. Il comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 5 aprile 2001, n. 7, è così sostituito: "1. Possono beneficiare dell’intervento regionale, previa stipula di apposita convenzione, le Federazioni Sportive e gli Enti di Promozione Sportiva, per la partecipazione di rappresentative a manifestazioni nazionali ed internazionali, le Società e le Associazioni Sportive, per la partecipazione a campionati nazionali o alle fasi nazionali di campionati organizzati dagli Enti di Promozione Sportiva". 36. Per far fronte alle situazioni di disagio derivanti dalla complessa procedura per l’effettiva erogazione delle indennità previste per i lavoratori collocati in Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria, è prevista l’istituzione del "Fondo di Solidarietà per lavoratori in Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria". Ai lavoratori dipendenti delle aziende operanti sul territorio regionale collocati in Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria è concessa la possibilità di accedere ad una anticipazione, la cui spesa per interessi è posta a carico della Regione Molise attraverso la FINMOLISE - S.p.A., con la quale la Regione stipulerà apposita convenzione. Il beneficio può essere concesso per un massimo di sei mesi. L’approvazione degli atti consequenziali, relativi agli interventi di cui sopra, è demandata, su proposta dell’Assessorato al Lavoro, ad apposito provvedimento della Giunta regionale. La dotazione del fondo, per l’anno 2007, è pari ad Euro 100.000,00, da iscriversi nella UPB n. 295. 37. All’articolo 9, comma 1, della legge regionale 10 agosto 2006, n. 20, le parole "euro venticinquemila" ed "euro centocinquantamila" sono rispettivamente sostituite dalle parole "euro cinquecento" ed "euro mille".
ARTICOLO 2 (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
Formula Finale: La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise. Data a Campobasso, addì 09 maggio 2007
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