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NORMATIVA
Normativa regionale - Molise

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Legge regionale 9 febbraio 2010, n. 5
Norme per orientare e sostenere il consumo dei prodotti agricoli stagionali e di qualità
 
Il Consiglio regionale ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge ARTICOLO 1 (Finalità) 1. La Regione promuove la valorizzazione delle produzioni agricole stagionali e di qualità favorendone il consumo e la commercializzazione, garantendo ai consumatori una maggiore trasparenza dei prezzi e assicurando un’adeguata informazione sull’origine e le specificità di tali prodotti. 2. A tal fine, la Regione con la presente legge disciplina interventi per: a) incentivare l’impiego da parte dei gestori dei servizi di ristorazione collettiva pubblica di prodotti agricoli stagionali e di qualità nella preparazione dei pasti; b) favorire l’incremento della vendita diretta di prodotti agricoli da parte degli imprenditori agricoli; c) sostenere l’acquisto di prodotti agricoli stagionali e di qualità da parte delle imprese esercenti attività di ristorazione o ospitalità nell’ambito del territorio regionale; d) garantire il rispetto della normativa in materia di presentazione ed etichettatura dei prodotti agricoli freschi e trasformati attraverso idonea attività di controllo anche con l’utilizzo di strumenti tecnologici a tutela del consumatore; e) favorire l’acquisto di prodotti agricoli stagionali e di qualità da parte dei consumatori. 3. Ai fini della presente legge, si intende per: a) "prodotti di qualità": i prodotti agricoli destinati all’alimentazione umana, ottenuti nell’ambito dei seguenti sistemi di qualità riconosciuti dalla Comunità europea o dagli Stati membri: norme relative ai prodotti biologici di cui al Regolamento (CE) 28 giugno 2007, n. 834/2007; norme relative ai prodotti DOP e IGP di cui al Regolamento (CE) 20 marzo 2006, n. 510/2006; norme relative alle specialità tradizionali garantite di cui al Regolamento (CE) 20 marzo 2006, n. 509/2006; norme relative alla commercializzazione dell’olio di oliva di cui al Regolamento (CE) 13 giugno 2002, n. 1019/2002 ed al Regolamento (CE) 6 marzo 2009, n. 182/2009; prodotti di cui alle leggi regionali 1° aprile 2005, n. 10 "Interventi a favore della cooperazione agricola ed agroalimentare nella Regione Molise"; 12 marzo 2008, n. 7 “Disposizioni transitorie in materia di coltivazione ed uso in agricoltura di organismi geneticamente modificati (OGM)"; 11 novembre 2005, n. 38 "Norme per l’agricoltura biologica"; 16 dicembre 2005, n. 50 "Istituzione delle strade del vino, dell’olio, del tartufo, del latte e dei sapori del Molise"; b) "prodotti stagionali": i prodotti agricoli destinati all’alimentazione umana, messi in vendita o consegnati allo stato fresco per la preparazione dei pasti nelle attività di ristorazione; la messa in vendita o la consegna alle imprese utilizzatrici deve avvenire nel periodo di raccolta tipico delle zone di produzione. 4. All’attuazione della presente legge provvedono la Regione e gli Enti locali, secondo le rispettive competenze, nonché gli Enti strumentali regionali. ARTICOLO 2 (Utilizzo dei prodotti agricoli stagionali e di qualità nei servizi di ristorazione collettiva affidati da enti pubblici) 1. Negli appalti pubblici di servizi o di forniture di prodotti alimentari ed agroalimentari destinati alla ristorazione collettiva può costituire titolo preferenziale per l’aggiudicazione l’utilizzo di prodotti agricoli stagionali e di qualità. Sono fatti salvi i contratti in essere al momento dell’entrata in vigore della presente legge, fino alla loro scadenza. 2. L’utilizzazione di prodotti agricoli stagionali e di qualità, nella preparazione dei pasti forniti dai gestori dei servizi di ristorazione collettiva affidati da enti pubblici, deve risultare espressamente attraverso l’impiego di idonei strumenti di informazione agli utenti dei servizi, le cui caratteristiche minime sono definite dall’Assessorato Agricoltura Foreste e Pesca Produttiva entro 90 giorni dall’entrata in vigore della presente legge. ARTICOLO 3 (Disposizioni in materia di vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli) 1. I Comuni possono riservare agli imprenditori agricoli esercenti la vendita diretta di prodotti agricoli stagionali e di qualità, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, fino al 20 per cento del totale dei posteggi nei mercati al dettaglio in aree pubbliche. I Comuni, anche in deroga a quanto previsto dalla legge regionale 27 settembre 1999, n. 33 "Disciplina regionale del settore commercio", sono autorizzati all’istituzione di nuovi posteggi, fino al raggiungimento di tale percentuale. 2. Al fine di favorire l’acquisto dei prodotti agricoli stagionali e di assicurare un’adeguata informazione ai consumatori sulle specificità degli stessi prodotti, i Comuni, nell’ambito del proprio territorio e del proprio piano per il commercio, destinano aree per la realizzazione di mercati riservati ai soli imprenditori agricoli, anche in deroga alla legge regionale n. 33/1999. ARTICOLO 4 (Promozione dell’utilizzo di prodotti agricoli stagionali e di qualità) 1. La Regione promuove la valorizzazione e l’utilizzo di prodotti agricoli stagionali e di qualità e favorisce una migliore conoscenza delle produzioni di qualità e delle tradizioni alimentari regionali da parte dei consumatori. 2. Alle imprese esercenti attività di ristorazione o ospitalità ed operanti nel territorio regionale che, nell’ambito degli acquisti di prodotti agricoli effettuati nel corso dell’anno, si approvvigionino per almeno il 30 per cento, in termini di valore, di prodotti agricoli stagionali e di qualità, viene assegnato, al fine di pubblicizzarne l’attività, un apposito contrassegno con logo le cui caratteristiche sono determinate con apposita delibera della Giunta regionale. 3. L’approvvigionamento dei prodotti di cui al comma 2, nella percentuale ivi indicata, deve essere documentato nelle fatture di acquisto che devono riportare l’indicazione dell’origine, natura, qualità e quantità dei prodotti acquistati. 4. Le imprese di cui al comma 2 sono inserite in un apposito circuito regionale veicolato nell’ambito delle attività promozionali della Regione Molise. Entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge è approvato il regolamento di utilizzo del marchio e il programma di valorizzazione del circuito. ARTICOLO 5 (Spacci aziendali) 1. La Regione promuove la vendita diretta da parte delle aziende agricole site sul territorio regionale, in appositi locali aziendali, delle produzioni ottenute per almeno 1’80 per cento in azienda. 2. Al fine di garantire un uniforme livello qualitativo delle produzioni aziendali, è istituito presso l’Agenzia regionale per l’innovazione e lo sviluppo in agricoltura (ARSIAM) un elenco regionale delle aziende agricole che abbiano attivato un servizio di vendita diretta ai sensi del comma 1. 3. Con regolamento regionale, da emanarsi entro centottanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, sono definite le modalità di funzionamento degli spacci aziendali, anche attraverso forme collaborative fra aziende, e gli standard qualitativi dei prodotti venduti. ARTICOLO 6 (Attività di controllo e sanzioni) 1. La Regione, le Province ed i Comuni, nell’ambito delle proprie competenze, esercitano i controlli per l’accertamento delle infrazioni alle disposizioni di cui alla presente legge. 2. Per l’esercizio delle attività di cui al comma 1, le amministrazioni competenti si avvalgono degli organi di polizia amministrativa locale anche attraverso l’istituzione, nell’ambito degli stessi organi, di appositi gruppi di intervento. 3. Per lo svolgimento dei controlli di conformità di cui al decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali 1° agosto 2005 in materia di commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli freschi e dei prodotti trasformati, la Regione si avvale degli organi di polizia amministrativa locale. ARTICOLO 7 (Parere comunitario di compatibilità) 1. Gli effetti della presente legge sono subordinati all’acquisizione del parere positivo di compatibilità da parte della Commissione europea ai sensi degli articoli 87 e 88 del trattato CE ed alla pubblicazione del relativo avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise. Formula Finale: La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise. Data a Campobasso, addì 9 febbraio 2010 Il Presidente IORIO


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