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NORMATIVA
Normativa regionale - Umbria

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Legge regionale 9 dicembre 2008, n. 18
Promozione degli acquisti pubblici ecologici e introduzione di aspetti ambientali nelle procedure di acquisto di beni e servizi delle amministrazioni pubbliche.
 

Il Consiglio regionale ha approvato


IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA


Promulga la seguente legge


CAPO I
PRINCIPI, FINALITÀ E STRUMENTI


ARTICOLO 1
(Oggetto)


l. La Regione Umbria promuove l’introduzione di criteri di sostenibilità ambientale nelle
procedure di acquisto di beni e servizi delle amministrazioni pubbliche, in attuazione del
Sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente (articolo 3, numero 6), nel rispetto dei principi di tutela dell’ambiente, dello sviluppo sostenibile e dei principi di
diritto comunitario e nazionale che disciplinano gli appalti pubblici, nonché in ossequio al D.M. 8 maggio 2003, n. 203 del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio (Norme affinché gli uffici pubblici e le società a prevalente capitale pubblico coprano il fabbisogno annuale di manufatti e beni con una quota di prodotti ottenuti da materiale riciclato nella misura non inferiore al trenta per cento del fabbisogno medesimo), e relative circolari esplicative.


ARTICOLO 2
(Finalità)


1. Le disposizioni della presente legge perseguono le seguenti finalità:


a) adozione della politica comunitaria del “Green public procurement” (Acquisti verdi della pubblica amministrazione) quale sistema di orientamento dei consumi pubblici verso beni e servizi ambientalmente preferibili, che comportino, altresì, un vantaggio economico per l’amministrazione pubblica, tenendo conto dei costi sostenuti lungo l’intero ciclo di utilizzo del prodotto del servizio;
b) riduzione degli impatti ambientali dei prodotti e servizi utilizzati dalle amministrazioni
pubbliche;
c) riduzione del consumo di risorse naturali non rinnovabili, riduzione della produzione di rifiuti, incentivazione e utilizzo di materiali recuperati o riciclati post-consumo;
d) promozione della diffusione di tecnologie e tecniche eco-compatibili, di sistemi di
produzione a ridotto impatto ambientale e sistemi pubblici di etichettatura ecologica dei
prodotti;
e) riduzione dei rischi ambientali mediante la progressiva limitazione, sostituzione o
eliminazione dell’acquisto di prodotti tossici, pericolosi o di difficile smaltimento o
comunque a significativo impatto ambientale;
f) promozione a livello regionale e locale di attività d’informazione e sensibilizzazione alla
problematica degli acquisti ecologici, di modelli di consumo più responsabili nei confronti dell’ambiente da parte dei soggetti pubblici, delle imprese e dei cittadini.
2. Per il conseguimento delle finalità di cui al comma 1 la Regione adotta i provvedimenti di propria competenza e, in particolare, promuove iniziative e azioni nei confronti di altri soggetti pubblici e privati, anche mediante la stipula di apposite intese, accordi e convenzioni, organizza campagne promozionali, convegni e ogni altra iniziativa di carattere divulgativo al fine di favorire la conoscenza delle problematiche relative all’eco-compatibilità della spesa pubblica.


ARTICOLO 3
(Ambito soggettivo di applicazione)


1. Le norme della presente legge si applicano alla Regione, alle Province, ai Comuni con
popolazione residente non inferiore a cinquemila abitanti, alle società a capitale
prevalentemente pubblico da essi partecipati, ai concessionari di pubblici servizi, nonché
agli altri enti, istituti e aziende dipendenti o soggette alla vigilanza degli stessi, che
operano nel territorio regionale.


ARTICOLO 4
(Piano d’azione per gli acquisti verdi)


1. Ferma restando l’immediata operatività delle disposizioni di cui al D.M. n. 203/2003 del
Ministro dell’ambiente e tutela del territorio e relative circolari esplicative, le
amministrazioni aggiudicatrici di cui all’articolo 3 approvano, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un Piano d’azione di durata triennale finalizzato alla definizione di un programma operativo per l’introduzione dei criteri ambientali nelle
procedure d’acquisto di beni e servizi e volto a conseguire l’obiettivo di riconversione al termine del primo triennio di almeno il trenta per cento delle proprie forniture. I successivi Piani verificano l’esistenza delle condizioni per l’aumento di detta percentuale.
2. Nella definizione del Piano di cui al comma 1, le amministrazioni interessate tengono conto dei seguenti criteri generali:
a) riduzione dell’uso delle risorse naturali;
b) sostituzione delle fonti energetiche non rinnovabili con fonti rinnovabili;
c) riduzione della produzione di rifiuti;
d) riduzione delle emissioni inquinanti;
e) riduzione dei rischi ambientali;
f) produzione di rifiuti, non tossici, riutilizzabili o riciclabili.
3. Il Piano di cui al comma 1 indica gli obiettivi da raggiungere per la riconversione degli acquisti nelle seguenti categorie merceologiche:
a) arredi;
b) materiali da costruzione;
c) manutenzione delle strade;
d) gestione del verde pubblico;
e) illuminazione e riscaldamento;
f) elettronica;
g) tessile;
h) cancelleria;
i) ristorazione;
j) materiali per l’igiene;
k) trasporti.
4. Le amministrazioni provvedono con cadenza annuale al monitoraggio circa lo stato di attuazione del Piano.


CAPO II
INTRODUZIONE DEI CRITERI AMBIENTALI NEI PUBBLICI APPALTI


ARTICOLO 5
(Clausole ambientali nei bandi e nei capitolati pubblici)


1. Nel rispetto della normativa comunitaria e statale vigente in materia di appalti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici inseriscono nei bandi di gara e nei capitolati d’oneri per
appalti pubblici di opere, forniture e servizi, specifiche prescrizioni per l’integrazione
degli aspetti ambientali nelle procedure di gara, tenuto conto delle priorità, degli indirizzi
e degli obiettivi definiti nel Piano d’azione di cui all’articolo 4.


ARTICOLO 6
(Capacità tecniche dei concorrenti e misure di gestione ambientale)


1. Qualora la natura dell’appalto lo richieda, le amministrazioni aggiudicatrici possono
richiedere, tra i requisiti necessari a comprovare la capacità tecnica dei concorrenti, le
specifiche esperienze dell’impresa concorrente in campo ambientale e/o l’indicazione delle misure di gestione ambientale che l’operatore applicherà durante la realizzazione
dell’appalto.
2. Nei casi di cui al comma 1, le amministrazioni fanno riferimento al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) o a norme di gestione ambientale basate sulle pertinenti norme europee o internazionali certificate da organismi conformi alla legislazione comunitaria o alle norme europee e internazionali relative alla certificazione (EN ISO 14001). Le amministrazioni sono tenute a riconoscere e accettare i certificati equivalenti in materia rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati membri o ogni altro tipo di prova prodotta dai concorrenti idonea a dimostrare che le misure applicate assicurano analoghi livelli di protezione ambientale.


ARTICOLO 7
(Considerazioni ambientali)


1. Negli appalti aggiudicati con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, le amministrazioni appaltanti possono prevedere considerazioni ambientali tra i criteri di
valutazione dell’offerta.


ARTICOLO 8
(Disposizioni finali)


1. L’osservanza delle disposizioni di cui alla presente legge costituisce condizione
preferenziale per accedere a finanziamenti o erogazioni di contributi regionali destinati ad interventi nei settori interessati dalla presente legge.
2. L’entità dei finanziamenti è commisurata al raggiungimento dell’obiettivo di riconversione di cui all’articolo 4, comma 1.
3. Sono fatti salvi gli obblighi derivanti da bandi di gara e contratti rispettivamente
indetti e stipulati prima della data di entrata in vigore della presente legge.


ARTICOLO 9
(Norma finanziaria)


1. Per il finanziamento degli interventi di cui all’articolo 2, comma 2 è autorizzata per
l’anno 2009 la spesa di 20.000,00 euro con imputazione all’unità previsionale di base 05.1.007 del bilancio di previsione 2009 denominata “Progetti e ricerche in materia di difesa, tutela ambientale e Protezione civile” (cap. 5834 n.i.).
2. Al finanziamento degli oneri di cui al comma 1 si fa fronte con riduzione di pari importo dello stanziamento esistente nella unità previsionale di base 05.1.007 del bilancio di previsione 2009 denominata “Progetti e ricerche in materia di difesa, tutela ambientale e Protezione civile” (cap. 5010).
3. Per gli anni successivi l’entità della spesa di cui al comma 1 è determinata annualmente con la legge finanziaria regionale, ai sensi dell’articolo 27, comma 3, lettera c) della vigente legge regionale di contabilità.
4. La Giunta regionale, a norma della vigente legge regionale di contabilità, è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni di cui ai precedenti commi, sia in termini di competenza che di cassa.
Nota all’art. 1:
? Il decrto del Ministro dell’Ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il
Ministro delle Attività produttive e con il Ministro della salute, 8 maggio 2003, n. 203,
recante “Norme affinché gli uffici pubblici e le società a prevalente capitale pubblico
coprano il fabbisogno annuale di manufatti e beni con una quota di prodotti ottenuti da materiale riciclato nella misura non inferiore al 30% del fabbisogno medesimo”, è pubblicato nella G.U. 5 agosto 2003, n. 180.
Nota all’art. 4, comma 1:
Per il decreto ministeriale 8 maggio 2003, n. 203, si veda la nota all’art. 1.
Nota all’art. 9, comma 3:
Il testo dell’art. 27, comma 3, lett. c) della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13,
recante “Disciplina generale della programmazione, del bilancio, dell’ordinamento contabile e dei controlli interni della Regione dell’Umbria” (pubblicata nel S.O. al B.U.R. 2 marzo 2000, n. 11), è il seguente:
«Art. 27 Legge finanziaria regionale.
Omissis.
3. La legge finanziaria regionale stabilisce:
Omissis.
c) la determinazione, in apposita tabella, della quota da iscrivere nel bilancio di ciascuno
degli anni considerati dal bilancio pluriennale per le leggi regionali di spesa permanente, la cui quantificazione è espressamente rinviata alla legge finanziaria regionale;
Omissis.».



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