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NORMATIVA
Normativa regionale - Liguria

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Legge regionale 9 aprile 2009 n. 8
Norme per la protezione dell'ambiente e del paesaggio attraverso la salvaguardia dell'attività agricola nel territorio delle cinque terre
 
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PROMULGA la seguente legge: Articolo 1 Finalità e oggetto della legge) 1. La presente legge al fine di assicurare la protezione ed il miglioramento del paesaggio tradizionale e dell’ambiente prevede aiuti per interventi di recupero e di mantenimento dell’attività agricola all’interno del territorio del Parco nazionale delle Cinque Terre istituito con decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999 (Istituzione del Parco nazionale delle Cinque Terre). 2. Gli aiuti di cui alla presente legge sono erogati nel rispetto del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea n. L 358 del 16 dicembre 2006 e del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato, pubblicato nella G.U.U.E. n. L 214 del 9 agosto 2008. ARTICOLO 2 (Interventi ammissibili) 1. Per il conseguimento delle finalità previste dall’articolo 1, la Regione concede aiuti in conto capitale, nel rispetto del regolamento (CE) n. 1857/2006 e del regolamento (CE) n. 800/2008, per i seguenti interventi: a) ripristino di muri a secco con tecniche e materiali tradizionali, nei limiti previsti dall’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1857/2006; b) investimenti nelle aziende agricole finalizzati alla produzione di prodotti agricoli di qualità, nei limiti previsti dall’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1857/2006; c) investimenti nelle imprese di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, finalizzati alla valorizzazione di prodotti di qualità, nei limiti previsti dall’articolo 15, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 800/2008. 2. La Regione concede aiuti per la costruzione, la ristrutturazione e la manutenzione straordinaria di infrastrutture rurali finalizzate al miglioramento dell’irrigazione e dei trasporti rurali, ivi comprese strade a servizio di zone agricole e forestali e impianti di trasporto a fune o su rotaia. 3. Gli interventi di cui ai commi 1 e 2 sono ammissibili all’aiuto solo se conformi: a) alle norme del Piano del Parco nazionale delle Cinque Terre e del relativo Regolamento del Parco e, in attesa della sua approvazione, alle misure di salvaguardia di cui al d.P.R. 6 ottobre 1999; b) alla disciplina del vigente strumento urbanistico comunale, nonché a quella eventualmente operante in salvaguardia. 4. In ogni caso l’ammissibilità all’aiuto degli interventi di cui ai commi 1 e 2 è subordinata all’acquisizione del nulla-osta e dei titoli abilitativi prescritti dalla legislazione statale e regionale in materia di tutela dei valori paesaggistici, naturalistici ed ambientali. ARTICOLO 3 (Beneficiari degli aiuti e intensità degli aiuti erogabili) 1. Gli aiuti per le imprese, di cui all’articolo 2, commi 1 e 2, sono limitati alle piccole e medie imprese come definite dall’allegato I del regolamento (CE) n. 800/2008. 2. Gli aiuti per gli interventi previsti dall’articolo 2, comma 1, lettera a) “ripristino di muri a secco con tecniche e materiali tradizionali” sono concessi, nella misura massima del 75 per cento della spesa ammissibile nelle zone svantaggiate di cui all’articolo 50 del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005 e del 60 per cento della spesa ammissibile nelle zone diverse da quelle svantaggiate, purchè l’investimento non comporti un aumento della capacità produttiva dell’azienda, a favore di: a) enti pubblici; b) aziende agricole singole o associate iscritte al registro delle imprese e con partita IVA; c) proprietari o conduttori, a qualsiasi titolo, singoli o associati, dei fondi interessati. 3. Gli aiuti per gli interventi previsti dall’articolo 2, comma 1, lettera b) “investimenti nelle aziende agricole finalizzati alla produzione di prodotti agricoli di qualità” sono concessi a favore di imprese agricole singole e associate iscritte al registro delle imprese e dotate di partita IVA, nei limiti delle seguenti intensità: a) 60 per cento della spesa ammissibile per le imprese situate nelle zone svantaggiate di cui all’articolo 50 del regolamento (CE) n. 1698/2005 e condotte da giovani agricoltori di cui all’articolo 22 del regolamento (CE) n. 1698/2005; b) 50 per cento della spesa ammissibile per le imprese situate in zone diverse dalle zone svantaggiate di cui all’articolo 50 del regolamento (CE) n. 1698/2005 e condotte da giovani agricoltori di cui all’articolo 22 del regolamento (CE) n. 1698/2005, ovvero per le imprese situate in zone svantaggiate e condotte da agricoltori diversi da quelli indicati dall’articolo 22 del regolamento (CE) n. 1698/2005; c) 40 per cento della spesa ammissibile per le imprese situate in zone diverse dalle zone svantaggiate di cui all’articolo 50 del regolamento (CE) n. 1698/2005 e condotte da agricoltori diversi da quelli indicati dall’articolo 22 del regolamento (CE) n. 1698/2005. 4. L’importo globale degli aiuti concessi a una singola impresa non può superare 400.000,00 euro erogati su un qualsiasi periodo di tre esercizi o 500.000,00 euro se l’azienda si trova in una zona svantaggiata di cui all’articolo 50 del regolamento (CE) n. 1698/2005. 5. Gli aiuti per gli interventi previsti dall’articolo 2, comma 1, lettera c) “investimenti nelle imprese di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, finalizzati alla valorizzazione dei prodotti di qualità” possono essere concessi fino a un massimo del 40 per cento della spesa ammissibile, a favore di imprese che trasformano e commercializzano prodotti agricoli. 6. Il sostegno per gli interventi previsti dall’articolo 2, comma 2 “costruzione, ristrutturazione e manutenzione straordinaria di infrastrutture rurali” possono essere concessi solo se le relative infrastrutture sono poste al servizio di una pluralità di terreni agricoli e forestali. Gli aiuti sono concessi, nella misura massima del 95 per cento della spesa ammissibile, a favore di: a) consorzi di miglioramento fondiario; b) cooperative agricole; c) altre forme associative legalmente costituite e composte in prevalenza da imprenditori agricoli e forestali o proprietari di terreni agricoli e forestali. Inoltre, gli aiuti sono limitati alla parte di uso pubblico dell’infrastruttura, eccettuati i collegamenti di esclusiva pertinenza di singoli utenti; d) enti pubblici. 7. Le spese ammissibili agli aiuti di cui all’articolo 2 sono limitate: a) ai costi effettivamente sostenuti relativi al ripristino dei muri a secco per gli interventi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a); b) alla costruzione, acquisto o miglioramento di beni immobili, escluso l’acquisto del terreno, per gli interventi di cui all’articolo 2, comma 1, lettere b) e c), e comma 2; c) all’acquisto o leasing con patto di acquisto di nuove macchine e attrezzature, compresi i programmi informatici, fino a un massimo del loro valore di mercato. Altri eventuali costi connessi al contratto di compravendita o leasing (garanzia del concedente, costi di rifinanziamento degli interessi, spese generali, oneri assicurativi e altre spese) non costituiscono spese ammissibili per gli interventi di cui all’articolo 2, comma 1, lettere b) e c), e comma 2; d) alle spese generali collegate alle spese di cui alle lettere b) e c) del presente comma, come onorari di consulenti, studi di fattibilità, acquisizione di brevetti e licenze per gli interventi di cui all’articolo 2, comma 1, lettere b) e c), e comma 2. ARTICOLO 4 (Esercizio delle funzioni) 1. Le funzioni amministrative previste dalla presente legge sono svolte dalla Regione, che può avvalersi di altri enti pubblici, tramite apposita convenzione a titolo non oneroso. ARTICOLO 5 (Concessione degli aiuti) 1. Gli aiuti possono essere concessi solo per investimenti intrapresi dopo che siano state soddisfatte le seguenti condizioni: a) il regime di aiuto è stato istituito e pubblicato in conformità del regolamento (CE) n. 1857/2006 e del regolamento (CE) n. 800/2008 e la Commissione ha accusato ricevuta dell’avvenuta trasmissione della sintesi dei regimi di aiuto di cui all’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1857/2006 e ha pubblicato il relativo numero di identificazione sul proprio sito Internet; b) è stata correttamente presentata una domanda di aiuto alla Regione o agli enti di cui all’articolo 4; c) la domanda è stata dichiarata ammissibile dalla Regione o dagli enti di cui all’articolo 4, tramite un atto amministrativo da cui risulti l’importo dell’aiuto concesso e la disponibilità dei relativi fondi sul bilancio. 2. Il provvedimento di concessione di cui al comma 1, lettera c), stabilisce il termine entro il quale l’intervento deve essere realizzato, che non deve essere superiore a un anno e deve essere rapportato alla consistenza dell’intervento. Può essere concessa una sola proroga di durata non superiore a un anno, comunque nel rispetto della disciplina prevista dall’articolo 31 della legge regionale 28 aprile 2008, n. 10 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2008), in quanto applicabile. 3. In caso di inosservanza dei termini per la realizzazione dell’intervento, la Regione o gli enti di cui all’articolo 4 revocano l’aiuto e provvedono al relativo recupero nelle forme previste dalla legge. 4. Gli aiuti di cui alla presente legge non sono cumulabili con altri aiuti previsti per le medesime finalità attraverso altre norme o programmi in vigore. ARTICOLO 6 (Vigenza del regime di aiuto) 1. I regimi di aiuti istituiti con il presente provvedimento vigono sino al 30 giugno 2014, ai sensi dell’articolo 23 del regolamento (CE) n. 1857/2006 e dagli articoli 44 e 45 del regolamento (CE) n. 800/2008. ARTICOLO 7 (Norma finanziaria) 1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge si provvede mediante: a) utilizzo ai sensi dell’articolo 29 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 15 (Ordinamento contabile della Regione Liguria) di quota pari a euro 100.000,00 in termini di competenza della U.P.B. 18.207 “Fondo speciale di conto capitale” dello stato di previsione della spesa del bilancio per l’anno finanziario 2008; b) iscrizione di euro 100.000,00 in termini di competenza all’U.P.B. 13.201 “Interventi per lo sviluppo delle infrastrutture agricole” dello stato di previsione della spesa del bilancio per l’anno finanziario 2009. 2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio. ARTICOLO 8 (Entrata in vigore) 1. La presente legge, fatto salvo quanto disposto al comma 2, entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione dell’avvenuto esperimento degli adempimenti di cui all’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1857/2006 con particolare riferimento alla pubblicazione sul sito Internet della Commissione europea del numero di identificazione della sintesi dei regimi di aiuto. 2. Gli effetti di quanto disposto dall’articolo 2, comma 2, decorreranno dal giorno della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione dell’avviso dell’esito positivo dell’esame di compatibilità da parte della Commissione dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 88 del Trattato istitutivo. Formula Finale: La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria. Data a Genova, addì 9 aprile 2009 IL PRESIDENTE (Claudio Burlando)


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