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NORMATIVA
Normativa regionale - Molise

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Legge regionale 8 gennaio 2010, n. 1
Interventi in favore dei soggetti con disturbi specifici di apprendimento (DSA)
 
Il Consiglio regionale ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge ARTICOLO 1 (Finalità) 1. La presente legge detta norme in materia di interventi in favore di soggetti con disturbi specifici di apprendimento (DSA) mirando a creare un’importante catena di congiunzione tra la Regione, le famiglie, il privato sciale e le istituzioni scolastiche e sanitarie, al fine di prevenire la difficoltà, favorire l’apprendimento scolastico ed un’istruzione adeguata ed auspicata, nonché l’inserimento nel mondo del lavoro. In particolare la presente legge persegue le seguenti finalità: a) ridurre i disagi formativi garantendo un supporto alla formazione dei soggetti interessati; b) promuovere l’adozione di forme di verifica e di valutazione adeguate alle necessità degli alunni con tale difficoltà; c) sensibilizzare e preparare gli insegnanti e i genitori a riconoscere le DSA e ad affrontare le problematiche ad esse legate; d) assicurare l’individuazione precoce dei fattori di rischio e favorire la diagnosi tempestiva; e) potenziare la comunicazione e la collaborazione tra famiglia, scuola e servizi sanitari durante il periodo di istruzione scolastica. ARTICOLO 2 (Riconoscimento della dislessia e definizioni) 1. La presente legge riconosce la dislessia, la disgrazia/ disortografia e la discalculia, di seguito denominate DSA, quali disturbi specifici di apprendimento che limitano in tutto o in parte la capacità di lettura, di scrittura e di calcolo, costituendo una limitazione importante per alcune attività quotidiane per i soggetti che ne soffrono, con pregiudizio della possibilità di raggiungere un livello di istruzione adeguato ai potenziali cognitivi e con limitazione delle opportunità professionali future. 2. I disturbi specifici di apprendimento di cui al comma 1 sono tali se si manifestano in presenza di capacità cognitive adeguate e confermate da un quoziente intellettivo non inferiore a -1ds (equivalente a un valore di 85) rispetto ai valori medi attesi per età ed in assenza di patologie neurologiche e di deficit sensoriali. 3. In presenza di DSA la Regione promuove interventi di assistenza idonei. ARTICOLO 3 (Interventi) 1. La Regione promuove accordi con l’Ufficio scolastico regionale, con gli Ordini, gli Albi e le Associazioni professionali, con le strutture sanitarie, con enti ed associazioni del privato sociale e favorisce l’informazione sul tema organizzando convegni e giornate dedicate. 2. Per realizzare le finalità del presente articolo e quelle previste dall’articolo 1 la Regione costituisce un Comitato tecnico scientifico, nominato previa indicazione degli Enti, Ordini, Albi ed Associazioni interessati, con deliberazione della Giunta regionale e composto da: a) un rappresentante dell’assessorato regionale all’Istruzione; b) un rappresentante dell’assessorato regionale alla Sanità; c) un rappresentante dell’assessorato regionale alle Politiche sociali e del lavoro; d) il Tutore pubblico dei minori; e) un rappresentante dell’Ufficio scolastico regionale; f) un rappresentante dell’A.S.Re.M.; g) un rappresentante dell’Università degli Studi del Molise; h) un rappresentante dei genitori dei bambini con DSA, designato dalle associazioni operanti in ambito regionale; i) un medico specialista pediatra di libera scelta designato congiuntamente dagli Ordini dei medici delle due province; l) un medico specialista in neuropsichiatria infantile, designato congiuntamente dagli Ordini dei medici delle due province; m) uno psicologo designato dall’Ordine degli psicologi del Molise; n) un logopedista designato dall’Associazione dei logopedisti del Molise; o) un pedagogista designato dall’Associazione dei pedagogisti del Molise; p) un grafologo designato dall’Associazione dei grafologi più rappresentativa operante nel Molise. 3. Il Comitato tecnico scientifico è presieduto dal Presidente della Giunta regionale o da un suo delegato; svolge la funzione di segretario un funzionario dipendente della Regione. Il Comitato tecnico scientifico ha il compito di: a) proporre piani formativi del personale scolastico (dirigente e docente), degli operatori della formazione professionale e degli operatori sociali e sanitari sulle problematiche degli alunni con DSA; b) promuovere campagne di sensibilizzazione, programmate annualmente sulle problematiche connesse ai DSA ed indirizzate alle famiglie, alle istituzioni sanitarie, alla scuola ed alle organizzazioni imprenditoriali e sindacali del mondo del lavoro; c) promuovere attività di identificazione precoce degli alunni a rischio di DSA, documentare e diffondere buone prassi di intervento e iniziative, proporre iniziative ed attività volte a ridurre il disagio delle persone con DSA; d) proporre modalità di erogazione dei servizi alle famiglie, tenendo conto delle necessità di conciliare i tempi delle famiglie con quelli della scuola e delle strutture sanitarie; e) coordinare e raccordare l’attuazione degli interventi, monitorarne e valutarne l’applicazione; f) curare le rilevazioni dei dati e delle informazioni sulle attività svolte elaborando una relazione annuale per monitorare l’applicazione della legge e dei risultati conseguiti. 4. Il Comitato tecnico scientifico rimane in carica per un triennio ed è rinnovato con deliberazione della Giunta regionale. I componenti possono essere confermati. La Giunta regionale disciplina altresì le modalità di organizzazione e di funzionamento del Comitato. 5. La Regione adotta le misure ritenute opportune e necessarie per contemplare all’interno del proprio sistema sanitario attività per la prevenzione ed il trattamento della dislessia. In particolare, i servizi specialistici sanitari per la tutela dell’età evolutiva si dotano di personale adeguato e qualificato per i disturbi, con particolare riferimento alla forma evolutiva in età scolare. 6. Sono previste attività di rilevazione della casistica su tutto il territorio regionale e di individuazione e monitoraggio di precoci fattori di rischio. A tal fine vengono istituiti accordi tra i pediatri di libera scelta e le figure professionali specifiche (neuropsichiatri infantili, insegnanti, psicologi, logopedisti, pedagogisti, ecc.) per attivare forme di collaborazione professionale affinché alcune prestazioni possano essere erogate in modo integrato e multidisciplinare. 7. La Regione può erogare appositi contributi alle famiglie in cui si registrino casi di DSA in età scolare, per l’acquisto di strumenti compensativi ed ausili tecnologici nonché software che sia accompagnato da apposita consulenza specialistica. Può, inoltre, con appositi contributi concorrere all’organizzazione di eventi straordinari e progetti di particolare interesse promossi dall’Ufficio scolastico regionale, dall’A.S.Re.M. e da organismi culturali e scientifici, sia pubblici e sia privati su scala regionale. ARTICOLO 4 (Interventi di diagnosi, riabilitazione ed istruzione) 1. È compito della scuola di ogni ordine e grado, pubblica o parificata, comprese le scuole dell’infanzia, attuare interventi tempestivi idonei ad individuare gli alunni sospetti o a rischio di DSA, dandone sollecita comunicazione alle famiglie interessate ed attuando una efficace collaborazione alla diagnosi precoce mediante l’invio degli alunni all’equipe diagnostica, previa autorizzazione delle famiglie. 2. La diagnosi di DSA è effettuata, in modo multidisciplinare, nell’ambito degli interventi già assicurati dal Servizio sanitario nazionale a legislazione vigente, nonché dagli specialisti sanitari neuropsichiatri infantili o psicologi privati, convenzionati e non, purché in conformità alle "Raccomandazioni per la pratica clinica nei disturbi evolutivi specifici di apprendimento" emerse dalla Consensus Conference 2007. Ancorché la diagnosi sia accompagnata dalla richiesta di provvedimenti amministrativi, ex legge n. 104/1992, rimane l’obbligo della validazione da parte del Servizio sanitario nazionale. L’iter diagnostico e l’individuazione dei percorsi di intervento e di recupero sono attuati, di norma, entro sessanta giorni dalla segnalazione. 3. Gli allievi con segnalazione diagnostica di DSA hanno diritto a fruire di appositi provvedimenti dispensativi e compensativi di flessibilità didattica. 4. Al fine di garantire la realizzazione del progetto individualizzato di intervento educativo o riabilitativo appositamente formulato, i familiari, fino al primo grado, di alunni con DSA, dipendenti di ruolo della Regione o di enti da essa dipendenti, possono usufruire della flessibilità dell’orario di lavoro, conformemente alle disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro. ARTICOLO 5 (Misure per l’inserimento lavorativo) 1. Alle persone con disturbi di apprendimento sono assicurate uguali opportunità di sviluppo delle proprie capacità ed uguale accesso al mondo del lavoro. 2. Nei concorsi pubblici indetti dalla Regione e dagli Enti da essa dipendenti è prevista la predisposizione di prove personalizzate ed adeguate alle specifiche abilità e difficoltà del concorrente con DSA. In particolare, è assicurata la possibilità di sostituire le prove scritte con un colloquio orale o di utilizzare strumenti compensativi per le difficoltà di lettura, scrittura e calcolo; in alternativa possono essere stabiliti tempi differenti per l’espletamento delle prove. Queste ipotesi devono essere esplicitamente previste nei relativi bandi di concorso. 3. Il concorrente con DSA, per l’espletamento della prova differenziata, dovrà produrre, con la domanda di partecipazione al concorso, una certificazione sanitaria rilasciata dalla struttura sanitaria pubblica che accerti l’esistenza dei disturbi. ARTICOLO 6 (Norma finanziaria) 1. Agli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge, quantificati per l’esercizio finanziario 2010 in euro centomila, si provvede mediante apposito stanziamento iscritto nella UPB n. 445, o corrispondente, dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l’esercizio finanziario 2010. 2. Per gli esercizi successivi si provvede con le rispettive leggi di approvazione del bilancio. Formula Finale: La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise. Data a Campobasso, addì 8 gennaio 2010


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