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NORMATIVA
Normativa regionale - Friuli Venezia Giulia

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Legge regionale 8 agosto 2007, n. 21
Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilita’ regionale
 

Il Consiglio regionale ha approvato.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE


Promulga la seguente legge


Capo I
Disposizioni generali


ARTICOLO 1
(Finalita’)


1. La presente legge definisce gli strumenti di programmazione
finanziaria e disciplina l’ordinamento contabile della Regione Friuli Venezia Giulia ai sensi dell’articolo 4 dello Statuto speciale di autonomia.


ARTICOLO 2
(Principi dell’ordinamento contabile della Regione)


1. L’ordinamento contabile della Regione si fonda su principi volti a:
a) consentire alla politica finanziaria della Regione di concorrere con la finanza statale e locale al perseguimento degli obiettivi derivanti dalla appartenenza dell’Italia alla Unione europea;
b) conferire chiarezza e trasparenza ai documenti contabili al fine di
offrire la massima comprensione dei fatti contabili ed economici riguardanti l’attivita’ della Regione;
c) porre in essere gli strumenti per riscontrare il grado di efficacia ed efficienza dei processi di acquisizione e di impiego delle risorse;
d) rispettare la distinzione tra il ruolo di direzione politica e quello
di gestione amministrativa, affidato alla responsabilita’ della dirigenza;
e) applicare le forme di delegificazione, semplificazione e accelerazione delle procedure.


ARTICOLO 3
(Principi di bilancio)


1. Il bilancio di previsione della Regione e’ redatto nel rispetto dei
seguenti principi fondamentali:
a) annualita’: l’unita’ temporale della gestione e’ l’anno finanziario,
il quale inizia l’1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno; dopo tale data non possono effettuarsi accertamenti d’entrata e impegni di spesa, nonche’ operazioni di cassa, riferiti all’anno precedente;
b) unita’: tutte le entrate e tutte le spese sono iscritte in un unico
bilancio; le entrate confluiscono in una massa unica e indistinta che finanzia l’intero ammontare delle spese, senza vincolo a specifiche destinazioni, salvo particolari eccezioni disposte con legge;
c) universalita’: tutte le entrate e tutte le spese, anche se di piccola
entita’, sono iscritte nel bilancio; sono vietate le gestioni fuori bilancio, salvo specifiche autorizzazioni legislative;
d) integrita’: tutte le entrate sono iscritte nel bilancio al lordo delle
spese di riscossione, e di eventuali altre spese ad esse connesse, e tutte le spese sono iscritte in bilancio nel loro intero ammontare senza essere ridotte delle entrate correlative;
e) specificazione: le entrate e le spese non possono essere previste
cumulativamente nel loro insieme, ma analiticamente;
f) veridicita’: le previsioni sono iscritte nel bilancio in modo da
evitare qualsiasi artificio che tenda a sopravvalutare o sottovalutare gli stanziamenti;
g) chiarezza: il bilancio deve risultare di facile lettura e comprensione da parte dei cittadini, nei limiti imposti dalle regole contabili;
h) pareggio finanziario: il bilancio prevede la perfetta corrispondenza tra il totale delle entrate e il totale delle spese;
i) confrontabilita’: il bilancio e’ redatto secondo le classificazioni
internazionali previste per il sistema pubblico e in modo da rendere
raffrontabili le entrate e le spese relative a piu’ esercizi finanziari;
j) pubblicita’: il bilancio e’ portato a conoscenza della comunita’
regionale.


Capo II
Programmazione finanziaria


ARTICOLO 4
(Strumenti di programmazione finanziaria regionale)


1. La programmazione finanziaria si esplica attraverso l’adozione dei seguenti documenti:
a) il documento di programmazione economico-finanziaria regionale;
b) la relazione politico-programmatica regionale;
c) l’eventuale legge strumentale alla manovra di bilancio;
d) la legge finanziaria;
e) il bilancio pluriennale e il bilancio annuale.


ARTICOLO 5
(Documento di programmazione economico-finanziaria regionale)


1. Il documento di programmazione economico-finanziaria regionale, di seguito denominato DPEFR, e’ un atto di indirizzo per la manovra finanziaria di bilancio pluriennale e annuale.
2. Il DPEFR contiene:
a) il quadro economico di sintesi per macro aggregati;
b) il quadro delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente
e stimate in coerenza con l’andamento economico regionale e del Paese;
c) l’indicazione dei vincoli e delle compatibilita’ delle politiche
regionali derivanti da quelle comunitarie e statali, nonche’ dagli indirizzi e dalle scelte contenute nel documento di programmazione economico-finanziaria dello Stato;
d) gli indirizzi per la gestione delle spese relative al funzionamento
della Regione, degli enti e aziende dipendenti dalla Regione e delle autonomie locali;
e) la definizione delle priorita’ di intervento per le politiche di
settore e intersettoriali;
f) la stima del fabbisogno finanziario complessivo;
g) gli indirizzi per l’eventuale variazione delle entrate.
3. Il DPEFR e’ inviato al Consiglio delle autonomie locali che esprime il proprio parere entro venti giorni dal ricevimento della richiesta da parte della Giunta regionale.
4. Il DPEFR e’ pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.


ARTICOLO 6
(Esame consiliare degli strumenti di programmazione finanziaria regionale)


1. La Giunta regionale, entro il 31 luglio di ogni anno, presenta il
DPEFR al Consiglio regionale che ne dibatte i contenuti e lo approva. Decorso il termine dell’1 ottobre successivo e in assenza di determinazioni del Consiglio, la Giunta regionale presenta comunque i documenti di cui al comma 2.
2. La Giunta regionale, entro il 15 novembre di ogni anno, presenta al Consiglio regionale la relazione politico-programmatica regionale, di seguito denominata RPPR, il disegno di legge finanziaria e il disegno di legge di approvazione del bilancio pluriennale e del bilancio annuale. Entro lo stesso termine, la Giunta puo’ presentare il disegno di legge strumentale alla manovra di bilancio con i contenuti previsti dall’articolo 8.
3. Il Consiglio regionale esamina e approva la RPPR e i disegni di legge di cui al comma 2 nella sessione di bilancio. Il Consiglio regionale
disciplina con il proprio regolamento interno lo svolgimento della sessione di bilancio.
4. La Giunta regionale presenta, in allegato ai documenti di cui al comma 2, il progetto di Programma operativo di gestione, di seguito denominato POG,
previsto dall’articolo 28. Tale progetto, pur non essendo oggetto di
approvazione consiliare, e’ coordinato nell’ambito dei lavori della sessione di bilancio.
5. Il Consiglio regionale, nell’ambito dei poteri di indirizzo e
controllo nei confronti della Giunta regionale, verifica l’attuazione degli ordini del giorno approvati durante le sessioni di bilancio.


ARTICOLO 7
(Relazione politico-programmatica regionale)


1. La RPPR e’ un atto di indirizzo dell’attivita’ di governo della Regione per l’anno successivo, con proiezione triennale.
2. La RPPR e’ articolata in tre parti:
a) la prima parte contiene:
1) l’aggiornamento della situazione e delle tendenze del sistema
economico regionale, con particolare riferimento allo sviluppo del reddito, all’occupazione, anche in un’ottica di genere, e alla bilancia commerciale;
2) le valutazioni sullo sviluppo economico e sociale della comunita’ e
del territorio regionale;
b) la seconda parte contiene:
1) il quadro economico-finanziario di riferimento, con la stima delle
risorse disponibili nel triennio;
2) l’analisi delle fonti finanziarie, ivi incluse quelle a destinazione
vincolata;
3) la descrizione degli obiettivi riferiti alle finalita’ e funzioni di
bilancio e le azioni programmatiche per realizzare gli stessi;
4) gli indirizzi per la programmazione delle attivita’ relative alle
unita’ di bilancio;
c) la terza parte contiene:
1) gli indirizzi per le attivita’ proprie della Regione, nonche’ gli
indirizzi per le attivita’ degli enti e aziende dipendenti dalla Regione,
delle autonomie locali e funzionali relativamente alle funzioni delegate dalla Regione, e di ogni altro soggetto operante sul territorio regionale quando oggetto di finanziamento regionale;
2) ove la Giunta lo ritenga, la descrizione degli obiettivi e delle
azioni programmatiche da compiere in attuazione di politiche organiche trasversali rispetto all’articolazione del bilancio e la relativa dotazione di risorse finanziarie.
3. La RPPR e’ coordinata, anche successivamente all’avvenuta
presentazione, con la legge strumentale alla manovra di bilancio approvata dal Consiglio regionale e con gli stanziamenti approvati con la legge finanziaria.


ARTICOLO 8
(Legge strumentale alla manovra di bilancio)


1. Al fine di dare attuazione alla RPPR, con la legge strumentale alla
manovra di bilancio possono essere disposte modifiche e integrazioni a disposizioni legislative regionali aventi riflessi sul bilancio. Le disposizioni contenute nella legge devono avere effetti economici, finanziari e contabili e devono essere altresi’ coordinate con le priorita’ di intervento previste nel DPEFR.
2. I nuovi interventi previsti dalla legge di cui al comma 1 sono
ammissibili limitatamente alle fattispecie che trovino nella legislazione vigente un adeguato quadro generale di riferimento normativo, rimanendo escluse le fattispecie che, per oggetto o complessita’, necessitino di nuova disciplina normativa organica. I destinatari degli interventi sono, di norma, prevedibili solo a livello settoriale o di tipologie omogenee.
3. Il regolamento interno del Consiglio regionale disciplina il rispetto
delle condizioni di cui ai commi 1 e 2.


ARTICOLO 9
(Legge finanziaria)


1. In attuazione degli indirizzi del DPEFR, e coerentemente con le
indicazioni della RPPR, la legge finanziaria dispone annualmente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio pluriennale e, per il medesimo periodo, provvede:
a) alle variazioni delle aliquote e alle altre misure che incidono sulla
determinazione dei tributi propri della Regione;
b) alla determinazione dell’ammontare delle previsioni di entrata;
c) all’autorizzazione del limite massimo del ricorso al mercato
finanziario mediante contrazione di mutui o emissione di buoni ordinari regionali, prevedendone le condizioni generali;
d) a disporre gli opportuni rifinanziamenti o definanziamenti di unita’ di bilancio, in misura adeguata per garantire nella fase gestionale lo svolgimento delle attivita’ e l’attuazione degli interventi, avuto anche riguardo alle concrete capacita’ operative dell’Amministrazione regionale nell’assunzione degli impegni di spesa;
e) alla modulazione delle quote di spese pluriennali;
f) all’accantonamento ai fondi globali delle risorse necessarie per far fronte alla copertura dei provvedimenti legislativi di cui si preveda il perfezionamento dopo l’approvazione del bilancio;
g) alla determinazione degli stanziamenti degli altri fondi previsti agli articoli 18, 19, 20, 21 e 22.


ARTICOLO 10
(Altre leggi di spesa)


1. Le leggi che autorizzano spese ne indicano l’ammontare complessivo e la quota a carico di ciascun esercizio, compatibilmente con il quadro di riferimento stabilito dal bilancio pluriennale.
2. Qualora la legge preveda la costituzione di nuovi modelli
organizzativi esterni all’Amministrazione regionale, tale previsione deve essere sorretta da un’analisi dei costi e dei benefici e da valutazioni tecniche ed economiche che ne dimostrino la convenienza.


ARTICOLO 11
(Leggi di spesa pluriennale)


1. Le leggi regionali che comportano spese a carattere pluriennale si distinguono, in funzione delle cause da cui deriva la pluriennalita’ della spesa, in:
a) leggi che autorizzano spese per attivita’ o interventi a carattere
continuativo o ricorrente;
b) leggi che autorizzano spese per opere, programmi o interventi la cui esecuzione si protrae per piu’ esercizi;
c) leggi che autorizzano limiti d’impegno per l’assunzione di
obbligazioni pluriennali.
2. Le leggi che autorizzano attivita’ o interventi a carattere
continuativo o ricorrente determinano, di norma, soltanto gli obiettivi da raggiungere e le procedure da seguire rinviando alla legge finanziaria la determinazione dell’entita’ della relativa spesa.
3. Le leggi che autorizzano spese per opere, programmi o interventi la cui esecuzione si protrae per piu’ esercizi indicano l’ammontare complessivo della spesa prevista per l’intera opera, programma o intervento e la quota a carico di ciascun esercizio.
4. Le leggi che autorizzano limiti d’impegno per l’assunzione di
obbligazioni pluriennali stabiliscono il numero delle annualita’ e
l’ammontare della quota a carico di ciascun esercizio.


ARTICOLO 12
(Bilancio pluriennale e bilancio annuale)


1. Il bilancio pluriennale e il bilancio annuale possono essere
rappresentati in un unico documento, nel quale il totale delle entrate e delle spese effettive e il totale generale delle entrate e delle spese comprendenti anche le partite di giro, sono approvati distintamente.
2. Il bilancio pluriennale e annuale, e’ costituito dagli stati di
previsione dell’entrata e della spesa, secondo le classificazioni di cui agli articoli 15 e 16, e dal quadro generale riassuntivo che riporta i totali delle entrate e delle spese per titoli e per finalita’.
3. Le previsioni del bilancio pluriennale e annuale sono formulate in
termini di competenza e articolate, sia per l’entrata sia per la spesa, in unita’ di bilancio costituenti le unita’ fondamentali di bilancio.
4. Per ciascuna unita’ di bilancio di entrata e di spesa, come
individuate rispettivamente dagli articoli 15, comma 4, e 16, comma 5, il bilancio pluriennale e annuale indica l’ammontare delle entrate che si prevede di accertare e delle spese che si prevede di impegnare nell’anno cui il bilancio si riferisce.
5. Tra le entrate o le spese di cui al comma 4 e’ iscritto l’eventuale
saldo finanziario, positivo o negativo, presunto al termine dell’esercizio precedente.
6. In apposito riquadro sono esposti i seguenti valori:
a) risparmio pubblico;
b) indebitamento o accreditamento netto;
c) ammontare delle risorse vincolate;
d) ricorso al mercato per la copertura di spese di competenza dell’anno di riferimento;
e) pareggio finanziario.
7. Nel riquadro previsto al comma 6 e’, inoltre, data dimostrazione del
rispetto dei seguenti limiti e principi:
a) pareggio economico;
b) limite di indebitamento indicato nell’articolo 24, comma 2.
8. Le previsioni di spesa di cui al comma 4 costituiscono il limite per
le autorizzazioni di impegno.


ARTICOLO 13
(Bilancio pluriennale)


1. La Regione predispone un bilancio pluriennale della durata di un
triennio.
2. Il bilancio pluriennale costituisce il quadro delle risorse che la
Regione prevede di acquisire e di impiegare in ciascuno dei relativi esercizi sia in base alla vigente legislazione statale e regionale, sia in base ai previsti nuovi provvedimenti legislativi e a tale fine indica analiticamente per ciascuna ripartizione dell’entrata e della spesa le quote relative ai singoli esercizi.
3. Il bilancio pluriennale costituisce anche la sede di riscontro della
copertura finanziaria di nuove o maggiori spese autorizzate da ulteriori leggi a carico di esercizi futuri.
4. Al bilancio pluriennale e’ allegato l’elenco delle spese pluriennali
che si estendono oltre il triennio suddivise per annualita’ di accensione.


ARTICOLO 14
(Bilancio annuale)


1. Il bilancio annuale e’ costituito da:
a) uno stato di previsione delle entrate;
b) uno stato di previsione delle spese;
c) un quadro generale riassuntivo.
2. Il bilancio annuale e’ corredato di prospetti che riportano:
a) le assegnazioni di risorse a destinazione di spesa vincolata di cui
all’articolo 23;
b) le spese finanziate con il ricorso al mercato finanziario;
c) gli accantonamenti a fondo globale, di parte corrente e di parte
capitale, suddivisi in relazione all’oggetto.
3. Al bilancio annuale sono allegati:
a) l’elenco delle garanzie prestate dalla Regione a favore di enti e di
altri soggetti;
b) l’elenco delle unita’ di bilancio con l’indicazione delle norme
sostanziali che autorizzano la spesa.


ARTICOLO 15
(Classificazione delle entrate)


1. Le entrate della Regione sono ripartite in titoli, categorie e unita’
di bilancio.
2. Il titolo classifica le entrate secondo la loro fonte.
3. Le categorie suddividono le entrate secondo la natura dei cespiti.
4. Le unita’ di bilancio rappresentano il livello elementare
dell’entrata. Esse individuano un raggruppamento omogeneo di entrate caratterizzate dal cespite comune.
5. I titoli e le categorie sono individuati nell’allegato A) alla
presente legge.


ARTICOLO 16
(Classificazione delle spese)


1. Le spese della Regione sono ripartite in finalita’, funzioni, titoli e
unita’ di bilancio.
2. Le finalita’ esprimono la destinazione delle risorse in relazione agli ambiti generali di intervento della Regione e in relazione al funzionamento della medesima. Gli ambiti generali di intervento rappresentano i bisogni di sviluppo economico e sociale della comunita’ regionale, nonche’ di tutela del territorio.
3. Le funzioni esprimono i settori di intervento in cui si articola il
perseguimento delle finalita’. Le funzioni si suddividono in un numero di unita’ di bilancio adeguato alla rappresentazione dei bisogni specifici della comunita’ e del territorio regionale.
4. Il titolo classifica le spese per natura.
5. Le unita’ di bilancio rappresentano il livello elementare della spesa. Ciascuna unita’ di bilancio individua un raggruppamento di attivita’ destinate a soddisfare il medesimo bisogno della comunita’ o del territorio regionale.
Per garantire la confrontabilita’, la classificazione in unita’ di bilancio e’ mantenuta tendenzialmente costante nel tempo.
6. A fini conoscitivi e’ data evidenza, nell’ambito di ciascuna unita’ di
bilancio, dell’ammontare delle risorse libere e di quelle costituenti
rigidita’ di bilancio, con riferimento alle autorizzazioni pregresse di limiti d’impegno.
7. Le finalita’, le funzioni e i titoli sono individuati nell’allegato A)
alla presente legge.


ARTICOLO 17
(Fondi globali)


1. In apposita unita’ di bilancio sono individuate le risorse destinate
alla copertura di provvedimenti legislativi che si prevede siano approvati nel corso degli esercizi finanziari compresi nel bilancio pluriennale.
2. Le risorse di cui al comma 1 non sono riportate nel programma
operativo di gestione previsto dall’articolo 28.


ARTICOLO 18
(Fondi di riserva)


1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale e
annuale sono iscritti i seguenti fondi di riserva:
a) fondo di riserva per le spese impreviste;
b) fondo di riserva per le spese obbligatorie e d’ordine;
c) fondo di riserva per la riassegnazione dei residui perenti;
d) fondo per l’attuazione dei contratti collettivi del personale
regionale, ivi compresa l’area dirigenziale.
2. I fondi elencati alle lettere a), b) e c) sono distinti tra spese
correnti e spese in conto capitale.
3. Il fondo per le spese impreviste e’ utilizzato per far fronte a spese inderogabili e non procrastinabili contemplate dalla legislazione vigente, ma non prevedibili all’atto dell’adozione della legge di approvazione del bilancio.
4. La Giunta regionale, su proposta dell’Assessore regionale alle risorse economiche e finanziarie, con deliberazione dispone il prelevamento di somme dal fondo di riserva per le spese impreviste e la loro iscrizione nelle appropriate unita’ di bilancio.
5. Il fondo di riserva per le spese obbligatorie e d’ordine e’ destinato a integrare gli stanziamenti, rivelatisi insufficienti, delle unita’ di bilancio afferenti a spese obbligatorie relative agli oneri del personale,
agli oneri per ammortamenti derivanti dal ricorso al mercato finanziario, ai residui passivi caduti in perenzione amministrativa e reclamati dai creditori, ai fondi di garanzia a fronte delle fideiussioni concesse dalla Regione, nonche’ a spese d’ordine relative all’accertamento e alla riscossione delle entrate.
6. L’Assessore regionale alle risorse economiche e finanziarie e’
autorizzato a disporre, con decreto, il prelevamento di somme dal fondo di riserva per le spese obbligatorie e d’ordine e la loro iscrizione nelle appropriate unita’ di bilancio.
7. Il fondo di riserva per la riassegnazione dei residui perenti e’
utilizzato al fine di provvedere al pagamento di residui passivi di parte corrente e di parte capitale eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa, in caso di richiesta da parte degli aventi diritto.
8. L’Assessore regionale alle risorse economiche e finanziarie e’
autorizzato a disporre, con decreto, il prelevamento di somme dal fondo di riserva per la riassegnazione dei residui perenti e la loro reiscrizione nelle appropriate unita’ di bilancio.
9. Il fondo per l’attuazione dei contratti collettivi del personale
regionale, ivi compresa l’area dirigenziale, e’ destinato alla copertura degli oneri derivanti dall’attuazione dei contratti collettivi e dei contratti
integrativi di ente.
10. L’Assessore regionale alle risorse economiche e finanziarie, previa deliberazione della Giunta regionale, e’ autorizzato a disporre, con decreto, il prelevamento di somme dal fondo per l’attuazione dei contratti collettivi del personale regionale e la loro iscrizione nelle appropriate unita’ di bilancio.
11. L’Assessore regionale alle risorse economiche e finanziarie e’
autorizzato a disporre, con decreto, il trasferimento delle somme che i contratti collettivi del personale regionale assegnano al fondo per la contrattazione integrativa.


ARTICOLO 19
(Fondi per interventi a finanziamento comunitario)


1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale e
annuale sono iscritti, in apposite unita’ di bilancio distinte in spese
correnti e spese d’investimento, i fondi per interventi a finanziamento comunitario.
2. I fondi sono finalizzati al sostegno degli interventi previsti nei
programmi e nei progetti sottoposti all’approvazione degli organi comunitari o da questi gia’ approvati, alla realizzazione di interventi integrativi dei medesimi, nonche’ all’adeguamento del cofinanziamento regionale di interventi gia’ iscritti in bilancio.
3. Relativamente alla quota di cofinanziamento regionale, la
disponibilita’ dei fondi costituisce riscontro della copertura finanziaria delle proposte di programma da presentare agli organi comunitari e statali.
4. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, previa valutazione degli aspetti di priorita’ degli interventi da ammettere a finanziamento, con deliberazione individua annualmente:
a) la quota dei fondi da destinare alla copertura di programmi e progetti gia’ presentati;
b) la quota dei fondi da destinare a nuove proposte da presentare a
finanziamento comunitario;
c) la quota dei fondi da destinare alla costituzione di un parco-progetti ammissibile a finanziamento comunitario, sebbene non inserito nei programmi e progetti di cui alle lettere a) e b), nonche’ i relativi interventi;
d) la quota dei fondi da riservare all’adeguamento, ai sensi del comma 7, del cofinanziamento regionale di programmi e progetti gia’ iscritti a bilancio.
5. Relativamente agli interventi costituenti il parco-progetti di cui al
comma 4, lettera c), con decreto dell’Assessore regionale alle risorse economiche e finanziarie e’ disposta l’iscrizione degli stanziamenti relativi nelle appropriate unita’ di bilancio, mediante prelevamento dai fondi previsti al comma 1.
6. A seguito dell’approvazione da parte degli organi comunitari e statali dei programmi e dei progetti di cui al comma 4, lettere a), b) e d), con decreto dell’Assessore regionale alle risorse economiche e finanziarie sono iscritte nel bilancio le entrate e le spese ivi previste, ed e’ disposto il prelevamento della quota di cofinanziamento regionale per l’intera estensione temporale del piano finanziario, approvato dallo Stato e dalla Unione europea.
7. In caso di modifica ai piani finanziari afferenti a programmi e
progetti comunitari gia’ iscritti nel bilancio regionale, con decreto
dell’Assessore regionale alle risorse economiche e finanziarie, sono disposti i necessari adeguamenti, utilizzando, ove necessario, le risorse di cui al comma 4, lettera d).
8. Per le finalita’ previste dai commi 5, 6 e 7, la deliberazione della
Giunta regionale di cui al comma 4 conserva i propri effetti fino
all’approvazione della deliberazione relativa all’anno successivo.


ARTICOLO 20
(Fondi per interventi a finanziamento statale)


1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale e
annuale sono iscritti, in apposite unita’ di bilancio distinte in spese
correnti e spese d’investimento, i fondi per interventi a finanziamento statale.
2. I fondi sono finalizzati al sostegno degli interventi previsti nei
programmi e nei progetti sottoposti all’approvazione degli organi statali o da questi gia’ approvati, alla realizzazione di interventi integrativi dei
medesimi, nonche’ all’adeguamento del cofinanziamento regionale di interventi gia’ iscritti in bilancio.
3. Relativamente alla quota di cofinanziamento regionale, la
disponibilita’ dei fondi costituisce riscontro della copertura finanziaria delle proposte di programma da presentare agli organi statali.
4. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, previa valutazione degli aspetti di priorita’ degli interventi da ammettere a finanziamento, con deliberazione, individua annualmente:
a) la quota dei fondi da destinare alla copertura di programmi e progetti gia’ presentati;b) la quota dei fondi da destinare a nuove proposte da presentare a finanziamento statale.
5. A seguito dell’approvazione da parte degli organi statali dei
programmi e dei progetti di cui al comma 4, con decreto dell’Assessore regionale alle risorse economiche e finanziarie, sono iscritte nel bilancio le entrate e le spese ivi previste, ed e’ disposto il prelevamento della quota di cofinanziamento regionale per l’intera estensione temporale del piano finanziario, approvato dallo Stato.
6. Per le finalita’ previste dal comma 5 la deliberazione della Giunta
regionale di cui al comma 4 conserva i propri effetti fino all’approvazione della deliberazione relativa all’anno successivo.


ARTICOLO 21
(Fondi per interventi intersettoriali)


1. I fondi per interventi intersettoriali sono istituiti con legge regionale.


2. Con deliberazione della Giunta regionale sono individuate annualmente le quote dei fondi da destinare ai singoli comparti di intervento e le strutture regionali o i soggetti attuatori competenti alla gestione delle quote medesime, ed e’ disposto il prelevamento delle somme dai fondi e la loro iscrizione nelle appropriate unita’ di bilancio.


ARTICOLO 22
(Fondo per gli incentivi alle imprese di cui all’articolo 6 del decreto
legislativo 110/2002)


1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale e
annuale e’ iscritto, in un’apposita unita’ di bilancio, il fondo per gli
incentivi alle imprese di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 23 aprile 2002, n. 110 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli Venezia Giulia concernenti il trasferimento di funzioni in materia di energia, miniere, risorse geotermiche e incentivi alle imprese), al fine di erogare incentivi alle imprese secondo la normativa regionale di settore.
2. Per la gestione delle risorse afferenti al fondo di cui al comma 1 si adottano le procedure previste dall’articolo 21, comma 2.


ARTICOLO 23
(Risorse assegnate alla Regione)


1. Le somme assegnate a qualsiasi titolo alla Regione confluiscono nel bilancio regionale, senza vincolo a specifiche destinazioni, salvo il caso in cui i provvedimenti normativi dispongano espressamente in contrario.
2. Nei casi di assegnazioni di risorse a destinazione vincolata, la
Regione ha facolta’ di stanziare e di erogare somme eccedenti quelle assegnate.
3. La Regione ha facolta’, qualora abbia erogato in un esercizio somme eccedenti quelle a essa assegnate per uno scopo determinato, di compensare tali maggiori spese con minori erogazioni per lo stesso scopo nell’esercizio immediatamente successivo.
4. Qualora le assegnazioni di risorse di cui al presente articolo
attengano a spese ripartite in annualita’, possono essere autorizzati, con decorrenza dall’esercizio in cui i provvedimenti di assegnazione vengono comunicati alla Regione, limiti d’impegno di importo e di durata
corrispondente a quelli delle assegnazioni predette.


ARTICOLO 24
(Ricorso al mercato finanziario)


1. Il ricorso al mercato finanziario da parte della Regione puo’ essere autorizzato esclusivamente con la legge finanziaria, o con successiva legge di assestamento del bilancio di previsione, al fine di provvedere alla copertura di spese di investimento.
2. L’importo complessivo annuale delle rate di ammortamento per capitale e interessi derivante dal ricorso al mercato finanziario non puo’ superare il 10 per cento dell’ammontare complessivo delle entrate derivanti da tributi propri e dalle compartecipazioni di tributi erariali previsto in ciascuno degli esercizi finanziari compresi nel bilancio pluriennale.
3. I contratti definitivi dei mutui sono determinati, sulla base degli
impegni assunti, in relazione alle esigenze di cassa dell’Amministrazione regionale.
4. Al fine di garantire il puntuale pagamento delle rate di ammortamento derivanti dal ricorso al mercato finanziario e degli strumenti derivati, l’Amministrazione regionale rilascia all’Istituto tesoriere apposita delegazione di pagamento a valere sulle quote fisse di tributi erariali devolute alla Regione ai sensi dell’articolo 49 dello Statuto speciale di autonomia.
5. Ai fini della gestione delle entrate, l’accertamento delle somme
riferite a spese finanziate con il ricorso al mercato finanziario puo’ essere effettuato sulla base di quanto disposto dall’articolo 5, comma 7, lettera a), del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell’andamento dei conti pubblici), convertito con modificazioni dall’articolo 1, comma 1, della legge 326/2003.


ARTICOLO 25
(Gestioni fuori bilancio della Regione)


1. In ottemperanza ai principi di unita’ e universalita’ del bilancio,
sono vietate le gestioni fuori bilancio della Regione.
2. Con legge regionale possono essere eccezionalmente autorizzate le seguenti tipologie di gestioni fuori bilancio:
a) gestioni le cui entrate derivino principalmente da contribuzioni da
parte degli associati;
b) gestioni le cui entrate derivino principalmente da contribuzioni
regionali e da rientri;
c) gestioni le cui entrate derivino principalmente dalla cessione a
pagamento, a carico degli utenti o degli acquirenti, di beni e servizi;
d) gestioni autorizzate con legge regionale in relazione a esigenze
specifiche e comprovate, qualora le caratteristiche dell’istruttoria e la natura del procedimento di spesa non siano compatibili con i meccanismi ordinari di erogazione della spesa pubblica.
3. Sulle gestioni indicate al comma 2 il controllo si esercita nei modi
previsti dalla legge 25 novembre 1971, n. 1041 (Gestioni fuori bilancio nell’ambito delle Amministrazioni dello Stato), e successive modifiche.


ARTICOLO 26
(Esercizio provvisorio)


1. La legge di esercizio provvisorio autorizza l’accertamento e la
riscossione delle entrate e l’impegno e il pagamento delle spese, nei limiti di cui all’articolo 30, sulla base del bilancio presentato al Consiglio
regionale.
2. Nel caso in cui il bilancio non sia ancora stato presentato al Consiglio, ovvero sia stato da questo respinto e non sia stato ancora
presentato il nuovo bilancio, l’esercizio provvisorio e’ autorizzato sulla base dell’ultimo bilancio pluriennale approvato e sue successive variazioni, avuto riguardo all’esercizio di riferimento.


ARTICOLO 27
(Autonomia contabile del Consiglio regionale)


1. Il Consiglio regionale dispone per l’esercizio delle proprie funzioni
di un bilancio autonomo gestito in conformita’ alle norme stabilite dal regolamento interno.
2. Le somme stanziate nel bilancio regionale per l’organizzazione e il funzionamento del Consiglio regionale sono messe a disposizione del Consiglio
medesimo, su richiesta del suo Presidente, in una o piu’ soluzioni.


Capo III
Programma operativo di gestione


ARTICOLO 28
(Programma operativo di gestione)


1. La Giunta regionale, entro trenta giorni dall’approvazione del
bilancio pluriennale e annuale, approva il POG, tenendo conto degli indirizzi programmatici approvati dal Consiglio regionale, e lo trasmette al Consiglio stesso.
2. Il POG svolge la funzione di documento autorizzatorio della spesa.
3. Il POG e’ disciplinato dal regolamento di organizzazione, in coerenza con l’assetto organizzativo e l’articolazione delle responsabilita’ degli organi amministrativi ivi disciplinati.
4. Nel POG le unita’ di bilancio degli stati di previsione dell’entrata e
della spesa sono disaggregate in uno o piu’ capitoli ai fini della gestione e
della rendicontazione, in relazione agli interventi da realizzare e agli
obiettivi da perseguire, ivi inclusi quelli a carattere trasversale di cui
all’articolo 7, comma 2, lettera c), numero 2).
5. Ogni capitolo e’ attribuito a un unico centro di responsabilita’
amministrativa.
6. Nel POG gli stanziamenti di spesa relativi alle assegnazioni a
destinazione vincolata sono iscritti in appositi capitoli.
7. Nel POG gli stanziamenti relativi alle leggi di spesa pluriennale di
cui all’articolo 11, comma 1, lettere a) e b), sono determinati avuto riguardo alle concrete capacita’ operative dell’Amministrazione regionale nell’assunzione degli impegni di spesa; quelli relativi ai limiti d’impegno di cui alla lettera c) del medesimo articolo sono determinati nel rispetto dell’estensione della relativa autorizzazione pluriennale di spesa.
8. A decorrere dall’1 gennaio e sino alla deliberazione della Giunta
regionale che approva il POG e’ autorizzata in via provvisoria la gestione delle risorse, nei limiti previsti all’articolo 30, sulla base dell’ultimo POG approvato e sue successive variazioni, avuto riguardo all’esercizio di riferimento.
9. Al POG sono allegati:
a) l’elenco delle spese obbligatorie;
b) l’elenco delle spese d’ordine;
c) l’elenco delle spese considerate impreviste.
10. Le variazioni al bilancio disposte con decreto dell’Assessore alle
risorse economiche e finanziarie di cui agli articoli 18, 19, 20 e 33
determinano anche le conseguenti variazioni al POG.


ARTICOLO 29
(Modifica del codice di finanza regionale)


1. Con decreto dell’Assessore regionale alle risorse economiche e
finanziarie e’ disposta la modifica del codice di finanza regionale dei
capitoli di entrata e di spesa, fermo restando, nell’ambito della
classificazione economica, il titolo al fine di adeguarlo al codice di
bilancio previsto dai decreti ministeriali contenenti la codificazione del SIOPE, in attuazione dell’articolo 28, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003).
2. Con decreto dell’Assessore regionale alle risorse economiche e
finanziarie sono altresi’ disposti storni all’interno della medesima unita’ di bilancio, anche provvedendo all’istituzione di nuovi capitoli, quando cio’ risulti necessario al fine di allocare le risorse in relazione alla natura del debitore o del beneficiario, nel rispetto della codificazione SIOPE in
attuazione dell’articolo 28, comma 5, della legge 289/2002.


ARTICOLO 30
(Gestione provvisoria)


1. Qualora l’1 gennaio la legge di approvazione del bilancio o la legge di autorizzazione all’esercizio provvisorio siano state approvate dal Consiglio regionale, ma non siano entrate in vigore, e’ autorizzata la
gestione, in via provvisoria, delle risorse limitatamente a un dodicesimo della spesa prevista per ciascun capitolo del POG, ovvero nei limiti della maggiore spesa necessaria, ove si tratti di spese obbligatorie tassativamente regolate dalla legge e non suscettibili di impegno o di pagamento frazionato in dodicesimi.


Capo IV
Variazioni al bilancio


ARTICOLO 31
(Stanziamenti di spese non impegnate alla fine dell’esercizio. Economie di spesa e competenza derivata)


1. Le quote degli stanziamenti delle spese correnti non impegnate entro la chiusura dell’esercizio finanziario costituiscono economia di bilancio.
2. In deroa al comma 1, le quote degli stanziamenti delle spese correnti riferite a procedure di gara in via di espletamento, non impegnate entro la chiusura dell’esercizio finanziario, sono trasferite nelle appropriate unita’ di bilancio purche’ entro la chiusura dell’esercizio finanziario sia stata effettuata la prenotazione delle risorse.
3. Le quote degli stanziamenti delle spese in conto capitale non
impegnate entro la chiusura dell’esercizio finanziario sono trasferite nelle appropriate unita’ di bilancio purche’ entro la chiusura dell’esercizio stesso sia stata effettuata la prenotazione delle risorse.
4. Le quote trasferite ai sensi dei commi 2 e 3, non impegnate entro la chiusura dell’esercizio finanziario successivo a quello in cui fu iscritto lo stanziamento, costituiscono economia di bilancio.
5. Le quote dei fondi globali, dei fondi di riserva per le spese
impreviste e dei fondi di riserva per le spese obbligatorie e d’ordine, sia di parte corrente sia di parte capitale, non utilizzate entro la chiusura dell’esercizio, costituiscono economia di bilancio.
6. Le quote del fondo per l’attuazione dei contratti collettivi del
personale regionale e del fondo per l’assegnazione dei residui perenti, non utilizzate entro la chiusura dell’esercizio, sono trasferite agli esercizi
successivi.
7. Le quote non impegnate degli stanziamenti relativi ad assegnazioni statali e comunitarie, ivi compresi quelli per il cofinanziamento regionale di programmi e progetti statali e comunitari, possono essere trasferite agli esercizi successivi sino a che permanga l’esigenza della spesa e avuto comunque riguardo ai vincoli e ai limiti temporali di utilizzo imposti dallo
Stato o dall’Unione europea, e ai relativi accertamenti d’entrata.
8. Le quote dei fondi per interventi a finanziamento comunitario e
statale, qualora non utilizzate entro la chiusura dell’esercizio, sono
trasferite agli esercizi successivi.
9. Le somme trasferite oltre l’esercizio successivo a quello di
iscrizione in bilancio ai sensi dei commi precedenti costituiscono
stanziamenti di competenza derivata, e si considerano provenienti
dall’esercizio precedente a quello in cui le somme stesse sono trasferite.
10. Con deliberazione della Giunta regionale sono iscritti, nelle
corrispondenti unita’ di bilancio, gli stanziamenti trasferiti ai sensi del presente articolo.


ARTICOLO 32
(Iscrizione di stanziamenti in corrispondenza di assegnazioni statali e comunitarie)


1. Nei casi di assegnazioni di fondi a destinazione vincolata di cui
all’articolo 23 non previsti nel bilancio, con deliberazione della Giunta regionale e’ disposta l’iscrizione delle relative somme nelle appropriate unita’ di bilancio istituendo ove occorra nuove unita’ di bilancio, in
corrispondenza con gli accertamenti effettuati sulle unita’ di bilancio dello stato di previsione dell’entrata.


ARTICOLO 33
(Variazione di stanziamenti relativi al ricorso al mercato finanziario e alle partite di giro)


1. Con decreto dell’Assessore regionale alle risorse economiche e
finanziarie sono disposte:
a) le variazioni compensative tra gli stanziamenti delle unita’ di
bilancio relativi al rimborso della quota capitale e quelli relativi alla
quota interessi e oneri accessori, derivanti dal ricorso al mercato
finanziario;
b) le variazioni di stanziamenti di unita’ di bilancio relativi a partite
di giro di entrata e di spesa.
2. Con deliberazione della Giunta regionale sono disposte le variazioni
di stanziamenti di unita’ di bilancio resesi necessarie in conseguenza delle operazioni finanziarie relative alla ristrutturazione totale o parziale del
debito fnanziario e degli strumenti derivati.


ARTICOLO 34
(Assestamento di bilancio)


1. Entro il 30 giugno di ogni anno, la Giunta regionale presenta al
Consiglio regionale un disegno di legge ai fini dell’assestamento del bilancio mediante il quale si provvede all’aggiornamento degli elementi di cui ai commi 4 e 5 dell’articolo 12, anche con riferimento alle risultanze di rendiconto dell’esercizio precedente, nonche’ alle variazioni che si ritengono opportune, fermo restando comunque l’equilibrio del bilancio.
2. Al documento di cui al comma 1 e’ allegato l’aggiornamento del POG.
3. Il regolamento interno del Consiglio regionale disciplina le modalita’
di esame e di approvazione del disegno di legge di assestamento del bilancio.


ARTICOLO 35
(Altre variazioni al bilancio)


1. Ferme restando le autorizzazioni disposte con la presente legge ad apportare variazioni al bilancio pluriennale e al bilancio annuale con provvedimenti amministrativi, ogni altra variazione ai bilanci medesimi e’ disposta con legge regionale.


Capo V
Gestione delle entrate


ARTICOLO 36
(Fasi dell’entrata)


1. Le fasi di gestione dell’entrata sono l’accertamento, la riscossione e il versamento.


ARTICOLO 37
(Accertamento)


1. L’accertamento costituisce la prima fase di gestione dell’entrata,
mediante la quale, sulla base di idonea documentazione, e’:
a) verificata la ragione del credito e la sussistenza di un idoneo titolo giuridico;
b) individuato il soggetto o i soggetti debitori;
c) quantificata la somma da incassare;
d) individuata la relativa scadenza.


ARTICOLO 38
(Riscossione e versamento)


1. La riscossione costituisce la successiva fase di gestione
dell’entrata, che consiste nel materiale introito da parte del tesoriere, o di
altri eventuali incaricati della riscossione, delle somme dovute alla Regione.
2. La riscossione delle entrate e’ disposta mediante ordini di
riscossione fatti pervenire al tesoriere nelle forme e nei tempi previsti
dalla convenzione relativa all’affidamento del servizio di tesoreria.
3. Il tesoriere rilascia quietanza liberatoria delle somme versate e
provvede all’introito della somma mediante emissione della bolletta d’incasso,
nei termini stabiliti dalla convenzione, dai contratti, dalle leggi statali e regionali e dalle altre disposizioni che regolano la materia.
4. L’entrata e’ versata quando il relativo ammontare risulta acquisito
alla cassa della Regione.


ARTICOLO 39
(Residui attivi)


1. Le entrate accertate nelle scritture contabili e non riscosse entro il
termine dell’esercizio rappresentano i residui attivi da iscrivere nel conto
consuntivo dell’esercizio finanziario.
2. Le somme da conservarsi in conto residui attivi sono accertate con
decreto dell’Assessore regionale alle risorse economiche e finanziarie e sono
mantenute nelle scritture contabili fino a quando non vengano riconosciute di
dubbia o difficile esazione ovvero assolutamente inesigibili.
3. Al fine di una economica gestione delle scritture contabili i residui
attivi di importo non superiore a cinquanta euro sono automaticamente
eliminati dalle scritture medesime in sede di chiusura d’esercizio.
4. L’importo di cui al comma 3 puo’ essere modificato con decreto del Presidente della Regione.


Capo VI
Gestione delle spese


ARTICOLO 40
(Prenotazione delle risorse)


1. La prenotazione delle risorse e’ l’atto con il quale il soggetto
autorizzato dal POG appone un vincolo provvisorio sulle risorse relative a procedure in via di espletamento, a fronte di una spesa presuntivamente determinata.
2. La prenotazione delle risorse non e’ necessaria quando il
beneficiario, il quantum e l’oggetto dell’intervento sono individuati dalla legge.


ARTICOLO 41
(Fasi della spesa)


1. Le fasi di gestione della spesa sono: l’impegno, la liquidazione,
l’ordinazione e il pagamento.


ARTICOLO 42
(Impegno della spesa)


1. Gli impegni della spesa sono assunti nei limiti dei rispettivi
stanziamenti di competenza dell’esercizio in corso.
2. Formano impegno sugli stanziamenti di competenza dell’esercizio le somme dovute dalla Regione in base alla legge o a contratto o ad altro titolo a creditori determinati o determinabili, sempre che la relativa obbligazione scada entro il termine dell’esercizio.


ARTICOLO 43
(Assunzione di impegni sugli esercizi futuri)


1. Per le spese d’investimento autorizzate da leggi di spesa pluriennale possono essere stipulati contratti o assunte obbligazioni entro i limiti della spesa complessiva autorizzata dalla legge.
2. Per le spese correnti possono essere stipulati contratti o assunte
obbligazioni entro i limiti della spesa complessiva autorizzata dalla legge
quando cio’ sia indispensabile per assicurare la continuita’ dei servizi,
oppure quando ne sia riconosciuta la necessita’ o la convenienza.
3. Nel caso di obbligazioni assunte dalla Regione a norma dei commi 1 e 2 l’impegno puo’ estendersi a piu’ anni nei limiti delle previsioni del bilancio pluriennale e del relativo allegato di cui all’articolo 13, comma 4, fermo
restando che formano impegni sugli stanziamenti di ciascun esercizio soltanto le somme corrispondenti alle obbligazioni che vengono a scadere nel corso del relativo esercizio.
4. La legge finanziaria nella determinazione degli stanziamenti di
bilancio tiene conto degli impegni assunti ai sensi del presente articolo.


ARTICOLO 44
(Impegno di spesa conseguente a obbligazioni contrattuali)


1. I contratti non sono soggetti ad approvazione.
2. L’impegno di spesa conseguente a obbligazioni contrattuali e’ assunto a seguito della stipulazione del contratto.
3. Qualora la scelta del contraente avvenga tramite procedura diversa da quella aperta o ristretta, la stipulazione del contratto e’ subordinata
all’acquisizione del parere di congruita’ reso secondo modalita’ disciplinate con apposito regolamento.


ARTICOLO 45
(Liquidazione della spesa)


1. La liquidazione della spesa consiste nel riconoscimento del preciso ammontare della somma da pagare, del creditore e della causale, sulla scorta
dei documenti e dei titoli comprovanti il diritto acquisito del creditore.
2. Con apposito regolamento sono disciplinati i tempi, i modi e le
responsabilita’ connessi alla liquidazione delle spese.


ARTICOLO 46
(Ordinazione della spesa)


1. L’ordinazione consiste nell’ordine impartito al tesoriere di provvedere al pagamento della spesa.


ARTICOLO 47
(Modalita’ di emissione ed estinzione dei titoli di spesa)


1. Sui singoli capitoli, in conto competenza, possono essere emessi
titoli di spesa con imputazione, oltre che sullo stanziamento dell’esercizio
di competenza, anche sulle quote trasferite dall’esercizio precedente ai sensi
dell’articolo 31, riportando sui medesimi titoli l’importo corrispondente a
ogni singola imputazione.
2. Sui singoli capitoli, in conto residui, possono essere emessi titoli
di spesa con imputazione anche a somme provenienti da piu’ esercizi,
riportando sui medesimi titoli l’importo corrispondente a ogni singolo
esercizio.
3. Al fine di consentire che tutti i titoli di spesa siano estinti entro
la chiusura dell’esercizio, il tesoriere regionale e’ autorizzato a commutare
d’ufficio, con inizio dal 22 dicembre, i titoli di spesa non pagati in assegni circolari non trasferibili a favore delle persone beneficiarie.
4. I titoli di spesa estinti ai sensi del comma 3 si considerano,
pertanto, agli effetti del rendiconto generale della Regione, come titoli pagati.
5. I rapporti con il tesoriere regionale in relazione all’accertamento
dell’effettivo pagamento degli assegni sono regolati con decreto del
Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale.


ARTICOLO 48
(Pagamento di ruoli di spesa fissa)


1. L’autorizzazione a disporre pagamenti contenuta nei ruoli di spesa fissa e’ diretta ai dirigenti preposti al controllo interno di ragioneria,
quali ordinatori secondari della spesa.
2. Gli ordini di pagamento, emessi dagli ordinatori secondari della
spesa, sono diretti al tesoriere regionale il quale provvede al pagamento alle
scadenze e alle condizioni specificate nei ruoli medesimi, o negli eventuali
successivi ruoli di variazione.
3. Gli ordini di pagamento previsti al comma 2 possono essere
sottoscritti anche mediante sistemi di elaborazione automatica.


ARTICOLO 49
(Pagamento delle spese per il personale)


1. Al pagamento di tutte le competenze fisse e variabili degli
amministratori regionali e del personale regionale, compreso quello con contratto a termine e comandato da altre amministrazioni, e al versamento dei relativi oneri previdenziali, assistenziali ed erariali, nonche’ al pagamento degli acconti e assegni di pensione e di buonuscita del personale collocato a riposo, si provvede con mandati diretti o ruoli di spesa fissa o ordini di accreditamento emessi a favore di uno o piu’ funzionari delegati.


ARTICOLO 50
(Altre forme di pagamento)


1. Con decreto del Direttore centrale delle risorse economiche e
finanziarie sono individuate le spese per le quali il tesoriere regionale e’ autorizzato acontabilizzare pagamenti anticipati e le modalita’ di emissione
dei titoli a copertura dei pagamenti stessi.
2. I pagamenti di cui al comma 1 devono essere sollecitamente liquidati
dalle strutture regionali competenti, mediante emissione dei relativi titoli di pagamento a copertura.


ARTICOLO 51
(Residui passivi)


1. Al fine dell’accertamento delle somme da iscrivere come residui nel conto consuntivo dell’esercizio finanziario si considerano tali le differenze
fra gli impegni registrati nelle scritture contabili in base ad atti formali e
i pagamenti effettuati dal tesoriere regionale.
2. Le somme da conservarsi in conto residui per impegni riferibili
all’esercizio scaduto sono accertate con decreto dell’Assessore regionale alle
risorse economiche e finanziarie.
3. Le somme impegnate possono essere conservate nel conto dei residui per
non piu’ di due o quattro anni successivi a quello cui l’impegno si riferisce
a seconda che si tratti, rispettivamente, di spese correnti o di spese in conto capitale. Trascorsi tali termini esse costituiscono economia di
bilancio, salva la loro riproduzione in successivi bilanci qualora siano
reclamate dai creditori.
4. Sono conservate nel conto residui oltre il termine stabilito nel comma
3 le somme impegnate a carico dei capitoli relativi a limiti d’impegno,
nonche’ le somme impegnate relative a spese per rimborso di mutui e prestiti, e per partite di giro.


ARTICOLO 52
(Termine per la presentazione dei rendiconti da parte dei funzionari delegati)


1. I funzionari delegati dell’Amministrazione regionale presentano il
rendiconto delle somme erogate ogni semestre e, in ogni caso, alla fine dell’esercizio.
2. Il termine per la presentazione dei rendiconti di cui al comma 1 scade
il quarantacinquesimo giorno successivo alla fine del periodo al quale i
rendiconti stessi si riferiscono.
3. In luogo degli ordinativi estinti e’ allegato al rendiconto
amministrativo del funzionario delegato un elenco analitico degli ordinativi
medesimi che attesta espressamente l’avvenuto pagamento.


Capo VII
Controllo interno di ragioneria


ARTICOLO 53
(Controllo interno di ragioneria)


1. Il controllo interno preventivo di ragioneria si esercita sulle proposte di deliberazioni giuntali relative a:
a) atti di programmazione comportanti spese;
b) direttive generali per l’indirizzo e per lo svolgimento dell’azione
amministrativa;
c) regolamenti.
2. Il controllo interno preventivo di ragioneria si esercita, altresi’,
sui seguenti atti:
a) atti amministrativi di impegno di spesa;
b) atti amministrativi di liquidazione;
c) titoli di spesa.
3. Il controllo interno consuntivo di ragioneria si esercita sugli atti
soggetti a norma di legge o di regolamento a tale controllo.


ARTICOLO 54
(Natura del controllo interno di ragioneria)


1. Il controllo interno preventivo di ragioneria si esercita nelle
fattispecie di cui all’articolo 53, comma 1, e comma 2, lettera a) verificando
la regolarita’ contabile e la legalita’ della spesa o dell’atto.
2. Il controllo interno preventivo di ragioneria si esercita nelle
fattispecie di cui all’articolo 53, comma 2, lettere b) e c) verificando la regolarita’ contabile degli stessi.
3. Il cotrollo interno consuntivo di ragioneria si esercita verificando
la regolarita’ contabile e la legalita’ della spesa.


ARTICOLO 55
(Verifica della regolarita’ contabile)


1. Il controllo contabile sulle proposte di cui all’articolo 53, comma 1, si esercita accertando che la spesa programmata non ecceda lo stanziamento dell’appropriato capitolo o che sia da imputare a un capitolo diverso da quello indicato, nonche’ accertando che la quantificazione della spesa programmata sia effettuata ai sensi di legge.
2. Il controllo contabile sugli atti di cui all’articolo 53, comma 2,
lettera a) si esercita accertando che la spesa impegnata non ecceda lo stanziamento dell’appropriato capitolo o che sia da imputare a un capitolo diverso da quello indicato, oppure che sia riferibile ai residui anziche’ alla competenza, o a questa piuttosto che a quelli, nonche’ accertando che la quantificazione della spesa impegnata sia effettuata ai sensi di legge e che i
dati identificativi del beneficiario della spesa indicati nell’atto
corrispondano a quelli riportati nella documentazione giustificativa trasmessa.
3. Il controllo contabile sugli atti di cui all’articolo 53, comma 2,
lettera b) si esercita accertando che la spesa sia liquidata ai sensi di
legge, nel rispetto dei limiti, delle condizioni e delle modalita’ fissati
nell’atto di impegno di spesa.
4. Il controllo contabile sugli atti di cui all’articolo 53, comma 2,
lettera c) si esercita accertando che i dati riportati nel titolo
corrispondano ai dati riportati nell’atto di liquidazione.


ARTICOLO 56
(Verifica di legalita’ della spesa o dell’atto)


1. La verifica di legalita’ della spesa, della proposta o dell’atto si
esercita accertando che gli stessi siano assunti nel rispetto delle
disposizioni di legge che li disciplinano.


ARTICOLO 57
(Attestazione di conformita’ sulle proposte di deliberazione giuntale)


1. La Direzione centrale risorse economiche e finanziarie, entro quindici giorni dal ricevimento della proposta di deliberazione, ne attesta la conformita’ contabile e la legalita’.
2. Entro il termine indicato al comma 1, la Direzione centrale risorse
economiche e finanziarie puo’ inviare alla Direzione centrale proponente
osservazioni relative alla conformita’ contabile e alla legalita’ della
proposta di deliberazione. In tal caso la proposta di deliberazione non e’ oggetto di attestazione.


ARTICOLO 58
(Efficacia degli atti di impegno della spesa)


1. La Direzione centrale risorse economiche e finanziarie registra l’atto di impegno della spesa entro trenta giorni dal ricevimento dello stesso.
2. L’impegno di spesa diviene efficace con la registrazione di cui al
comma 1.
3. Entro il termine indicato al comma 1, la Direzione centrale risorse
economiche e finanziarie puo’ inviare alla Direzione centrale che ha emanato
l’atto, osservazioni relative alla regolarita’ contabile dell’atto sottoposto
al controllo. In tal caso l’atto non e’ ammesso alla registrazione.


4. Entro il termine richiamato al comma 1, la Direzione centrale risorse economiche e finanziarie puo’ inviare osservazioni relative alla legalita’ della spesa o dell’atto sottoposto a controllo. In tal caso la Direzione
centrale che ha emanato l’atto puo’ recepire le osservazioni della Direzione centrale risorse economiche e finanziarie annullando o modificando l’atto, ovvero ritrasmetterlo invariato chiedendo sotto la propria responsabilita’ alla Direzione centrale risorse economiche e finanziarie di provvedere comunque alla sua registrazione.


ARTICOLO 59
(Visto di ragioneria sui titoli di spesa)


1. La Direzione centrale risorse economiche e finanziarie, entro trenta
giorni dal ricevimento dell’atto di liquidazione accompagnato dal titolo di spesa, vi appone il visto.
2. Entro il termine di cui al comma 1, la Direzione centrale risorse
economiche e finanziarie puo’ inviare osservazioni relative alla regolarita’
contabile del titolo medesimo. In tal caso il titolo non puo’ essere ammesso al visto.


Capo VIII
Sistema di controllo direzionale


ARTICOLO 60
(Finalita’ e struttura del sistema di controllo direzionale)


1. La Regione si dota di un sistema di controllo direzionale allo scopo di valutare lo stato di attuazione delle linee strategiche e degli obiettivi programmati, nonche’ per migliorare l’efficacia dell’azione amministrativa e
l’efficienza nell’impiego delle risorse.
2. Per realizzare il controllo direzionale la Regione si dota di:
a) un sistema di contabilita’ economico-analitica;
b) un sistema di indicatori di prestazione;
c) una reportistica periodica che consenta di rispondere a specifiche
esigenze di analisi della situazione economico-finanziaria, nonche’ dei
risultati ottenuti in termini di benefici prodotti sulla comunita’ e sul
territorio del Friuli Venezia Giulia; ove risulti significativo, la
reportistica periodica illustra anche valori ottenuti consolidando poste dei
bilanci delle societa’ partecipate e di ulteriori enti e agenzie regionali.


ARTICOLO 61
(Contabilita’ economico-analitica della Regione)


1. La Regione adotta, in armonia con i principi fondamentali del sistema unico di contabilita’ economica delle pubbliche amministrazioni istituito dal decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279 (Individuazione delle unita’
previsionali di base del bilancio dello Stato, riordino del sistema di
tesoreria unica e ristrutturazione del rendiconto generale dello Stato), un sistema di contabilita’ economico-analitica fondato su rilevazioni analitiche per centri di responsabilita’. Esso collega le risorse impiegate con gli obiettivi perseguiti.
2. Le finalita’ della contabilita’ economico-analitica sono il controllo
dei costi dei centri di responsabilita’ e il controllo delle risorse impiegate per il raggiungimento degli obiettivi dell’ente.


ARTICOLO 62
(Sistema degli indicatori di prestazione)


1. La Regione definisce un sistema di indicatori finalizzati alla
valutazione dell’efficienza e dell’efficacia dell’azione amministrativa.
2. Gli indicatori descrivono in termini quantitativi gli obiettivi di
breve e di medio-lungo termine riferiti a singoli centri di responsabilita’ o
a processi che coinvolgono piu’ centri.
3. Il sistema di indicatori da utilizzare per verificare lo stato di
attuazione delle politiche illustrate nel documento di programmazione
economico-finanziaria regionale e’ approvato con deliberazione della Giunta
regionale. Nella definizione degli indicatori di prestazione riferiti ai
singoli centri di responsabilita’ e’ garantita la coerenza con quelli
approvati dalla Giunta regionale.
4. Sono oggetto di misurazione tramite gli indicatori:
a) l’efficienza, in termini di rapporto tra risorse impiegate e servizi
erogati o opere allestite;
b) l’efficacia misurata come rapporto tra quanto realizzato e quanto
programmato in termini di servizi erogati o opere allestite;
c) l’efficacia misurata come rapporto tra l’impatto ottenuto attraverso
l’azione amministrativa e quello atteso, sia nel breve, sia nel medio-lungo
termine;
d) l’efficacia degli interventi di spesa pubblica finalizzati ad
affrontare e risolvere i bisogni delle donne, valutando se gli stessi abbiano
contribuito a rimuovere le situazioni di svantaggio che pesano sul genere
femminile.
5. Al fine di consentire la valutazione d’impatto delle politiche
regionali, gli organi che a qualsiasi titolo gestiscono risorse regionali sono
tenuti a fornire periodicamente informazioni relative a incassi e a pagamenti
effettuati, nonche’ ai risultati ottenuti.


Capo IX
Rendiconto generale


ARTICOLO 63
(Procedure)


1. Il rendiconto generale della Regione e’ deliberato annualmente dalla Giunta regionale entro il 31 maggio dell’anno successivo all’esercizio di riferimento ed e’ trasmesso alla Corte dei conti per i fini previsti dalle disposizioni vigenti.
2. A intervenuta decisione della Corte dei conti, e in conformita’ ad
essa, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale il disegno di legge di approvazione del rendiconto.
3. Il disegno di legge di approvazione del rendiconto e’ approvato dal Consiglio regionale in sessione diversa da quella di bilancio.
4. Il Consiglio regionale, con il proprio regolamento interno, definisce le modalita’ di esame e di approvazione.


ARTICOLO 64
(Rendiconto generale)


1. Il rendiconto generale della Regione e’ costituito dal conto del
bilancio e dal conto generale del patrimonio.
2. Il conto del bilancio espone le risultanze finanziarie della gestione
delle entrate e delle spese secondo un’articolazione conforme alla struttura
del bilancio di previsione. Esso e’ costruito, ai fini della valutazione delle politiche regionali, sulla base della classificazione per finalita’ e funzioni, e per unita’ di bilancio, in modo da consentire la valutazione
economica e finanziaria delle risultanze di entrata e di spesa in relazione
agli obiettivi stabiliti e agli indicatori di efficacia ed efficienza.
3. A fronte delle somme previste per l’esercizio, il conto del bilancio
comprende:
a) le entrate di competenza dell’anno, accertate, riscosse o rimaste da riscuotere;
b) le spese di competenza dell’anno, impegnate, pagate o rimaste da pagare;
c) la gestione dei residui attivi e passivi degli esercizi anteriori;
d) le somme riscosse e pagate, distintamente in conto competenza e in conto residui;
e) le somme costituenti minori entrate o economie di spesa;
f) le somme trasferite all’esercizio successivo.
4. Al conto del bilancio e’ allegato un documento contenente la
ripartizione delle unita’ di bilancio in capitoli.
5. Il conto generale del patrimonio comprende:
a) le attivita’ e le passivita’ finanziarie e patrimoniali con le
variazioni derivanti dalla gestione del bilancio e quelle verificatesi per qualsiasi altra causa;
b) la dimostrazione dei vari punti di concordanza tra la contabilita’ del bilancio quella patrimoniale.
6. In allegato al rendiconto sono esposte riassuntivamente le spese degli enti funzionali. Al rendiconto e’ altresi’ allegato l’ultimo bilancio
approvato da ciascuna societa’ in cui la Regione abbia partecipazione finanziaria.


ARTICOLO 65
(Relazione di verifica)


1. La Regione effettua in sede di rendicontazione una valutazione dei risultati raggiunti e del grado di realizzazione dei programmi regionali. Tale valutazione, organizzata secondo un’articolazione per finalita’ e funzioni, e’ oggetto di una specifica relazione di verifica allegata al rendiconto generale.


Capo X
Regime contabile delle assegnazioni per la ricostruzione


ARTICOLO 66
(Stanziamenti di spesa non impegnati a chiusura d’esercizio, gestione dei residui e ordini di accreditamento)


1. Le quote degli stanziamenti di spesa, nonche’ dei relativi fondi,
finanziati con utilizzo delle risorse assegnate dallo Stato ai sensi
dell’articolo 1 del decreto legge 13 maggio 1976, n. 227 (Provvidenze per le popolazioni dei comuni della regione Friuli-Venezia Giulia colpiti dal
terremoto del maggio 1976), convertito, con modificazioni, dalla legge 336/1976 e dell’articolo 1 della legge 8 agosto 1977, n. 546 (Ricostruzione delle zone della regione Friuli Venezia Giulia e della regione Veneto colpite dal terremoto nel 1976), e successivi rifinanziamenti, e delle risorse erogate da enti, da associazioni e da privati ai sensi dell’articolo 1, secondo comma, della legge regionale 10 maggio 1976, n. 15 (Fondo di solidarieta’ per interventi conseguenti agli eventi tellurici del maggio 1976 nel Friuli
Venezia Giulia), sono trasferite, con decreto dell’Assessore regionale alle
risorse economiche e finanziarie, sulle corrispondenti unita’ di bilancio
degli esercizi successivi fino a che permanga la necessita’ delle spese
stesse. Qualora sia venuta a cessare tale necessita’ le suddette quote sono
trasferite sul Fondo di solidarieta’ per la ricostruzione, lo sviluppo
economico e sociale e la rinascita del Friuli Venezia Giulia.


2. Le quote disimpegnate dal conto residui relative a spese di cui al
comma 1, sono trasferite, con decreto dell’Assessore regionale alle risorse economiche e finanziarie, sull’unita’ di bilancio dell’esercizio successivo relativa al Fondo di solidarieta’ per la ricostruzione, lo sviluppo economico
e sociale e la rinascita del Friuli Venezia Giulia.
3. Le somme impegnate a carico dei capitoli di spesa di cui al comma 1 sono conservate nel conto residui oltre i termini stabiliti dall’articolo 51, comma 3.
4. Tutti gli ordini di accreditamento relativi a spese previste a carico
dei capitoli di cui al comma 1, rimasti del tutto o in parte inestinti alla chiusura dell’esercizio finanziario, possono essere trasportati interamente o per la parte inestinta all’esercizio successivo finche’ permanga la necessita’ della spesa, su richiesta del funzionario delegato.


ARTICOLO 67
(Recuperi di somme erogate)


1. Le somme comunque recuperate in relazione a pagamenti effettuati a carico di capitoli di spesa finanziati con utilizzo dei fondi assegnati dallo Stato ai sensi dell’articolo 1 del decreto legge 227/1976, convertito, con modificazioni, dalla legge 336/1976, e dell’articolo 1 della legge 546/1977, e successivi rifinanziamenti, e dei fondi erogati da enti, da associazioni e da
privati ai sensi dell’articolo 1, secondo comma, della legge regionale
15/1976, sono riversate nel bilancio regionale.
2. Le somme indicate al comma 1 sono iscritte in un’apposita unita’ di bilancio di entrata denominata <<Recupero di somme erogate su capitoli di spesa finanziati dai fondi di solidarieta’ a favore delle zone terremotate>>,
e nella parte riferita alla spesa sul Fondo di solidarieta’ per la
ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli
Venezia Giulia.


Capo XI
Norme finali e transitorie


ARTICOLO 68
(Leggibilita’ del bilancio)


1. Tutte le voci singolarmente presenti nell’attuale bilancio della
Regione devono essere chiaramente identificabili nei successivi bilanci per i prossimi cinque esercizi.


ARTICOLO 69
(Pubblicazione del bilancio e del programma operativo di gestione sul sito internet della Regione)


1. Ai fini di una compiuta realizzazione dei principi di pubblicita’ e di
controllo, il bilancio e il POG, e i successivi aggiornamenti, sono resi
disponibili sul sito internet della Regione entro dieci giorni dalla loro
approvazione. I dati finanziari sono articolati per capitolo ed evidenziano
anche le correlate fasi dell’entrata e della spesa.


ARTICOLO 70
(Raccordo tra il programma operativo di gestione e il piano operativo regionale)
1. A decorrere dall’1 gennaio 2008, sino alla deliberazione della Giunta
regionale che approva il POG, e’ autorizzata in via provvisoria la gestione
delle risorse, nei limiti previsti dall’articolo 30, sulla base dell’ultimo
piano operativo regionale approvato e sue successive modificazioni, avuto riguardo all’esercizio di riferimento.


ARTICOLO 71
(Enti funzionali)


1. I bilanci e i rendiconti degli enti funzionali sono pubblicati in
estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
2. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, e’ emanato il nuovo regolamento di amministrazione del
patrimonio e di contabilita’ degli enti di cui al comma 1, al fine di dotare i
medesimi di disposizioni omogenee a quelle vigenti per l’Amministrazione
regionale.
3. Il regolamento di cui al comma 2 prevede l’applicazione delle
disposizioni in materia di bilancio a decorrere dal bilancio di previsione per
gli anni 2009 - 2011 e per l’anno 2009.


ARTICOLO 72
(Gestione informatizzata dei titoli)


1. Con regolamento sono disciplinate, nel rispetto dei principi
dell’ordinamento contabile, le modalita’ attuative per l’introduzione di un sistema di acquisizione, gestione, sottoscrizione, trasmissione ed estinzione
dei titoli in forma informatizzata.


ARTICOLO 73
(Applicazione della contabilita’ generale dello Stato)


1. Per quanto non previsto e in quanto compatibili con la presente legge, si applicano le disposizioni in materia di contabilita’ generale dello Stato.


ARTICOLO 74
(Rinvio normativo)


1. Quando la normativa regionale rinvia a disposizioni della legge
regionale 16 aprile 1999, n. 7 (Nuove norme in materia di bilancio e di
contabilita’ regionale e modifiche alla legge regionale 1 marzo 1988, n. 7),
sostanzialmente riprodotte nella presente legge, il rinvio si intende
effettuato nei confronti di queste ultime.
2. Nelle leggi di autorizzazione di spese a carattere continuativo o
ricorrente, emanate anteriormente all’entrata in vigore della presente legge,
il rinvio della determinazione dell’entita’ della spesa alla legge di bilancio
si intende come rinvio alla legge finanziaria.
3. I rinvii previsti dalla presente legge a disposizioni contenute in
altri atti normativi si intendono effettuati al testo vigente delle medesime,
comprensivo delle modifiche e integrazioni intervenute successivamente alla
loro emanazione.


ARTICOLO 75
(Norme transitorie)


1. L’autorizzazione a disporre pagamenti contenuta nei ruoli di spesa
fissa gia’ emessi alla data di entrata in vigore della presente legge e
diretta al tesoriere regionale ai sensi dell’articolo 32 della legge regionale
7/1999 deve intendersi riferita ai dirigenti preposti al controllo interno di ragioneria.


ARTICOLO 76
(Applicazione)


1. La presente legge si applica a decorrere dall’1 gennaio 2008.
2. Il rendiconto generale dell’esercizio finanziario 2007 e’ redatto
secondo le disposizioni della sezione V della legge regionale 7/1999 e successive modifiche e integrazioni.
3. Le disposizioni contenute nel capo II della presente legge si
applicano sin dalla predisposizione del bilancio di previsione per gli anni 2008 - 2010 e per l’anno 2008.
4. In sede di prima applicazione, il termine del 31 luglio di cui
all’articolo 6, comma 1, e’ differito al 31 agosto.


ARTICOLO 77
(Abrogazioni)


1. Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:
a) gli articoli 4, 5, 8, 9, 10, 11, 23, 24, 25 e 28 della legge regionale
24 gennaio 1981, n. 7 (Norme sulle procedure della programmazione regionale e
istituzione di organismi collegati all’attivita’ di programmazione);
b) gli articoli 3, 4, 7, 8, 9, 10, 16 e 17 della legge regionale 5 luglio
1985, n. 27 (Integrazioni e modifiche della legge regionale 24 gennaio 1981, n. 7, concernente <<Norme sulle procedure della programmazione regionale e istituzione di organismi collegati all’attivita’ di programmazione>>);
c) la legge regionale 7/1999;
d) il comma 33 dell’articolo 16 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 25, modificativo della legge regionale 7/1999;
e) il comma 2 dell’articolo 5 della legge regionale 15 febbraio 2000, n. 1, modificativo della legge regionale 7/1999;
f) il comma 25 dell’articolo 6; i commi 29 e 30 dell’articolo 7; il comma 111 dell’articolo 8 della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2, derogatori della legge regionale 7/1999;
g) gli articoli 14 e 15 della legge regionale 25 febbraio 2000, n. 4,
modificativi della legge regionale 7/1999;
h) il comma 14 dell’articolo 16 della legge regionale 3 luglio 2000, n. 13, modificativo della legge regionale 7/1999;
i) i commi 10, 13 e 17 dell’articolo 8 della legge regionale 11 settembre 2000, n. 18, modificativi della legge regionale 7/1999;
j) i commi 29, 69 e 72 dell’articolo 5; i commi 48 e 88 dell’articolo 7;
i commi 55, 56, 57, 58, 59 e 60 dell’articolo 8 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4, derogatori o modificativi della legge regionale 7/1999;
k) l’articolo 11 della legge regionale 27 novembre 2001, n. 26,
modificativo della legge regionale 7/1999;
l) il comma 30 dell’articolo 3; i commi 13, 20, 45, 61, 62, 63, 65 e 66 dell’articolo 6; i commi 13 e 16 dell’articolo 8; i commi 31, 77 e 78
dell’articolo 9 della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3, derogatori o modificativi della legge regionale 7/1999; m) i commi 43 e 44
dell’articolo 6 della legge regionale 23 agosto 2002, n. 23, modificativi della legge regionale 7/1999;
n) i commi 34, 64, 65, 66 e 67 dell’articolo 5; i commi 50, 51, 52, 53, 54, 56 e 57 dell’articolo 8 della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1, derogatori della legge regionale 7/1999;
o) i commi 84, 85 e 86 dell’articolo 4; i commi 58, 59, 60, 61 e 62
dell’articolo 7 della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1, derogatori della legge regionale 7/1999;
p) il comma 23 dell’articolo 7 della legge regionale 21 luglio 2004, n. 19 concernente l’informatizzazione dei titoli di spesa;
q) i commi 65, 69 e 70 dell’articolo 4; i commi 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92 e 93 dell’articolo 7 della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1, derogatori o modificativi della legge regionale 7/1999; il comma 83 dell’articolo 7 della medesima legge regionale 1/2005, introduttivo del comma 2 bis dell’articolo 4 della legge regionale 24 maggio 2004, n. 17, derogatorio della legge regionale 7/1999;
r) l’articolo 33 della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26,
modificativo della legge regionale 7/1999;
s) i commi 84, 85 e 86 dell’articolo 6; i commi 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 e 51 dell’articolo 9 della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 derogatori o modificativi della legge regionale 7/1999; il comma 13
dell’articolo 9 della medesima legge regionale 2/2006, modificativo
dell’articolo 23 della legge regionale 7/1981;
t) il comma 25 dell’articolo 7 della legge regionale 21 luglio 2006, n.
12, modificativo della legge regionale 7/1999;
u) i commi 35, 36, 37, 38, 39, 61, 62, 63 e 64 dell’articolo 8 della
legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1, derogatori o modificativi della legge regionale 7/1999.
Formula Finale:
La presente legge regionale sara’ pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Data a Trieste, addi’ 8 agosto 2007.


Note:
AVVISO DI RETTIFICA:
Si comunica che nel BUR n. 36 del 05/09/2007 a pag. 69 è stato
pubblicato l’avviso di rettifica (vedi allegato) riguardante il
comma 1, articolo 77 della L.R. 21/2007.


ALLEGATO 1
Allegato A
Classificazione delle entrate
TITOLO CATEGORIA ENTRATE DERIVANTI DA TRIBUTI PROPRI DELLA REGIONE E DALLE COMPARTECIPAZIONI AI TRIBUTI ERARIALI TRIBUTI PROPRI - IMPOSTE TRIBUTI PROPRI - TASSE COMPARTECIPAZIONI AI TRIBUTI ERARIALI ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI DI PARTE CORRENTE DELLO STATO, DELL’UNIONE EUROPEA E DI ALTRI SOGGETTI TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI ESTERE TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI SOGGETTI ENTRATE EXTRATRIBUTARIE REDDITI DA CAPITALE ALTRE ENTRATE CORRENTI ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFORMAZIONE DI CAPITALE, DA RISCOSSIONE DI CREDITI E DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE ALIENAZIONI DI BENI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA ISTITUZIONI ESTERE TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI ENTRATE DERIVANTI DA MUTUI, PRESTITI O ALTRE OPERAZIONI CREDITIZIE ASSUNZIONI DI MUTUI E PRESTITI DA CASSA DEPOSITI E PRESTITI EMISSIONI DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI ALTRI PRESTITI A MEDIO E LUNGO TERMINE ENTRATE PER CARTOLARIZZAZIONI FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE ANTICIPAZIONI DI CASSA ENTRATE PER PARTITE DI GIRO RITENUTE AL PERSONALE VERSAMENTI AI CONTI CORRENTI DELLA TESORERIA STATALE ALTRE PARTITE DI GIRO


Classificazione delle spese
FINALITA’ FUNZIONE ATTIVITA’ ECONOMICHE AGRICOLTURA INDUSTRIA E ARTIGIANATO COMMERCIO, PUBBLICI ESERCIZI, TURISMO E TERZIARIO COOPERAZIONE SISTEMI ECONOMICI TERRITORIALI E LOCALI RICERCA E SVILUPPO, FORMAZIONE, PROMOZIONE FONDO GLOBALE LEGISLAZIONE FUTURA TUTELA DELL’AMBIENTE E DIFESA DEL TERRITORIO FORESTE E BOSCHI PARCHI, RISERVE NATURALI, AREE PROTETTE, BENI AMBIENTALI E PAESAGGISTICI TUTELA DELLE ACQUE DIFESA DEL SUOLO RICERCA E SVILUPPO, FORMAZIONE, PROMOZIONE FONDO GLOBALE LEGISLAZIONE FUTURA GESTIONE DEL TERRITORIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE REGIONALE E SUBREGIONALE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO GESTIONE DEI RIFIUTI ENERGIA EDILIZIA PUBBLICA NON RESIDENZIALE E LAVORI PUBBLICI CENTRI URBANI MOBILITA’ LOCALE ALTRI SERVIZI PUBBLICI LOCALI PROTEZIONE CIVILE E RICOSTRUZIONE RICERCA E SVILUPPO, FORMAZIONE, PROMOZIONE FONDO GLOBALE LEGISLAZIONE FUTURA MOBILITA’, TRASPORTI, TELECOMUNICAZIONI RETE STRADALE E AUTOSTRADALE RETE FERROVIARIA PORTUALITA’, COLLEGAMENTI VIA ACQUA E OPERE MARITTIME AEROPORTUALITA’ INTERMODALITA’ INFRASTRUTTURE TELECOMUNICAZIONI SISTEMI DI TRASPORTO: STUDI E PROGETTAZIONI PRELIMINARI RICERCA E SVILUPPO, FORMAZIONE, PROMOZIONE FONDO GLOBALE LEGISLAZIONE FUTURA


Classificazione delle spese
FINALITA’ FUNZIONE ATTIVITA’ CULTURALI, RICREATIVE E SPORTIVE SERVIZI RICREATIVI, SPORTIVI E ANIMAZIONE CULTURALE SERVIZI CULTURALI BENI CULTURALI IDENTITA’ LINGUISTICHE E CULTURALI ASSOCIAZIONISMO, VOLONTARIATO E COOPERAZIONE INTERNAZIONALE SERVIZI DI CULTO RICERCA E SVILUPPO, FORMAZIONE, PROMOZIONE FONDO GLOBALE LEGISLAZIONE FUTURA ISTRUZIONE, FORMAZIONE E RICERCA ISTRUZIONE FORMAZIONE CONTINUA UNIVERSITA’ E ALTA FORMAZIONE DIRITTO ALLO STUDIO ISTITUZIONI SCIENTIFICHE RICERCA E SVILUPPO, FORMAZIONE, PROMOZIONE FONDO GLOBALE LEGISLAZIONE FUTURA SANITA’ PUBBLICA SERVIZI SANITARI E OSPEDALIERI SERVIZI TERRITORIALI SERVIZIO SANITARIO REGIONALE ISTITUTI DI RICERCA E CURA RICERCA E SVILUPPO, FORMAZIONE, PROMOZIONE FONDO GLOBALE LEGISLAZIONE FUTURA PROTEZIONE SOCIALE DISABILITA’ MATERNITA’ E INFANZIA MIGRANTI CASA E EDILIZIA RESIDENZIALE LAVORO AUTONOMIA PERSONALE SISTEMA DEI SERVIZI SOCIALI RICERCA E SVILUPPO, FORMAZIONE, PROMOZIONE FONDO GLOBALE LEGISLAZIONE FUTURA SUSSIDIARIETA’ E DEVOLUZIONE SISTEMA DELLE AUTONOMIE LOCALI FONDO MONTAGNA SISTEMA INFORMATIVO PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA RICERCA E SVILUPPO, FORMAZIONE, PROMOZIONE FONDO GLOBALE LEGISLAZIONE FUTURA


Classificazione delle spese
FINALITA’ FUNZIONE AFFARI ISTITUZIONALI, ECONOMICI E FISCALI GENERALI AFFARI ISTITUZIONALI GENERALI FONDI A DESTINAZIONE INTERSETTORIALE GESTIONE DEL PATRIMONIO AFFARI FINANZIARI E FISCALI RISERVE TECNICHE RICERCA E SVILUPPO, FORMAZIONE, PROMOZIONE FONDO GLOBALE LEGISLAZIONE FUTURA FUNZIONAMENTO REGIONE CONSIGLIO REGIONALE GIUNTA REGIONALE AMMINISTRAZIONE REGIONALE ENTI E AGENZIE RICERCA E SVILUPPO, FORMAZIONE, PROMOZIONE FONDO GLOBALE LEGISLAZIONE FUTURA PARTITE DI GIRO PARTITE DI GIRO CONTABILI ALTRE PARTITE DI GIRO
TITOLO SPESE CORRENTI SPESE DI INVESTIMENTO RIMBORSI DI MUTUI E PRESTITI PARTITE DI GIRO



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