Il Consiglio regionale ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga la seguente legge
Art. 1
(Interventi regionali di sostegno alle imprese vittime della 'ndrangheta)
1. Nel rispetto del codice dei contratti e del relativo regolamento d'attuazione, la Giunta regionale, sentite le organizzazioni imprenditoriali, sindacali e le associazioni antiracket regolarmente iscritte negli elenchi di cui all'articolo 13, comma 2 della legge 44/1999 operanti sul territorio regionale, adotta misure e criteri per l'attribuzione alle imprese, individuali o collettive, vittime di reati di 'ndrangheta e di criminalità organizzata, di posizioni preferenziali nei bandi per la concessione di finanziamenti pubblici e per l'affidamento di contratti con la Regione e con gli enti, aziende e società regionali, nonché gli Enti locali che a qualsiasi titolo beneficiano di finanziamenti regionali, anche di provenienza comunitaria, la cui entità sia prevalente rispetto all'importo oggetto dell'intervento, individuando altresì i requisiti necessari ai fini del riconoscimento della predetta qualità.
2. Le misure di cui al comma precedente possono consistere anche nell'affidamento in via prioritaria di contratti di cottimo fiduciario, secondo le disposizioni contenute negli articoli 125 e seguenti del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché nella attribuzione di uno specifico punteggio aggiuntivo nella predisposizione dei bandi e nella conclusione degli altri contratti pubblici.
3. Sono considerate vittime della 'ndrangheta ai fini dell'attribuzione dei benefici di cui alla presente legge, le imprese in forma individuale o societaria che abbiano subito danni, a qualsiasi titolo, in conseguenza di delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416 bis codice penale che abbiano presentato tempestivamente una denuncia circostanziata e non reticente collaborando con gli organi di polizia e/o giudiziari.
4. Sono comunque escluse dai benefici le imprese i cui titolari, amministratori o soci abbiano riportato condanna per reati associativi, nonché per usura, estorsione, reati in materia di armi e droga, rapina, sequestro di persona a scopo di rapina o estorsione e qualunque altro reato ivi compresi quelli contro la Pubblica Amministrazione, con l'aggravante di cui, all'articolo 7 della legge 12 luglio 1991, n. 203 o che siano stati sottoposti a misure di prevenzione personale e/o patrimoniale.
Art. 2
(Contrasto alle infiltrazioni mafiose nel settore dell'imprenditoria)
1. Nei contratti conclusi dalla Regione Calabria e dagli enti, aziende e società regionali, è sempre inserita una clausola risolutiva espressa per inadempimento del contraente privato, ai sensi dell'articolo 1456 Cod. civ., operante laddove sia accertata, con la richiesta di rinvio a giudizio secondo quanto previsto dall'articolo 38, lettera m ter), del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, la mancata denuncia all'autorità giudiziaria di reati di 'ndrangheta, di criminalità, di estorsione, di usura, ovvero contro la Pubblica Amministrazione o contro la libertà degli incanti, dei quali il contraente, od altri soggetti facenti parte della sua organizzazione imprenditoriale, siano venuti a conoscenza con riferimento alla conclusione od all'esecuzione del contratto con l'ente pubblico. Tale clausola è inserita anche nei contratti di subappalto ed opera nei confronti di ogni impresa con la quale i soggetti aggiudicatari possono avere rapporti derivati.
2. Il mancato inserimento della clausola o la sua mancata attivazione determinano la nullità del contratto e costituiscono causa dì responsabilità amministrativa e/o disciplinare.
Art. 3
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Calabria.