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NORMATIVA
Normativa regionale - Liguria

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Legge regionale 7 luglio 2008, n. 20
Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale
 
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA la seguente legge:

TITOLO I
OGGETTO DEL TESTO UNICO

ARTICOLO 1
(Oggetto)


1. Il presente testo unico, redatto ai sensi della legge regionale 9 marzo 2006, n. 7 (Riordino e semplificazione della normativa regionale mediante testi unici), riunisce le disposizioni di leggi regionali in materia di personale e organizzazione riguardanti:
a) l’ordinamento della struttura organizzativa e della dirigenza della Giunta regionale;
b) l’ordinamento della struttura organizzativa e della dirigenza del Consiglio regionale;
c) l’ordinamento del personale regionale;
d) la disciplina del sistema di formazione del personale regionale.

TITOLO II
ORDINAMENTO DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA E DELLA DIRIGENZA DELLA GIUNTA REGIONALE
CAPO I
Principi generali

ARTICOLO 2
(Art. 1, L.R. 16/1996)(Finalità ed oggetto)

1. Le disposizioni del presente titolo in attuazione dello Statuto della Regione e nel rispetto dei principi stabiliti dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e del principio di contrattualizzazione e tenuto conto dei principi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), disciplinano i rapporti di lavoro, le attribuzioni e le responsabilità della dirigenza della Regione e degli enti e aziende regionali, nonché definiscono i princìpi e i criteri di organizzazione delle strutture della Giunta regionale.
2. Le finalità cui si ispirano le disposizioni del presente titolo sono:
a) distinguere le responsabilità ed i poteri degli organi di governo da quelli propri della dirigenza;
b) migliorare l’efficacia, l’efficienza e l’unitarietà dell’azione regionale e aumentare la sua capacità di orientamento alle esigenze e ai bisogni della comunità amministrata;
c) accrescere la capacità di innovazione e la competitività del sistema organizzativo regionale anche al fine di favorire l’integrazione con altre Regioni europee;
d) promuovere lo sviluppo delle competenze e valorizzare la professionalità dei dirigenti regionali, garantendo a tutti pari opportunità;
e) assicurare la trasparenza e la qualità dell’azione amministrativa;
f) aumentare la flessibilità dell’organizzazione regionale riducendo l’area della regolamentazione legislativa;
g) garantire la valutazione interdisciplinare dello svolgimento delle funzioni della Regione, anche riguardanti progetti ed obiettivi, suscettibili di produrre effetti su più aree di intervento;
h) razionalizzare la produzione legislativa e normativa della Regione;
i) assicurare il costante controllo, anche mediante attività ispettiva, sugli interventi finanziati od autorizzati dall’amministrazione regionale e sulla gestione dei servizi.

ARTICOLO 3
(Art. 2, L.R. 16/1996)(Competenze degli organi di governo)

1. Per le finalità di cui all’articolo 2, comma 2, lett. a), competono in particolare alla Giunta regionale:
a) la definizione degli obiettivi generali dell’azione della Giunta regionale, delle politiche da perseguire e dei risultati da raggiungere nelle varie aree di intervento, nonché dei relativi vincoli di tempo e di costo;
b) l’individuazione di progetti di rilevante interesse regionale finalizzati alla realizzazione di obiettivi specifici;
c) la quantificazione delle risorse economico-finanziarie da destinare alle diverse finalità, ivi comprese quelle relative alle risorse umane, tecnologiche e strumentali, nonché l’assegnazione di quote di bilancio alle diverse direzioni;
d) l’individuazione delle modalità di intervento, che possono realizzarsi anche congiuntamente, ricorrendo alle strutture regionali, agli enti locali, ad altri soggetti esterni pubblici e/o privati;
e) la verifica della rispondenza dell’attività gestionale e dei risultati raggiunti agli obiettivi e agli indirizzi stabiliti;
f) il conferimento degli incarichi di direzione delle strutture organizzative regionali e l’assunzione dei provvedimenti inerenti alla valutazione delle relative prestazioni;
g) la cura dei rapporti esterni ai vari livelli istituzionali, ferme restando le competenze proprie della dirigenza;
h) la soluzione di eventuali conflitti di competenza tra le direzioni.
2. Compete a ciascun componente della Giunta regionale garantire che l’attività della struttura di cui si avvale sia svolta in coerenza con i piani di lavoro della Giunta, con gli atti di programmazione strategica regionale e i relativi progetti, azioni ed interventi attuativi.

ARTICOLO 4
(Art. 3, L.R. 16/1996)(Competenze della dirigenza)

1. Compete alla dirigenza supportare la Giunta regionale nell’assolvimento dei suoi compiti istituzionali, mediante l’elaborazione di programmi, di proposte e di schemi di provvedimenti amministrativi e legislativi e assicurare la realizzazione degli obiettivi, delle politiche e dei progetti di cui all’articolo 3.
2. Costituiscono attribuzioni della dirigenza:
a) la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa delle strutture e delle attività cui è preposta, compresa l’adozione di tutti gli atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, mediante l’esercizio di autonomi poteri di spesa e di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;
b) la direzione delle strutture organizzative assegnate, la verifica dei risultati ed il controllo dei tempi, dei costi, dei rendimenti e della qualità dell’attività amministrativa;
c) lo studio delle problematiche di natura giuridico-amministrativa, economico-sociale, tecnico-scientifica attinenti alle materie di competenza, nonché l’elaborazione di relazioni, pareri, proposte;
d) il compito di rappresentare elementi di conoscenza e di valutazione, utili per l’assunzione delle decisioni e la formulazione di programmi, anche alternativi, per il raggiungimento degli obiettivi e dei risultati concordati, agli organi di governo o ai dirigenti sovraordinati;
e) la responsabilità di procedimenti amministrativi ivi compresi quelli relativi agli appalti e ai concorsi, la presidenza delle relative commissioni e la stipulazione dei contratti.
3. I provvedimenti di competenza dei dirigenti sono definitivi.

ARTICOLO 5
(Art. 4, L.R. 16/1996)(Responsabilità della dirigenza)

1. Con riferimento alle attribuzioni di cui all’articolo 4 e nell’ambito dell’ordinaria responsabilità disciplinare, amministrativa, civile e penale, i dirigenti sono responsabili:
a) della coerenza sotto il profilo programmatico, legislativo, finanziario e organizzativo dei provvedimenti assunti, in relazione agli obiettivi generali stabiliti dai competenti organi regionali;
b) dei risultati conseguiti nell’attività gestionale, nel rispetto dei vincoli di tempo, di costo e di qualità stabiliti;
c) della corretta gestione e della valorizzazione delle risorse umane cui sono preposti, adottando criteri di parità e di pari opportunità tra uomini e donne;
d) della gestione economica ed efficiente delle risorse finanziarie assegnate, nel rispetto della quota di bilancio e dei limiti di spesa definiti, compresi quelli relativi al personale e alle risorse strumentali;
e) della trasparenza e della semplificazione dell’azione amministrativa;
f) della circolazione delle informazioni riguardanti il funzionamento della struttura cui sono preposti, ivi comprese quelle riguardanti la gestione del personale.
2. Ciascun dirigente è responsabile del conseguimento degli obiettivi assegnati, della gestione delle risorse attribuite e dei risultati raggiunti nei confronti del dirigente sovraordinato;
ciascun direttore è responsabile nei confronti del componente della Giunta regionale preposto alla corrispondente direzione.
3. All’inizio di ogni anno i dirigenti, anche ai fini della valutazione delle prestazioni, presentano ai rispettivi direttori, e questi alla Giunta regionale, una relazione scritta sull’attività svolta nel corso dell’anno precedente. La Giunta regionale si esprime con specifico provvedimento sulle relazioni rassegnate dai direttori.

ARTICOLO 6
(Art. 5, L.R. 16/1996)(Codice etico, incarichi e incompatibilità)

1. Il comportamento della dirigenza si ispira a criteri di:
a) rispetto dei diritti dei cittadini;
b) pieno adempimento dei propri compiti;
c) imparzialità;
d) trasparenza.
2. Il dirigente, nell’esercizio delle proprie competenze e relativi ambiti di intervento, deve assicurare l’accesso dei cittadini alle informazioni alle quali essi abbiano titolo e, nei limiti in cui ciò non sia escluso dagli obblighi di riservatezza, fornire tutte le informazioni e le spiegazioni necessarie per individuare ed eliminare eventuali ostacoli.
3. Il dirigente non può impegnarsi in alcuna attività che contrasti con il corretto adempimento delle proprie responsabilità e il pieno svolgimento dei propri compiti.
4. Il dirigente prima di assumere l’incarico dirigenziale deve dichiarare al Presidente della Giunta regionale l’insussistenza di cause di incompatibilità e di conflitti di interessi connessi con l’incarico stesso, sottoscrivendo a tal fine una specifica dichiarazione; in caso di incompatibilità sopravvenuta il dirigente è tenuto a darne immediata comunicazione al Presidente della Giunta regionale.
5. Il dirigente non può accettare incarichi di collaborazione a titolo oneroso da parte di chi abbia interesse in decisioni o compiti che rientrano nella sua sfera di competenza, né può accettare da soggetti diversi dall’amministrazione compensi o altre utilità per prestazioni alle quali è tenuto per lo svolgimento dei propri compiti di istituto. Comunque gli incarichi, che non rientrino nei casi di esclusione sopra citati, devono essere sottoposti preventivamente all’autorizzazione del dirigente competente, secondo i criteri determinati con apposito provvedimento della Giunta regionale.
6. Il dirigente non può accettare benefici o qualsivoglia utilità, che non siano meramente simbolici, da parte di chi abbia interessi coinvolti nello svolgimento dei suoi compiti di ufficio o in decisioni che appartengono alla sua sfera di competenza.
7. Fatte salve le responsabilità penali e amministrative, le violazioni delle norme di cui al presente articolo devono essere considerate ai fini della valutazione delle responsabilità disciplinari secondo la normativa vigente.
8. I princìpi e le norme di cui al presente articolo, e ulteriori specificazioni, ivi compresa la regolamentazione dei provvedimenti disciplinari, definiti dalla Giunta regionale, devono essere inclusi nel contratto individuale e sottoscritti dal dirigente all’atto dell’accettazione della nomina a dirigente.

ARTICOLO 7
(Art. 6, L.R. 16/1996)(Assegnazione di quote del bilancio)

1. In concomitanza con l’entrata in vigore della legge di approvazione del bilancio annuale, e comunque entro i successivi 60 giorni, la Giunta regionale, sentiti i direttori, esplicita, con specifico provvedimento, gli obiettivi e i progetti da attuare con le relative priorità e gli
indirizzi generali.
2. La Giunta regionale, entro lo stesso termine di cui al comma 1, procede all’assegnazione a ciascuna direzione generale, o altra struttura assimilabile per autonomia decisionale ed operativa, di una specifica quota di bilancio individuando i corrispondenti capitoli, e ne dà comunicazione alle competenti commissioni consiliari.
3. Il provvedimento di cui al comma 2 individua anche la quota parte
degli importi relativi al funzionamento delle strutture, al costo del personale e all’acquisizione di beni e servizi necessari per il pieno adempimento dei compiti assegnati.

ARTICOLO 8
(Art. 7, L.R. 16/1996)(Comitati tecnico consultivi e incarichi di consulenza)

1. Per gli approfondimenti tecnico-specialistici e per il supporto consultivo, l’amministrazione regionale può avvalersi di:
a) consulenti del Presidente La Giunta regionale può conferire incarichi, nel numero massimo di cinque, per lo studio e la soluzione di questioni istituzionali connessi allo svolgimento delle funzioni proprie del Presidente della Giunta a soggetti di comprovata professionalità, previa individuazione dell’ambito istituzionale, della durata, del compenso e dei casi di risoluzione anticipata. Gli incarichi decadono con l’entrata in carica della nuova Giunta regionale a seguito di elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale;
b)comitati tecnico-scientifici
La Giunta regionale può costituire comitati tecnico-scientifici a carattere consultivo individuandone la composizione, la durata, nonché le modalità di funzionamento e di conferimento di incarico a eventuali esperti esterni all’amministrazione in qualità di componenti di tali comitati. Ogni comitato decade con l’entrata in carica della nuova Giunta regionale a seguito di elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale;
c)consulenze professionali La Giunta regionale, per l’approfondimento di questioni richiedenti specifica competenza professionale o iscrizioni in albi professionali, ove non sia possibile provvedere con le strutture dell’amministrazione regionale, può conferire incarichi professionali con finalità e oggetto individuati e previa determinazione del compenso. Ciascun incarico non può superare i dodici mesi, fatto salvo rinnovo espresso, e cessa comunque con l’entrata in carica della nuova Giunta regionale a seguito di elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale.
2. Per gli incarichi di cui alle lettere b) e c) del comma 1 si provvede previa pubblicazione di avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, di norma all’inizio di ogni legislatura.
3. Per il conferimento degli incarichi di cui al presente articolo sono rispettate le cause di incompatibilità di cui all’articolo 7 della legge regionale 6 aprile 1995, n. 14 (Norme per le nomine e designazioni di competenza della Regione).
4. I provvedimenti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 sono comunicati al Consiglio regionale.

ARTICOLO 9
(Art. 8, L.R. 16/1996)(Regolamentazione organizzativa e rapporti di lavoro)

1. Fermo restando quanto stabilito dal presente titolo, l’organizzazione regionale è regolata, secondo le rispettive competenze, mediante:
a) provvedimenti e atti di organizzazione della Giunta regionale e dei dirigenti delle diverse strutture in cui si articola l’amministrazione regionale;
b) atti privatistici riferiti ai rapporti di lavoro.
2. Nell’ambito degli atti organizzativi di cui al comma 1, le modalità applicative per l’organizzazione delle strutture e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte dal dirigente competente in materia di organizzazione e personale, con la capacità ed i poteri del privato datore di lavoro. Il comitato di coordinamento di cui all’articolo 14 assicura, nell’esercizio delle funzioni assegnate, il coordinamento e la integrazione dei suddetti interventi.

CAPO II
ORDINAMENTO DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELLA GIUNTA REGIONALE

ARTICOLO 10
(Art. 9, L.R. 16/1996)(Criteri generali di organizzazione)

1. La struttura organizzativa della Giunta regionale si articola in strutture:
a) che attengono a funzioni ed attività di carattere continuativo di competenza della Regione;
b) connesse alla realizzazione di interventi che possono richiedere l’integrazione tra diverse unità organizzative.
I provvedimenti istitutivi delle suddette strutture stabiliscono la loro durata, gli oneri finanziari aggiuntivi e le altre modalità di cui all’articolo 12.
2. La Giunta regionale nell’adozione degli atti spettanti ai sensi del presente titolo individua forme organizzative adeguate a dare piena attuazione ai principi costituzionali introdotti con la legge costituzionale del 22 novembre 1999, n. 1 (Disposizioni concernenti l’elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l’autonomia statutaria delle Regioni) e la legge costituzionale del 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione). A tal fine i competenti organi adottano soluzioni organizzative in grado di garantire in particolare:
a) il raccordo intersettoriale nello svolgimento delle funzioni;
b) il coordinamento di tutte le funzioni direzionali trasversali per l’adeguato supporto all’azione dell’intera struttura regionale;
c) il raccordo tra gli organi di governo regionale e le strutture amministrativo-gestionali.
3. I dirigenti delle strutture organizzative esercitano, nei limiti stabiliti dalla presente legge, un potere gerarchico nei confronti delle unità organizzative e del personale assegnato.
4. Le strutture organizzative delle aziende, degli enti e delle società a partecipazione regionale si raccordano con le corrispondenti strutture della Giunta regionale al fine di assicurare il coordinamento e l’unitarietà di azione necessari.
5. Per il conseguimento di specifici obiettivi istituzionali e di programma o in relazione a particolari aree di intervento, la Regione può istituire apposite agenzie. La legge regionale istitutiva ne determina le finalità, gli obiettivi, gli ambiti di intervento, gli organi e i criteri organizzativi. Per ogni agenzia istituita le priorità strategiche di intervento, nonché le modalità di raccordo con i componenti della Giunta e i direttori competenti per materia, sono definite con provvedimento della Giunta regionale.

ARTICOLO 11
(Art. 10, L.R. 16/1996)(La struttura organizzativa della Giunta regionale)

1. La struttura organizzativa della Giunta regionale si articola in:
a) Direzioni1) Le direzioni generali sono unità organizzative complesse ed articolate, corrispondenti alle grandi aree di interesse, agli ambiti e alle politiche di intervento regionale con riferimento agli incarichi attribuiti dal presidente a ciascun componente della Giunta regionale;
2) Le direzioni centrali sono unità organizzative complesse istituite per lo svolgimento dei compiti e delle funzioni di cui all’articolo 10, comma 2, lettere a), b) e c).
b) Servizi sono unità organizzative complesse costituite nell’ambito delle direzioni individuate sulla base dell’omogeneità dei prodotti/servizi erogati o dei processi gestiti o delle competenze specialistiche richieste.
c) Uffici sono unità organizzative semplici individuate in base a criteri di efficacia ed economicità dell’organizzazione dei processi di lavoro e costituiscono articolazioni sia delle direzioni sia dei servizi.

ARTICOLO 12
(Art. 11, L.R. 16/1996)(Costituzione delle strutture organizzative)

1. Con provvedimenti della Giunta regionale sono definite le linee fondamentali dell’organizzazione e sono istituite le direzioni generali, che non possono essere in numero superiore a quello degli assessorati e le direzioni centrali, che non possono essere in numero superiore ad un quarto delle direzioni generali.
2. Con i provvedimenti di cui al comma 1 sono definite le modalità di conferimento della
titolarità delle medesime nonché la dotazione organica.
3. La Giunta regionale, con la istituzione delle direzioni, ne individua le competenze e le aree di attività, gli obiettivi da conseguire e le risorse finanziarie necessarie.
4. Ogni direttore, previo accordo con l’amministratore di riferimento, individua, di concerto con il dirigente preposto all’organizzazione, le strutture organizzative della direzione, nei limiti numerici complessivi stabiliti dalla Giunta regionale. Il segretario generale e il comitato di coordinamento di cui all’articolo 14 assicurano, nell’esercizio delle funzioni assegnate, il coordinamento e l’integrazione dei suddetti interventi.

ARTICOLO 13
(Art. 12, L.R. 16/1996)(Segretario generale della Presidenza)

1. Il direttore generale della presidenza opera alle dirette dipendenze del Presidente, ed oltre alle funzioni ed i poteri di cui all’articolo 16, assume la denominazione e il ruolo di segretario generale della presidenza;
come tale, coordina l’azione amministrativa delle strutture della Giunta regionale, il raccordo a livello di struttura organizzativa con il Consiglio regionale, con gli organi e gli organismi dello Stato ed con altri enti a carattere nazionale e internazionale, nonché la realizzazione degli indirizzi e dei programmi adottati dalla Giunta.
2. Il segretario generale è nominato dalla Giunta regionale, anche fra persone esterne all’amministrazione regionale. Lo stesso provvedimento ne determina contestualmente il trattamento economico particolare secondo quanto stabilito dall’articolo 29, comma 5.
3. Al segretario generale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 27 e 29.
4. Al segretario generale sono attribuite due unità che possono essere anche esterne all’amministrazione regionale, anche con qualifica dirigenziale, assunte con incarichi individuali di collaborazione mediante contratto di diritto privato a tempo determinato con le modalità di cui all’articolo 23, comma 7.

ARTICOLO 14
(Art. 14, L.R. 16/1996)(Comitato di coordinamento delle direzioni)

1. Al fine di consentire l’unitarietà dell’attività ed accrescere l’integrazione tra le strutture organizzative della Giunta regionale, è istituito il comitato di coordinamento delle direzioni, composto dai direttori. Il comitato opera nell’ambito di indirizzi impartiti dalla Giunta per gli aspetti di carattere generale e di indicazioni espresse dagli assessori per gli aspetti riferiti agli ambiti specifici determinati dagli incarichi attribuiti.
2. Il comitato esprime pareri e formula proposte operative alla Giunta regionale e ai suoi componenti in merito:
a) alla attribuzione alle direzioni di nuove competenze derivanti dalle applicazioni di leggi statali o normative comunitarie;
b) alla definizione dei procedimenti intersettoriali che richiedono integrazione e apporti interdisciplinari;
c) alle esigenze di risorse economiche, strumentali e di personale necessarie al funzionamento delle direzioni.
3. Il comitato è presieduto dal segretario generale della Presidenza che lo insedia. Nella prima seduta formula, su proposta del segretario generale, un apposito regolamento di funzionamento che è approvato dalla Giunta regionale; il comitato può operare anche in modo articolato con riferimento alle aree di intervento e di funzionamento della Regione.

ARTICOLO 15
(Art. 16, L.R. 16/1996)(Graduazione delle posizioni dirigenziali)

1. Le posizioni dirigenziali sono graduate, anche ai fini della retribuzione di posizione prevista dal contratto collettivo nazionale per l’area della dirigenza, in funzione dei seguenti parametri di riferimento:
a) complessità organizzativa e gestionale della struttura;
b) dimensione delle risorse finanziarie, strumentali ed umane a disposizione;
c) dimensione e qualità dei referenti e dei destinatari, interni ed esterni, dell’attività della struttura.
2. La graduazione delle posizioni dirigenziali è definita, con provvedimento della Giunta regionale, su proposta del direttore competente in materia di personale ed organizzazione, sentito il comitato di coordinamento delle direzioni di cui all’articolo 14.
3. All’atto dell’istituzione di nuove posizioni dirigenziali, la Giunta regionale provvede alla loro graduazione ai sensi dei commi 1 e 2.
4. La graduazione delle posizioni è aggiornata ogni qualvolta siano messe in atto modifiche rilevanti riguardanti i compiti, la loro complessità, il grado di autonomia, nonché la distribuzione delle responsabilità e l’assegnazione delle risorse.
5. Le valutazioni di cui ai commi che precedono sono effettuate entro 60giorni dalla istituzione delle strutture organizzative di cui al comma 4 dell’articolo. 12.

ARTICOLO 16
(Art. 17, L.R. 16/1996)(Competenze e poteri dei direttori)

1. I direttori, nell’ambito dell’incarico conferito:
a) contribuiscono con proprie proposte all’elaborazione di piani, progetti o altri atti di competenza della Giunta regionale;
b) propongono alla Giunta regionale i programmi attuativi degli obiettivi stabiliti, stimando le risorse necessarie, e ne coordinano l’attuazione da parte delle strutture cui sono preposti;
c) adottano, nell’esercizio delle loro attribuzioni, gli atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, anche mediante l’esercizio di autonomi poteri di spesa e di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;
d) adottano, nell’ambito di criteri e modalità definiti e per quanto di competenza, gli atti di gestione del personale assegnato, ivi compresa la valutazione delle prestazioni e delle conseguenti proposte relative al trattamento economico variabile e all’adozione delle misure in materia disciplinare, in conformità, per i dirigenti, alle determinazioni del nucleo di valutazione di cui all’articolo 30;
e) curano, nell’ambito di criteri e di modalità definite, l’organizzazione del lavoro delle strutture di competenza ivi compresa, previa concertazione con le organizzazioni sindacali, l’articolazione dell’orario di servizio con riferimento alle specifiche esigenze dell’utenza di riferimento;
f) esercitano i poteri di spesa nei limiti degli stanziamenti di bilancio e, ove previsto, quelli di acquisizione delle entrate;
g) indicano le risorse finanziarie che i dirigenti subordinati possono impegnare in relazione alle competenze attribuite;
h) esercitano, previa diffida, il potere sostitutivo in caso di inerzia dei dirigenti subordinati;
i) propongono le costituzioni in giudizio e la resistenza a liti e contenziosi attivi e passivi all’avvocatura regionale;
l) risolvono eventuali conflitti di competenza tra strutture organizzative subordinate.
2. Gli atti e i provvedimenti adottati dai direttori sono definitivi. I provvedimenti di competenza dei direttori non possono essere sottoposti ad avocazione da parte della Giunta regionale se non per particolari ragioni di necessità ed urgenza, che devono essere adeguatamente motivate nel provvedimento di avocazione.
3. Con lo stesso provvedimento di avocazione la Giunta regionale individua il direttore competente ad assumere i provvedimenti conseguenti.

ARTICOLO 17
(Art. 18, L.R. 16/1996)(Competenze e poteri dei dirigenti)

1. I dirigenti, in relazione alle competenze loro attribuite e nel rispetto degli indirizzi concordati con il direttore o con il dirigente di livello sovraordinato:
a) provvedono alla direzione delle strutture organizzative e delle attività cui sono preposti e all’organizzazione del lavoro e la gestione delle risorse umane, strumentali e di controllo assegnate;
b) esercitano, nei limiti delle risorse assegnate, i poteri di spesa e, ove previsto, di accertamento delle entrate;
c) adottano, nell’ambito delle competenze attribuite e delle funzioni delegate dal direttore e/o dal dirigente di livello sovraordinato, gli atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno;
d) verificano periodicamente l’efficacia e la produttività delle strutture organizzative assegnate, analizzando e controllando costi, rendimenti e qualità dell’azione amministrativa;
e) formulano, in relazione al personale assegnato, proposte al dirigente di livello sovraordinato in merito alla mobilità, alla formazione, all’attribuzione dei trattamenti economici variabili, alla valutazione delle prestazioni, nonché all’adozione di ogni altra misura prevista dalla normativa vigente, garantendo il rispetto del principio di parità e di pari opportunità tra uomini e donne.
2. Gli atti e i provvedimenti dei dirigenti, nell’ambito delle rispettive competenze o funzioni delegate come specificato al comma 1, sono definitivi.
Gli atti e i provvedimenti dei dirigenti possono essere sottoposti ad avocazione da parte del dirigente sovraordinato e/o da direttore competente, per particolari ragioni di necessità ed urgenza che devono essere adeguatamente motivate nel provvedimento di avocazione.

ARTICOLO 18
(Art. 26, L.R. 10/1995)(Organismi collegiali pluridisciplinari o interfunzionali)

1. Ogni direttore per la soluzione di questioni che necessitano di apporti pluridisciplinari o interfunzionali, nonché per il compimento di attività istruttorie complesse, fatta salva la responsabilità di procedimento, può costituire appositi organismi composti da dipendenti regionali. In ragione della complessità delle materie o delle attività, a tali organismi possono essere chiamati a partecipare esperti esterni all’amministrazione regionale.
2. Il segretario generale, sentito il comitato di coordinamento delle direzioni, di cui all’articolo 14, adotta le modalità generali per la costituzione, per il funzionamento e per la determinazione di eventuali rimborsi spese e gettoni di presenza a favore di soggetti esterni.

ARTICOLO 19
(Art. 19, L.R. 16/1996)(Rappresentanza e difesa dell’amministrazione regionale)

1. Per la rappresentanza e la difesa in giudizio dell’amministrazione regionale, avanti la magistratura ordinaria, amministrativa e contabile, è istituita l’avvocatura regionale.
2. L’avvocatura provvede in particolare:
a) alla tutela legale dei diritti e degli interessi dell’amministrazione regionale;
b) alla difesa in giudizio dell’amministrazione regionale;
c) alla formulazione di proposte alla Giunta regionale, di concerto con i direttori competenti, circa l’opportunità e/o necessità di promuovere, resistere o abbandonare giudizi, anche formulando pareri e consulenze;
d) a formulare alla Giunta regionale richieste e proposte in ordine all’eventuale affidamento di incarichi a legali esterni, quando questo si renda necessario con riferimento alla specificità delle materie trattate o al livello della sede giurisdizionale, e quando i giudizi si svolgono fuori dalla circoscrizione del tribunale di Milano e del tribunale amministrativo della Lombardia.
3. La Giunta regionale, con apposito atto, provvede alla definizione di ulteriori funzioni, alla individuazione delle posizioni professionali necessarie, alle graduazioni delle medesime posizioni e all’individuazione dell’avvocato coordinatore.
4. La Giunta regionale, al fine di perseguire al meglio gli obiettivi e le finalità di cui alla l.r. 27 dicembre 2006, n. 30 (Disposizioni legislative per l’attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell’articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 ‘Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione’ – Collegato 2007) e nell’ottica di cui all’articolo 2, comma 12, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2008), procede all’iscrizione dei titolari delle posizioni di cui al comma 3 in apposito ruolo professionale. I requisiti e le modalità per accedere al ruolo medesimo sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.
5. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui al comma 4, il personale interessato all’iscrizione al ruolo professionale è quello in servizio all’entrata in vigore della l.r. 31 marzo 2008, n. 5 (Interventi normativi per l’attuazione della programmazione regionale e di modifica e integrazione di disposizioni legislative – Collegato ordinamentale 2008) presso l’Avvocatura regionale, che abbia esercitato con profitto patrocinio professionale a favore della Regione.

ARTICOLO 20
(Art. 20, L.R. 16/1996)(Attività ispettiva e di controllo interno)

1. Il Presidente della Giunta e gli assessori, nell’ambito delle rispettive competenze, si avvalgono di uno specifico comitato per la verifica del corretto funzionamento delle strutture sottoposte, e in particolare:
a) dei costi di funzionamento e dei rendimenti;
b) della corretta gestione delle risorse assegnate;
c) dell’imparzialità e dell’efficienza dei procedimenti di competenza.
Il comitato assicura altresì le verifiche previste dall’articolo 3, comma 1, lettera e).
2. Il comitato è costituito con provvedimento della Giunta regionale, dura in carica fino a metà legislatura ed è eventualmente rinnovabile fino al termine della stessa; è composto da cinque membri, di cui due individuati tra dirigenti regionali in permanenza di servizio e da tre esterni particolarmente esperti nel controllo di gestione e attività ispettiva.
3. Il provvedimento di costituzione del comitato definisce il programma annuale di attività, individua e assegna il contingente di personale di cui può avvalersi, nonché il componente che lo presiede.
4. L’attività del comitato si sviluppa in regime di autonomia operativa e si esplica anche su sollecitazione degli amministratori di cui al comma 1. Il comitato risponde direttamente al presidente della Giunta regionale e alla Giunta. Al termine di ogni intervento il presidente del comitato redige la relazione che trasmette all’assessore, che ha richiesto l’intervento, e al
Presidente della Giunta. La relazione, oltre a mettere in evidenza i fatti e i comportamenti riscontrati, deve contenere suggerimenti in ordine ad azioni migliorative.
5. I componenti del comitato hanno accesso ai documenti amministrativi e possono chiedere oralmente o per iscritto informazioni e copie di atti e documenti ai responsabili delle strutture sottoposte ad indagine.
6. Qualora l’attività di cui ai commi precedenti porti ad evidenziare risultati negativi imputabili ad incapacità gestionale, negligenze, gravi omissioni comportanti anche danni per l’amministrazione o per gli utenti della stessa, la Giunta regionale dispone i conseguenti provvedimenti, non escluso il collocamento a disposizione dei dirigenti e direttori responsabili per la durata massima di un anno, con la conseguente perdita della retribuzione di risultato, fatta salva l’adozione di eventuali altre misure previste dalle normative vigenti.
7. Il comitato trasmette annualmente alla Giunta regionale e alla competente commissione consiliare una relazione informativa sull’attività ispettiva svolta e sui conseguenti atti da
assumere per il miglioramento dell’attività funzionale dell’amministrazione regionale.
8. La Giunta trasmette al nucleo di valutazione di cui all’articolo 30 i risultati e le valutazioni attinenti all’operato dei dirigenti.

ARTICOLO 21
(L.R. 2/1997)(Istituzione della Delegazione della Regione Lombardia presso la sede dell’Unione Europea a Bruxelles)

1. Al fine di favorire la più efficiente trattazione delle questioni che attengono all’applicazione di disposizioni comunitarie nel proprio territorio inerenti agli ambiti di competenza regionale, con particolare riferimento alla programmazione e realizzazione degli interventi che si attuano con il concorso di risorse di fonte comunitaria, la Giunta regionale istituisce una propria delegazione distaccata presso la sede dell’Unione Europea in Bruxelles.
2. La delegazione di cui al comma 1 opera quale strumento di collegamento tecnico, amministrativo ed operativo tra le strutture regionali e gli uffici, gli organismi e le istituzioni comunitarie.
3. Nell’espletamento della propria attività la delegazione di cui al comma 1 assicura altresì il più efficiente collegamento della Regione con la rappresentanza permanente dell’Italia presso l’Unione Europea.
4. La delegazione collabora inoltre alle attività di rappresentanza e alle attività di promozione all’estero e di rilievo internazionale di cui agli articoli 1 e 2 del D.P.R. 31 marzo 1994 (Atto d’indirizzo e coordinamento in materia di attività all’estero delle regioni e delle province autonome).
5. La Giunta regionale provvede all’organizzazione della delegazione, definendone le attribuzioni.
6. La consistenza numerica del personale della delegazione è determinata con riferimento ai limiti e alle disponibilità complessive di bilancio destinate a tale scopo; tali stanziamenti,
stabiliti con provvedimento della Giunta regionale, sono comprensivi di eventuali prestazioni straordinarie, del trattamento di missione, degli incentivi per la produttività, degli oneri previdenziali e assistenziali e di qualsiasi altro trattamento economico aggiuntivo ivi compresa l’indennità di cui all’articolo 23 del decreto legislativo 27 febbraio 1998, n. 62 (Disciplina del trattamento economico per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni in servizio all’estero, a norma dell’articolo 1, commi da 138 a 142, della legge 23 dicembre 1996, n. 662).
7. L’importo massimo degli stanziamenti di cui al comma 6 è determinato, ai soli fini della definizione dei trattamenti economici del personale della delegazione, facendo riferimento ai costi corrispondenti alle posizioni di cui alla tabella sotto indicata, ivi compreso il personale di cui al comma 9:
• Dirigenti C2: 1
• Posizioni organizzative Q3: 4
• Dipendenti categoria D parametro economico 5: 6
• Dipendenti categoria C parametro economico 4: 2
• Dipendenti categoria B parametro economico 4: 1
8. Il personale addetto alla delegazione può essere individuato tra dipendenti regionali di ruolo, oppure provenire da altra pubblica amministrazione o enti ed aziende pubbliche, ovvero può essere assunto ai sensi del comma 9.
9. Fermo restando il limite di spesa determinato ai sensi dei commi 7 e 8 l’amministrazione regionale può ricorrere, per il personale della delegazione, ad assunzioni con contratto di diritto privato a tempo determinato con chiamata diretta e con riferimento ad una categoria tra quelle previste dalla normativa vigente per i dipendenti regionali, tenuto conto dei titoli posseduti riferiti all’incarico da conferire e con riconoscimento del relativo trattamento economico.
10. Il rapporto di lavoro delle unità di personale di cui al comma 9 è costituito con la stipulazione del contratto individuale, sottoscritto, per la parte dell’amministrazione regionale, dal dirigente dell’organizzazione e personale.

ARTICOLO 22
(L.R. 33/1990)(Istituzione dell’agenzia di stampa e di informazione della Giunta regionale e delle strutture e degli organismi per la comunicazione, l’editoria e l’immagine)

1. È istituita presso il settore Presidenza della Giunta regionale una specifica struttura operativa denominata "Agenzia di stampa e informazione", con il compito di garantire una efficace, tempestiva e professionale informazione ai cittadini in ordine all’attività della Giunta regionale 2. La Giunta regionale provvede a definire le competenze dell’Agenzia.
3. L’Agenzia si avvale di uno specifico sistema informativo tale da consentire la più celere e completa comunicazione con i vari settori della Giunta regionale, con le testate di quotidiani, scritti e televisivi e con le Agenzie di stampa (telex, fax, ecc.), nonché di un sistema di
elaborazione informatica dei dati e dei testi.
4. Per lo svolgimento delle attività giornalistiche di competenza della struttura di cui al comma 1, la Giunta regionale può assumere non più di dodici giornalisti iscritti all’Ordine, il cui rapporto di lavoro è regolato dal contratto nazionale di lavoro della categoria; con i singoli provvedimenti di incarico la Giunta determina la durata del rapporto, la qualifica ed il relativo trattamento economico.
5. Fermo restando il limite numerico di cui al comma 4, può far parte dell’agenzia di stampa anche personale esterno all’amministrazione, iscritto all’albo nazionale dei giornalisti ed in possesso di provata esperienza nei settori radiotelevisivo, del giornalismo, della stampa e delle relazioni pubbliche, utilizzato, per un periodo non superiore a cinque anni rinnovabili, con le modalità previste dall’articolo 7, comma 6, del d.lgs. 165/2001 nei limiti delle risorse di bilancio disponibili per le medesime finalità.
6. Con proprio provvedimento la Giunta regionale assegna all’Agenzia personale appartenente al proprio ruolo per lo svolgimento di attività segretariali e per quelle connesse all’uso della specifica strumentazione tecnica.
7. Il responsabile dell’Agenzia di cui al comma 1, che assume la qualifica di "Direttore", è nominato dalla Giunta regionale, su proposta del Presidente, al quale risponde del suo operato.
8. La Giunta regionale costituisce una commissione tecnica in materia di comunicazione, editoria e immagine determinandone le funzioni, la composizione, anche con la presenza di esperti esterni, le modalità di funzionamento, nonché i compensi per i componenti esterni.
9. La commissione di cui al comma 8 esprime il parere preventivo previsto dall’articolo 4, comma 1, della legge regionale 13 febbraio 1990, n. 9 (Disciplina delle pubblicazioni e delle iniziative di comunicazione e di informazione della Regione Lombardia).

ARTICOLO 23
(Art. 21, L.R. 16/1996)(Segreterie dei componenti della Giunta)

1. Il Presidente, il vice presidente e gli assessori della Giunta regionale, per lo svolgimento delle rispettive attività di segreteria, si avvalgono di specifiche unità organizzative denominate segreterie.
2. Alle segreterie compete esclusivamente l’espletamento delle attività conseguenti alle funzioni attribuite al Presidente, al vice presidente e agli assessori non riconducibili nell’ambito di competenze delle direzioni e delle altre strutture organizzative della Giunta regionale.
3. La consistenza numerica di ciascuna delle segreterie è determinata con riferimento ai limiti e alle disponibilità complessive di bilancio destinate a tale scopo, nonché alle quote assegnate a ciascun componente della Giunta regionale. Detti stanziamenti, determinati con provvedimenti della stessa Giunta, sono comprensivi di eventuali prestazioni straordinarie, del trattamento di missione, degli incentivi per la produttività, degli oneri previdenziali e assistenziali e di qualsiasi altro trattamento economico aggiuntivo.
4. L’importo massimo degli stanziamenti di cui al comma 3 da assegnare a ciascun componente della Giunta regionale è determinato, ai soli fini dell’attribuzione del trattamento economico, facendo riferimento ai costi corrispondenti alle posizioni di cui alla tabella sotto indicata, ivi comprendendo il personale di cui ai commi 6 e 7:
dirigenti dalla categoria D3 dalla categoria D1 C Tot
a)Presidente 3 3 3 1 10
b)vice presidente 2 2 3 1 8 c)assessori 1 3 1 1 6
Agli oneri previdenziali ed assistenziali in favore del personale addetto alle segreterie, si provvede con gli stanziamenti di spesa complessivi annualmente determinati per il personale della Giunta regionale.5. Per la quantificazione degli stanziamenti di cui alla prima colonna della tabella di cui al comma 4, si assume quale parametro di riferimento la media del trattamento economico dei dirigenti, con esclusione di quello riconosciuto ai dirigenti che esplicano funzioni di direttore.
6. Il personale addetto alle segreterie può essere individuato tra gli impiegati regionali, oppure comandato da amministrazioni statali, locali, enti ed aziende pubbliche, ovvero può essere assunto ai sensi della comma 7. Quando l’incarico è conferito a dipendenti regionali, la
sottoscrizione del contratto a tempo determinato comporta la novazione del rapporto di lavoro in atto. Alla cessazione del contratto a tempo determinato, salvo che quest’ultima sia dovuta a giusta causa di licenziamento, il dipendente è riassunto automaticamente nella posizione giuridica in godimento prima della sottoscrizione del contratto a termine, con conservazione dell’anzianità complessivamente maturata ai fini del trattamento giuridico, economico, di quiescenza e di previdenza. Ai fini dell’applicazione del presente comma il personale dipendente dalla Giunta regionale, dal Consiglio regionale e da enti ed aziende dipendenti dalla Regione si considera dipendente del medesimo ente.
7. Fermo restando il limite di spesa determinato ai sensi dei commi 4 e 5, il personale delle segreterie può essere assunto tra personale esterno all’amministrazione regionale, con contratto di diritto privato a tempo determinato e con l’attribuzione di una categoria, tra quelle previste dalla normativa vigente per i dipendenti regionali, riferita all’incarico conferito e con riconoscimento del corrispondente trattamento economico. Per il reperimento del personale addetto alle segreterie di cui al presente articolo si può, in alternativa, ricorrere a forme di prestazione lavorativa disciplinate dalla collaborazione coordinata e continuativa.
8. Il rapporto di lavoro delle unità di cui ai commi 6 e 7, viene costituito con la sottoscrizione, anteriormente alla presa di servizio presso la segreteria, del contratto individuale, sottoscritto per l’amministrazione dal dirigente individuato dagli atti di organizzazione. Il contratto individuale stabilisce altresì che il rapporto di cui al presente comma può essere risolto in qualsiasi momento e cessa con la cessazione dell’incarico dell’amministratore che ne ha proposto l’assunzione. Nel caso in cui la cessazione o la modifica dell’incarico avvenga in corso di legislatura e il nuovo amministratore di riferimento confermi il rapporto di lavoro, questo prosegue senza soluzione di continuità.
9. Le spese per compensi straordinari del personale autista messo a disposizione di ciascun componente della Giunta regionale trovano copertura sugli stanziamenti assegnati ai medesimi ai sensi del comma 4.

ARTICOLO 24
(Art. 22, L.R. 16/1996)(Semplificazione dell’attività amministrativa)

1. Ai dirigenti, nell’ambito delle relative competenze, fa capo la responsabilità della semplificazione delle procedure, dell’introduzione di strumenti atti a garantire i diritti dei cittadini in materia di accesso alle informazioni, autocertificazione e partecipazione, nel rispetto dei tempi.
2. Qualora sia necessario o opportuno acquisire il parere o particolari prescrizioni da parte di altre unità organizzative interne all’amministrazione regionale, o qualora lo richiedano obiettivi di snellezza amministrativa per adempimenti dei rispettivi settori, il coordinatore del comitato di coordinamento di cui all’articolo 14 e ciascun direttore possono indire apposite conferenze di servizi, ai sensi e per gli effetti della legge 241/1990.
3. Le determinazioni assunte dalle conferenze di servizi di cui al comma 2 vengono verbalizzate e assumono il carattere di parere, di proposta o provvedimento definitivo.
4. Con provvedimento della Giunta regionale vengono definite le modalità e gli strumenti per assicurare la massima circolazione delle informazioni nell’ambito delle strutture della Giunta regionale e nei rapporti con gli enti locali che operano sul territorio regionale.
5. La Giunta regionale stabilisce le modalità e gli strumenti per rimuovere ostacoli ed inerzie, o comportamenti difformi da quanto previsto dal presente articolo, anche stabilendo specifiche sanzioni di tipo disciplinare ed economico a carico dei dirigenti responsabili.

CAPO III
Ordinamento della dirigenza

ARTICOLO 25
(Art. 24, L.R. 16/1996)(Qualifica dirigenziale)

1. La dirigenza regionale è ordinata nell’unica qualifica di dirigente ed è articolata secondo criteri di omogeneità di funzioni e di graduazione delle responsabilità e dei poteri.
2. Ai dirigenti sono affidate, secondo le norme della presente legge:
a) funzioni di direzione di strutture organizzative;
b) funzioni ispettive e di vigilanza;
c) funzioni specialistiche, ad elevato contenuto professionale.
3. Con riferimento alle strutture organizzative, i dirigenti esplicano le funzioni di:
a) direttore generale o centrale;
b) direttore di funzione specialistica ad elevato contenuto professionale;
c) dirigenti di servizio;
d) dirigenti di ufficio;
e) dirigente di funzione ispettiva e di vigilanza.
4. Limitatamente alla durata dell’incarico, ciascun dirigente con responsabilità di direzione di una struttura organizzativa è sovraordinato agli altri dirigenti che fanno parte della stessa struttura.
5. Ai fini dell’affidamento degli incarichi di cui al comma 2 è istituito l’Albo dei dirigenti della Giunta regionale. Il possesso e l’acquisizione della qualifica dirigenziale comporta automaticamente l’iscrizione all’Albo.
La Giunta regionale, con proprio provvedimento, stabilisce le modalità per l’articolazione e la gestione dell’Albo.
6. A partire dall’avvio della legislatura 2000-2005, l’organico complessivo della dirigenza della Giunta regionale è contenuto nel limite di 340 unità.

ARTICOLO 26
(Art. 25, L.R. 16/1996)(Accesso alla qualifica di dirigente)

1. L’accesso alla qualifica di dirigente avviene:
a) per concorso per titoli ed esami;
b) per corso-concorso.
Le modalità e le tecniche di selezione sono in ogni caso intese a valutare i candidati sul piano delle conoscenze professionali, delle tecniche di gestione e delle capacità direzionali riferite alle posizioni da coprire.
2. Con provvedimento adottato dalla Giunta regionale vengono definite le procedure, gli adempimenti riferibili alle diverse modalità di accesso, nonché la composizione delle commissioni selezionatrici.
3. La modalità di accesso è definita, in relazione alle posizioni da coprire, con provvedimento della Giunta regionale, su proposta dell’assessore competente in materia di personale. Le modalità di cui al presente comma devono garantire il rispetto dei princìpi di imparzialità e di pari opportunità.
4. Con lo stesso provvedimento di cui al comma 3, la Giunta regionale definisce i requisiti per l’accesso sia dall’interno sia dall’esterno, che in ogni caso devono prevedere:
a) il possesso del diploma di laurea;
b) cinque anni di comprovata esperienza professionale nella pubblica amministrazione, in enti di diritto pubblico o aziende pubbliche o private, maturati in qualifica corrispondente, per contenuto, grado di autonomia e responsabilità, alla qualifica immediatamente inferiore a quella dirigenziale.
5. Il diploma di laurea richiesto deve essere attinente al posto messo a concorso e l’attinenza deve essere correlata all’effettiva vacanza di una o più posizioni dirigenziali da ricoprire.
6. Al fine di garantire l’economicità e l’efficienza dell’attività amministrativa e nel rispetto dei principi di trasparenza e di tutela degli idonei, la Giunta regionale e i soggetti di cui all’allegato A, lettere a) Enti dipendenti, b) Enti sanitari, c) Altri enti pubblici, dell’articolo 1, comma 1, della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30 (Disposizioni legislative per l’attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell’articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 ‘Norme sulla procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione’), per la copertura dei posti disponibili, nella qualifica dirigenziale e nei limiti delle rispettive dotazioni organiche, possono reciprocamente ricorrere alle graduatorie vigenti di pubblici concorsi; con provvedimento della Giunta sono stabiliti i criteri, le modalità e le procedure per il ricorso alle suddette graduatorie, fermi restando i requisiti di accesso previsti da ciascuna disciplina. Per i medesimi fini, la Giunta regionale può promuovere la stipulazione di convenzioni con gli enti di cui all’articolo 1, comma 2, del d.lgs. 165/2001, diversi da quelli richiamati al periodo precedente, per il reciproco ricorso, per la copertura dei posti disponibili nella qualifica dirigenziale, alle graduatorie vigenti di pubblici concorsi, nel rispetto delle disposizioni normative proprie di ciascun ente e fermi restando i requisiti di accesso previsti da ciascuna disciplina.

ARTICOLO 27
(Art. 26, L.R. 16/1996)(Conferimento di incarichi dirigenziali)

1. Per il conferimento degli incarichi di funzione dirigenziale si tiene conto:
a) delle attitudini, delle capacità e dei requisiti professionali del singolo dirigente;
b) dei risultati conseguiti in precedenza;
c) dei curricula professionali.
2. Gli incarichi dei dirigenti vengono attribuiti con provvedimenti della Giunta regionale su proposta dell’assessore competente in materia di personale, di concerto con gli altri componenti della Giunta in relazione agli incarichi assessorili. I suddetti provvedimenti sono istruiti su iniziativa dei rispettivi direttori, sentiti i dirigenti di servizio per la nomina dei dirigenti d’ufficio.
3. Alle strutture di cui all’articolo 11, comma 1, lettera a) è preposto un direttore.
4. L’incarico di direttore è conferito con contratto di diritto privato di durata non superiore a cinque anni, eventualmente rinnovabile una sola volta per la medesima direzione; può essere attribuito anche a persone esterne all’amministrazione regionale. Il contratto stabilisce il trattamento economico con riferimento all’entità prevista dal comma 5 dell’articolo 29, nonché i casi di risoluzione anticipata del rapporto. In ogni caso, il contratto deve prevedere la facoltà di recesso da parte dell’amministrazione regionale con la cessazione dalla carica della Giunta regionale che ha conferito l’incarico o dell’assessore preposto alla direzione interessata.
5. L’incarico di direttore è attribuito a persone che siano in possesso del diploma di laurea.
6. Gli elementi negoziali essenziali di tale contratto, ivi comprese le clausole di risoluzione anticipata, sono determinati con apposito provvedimento della Giunta regionale.
7. Salvo quanto previsto dal comma 4, si applicano al direttore le disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro per i dirigenti regionali.
8. Quando l’incarico di direttore è conferito a dirigenti regionali, la sottoscrizione del contratto a tempo determinato comporta la novazione del rapporto di lavoro in atto. Alla cessazione del contratto a tempo determinato, salvo che quest’ultima sia dovuta a giusta causa di licenziamento, il dipendente è riassunto automaticamente nella posizione giuridica in godimento prima della sottoscrizione del contratto a termine con conservazione dell’anzianità complessivamente maturata ai fini del trattamento giuridico, economico, di quiescenza e di previdenza. Ai fini dell’applicazione del presente comma il personale dipendente dalla giunta regionale, dal consiglio e da enti ed aziende dipendenti dalla Regione si considera dipendente dal medesimo ente.
9. L’incarico di direttore è incompatibile con quello di membro del consiglio e della giunta delle regioni, delle province, dei comuni, delle comunità montane, degli organi delle aziende sanitarie locali e aziende ospedaliere nonché di membro del Parlamento.
10. Fermo restando il vincolo numerico di cui al comma 6 dell’articolo 25, gli incarichi di funzione dirigenziale diversi da quelli di direzione possono essere conferiti anche ad esterni all’amministrazione regionale, sino ad una percentuale del 15 per cento delle relative posizioni, con contratti a termine di diritto privato di durata non superiore a cinque anni e rinnovabili. I requisiti richiesti sono il possesso di laurea ed un’esperienza quinquennale in qualifiche dirigenziali, con specifica esperienza nelle attività attinenti alla posizione da ricoprire. Non possono essere assunti con contratti a termine, per gli incarichi di cui al presente comma, impiegati regionali cessati per dimissioni, licenziamento, decadenza o collocamento in quiescenza.

ARTICOLO 28
(Art. 27, L.R. 16/1996)(Mobilità dei dirigenti)

1. La rotazione degli incarichi costituisce principio ispiratore della politica gestionale della dirigenza e pertanto per soddisfare le esigenze di carattere organizzativo dell’amministrazione, nonché per favorirne l’accrescimento professionale, ai dirigenti si applica la più ampia mobilità.
Di norma i dirigenti non possono dirigere la stessa struttura organizzativa per un periodo superiore a dieci anni.
2. La Giunta regionale, in presenza di vacanze di organico e per l’affidamento di incarichi di particolare contenuto tecnico-specialistico può avvalersi, dopo aver esperito i tentativi di conferimento di incarico a dirigenti interni, su proposta delle direzioni interessate, di dirigenti comandati da amministrazioni statali e da altri enti pubblici.
3. Analogamente i dirigenti regionali possono essere comandati presso le amministrazioni di cui al comma 2, previa intesa con l’amministrazione ricevente, ad eccezione dei casi di mobilità esterna conseguente ai provvedimenti di attribuzione di funzioni agli enti locali.

ARTICOLO 29
(Art. 28, L.R. 16/1996)(Trattamento economico)

1. La retribuzione dei dirigenti è determinata in relazione a quanto previsto nella presente legge, tenuto conto dei vincoli e delle disponibilità del bilancio regionale nonché dei contratti collettivi per l’area della dirigenza del comparto.
2. Il trattamento economico dei dirigenti è costituito da:
a) retribuzione di qualifica;
b) retribuzione di posizione;
c) retribuzione di risultato.
3. La retribuzione di posizione è riferita alla graduazione delle posizioni di cui all’articolo 15 ed ha caratteristiche di fissità e continuità per la durata dell’incarico. La retribuzione di risultato, di natura integrativa, è riferita alle prestazioni attese ed ai risultati conseguiti
anche sulla base del sistema delle valutazioni previste dal presente titolo.
4. La quota da destinare alla retribuzione di risultato è definita annualmente dalla Giunta regionale sulla base di quanto stabilito dalla contrattazione collettiva anche per quanto concerne le risorse aggiuntive, e trova capienza in uno specifico capitolo di bilancio. Lo stesso provvedimento determina la quota da assegnare ai dirigenti delle varie strutture.
5. Il trattamento economico dei direttori generali e dei direttori centrali incaricati ai sensi dell’articolo 11 è stabilito con provvedimento della Giunta regionale nella misura massima data dalla retribuzione, comprensiva delle integrazioni, dei direttori generali delle aziende sanitarie così come prevista dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 luglio 1995, n. 502 (Regolamento recante norme sul contratto del direttore generale, del direttore amministrativo e del direttore sanitario delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere). Tale trattamento economico può essere maggiorato fino al 20 per cento nei confronti di non più di un quarto del numero complessivo dei direttori generali e dei direttori centrali, avuto riguardo alla durata del contratto, alla provenienza o meno dai ruoli regionali, alle funzioni e alla complessità attribuite e degli obiettivi assegnati; per il segretario generale della Presidenza della Giunta tale trattamento economico è incrementato in misura non superiore al 20 per cento.
Le integrazioni previste dal citato d.p.c.m. sono riferite esclusivamente ai risultati di gestione ed alla realizzazione degli obiettivi assegnati annualmente dalla Giunta regionale.
6. La Giunta regionale può attribuire ai dirigenti l’incarico di direttore di funzione specialistica di cui alla lettera b) del comma 3 dell’articolo 25 e l’incarico di vicario del direttore generale e centrale. Le modalità di attribuzione di tali incarichi sono quelle di cui ai commi 4, 5, 6, 7, e 8, dell’articolo 27. Il possesso del diploma di laurea può essere sostituito, per i dirigenti di ruolo della Giunta regionale, dal possesso del diploma di scuola media superiore congiuntamente ad un’esperienza dirigenziale acquisita con non meno di 10 anni quale titolare di strutture dirigenziali della Giunta regionale. Il trattamento economico del direttore di funzione specialistica e del vicario del direttore generale è concordato di volta in volta con l’amministrazione regionale, con riferimento alla retribuzione stabilita dal contratto collettivo per l’area della dirigenza, maggiorata di una entità variabile in ragione della complessità e specificità delle responsabilità attribuite, tenuto conto dei valori medi di mercato per figure dirigenziali equivalenti. In ogni caso il contratto di diritto privato che regola i suddetti rapporti deve prevedere la facoltà di recesso da parte dell’amministrazione regionale con la cessazione dalla carica della Giunta regionale che ha conferito l’incarico o dell’assessore preposto alla direzione interessata.
7. Entro novanta giorni dalla data di conferimento dell’incarico, ciascun dirigente è tenuto a depositare:
a) una dichiarazione, del cui contenuto si assume ogni responsabilità, riferita a diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti nei pubblici registri, alle azioni di società, alle cariche di amministratore o di sindaco di società;
b) copia dell’ultima dichiarazione dei redditi soggetti all’imposta sui redditi sulle persone fisiche.
Entro trenta giorni dal termine utile per la presentazione delle dichiarazioni relative all’imposta sui redditi delle persone fisiche, i dirigenti sono tenuti a dichiarare annualmente le variazioni patrimoniali intervenute rispetto all’anno precedente, nonché a depositare copia della dichiarazione dei redditi. Le dichiarazioni previste dal presente articolo sono pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione.
8. La retribuzione di posizione per i dirigenti degli enti e delle aziende dipendenti dalla Regione è definita secondo la disciplina del contratto collettivo per l’area della dirigenza in vigore e in base ai criteri di equiparazione prestabiliti tenuto conto di quanto stabilito dalle leggi regionali istitutive dei singoli enti ed aziende.

ARTICOLO 30
(Art. 29, L.R. 16/1996)(Sistema di valutazione)

1. Le prestazioni dei dirigenti sono soggette a valutazione annuale ai fini dello sviluppo professionale, dell’attribuzione degli incarichi e dell’attribuzione della retribuzione di risultato prevista dall’articolo 29, comma 2, lettera c).
2. Nella definizione dei criteri e dei parametri di valutazione si tiene conto di quanto previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro e inoltre:
a) dei risultati raggiunti e della loro rispondenza agli indirizzi definiti dagli organi di governo;
b) della realizzazione dei programmi e dei progetti affidati;
c) della efficace gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate e della connessa capacità di innovazione.
3. La valutazione tiene conto delle condizioni organizzative ed ambientali in cui l’attività si è svolta, e di eventuali vincoli e variazioni intervenuti nella disponibilità di risorse.
4. Con provvedimento della Giunta regionale, sentito il comitato di coordinamento delle direzioni, vengono definite le modalità, i tempi e gli altri adempimenti relativi alla valutazione delle prestazioni dei dirigenti.
5. La valutazione delle prestazioni è effettuata da un apposito nucleo nominato dalla Giunta regionale composta da cinque membri, di cui due direttori e tre esterni all’amministrazione regionale, particolarmente esperti in materia di valutazione del personale. Lo stesso provvedimento
stabilisce la durata in carica del nucleo di valutazione e ne individua il presidente.
6. Per la valutazione delle prestazioni dei dirigenti cui non siano affidate funzioni di direzioni, il nucleo di valutazione acquisisce previamente indicazioni dai rispettivi direttori.
7. Le valutazioni sono comunicate in forma scritta agli interessati, che entro trenta giorni possono inoltrare al nucleo di valutazione proprie controdeduzioni scritte debitamente motivate.
8. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 20, comma 6, la valutazione negativa della prestazione dei dirigenti e dei direttori può comportare, con riferimento alla gravità della causa o del motivo a supporto della valutazione medesima, la risoluzione anticipata del contratto.
9. Le modalità e gli effetti, anche economici, di cui al comma 7, sono regolati dal contratto individuale per i direttori e dal contratto collettivo nazionale di lavoro per gli altri dirigenti.


ARTICOLO 31
(Art. 30, L.R. 16/1996)(Formazione ed aggiornamento dei dirigenti)

1. Lo sviluppo e l’aggiornamento professionale dei dirigenti sono strumenti per la valorizzazione della capacità e delle attitudini individuali, del più efficace e qualificato espletamento dei compiti loro assegnati.
2. A tal fine, nel quadro degli indirizzi definiti dalla Giunta regionale, il direttore competente attiva programmi ed iniziative, da attuarsi direttamente o con strutture esterne all’amministrazione regionale, avvalendosi di enti pubblici o privati, nonché di esperti nelle discipline interessate, stipulando convenzioni e disciplinari.
3. Con provvedimento della Giunta regionale vengono definiti i criteri per l’accesso all’attività formativa, le modalità di partecipazione e l’impegno personale dei singoli dirigenti.
4. La progettazione delle iniziative formative deve informarsi ai princìpi delle pari opportunità e delle azioni positive e l’organizzazione delle stesse deve assicurare condizioni logistiche e temporali tali da consentire l’effettiva partecipazione di tutti i dirigenti.

ARTICOLO 32
(Art. 31, L.R. 16/1996)(Sostituzione dei dirigenti)

1. In caso di assenza o di impedimento di un direttore, le relative funzioni sono affidate, con provvedimento della Giunta regionale, ad altro dirigente provvisto di professionalità adeguata all’incarico. Con il medesimo provvedimento la Giunta regionale stabilisce il trattamento
corrispondente alla funzione temporaneamente attribuita. Detto trattamento sarà corrisposto a titolo di assegno personale e l’entità non potrà essere superiore alla differenza tra il trattamento economico del direttore sostituito e quello in godimento.
2. In caso di assenza o di impedimento di un dirigente le relative funzioni sono conferite ad altro dirigente individuato, preferibilmente nell’ambito della medesima struttura, secondo le modalità previste dalla presente legge.
3. Per assenze di breve durata, non superiori a trenta giorni nell’arco dell’anno solare, gli incarichi di cui al comma 1 sono automaticamente conferiti al dirigente indicato all’inizio di ogni anno da ciascun direttore;
non comportano attribuzione di trattamenti economici aggiuntivi.
4. Nei casi di aspettativa superiore ai sei mesi previsti dalla normativa vigente e con l’esclusione dei periodi di congedo di maternità o di paternità stabiliti dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’art. 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), la titolarità del relativo incarico viene assegnata ad altro dirigente. Il dirigente in aspettativa mantiene il diritto alla qualifica e al corrispondente trattamento economico. Alla cessazione dell’aspettativa allo stesso dirigente viene assegnato un nuovo incarico equipollente a quello precedentemente ricoperto, tenuto conto delle competenze, dell’esperienza e delle esigenze organizzative.

ARTICOLO 33
(Art. 32, L.R. 16/1996)(Estinzione del rapporto di lavoro dei dirigenti)

1. La cessazione del rapporto di lavoro dei dirigenti a tempo indeterminato ha luogo nelle ipotesi previste dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro e dalle altre disposizioni di legge in materia.
2. Il rapporto di lavoro a tempo determinato dei dirigenti si estingue secondo quanto disposto dai singoli contratti individuali.

CAPO IV
Norme finali

ARTICOLO 34
(Art. 38, L.R. 16/1996)(Norma organizzativa)

1. Per esercitare i compiti previsti dall’articolo 21, comma 2, punto 5 dello Statuto da parte della Giunta e per assicurare una gestione coordinata, tempestiva ed unitaria delle fasi, delle iniziative e dei provvedimenti inerenti all’attuazione del presente titolo è istituito uno specifico comitato assessorile presieduto dall’assessore competente in materia di organizzazione e personale e da altri tre assessori nominati dalla Giunta regionale.
2. Il comitato riferisce periodicamente alla giunta anche al fine delle decisioni di competenza del suddetto organo.

ARTICOLO 35
(Art. 39, L.R. 16/1996)(Norma finale)

1. Per tutto quanto non previsto dal presente titolo, si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale con qualifica dirigenziale.

TITOLO III
ORDINAMENTO DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA E DELLA DIRIGENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE
CAPO I
Principi generali

ARTICOLO 36
(Art. 1, L.R. 21/1996)(Finalità ed oggetto)

1. Le disposizioni del presente titolo, in attuazione dello Statuto della Regione, secondo i princìpi del d.lgs. 165/2001 e legge 241/1990, nonché del principio di contrattualizzazione, definiscono i princìpi ed i criteri di organizzazione delle strutture del Consiglio regionale e disciplinano i rapporti di lavoro, le attribuzioni e le responsabilità della dirigenza del Consiglio regionale.
2. Le finalità cui si ispirano le disposizioni del presente titolo sono:
a) distinguere le responsabilità ed i poteri dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale e del suo Presidente, nonché degli altri organi consiliari, da quelli propri della dirigenza;
b) migliorare l’efficienza delle strutture organizzative dell’amministrazione consiliare cui sono demandate attività di gestione, nonché di supporto alle funzioni legislative, amministrative e di controllo di competenza dei singoli consiglieri, del Consiglio regionale e degli organi interni dello stesso;
c) accrescere la capacità di innovazione del sistema organizzativo consiliare;
d) promuovere lo sviluppo delle competenze e valorizzare la professionalità dei dirigenti consiliari, garantendo a tutti pari opportunità;
e) assicurare la trasparenza e la qualità dell’attività amministrativa;
f) aumentare la flessibilità dell’organizzazione consiliare riducendo l’area della regolamentazione legislativa;
g) migliorare la produzione legislativa e normativa della regione, con riferimento alla trasparenza, alla qualità tecnica ed alla fattibilità delle disposizioni normative;
h) ampliare l’efficacia dell’informazione e comunicazione istituzionale sull’attività del Consiglio regionale, nonché l’acquisizione delle conoscenze, concernenti la società e le istituzioni, rilevanti per l’esercizio delle funzioni della Regione.

ARTICOLO 37
(Art. 2, L.R. 21/1996)(Competenze dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale)

1. Al fine di distinguere le responsabilità ed i poteri dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale e del suo Presidente da quelli propri dei dirigenti, competono allo stesso Ufficio di Presidenza:
a) la definizione delle funzioni e dell’articolazione delle strutture organizzative del Consiglio regionale;
b) la quantificazione delle risorse economico-finanziarie da destinare alle diverse finalità, ivi comprese quelle relative alle risorse umane, tecnologiche e strumentali, nonché l’assegnazione di quote di bilancio alle diverse articolazioni organizzative;
c) l’approvazione delle indicazioni formulate dai direttori generali relative all’articolazione delle corrispondenti direzioni generali;
d) la verifica della rispondenza dell’attività e dei risultati raggiunti agli obiettivi e agli indirizzi stabiliti;
e) il conferimento degli incarichi di direzione delle strutture organizzative del Consiglio regionale e l’assunzione dei provvedimenti inerenti alla valutazione delle prestazioni dei dirigenti incaricati;
f) la soluzione di eventuali conflitti di competenza tra direzioni generali, ove costituite;
g) tutti i provvedimenti attuativi del presente titolo che non siano espressamente posti in capo ai dirigenti.
2. L’Ufficio di Presidenza, nel rispetto dei principi previsti dall’articolo 35 del d.lgs. 165/2001 disciplina i requisiti e i criteri generali nonché le modalità e le procedure di accesso all’impiego presso il Consiglio regionale.

ARTICOLO 38
(Art. 3, L.R. 21/1996)(Competenze della dirigenza del Consiglio regionale)

1. Compete alla dirigenza supportare l’Ufficio di Presidenza, il suo Presidente e gli altri organi consiliari, nell’assolvimento dei rispettivi compiti istituzionali, mediante l’elaborazione di programmi, di proposte e di schemi di provvedimenti amministrativi e legislativi, nonché assicurare larealizzazione degli obiettivi e delle finalità di cui all’articolo 36.
2. Costituiscono attribuzioni della dirigenza:
a) la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa delle strutture e delle attività cui è preposta, compresa l’adozione di tutti gli atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, mediante l’esercizio di autonomi poteri di spesa e di organizzazione delle risorse umane,
strumentali e di controllo;
b) la direzione delle strutture organizzative assegnate, la verifica dei risultati ed il controllo dei tempi, dei costi, dei rendimenti e della qualità dell’attività amministrativa, nonché le relazioni con le organizzazioni sindacali nell’ambito delle competenze di cui al contratto collettivo nazionale di lavoro del personale regionale;
c) lo studio delle problematiche di natura giuridico-amministrativa, economico-sociale, tecnico-scientifica attinenti alle materie di competenza del Consiglio regionale e dei suoi organi interni, nonché l’elaborazione di relazioni, pareri, proposte;
d) il compito di rappresentare elementi di conoscenza e di valutazione utili per l’assunzione delle decisioni e la formulazione di programmi per il raggiungimento degli obiettivi e dei risultati concordati, all’Ufficio di Presidenza, al suo Presidente, agli organi interni del Consiglio
regionale ed alle rispettive presidenze, nonché ai dirigenti sovraordinati;
e) la responsabilità di procedimenti amministrativi ivi compresi quelli relativi agli appalti e ai concorsi, nonché la presidenza delle relative commissioni e la stipulazione dei contratti.
3. I provvedimenti di competenza dei dirigenti sono definitivi.

ARTICOLO 39
(Art. 4, L.R. 21/1996)(Responsabilità della dirigenza)

1. Con riferimento alle attribuzioni di cui all’articolo 38, commi 1 e 2, e nell’ambito dell’ordinaria responsabilità disciplinare, amministrativa, civile e penale, i dirigenti sono responsabili:
a) della coerenza sotto il profilo programmatico, legislativo, finanziario e organizzativo dei provvedimenti assunti, in relazione agli obiettivi generali dell’azione dell’amministrazione consiliare;
b) dell’imparziale assolvimento delle funzioni di supporto amministrativo e tecnico all’esercizio delle funzioni istituzionali, spettanti ai consiglieri, all’Ufficio di Presidenza e al suo Presidente, all’assemblea e ai suoi organi interni;
c) dei risultati conseguiti nell’attività gestionale, nel rispetto dei vincoli di tempo e di costo stabiliti;
d) della corretta gestione e della valorizzazione delle risorse umane cui sono preposti, osservando criteri di parità e promuovendo le pari opportunità tra uomini e donne;
e) della gestione economica ed efficiente delle risorse finanziarie assegnate, nel rispetto della quota di bilancio e dei limiti di spesa prestabiliti, compresi quelli relativi al personale e alle risorse strumentali;
f) della trasparenza e della semplificazione dell’attività e delle procedure amministrative interne al Consiglio regionale;
g) della circolazione delle informazioni riguardanti il funzionamento della struttura cui sono preposti, ivi comprese quelle riguardanti la gestione del personale;
h) dell’osservanza della riservatezza e del segreto d’ufficio ove ciò sia espressamente previsto dal procedimento amministrativo o dalle norme in vigore.
2. Ciascun dirigente è responsabile del conseguimento degli obiettivi assegnati, della gestione delle risorse attribuite e dei risultati raggiunti nei confronti del dirigente sovraordinato;
ciascun direttore generale è responsabile nei confronti dell’Ufficio di Presidenza e del suo Presidente.
3. All’inizio di ogni anno i dirigenti, anche ai fini della valutazione delle prestazioni, presentano ai dirigenti sovraordinati e questi ai rispettivi direttori generali, e i direttori generali all’Ufficio di Presidenza, una relazione scritta sull’attività svolta nel corso dell’anno precedente. L’Ufficio di Presidenza si esprime con specifico provvedimento sulle relazioni rassegnate dai direttori generali.

ARTICOLO 40
(Art. 5, L.R. 21/1996)(Codice etico, incarichi e incompatibilità)

1. Il comportamento della dirigenza si ispira a criteri di:
a) rispetto dei diritti dei consiglieri regionali e dei cittadini;
b) pieno adempimento dei propri compiti;
c) imparzialità;
d) trasparenza.
2. Il dirigente, nell’esercizio delle proprie competenze e relativi ambiti di intervento, deve assicurare l’accesso dei consiglieri regionali e dei cittadini alle informazioni alle quali essi abbiano titolo e, nei limiti in cui ciò non sia escluso dagli obblighi di riservatezza, fornire tutte le informazioni e le spiegazioni necessarie per individuare ed eliminare eventuali ostacoli.
3. Il dirigente non può impegnarsi in alcuna attività che contrasti con il corretto adempimento delle proprie responsabilità e il pieno svolgimento dei propri compiti.
4. Il dirigente prima di assumere l’incarico dirigenziale deve dichiarare al Presidente del Consiglio regionale l’insussistenza di cause di incompatibilità e di conflitti di interesse connessi con l’incarico stesso, sottoscrivendo a tal fine una specifica dichiarazione; in caso di incompatibilità sopravvenuta il dirigente è tenuto a darne immediata comunicazione al Presidente del Consiglio regionale.
5. Il dirigente non può accettare incarichi di collaborazione a titolo oneroso da parte di chi abbia interesse in decisioni o compiti che rientrano nella sua sfera di competenza, né può accettare da soggetti diversi dall’amministrazione compensi o altre utilità per prestazioni alle quali è tenuto per lo svolgimento dei propri compiti di istituto. Comunque gli incarichi, che non rientrino nei casi di esclusione sopra citati, devono essere sottoposti preventivamente all’autorizzazione dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.
6. Il dirigente non può accettare benefici o qualsivoglia utilità, che non siano meramente simbolici, da parte di chi abbia interessi coinvolti nello svolgimento dei suoi compiti di ufficio o in decisioni che appartengono alla sua sfera di competenza.
7. Fatte salve le responsabilità penali e amministrative, le violazioni delle norme di cui al presente articolo devono essere considerate ai fini della valutazione delle responsabilità disciplinari secondo la normativa vigente.
8. I principi e le norme di cui al presente articolo, e ulteriori specificazioni, ivi compresa la regolamentazione dei provvedimenti disciplinari, definiti dall’Ufficio di Presidenza, devono essere inclusi nel contratto individuale e sottoscritti dal dirigente all’atto dell’accettazione della nomina a dirigente.

ARTICOLO 41
(Art. 6, L.R. 21/1996)(Assegnazione di quote di bilancio)

1. In concomitanza con l’approvazione del bilancio di previsione del Consiglio regionale e comunque entro i successivi sessanta giorni, l’Ufficio di Presidenza, sentiti i direttori generali, esplicita, con specifico provvedimento, i progetti da attuare con le relative priorità e gli indirizzi generali.
2. L’Ufficio di Presidenza, entro lo stesso termine di cui al comma 1, procede all’assegnazione a ciascuna direzione generale, o ad altra struttura assimilabile per autonomia decisionale ed operativa di una specifica quota di bilancio individuando i capitoli di spesa.

ARTICOLO 42
(Art. 7, L.R. 21/1996)(Fonti della regolamentazione organizzativa e dei rapporti di lavoro)

1. Fermo restando quanto stabilito dal presente titolo, l’organizzazione consiliare è regolata, secondo le rispettive competenze, mediante:
a) provvedimenti e atti di organizzazione dell’Ufficio di Presidenza e dei dirigenti delle diverse strutture in cui si articola l’amministrazione consiliare;
b) atti privatistici riferiti ai rapporti di lavoro.
2. Nelle materie soggette alla disciplina del codice civile, delle leggi sul lavoro e in quelle comunque assoggettabili ai contratti collettivi, il rapporto di lavoro con i dipendenti è regolato con i poteri del privato datore di lavoro. A tal fine l’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale adotta, secondo le disposizioni del presente titolo, tutte le misure necessarie ed opportune.

CAPO II
ORDINAMENTO DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DEL CONSIGLIO REGIONALE

ARTICOLO 43
(Art. 8, L.R. 21/1996)(Criteri generali di organizzazione)

1. La struttura organizzativa del Consiglio regionale si ispira ai modelli organizzativi delle assemblee parlamentari, con il fine di assicurare i servizi di supporto necessari al migliore esercizio delle funzioni di legislazione, di indirizzo e di controllo dell’organo consiliare.
2. L’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, nell’adozione degli atti spettanti ai sensi del presente titolo individua forme organizzative adeguate a dare piena attuazione ai principi costituzionali introdotti con la legge costituzionale del 22 novembre 1999, n. 1 (Disposizioni concernenti l’elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l’autonomia statutaria delle Regioni) e la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione). A tal fine l’Ufficio di Presidenza adotta soluzioni organizzative in grado di garantire in particolare:
a) il raccordo intersettoriale nello svolgimento delle funzioni;
b) il coordinamento di tutte le funzioni direzionali trasversali per l’adeguato supporto all’azione dell’intera struttura regionale;
c) il raccordo tra gli organi di governo regionale e le strutture amministrativo-gestionali.
3. La struttura organizzativa del Consiglio regionale si articola in:
a) strutture permanenti, che attengono a funzioni ed attività di carattere continuativo;
b) strutture temporanee, connesse alla realizzazione di specifici progetti, di cui all’articolo 48 e nei casi indicati dall’articolo 47.
4. I dirigenti responsabili delle strutture permanenti esercitano, nei limiti stabiliti dal presente titolo, un potere gerarchico nei confronti delle unità organizzative e del personale assegnato. I dirigenti responsabili di progetto esercitano un potere gerarchico nei confronti del personale direttamente assegnato e hanno poteri di coordinamento funzionale nei confronti delle altre unità organizzative e del relativo personale coinvolto nel progetto.

ARTICOLO 44
(Art. 8-bis, L.R. 21/1996)(Gestione flessibile del personale e finanziamento dell’area delle posizioni organizzative)

1. Le risorse decentrate confermate dal contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto “Regioni e Autonomie locali” del 22 gennaio 2004 e quelle definite dai successivi contratti collettivi nazionali di lavoro del medesimo comparto possono essere ulteriormente incrementate in relazione ai risparmi derivanti dalla mancata copertura dei posti della dotazione organica.
2. La maggiorazione di cui al comma 1 è finalizzata, con le modalità definite in sede di contrattazione collettiva decentrata integrativa, ad attuare misure di gestione flessibile del personale a supporto delle specifiche esigenze organizzative derivanti dalle attività degli organi istituzionali del Consiglio regionale nonché al finanziamento dell’area delle posizioni organizzative.

ARTICOLO 45
(Art. 8-ter, L.R. 21/1996)(Incremento delle risorse per la corresponsione dei compensi relativi alle prestazioni di lavoro straordinario)

1. Le risorse per la corresponsione dei compensi per il lavoro straordinario previste dalla contrattazione collettiva nazionale possono essere incrementate in relazione alle esigenze di assistenza diretta agli organi istituzionali del Consiglio regionale. A tal fine, l’Ufficio di Presidenza, in sede di programmazione annuale delle attività, determina l’importo dell’incremento e ne individua la relativa copertura nell’ambito delle capacità di bilancio con conseguente adeguamento delle disponibilità del fondo per il compenso del lavoro straordinario.

ARTICOLO 46
(Art. 8-quater, L.R. 21/1996)(Risorse aggiuntive per il finanziamento delle posizioni organizzative)

1. Il fondo per il finanziamento delle posizioni organizzative di cui all’articolo 17, comma 2, lettera c), del CCNL 1 aprile 1999, è incrementato con risorse poste a carico del bilancio del Consiglio regionale, nella misura del 12 per cento.

ARTICOLO 47
(Art. 9, L.R. 21/1996)(La struttura organizzativa del Consiglio regionale)

1. La struttura organizzativa si articola in:
a) Direzioni generaliSono unità organizzative complesse ed articolate, individuate con riferimento alle esigenze istituzionali e di gestione amministrativa;
b) Unità di supporto specialistico (staff)
Sono unità organizzative, sia temporanee che permanenti, con compiti di studio, ricerca, elaborazioni complesse, assistenza tecnica, ispettivi;
c) Servizi
Sono unità organizzative complesse costituite nell’ambito delle direzioni generali individuate sulla base dell’omogeneità dei prodotti/servizi erogati o dei processi gestiti o delle competenze specialistiche richieste;
d) Uffici
Sono unità organizzative semplici individuate in base a criteri di efficacia ed economicità dell’organizzazione dei processi di lavoro e costituiscono articolazioni sia delle direzioni generali che dei servizi;
e) Unità operative organiche
Sono unità organizzative elementari, vengono costituite quanto ciò risulti necessario per ’espletamento di compiti e di atti che, per le comuni caratteristiche o per il carico di lavoro, richiedono una struttura organizzativa snella ed omogenea. Costituiscono articolazioni sia delle direzioni generali, sia dei servizi, sia degli uffici. Possono essere temporanee o permanenti.
2. L’Ufficio di Presidenza, con specifici provvedimenti presi con votazione unanime dei componenti assegnati, definisce princìpi, criteri e modalità di organizzazione delle strutture dell’amministrazione consiliare e per l’istituzione delle direzioni generali, che comunque non possono superare il numero di tre, definendone le funzioni e le corrispondenti attività.
Qualora le proposte approvate dall’Ufficio di Presidenza non ottengano l’unanimità, i provvedimenti devono essere adottati dal Consiglio regionale entro sessanta giorni dalla trasmissione della proposta.
3. L’Ufficio di Presidenza con specifico provvedimento definisce l’articolazione, nonché i limiti numerici dei servizi, degli uffici, delle unità di supporto specialistico e delle unità operative organiche compresi nell’ambito di ciascuna direzione generale.
4. I servizi sono istituiti, sentiti i rispettivi direttori generali, con provvedimento dell’Ufficio di Presidenza, su proposta del direttore generale competente in materia di organizzazione.
5. Le unità di supporto specialistico sono istituite con provvedimento dell’Ufficio di Presidenza, su proposta del direttore generale competente in materia di organizzazione.
6. Gli uffici e le unità operative organiche sono istituiti, su indicazione dei rispettivi direttori generali, con provvedimento dell’Ufficio di Presidenza, su proposta del direttore generale competente in materia di organizzazione, sentiti i dirigenti dei servizi interessati.
7. La definizione delle competenze ed aree di attività delle strutture organizzative di cui ai commi precedenti costituisce parte integrante dei rispettivi provvedimenti istitutivi.

ARTICOLO 48
(Art. 10, L.R. 21/1996)(Strutture di progetto)

1. Le strutture di progetto di cui all’articolo 43, comma 3, lettera b) sono unità organizzative istituite con provvedimento dell’Ufficio di Presidenza per la realizzazione di obiettivi di rilevante interesse regionale caratterizzati di interfunzionalità, unicità e temporaneità.
2. Il provvedimento con il quale l’Ufficio di Presidenza istituisce una struttura di progetto e conferisce il relativo incarico dirigenziale, stabilisce:
a) gli obiettivi da perseguire e i risultati attesi dal progetto;
b) le risorse di personale, finanziarie e strumentali direttamente assegnate;
c) il termine di completamento del progetto, che è stabilito nel termine di dodici mesi dall’inizio, prorogabile una sola volta per un periodo non superiore al 50 per cento della durata iniziale;
d) le modalità di verifica dello stato di avanzamento;
e) i collegamenti funzionali con le strutture permanenti e le modalità di condivisione delle risorse;
f) le attribuzioni e i poteri specifici del dirigente responsabile di progetto;
g) le modalità di rientro delle risorse umane nelle strutture permanenti;
h) la direzione generale cui fa riferimento;
i) il trattamento economico attribuito al dirigente responsabile in conformità alle disposizioni di cui agli articoli 49, comma 3, e 61.
3. Il numero dei dirigenti assegnati alle strutture di progetto non può essere superiore al 10 per cento degli incarichi di dirigenza attribuiti.

ARTICOLO 49
(Art. 11, L.R. 21/1996)(Posizioni dirigenziali e loro graduazione)

1. Le posizioni dirigenziali sono graduate, anche ai fini della retribuzione di posizione prevista dal contratto collettivo nazionale per l’area della dirigenza, in funzione dei seguenti parametri di riferimento:
a) complessità organizzativa e gestionale della struttura;
b) dimensione delle risorse finanziarie, strumentali ed umane a disposizione;
c) dimensione e qualità dei referenti e dei destinatari, interni ed esterni, dell’attività della struttura.
2. La graduazione delle posizioni dirigenziali è definita, con provvedimento dell’Ufficio di Presidenza, su proposta del direttore generale competente in materia di personale ed organizzazione.
3. All’atto dell’istituzione di nuove posizioni dirigenziali o della costituzione di strutture di progetto, l’Ufficio di Presidenza provvede alla loro graduazione ai sensi dei commi 1 e 2.
4. La graduazione delle posizioni è aggiornata ogni qualvolta siano messe in atto modifiche rilevanti riguardanti i compiti, la loro complessità, il grado di autonomia, nonché la distribuzione delle responsabilità e l’assegnazione delle risorse.
5. Le valutazioni di cui ai commi che precedono sono effettuate entro 60 giorni dalla istituzione delle unità organizzative di cui ai commi 4, 5 e 6 dell’articolo 47.
6. Il numero complessivo delle posizioni dirigenziali è definito dall’Ufficio di Presidenza nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia, e comunque non può superare le quaranta unità.

ARTICOLO 50
(Art. 12, L.R. 21/1996)(Competenze e poteri dei direttori generali)

1. I direttori generali, nell’ambito dell’autonomia dell’incarico conferito, e fermo restando il potere di indirizzo dell’Ufficio di Presidenza:
a) contribuiscono con proprie proposte all’elaborazione dei progetti e degli atti di competenza dell’Ufficio di Presidenza e degli altri organi interni del Consiglio regionale;
b) propongono all’Ufficio di Presidenza i programmi attuativi degli obiettivi stabiliti, stimando le risorse necessarie, e ne coordinano l’attuazione da parte delle strutture cui sono preposti;
c) adottano, nell’esercizio delle loro attribuzioni, gli atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, anche mediante l’esercizio di autonomi poteri di spesa e di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;
d) nominano i responsabili delle unità operative organiche di cui all’articolo 47, comma 1, lettera e), sulla base di criteri stabiliti dall’Ufficio di Presidenza;
e) adottano, nell’ambito di criteri e modalità definiti e per quanto di competenza, gli atti di gestione del personale assegnato, ivi comprese la valutazione delle prestazioni e delle conseguenti proposte relative al trattamento economico variabile e all’adozione delle misure in materia disciplinare, in conformità, per i dirigenti, alle determinazioni del nucleo di valutazione di cui all’articolo 62;
f) curano, nell’ambito di criteri e di modalità definiti, l’organizzazione del lavoro delle strutture di competenza ivi compresa, previa concertazione con le organizzazioni sindacali, l’articolazione dell’orario di servizio con riferimento alle specifiche esigenze dell’assemblea regionale e dei suoi organi interni, nonché dell’eventuale utenza esterna;
g) esercitano i poteri di spesa nei limiti degli stanziamenti di bilancio e, ove previsto, quelli di acquisizione delle entrate;
h) indicano le risorse finanziarie che i dirigenti subordinati possono impegnare in relazione alle competenze attribuite;
i) esercitano, previa diffida, il potere sostitutivo in caso di inerzia dei dirigenti subordinati;
j) propongono le costituzioni in giudizio e la resistenza a liti e contenziosi attivi e passivi;
k) risolvono eventuali conflitti di competenza tra unità organizzative subordinate.
2. Gli atti e i provvedimenti adottati dai direttori generali sono definitivi. I provvedimenti di competenza dei direttori generali non possono essere sottoposti ad avocazione da parte dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale se non per particolari ragioni di necessità ed urgenza, che devono essere adeguatamente motivate nel provvedimento di avocazione.
3. Con lo stesso provvedimento di avocazione l’Ufficio di Presidenza individua il direttore generale competente ad assumere i provvedimenti conseguenti.

ARTICOLO 51
(Art. 12-bis, L.R. 21/1996)(Il Segretario generale)

1. Il direttore generale al quale è affidato il ruolo di segretario generale, oltre alle funzioni ed ai poteri di cui all’articolo 50, coordina l’azione amministrativa delle strutture del Consiglio regionale, il raccordo con le strutture organizzative dei diversi livelli di governo e della Giunta regionale e degli organi ed organismi dello Stato e di altri enti a carattere nazionale ed internazionale, coordina la realizzazione degli indirizzi e dei programmi adottati dall’Ufficio di Presidenza.
2. Il segretario generale è nominato dall’Ufficio di Presidenza, anche tra persone esterne all’amministrazione regionale. Lo stesso provvedimento ne determina contestualmente la durata ed il trattamento economico particolare.
3. Al segretario generale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 59 e 61.
4. Il segretario generale presiede il comitato di coordinamento delle direzioni generali composto dai direttori generali.

ARTICOLO 52
(Art. 13, L.R. 21/1996)(Competenze e poteri dei dirigenti)

1. I dirigenti, in relazione alle competenze loro attribuite e nel rispetto degli indirizzi concordati con il direttore generale o con il dirigente di livello sovraordinato:
a) provvedono alla direzione delle unità organizzative e delle attività cui sono preposti, all’organizzazione del lavoro e alla gestione delle risorse umane, strumentali e di controllo assegnate;
b) esercitano, nei limiti delle risorse assegnate, i poteri di spesa e, ove previsto, di accertamento delle entrate;
c) adottano, nell’ambito delle competenze attribuite e delle funzioni delegate dal direttore generale e/o dal dirigente di livello sovraordinato, gli atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno;
d) verificano periodicamente l’efficacia e la produttività delle unità organizzative assegnate, analizzando e controllando costi, rendimenti e qualità dell’attività svolta;
e) formulano, in relazione al personale assegnato, proposte al dirigente di livello sovraordinato in merito alla mobilità, alla formazione, all’attribuzione dei trattamenti economici variabili, alla valutazione delle prestazioni, nonché all’adozione di ogni altra misura prevista dalla normativa vigente, garantendo il rispetto del principio di parità e di pari opportunità tra uomini e donne.
2. Gli atti e i provvedimenti dei dirigenti, nell’ambito delle rispettive competenze come specificato al comma 1, sono definitivi. Gli atti e i provvedimenti dei dirigenti possono essere sottoposti ad avocazione, rispettivamente dal dirigente sovraordinato e dal direttore generale competente, per particolari ragioni di necessità ed urgenza che devono essere adeguatamente motivate nel provvedimento di avocazione.

ARTICOLO 53
(Art. 26, L.R. 10/1995)(Organismi collegiali pluridisciplinari o interfunzionali)

1. Ogni direttore generale per la soluzione di questioni che necessitano di apporti pluridisciplinari o interfunzionali, nonché per il compimento di attività istruttorie complesse, fatta salva la responsabilità di procedimento, può costituire appositi organismi composti da dipendenti regionali. In ragione della complessità delle materie o delle attività, a tali organismi possono essere chiamati a partecipare esperti esterni all’amministrazione regionale.
2. Il segretario generale, sentito il comitato di coordinamento delle direzioni generali, di cui all’articolo 51, comma 4, adotta le modalità generali per la costituzione, per il funzionamento e per la determinazione di eventuali rimborsi spese e gettoni di presenza a favore di soggetti esterni.

ARTICOLO 54
(Art. 14, L.R. 21/1996)(Attività di controllo interno)

1. L’Ufficio di Presidenza si avvale di uno specifico comitato per la verifica del corretto funzionamento delle strutture sottoposte, e in particolare:
a) dei costi di funzionamento e dei rendimenti;
b) della corretta gestione delle risorse assegnate;
c) dell’imparzialità e dell’efficienza dei procedimenti di competenza.
2. Il comitato assicura altresì le verifiche previste dall’articolo 37, comma 1, lettera d).
3. L’attività del comitato si sviluppa in regime di autonomia operativa e si esplica anche su sollecitazione dell’Ufficio di Presidenza. Il comitato risponde direttamente al Presidente del consiglio e all’Ufficio di Presidenza.
4. Il comitato è composto da un dirigente regionale e da due membri esterni all’amministrazione, individuati tra professionisti particolarmente esperti in tecniche di valutazione, di controllo, di gestione e attività ispettiva. La composizione del comitato e la nomina del suo presidente sono disposte con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza; il comitato è costituito con decreto del Presidente del Consiglio regionale.
5. Il comitato dura in carica fino a metà legislatura ed è eventualmente confermabile fino al termine della stessa.
6. Lo stesso provvedimento di costituzione del comitato individua la struttura organizzativa di supporto e assegna il contingente di personale di cui può avvalersi sia con attribuzione permanente che temporanea e dispone la nomina del relativo responsabile.
7. Il comitato può chiedere all’Ufficio di Presidenza di poter disporre di consulenze specializzate per esigenze particolari specificatamente motivate.
8. I componenti del comitato hanno accesso ai documenti amministrativi e possono chiedere oralmente o per iscritto informazioni e copie di atti e documenti ai responsabili delle strutture sottoposte ad indagine.
9. Al termine di ogni intervento il comitato rassegna all’Ufficio di Presidenza una relazione sui risultati dell’attività di controllo ed esprime le proprie valutazioni in merito.
10. L’Ufficio di Presidenza trasmette al nucleo di valutazione di cui all’articolo 62 i risultati e le valutazioni attinenti all’operato dei dirigenti.
11. La commissione competente può chiedere annualmente all’Ufficio di Presidenza una relazione sull’attività di controllo interno.

ARTICOLO 55
(Art. 15, L.R. 21/1996)(Semplificazione dell’attività amministrativa)

1. Ai dirigenti, nell’ambito delle relative competenze, fa capo la responsabilità della semplificazione delle procedure, dell’introduzione di strumenti atti a garantire i diritti dei consiglieri regionali e dei cittadini in materia di accesso alle informazioni, autocertificazione e partecipazione, nel rispetto dei tempi previsti dalle normative vigenti. 2. Qualora sia necessario o opportuno acquisire il parere o particolari prescrizioni da parte di altre unità organizzative interne all’amministrazione regionale, ciascun direttore generale può indire apposite conferenze di servizi, ai sensi e per gli effetti della legge 241/1990, qualora lo richiedano obiettivi di snellezza
amministrativa per adempimenti di competenza di diverse strutture amministrative.
3. Le determinazioni assunte dalle conferenze di servizi di cui al comma 2 vengono verbalizzate e assumono il carattere di parere, di proposta o provvedimento definitivo.
4. Con provvedimento dell’Ufficio di Presidenza vengono definite le modalità e gli strumenti per assicurare la massima circolazione delle informazioni nell’ambito delle strutture consiliari e nei rapporti con l’esterno.
5. L’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale stabilisce le modalità e gli strumenti per rimuovere ostacoli ed inerzie, o comportamenti difformi da quanto previsto dal presente articolo, anche stabilendo specifiche sanzioni di tipo disciplinare ed economico a carico dei dirigenti responsabili.

ARTICOLO 56
(Art. 16, L.R. 21/1996)(Struttura relativa alla comunicazione e settore stampa)

1. Il Consiglio regionale garantisce ai cittadini il diritto di informazione e di accesso ai documenti amministrativi mediante specifici provvedimenti in ordine alla comunicazione sulle attività svolte, agli atti assunti e allo stato di avanzamento dei procedimenti.
2. Per il conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, nonché per la cura di tutte le funzioni attinenti alla comunicazione, l’Ufficio di Presidenza istituisce una apposita struttura.
3. All’interno della struttura di cui al comma 2 è istituito il settore stampa che cura principalmente i rapporti del Consiglio regionale con la stampa e gli altri mezzi di informazione.
4. Al giornalista responsabile del settore stampa e ai giornalisti professionisti e pubblicisti cui è conferito l’incarico di collaborazione si applica il contratto nazionale di categoria.

CAPO III
Ordinamento della dirigenza

ARTICOLO 57
(Art. 17, L.R. 21/1996)(Qualifica dirigenziale)

1. La dirigenza regionale è ordinata nell’unica qualifica di dirigente ed è articolata secondo criteri di omogeneità di funzioni e di graduazione delle responsabilità e dei poteri.
2. Ai dirigenti sono affidate, secondo le norme del presente titolo:
a) funzioni di direzione di strutture organizzative permanenti;
b) funzioni di direzione di strutture temporanee;
c) funzioni ispettive;
d) funzioni specialistiche, ad elevato contenuto professionale.
3. Con riferimento alle strutture organizzative permanenti e temporanee, i dirigenti esplicano le funzioni di:
a) strutture permanenti:
a1) direttori generali;
a2) dirigenti di funzioni specialistiche ad elevato contenuto professionale (staff);
a3) dirigenti di servizio;
a4) dirigenti di ufficio;
b) strutture temporanee:
b1) direttore di progetto;
b2) dirigente di funzione ispettiva e di vigilanza.
4. Limitatamente alla durata dell’incarico, ciascun dirigente con responsabilità di direzione di una struttura organizzativa o di un progetto è sovraordinato agli altri dirigenti che fanno parte della stessa struttura.
5. È istituito l’albo dei dirigenti del Consiglio regionale. Il possesso e l’acquisizione della qualifica dirigenziale comporta automaticamente l’iscrizione all’albo. L’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale stabilisce le modalità per l’articolazione e la gestione dell’albo.

ARTICOLO 58
(Art. 18, L.R. 21/1996)(Accesso alla qualifica di dirigente)

1. L’accesso alla qualifica di dirigente avviene:
a) per concorso per titoli ed esami;
b) per corso-concorso. Le modalità e le tecniche di selezione sono in ogni caso intese a valutare i candidati sul piano delle conoscenze professionali, delle tecniche di gestione e delle capacità direzionali riferite alle posizioni da coprire.
2. Con deliberazione-quadro adottata dall’Ufficio di Presidenza vengono definite le procedure, gli adempimenti riferibili alle diverse modalità di accesso, nonché la composizione delle commissioni selezionatrici.
3. La modalità di accesso è definita, in relazione alle posizioni da coprire, con provvedimento dell’Ufficio di Presidenza. Le modalità di cui al presente comma devono garantire il rispetto dei princìpi di imparzialità e di pari opportunità.
4. Con lo stesso provvedimento di cui al comma 3, l’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale definisce i requisiti per l’accesso sia dall’interno che dall’esterno, che in ogni caso devono prevedere:
a) il possesso del diploma di laurea; b) cinque anni di comprovata esperienza professionale nella pubblica amministrazione, in enti di diritto pubblico o aziende pubbliche o private, maturati in qualifica corrispondente, per contenuto, grado di autonomia e responsabilità, alla qualifica immediatamente inferiore a quella dirigenziale.
5. Il diploma di laurea richiesto deve essere attinente al posto messo a concorso e l’attinenza deve essere correlata all’effettiva vacanza di una o più posizioni dirigenziali da ricoprire.

ARTICOLO 59
(Art. 19, L.R. 21/1996)(Conferimento di incarichi dirigenziali)

1. Per il conferimento degli incarichi di funzione dirigenziale si tiene conto:
a) delle attitudini, delle capacità e dei requisiti professionali del singolo dirigente;
b) dei risultati conseguiti in precedenza;
c) dei curricula professionali.
2. Gli incarichi dirigenziali sono attribuiti con provvedimento dell’Ufficio di Presidenza. Gli incarichi di dirigente di servizio e di dirigente d’ufficio sono proposti dal direttore generale competente, sentiti i dirigenti di servizio per la nomina dei dirigenti d’ufficio.
3. Alle strutture di cui alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 47 è preposto un direttore generale individuato tra i dirigenti regionali ovvero tra persone esterne all’amministrazione regionale; in ogni caso l’incarico di direttore generale è attribuito a persone che siano in possesso del diploma di laurea.
4. L’incarico di direttore generale è conferito con contratto di diritto privato di durata non superiore a 5 anni, rinnovabile una o più volte per la medesima direzione generale, purché la durata dell’incarico non superi complessivamente i dieci anni. Il contratto stabilisce il trattamento economico previsto dall’articolo 61, comma 6, nonché i casi di risoluzione anticipata del rapporto.
Il contratto è risolto di diritto con la cessazione dalle funzioni dell’Ufficio di Presidenza che ha conferito l’incarico o con la contestuale cessazione dalla carica, per qualsiasi causa, di tre componenti l’Ufficio di Presidenza; in tali casi l’effetto estintivo si verifica dalla data di conferimento del nuovo incarico per la medesima direzione generale.
5. L’incarico di direttore generale può essere attribuito a persone esterne all’amministrazione regionale che siano in possesso del diploma di laurea e cinque anni di comprovata esperienza professionale nella pubblica amministrazione, in enti di diritto pubblico o aziende pubbliche o private, maturati in posizione corrispondente, per contenuto, grado di autonomia e responsabilità, alla posizione da ricoprire; l’esperienza professionale richiesta può essere sostituita dal comprovato esercizio della libera professione o di altre attività professionali di particolare qualificazione per un periodo di cinque anni.
6. Gli elementi negoziali essenziali di tale contratto, ivi comprese le clausole di risoluzione anticipata, sono determinati con apposito provvedimento dell’Ufficio di Presidenza.
7. Salvo quanto previsto dal comma 4, si applicano al direttore generale le disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro per i dirigenti regionali.
8. Quando l’incarico di direttore generale è conferito a dirigenti regionali, la sottoscrizione del contratto a tempo determinato comporta la novazione del rapporto di lavoro in atto. Alla cessazione del contratto a tempo determinato, salvo che quest’ultima sia dovuta a giusta causa di licenziamento, il dipendente è riassunto automaticamente nella posizione giuridica in godimento prima della sottoscrizione del contratto a termine con conservazione dell’anzianità complessivamente maturata ai fini del trattamento giuridico, economico, di quiescenza e di previdenza. Ai fini dell’applicazione del presente comma il personale dipendente dalla Giunta regionale, dal Consiglio e da enti ed aziende dipendenti dalla Regione si considera dipendente dal medesimo ente.
9. L’incarico di direttore generale è incompatibile con quello di membro del Consiglio o della Giunta delle regioni, delle province, dei comuni, delle comunità montane, degli organi delle Aziende sanitarie locali, delle Aziende ospedaliere e di membro del parlamento.
10. Fermo restando il vincolo numerico dell’articolo 49, comma 6, gli incarichi di funzione dirigenziale diversi da quelli di direzione generale possono essere conferiti anche ad esterni all’amministrazione regionale, sino ad una percentuale del 15 per cento delle relative posizioni, con contratti a termine di diritto privato di durata non superiore a cinque anni e rinnovabili. I requisiti richiesti sono il possesso di laurea ed un’esperienza quinquennale in qualifiche dirigenziali, con specifica esperienza nelle attività attinenti alla posizione da ricoprire. Non possono essere assunti con contratti a termine, per gli incarichi di cui al presente comma, impiegati regionali cessati per dimissioni, licenziamento, decadenza o collocamento in quiescenza.

ARTICOLO 60
(Art. 20, L.R. 21/1996)(Mobilità dei dirigenti)

1. Nell’affidamento degli incarichi dirigenziali si applica il principio della mobilità, compatibilmente con la valorizzazione dell’esperienza e delle professionalità specialistiche necessarie per l’esercizio delle funzioni istituzionali del Consiglio regionale.
2. L’Ufficio di Presidenza in presenza di vacanze di organico e per l’affidamento di incarichi di particolare contenuto tecnico specialistico e per particolari progetti temporanei, sempre a contenuto tecnico specialistico, può avvalersi, dopo aver esperito i tentativi di conferimento di incarico a dirigenti interni, su proposta delle direzioni interessate, di dirigenti comandati da amministrazioni statali e da altri enti pubblici.
3. Analogamente i dirigenti regionali possono essere comandati presso le amministrazioni di cui al comma 2, previa intesa con l’amministrazione ricevente.

ARTICOLO 61
(Art. 21, L.R. 21/1996)
(Trattamento economico)

1. La retribuzione dei dirigenti è determinata in relazione a quanto previsto nel presente titolo tenuto conto dei vincoli e delle disponibilità del bilancio regionale nonché dei contratti collettivi per l’area della dirigenza regionale.
2. Il trattamento economico dei dirigenti è costituito da:
a) retribuzione di qualifica;
b) retribuzione di posizione;
c) retribuzione di risultato.
3. La retribuzione di posizione è riferita alla graduazione delle posizioni di cui all’articolo 49 ed ha caratteristiche di fissità e continuità per la durata dell’incarico. La retribuzione di risultato, di natura integrativa, è riferita alle prestazioni attese ed ai risultati conseguiti anche sulla base del sistema delle valutazioni previste dal presente titolo.
4. La quota da destinare alla retribuzione di risultato è definita annualmente dall’Ufficio di Presidenza sulla base di quanto stabilito dal contratto collettivo nazionale di lavoro anche per quanto concerne le risorse aggiuntive e trova capienza in uno specifico capitolo del bilancio della Regione da istituirsi nell’ambito concernente le spese del Consiglio regionale. Lo stesso provvedimento determina la quota da assegnare ai dirigenti subordinati delle varie strutture.
5. Ai fini del riconoscimento della retribuzione di risultato, ciascun dirigente, all’inizio di ogni anno, presenta al dirigente sovraordinato una relazione scritta sulla attività complessiva svolta nel corso dell’anno precedente ed altresì concorda gli obiettivi da perseguire nell’anno di riferimento.
6. Il trattamento economico complessivo dei direttori generali viene concordato di volta in volta tra l’amministrazione consiliare e i singoli direttori con riferimento alla retribuzione stabilita dal contratto collettivo per l’area della dirigenza, maggiorata di una entità variabile tra il 10 per cento e il 60 per cento. Per il segretario generale la maggiorazione massima di cui al periodo precedente può essere incrementata in misura non superiore ad un ulteriore 40 per cento.
7. Ai dirigenti ai quali sia stato attribuito l’incarico di cui all’articolo 57, comma 3, lettera a), punto a2) e lettera b), punto b1) viene attribuito per analogia, con le modalità di cui all’articolo 59, commi 4, 5, 6 e 7, un trattamento economico rapportato ad una percentuale non superiore al 70 per cento del trattamento economico spettante al direttore generale della struttura di riferimento. Detto trattamento economico può essere riconosciuto ad un numero di posizioni dirigenziali non superiore a 4 unità. I suddetti incarichi, che sono svolti nell’ambito delle direzioni generali di riferimento, hanno durata annuale, rinnovabile. Quando l’incarico è conferito a dirigenti regionali, la sottoscrizione del contratto a tempo determinato comporta la novazione del rapporto di lavoro in atto. Alla cessazione del contratto a tempo determinato, salvo che quest’ultima sia dovuta a giusta causa di licenziamento, il dipendente è riassunto automaticamente nella posizione giuridica in godimento prima della sottoscrizione del contratto a termine, con conservazione dell’anzianità complessivamente maturata ai fini del trattamento giuridico, economico, di quiescenza e di previdenza. Ai fini
dell’applicazione del presente comma il personale dipendente dalla Giunta regionale, dal Consiglio regionale e da enti ed aziende dipendenti dalla Regione si considera dipendente dal medesimo ente.
8. Ai titolari dell’incarico di cui all’articolo 57, comma 3, lettera a), punto a2) possono anche essere attribuite funzioni vicarie dei direttori generali. In tale caso, il possesso del diploma di laurea può essere sostituito, per i dirigenti di ruolo del Consiglio regionale, dal possesso del diploma di scuola media superiore congiuntamente ad un’esperienza dirigenziale acquisita con non meno di dieci anni quale titolare di strutture dirigenziali della Regione Lombardia.
9. Entro novanta giorni dalla data di conferimento dell’incarico dirigenziale, ciascun dirigente è tenuto a depositare presso la presidenza del Consiglio regionale:
a) una dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti nei pubblici registri; le azioni di società;
l’esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l’apposizione della formula "sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero";
b) copia dell’ultima dichiarazione dei redditi soggetti all’imposta sui redditi sulle persone fisiche.
10. Entro trenta giorni dal termine utile per la presentazione delle dichiarazioni relative all’imposta sui redditi delle persone fisiche, i dirigenti sono tenuti a dichiarare annualmente le variazioni patrimoniali intervenute rispetto all’anno precedente, nonché a depositare copia della dichiarazione dei redditi.
11. Le dichiarazioni di cui ai commi 9 e 10 sono pubblicate sul Bollettino Ufficiale della
Regione.

ARTICOLO 62
(Art. 22, L.R. 21/1996)(Sistema di valutazione)

1. Le prestazioni dei dirigenti sono soggette a valutazione annuale ai fini dello sviluppo professionale, dell’attribuzione degli incarichi e dell’attribuzione della retribuzione di risultato prevista dall’articolo 61, comma 2, lettera c).
2. Nella definizione dei criteri e dei parametri di valutazione si tiene conto di quanto previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro e inoltre:
a) dei risultati raggiunti e della loro rispondenza agli indirizzi definiti dall’ufficio di presidenza;
b) della realizzazione dei programmi e dei progetti affidati;
c) della efficace gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate e della connessa capacità di innovazione.
3. La valutazione tiene conto delle condizioni organizzative ed ambientali in cui l’attività si è svolta e di eventuali vincoli e variazioni intervenute nella disponibilità di risorse, nonché dei risultati e valutazioni di cui all’articolo 54, comma 10.
4. Con provvedimento dell’Ufficio di Presidenza vengono definite le modalità, i tempi e gli altri adempimenti relativi alla valutazione delle prestazioni dei dirigenti.
5. La valutazione delle prestazioni è effettuata da un apposito nucleo nominato dall’Ufficio di Presidenza composto da tre membri, di cui un direttore generale e due specialisti esterni all’amministrazione regionale, particolarmente esperti in materia di valutazione del personale, scelti secondo criteri adottati con apposito provvedimento dello stesso Ufficio di Presidenza. Lo stesso provvedimento individua il presidente e stabilisce la durata in carica del nucleo di valutazione, che comunque non può essere superiore alla durata della legislatura nella quale è stato affidato l’incarico.
6. Per la valutazione delle prestazioni dei dirigenti cui non siano affidate funzioni di direzioni generali, il nucleo di valutazione acquisisce previamente indicazioni dai rispettivi direttori generali.
7. Le valutazioni sono comunicate in forma scritta agli interessati che entro trenta giorni possono inoltrare al nucleo di valutazione proprie controdeduzioni scritte debitamente motivate.
8. La valutazione negativa della prestazione dei dirigenti e dei direttori generali può comportare l’adozione da parte dell’Ufficio di Presidenza, con riferimento alla gravità della causa o del motivo a supporto della valutazione, delle misure previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro, ivi compresa la risoluzione anticipata del contratto.
9. Le modalità e gli effetti, anche economici, di cui al comma 8, sono regolati dal contratto individuale per i direttori generali e dal contratto collettivo nazionale di lavoro per gli altri dirigenti.

ARTICOLO 63
(Art. 23, L.R. 21/1996)(Formazione ed aggiornamento dei dirigenti)

1. Lo sviluppo e l’aggiornamento professionale dei dirigenti sono strumenti per la valorizzazione della capacità e delle attitudini individuali, del più efficace e qualificato espletamento dei compiti loro assegnati.
2. A tal fine, nel quadro degli indirizzi definiti dall’Ufficio di Presidenza, il direttore generale competente attiva programmi ed iniziative, da attuarsi direttamente o con strutture esterne all’amministrazione regionale, avvalendosi di enti pubblici o privati, nonché di esperti nelle discipline interessate, stipulando specifici contratti.
3. Con provvedimento dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale vengono definiti i criteri per l’accesso all’attività formativa, le modalità di partecipazione e l’impegno personale dei singoli dirigenti.
4. La progettazione delle iniziative formative deve informarsi ai princìpi delle pari opportunità e delle azioni positive e l’organizzazione delle stesse deve assicurare condizioni logistiche e temporali tali da consentire l’effettiva partecipazione di tutti i dirigenti interessati.

ARTICOLO 64
(Art. 24, L.R. 21/1996)(Sostituzione dei dirigenti)

1. In caso di assenza o di impedimento di un direttore generale, le relative funzioni sono affidate, con provvedimento dell’Ufficio di Presidenza, ad altro dirigente provvisto di professionalità adeguata all’incarico. Con il medesimo provvedimento l’Ufficio di Presidenza stabilisce il trattamento corrispondente alla funzione temporaneamente attribuita. Detto trattamento sarà corrisposto a titolo di assegno personale e l’entità non potrà essere superiore alla differenza tra il trattamento economico del direttore sostituito e quello in godimento.
2. In caso di assenza o di impedimento di un dirigente le relative funzioni sono conferite ad altro dirigente individuato, preferibilmente nell’ambito della medesima struttura, secondo le modalità previste dal presente titolo.
3. Per assenze di breve durata, non superiori a trenta giorni nell’arco dell’anno solare, gli incarichi di cui al comma 1 sono automaticamente conferiti al dirigente del servizio indicato all’inizio di ogni anno da ciascun direttore; non comportano attribuzione di trattamenti economici aggiuntivi.
4. Nei casi di aspettativa superiore ai sei mesi previsti dalla normativa vigente e con l’esclusione dei periodi di congedo di maternità o di paternità stabiliti dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), la titolarità del relativo incarico viene assegnata ad altro dirigente. Il dirigente in aspettativa mantiene il diritto alla qualifica e al corrispondente trattamento economico. Alla cessazione dell’aspettativa allo stesso dirigente viene assegnato un nuovo incarico equipollente a quello precedentemente ricoperto, tenuto conto delle competenze, dell’esperienza e delle esigenze organizzatve.

ARTICOLO 65
(Art. 25, L.R. 21/1996)(Estinzione del rapporto di lavoro dei dirigenti)

1. La cessazione del rapporto di lavoro dei dirigenti a tempo indeterminato ha luogo nelle ipotesi previste dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro e dalle altre disposizioni di legge in materia.
2. Il rapporto di lavoro a tempo determinato dei dirigenti si estingue secondo quanto disposto dai singoli contratti individuali. In ogni caso il contratto deve prevedere la facoltà di recesso da parte dell’amministrazione regionale con la cessazione dalla carica dell’Ufficio di Presidenza che ha conferito l’incarico.

CAPO IV
Norme concernenti le segreterie dei componenti l’Ufficio di Presidenza e dei gruppi consiliari

ARTICOLO 66
(Art. 26, L.R. 21/1996)(Segreterie dei componenti l’Ufficio di Presidenza)

1. Per lo svolgimento delle rispettive attività di segreteria il Presidente, i vice Presidenti e i Consiglieri segretari dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale si avvalgono di specifiche unità organizzative denominate segreterie.
2. Alle segreterie compete esclusivamente l’espletamento delle attività non istituzionalizzate conseguenti alle funzioni attribuite al Presidente, ai vice Presidenti e ai Consiglieri segretari e, come tali, non riconducibili nell’ambito di competenze delle strutture organizzative del Consiglio regionale.
3. La consistenza numerica del personale di ciascuna segreteria di cui ai commi precedenti è determinata con riferimento ai limiti e alle disponibilità complessive di bilancio destinate a tale scopo, nonché alle quote di pertinenza di ciascun componente l’Ufficio di Presidenza.
4. Ai fini della sola determinazione dell’importo massimo dello stanziamento di cui al comma 3 di pertinenza di ciascun componente l’Ufficio di Presidenza, nonché per l’attribuzione degli spazi e delle dotazioni strumentali a ciascuna segreteria, si fa riferimento alla tabella che segue:
DIR D3 D1 C1 B3 TOT
a) Presidente 1 1 1 1 1 5
b) Vice Presidente 1 0 1 1 0 3
c) Cons. segretari 1 0 0 1 0 2
5. L’importo di cui al comma 4 è determinato sulla base del costo di ciascuna categoria inserita nella tabella e prevista dai contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto regioni ed autonomie locali, corrispondente all’esborso, comprensivo degli oneri previdenziali e assistenziali, per il trattamento economico iniziale, ivi comprese le somme erogate con carattere di continuità e fissità, nonché per il salario accessorio nei limiti consentiti dalla normativa contrattuale collettiva; per quanto concerne la qualifica dirigenziale si assume quale parametro di riferimento la retribuzione media corrispondente ai dirigenti di ufficio.
6. Allo stanziamento di cui al comma 3, come sopra determinato, fanno carico tutte le spese connesse alle prestazioni del personale di ciascuna segreteria, esclusi gli oneri previdenziali ed assistenziali per i quali le previsioni di spesa sono ricomprese negli appositi stanziamenti per il personale addetto al Consiglio regionale.
7. Il personale addetto alle segreterie può essere individuato tra gli impiegati regionali, oppure comandato da amministrazioni statali, locali, enti ed aziende pubbliche, ovvero può essere assunto ai sensi del comma 8. Quando l’incarico è conferito a dipendenti regionali, la
sottoscrizione del contratto a tempo determinato comporta la novazione del rapporto di lavoro in atto. Alla cessazione del contratto a tempo determinato, salvo che quest’ultima sia dovuta a giusta causa di licenziamento, il dipendente è riassunto automaticamente nella posizione giuridica in godimento prima della sottoscrizione del contratto a termine, con conservazione dell’anzianità complessivamente maturata ai fini del trattamento giuridico, economico, di quiescenza e di previdenza. Ai fini dell’applicazione del presente comma il personale dipendente dalla Giunta regionale, dal Consiglio regionale e da enti ed aziende dipendenti dalla Regione, si considera dipendente dal medesimo ente.
8. Fermo restando il limite di spesa derivante dall’applicazione dei commi 4 e 5, può essere acquisito personale esterno all’amministrazione regionale con contratto di diritto privato a tempo determinato, ivi compreso il contratto di collaborazione professionale; il trattamento economico viene stabilito in relazione alle prestazioni richieste.
9. Fermo restando il suddetto limite di spesa, l’Ufficio di Presidenza, su proposta del componente interessato, determina il numero del personale da acquisire e le relative retribuzioni.
10. Il rapporto con i soggetti di cui ai commi 7 e 8 viene costituito con la sottoscrizione, anteriormente alla presa di servizio presso la segreteria, del contratto individuale, sottoscritto per l’amministrazione dal Presidente del Consiglio regionale o dal suo delegato, sulla base di schemi contrattuali approvati dall’Ufficio di Presidenza, che tengono conto della professionalità richiesta, dei diversi ambiti di autonomia e responsabilità del personale interessato. Deve comunque essere previsto che il rapporto può essere risolto su richiesta del componente l’Ufficio di
Presidenza della cui segreteria l’interessato fa parte e cessa in ogni caso con la cessazione dalla carica del componente stesso, nonché alla scadenza della legislatura regionale.
11. Il personale delle segreterie dei componenti l’Ufficio di Presidenza non concorre alla determinazione dell’organico complessivo del personale del Consiglio regionale.
12. I contratti di cui al comma 8 non possono in ogni caso essere trasformati in rapporti a tempo indeterminato con l’amministrazione regionale.

ARTICOLO 67
(Art. 27, L.R. 21/1996)(Segreterie e staff gruppi consiliari)

1. Per lo svolgimento delle attività necessarie all’esercizio delle proprie funzioni i gruppi consiliari di cui allo Statuto della Regione si avvalgono di specifiche unità organizzative denominate segreterie e staff assistenza ai consiglieri.
2. Le unità organizzative di cui al comma 1, alla conclusione della legislatura regionale, sono sciolte all’atto dell’insediamento del nuovo Consiglio regionale.
3. Le risorse finanziarie necessarie per l’acquisizione di personale per le segreterie di ciascun gruppo consiliare e per gli staff di ciascun consigliere sono determinate dall’Ufficio di Presidenza con riferimento ai limiti e alle disponibilità di bilancio concernenti le spese dei gruppi consiliari.
4. Per la prima determinazione delle risorse finanziarie di cui al comma 3 si tiene conto dello stanziamento definito per l’anno 2007.
5. Ai fini della determinazione del budget dei singoli gruppi lo stanziamento viene suddiviso in una quota per la segreteria del gruppo – quota A – ed una quota per gli staff di assistenza ai consiglieri – quota B. Per la quantificazione della quota A si fa riferimento alla tabella che segue:
Gruppi DIR D3 D1 C B3 da 1 cons. 1 1 0 0 0 da 2 a 3 cons. 1 2 0 0 0 da 4 a 7 cons. 1 0 0 0 3 da 8 a 16 cons. 1 1 0 1 3 da 17 e oltre 2 2 2 0 1 mentre la quota B - assegnata ai gruppi - viene determinata nell’equivalente di una qualifica D1 moltiplicata per il numero dei consiglieri assegnati al gruppo.
6. Il consigliere che, successivamente alla costituzione dei gruppi, aderisca ad altro gruppo trasferisce unicamente la quota B procapite, come determinata ai sensi del comma 5.
7. Allo stanziamento di cui al comma 5 come sopra determinato, fanno carico tutte le spese connesse alle prestazioni del personale di ciascuna segreteria e staff, esclusi gli oneri previdenziali e assistenziali che sono a carico del bilancio regionale.
8. Il personale addetto alle segreterie dei gruppi e degli staff di assistenza ai consiglieri può essere individuato tra i dipendenti regionali oppure comandato da amministrazioni statali, locali, enti ed aziende pubbliche, ovvero può essere assunto ai sensi del comma 10. Quando l’incarico è conferito a dipendenti regionali, la sottoscrizione del contratto a tempo determinato comporta la novazione del rapporto di lavoro in atto. Alla cessazione del contratto a tempo determinato, salvo che quest’ultima sia dovuta a giusta causa di licenziamento, il dipendente è riassunto automaticamente nella posizione giuridica in godimento prima della sottoscrizione del contratto a termine, con conservazione dell’anzianità complessivamente maturata ai fini del trattamento giuridico, economico, di quiescenza e di previdenza. Ai fini dell’applicazione del
presente comma il personale dipendente dalla Giunta regionale, dal Consiglio regionale e da enti ed aziende dipendenti dalla Regione si considera dipendente del medesimo ente.
9. Fermo restando il limite di spesa derivante dall’applicazione dei commi 3 e 5, può essere acquisito personale esterno all’amministrazione regionale con contratto di diritto privato a tempo determinato, ivi compreso il contratto di collaborazione professionale o di consulenza
professionale; il trattamento economico viene stabilito in relazione alla prestazione richiesta.
10. Fermo restando il suddetto limite di spesa, il presidente del gruppo indica al Presidente del Consiglio regionale il personale da acquisire.
Ciascun consigliere indica al presidente del gruppo il personale da acquisire per il proprio staff.
11. Le risorse finanziarie relative agli stanziamenti di cui ai commi 3 e 5, possono essere assegnate dai gruppi consiliari, in parte o tutte, al fine di acquistare direttamente sul mercato i servizi connessi alle attività di informazione e comunicazione di cui all’articolo 1 della legge regionale 7 maggio 1992, n. 17 (Modifiche ed integrazioni alla L.R. 27 ottobre 1972, n. 34 concernente: "Provvidenze e contributi per il funzionamento dei gruppi consiliari" e L.R. 23 giugno 1977, n. 31 relativa all’assegnazione di personale ai gruppi consiliari - Norme in materia di rendiconto dei gruppi consiliari), mediante proporzionale riduzione del relativo finanziamento e corrispondente aumento degli stanziamenti a valere sulla medesima l.r. 17/1992.
12. Il rapporto con i soggetti di cui ai commi 9 e 10 viene costituito con la sottoscrizione, anteriormente alla presa di servizio, del contratto individuale, sottoscritto per l’amministrazione dal presidente del Consiglio regionale o dal suo delegato, sulla base di schemi contrattuali approvati dall’Ufficio di Presidenza, che tengono conto della professionalità richiesta, dei diversi ambiti di autonomia e responsabilità del personale interessato.
Deve comunque essere previsto che il rapporto può essere risolto su richiesta del presidente del gruppo o del consigliere che hanno proposto la stipulazione del contratto. Deve essere inoltre previsto nel contratto che il personale interessato non abbia procedimenti penali pendenti e di non essere stato destituito da impieghi pubblici.
13. Il personale delle segreterie dei gruppi e degli staff dei consiglieri non concorre alla determinazione dell’organico complessivo del personale del Consiglio regionale.
14. I contratti di cui al comma 9 non possono in ogni caso essere trasformati in rapporti a tempo indeterminato con l’amministrazione regionale.
I periodi di servizio prestati possono essere riconosciuti come punteggio attribuibile nell’ambito di selezioni pubbliche regionali.
15. Nella determinazione dell’importo massimo degli stanziamenti di pertinenza del gruppo misto si tiene conto delle diverse formazione politiche che lo compongono. Qualora le formazioni politiche siano rappresentate da un solo consigliere la determinazione di cui al comma 5 fa riferimento ad una qualifica dirigenziale e ad una categoria D1 per il presidente del gruppo e ad una categoria D3 e ad una categoria D1 per ciascun consigliere, escluso il presidente; qualora la formazione politica sia composta da due consiglieri è aggiunta una categoria C ed una categoria B3.
16. Per il consigliere che, successivamente alla costituzione dei gruppi, aderisca al gruppo misto, la determinazione dell’importo massimo, di cui al comma 5, fa riferimento ad una categoria D1.

ARTICOLO 68
(Art. 1, comma 4, L.R. 17/2008)(Ulteriori disposizioni sulla durata dei contratti degli addetti alle segreterie)

1. Le disposizioni di cui al comma 8 dell’articolo 23 sono applicate anche al Consiglio regionale in quanto compatibili; si considerano adeguati a dette disposizioni sia i contratti in essere al 1 gennaio 2008, sia i contratti stipulati successivamente. Resta ferma la competenza alla sottoscrizione dei contratti prevista dagli articoli 66 e 67.

ARTICOLO 69
(Art. 27-ter, L.R. 21/1996)(Norma transitoria)

1. Allo scopo di favorire i comportamenti che riducono la frammentazione e razionalizzano le attività degli attuali gruppi consiliari si consente nel corso della VIII legislatura regionale, in deroga all’articolo 67, che qualora più gruppi confluiscano in un medesimo gruppo al nuovo gruppo da essi costituito sono attribuite la somma delle risorse precedentemente assegnate nel 2007 ai sensi delle leggi regionali 7 settembre 1996, n. 21 (Ordinamento della struttura organizzativa e della dirigenza del consiglio regionale) e 27 ottobre 1972, n. 34 (Provvidenze e contributi per il funzionamento dei gruppi consiliari) ai gruppi di provenienza ridotte del 10 per cento.
2. Qualora consiglieri che hanno usufruito delle procedure di cui al comma 1 nel corso della legislatura diano vita a nuovi gruppi, le risorse sono attribuite ai nuovi gruppi ripartendo le risorse costituite ai sensi del comma 1 divise per il numero dei consiglieri e moltiplicate per i rispettivi componenti dei gruppi.
3. Nell’VIII legislatura per il consigliere che, successivamente alla costituzione dei gruppi, aderisca al gruppo misto, la determinazione dell’importo massimo, di cui al comma 5, dell’articolo 67, fa riferimento ad una categoria D3.

CAPO V
Norme finali

ARTICOLO 70
(Art. 31, L.R. 21/1996)(Norma organizzativa)

1. Ai fini dell’applicazione dei regolamenti interno e contabile del Consiglio regionale, le funzioni attribuite a strutture organizzative ed ai relativi responsabili dai citati regolamenti interno e contabile sono demandate alle strutture organizzative ed ai dirigenti da individuarsi con i provvedimenti di cui all’articolo 47, commi 4, 5 e 6.

ARTICOLO 71
(Art. 33, L.R. 21/1996)(Norma finale)

1. Per tutto quanto non previsto dal presente titolo, si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale con qualifica dirigenziale.

TITOLO IV
ORDINAMENTO DEL PERSONALE DEL CONSIGLIO REGIONALE E DELLA GIUNTA REGIONALE
CAPO I
Principi generali della gestione del rapporto di lavoro

ARTICOLO 72
(Artt. 1 e 31, L.R. 10/1995)(Finalità e ambito di applicazione)

1. Le disposizioni del presente titolo stabiliscono i principi generali ed i criteri ai quali la Regione Lombardia si attiene nell’organizzazione e nella gestione delle risorse umane con l’obiettivo di:
a) assicurare la economicità, la speditezza e la rispondenza al pubblico interesse dell’azione amministrativa e favorire la semplificazione delle procedure amministrative per una tempestiva ed efficace erogazione dei servizi;
b) promuovere lo sviluppo delle competenze e valorizzare la professionalità del personale garantendo a tutti pari opportunità;
c) razionalizzare il costo del personale contenendone la spesa complessiva, diretta ed indiretta entro i vincoli della finanza pubblica;
d) sostituire ed integrare la disciplina del lavoro pubblico con quella del lavoro privato.
2. L’organizzazione strutturale, la specifica disciplina del rapporto dirigenziale e le relative funzioni dirigenziali della Giunta regionale e del Consiglio regionale sono regolate, rispettivamente, dal titolo II e dal titolo III del presente testo unico.
3. Salvo quanto previsto dagli articoli 73, comma 4, 77, comma 3 e 88, comma 10, le funzioni attribuite dal presente titolo alla Giunta regionale e al suo Presidente, sono attribuite, rispettivamente, all’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale e al suo Presidente.
4. Le disposizioni del presente titolo si applicano altresì al personale degli enti dipendenti dalla regione.

ARTICOLO 73
(Art. 2, L.R. 10/1995 – Art. 1, c. 13, l.r. 6/2005)(Pianificazione del personale)

1. In sede di approvazione del bilancio pluriennale viene stabilita la spesa complessiva per oneri diretti, riflessi e accessori per il personale regionale in relazione agli obiettivi ed alle politiche che si intendono perseguire, ivi comprese le dinamiche previste per le varie voci di costo.
2. La Giunta regionale, in relazione ai vincoli di spesa stabiliti dal bilancio pluriennale, definisce ed aggiorna, con specifico riferimento all’evoluzione della domanda di servizi, all’evoluzione istituzionale, ai processi di conferimento, nonché alle conseguenti esigenze organizzative l’organico globale e la sua articolazione in base al sistema di classificazione del personale previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro. In ogni caso l’aumento o la diminuzione dell’organico devono essere funzionali alle ristrutturazioni organizzative. La definizione e l’aggiornamento dell’organico sono effettuati previa consultazione con le rappresentanze sindacali.
3. Qualora la definizione dell’organico comporti oneri finanziari eccedenti i limiti di cui al comma 1 si provvede in ogni caso con legge di variazione del bilancio.
4. L’Agenzia regionale per l’istruzione la formazione e il lavoro gestisce gli elenchi di cui all’articolo 34 del d.lgs. 165/2001 secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale.

ARTICOLO 74
(Art. 3, L.R. 10/1995)(Ordinamento del personale)

1. Il rapporto di lavoro del personale regionale è disciplinato dalle norme del diritto comune del lavoro e dai contratti collettivi nazionali e decentrati integrativi, nei limiti stabiliti dal presente testo unico, per il perseguimento degli interessi generali, cui l’organizzazione e l’azione amministrativa sono indirizzate.

ARTICOLO 75
(Art. 5, L.R. 10/1995)(Contratto individuale)

1. I rapporti individuali di lavoro del personale regionale sono regolati contrattualmente. Il rapporto di lavoro si costituisce con la sottoscrizione, anteriormente all’ammissione in servizio, del contratto individuale, secondo quanto previsto dal contratto collettivo nazionale e decentrato
integrativo.

ARTICOLO 76
(Art. 8, L.R. 10/1995)(Atti di gestione del rapporto di lavoro)

1. I dirigenti operano nelle materie soggette alla disciplina del codice civile, delle leggi sul lavoro e in quelle comunque assoggettabili a contratti collettivi ed individuali con i poteri del privato datore di lavoro, adottando secondo le norme del presente testo unico, tutte le misure necessarie ed opportune.

ARTICOLO 77
(Art. 9, L.R. 10/1995)(Criteri di organizzazione del lavoro)

1. In armonia con le previsioni del contratto collettivo nazionale e decentrato integrativo, l’organizzazione del lavoro deve:
a) garantire la flessibilità nell’organizzazione delle strutture e nella gestione delle risorse umane, anche mediante processi di riconversione professionale e di mobilità del personale all’interno della Regione, nonché tra la stessa Regione e le strutture del sistema sanitario regionale, degli enti strumentali e degli enti da essa dipendenti;
b) assicurare l’armonizzazione degli orari di servizio, di apertura degli uffici e di lavoro con le esigenze dell’utenza e con gli orari delle amministrazioni pubbliche degli Stati della Unione Europea, nonché con quelli del lavoro privato;
c) promuovere la responsabilità e la collaborazione di tutto il personale per il risultato dell’attività lavorativa.
2. I criteri generali per l’articolazione settimanale dell’orario di servizio sono stabiliti con apposito provvedimento della Giunta regionale.
L’articolazione settimanale dell’orario di lavoro può variare tra i diversi servizi sulla scorta delle esigenze dell’utenza.
3. L’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale stabilisce i criteri di cui al comma 2 in modo che sia assicurata l’assistenza funzionale all’attività del Consiglio regionale e dei suoi organi interni.

ARTICOLO 78
(Art. 10, L.R. 10/1995)(Gestione e sviluppo delle risorse umane)

1. Nella gestione delle risorse umane la regione assicura:
a) la parità e le pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro e per il trattamento sul lavoro;
b) la flessibilità nell’impiego del personale in situazioni di svantaggio personale, sociale e familiare nonché del personale impegnato in attività di volontariato ai sensi del Capo II della legge regionale 14 febbraio 2008, n. 1 (Testo unico delle leggi regionali in materia di volontariato, cooperazione sociale, associazionismo e società di mutuo soccorso), compatibilmente con l’organizzazione del lavoro e degli uffici;
c) la corrispondenza tra prestazioni effettivamente rese e trattamenti economici erogati.
2. La formazione e l’aggiornamento professionale dei dipendenti sono strumento per la valorizzazione delle capacità e delle attitudini individuali, del più efficace e qualificato espletamento dei compiti loro assegnati e costituiscono elemento valutabile ai fini dello sviluppo professionale.
3. Con provvedimento della Giunta regionale vengono definiti i criteri per l’accesso all’attività formativa, le modalità di partecipazione e l’impegno personale dei singoli dipendenti.
4. La progettazione delle iniziative formative deve informarsi ai principi delle pari opportunità e delle azioni positive e l’organizzazione delle stesse deve assicurare condizioni logistiche e temporali tali da consentire l’effettiva partecipazione delle dipendenti e dei dipendenti.
5. Le prestazioni dei dipendenti sono soggette a valutazione da parte dei dirigenti competenti anche ai fini della mobilità e dello sviluppo professionale.

ARTICOLO 79
(Art. 13, L.R. 10/1995)(Codice etico ed incompatibilità)

1. Il dipendente regionale, nell’adempimento dei propri compiti, è tenuto ad un comportamento ispirato a criteri di imparzialità, trasparenza e rispetto dei diritti dei cittadini, secondo il codice etico stabilito dalla contrattazione collettiva o, in mancanza, deliberato dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale.
2. Il dipendente non può impegnarsi in alcuna attività che contrasti con il corretto svolgimento delle proprie funzioni ed il pieno adempimento dei propri compiti.
3. Il dipendente non può accettare incarichi di collaborazione a titolo oneroso da parte di chi abbia interessi in decisioni o compiti che rientrano nelle sue sfere di competenza, né può accettare da soggetti diversi dall’amministrazione compensi o altre utilità per prestazioni alle quali è tenuto per lo svolgimento dei propri compiti di ufficio.
4. Il dipendente non può accettare benefici o qualsivoglia utilità, che non sia meramente simbolica, da parte di chi abbia interessi coinvolti nello svolgimento dei suoi compiti di ufficio o in decisioni che appartegono alla sua sfera di competenza.
5. Il dipendente deve assicurare l’accesso dei cittadini alle informazioni alle quali essi abbiano titolo e, nei limiti in cui ciò non sia escluso dagli obblighi di riservatezza, fornire tutte le informazioni e le spiegazioni necessarie per individuare ed eliminare eventuali ostacoli.
6. Fatte salve le responsabilità civili, penali, amministrative e contabili, le violazioni del codice etico possono essere considerate ai fini della valutazione delle responsabilità disciplinari secondo la normativa vigente.
7. La Giunta regionale determina, con apposito provvedimento, i criteri secondo i quali i dipendenti di ruolo della Giunta stessa possono assumere incarichi presso altri soggetti pubblici o eccezionalmente privati, secondo quanto previsto dai precedenti commi.
8. Il dipendente regionale di qualifica non dirigenziale può, a domanda e compatibilmente con le esigenze organizzative dell’ente, essere collocato in aspettativa senza assegni, per lo svolgimento di incarichi a tempo determinato presso altre amministrazioni pubbliche.
9. Il dipendente regionale deve dichiarare per iscritto tutti gli elementi che risultino rilevanti ai fini della valutazione dell’insussistenza di ragioni di incompatibilità e di conflitto di interessi connessi con l’incarico stesso.
10. Per garantire la pubblicità degli impieghi e degli incarichi di cui al presente articolo è istituito, presso la Giunta regionale, l’albo degli incarichi dei dipendenti regionali.
11. I principi e le norme di cui al presente articolo, ed eventuali ulteriori specificazioni definite dalla Giunta regionale, devono essere sottoscritti dal dipendente all’atto dell’assunzione.

ARTICOLO 80
(Art. 14, L.R. 10/1995)(Trattamento economico)

1. Il trattamento economico fondamentale del personale regionale è definito dai contratti collettivi nazionali. Il trattamento economico accessorio è definito dai contratti collettivi nazionali e dalla contrattazione decentrata integrativa.
2. La Regione garantisce ai propri dipendenti parità di trattamento economico contrattuale e comunque trattamenti non inferiori a quelli previsti dai contratti collettivi nazionali.

ARTICOLO 81
(Art. 1, comma 8, L.R. 33/2007)(Disposizione di autonomia organizzativa)

1. Nell’esercizio dell’autonomia organizzativa interna, di cui all’art. 117, quarto comma della Costituzione, e tenuto conto delle peculiarità dell’ordinamento regionale, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, del d.lgs. 165/2001, la Regione e gli enti del sistema regionale di cui alle lettere a) «Enti dipendenti» e c) «Altri enti pubblici» dell’allegato A alla l.r. 30/2006, possono ricorrere alle forme contrattuali di lavoro flessibile previste dalla vigente legislazione unicamente per comprovate esigenze connesse alla specificità organizzativa, funzionale e professionale nonché alle caratteristiche di ogni singolo ente, ovvero per far fronte alle necessità legate alla realizzazione di attività progettuali a termine, e comunque nel limite del 15 per cento del personale in organico al 31 dicembre 2007. Restano ferme le disposizioni di cui all’art. 22, commi 4, 5, 6 e 7, e all’articolo 21, commi 5, 6, 7, 8, 9 e 10 del presente testo unico.

ARTICOLO 82
(L.R. 45/1983)(Vestiario)

1. La Regione fornisce a proprie spese gli effetti di vestiario – uniforme al personale, qui di seguito specificato, in servizio presso gli uffici del Consiglio regionale e della Giunta regionale:
a) addetti alle anticamere e alle aule;
b) addetti permanentemente ed esclusivamente alla guida di autovetture di dotazione alla regione e in uso presso gli uffici del Consiglio regionale e della Giunta regionale;
c) addetti alla custodia degli immobili, dei locali e degli uffici;
d) addetti a macchine operatrici.
2. Le caratteristiche dei capi di vestiario, la periodicità dei cambi e le modalità di assegnazione sono individuate da apposite disposizioni regolamentari.
3. L’uso del vestiario-uniforme è obbligatorio durante il servizio.
4. L’impiegato è tenuto alla buona conservazione e all’uso decoroso delle divise; le spese di lavatura, stiratura e riparazioni varie sono a suo totale carico.
5. L’assegnazione delle uniformi - non costituendo integrazione del trattamento economico - è effettuata esclusivamente per esigenze di servizio.

CAPO II
Relazioni sindacali e pari opportunità

ARTICOLO 83
(Art. 15, L.R. 10/1995 – Art. 7, L.R. 17/2006)(Contrattazione decentrata integrativa)

1. La contrattazione decentrata integrativa è finalizzata al contemperamento tra l’interesse degli utenti, le esigenze organizzative e la tutela dei dipendenti. Essa si svolge sulle materie e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tenendo conto delle peculiarità delle funzioni ed attività specifiche degli organi della regione.
2. Con proprio provvedimento la Giunta regionale individua la delegazione di parte pubblica per la contrattazione decentrata integrativa di cui al titolo III del d.lgs.165/2001.
3. La stipulazione dei contratti collettivi decentrati è autorizzata dalla Giunta regionale nel rispetto delle prescrizioni stabilite dal comma 3, dell’art. 40 del d.lgs. 165/2001.
4. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, dell’articolo 46 e dall’articolo 49 del d.lgs. 165/2001, la Regione può avvalersi dell’agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni per l’interpretazione – in caso di controversie – dei contratti collettivi decentrati integrativi.
5. Salvo diverse previsioni dei contratti collettivi nazionali, le rappresentanze sindacali titolari del diritto di informazione e consultazione di cui all’articolo 9 del d.lgs. 165/2001, sono quelle legittimate alla stipulazione dei contratti collettivi decentrati integrativi.
6. La Giunta regionale e l’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale in relazione alle rispettive competenze sono autorizzati, a partire dall’anno 2006, ad incrementare, con risorse proprie, lo stanziamento destinato all’incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto per le finalità di spesa previste dal contratto medesimo, fino ad una percentuale del 12 per cento dell’ammontare complessivo delle risorse decentrate determinato per l’anno 2005.

ARTICOLO 84
(Art. 16, L.R. 10/1995)(Protocolli di relazioni sindacali e partecipazione dei lavoratori)

1. La Giunta regionale stipula protocolli di relazioni sindacali con le organizzazioni rappresentative di cui all’articolo 83 e, ove costituita, con la rappresentanza sindacale unitaria, nei quali si definiscono le procedure, i destinatari e le materie dell’informazione, della consultazione, concertazione e dell’esame congiunto, nonché, per le materie contrattuali, le modalità di svolgimento della contrattazione collettiva.
2. La Regione promuove il coinvolgimento e la partecipazione delle lavoratrici e dei lavoratori ai fini del miglioramento della qualità del lavoro e dell’ambiente.

ARTICOLO 85
(Art. 17, L.R. 10/1995)(Pari opportunità)

1. La Regione garantisce pari opportunità tra donne e uomini nell’accesso, nello sviluppo professionale, nel trattamento del personale. In particolare:
a) adotta specifici provvedimenti per assicurare pari dignità di uomini e donne sul lavoro;
b) riserva almeno un terzo dei posti di componente delle commissioni di concorso alle donne, salva motivata impossibilità;
c) garantisce la partecipazione delle donne ai corsi di formazione e di aggiornamento professionale almeno in rapporto proporzionale alla loro presenza nelle aree organizzative interessate;
d) adotta specifiche iniziative per favorire il riequilibrio nelle unità organizzative, nelle qualifiche e nei profili professionali, tra presenza maschile e femminile.
2. La Giunta regionale adotta piani di azioni positive tendenti ad assicurare sia la rimozione degli ostacoli che di fatto impediscono la piena realizzazione di pari opportunità sia la valorizzazione e lo sviluppo professionale delle donne.
3. La Giunta regionale e l’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale consultano preventivamente il comitato per le pari opportunità sulle tematiche generali che incidono sulla qualità dell’ambiente di lavoro, sull’organizzazione dell’attività lavorativa, nonché sugli
interventi che concretizzano azioni positive a favore delle lavoratrici con particolare riferimento al reale conseguimento di condizioni di pari opportunità in ordine agli accessi, ai percorsi formativi e alle posizioni organizzative.

ARTICOLO 86
(Art. 23, L.R. 16/1996)(Comitato per le pari opportunità)

1. Per il raggiungimento degli obiettivi previsti dall’art. 85, è istituito il comitato per le pari opportunità i cui compiti e la cui composizione sono specificati con provvedimento della Giunta regionale.
2. Il comitato per le pari opportunità è composto, in forma paritetica, da rappresentanti dell’amministrazione regionale, di cui almeno uno designato dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, e delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative ed è presieduto dal componente della Giunta regionale competente in materia di organizzazione e personale. Nel designare i propri rappresentanti, l’amministrazione tiene conto dell’esperienza professionale acquisita nel campo delle pari opportunità.
3. Al comitato per le pari opportunità compete la promozione di iniziative volte ad attuare i princìpi contenuti negli atti comunitari per l’affermazione sul lavoro delle pari opportunità ed in particolare per superare quegli atteggiamenti che recano pregiudizio allo sviluppo di corretti rapporti di lavoro.
4. Il comitato per le pari opportunità può avvalersi, per lo svolgimento delle proprie attività, di esperti di provata qualificazione ed esperienza in materia di pari opportunità. Il comitato collabora con gli organismi di parità istituiti per il conseguimento degli obiettivi più generali in materia di parità stabiliti dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale.
5. La legge di approvazione del bilancio stabilisce l’entità dello specifico capitolo di spesa istituito per il conseguimento degli obiettivi di cui ai commi che precedono e per il funzionamento dello stesso comitato.

CAPO III
Procedimento disciplinare

ARTICOLO 87
(Art. 18, L.R. 10/1995)(Sanzioni disciplinari e responsabilità)

1.Ferma restando la responsabilità civile, penale, amministrativa e contabile stabilita dalle norme vigenti, ai dipendenti si applica l’articolo 7, commi 1, 2 e 8 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell’attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento).
2. Il dipendente che contravviene agli obblighi connessi a propri compiti è soggetto all’applicazione di sanzioni disciplinari, secondo quanto previsto dal contratto collettivo nazionale e dal relativo codice di disciplina.
3. Al codice di disciplina deve essere data la massima pubblicità mediante affissione in ogni sede di lavoro accessibile a tutti i dipendenti.

ARTICOLO 88
(Art. 19, L.R. 10/1995)(Procedimento disciplinare e collegio arbitrale di disciplina)

1. Per le procedure, le modalità ed i termini concernenti l’applicazione delle sanzioni disciplinari si osservano le disposizioni del contratto collettivo nazionale.
2. Il dirigente della struttura organizzativa alla quale sono assegnati i dipendenti che abbiano commesso i fatti che danno luogo all’applicazione delle sanzioni, è competente a contestare e ad irrogare le sanzioni disciplinari del rimprovero verbale e della censura.
3. Qualora il fatto debba essere sanzionato con il rimprovero verbale, il dirigente vi provvede direttamente; qualora ritenga debba essere irrogata la censura, compiuti gli opportuni accertamenti, contesta per iscritto l’addebito e se non ritiene applicabile una sanzione più grave, vi provvede direttamente.
4. Se il dirigente ritiene che al fatto commesso sia applicabile una sanzione più grave di quella prevista dal comma 2, formula la propria proposta e trasmette gli atti al dirigente competente in materia di personale che provvede a contestare in forma scritta l’addebito al dipendente e all’irrogazione della sanzione.
5. Con il consenso del dipendente la sanzione applicabile può essere ridotta ed in tal caso non è più suscettibile di essere impugnata ai sensi del comma 6.
6. Entro venti giorni dalla data della notifica della sanzione comminata, il dipendente può, anche per mezzo di un procuratore o della associazione sindacale alla quale aderisce o conferisce mandato, impugnarla dinnanzi al collegio arbitrale di disciplina della regione.
7. Il collegio arbitrale di disciplina si compone di cinque membri, nominati con decreto del presidente della Giunta regionale, di cui due rappresentanti dell’amministrazione e due rappresentanti dei dipendenti ed è presieduto da un soggetto esterno scelto tra avvocati con almeno sei anni di iscrizione all’abo, magistrati, professori di ruolo in materie giuridiche nelle università.
8. Il collegio arbitrale di disciplina decide entro novanta giorni dalla impugnazione;
all’esecuzione della decisione provvede il dirigente responsabile in materia di personale.
9. Sino alla pronuncia del collegio arbitrale di disciplina la sanzione resta sospesa.
10. Con provvedimento della Giunta regionale, sentito l’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, sono stabilite le modalità ed i criteri per la designazione dei rappresentanti dell’amministrazione e dei rappresentanti dei dipendenti e per garantire che il collegio operi con criteri oggettivi di rotazione dei membri e di assegnazione dei procedimenti disciplinari che ne garantiscano l’imparzialità.
11. La Regione e gli enti dipendenti dalla stessa possono istituire un unico collegio arbitrale mediante convenzioni che ne regolino le modalità di costituzione e di funzionamento nel rispetto dei principi di cui ai commi precedenti.
12. L’entità dei compensi spettanti ai componenti del collegio arbitrale, nonché le relative condizioni e modalità di erogazione, sono stabiliti con provvedimento della Giunta regionale.
13. Qualora ricorrano le condizioni previste dal contratto collettivo nazionale, spetta al dirigente competente in materia di personale l’adozione del provvedimento di sospensione cautelare in corso di procedimento penale e di procedimento disciplinare.

CAPO IV
Estinzione del rapporto di lavoro e disciplina degli acconti sull’indennità di fine servizio

ARTICOLO 89
(Artt. 20, 21, 23 e 24, L.R. 10/1995)(Cause di estinzione)

1. Il rapporto di lavoro regionale si estingue per le cause previste dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro e dalle altre disposizioni di legge in materia.
2. Le dimissioni possono essere rassegnate, previo preavviso ove previsto, in ogni momento con atto scritto e debbono essere presentate al dirigente competente in materia di personale. Le condizioni e i termini del preavviso sono fissati dal contratto collettivo nazionale.
3. Il licenziamento, con o senza preavviso, è disposto dal dirigente competente in materia di personale, e, per il personale non dirigenziale, su proposta del dirigente della struttura di assegnazione. Le condizioni e i termini del preavviso sono fissati dai rispettivi contratti collettivi nazionali e decentrati.
4. La decadenza è dichiarata dal dirigente competente in materia di personale.

ARTICOLO 90
(Art. 22, L.R. 10/1995 – Art. 1, c. 15, 16 e 17, L.R. 6/2005 Art. 1, c. 3, L.R. 18/2007)
(Collocamento a riposo)

1. Ai fini del concorso al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, nel triennio 2008/2010 il personale regionale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato è collocato a riposo d’ufficio al compimento del sessantacinquesimo anno d’età, se in possesso dei requisiti per la pensione di vechiaia.
2. È esclusa nel suddetto periodo l’applicazione dell’articolo 16, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 (Norme per il riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici, a norma dell’articolo 3 della legge 23 ottobre 1992, n. 421).
3. La risoluzione del rapporto di lavoro avviene automaticamente al verificarsi della condizione prevista ed opera dal primo giorno del mese successivo a quello di compimento dell’età di cui al comma 1, fatta salva la prosecuzione del rapporto stesso fino alla prima data utile alla decorrenza dell’assegno pensione.

ARTICOLO 91
(Art. 1, L.R. 41/1980)(Acconto sull’indennità di fine servizio)

1. La Regione, nelle more degli adempimenti per la definizione dell’indennità di fine servizio da parte dei competenti istituti previdenziali, corrisponde all’impiegato cessato dal servizio per qualsiasi causa, a titolo di acconto, una somma pari all’80 per cento del presumibile trattamento lordo complessivamente dovuto, sulla base delle risultanze del fascicolo personale.
2. I relativi provvedimenti sono adottati dal dirigente competente.
3. Gli stessi criteri si applicano a favore della vedova e degli orfani nel caso di morte del dipendente regionale.
4. L’amministrazione regionale si sostituisce al personale predetto nei diritti verso gli istituti previdenziali per quanto si riferisce alle somme anticipate.
5. A tal fine il dipendente – per la riscossione delle indennità dovutegli dagli istituti previdenziali e sino alla concorrenza della somma anticipata – stipula con l’amministrazione regionale contratto di mandato irrevocabile, vincolante per gli aventi causa, da notificare ai menzionati istituti.

ARTICOLO 92
(Art. 36, L.R. 16/1996 – Art. 7, c. 12, L.R. 19/2004)(Omogeneizzazione del trattamento
previdenziale)

1. Gli effetti abrogativi delle disposizioni relative all’omogeneizzazione del trattamento
previdenziale del personale regionale decorrono dalla data di modifica delle norme che regolano in campo nazionale l’indennità di fine servizio; tale data è riferita all’approvazione a livello nazionale della nuova disciplina del trattamento di fine servizio indipendentemente dalla
istituzione dei fondi pensione e dall’esercizio delle opzioni da parte dei dipendenti regionali previsti dalla legge 449/97. Il trattamento di previdenza di cui agli articoli 16, 17 e 18 della legge regionale 7 luglio 1981, n. 38 (Disposizioni sull’ordinamento, sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei dipendenti regionali in attuazione dell’accordo relativo al contratto nazionale 1979/81 per il personale delle Regioni a statuto ordinario) è abrogato quindi a far tempo dal 30 maggio 2000, data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 dicembre 1999 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 maggio 2000, n. 111.

TITOLO V
DISCIPLINA DEL SISTEMA DI FORMAZIONE DEL PERSONALE REGIONALE
CAPO I
Obiettivi e soggetti del sistema della formazione

ARTICOLO 93
(Art. 1, L.R. 26/1987)(Obiettivi del sistema di formazione del personale regionale)

1. Al fine di soddisfare le esigenze di professionalità dei dipendenti e contribuire alla crescita di efficacia ed efficienza della pubblica amministrazione, gli obiettivi della formazione devono risultare coerenti:
a) allo sviluppo di una più adeguata professionalità di tutto il personale;
b) al miglioramento della produttività dei servizi;
c) alla crescita della managerialità pubblica dei dirigenti;
d) allo sviluppo di una incisività dell’azione pubblica che serva a creare una professionalità più qualificante ed incentivante in un quadro coordinato ed unitario.
2. Gli obiettivi dell’attività di formazione sono periodicamente concordati con le organizzazioni sindacali in sede di applicazione degli accordi contrattuali e sono definiti in relazione ai bisogni di formazione rilevati.
3. Essi tengono conto, altresì, delle indicazioni dei documenti della programmazione e degli indirizzi generali della Regione.
4. Per assicurare il coordinamento tra le iniziative rivolte al personale regionale e quelle promosse dagli Enti locali per il proprio personale, la Regione – specie in relazione a leggi che operano conferimenti – concorre con gli Enti locali stessi, anche tramite le loro associazioni rappresentative, alla definizione di indirizzi unitari per l’azione formativa.

ARTICOLO 94
(Art. 2, L.R. 26/1987)(Soggetti del sistema di formazione del personale regionale)

1. La Regione opera nell’ambito del sistema di formazione con iniziative a più livelli di intervento:
a) predisponendo e verificando le attività formative rivolte al proprio personale e a quello degli enti regionali;
b) promuovendo iniziative di formazione, coordinate tra i diversi settori, rivolte al personale degli enti pubblici che operano nelle materie di competenza regionale.

ARTICOLO 95
(Art. 3, L.R. 26/1987)(Tipologie degli interventi formativi)

1. Le tipologie della formazione ricomprendono le forme in uso nel mercato della formazione, oltre a quelle tipiche della pubblica amministrazione.
2. Il piano operativo annuale di attività tiene conto delle esigenze di:
a) prima formazione (per i neo-assunti entro un anno dall’inizio del servizio);
b) aggiornamento periodico (per tutto il personale in servizio);
c) mobilità verticale ed accesso alle qualifiche funzionali (per il passaggio di qualifica o per il reclutamento, compreso anche il reclutamento della dirigenza);
d) mobilità orizzontale (per i dipendenti che cambiano figura professionale nell’ambito della medesima qualifica funzionale);
e) riqualificazione (in occasione di processi di ristrutturazione e di modifiche nell’organizzazione del lavoro).

CAPO II
Programmazione degli interventi della formazione

ARTICOLO 96
(Art. 4, L.R. 26/1987)(Programmazione del sistema di formazione del personale regionale)

1. La Regione attua la programmazione delle attività di formazione sulla base di un documento di indirizzo triennale e di un programma operativo annuale di attività. Essi costituiscono la modalità con la quale la Giunta regionale e l’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale esprimono le proprie esigenze ai fini di quanto previsto dalla legge regionale 17 ottobre 1997, n. 39 (Ordinamento dell’Istituto Regionale Lombardo di Formazione per l’amministrazione pubblica - I.Re.F.)
2. La programmazione è formulata in coerenza al fabbisogno rilevato dalla competente struttura della Giunta regionale, anche in collaborazione con soggetti esterni di provata capacità e competenza.
3. Le linee programmatiche triennali sono approvate dalla Giunta regionale sentito il parere delle competenti commissioni consiliari e delle organizzazioni sindacali; esse sono finalizzate essenzialmente alla descrizione di bisogni quali/quantitativi di formazione, individuati nel triennio considerato.
4. Il programma operativo annuale di attività indica gli interventi formativi da promuovere per l’anno successivo.

ARTICOLO 97
(Art. 5, L.R. 26/1987)(Programmi operativi annuali)

1. In attuazione del documento di indirizzo triennale di cui all’articolo 95, il dirigente competente in materia di personale approva annualmente un programma operativo per l’anno successivo, sentito il parere delle organizzazioni sindacali. Il programma individua, in particolare:
a) le aree e i settori d’intervento;
b) il numero dei dipendenti coinvolti, secondo le qualifiche funzionali e le figure professionali;
c) le tipologie formative utili al conseguimento degli obiettivi prefissati;
d) le metodologie, le modalità, gli strumenti di attuazione e di verifica;
e) le risorse finanziarie necessarie per la realizzazione del piano.
2. Nel programma annuale sono altresì indicati gli interventi di corso-concorso previsti nell’anno di riferimento e indetti secondo la normativa vigente.

ARTICOLO 98
(Art. 6, L.R. 26/1987)(Strumenti per l’attuazione dei programmi operativi)

1. La regione attua i programmi operativi annuali direttamente o avvalendosi dell’Istituto Regionale Lombardo di Formazione per l’amministrazione pubblica (I.Re.F.) sulla base della l.r. 39/1997.
2. La Regione si avvale inoltre di enti, di istituti di formazione specializzati e di università, attraverso specifici incarichi formali e mediante contratti e convenzioni nonché dell’opera di esperti dipendenti dello Stato o di pubbliche amministrazioni. L’incarico prevede la progettazione di piani esecutivi che dovranno pervenire alla direzione generale competente entro trenta giorni dalla comunicazione dell’affidamento, garantendo:
a) flessibilità e correlazione tra temi affrontati, varietà dell’utenza e obiettivi previsti;
b) una didattica correlata al sistema organizzativo della regione;
c) un equilibrato rapporto tra momenti teorici ed esercitazioni applicative;
d) la documentazione analitica e consuntiva del corso realizzato;
e) i tempi di realizzazione del piano esecutivo proposto a partire dall’avvenuta comunicazione di approvazione.

TITOLO VI
DISPOSIZIONI COMUNI E FINANZIARIE

ARTICOLO 99
(Art. 5-bis, L.R. 16/1996)(Disposizioni in materia di rimborso spese di difesa giudiziale)

1. La Regione, anche a tutela dei propri diritti e interessi, si accolla gli oneri di difesa sostenuti da propri amministratori e dipendenti nell’ambito di qualsiasi procedimento giurisdizionale avviato nei loro confronti in relazione ad atti o fatti connessi all’espletamento del mandato o allo svolgimento delle attribuzioni dell’ufficio.
2. L’assunzione degli oneri di cui al comma 1 avviene a conclusione di ogni singola fase e singolo grado di giudizio, a domanda, sulla scorta di parcelle preventivamente liquidate dai competenti organi professionali.
3. L’assunzione degli oneri di cui al comma 1 può avvenire anche in via di anticipazione sin dall’apertura del procedimento, a condizione che non emerga con immediatezza un evidente conflitto di interessi con l’Amministrazione.
4. Qualora il singolo grado di giudizio o il procedimento si chiuda con sentenza di condanna definitiva che accerti la sussistenza di fatti commessi per dolo o colpa grave, la Regione ripeterà all’interessato tutte le somme eventualmente già corrisposte.
5. Per l’assunzione degli oneri, anche in via di anticipazione, valgono le previsioni dell’articolo 96 codice di procedura penale in materia di nomina dei difensori di fiducia.
6. Detti oneri attengono altresì alle spese di domiciliazione e di accertamento tecnico-peritale.

ARTICOLO 100
(Art. 3, L.R. 63/1982)(Indennità ai componenti di commissione di concorso)

1. Ai soggetti estranei all’amministrazione regionale che compongono le commissioni di concorso è corrisposta una indennità di funzione, comprensiva del rimborso delle spese di € 1.032,91 per i concorsi di categoria D o superiore e di € 516,46 per i concorsi di categoria C o inferiore, se il numero dei candidati ammessi non è superiore a 100.
2. L’indennità è aumentata di € 103,29 per ogni gruppo di 100 candidati, o frazione di esso in più; essa comunque non può essere superiore a € 1.549,37.
3. Agli impiegati regionali che facciano parte a qualsiasi titolo delle commissioni di concorso, le indennità di cui ai commi precedenti sono ridotte in ragione del 50 per cento. Tali indennità non possono comunque essere cumulate con il compenso per prestazioni straordinarie.

ARTICOLO 101
(Art. 1, c. 2, L.R. 4/2002)(Circolo ricreativo aziendale lavoratori (CRAL) della Regione Lombardia)

1. La Regione , previa convenzione e nell’ambito della disponibilità di bilancio, può erogare annualmente un contributo finanziario e può concedere in comodato l’uso di beni regionali a favore del CRAL – Regione Lombardia.

ARTICOLO 102
(Norma finanziaria)

1. Alle spese riguardanti l’organizzazione e l’ordinamento del personale del Consiglio regionale, derivanti dall’attuazione dei titoli III, IV, V e VI della presente legge, si provvede mediante utilizzo delle risorse stanziate all’UPB 7.1.0.1.169 “Funzionamento Consiglio regionale” dello stato di previsione delle spese del bilancio per l’esercizio finanziario 2008 e successivi.
2. Alle spese riguardanti l’organizzazione e l’ordinamento del personale della Giunta regionale, derivanti dalla presente legge, si provvede mediante l’utilizzo delle risorse stanziate rispettivamente:
a) alle UPB 7.2.0.1.174 “Risorse Umane”; UPB 7.2.0.1.184 “Spese generali” e UPB 7.2.0.2.186 “Studi, ricerche e altri servizi” per le spese relative al titolo II;
b) alle UPB 7.2.0.1.174 “Risorse Umane” e 7.2.0.1.182 “Risorse strumentali” per le spese relative al titolo IV;
c) alle UPB 7.2.0.1.174 “Risorse Umane” per le spese relative al titolo V;
d) alle UPB 7.2.0.1.174 “Risorse Umane” e all’UPB 7.2.0.1.184 “Spese generali” per le spese relative al titolo VI, dello stato di previsione delle spese del bilancio per l’esercizio finanziario 2008 e successivi.

TITOLO VII
ABROGAZIONI

ARTICOLO 103
(Abrogazioni)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono o restano abrogate le seguenti disposizioni:
a) legge regionale 18 aprile 1980, n. 41 (Norme sulla disciplina degli accordi sull’indennità di fine servizio del personale regionale);
b) legge regionale 22 novembre 1982, n. 63 (Norme in materia di indennità ai componenti di commissioni, comitati o collegi comunque denominati);
c) legge regionale 25 maggio 1983, n. 45 (Norme concernenti le caratteristiche, la fornitura e l’uso delle uniformi per il personale in servizio presso la regione Lombardia);
d) legge regionale 30 maggio 1985, n. 66 (Disposizioni finanziarie riguardanti i pagamenti a favore del personale del ruolo del Consiglio regionale);
e) legge regionale 7 settembre 1987, n. 26 (Disciplina del sistema di formazione del personale regionale);
f) legge regionale 8 maggio 1990, n. 33 (Istituzione dell’agenzia di stampa e di informazione della
Giunta Regionale e delle strutture e degli organismi per la comunicazione, l’editoria e l’immagine);
g) legge regionale 30 dicembre 1994, n. 47 (Nuove norme concernenti le commissioni esaminatrici per i concorsi della regione relativi ai livelli funzionali dal sesto all’ottavo. Modifiche dell’art. 12 della l.r. 6 ottobre 1979, n. 54 “Disposizioni sull’ordinamento, sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei dipendenti regionali, in attuazione dell’accordo relativo al contratto
nazionale per il personale delle regioni a statuto ordinario” e dell’art. 3 della l.r. 22 novembre 1982, n. 63 “Norme in materia di indennità ai componenti di commissioni, comitati o collegi comunque denominati”);
h) legge regionale 10 marzo 1995, n. 10 (Revisione dell’ordinamento del personale regionale);
i) legge regionale 10 marzo 1995, n. 11 (Modifiche alla legge regionale “Revisione dell’ordinamento del personale regionale”);
j) legge regionale 23 luglio 1996, n. 16 (Ordinamento della struttura organizzativa e della dirigenza della giunta regionale);
k) legge regionale 7 settembre 1996, n. 21 (Ordinamento della struttura organizzativa e della dirigenza del Consiglio regionale);
l) legge regionale 17 febbraio 1997, n. 2 (Istituzione della Delegazione della Regione Lombardia presso la sede dell’Unione Europea a Bruxelles);
m) legge regionale 3 settembre 1999, n. 21 (Modifica dell’art. 27 della l.r. 7 settembre 1996, n. 21 “Ordinamento della struttura organizzativa e della dirigenza del consiglio regionale”);
n) legge regionale 1 febbraio 2001, n. 2 (Modifica dell’articolo 7 (Disposizioni non finanziarie e modificazioni alle ll.rr. 34/1972 e 21/1996) della l.r. 5 settembre 2000, n. 25 “Assestamento al bilancio per l’esercizio finanziario 2000 ed al bilancio pluriennale 2000/2002 – II Provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali”);
o) legge regionale 24 giugno 2002, n. 13 (Modifiche ed integrazioni alla l.r. 23 luglio 1996, n. 16 “Ordinamento della struttura organizzativa e della dirigenza della Giunta regionale”);
2. Sono o restano altresì abrogate le seguenti disposizioni:
a) l’articolo 4, comma 2, lett. a) e b), della legge regionale 27 gennaio 1998, n. 1 (Legge di programmazione economico-finanziaria ai sensi dell’art. 9 ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 “Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione” e successive modificazioni e integrazioni);
b) l’articolo 4, comma 15, della legge regionale 27 gennaio 1998, n. 1 (Legge di programmazione economico-finanziaria ai sensi dell’art. 9 ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 “Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione” e successive modificazioni e integrazioni);
c) l’articolo 1, comma 6, della legge regionale 14 agosto 1998, n. 16 (Variazioni al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 1998 e al bilancio pluriennale 1998/2000 con modifiche di leggi regionali. - I provvedimento);
d) l’articolo 2, comma 8, della legge regionale 22 gennaio 1999, n. 2 (Misure per la programmazione regionale, la razionalizzazione della spesa e a favore dello sviluppo regionale e interventi
istituzionali e programmatici con rilievo finanziario);
e) l’articolo 7, commi 1 e 2, della legge regionale 22 gennaio 1999, n. 2 (Misure per la programmazione regionale, la razionalizzazione della spesa e a favore dello sviluppo regionale e interventi istituzionali e programmatici con rilievo finanziario);
f) l’articolo 2, comma 5, lett. a), della legge regionale 12 agosto 1999, n. 15 (Modifiche e abrogazioni legislative per la realizzazione dei progetti del programma regionale di sviluppo);
g) l’articolo 5, commi 5 e 6, della legge regionale 12 agosto 1999, n. 15 (Modifiche e abrogazioni legislative per la realizzazione dei progetti del programma regionale di svilupo);
h) l’articolo 2, commi 1, 2, 3, 7 lett. a), della legge regionale 14 gennaio 2000, n. 2 (Modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative inerenti l’assetto istituzionale, gli strumenti finanziari e le procedure organizzative della Regione);
i) l’articolo 4 della legge regionale 14 gennaio 2000, n. 2 (Modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative inerenti l’assetto istituzionale, gli strumenti finanziari e le procedure organizzative della Regione);
j) l’articolo 1, commi 11 e 35, della legge regionale 27 marzo 2000, n. 18 (Modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative a supporto degli interventi connessi alla manovra di finanza regionale);
k) l’articolo 7, commi 5, 6, 7 e 8, della legge regionale 5 settembre 2000, n. 25 (Assestamento al bilancio per l’esercizio finanziario 2000 ed al bilancio pluriennale 2000/2002 – II provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali);
l) l’articolo 1, comma 11, lett. a) della legge regionale 2 febbraio 2001, n. 3 (Modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative regionali in materia di assetto istituzionale, sviluppo economico, territorio e ambiente e infrastrutture e servizi alla persona, finalizzate all’attuazione del DPEFR ai sensi dell’art. 9-ter della l.r. 34/1978);
m) l’articolo 1, commi 13 e 23, della legge regionale 2 febbraio 2001, n. 3 (Modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative regionali in materia di assetto istituzionale, sviluppo economico, territorio e ambiente e infrastrutture e servizi alla persona, finalizzate all’attuazione del DPEFR ai sensi dell’art. 9-ter della l.r. 34/1978);
n) l’articolo 1, comma 2, della legge regionale 3 aprile 2001, n. 6 (Modifiche alla legislazione per l’attuazione degli indirizzi contenuti nel documento di programmazione economico-finanziaria regionale – Collegato ordinamentale 2001);
o) l’articolo 5 della legge regionale 3 aprile 2001, n. 6 (Modifiche alla legislazione per l’attuazione degli indirizzi contenuti nel documento di programmazione economico-finanziaria regionale – Collegato ordinamentale 2001);
p) l’articolo 7, commi 8, 9, 10 e 11 della legge regionale 13 agosto 2001, n. 14 (Assestamento al bilancio per l’esercizio finanziario 2001 e bilancio pluriennale 2001/2003 a legislazione vigente e programmatico – I Provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali);
q) l’articolo 2, comma 6, della legge regionale 17 dicembre 2001, n. 26 (Modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative a supporto della manovra di finanza regionale);
r) l’articolo 1, commi 1 e 2, della legge regionale 6 marzo 2002, n. 4 (Norme per l’attuazione della programmazione regionale e per la modifica e l’integrazione di disposizioni legislative);
s) l’articolo 11, comma 15, della legge regionale 22 luglio 2002, n. 15 (Legge di semplificazione 2001. Semplificazione legislativa mediante abrogazione di leggi regionali. Interventi di semplificazione amministrativa e delegificazione);
t) l’articolo 1, comma 3, lett. a) e b), della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 32 (Disposizioni legislative per l’attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell’articolo 9-ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) – Collegato 2003);
u) l’articolo 1, commi 4, lett. a) e 5 della legge regionale 24 marzo 2003, n. 3 (Modifiche a leggi regionali in materia di organizzazione, sviluppo economico, territorio e servizi alla persona);
v) l’articolo 2, comma 1, lett. a), della legge regionale 18 giugno 2003, n. 8 (Modifiche a leggi regionali in materia di assetto istituzionale e sviluppo economico);
w) l’articolo 4, della legge regionale 18 giugno 2003, n. 8 (Modifiche a leggi regionali in materia di assetto istituzionale e sviluppo economico);
x) l’articolo 3, della legge regionale 24 marzo 2004, n. 5 (Modifiche a leggi regionali in materia di organizzazione, sviluppo economico e territorio.
Collegato ordinamentale 2004);y) l’articolo 7, comma 12, della legge regionale 3 agosto 2004, n. 19 (Assestamento al bilancio per l’esercizio finanziario 2004 ed al bilancio pluriennale 2004/2006 a legislazione vigente e programmatico – I provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali);
z) l’articolo 1, commi 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17, della legge regionale 8 febbraio 2005, n. 6 (Interventi normativi per l’attuazione della programmazione regionale e di modifica e integrazione di disposizioni legislative – Collegato ordinamentale 2005);
aa) l’articolo 1, comma 6 e 7, della legge regionale 20 dicembre 2005, n. 19 (Disposizioni legislative per l’attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell’articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2006);
bb) l’articolo 1, comma 4, della legge regionale 2 agosto 2006, n. 17 (Assestamento al bilancio per l’esercizio finanziario 2006 ed al bilancio pluriennale 2006/2008 a legislazione vigente e programmatico – I provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali);
cc) l’articolo 7, comma 26, della legge regionale 2 agosto 2006, n. 17 (Assestamento al bilancio per l’esercizio finanziario 2006 ed al bilancio pluriennale 2006/2008 a legislazione vigente e programmatico – I provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali);
dd) l’articolo 1, comma 5 bis, della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30 (Disposizioni legislative per l’atuazione del documento di rpogrammazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell’articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione,sul bilancio e sulla contabilità della Regione) – Collegato 2007);
ee) l’articolo 1, comma 3, della legge regionale 31 luglio 2007, n. 18 (Assestamento al bilancio per l’esercizio finanziario 2007 ed al bilancio pluriennale 2007/2009 a legislazione vigente e
programmatico - I provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali);
ff) l’articolo 9, della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 33 (Disposizioni legislative per l’attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell’articolo 9 ter della legge reionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) – Collegato 2008);
gg) l’artiol 1, comma 8, della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 33 (Disposizioni legislative per l’attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell’articlo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) – Collegato 2008);
hh) l’articolo 1, commi 1, 2, 3, 4 e 6 della legge regionale 31 marzo 2008, n. 5 (Interventi normatvi per l’attuazione della programmazione regionale e di modifica e integrazione di disposizioni legislative – Collegato ordinamentale 2008).
3. Sono fatti salvi gli effetti prodotti dalle leggi e dalle disposizioni abrogate dal presente articolo; permangono e restano efficaci gli atti adottati sulla base delle medesime.

Formula Finale:
La presente legge regionale e’ pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione lombarda.
Milano, 7 luglio 2008
(Approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. VIII/656 del 24 giugno 2008)


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