Il Consiglio regionale ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga la seguente legge
ARTICOLO 1
1. All’articolo 5, della legge regionale 22 gennaio 2001, n.
2 «Istituzione e funzionamento del Comitato Regionale per le Comunicazioni – CORECOM» è aggiunto il seguente comma:
«4bis. Il Presidente ed i membri del CORECOM-Calabria che non abbiano compiuto l’intera legislatura, sono rieleggibili fino a completamento del quinquennio».
2. È abrogato l’articolo 46 della legge regionale 26 febbraio 2010, n. 8.
ARTICOLO 2
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Formula Finale:
La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Calabria.
Catanzaro 7 giugno 2010
Scopelliti