NORMATIVA
Normativa regionale - Molise
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Legge regionale 7 febbraio 2005, n. 5
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Legge finanziaria regionale 2005
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Il Consiglio regionale ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
Promulga la seguente legge
TITOLO I DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO E DI BILANCIO
ARTICOLO 1 (Finalità)
1. La Regione, in conformità con gli indirizzi programmatici espressi nel DPEF, con la presente legge espone, per ciascun anno compreso nel periodo 2005-2007, il quadro di riferimento finanziario e provvede, per il medesimo periodo, alla regolazione annuale delle grandezze previste dalla legislazione regionale vigente al fine di adeguare gli effetti finanziari agli obiettivi, nel rispetto della programmazione economico-finanziaria regionale.
ARTICOLO 2 (Indebitamento)
1. Il livello massimo di indebitamento da autorizzarsi con legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 36 della legge regionale 7 maggio 2002, n. 4, è fissato per l'anno 2005 in euro 260.000.000, 00.
ARTICOLO 3 (Patto di stabilità interno)
1. È approvato il prospetto dimostrativo del patto di stabilità per l'anno 2005 di cui alla tabella n. 12 allegata al bilancio. 2. Nell'esercizio delle funzioni dirigenziali il rispetto del patto di stabilità va garantito con la massima diligenza e perizia, costituendo lo stesso obiettivo primario ai fini della valutazione di risultato.
ARTICOLO 4 (Estensione del patto di stabilità interno agli Enti dipendenti o controllati dalla Regione)
1. Gli Enti dipendenti o controllati dalla Regione sono tenuti al rispetto degli obblighi rivenienti dal patto di stabilità interno secondo i limiti stabiliti dalla normativa statale vigente. 2. Al fine di consentire il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilità interno, gli Enti dipendenti o controllati dalla Regione trasmettono trimestralmente alla Regione, entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento, le informazioni riguardanti sia la gestione di competenza che quella di cassa, attraverso un prospetto e con le modalità definiti con deliberazione della Giunta regionale. 3. Le assunzioni di personale a tempo determinato, a contratto di diritto privato, di consulenza o a seguito di convenzione, e quelle relative a figure professionali non fungibili possono effettuarsi previa autorizzazione della Giunta regionale e a condizione che gli enti richiedenti abbiano assolto agli obblighi di cui ai commi 1 e 2 e realizzato l'equilibrio di bilancio.
ARTICOLO 5 (Concorso degli Enti dipendenti o controllati al raggiungimento degli obiettivi di contenimento della spesa regionale)
1. Per l'anno finanziario 2005 i trasferimenti di parte corrente agli Enti dipendenti o controllati sono etto a quelli previsti nel bilancio per l'anno finanziario 2004.
ARTICOLO 6 (Disposizioni in materia di residui passivi)
1. È autorizzata l'iscrizione nella competenza e nella cassa dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2005 delle somme riferite agli anni 2002 e 2003 e definite quali residui di stanziamento dall'art. 61 della Legge Regionale 7 maggio 2002, n. 4: "Nuovo ordinamento contabile della Regione Molise".
ARTICOLO 7 (Disposizioni in materia sanitaria)
1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2005, alla U.P.B. n. 430 è iscritto il finanziamento integrativo del Servizio sanitario previsto a carico dello Stato di euro 47.915.982,06, il cui utilizzo può avvenire nel rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa statale vigente.
ARTICOLO 8 (Rifinanziamenti)
1. È autorizzato per l'esercizio finanziario 2005 il rifinanziarnento delle leggi regionali di spesa relative a diversi settori di intervento, esaurite per quanto concerne la loro validità finanziaria, secondo gli importi determinati nella tabella "A" allegata alla presente legge. 2. Per gli esercizi 2006 e 2007 la copertura finanziaria è assicurata dagli stanziamenti iscritti nel bilancio pluriennale.
TITOLO II NORME IN MATERIA DI PERSONALE REGIONALE
ARTICOLO 9 (Spesa per il personale)
1. Sono definitivamente consolidate nel bilancio regionale le risorse previste dai contratti collettivi integrativi decentrati di lavoro, stipulati in attuazione del C.C.N.L. 2002/2005, nella misura determinata per la costituzione dei relativi fondi. 2. Eventuali integrazioni ai fondi previsti nei contratti di cui al comma 1 possono determinarsi con ulteriori risorse, rispetto a quelle indicate dalla vigente normativa, solo a condizione che le stesse siano conseguenti a riduzioni di spesa permanenti delle dotazioni organiche della dirigenza regionale e del restante personale, derivanti da provvedimenti di revisione parziale o complessiva degli assetti organizzativi.
TITOLO III NORME PROCEDURALI E GESTIONALI
ARTICOLO 10 (Acquisti)
1. Al fine di consentire il conseguimento di risparmi di spesa e in relazione a quanto previsto dall'articolo 24 della legge n. 289/2002, i competenti uffici regionali devono procedere all'acquisto di beni e servizi attraverso l'utilizzazione delle convenzioni quadro definite dalla "CONSIP - S.p.A.". 2. Per procedere ad acquisti in materia autonoma, gli uffici regionali adottano i prezzi delle convenzioni di cui al comma 1 come base d'asta al ribasso. 3. Nell'ipotesi in cui la vigente normativa consenta la trattativa privata, i competenti uffici regionali possono farvi ricorso solo in casi eccezionali e motivati, previo esperimento di una documentata indagine di mercato, dandone comunicazione al Gabinetto della Presidenza della Regione.
TITOLO IV NORME IN MATERIA DI RAZIONALIZZAZIONE, CONTENIMENTO E QUALIFICAZIONE DELLA SPESA SANITARIA
ARTICOLO 11 (Disposizioni gestionali)
1. In coerenza con gli obiettivi sull'indebitamento netto le Aziende sanitarie sono tenute a raggiungere ed a conservare nella gestione l'equilibrio economico-finanziario. 2. Ai fini del mantenimento dell'equilibrio di cui al comma 1 la Giunta regionale determina le modalità per la verifica trimestrale dei conti e per l'adozione delle misure per la riconduzione in equilibrio della gestione, nonché i termini per la decadenza del direttore generale, nel caso si prospettassero situazioni di squilibrio.
ARTICOLO 12 (Partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie)
1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, le prestazioni sanitarie sono assoggettate, con modalità determinate con deliberazione di Giunta regionale, al sistema di partecipazione al costo da parte degli assistiti, secondo le previsioni contemplate dall'articolo 3, comma 7, e dagli articoli 4, 5, 6 e 7 del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124. 2. Le prestazioni di assistenza farmaceutica sono assoggettate al sistema di partecipazione al costo da parte degli assistiti, secondo le modalità determinate con deliberazione di Giunta regionale, nel rispetto del tetto di spesa imposto dalla vigente legislazione nazionale. 3. Per i farmaci, comprese le specialità medicinali il cui principio attivo non è protetto da brevetto o da certificato complementare di cui alla legge 19 ottobre 1991, n. 349, aventi il prezzo di riferimento più basso, è esclusa, entro i limiti di reddito stabiliti dalla deliberazione di Giunta regionale, la partecipazione al costo delle prestazioni.
ARTICOLO 13 (Interventi finanziari a favore della Società finanziaria regionale del Molise — FINMOLISE - S.p.A.)
1. Ai ensi della legge regionale 7 novembre 2003, n. 28, art. 8, è assegnato alla "FINMOLISE - S.p.A." un finanziamento di euro 4.191.690, 00 finalizzato all'aumento del capitale sociale la cui sottoscrizione è quantificata nella misura del 51%. 2. Ai sensi della legge regionale 7 novembre 2003, n. 28, art. 14, è assegnato alla "FINMOLISE - S.p.A." un conferimento di capitali di euro 2.582.284,49.
TITOLO V ALTRE DISPOSIZIONI PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA E PER LO SVILUPPO
ARTICOLO 14 (Agevolazioni in materia di imposta regionale sulle attività produttive — IRAP)
1. Per l'anno di imposta 2005, in attuazione della facoltà di cui all'art. 7 della legge regionale 30 dicembre 2002, n. 45 (Disposizioni in materia di imposta regionale sulle attività produttive — IRAP), ed in forza dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo n. 446/1997, è disposta la riduzione dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive per alcuni settori di attività e categorie di soggetti passivi, limitatamente al valore della produzione netta prodotto nella Regione Molise. 2. L'aliquota dell'IRAP per i soggetti passivi dell'imposta di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 446/1997 è determinata nella misura del 3,25%, limitatamente al valore della produzione netta riferibile al territorio dei Comuni della provincia di Campobasso maggiormente danneggiati dal sisma del 31 ottobre 2002, individuati con decreto del Presidente della Giunta regionale 30 dicembre 2002, n. 167. Qualora l'attività sia esercitata nel territorio di più Comuni, il valore della produzione netta si considera prodotto nel territorio dei Comuni danneggiati proporzionalmente all'ammontare delle retribuzioni spettanti al personale, a qualunque titolo utilizzato, compresi i redditi assimilati, i compensi ai collaboratori coordinati e continuativi e gli utili agli associati in partecipazione. 3. L'aliquota dell'IRAP per le nuove imprese costituitesi, in qualsiasi forma giuridica, nel territorio regionale nel corso degli anni 2004 e 2005, è determinata nella misura del 3,25%. 4. Con decorrenza 1° gennaio 2005, ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 "Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale", i soggetti individuati dall'articolo 10 dello stesso decreto sono esentati dal pagamento dell'IRAP fermo restando, comunque, l'obbligo della presentazione della dichiarazione dei redditi, anche ai fini della determinazione dell'imponibile IRAP, alla competente Agenzia delle entrate. I soggetti beneficiari dell'esenzione devono far pervenire alla Regione, entro il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi, copia della comunicazione di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo n. 460/1997 ovvero copia del provvedimento di iscrizione nei registri richiamati all'articolo 10, comma 8, del medesimo decreto. 5. L'aliquota ridotta non si applica qualora il minor onere tributario ecceda per importo e condizioni i limiti consentiti dalla normativa comunitaria in materia di aiuti "de minimis".
ARTICOLO 15 (Variazione dell'aliquota IRAP per banche ed imprese della grande distribuzione)
1. Per l'anno d'imposta 2005, in attuazione della facoltà di cui all'art. 7 della legge regionale 30 dicembre 2002, n. 45, ed in forza dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo n. 446/1997, l'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive, a carico dei seguenti settori di attività e delle seguenti categorie di soggetti passivi, è determinata nella misura massima consentita dall'art. 16, comma 3, del decreto legislativo n. 446/1997, come già stabilito dall'articolo 12, comma 4, della legge regionale 30 dicembre 2002, n. 45: a) banche; b) imprese appartenenti alla rete della grande distribuzione regionale, in forza dei criteri stabiliti dal D.M. 18 settembre 1997 e dal D.M. 27 ottobre 1997 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dalla disciplina comunitaria in materia.
ARTICOLO 16 (Fondo rotativo per la progettazione)
1. È istituito nel bilancio della Regione un fondo di rotazione destinato al finanziamento in favore degli enti locali e dei consorzi di bonifica integrale per le spese di progettazione. 2. L'importo del fondo di cui al comma 1 è determinato, per l'esercizio finanziario 2005, in euro 500.000, 00. 3. L'utilizzo e le modalità del fondo di cui al comma 1 sono stabilite dalla Giunta regionale.
ARTICOLO 17 (Fondo per le spese di rappresentanza)
1. Alla gestione del fondo per le spese di rappresentanza di cui all'U.P.B. n. 25 si provvede con le modalità ed i criteri stabiliti dal Presidente della Regione con proprio decreto.
ARTICOLO 18
1. Per l'anno 2005 si dà mandato all'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale di ridurre del 10% i rimborsi, di cui all'articolo 7 della legge regionale 3 giugno 2002, n. 7, per tutti i consiglieri regionali. 2. La diaria è diminuita di 1/18 per ogni giornata di assenza dalle sedute o aumentata di 1/18 per ogni sostituzione obbligatoria prevista dallo Statuto e dal regolamento interno.
ARTICOLO 19 (Pubblicazione)
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise. La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.
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