Il Consiglio regionale ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga la seguente legge
CAPO I
FINANZIAMENTO
ARTICOLO 1
(Fonti di finanziamento)
1. Le risorse disponibili per il finanziamento dell’Azienda regionale sanitaria USL della Valle d’Aosta (Azienda USL) sono determinate annualmente dalla Regione con legge finanziaria e assegnate annualmente dalla Giunta regionale, tenuto conto dei livelli essenziali e uniformi di assistenza sanitaria di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), e di quanto previsto dall’articolo 6 della legge regionale 25 gennaio 2000, n. 5 (Norme per la razionalizzazione dell’organizzazione del Servizio socio-sanitario regionale e per il miglioramento della qualità e dell’appropriatezza delle prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali prodotte ed erogate nella regione).
2. Le fonti di finanziamento di parte corrente dell’Azienda USL, oltre a quelle di cui al comma 1, sono costituite da:
a) contributi e trasferimenti provenienti da amministrazioni statali, da amministrazioni locali e da altri enti pubblici;
b) ricavi e proventi diversi per servizi resi a pubbliche amministrazioni e a privati, ivi compresi gli introiti derivanti dall’attività libero-professionale, i corrispettivi relativi a servizi integrativi a pagamento e le risorse acquisite da contratti e convenzioni;
c) concorsi, recuperi e rimborsi spese, ivi comprese le quote di partecipazione alla spesa eventualmente dovute da soggetti privati;
d) ricavi e rendite derivanti dall’utilizzo del patrimonio;
e) risultati economici positivi;
f) donazioni e altri atti di liberalità.
3. Al finanziamento di progetti e di interventi particolari previsti dalla programmazione sanitaria statale e regionale o da programmi specifici proposti dalla Regione o dall’Azienda USL si provvede, con deliberazione della Giunta regionale, in conformità ai principi della programmazione sanitaria regionale.
4. Le prestazioni sanitarie rese a soggetti residenti in ambiti territoriali diversi dalla regione sono compensate tra le stesse regioni, sulla base delle previste certificazioni e con le modalità definite dalla Giunta regionale.
5. Al finanziamento delle spese in conto capitale dell’Azienda USL provvede la Regione mediante le quote stabilite con legge finanziaria, nei limiti degli stanziamenti di bilancio. La Giunta regionale, con propria deliberazione, assegna dette quote all’Azienda USL.
6. L’Azienda USL, per il finanziamento di spese di investimento e previa autorizzazione della Giunta regionale, può, inoltre, contrarre mutui o accedere ad altre forme di credito, di durata in ogni caso non superiore a dieci anni. L’autorizzazione regionale alla contrazione di mutui o all’accensione di altre forme di credito può essere concessa fino ad un ammontare complessivo delle relative rate, per capitale ed interessi, non superiore al 15 per cento del valore costituito dalle poste del bilancio di previsione annuale dell’Azienda USL relative alle risorse derivanti dalle fonti di finanziamento di cui al comma 2, lettere b), c), d), e) e f), con esclusione degli importi relativi ad investimenti.
7. L’Azienda USL può attivare anticipazioni bancarie con l’istituto di credito cui è affidato il servizio di tesoreria, nella misura massima di un dodicesimo dell’ammontare annuo delle entrate previste nel bilancio di competenza, al netto delle partite di giro.
ARTICOLO 2
(Servizio di tesoreria)
1. Il servizio di tesoreria dell’Azienda USL è affidato, tramite apposita convenzione successiva a procedura di evidenza pubblica, ad un istituto di credito autorizzato a svolgere le attività di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia).
2. Il Direttore generale dell’Azienda USL, con propria deliberazione, definisce le specifiche modalità e procedure dei pagamenti dell’Azienda USL ed individua i soggetti autorizzati a disporre i pagamenti stessi.
CAPO II
BILANCI DI PREVISIONE
ARTICOLO 3
(Bilancio pluriennale di previsione)
1. Il bilancio pluriennale rappresenta il quadro delle risorse che l’Azienda USL prevede di acquisire e di impiegare durante il periodo di validità del programma pluriennale di attività e di spesa, per l’attuazione degli indirizzi della programmazione socio-sanitaria regionale.
2. Il bilancio pluriennale ha durata triennale ed è annualmente aggiornato per scorrimento.
3. Il bilancio pluriennale è articolato nelle seguenti parti:
a) parte economica;
b) parte finanziaria;
c) parte patrimoniale.
4. Il bilancio pluriennale è strutturato secondo lo schema obbligatorio previsto dalla normativa statale vigente in materia.
ARTICOLO 4
(Bilancio preventivo)
1. Il bilancio preventivo dimostra, con maggior grado di analisi rispetto al bilancio pluriennale, il previsto risultato economico complessivo finale dell’Azienda USL per l’anno considerato.
2. Il bilancio preventivo deve essere formulato secondo lo schema obbligatorio previsto dalla normativa statale vigente in materia e accompagnato dalla relazione del Direttore generale e del Collegio sindacale dell’Azienda USL.
3. La relazione del Direttore generale deve indicare, in particolare:
a) gli investimenti da attuarsi nell’esercizio, con l’indicazione della spesa prevista nell’anno e le relative modalità di finanziamento;
b) le prestazioni che si intendono erogare in rapporto a quelle erogate nell’esercizio precedente;
c) i valori più significativi dell’ultimo bilancio di esercizio adottato;
d) i dati analitici relativi al personale con le variazioni previste nell’anno;
e) i flussi di cassa previsti.
ARTICOLO 5
(Adozione dei bilanci di previsione)
1. Il Direttore generale adotta, con propria deliberazione, il piano attuativo locale (PAL) di cui all’articolo 8 della l.r. 5/2000, il bilancio pluriennale e il bilancio di previsione entro il 30 aprile di ciascun anno.
Tale deliberazione è immediatamente trasmessa al Collegio sindacale e, entro dieci giorni dall’adozione, alla Giunta regionale, corredata della relazione del Collegio sindacale, ai fini del controllo previsto dall’articolo 44 della l.r. 5/2000.
2. Il Direttore generale, fino all’approvazione del bilancio preventivo da parte della Giunta regionale, ne effettua la gestione, autorizzando le spese entro il limite degli stanziamenti disposti dal bilancio pluriennale.
3. Qualora intervengano modificazioni del quadro normativo di riferimento, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare variazioni all’accordo di programma di cui all’articolo 7 della l.r. 5/2000.
CAPO III
BUDGET
ARTICOLO 6
(Metodica di budget)
1. Allo scopo di pervenire, in un arco temporale annuale e con sistematico riferimento alle scelte di pianificazione e programmazione, alla formulazione di articolate e puntuali previsioni relativamente ai risultati da conseguire, alle attività da realizzare, ai fattori operativi da utilizzare, alle risorse finanziarie da acquisire ed impiegare e agli investimenti da compiere, l’Azienda USL adotta la metodica di budget.
2. La metodica di budget si sviluppa secondo una struttura che comprende:
a) il documento di pianificazione pluriennale, di seguito denominato piano strategico aziendale;
b) il documento di programmazione che contiene gli obiettivi annuali individuati per il raggiungimento degli obiettivi strategici;
c) i budget dei centri di responsabilità.
ARTICOLO 7
(Piano strategico aziendale)
1. Il piano strategico aziendale rappresenta il quadro delle iniziative in cui l’Azienda USL impegna le risorse per perseguire i fabbisogni di salute della popolazione regionale, individuati anche in attuazione degli indirizzi della programmazione socio-sanitaria regionale.
2. Il piano strategico aziendale ha durata triennale ed è aggiornato annualmente nella parte relativa alle iniziative annuali.
3. Le risorse che l’Azienda USL utilizza per il raggiungimento degli obiettivi presenti nel piano strategico aziendale sono quelle previste nel bilancio pluriennale.
ARTICOLO 8
(Documento di programmazione)
1. Il documento di programmazione contiene gli obiettivi e le azioni previsti dal piano strategico aziendale, da realizzare nell’anno di competenza.
2. Il documento di programmazione è elaborato dal Direttore generale in aderenza ai contenuti e alle scelte dei piani, programmi e progetti adottati e indica obiettivi, linee guida, criteri, vincoli e parametri per l’elaborazione dei budget.
ARTICOLO 9
(Budget di centro di responsabilità)
1. I budget di centro di responsabilità sono formulati con riguardo alle strutture aziendali inserite nell’atto costitutivo aziendale di cui all’articolo 10 della l.r. 5/2000.
2. I budget sono articolati e strutturati in modo da consentire la rappresentazione degli aspetti economici, rendendo possibile l’attribuzione delle responsabilità di gestione e di risultato mediante l’individuazione degli obiettivi da conseguire, delle attività da svolgere e delle risorse assegnate.
3. I budget sono adottati dal Direttore generale entro il 28 febbraio dell’esercizio cui si riferiscono.
ARTICOLO 10
(Controllo periodico e revisione dei budget)
1. I budget di centro di responsabilità sono sottoposti, con cadenza trimestrale ed entro quarantacinque giorni dalla scadenza del trimestre di riferimento, alla verifica dello stato di avanzamento, con lo scopo di porre in evidenza, rispetto ai dati di budget, gli eventuali scostamenti nel prosieguo della gestione. L’esito di tale verifica è contenuto in apposito rapporto.
2. A seguito dei controlli di cui al comma 1, il Direttore generale, qualora ne ravvisi l’opportunità e, in ogni caso, a fronte di situazioni di previsto squilibrio economico, procede alla revisione dei budget.
3. Qualora dal rapporto di cui al comma 1 emergano elementi di possibile squilibrio economico e, in ogni caso, con riferimento alle relazioni trimestrali e alle revisioni dei budget, il Collegio sindacale redige una relazione con le proprie osservazioni da trasmettere alla struttura regionale competente in materia di sanità, di seguito denominata struttura competente, entro la fine del secondo mese successivo alla scadenza del periodo di riferimento.
CAPO IV
PATRIMONIO
ARTICOLO 11
(Classificazione dei beni)
1. I beni appartenenti all’Azienda USL sono classificati in beni patrimoniali indisponibili e beni patrimoniali disponibili.
2. Sono beni patrimoniali indisponibili tutti i beni direttamente strumentali all’esercizio delle funzioni istituzionali.
3. Sono beni patrimoniali disponibili i beni destinati a produrre un reddito costituito da frutti naturali o civili, oltre ai beni non compresi tra quelli indicati al comma 2.
4. Il regime patrimoniale di cui ai commi 2 e 3 si applica anche ai diritti reali su beni appartenenti ad altri soggetti, quando tali diritti sono costituiti in favore dei beni dell’Azienda USL.
5. Il Direttore generale provvede alla classificazione dei beni in relazione all’effettiva destinazione degli stessi.
6. L’ammortamento del costo dei beni patrimoniali è determinato sulla base di criteri stabiliti dal Direttore generale, nei modi e termini di legge.
ARTICOLO 12
(Inventario)
1. Il patrimonio dell’Azienda USL è descritto in un apposito inventario.
2. L’inventario deve essere redatto ogni anno e si chiude con il bilancio dell’esercizio.
3. Nell’inventario devono essere contenuti tutti i dati necessari all’esatta identificazione dei beni e in particolare:
a) il titolo di provenienza, i dati catastali e la rendita imponibile, qualora si tratti di beni immobili;
b) il valore iniziale e le successive variazioni, ivi compresa l’indicazione della quota di ammortamento disposta;
c) l’eventuale redditività.
4. I beni culturali sono annotati in un apposito titolo dell’inventario, dal quale risultino:
a) la descrizione del bene;
b) lo stato di conservazione;
c) il luogo di collocazione;
d) il riferimento alla scheda inventariale dell’Istituto centrale per il catalogo e la documentazione del Ministero per i beni e le attività culturali.
5. Le tipologie dei beni descritti negli inventari devono corrispondere a quelle indicate nello stato patrimoniale adottato sulla base dello schema previsto dalla normativa statale vigente in materia.
6. I beni mobili non più idonei all’uso loro assegnato per vetustà o per qualsiasi altro motivo sono dichiarati fuori uso e scaricati dal relativo inventario, previo accertamento tecnico-economico delle condizioni che determinano tale stato. Alla dichiarazione di fuori uso provvede il Direttore generale che dispone altresì per la destinazione dei beni interessati, dandone comunicazione al Collegio sindacale.
7. Qualora non sussistano particolari motivazioni che determinino una diversa utilizzazione, i beni dichiarati fuori uso possono essere ceduti ad altre strutture pubbliche o, in subordine, per iniziative di carattere umanitario o di cooperazione allo sviluppo, al Fondo delle Nazioni unite per l’infanzia (UNICEF), alla Caritas, alla Croce rossa internazionale (CRI), alle sezioni territoriali e alle organizzazioni non governative riconosciute ai sensi degli articoli 28 e 29 della legge 26 febbraio 1987, n. 49 (Nuova disciplina della cooperazione dell’Italia con i paesi in via di sviluppo), nonché alle associazioni di volontariato iscritte nel registro regionale di cui all’articolo 6 della legge regionale 22 luglio 2005, n. 16 (Disciplina del volontariato e dell’associazionismo di promozione sociale. Modificazioni alla legge regionale 21 aprile 1994, n. 12 (Contributi a favore di associazioni ed enti di tutela dei cittadini invalidi, mutilati e handicappati operanti in Valle d’Aosta), e abrogazione delle leggi regionali 6 dicembre 1993, n. 83, e 9 febbraio 1996, n. 5).
8. La cessione dei beni fuori uso ai soggetti di cui al comma 7 avviene sulla base della presentazione, da parte dell’ente o organismo richiedente, di una dichiarazione inerente all’utilizzazione e destinazione dei beni.
ARTICOLO 13
(Consegnatari dei beni)
1. Il Direttore generale dell’Azienda USL individua i dipendenti a cui debbono essere dati in consegna i beni mobili.
2. I dipendenti di cui al comma 1 hanno l’obbligo di vigilanza sui beni avuti in consegna e provvedono alla tenuta dei relativi registri.
ARTICOLO 14
(Valutazione dei beni)
1. Il Direttore generale determina il valore dei beni sulla base dei seguenti criteri:
a) i beni immobili destinati ad uso pubblico sono valutati in relazione al prezzo di acquisto, rivalutato al valore di stima qualora si tratti di acquisti effettuati da oltre cinque anni, al costo sostenuto per la costruzione e ai costi sostenuti per la manutenzione straordinaria;
b) i beni immobili che producono reddito sono valutati in relazione al prezzo di acquisto e successivamente considerando il reddito prodotto congiuntamente con il valore di mercato, lo stato di usura, il costo di manutenzione e gli altri oneri;
c) i beni mobili di uso durevole sono valutati in relazione al prezzo di acquisto, diminuito della quota di ammortamento;
d) i beni mobili di normale consumo sono valutati in relazione al prezzo di acquisto;
e) i crediti, i debiti e i titoli di Stato sono valutati in relazione al valore nominale;
f) i mutui passivi e i debiti residui sono valutati in linea capitale;
g) le rendite sono valutate attraverso la capitalizzazione del rateo annuo al tasso annuo legale;
h) i beni culturali sono valutati in base al valore di mercato o di copertura assicurativa.
2. Per quanto non previsto dal comma 1, per la valutazione degli elementi che compongono il patrimonio si applicano le disposizioni del codice civile in materia di criteri di valutazione.
ARTICOLO 15
(Destinazione d’uso dei beni disponibili)
1. I beni appartenenti al patrimonio disponibile sono destinati all’uso loro assegnato dal Direttore generale.
2. L’assegnazione avviene:
a) a titolo oneroso, mediante contratti di locazione, di affitto o di uso a soggetti, pubblici o privati, dietro corrispettivo di un canone;
b) a titolo gratuito, mediante contratti di comodato a soggetti pubblici o privati senza scopo di lucro che perseguono finalità di interesse generale in materia di assistenza sanitaria e socio-sanitaria.
ARTICOLO 16
(Cancellazione di beni dal patrimonio indisponibile)
1. La cancellazione di beni dal patrimonio indisponibile e la conseguente iscrizione nel patrimonio disponibile è disposta dal Direttore generale, previa autorizzazione della Giunta regionale per i beni di valore residuo superiore a euro 50.000.
2. Per gli adempimenti di cui al comma 1, il Direttore generale trasmette alla Giunta regionale apposita richiesta di autorizzazione con adeguate indicazioni in merito:
a) ai motivi per i quali si intende procedere alla cancellazione;
b) ai fini perseguiti con la cancellazione stessa.
3. Nei casi in cui, oltre alla cancellazione, sia prevista l’alienazione, la richiesta di autorizzazione deve altresì contenere specifica indicazione del valore del bene, da determinarsi sulla base dei criteri fissati ai sensi dell’articolo 14.
ARTICOLO 17
(Alienazione dei beni patrimoniali)
1. Il Direttore generale può provvedere, previa comunicazione alla struttura competente, nel caso di beni immobili, all’alienazione dei beni patrimoniali disponibili, in conformità a quanto previsto dai commi 2 e 3, se di importo inferiore a euro 100.000, e previa autorizzazione della Giunta regionale, se di importo superiore.
2. L’alienazione è effettuata, di norma, mediante procedura aperta ovvero mediante procedura ristretta, quando in relazione alle caratteristiche del bene è individuabile un ristretto numero di soggetti interessati.
3. E’ ammesso il ricorso alla procedura negoziata nei seguenti casi:
a) quando le procedure aperte o ristrette siano andate deserte;
b) quando ricorrano circostanze eccezionali di estrema urgenza, adeguatamente motivate;
c) quando la scelta del contraente sia determinata da oggettive ragioni di interesse pubblico, che individuano un soggetto pubblico o privato, avente scopi istituzionali di pubblico interesse, quale possibile utilizzatore del bene di cui si tratta.
CAPO V
CONTRATTI
ARTICOLO 18
(Forniture di beni e servizi)
1. Agli appalti di servizi e forniture affidati dall’Azienda USL si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE).
2. Ai sensi dell’articolo 125 del d.lgs. 163/2006, l’Azienda USL definisce mediante regolamento adottato dal Direttore generale le modalità per l’acquisizione di beni e di servizi in economia, sulla base dei seguenti principi:
a) programmazione pluriennale e annuale delle principali acquisizioni di beni e di servizi;
b) coerenza dei programmi di acquisto con il bilancio preventivo e i budget di centro di responsabilità;
c) trasparenza e massima tutela della concorrenza, in quanto strumentali al perseguimento dei fini istituzionali secondo i principi di cui all’articolo 1, comma 2, del d.lgs. 502/1992, con la definizione di criteri per l’affidamento che prevedano adeguate valutazioni sia mediante confronti concorrenziali sia mediante adeguate e documentate indagini di mercato;
d) definizione delle procedure di acquisizione per tipologie di contratto.
3. L’attività negoziale dell’Azienda USL deve ispirarsi ai principi di cui al comma 2 e svolgersi secondo lealtà e correttezza.
4. Per l’acquisizione di beni e di servizi in economia, l’attività negoziale è avviata con l’invio della lettera d’invito da parte dei soggetti individuati, quali responsabili del procedimento, dal regolamento di cui al comma 2, contenente:
a) l’oggetto della prestazione e il valore di stima della stessa;
b) i termini per la ricezione dell’offerta;
c) i criteri per la scelta del contraente;
d) le eventuali garanzie, le caratteristiche tecniche, la qualità e le modalità di esecuzione;
e) le modalità di pagamento;
f) la facoltà per l’Azienda USL, in caso di inadempimento, di risolvere il contratto e di provvedere all’esecuzione a spese dell’aggiudicatario;
g) ogni altra indicazione ritenuta necessaria.
5. L’Azienda USL invita a contrattare i soggetti individuati, in misura non inferiore a cinque ove la situazione di mercato lo consenta e fatta salva la possibilità di affidamento diretto per servizi e forniture di importo inferiore a 20.000 euro, garantendo condizioni paritarie, con indicazione dei vincoli che l’Azienda si assume e delle facoltà che la stessa si riserva, a fronte di un’eventuale offerta, nella fase della successiva negoziazione, compresa la facoltà di non addivenire alla conclusione del contratto.
6. La scelta del contraente, sulla base delle offerte pervenute, è effettuata dal soggetto competente ad impegnare l’Azienda USL, individuato dal regolamento di cui al comma 2, che provvede a negoziare le migliori condizioni di fornitura, individuando l’offerta più vantaggiosa, in relazione agli aspetti economici e agli altri elementi contrattuali indicati nella lettera di invito, e alla stipulazione del contratto. E’ assicurato il ricorso alla valutazione multidisciplinare, in relazione alle caratteristiche del bene o servizio da acquisire e al suo utilizzo.
7. Il regolamento di cui al comma 2 disciplina le modalità di stipulazione del contratto da parte del soggetto competente, prevedendo anche l’eventuale decisione di non addivenire alla stipulazione del contratto, che deve essere comunque adeguatamente motivata. Tale regolamento può, inoltre, prevedere la possibilità di negoziare le migliori condizioni e concludere il relativo contratto anche in presenza di un’unica offerta, previa verifica di mercato, risultante da specifica relazione, che accerti la congruità delle condizioni economiche proposte.
8. Qualora in una categoria di beni e di servizi non siano individuati operatori economici in numero sufficiente a garantire un’effettiva concorrenza, l’Azienda USL provvede a pubblicare la lettera di invito di cui al comma 4 mediante apposita informativa sul proprio sito Internet.
9. L’Azienda USL ha comunque l’obbligo di accertare la sussistenza di convenzioni definite da CONSIP S.p.A., fatta salva la possibilità di non aderire, ai sensi dell’articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (Legge finanziaria 2000), qualora i parametri di prezzo-qualità conseguibili autonomamente siano più favorevoli. A tal fine, l’Azienda USL esperisce procedure di mercato utilizzando il prezzo definito dalle convenzioni CONSIP S.p.A. come base d’asta al ribasso.
10. L’Azienda USL è autorizzata a partecipare ad un osservatorio regionale di controllo dei prezzi di beni e servizi sanitari di cui all’articolo 6, comma 2, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), ad utilizzare i dati ivi contenuti al fine dell’obbligatoria attestazione di congruità da riportarsi in ogni atto di acquisto e ad attivare forme di accreditamento dei fornitori.
11. L’Azienda USL è autorizzata ad avvalersi di centrali di committenza ai sensi dell’articolo 33 del d.lgs. 163/2006 e a stipulare accordi con altri enti del Servizio sanitario nazionale (SSN), al fine di razionalizzare la spesa e di ottimizzare le procedure di scelta dei contraenti, in conformità alle disposizioni vigenti.
ARTICOLO 19
(Appalti e concessione di lavori)
1. Agli appalti e alle concessioni di lavori affidati dall’Azienda USL si applicano le disposizioni regionali vigenti in materia, ivi comprese quelle afferenti l’esecuzione in economia di lavori mediante amministrazione diretta o cottimo fiduciario.
2. I piani di fattibilità, i progetti e la direzione lavori per la costruzione di opere pubbliche sanitarie possono essere affidati anche alle strutture tecniche dipendenti dall’Azienda USL.
CAPO VI
CONTABILITA’
ARTICOLO 20
(Contabilità economico-patrimoniale)
1. L’Azienda USL adotta la contabilità economico-patrimoniale, con lo scopo di determinare il risultato economico d’esercizio e il patrimonio di funzionamento.
2. La contabilità economico-patrimoniale rileva i valori relativi ai costi, ai ricavi e ai proventi imputabili alla competenza economica dell’esercizio e i connessi valori che misurano la consistenza e le variazioni degli elementi attivi e passivi del patrimonio.
ARTICOLO 21
(Piano dei conti)
1. I valori relativi ai costi, ai ricavi, ai proventi e ai componenti patrimoniali sono classificati in conti. Ogni conto deve raggruppare elementi omogenei in grado di rendere significative le singole classi di valori.
L’insieme dei conti costituisce il piano dei conti.
2. Allo scopo di agevolare la diretta imputazione dei valori rilevati dalla contabilità economico-patrimoniale alle fondamentali strutture dell’Azienda USL, il piano dei conti è articolato in conti unici, sezionali e riepilogativi.
3. Il piano dei conti è formulato sulla base di uno schema rispondente alla normativa vigente in materia e da ulteriori esigenze conoscitive dell’Azienda USL.
ARTICOLO 22
(Scritture contabili obbligatorie)
1. L’Azienda USL deve tenere le seguenti scritture obbligatorie:
a) libro giornale;
b) libro degli inventari;
c) libro delle deliberazioni del Direttore generale;
d) libro delle adunanze e dei verbali del Collegio sindacale.
2. Con riguardo ai criteri e alle modalità di tenuta e di conservazione delle scritture obbligatorie di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 2214 a 2220 del codice civile.
ARTICOLO 23
(Contabilità analitica)
1. L’Azienda USL applica la contabilità analitica con lo scopo di attuare, attraverso operazioni di classificazione, localizzazione e imputazione, raggruppamenti di valori economici articolati sulla base delle caratteristiche dei processi produttivi ed erogativi.
2. La contabilità analitica elabora i valori relativi ai costi di produzione e di erogazione, ai ricavi, ai proventi, ai prezzi interni con riferimento a oggetti individuati di rilevazione. Gli oggetti di rilevazione sono rappresentati:
a) dai centri di responsabilità;
b) da eventuali centri di costo presenti nel centro di responsabilità;
c) da beni, servizi e prestazioni destinati all’utenza esterna o da impiegare internamente all’Azienda USL.
3. I dati di base contabili ed extracontabili per l’alimentazione della contabilità analitica sono tratti dal sistema informativo dell’Azienda USL e in particolare dalla contabilità economico-patrimoniale.
ARTICOLO 24
(Contabilità di magazzino)
1. Nell’ambito della contabilità analitica, l’Azienda USL istituisce un’apposita contabilità di magazzino mediante idonee rilevazioni che indicano distintamente, per categorie omogenee di beni, le quantità esistenti all’inizio dell’esercizio, i carichi e gli scarichi e la giacenza al termine di ogni mese.
CAPO VII
BILANCIO DI ESERCIZIO
ARTICOLO 25
(Bilancio di esercizio)
1. Il bilancio di esercizio rappresenta il risultato economico, nonché la situazione patrimoniale e finanziaria dell’Azienda USL.
2. Il bilancio di esercizio è deliberato dal Direttore generale entro il 31 maggio dell’anno successivo a quello a cui si riferisce ed è immediatamente trasmesso al Collegio sindacale. Il bilancio d’esercizio è poi inviato, entro dieci giorni dalla sua adozione, alla struttura competente, corredato della relazione sulla gestione e della relazione del Collegio sindacale, ai fini del controllo previsto dall’articolo 44 della l.r. 5/2000. Nello stesso termine, il bilancio di esercizio è trasmesso al Consiglio permanente degli enti locali.
ARTICOLO 26
(Principi e criteri di redazione del bilancio di esercizio)
1. Nella redazione del bilancio di esercizio devono essere osservati i seguenti principi:
a) la valutazione delle poste deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell’attività aziendale;
b) deve tenersi conto dei ricavi, dei proventi e dei costi di competenza dell’esercizio, indipendentemente dalla data dell’incasso o del pagamento;
c) deve tenersi conto dei rischi e delle perdite di competenza dell’esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura.
2. La modificazione dei criteri di valutazione da un esercizio all’altro è consentita solo in casi eccezionali. La nota integrativa motiva la deroga e ne indica l’influenza sulla rappresentazione del risultato economico e della situazione patrimoniale e finanziaria.
ARTICOLO 27
(Criteri di ammortamento)
1. Il costo delle immobilizzazioni, materiali e immateriali, strumentali all’esercizio dell’attività, la cui utilizzazione è limitata nel tempo, deve essere sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in relazione con la residua possibilità di utilizzazione.
2. Le quote di ammortamento sono calcolate applicando al costo dei beni i coefficienti base stabiliti dal decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988 (Coefficienti di ammortamento del costo dei beni materiali strumentali impiegati nell’esercizio di attività commerciali, arti e professioni), per categorie di beni omogenei, avuto riguardo al normale periodo di deterioramento e consumo. Eventuali deroghe a tale criterio di calcolo devono essere giustificate analiticamente nella nota integrativa e devono formare oggetto di un punto specifico della relazione del Collegio sindacale al bilancio di esercizio.
ARTICOLO 28
(Struttura del bilancio di esercizio)
1. Il bilancio di esercizio è costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa.
2. Lo stato patrimoniale rappresenta le attività, le passività e il patrimonio netto esistente alla chiusura dell’esercizio.
3. Il conto economico rappresenta gli elementi positivi e negativi del reddito che incidono sul risultato economico d’esercizio, evidenziando tale risultato.
4. Per ogni posta dello stato patrimoniale e del conto economico, le risultanze devono essere comparate con quella del bilancio economico preventivo e con quella corrispondente dell’esercizio precedente. Se le poste non sono comparabili, quelle relative all’esercizio precedente devono essere adattate. La non comparabilità e l’adattamento o l’impossibilità di adattamento devono essere segnalati e commentati nella nota integrativa.
5. La nota integrativa deve essere redatta in conformità all’articolo 2427 del codice civile.
ARTICOLO 29
(Relazione sulla gestione)
1. Il bilancio di esercizio deve essere corredato di una relazione del Direttore generale sulla situazione dell’Azienda USL, sull’andamento della gestione nel suo complesso e distintamente per gli aggregati fondamentali, con particolare riguardo ai costi, ai ricavi, ai proventi e agli investimenti.
2. La relazione sulla gestione deve inoltre indicare:
a) le motivazioni dei principali scostamenti rispetto al bilancio economico preventivo;
b) una sintesi dei risultati della gestione, in termini di analisi dei costi, dei rendimenti e dei risultati per livelli di assistenza.
3. Nel caso in cui il bilancio dimostri una perdita di esercizio, nella relazione sulla gestione deve essere data separata evidenza all’analisi delle specifiche cause del risultato negativo.
ARTICOLO 30
(Risultati economici di esercizio)
1. L’eventuale risultato economico positivo di esercizio costituisce il fondo di riserva. Il fondo di riserva è destinato, previa autorizzazione della Giunta regionale, in via prioritaria ai rinnovi e agli adeguamenti contrattuali del personale dipendente e convenzionato, ad investimenti in conto capitale o ad individuati progetti per il recupero di efficienza; altre destinazioni sono ammesse solo in via subordinata e quando non alterino le condizioni prospettiche di equilibrio della gestione.
2. Nel caso di perdita, il Direttore generale deve formulare, in accompagnamento al bilancio di esercizio, una separata proposta che indichi le modalità di copertura della perdita e le azioni per il riequilibrio della situazione economica. La proposta è accompagnata dalle osservazioni del Collegio sindacale e forma oggetto di deliberazione del Direttore generale.
3. Alla perdita di esercizio si fa fronte utilizzando prioritariamente fondi di riserva eventualmente disponibili. Qualora l’importo dei fondi di riserva non risultasse sufficiente per la copertura della perdita, alla stessa si fa fronte o attraverso l’alienazione di beni appartenenti al patrimonio disponibile ovvero mediante specifici interventi del Direttore generale sulle modalità di organizzazione e di funzionamento dell’Azienda USL, tesi a garantire economie di gestione.
ARTICOLO 31
(Pubblicità del bilancio di esercizio)
1. Il bilancio di esercizio, completo della relazione sulla gestione e della relazione del Collegio sindacale, è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.
CAPO VIII
CONTROLLO DI GESTIONE
ARTICOLO 32
(Controllo di gestione)
1. Al fine di valutare l’efficacia, l’efficienza e l’economicità dell’azione amministrativa, l’Azienda USL adotta il metodo del controllo di gestione.
2. Gli elementi del controllo di gestione sono la struttura organizzativa, la struttura tecnico-contabile e il sistema di pianificazione, di programmazione e di controllo.
ARTICOLO 33
(Struttura organizzativa del controllo di gestione)
1. La struttura organizzativa del controllo di gestione è costituita dalla struttura aziendale preposta al supporto del processo di pianificazione, di programmazione e di controllo e dalle strutture aziendali preposte alle principali aree organizzative dell’Azienda USL di cui all’articolo 26 della l.r. 5/2000.
2. I centri di responsabilità corrispondono alle strutture aziendali alle quali sono assegnate, mediante la metodica di budget, le risorse necessarie per lo svolgimento di specifiche attività volte all’ottenimento di individuati risultati.
3. Ad una struttura aziendale è attribuita la qualificazione di centro di responsabilità quando risponde alle seguenti caratteristiche:
a) omogeneità delle attività svolte;
b) rilevanza in valore assoluto delle risorse impiegate;
c) presenza di un responsabile di gestione e di risultato.
4. L’insieme dei centri di responsabilità costituisce il piano dei centri di responsabilità.
ARTICOLO 34
(Struttura tecnico-contabile del controllo di gestione)
1. La struttura tecnico-contabile del controllo di gestione è costituita dall’insieme organizzato degli strumenti informativi che consentono la raccolta, l’analisi e la diffusione delle informazioni per lo svolgimento del processo di pianificazione, programmazione e controllo, nonché dalle risorse umane impegnate in detta attività.
2. La struttura tecnico-contabile del controllo di gestione si avvale dei documenti di pianificazione aziendale, regionale e statale per l’individuazione delle iniziative funzionali alla strategia aziendale; essa si avvale, inoltre, dei dati e delle informazioni derivanti dalla contabilità economico-patrimoniale, dalla contabilità analitica, dalla metodica di budget e da ogni ulteriore informazione derivabile dal sistema informativo dell’Azienda USL, per la rilevazione analitica degli scostamenti. La rilevazione analitica degli scostamenti avviene per confronto periodico tra dati di budget e dati consuntivi con riguardo ai volumi delle risorse complessivamente assorbite, ai singoli fattori operativi impiegati e ai risultati ottenuti.
ARTICOLO 35
(Sistema di pianificazione, di programmazione e di controllo)
1. Il sistema di pianificazione, di programmazione e di controllo è attivato dal Direttore generale che provvede mediante apposite deliberazioni:
a) ad emanare il piano strategico aziendale, da cui derivano i piani operativi annuali che concorrono alla formazione del PAL e del documento di programmazione;
b) ad individuare il piano dei centri di responsabilità economica e il responsabile di ciascun centro;
c) a definire la struttura degli strumenti per la raccolta e l’elaborazione delle informazioni;
d) a disciplinare le fasi del processo di controllo, individuando i soggetti che devono partecipare a ciascuna di esse.
2. La struttura organizzativa del controllo di gestione è preposta al governo del processo di controllo di gestione e a tal fine:
a) supporta la direzione strategica aziendale nella redazione del piano strategico aziendale e dei piani di programmazione annuali;
b) raccoglie i dati di gestione utilizzando la struttura tecnico-contabile del controllo di gestione;
c) analizza i dati di gestione attraverso elaborazioni e indicatori atti a valutare la significatività degli scostamenti, l’efficienza nell’impiego delle risorse e la produttività dei fattori operativi impiegati;
d) redige periodici rapporti di gestione sullo stato di avanzamento del budget e il rapporto di gestione annuale finale, da trasmettere alla Giunta regionale unitamente al bilancio di esercizio.
CAPO IX
COLLEGIO SINDACALE
ARTICOLO 36
(Funzioni del Collegio sindacale)
1. Al Collegio sindacale spettano le funzioni di:
a) vigilanza sulla regolarità amministrativa e contabile;
b) vigilanza sulla gestione economica, finanziaria e patrimoniale;
c) esame e valutazione del bilancio di esercizio.
ARTICOLO 37
(Vigilanza sulla regolarità amministrativa e contabile)
1. Il Collegio sindacale esercita la vigilanza sulla regolarità amministrativa e contabile mediante verifiche infrannuali:
a) dell’applicazione delle disposizioni di carattere tecnico-contabile della presente legge;
b) della regolare tenuta dei libri;
c) dell’affidabilità, della compiutezza e della correttezza delle procedure e delle scritture contabili;
d) degli adempimenti relativi agli obblighi fiscali;
e) della regolarità formale degli atti di alta amministrazione.
2. Il Collegio sindacale deve inoltre accertare, almeno ogni trimestre, la consistenza di cassa e verificare la regolarità delle operazioni dei servizi di cassa interna.
3. Qualora per l’attività di verifica il Collegio sindacale utilizzi indagini a campione, lo stesso deve adottare idonei criteri al fine di assicurare significatività alle analisi compiute e comunque di garantire la rotazione delle poste analizzate. La descrizione dei criteri adottati deve risultare dal libro delle adunanze e dei verbali del Collegio sindacale.
ARTICOLO 38
(Vigilanza sulla gestione economica, finanziaria e patrimoniale)
1. Il Collegio sindacale esercita la vigilanza sulla gestione economica, finanziaria e patrimoniale e in particolare:
a) formula al Direttore generale un parere preventivo sui progetti di bilancio pluriennale di previsione, di bilancio economico preventivo, di bilancio d’esercizio nonché sulle revisioni del bilancio di previsione. Il Collegio sindacale può richiedere informazioni utili alla verifica della fondatezza delle previsioni contenute nei bilanci di previsione e nei documenti di budget. Il Collegio sindacale redige, inoltre, proprie relazioni sul bilancio pluriennale di previsione, sul bilancio economico preventivo e sul bilancio d’esercizio. Tali relazioni sono trasmesse alla Giunta regionale negli stessi termini stabiliti per la trasmissione dei documenti ai quali si riferiscono;
b) svolge i compiti previsti nell’ambito del controllo periodico e della revisione del budget di cui all’articolo 10.
ARTICOLO 39
(Esame e valutazione del bilancio di esercizio)
1. Il Collegio sindacale, con riferimento al bilancio di esercizio, deve esaminare e valutare in apposita relazione:
a) l’andamento della gestione nel suo complesso e i risultati conseguiti nell’esercizio, anche in rapporto allo stato di avanzamento del budget;
b) l’affidabilità, la compiutezza e la correttezza nella tenuta della contabilità e la corrispondenza fra i dati del bilancio e le risultanze delle scritture contabili;
c) la coerenza e la corrispondenza dei contenuti del bilancio di esercizio ai principi e alle disposizioni contabili previste dalla presente legge e dal codice civile.
ARTICOLO 40
(Espletamento delle funzioni e dei compiti del Collegio sindacale)
1. I sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.
2. Il Collegio sindacale può chiedere notizie al Direttore generale sull’andamento delle operazioni e su determinati atti di gestione. Qualora il Collegio sindacale rilevi l’esistenza di un potenziale disavanzo su base annua, ha l’obbligo di segnalarlo al Direttore generale.
3. Tutti i documenti e gli atti che devono essere sottoposti al Collegio sindacale per l’espressione di pareri e per la redazione delle relazioni previste dalla presente legge devono essere formalmente trasmessi dal Direttore generale al Collegio stesso nel più breve tempo possibile.
4. Gli accertamenti eseguiti devono risultare sul libro delle adunanze e dei verbali del Collegio sindacale.
5. Qualora, nell’ambito dell’espletamento delle proprie funzioni e dei propri compiti, il Collegio sindacale venga a conoscenza dell’esistenza di gravi irregolarità nella gestione, ha l’obbligo di darne immediata comunicazione al Direttore generale e alla struttura competente.
6. L’Azienda USL pone a disposizione del Collegio sindacale un luogo idoneo per la custodia della documentazione inerente alle funzioni svolte dal Collegio stesso.
CAPO X
DISPOSIZIONI FINALI
ARTICOLO 41
(Adempimenti iniziali del Direttore generale)
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Direttore generale adotta, con propria deliberazione, il progetto per la realizzazione del nuovo assetto programmatorio e del controllo di gestione dell’Azienda USL.
2. Il progetto di cui al comma 1 deve contenere la precisa indicazione degli operatori coinvolti, delle azioni da compiere, delle risorse poste a disposizione e dei tempi previsti per il conseguimento dell’obiettivo. Il progetto è trasmesso entro dieci giorni alla struttura competente, unitamente al parere del Collegio sindacale, per l’approvazione da parte della Giunta regionale.
ARTICOLO 42
(Abrogazioni)
1. Sono abrogati:
a) la legge regionale 16 luglio 1996, n. 19;
b) l’articolo 23 della legge regionale 28 aprile 2003, n. 13.
Formula Finale:
La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta.
Aosta, 7 dicembre 2009.
Il Presidente
ROLLANDIN