NORMATIVA
Normativa regionale - Valle d'Aosta
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Legge regionale 7 dicembre 2009, n. 44
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Istituzione del gruppo europeo di cooperazione territoriale Euroregione Alpi Mediterraneo-Eurorégion Alpes Méditérranée (GECT ALPMED).
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Il Consiglio regionale ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga la seguente legge
ARTICOLO 1 (Oggetto e finalità)
1. La Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, unitamente alle Regioni Piemonte, Liguria, Provence-Alpes-Côte d’Azur e Rhône-Alpes, favorisce una strategia congiunta di sviluppo economico e sociale e di promozione comune nei confronti delle istituzioni europee, al fine di rafforzare i legami economici, sociali e culturali tra le rispettive popolazioni. 2. In conformità al regolamento (CE) n. 1082/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo a un gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT) e ai principi della normativa statale vigente in materia, la Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste e le altre Regioni di cui al comma 1 istituiscono uno strumento di cooperazione a livello comunitario, denominato gruppo europeo di cooperazione territoriale Euroregione Alpi Mediterraneo-Eurorégion Alpes Méditérranée (GECT ALPMED), per facilitare la cooperazione dei suoi membri, al fine del rafforzamento della coesione economica, sociale e territoriale.
ARTICOLO 2 (Costituzione del GECT ALPMED)
1. Per le finalità di cui alla presente legge, il Presidente della Regione è autorizzato a stipulare una convenzione e ad approvare il relativo statuto, conformi ai contenuti di cui all’allegato A, con i soggetti di cui all’articolo 1, comma 1, volti, in particolare, a garantire il corretto funzionamento del GECT ALPMED, definendone le funzioni, le competenze e le modalità di funzionamento. 2. Per realizzare i propri obiettivi il GECT ALPMED svolge i seguenti compiti: a) promozione, definizione e attuazione di progetti di cooperazione territoriale; b) promozione degli interessi dell’Euroregione Alpi Mediterraneo presso gli Stati e le istituzioni europee; c) ricerca e gestione di risorse finanziarie disponibili; d) adesione ad organismi, associazioni e reti conformi agli obiettivi di cooperazione territoriale del GECT ALPMED; e) gestione di programmi operativi nell’ambito della cooperazione territoriale europea; f) avvio di ogni altra azione di cooperazione per il rafforzamento della coesione economica, sociale e territoriale.
ARTICOLO 3 (Natura giuridica e sede)
1. Il GECT ALPMED è dotato di personalità giuridica, ha sede sociale in Francia ed è disciplinato dal regolamento (CE) n. 1082/2006 e, in subordine, dalle disposizioni della convenzione e dello statuto e dal diritto francese. 2. Il GECT ALPMED dispone di un ufficio di rappresentanza a Bruxelles. 3. Al fine del funzionamento del GECT ALPMED, le Regioni di cui all’articolo 1, comma 1, partecipano in misura uguale al finanziamento del GECT.
ARTICOLO 4 (Convenzione e statuto)
1. Il GECT ALPMED è dotato di una convenzione e di uno statuto approvati all’unanimità dai suoi membri. 2. La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, è autorizzata ad apportare le modificazioni alla convenzione o allo statuto che dovessero rendersi necessarie a conclusione delle procedure statali di approvazione della partecipazione al GECT ALPMED, previste dall’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1082/2006 e dall’articolo 6 della presente legge, nonché le eventuali successive modificazioni approvate dai membri secondo la procedura di cui al medesimo articolo 4 del regolamento (CE) n. 1082/2006.
ARTICOLO 5 (Disposizioni finanziarie)
1. L’onere complessivo derivante dall’applicazione dell’articolo 3 della presente legge è determinato in annui euro 50.000 a decorrere dall’anno 2010. 2. Con riferimento al bilancio della Regione per il triennio 2009/2011, l’onere di cui al comma 1 trova copertura nello stato di previsione della spesa nell’obiettivo programmatico 2.2.2.17 (Programmi cofinanziati) e al finanziamento si provvede mediante l’utilizzo per pari importi degli stanziamenti iscritti nell’obiettivo programmatico 3.1. (Fondi globali), al capitolo 69000 (Fondo globale per il finanziamento di spese correnti), a valere sull’accantonamento previsto al punto B.2.1 (Riforma dell’organizzazione turistica regionale) dell’allegato n. 1 al bilancio stesso. 3. Con riferimento al bilancio di previsione per il triennio 2010/2012, l’onere di cui al comma 1 trova copertura nello stato di previsione della spesa nell’unità previsionale di base 1.11.9.12. (Altre spese correnti a sostegno dei programmi comunitari) e al finanziamento si provvede mediante l’utilizzo delle risorse iscritte nell’unità previsionale di base 1.16.2.10 (Fondo globale di parte corrente) a valere sull’apposito accantonamento previsto al punto E.1. (Istituzione del gruppo europeo di cooperazione territoriale - GECT) del medesimo bilancio. 4. Per l’applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell’assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.
ARTICOLO 6 (Disposizione finale)
1. La conclusione delle procedure statali di approvazione previste dal regolamento (CE) n. 1082/2006 è condizione per la partecipazione della Regione al GECT ALPMED.
ARTICOLO 7 (Dichiarazione di urgenza)
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d’Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
Formula Finale: È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta. Aosta, 7 dicembre 2009. Il Presidente ROLLANDIN
Progetti di Convenzione e Statuto
Convenzione
Articolo 1 Denominazione È costituito il GECT denominato “Eurorégion Alpes Méditerranée – Euroregione Alpi Mediterraneo (GECT ALPMED)”, di seguito denominato GECT ALPMED, in applicazione del Regolamento (CE) n. 1082/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 .Articolo 2 Lista dei membri Sono membri del GECT ALPMED: o la Regione Liguria, o la Regione Piemonte, o la Regione Provenza-Alpi-Costa Azzurra, o la Regione Rhône-Alpes, o la Regione Autonoma della Valle d’Aosta. Articolo 3 Sede Il GECT ALPMED ha sede in Francia, a Nizza (Alpes-maritimes). Articolo 4 Ufficio di rappresentanza Il GECT ALPMED dispone di un ufficio di rappresentanza a Bruxelles. Articolo 5 Territorio Il territorio all’interno del quale il GECT ALPMED può espletare i suoi compiti corrisponde al territorio dei suoi membri. Articolo 6 Natura e obiettivi §1 Il GECT ALPMED è uno strumento dotato di personalità giuridica costituito per facilitare la cooperazione transfrontaliera, transnazionale e interregionale dei suoi membri, per il rafforzamento della coesione di cui al paragrafo 2, articolo 1 del reg. (CE) n. 1082/2006. Gli obiettivi del GECT ALPMED rientrano tra quelli previsti, per l’obiettivo ‘cooperazione territoriale europea’, dai regolamenti comunitari relativi alla politica di coesione. §2 Il GECT ALPMED persegue, in particolare, i seguenti obiettivi: 1) rafforzare i legami economici, sociali e culturali tra le rispettive popolazioni; 1) agire a favore dello sviluppo del territorio dell’Euroregione Alpi Mediterraneo, accordando un’attenzione particolare ai seguenti ambiti di cooperazione: o sviluppo economico e occupazione,o innovazione e ricerca,o ambiente, sviluppo sostenibile, prevenzione dei rischi naturali,o accessibilità e trasporti, o turismo e cultura, o educazione e formazione; 3) favorire una maggiore concertazione nella partecipazione comune ai programmi di cooperazione territoriale europea ed agli altri programmi tematici dell’Unione europea, per la realizzazione delle azioni dell’Euroregione; 4) rappresentare gli interessi dell’Euroregione Alpi Mediterraneo presso le istituzioni comunitarie e nazionali. Articolo 7 Compiti Per raggiungere i suoi obiettivi, il GECT ALPMED attua i seguenti compiti: 1) concezione, definizione e attuazione di progetti di cooperazione territoriale nei settori comuni di competenza dei suoi membri, con o senza il contributo finanziario comunitario; 2) promozione degli interessi dell’Euroregione presso gli Stati e le Istituzioni europee; 3) ricerca e gestione di risorse finanziarie disponibili per la realizzazione dei suoi obiettivi; 4) adesione ad organismi, associazioni e reti conformi agli obiettivi di cooperazione territoriale del GECT ALPMED, nel rispetto del diritto interno che lo disciplina e del diritto interno di ciascuno dei suoi membri; 5) gestione di programmi operativi nell’ambito della cooperazione territoriale europea, nel rispetto delle condizioni stabilite dal diritto comunitario, dal diritto interno che lo disciplina e dal diritto interno di ciascuno dei suoi membri. Il GECT ALPMED, inoltre, può avviare ogni altra azione finalizzata alla promozione della cooperazione territoriale per il rafforzamento della coesione economica, sociale e territoriale, nel rispetto degli impegni internazionali degli Stati italiano e francese. Articolo 8 Durata Il GECT ALPMED ha una durata predeterminata di 15 anni, con facoltà di proroga tacita per ulteriori periodi di pari durata. Articolo 9 Diritto applicabile all’interpretazione e all’applicazione della Convenzione Il diritto applicabile è il diritto francese, ai sensi dell’art. 8.2 e) del Regolamento (CE) n. 1082/2006. Articolo 10 Riconoscimento reciproco §1 Come stabilito dall’articolo 6 del Regolamento (CE) n. 1082/2006, il controllo sulla gestione da parte del GECT ALPMED dei fondi pubblici è garantito dalle autorità competenti dello Stato membro in cui il GECT ALPMED ha la propria sede, che vi provvedono con le modalità indicate al medesimo articolo 6. §2 Lo Stato membro in cui il GECT ALPMED ha la propria sede designa l’autorità competente all’esercizio di tale funzione, prima di approvare la partecipazione al GECT ALPMED, come stabilito dall’art. 4 del Regolamento (CE) n. 1082/2006. Articolo 11 Procedura di modifica della Convenzione Articolo 11.1 Regola generale §1 La Convenzione viene modificata su accordo unanime dei cinque rappresentanti dei membri componenti l’Assemblea del GECT ALPMED. §2 Il Regolamento (CE) n. 1082/2006 prevede che ogni modifica della Convenzione debba essere approvata dagli Stati membri. Articolo 11.2 Ammissione di un membro §1 L’Assemblea decide circa l’ammissione di nuovi membri su accordo unanime dei cinque rappresentanti dei membri componenti l’Assemblea del GECT ALPMED. §2 Per l’ammissione di un membro si procede con richiesta scritta indirizzata al Presidente del GECT ALPMED tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. §3 L’Assemblea modifica la Convenzione e lo Statuto, tenendo conto dell’ammissione del nuovo membro, come previsto dal Regolamento (CE) n. 1082/2006. Articolo 11.3 Recesso di un membro §1 Il membro che intende recedere dal GECT ALPMED: o può farlo soltanto al termine di un esercizio finanziario, o deve informare il Comitato di pilotaggio 6 mesi prima della fine dell’esercizio in corso, tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. §2 I membri che hanno esercitato il recesso dal GECT ALPMED sono responsabili delle azioni derivanti da attività del GECT ALPMED realizzate quando ne erano membri, ai sensi dell’articolo 12.2 del Regolamento (CE) n. 1082/2006. §3 Il membro che receda dal GECT ALPMED è tenuto a ripianare i debiti riguardanti i propri impegni finanziari precedenti, all’interno del finanziamento del GECT ALPMED stesso. §4 L’Assemblea modifica la Convenzione e lo Statuto tenendo conto del recesso, come previsto dal Regolamento (CE) n. 1082/2006. Articolo 12 Controversie Le controversie risultanti dall’applicazione della presente Convenzione sono di competenza del tribunale amministrativo del luogo in cui il GECT ALPMED ha la propria sede. Articolo 13 Estinzione §1 Il GECT ALPMED viene estinto con decisione unanime dei cinque rappresentanti dei membri componenti l’Assemblea del GECT ALPMED stesso. §2 Per quanto riguarda la liquidazione, il GECT ALPMED è sottoposto alla legislazione dello Stato membro in cui ha sede, ai sensi dell’articolo 12 del Regolamento (CE) n. 1082/2006. §3 Il GECT ALPMED di diritto francese può essere estinto tramite decreto motivato approvato dal Consiglio dei ministri e pubblicato nella Gazzetta ufficiale, come previsto dal codice generale delle collettività territoriali. §4 Il provvedimento di estinzione stabilisce le condizioni di liquidazione nel rispetto del codice generale delle collettività territoriali.
Statuto
Articoli da 1 a 13 = articoli della Convenzione Articolo 14 Lingue §1 Le lingue di lavoro del GECT ALPMED sono l’italiano e il francese. §2 Tutti gli atti e i documenti ufficiali del GECT ALPMED sono redatti in francese e in italiano. Articolo 15 Diritto applicabile al funzionamento del GECT ALPMED Come stabilito dall’articolo 2 del Regolamento (ce) n. 1082/2006, il GECT ALPMED è disciplinato da: a) il Regolamento (CE) n. 1082/2006; b) ove il Regolamento sopra citato lo autorizzi espressamente, le disposizioni della Convenzione e del presente Statuto; c) per le questioni che non sono disciplinate dal regolamento sopra citato o che lo sono soltanto in parte, le norme dello Stato francese e in particolare le disposizioni del Titolo II del Libro VII della quinta parte del codice generale delle collettività territoriali che non siano in contrasto con i regolamenti comunitari. Articolo 16 Organi §1 Come stabilito dall’articolo 10 paragrafo 1 del Regolamento (CE) n. 1082/2006, il GECT ALPMED dispone almeno degli organi seguenti: a) una assemblea costituita dai rappresentanti dei suoi membri, b) un direttore, che rappresenta il GECT ALPMED e agisce per nome e conto di questo. §2 Il GECT ALPMED dispone degli organi seguenti: a) l’ Assemblea, costituita dai rappresentanti dei suoi membri, b) il Presidente, che esercita le funzioni di direttore ai sensi dell’articolo 10.1 b) del Regolamento (CE)n. 1082/2006; c) il Comitato di pilotaggio. Articolo 17 Assemblea L’Assemblea è l’organo deliberante del GECT ALPMED. Articolo 17.1 Composizione §1 L’Assemblea è costituita dai rappresentanti dei membri del GECT ALPMED, come stabilito dall’articolo 10.1 a) del Regolamento (CE) n. 1082/2006. §1 Ogni membro è rappresentato dal suo Presidente. §2 Ogni membro designa un supplente del Presidente nel rispetto del suo diritto interno. §3 In caso di impedimento del Presidente, ogni membro è rappresentato dal supplente del Presidente. §4 Ogni rappresentante dispone di un voto. Articolo 17.2 Procedure decisionali §1 In prima convocazione, l’Assemblea può deliberare soltanto in presenza dei rappresentanti dei suoi cinque membri. §2 In seconda convocazione, l’Assemblea può deliberare soltanto in presenza di almeno tre dei cinque rappresentanti dei suoi membri, di cui almeno il rappresentante di un membro francese e di un membro italiano. §3 La previsione di cui al punto precedente non si applica nei sei casi seguenti, in cui l’Assemblea può deliberare unicamente in presenza dei rappresentanti dei suoi cinque membri: 1) modifica della Convenzione o dello Statuto; 2) prestiti; 3) estinzione del GECT ALPMED; 4) fissazione della quota del contributo finanziario dei membri; 5) adozione del bilancio annuale; 6) deliberazione sul conto amministrativo e sul bilancio contabile. §4 Le decisioni sono prese all’unanimità dei rappresentanti dei membri presenti. §5 L’Assemblea delibera validamente solo sulle questioni poste all’ordine del giorno. Articolo 17.3 Competenze §1 L’Assemblea: 1) stabilisce le linee di intervento prioritarie necessarie alla definizione del programma di lavoro annuale che dovrà in seguito essere preparato dal segretario esecutivo; 2) adotta il programma di lavoro annuale preparato dal segretario esecutivo; 3) fissa la quota del contributo finanziario dei membri, conformemente all’articolo 17.2 del presente Statuto; 4) adotta il bilancio annuale, conformemente all’articolo 11.1 del Regolamento (CE) n. 1082/2006 ed alle disposizioni del codice generale delle collettività territoriali; 5) delibera sul conto amministrativo e sul bilancio contabile presentato ogni anno dal Presidente, conformemente all’articolo 17.2 del presente statuto; 6) designa il Presidente e il Vice Presidente, scelti tra i suoi membri in conformità alle disposizioni dell’articolo 18.1 del presente statuto; 7) prende le decisioni necessarie al funzionamento del GECT ALPMED, escluse le competenze del Presidente; 8) designa l’organismo indipendente di audit esterno. §1 Se necessario, l’Assemblea: 1) convalida il profilo professionale del segretario esecutivo e decide circa la scelta e la revoca del segretario esecutivo; 2) convalida gli altri profili professionali e la scelta del personale, su proposta del segretario esecutivo, a partire dalla sua nomina in ruolo; 3) convalida l’organigramma, in cui è garantita la rappresentanza dei due Stati membri; 4) approva le convenzioni ed i contratti che stipula il GECT ALPMED ed autorizza il Presidente del GECT ALPMED a firmare queste convenzioni e contratti; 5) può demandare al Presidente la firma delle convenzioni e dei contratti stipulati dal GECT ALPMED il cui importo è inferiore a 90 000 euro al netto delle tasse; 6) delibera in ordine alla modifica della Convenzione e dello Statuto conformemente all’articolo 17.2 del presente Statuto; 7) adotta e modifica il regolamento interno; 8) approva il ricorso al prestito e le modalità di rimborso, conformemente all’articolo 17.2 del presente Statuto, ed autorizza il Presidente a firmare il prestito; 9) nomina una commissione di gara conformemente all’articolo 28 del presente Statuto; 10) nomina una commissione per la selezione del personale in cui sia garantita la rappresentanza dei due Stati membri; 1) definisce le modalità di associazione a titolo consultivo delle seguenti categorie: o gli enti locali e gli organismi transfrontalieri, o i rappresentanti della società civile; 2) organizza una o più riunioni tematiche dei Vicepresidenti delle regioni francesi e degli Assessori delle regioni italiane; 3) può demandare al Presidente la rappresentanza del GECT ALPMED in giudizio nel rispetto delle condizioni che questa determina; 11) delibera in ordine all’estinzione del GECT ALPMED conformemente all’articolo 17.2 del presente Statuto. Articolo 17.4 Riunioni dell’Assemblea §1 Il numero delle riunioni annuali è fissato a un minimo di due. §2 L’Assemblea è convocata dal Presidente oppure su richiesta di almeno tre membri, di cui almeno il rappresentante di un membro francese e di un membro italiano. Articolo 18 Presidente e Vice Presidente Articolo 18.1 Designazione §1 Il Presidente ed il Vice Presidente del GECT ALPMED sono designati tra i rappresentanti dei membri dell’Assemblea del GECT ALPMED per un mandato di 6 mesi. §2 La presidenza è esercitata a turno tra tutte le regioni. §3 Il Vice Presidente fa le veci del Presidente in caso di impedimento. §4 Alla conclusione del suo mandato, il Vice Presidente diventa Presidente del GECT ALPMED. §5 L’Assemblea procede alla designazione di un nuovo Vice presidente. §6 In caso di defezione del Presidente del GECT ALPMED, egli è sostituito dal Vice Presidente del GECT ALPMED fino a nuova elezione del Presidente della regione che garantisce la presidenza del GECT ALPMED. Articolo 18.2 Competenze §1 Il Presidente esercita le funzioni di direttore ai sensi dell’articolo 10. 1 b) del Regolamento (CE) n. 1082/2006: rappresenta il GECT ALPMED ed agisce a nome e per conto di questo. §2 Di sua iniziativa, il Presidente: 1) propone il luogo di svolgimento delle riunioni dell’Assemblea; 2) prepara le riunioni dell’Assemblea e stabilisce in particolare l’ordine del giorno dell’Assemblea; 3) convoca i rappresentanti dei membri alle riunioni dell’Assemblea; 4) presiede l’Assemblea del GECT ALPMED; 5) presenta all’Assemblea il bilancio, il programma di lavoro, il conto amministrativo e il rapporto annuale che accompagna il conto amministrativo; 6) firma i verbali delle riunioni dell’Assemblea; 7) è l’ordinatore delle spese e prescrive l’esecuzione delle entrate del GECT ALPMED; 8) se necessario, organizza una o più riunioni tematiche dei Vicepresidenti delle regioni francesi e degli Assessori delle regioni italiane. Articolo 19 Comitato di pilotaggio §1 Il Comitato di pilotaggio è composto da un rappresentante tecnico per ogni Regione aderente. §2 Il Comitato di pilotaggio assiste l’Assemblea nell’attuazione degli obiettivi e delle missioni del GECT ALPMED di cui agli articoli 6 e 7 della Convenzione e del presente Statuto. Articolo 20 Segretario esecutivo §1 Il segretario esecutivo assicura il funzionamento del GECT ALPMED. §2 Il segretario esecutivo dirige il personale del GECT ALPMED e partecipa al suo reclutamento conformemente alle disposizioni dell’articolo 21 del presente Statuto e in conformità con la scelta dell’Assemblea. §3 Il segretario esecutivo prepara il programma di lavoro annuale sulla base delle linee di intervento prioritarie stabilite dall’Assemblea. §4 Il segretario esecutivo assiste il Presidente nell’esercizio delle sue funzioni. §5 Il Presidente può demandare una parte delle sue funzioni al segretario esecutivo nel rispetto del diritto interno che regola il GECT ALPMED. §6 Il segretario esecutivo rende conto della propria attività al Presidente. §7 La delega termina con il mandato del Presidente. Articolo 21 Personale §1 Il GECT ALPMED può impiegare direttamente del personale, avvalersi della messa a disposizione o del distacco in conformità con quanto disposto dal regime dei “syndicats mixtes” regolati dagli articoli L5721-1 e seguenti del codice generale delle collettività territoriali e secondo le leggi italiane relative. §1 La commissione per la selezione del personale attuata dall’Assemblea, come stabilito dall’articolo 17.2 10) del presente Statuto, è incaricata di valutare le candidature da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea. Articolo 22 Risorse del GECT ALPMED Le risorse del GECT ALPMED sono costituite da: 1) i contributi annuali versati dai membri, stabiliti dall’Assemblea; 2) gli aiuti e le sovvenzioni pubbliche nazionali o europee accordati al GECT ALPMED; 3) i lasciti e le donazioni; 4) i prestiti; 5) qualsiasi altra entrata conforme al diritto interno che si applica al GECT ALPMED. Articolo 23 Modalità di partecipazione finanziaria dei membri §1 Ogni membro finanzia il GECT ALPMED. §2 Il contributo annuale dei membri si basa sul principio di uguaglianza tra le cinque Regioni. §3 Il contributo di ciascun membro è fissato nella misura di un quinto del bilancio annuale. §4 I membri iscrivono nei loro bilanci l’importo necessario a coprire il contributo annuale. §5 Ciascun contributo è versato in una soluzione. §6 In caso di ammissione o recesso nel corso dell’anno civile, il contributo annuale verrà considerato dovuto per tutto l’anno. Articolo 24 Prestiti §1 Il GECT ALPMED può ricorrere al prestito nel rispetto delle disposizioni applicabili a ciascun membro circa le relative condizioni di ricorso al prestito. §2 L’Assemblea approva il ricorso al prestito e le modalità di rimborso, all’unanimità dei cinque rappresentanti dei membri componenti l’Assemblea del GECT ALPMED. Articolo 25 Norme applicabili in materia di bilancio e contabilità §1 Il GECT ALPMED adotta un bilancio annuale, sottoposto all’approvazione dell’Assemblea, che comporta, in particolare, un foglio relativo al funzionamento e, ove necessario, un foglio operativo in conformità con le disposizioni di cui all’articolo 11. 1 del Regolamento (CE) n. 1082/2006. §2 In conformità alle disposizioni di cui all’articolo 11. 2 del Regolamento (CE). 1082/2006, la stesura dei conti del GECT ALPMED e del rapporto annuale che li accompagna, così come il controllo e la pubblicazione di tali conti, sono regolati dalle leggi dello Stato membro in cui il GECT ALPMED ha la propria sede. §3 La contabilità è tenuta secondo le regole della contabilità pubblica francese. §4 I documenti di bilancio sono trasmessi alle Regioni italiane facenti parte del GECT ALPMED, nel rispetto di una presentazione conforme alle regole contabili dei due Paesi. §5 Sono applicabili al GECT ALPMED le disposizioni dei capitoli II e VII del titolo uno del libro VI della prima parte del codice generale delle collettività territoriali relative al controllo del bilancio e al contabile pubblico. §6 Le funzioni di contabile del GECT ALPMED sono esercitate dal tesoriere designato dal decreto prefettizio di costituzione del GECT ALPMED. Articolo 26 Responsabilità dei membri §1 I membri sono responsabili dei debiti del GECT ALPMED di qualsiasi natura essi siano, quando le risorse del GECT ALPMED stesso sono insufficienti a onorare gli impegni, come previsto dall’articolo 12.2 del Regolamento (CE) n. 1082/2006. §2 La quota di ciascun membro è fissata proporzionalmente al suo contributo. Articolo 27 Appalti pubblici Relativamente agli appalti pubblici, il GECT ALPMED applica il codice francese. Articolo 28 Commissione di gara L’Assemblea nomina una commissione di gara come previsto all’articolo 22 dell’Accordo sugli appalti pubblici francese, in cui è garantita la rappresentanza dei due Stati membri. Articolo 29 Procedura di modifica dello Statuto §1 La Convenzione è modificata in seguito a decisione assunta all’unanimità dei cinque rappresentanti dei membri componenti l’Assemblea del GECT ALPMED. §1 Il Regolamento (CE) n. 1082/2006 prevede che qualsiasi modifica sostanziale dello statuto debba essere approvata dagli Stati membri. §2 Le modifiche sostanziali dello Statuto sono quelle che comportano, direttamente o indirettamente, una modifica della Convenzione. Articolo 30 Controversie Le controversie risultanti dall’applicazione del presente Statuto sono di competenza del tribunale amministrativo del luogo in cui il GECT ALPMED ha la sua sede. Articolo 14 Lingue §1 Le lingue di lavoro del GECT ALPMED sono l’italiano e il francese. §2 Tutti gli atti e i documenti ufficiali del GECT ALPMED sono redatti in francese e in italiano. Articolo 15 Diritto applicabile al funzionamento del GECT ALPMED Come stabilito dall’articolo 2 del Regolamento (ce) n. 1082/2006, il GECT ALPMED è disciplinato da: a) il Regolamento (CE) n. 1082/2006; b) ove il Regolamento sopra citato lo autorizzi espressamente, le disposizioni della Convenzione e del presente Statuto; c) per le questioni che non sono disciplinate dal regolamento sopra citato o che lo sono soltanto in parte, le norme dello Stato francese e in particolare le disposizioni del Titolo II del Libro VII della quinta parte del codice generale delle collettività territoriali che non siano in contrasto con i regolamenti comunitari. Articolo 16 Organi §1 Come stabilito dall’articolo 10 paragrafo 1 del Regolamento (CE) n. 1082/2006, il GECT ALPMED dispone almeno degli organi seguenti: a) una assemblea costituita dai rappresentanti dei suoi membri, b) un direttore, che rappresenta il GECT ALPMED e agisce per nome e conto di questo. §2 Il GECT ALPMED dispone degli organi seguenti: a) l’ Assemblea, costituita dai rappresentanti dei suoi membri, b) il Presidente, che esercita le funzioni di direttore ai sensi dell’articolo 10.1 b) del Regolamento (CE)n. 1082/2006; c) il Comitato di pilotaggio. Articolo 17 Assemblea L’Assemblea è l’organo deliberante del GECT ALPMED. Articolo 17.1 Composizione §1 L’Assemblea è costituita dai rappresentanti dei membri del GECT ALPMED, come stabilito dall’articolo 10.1 a) del Regolamento (CE) n. 1082/2006. §1 Ogni membro è rappresentato dal suo Presidente. §2 Ogni membro designa un supplente del Presidente nel rispetto del suo diritto interno. §3 In caso di impedimento del Presidente, ogni membro è rappresentato dal supplente del Presidente. §4 Ogni rappresentante dispone di un voto. Articolo 17.2 Procedure decisionali §1 In prima convocazione, l’Assemblea può deliberare soltanto in presenza dei rappresentanti dei suoi cinque membri. §2 In seconda convocazione, l’Assemblea può deliberare soltanto in presenza di almeno tre dei cinque rappresentanti dei suoi membri, di cui almeno il rappresentante di un membro francese e di un membro italiano. §3 La previsione di cui al punto precedente non si applica nei sei casi seguenti, in cui l’Assemblea può deliberare unicamente in presenza dei rappresentanti dei suoi cinque membri: 1) modifica della Convenzione o dello Statuto; 2) prestiti; 3) estinzione del GECT ALPMED; 4) fissazione della quota del contributo finanziario dei membri; 5) adozione del bilancio annuale; 6) deliberazione sul conto amministrativo e sul bilancio contabile. §4 Le decisioni sono prese all’unanimità dei rappresentanti dei membri presenti. §5 L’Assemblea delibera validamente solo sulle questioni poste all’ordine del giorno. Articolo 17.3 Competenze §1 L’Assemblea: 1) stabilisce le linee di intervento prioritarie necessarie alla definizione del programma di lavoro annuale che dovrà in seguito essere preparato dal segretario esecutivo; 2) adotta il programma di lavoro annuale preparato dal segretario esecutivo; 3) fissa la quota del contributo finanziario dei membri, conformemente all’articolo 17.2 del presente Statuto; 4) adotta il bilancio annuale, conformemente all’articolo 11.1 del Regolamento (CE) n. 1082/2006 ed alle disposizioni del codice generale delle collettività territoriali; 5) delibera sul conto amministrativo e sul bilancio contabile presentato ogni anno dal Presidente, conformemente all’articolo 17.2 del presente statuto; 6) designa il Presidente e il Vice Presidente, scelti tra i suoi membri in conformità alle disposizioni dell’articolo 18.1 del presente statuto; 7) prende le decisioni necessarie al funzionamento del GECT ALPMED, escluse le competenze del Presidente; 8) designa l’organismo indipendente di audit esterno. §1 Se necessario, l’Assemblea: 1) convalida il profilo professionale del segretario esecutivo e decide circa la scelta e la revoca del segretario esecutivo; 2) convalida gli altri profili professionali e la scelta del personale, su proposta del segretario esecutivo, a partire dalla sua nomina in ruolo; 3) convalida l’organigramma, in cui è garantita la rappresentanza dei due Stati membri; 4) approva le convenzioni ed i contratti che stipula il GECT ALPMED ed autorizza il Presidente del GECT ALPMED a firmare queste convenzioni e contratti; 5) può demandare al Presidente la firma delle convenzioni e dei contratti stipulati dal GECT ALPMED il cui importo è inferiore a 90 000 euro al netto delle tasse; 6) delibera in ordine alla modifica della Convenzione e dello Statuto conformemente all’articolo 17.2 del presente Statuto; 7) adotta e modifica il regolamento interno; 8) approva il ricorso al prestito e le modalità di rimborso, conformemente all’articolo 17.2 del presente Statuto, ed autorizza il Presidente a firmare il prestito; 9) nomina una commissione di gara conformemente all’articolo 28 del presente Statuto; 10) nomina una commissione per la selezione del personale in cui sia garantita la rappresentanza dei due Stati membri; 1) definisce le modalità di associazione a titolo consultivo delle seguenti categorie: o gli enti locali e gli organismi transfrontalieri, o i rappresentanti della società civile; 2) organizza una o più riunioni tematiche dei Vicepresidenti delle regioni francesi e degli Assessori delle regioni italiane; 3) può demandare al Presidente la rappresentanza del GECT ALPMED in giudizio nel rispetto delle condizioni che questa determina; 11) delibera in ordine all’estinzione del GECT ALPMED conformemente all’articolo 17.2 del presente Statuto. Articolo 17.4 Riunioni dell’Assemblea §1 Il numero delle riunioni annuali è fissato a un minimo di due. §2 L’Assemblea è convocata dal Presidente oppure su richiesta di almeno tre membri, di cui almeno il rappresentante di un membro francese e di un membro italiano. Articolo 18 Presidente e Vice Presidente Articolo 18.1 Designazione §1 Il Presidente ed il Vice Presidente del GECT ALPMED sono designati tra i rappresentanti dei membri dell’Assemblea del GECT ALPMED per un mandato di 6 mesi. §2 La presidenza è esercitata a turno tra tutte le regioni. §3 Il Vice Presidente fa le veci del Presidente in caso di impedimento. §4 Alla conclusione del suo mandato, il Vice Presidente diventa Presidente del GECT ALPMED. §5 L’Assemblea procede alla designazione di un nuovo Vice presidente. §6 In caso di defezione del Presidente del GECT ALPMED, egli è sostituito dal Vice Presidente del GECT ALPMED fino a nuova elezione del Presidente della regione che garantisce la presidenza del GECT ALPMED. Articolo 18.2 Competenze §1 Il Presidente esercita le funzioni di direttore ai sensi dell’articolo 10. 1 b) del Regolamento (CE) n. 1082/2006: rappresenta il GECT ALPMED ed agisce a nome e per conto di questo. §2 Di sua iniziativa, il Presidente: 1) propone il luogo di svolgimento delle riunioni dell’Assemblea; 2) prepara le riunioni dell’Assemblea e stabilisce in particolare l’ordine del giorno dell’Assemblea; 3) convoca i rappresentanti dei membri alle riunioni dell’Assemblea; 4) presiede l’Assemblea del GECT ALPMED; 5) presenta all’Assemblea il bilancio, il programma di lavoro, il conto amministrativo e il rapporto annuale che accompagna il conto amministrativo; 6) firma i verbali delle riunioni dell’Assemblea; 7) è l’ordinatore delle spese e prescrive l’esecuzione delle entrate del GECT ALPMED; 8) se necessario, organizza una o più riunioni tematiche dei Vicepresidenti delle regioni francesi e degli Assessori delle regioni italiane. Articolo 19 Comitato di pilotaggio §1 Il Comitato di pilotaggio è composto da un rappresentante tecnico per ogni Regione aderente. §2 Il Comitato di pilotaggio assiste l’Assemblea nell’attuazione degli obiettivi e delle missioni del GECT ALPMED di cui agli articoli 6 e 7 della Convenzione e del presente Statuto. Articolo 20 Segretario esecutivo §1 Il segretario esecutivo assicura il funzionamento del GECT ALPMED. §2 Il segretario esecutivo dirige il personale del GECT ALPMED e partecipa al suo reclutamento conformemente alle disposizioni dell’articolo 21 del presente Statuto e in conformità con la scelta dell’Assemblea. §3 Il segretario esecutivo prepara il programma di lavoro annuale sulla base delle linee di intervento prioritarie stabilite dall’Assemblea. §4 Il segretario esecutivo assiste il Presidente nell’esercizio delle sue funzioni. §5 Il Presidente può demandare una parte delle sue funzioni al segretario esecutivo nel rispetto del diritto interno che regola il GECT ALPMED. §6 Il segretario esecutivo rende conto della propria attività al Presidente. §7 La delega termina con il mandato del Presidente. Articolo 21 Personale §1 Il GECT ALPMED può impiegare direttamente del personale, avvalersi della messa a disposizione o del distacco in conformità con quanto disposto dal regime dei “syndicats mixtes” regolati dagli articoli L5721-1 e seguenti del codice generale delle collettività territoriali e secondo le leggi italiane relative. §1 La commissione per la selezione del personale attuata dall’Assemblea, come stabilito dall’articolo 17.2 10) del presente Statuto, è incaricata di valutare le candidature da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea. Articolo 22 Risorse del GECT ALPMED Le risorse del GECT ALPMED sono costituite da: 1) i contributi annuali versati dai membri, stabiliti dall’Assemblea; 2) gli aiuti e le sovvenzioni pubbliche nazionali o europee accordati al GECT ALPMED; 3) i lasciti e le donazioni; 4) i prestiti; 5) qualsiasi altra entrata conforme al diritto interno che si applica al GECT ALPMED. Articolo 23 Modalità di partecipazione finanziaria dei membri §1 Ogni membro finanzia il GECT ALPMED. §2 Il contributo annuale dei membri si basa sul principio di uguaglianza tra le cinque Regioni. §3 Il contributo di ciascun membro è fissato nella misura di un quinto del bilancio annuale. §4 I membri iscrivono nei loro bilanci l’importo necessario a coprire il contributo annuale. §5 Ciascun contributo è versato in una soluzione. §6 In caso di ammissione o recesso nel corso dell’anno civile, il contributo annuale verrà considerato dovuto per tutto l’anno. Articolo 24 Prestiti §1 Il GECT ALPMED può ricorrere al prestito nel rispetto delle disposizioni applicabili a ciascun membro circa le relative condizioni di ricorso al prestito. §2 L’Assemblea approva il ricorso al prestito e le modalità di rimborso, all’unanimità dei cinque rappresentanti dei membri componenti l’Assemblea del GECT ALPMED. Articolo 25 Norme applicabili in materia di bilancio e contabilità §1 Il GECT ALPMED adotta un bilancio annuale, sottoposto all’approvazione dell’Assemblea, che comporta, in particolare, un foglio relativo al funzionamento e, ove necessario, un foglio operativo in conformità con le disposizioni di cui all’articolo 11. 1 del Regolamento (CE) n. 1082/2006. §2 In conformità alle disposizioni di cui all’articolo 11. 2 del Regolamento (CE). 1082/2006, la stesura dei conti del GECT ALPMED e del rapporto annuale che li accompagna, così come il controllo e la pubblicazione di tali conti, sono regolati dalle leggi dello Stato membro in cui il GECT ALPMED ha la propria sede. §3 La contabilità è tenuta secondo le regole della contabilità pubblica francese. §4 I documenti di bilancio sono trasmessi alle Regioni italiane facenti parte del GECT ALPMED, nel rispetto di una presentazione conforme alle regole contabili dei due Paesi. §5 Sono applicabili al GECT ALPMED le disposizioni dei capitoli II e VII del titolo uno del libro VI della prima parte del codice generale delle collettività territoriali relative al controllo del bilancio e al contabile pubblico. §6 Le funzioni di contabile del GECT ALPMED sono esercitate dal tesoriere designato dal decreto prefettizio di costituzione del GECT ALPMED. Articolo 26 Responsabilità dei membri §1 I membri sono responsabili dei debiti del GECT ALPMED di qualsiasi natura essi siano, quando le risorse del GECT ALPMED stesso sono insufficienti a onorare gli impegni, come previsto dall’articolo 12.2 del Regolamento (CE) n. 1082/2006. §2 La quota di ciascun membro è fissata proporzionalmente al suo contributo. Articolo 27 Appalti pubblici Relativamente agli appalti pubblici, il GECT ALPMED applica il codice francese. Articolo 28 Commissione di gara L’Assemblea nomina una commissione di gara come previsto all’articolo 22 dell’Accordo sugli appalti pubblici francese, in cui è garantita la rappresentanza dei due Stati membri. Articolo 29 Procedura di modifica dello Statuto §1 La Convenzione è modificata in seguito a decisione assunta all’unanimità dei cinque rappresentanti dei membri componenti l’Assemblea del GECT ALPMED. §1 Il Regolamento (CE) n. 1082/2006 prevede che qualsiasi modifica sostanziale dello statuto debba essere approvata dagli Stati membri. §2 Le modifiche sostanziali dello Statuto sono quelle che comportano, direttamente o indirettamente, una modifica della Convenzione. Articolo 30 Controversie Le controversie risultanti dall’applicazione del presente Statuto sono di competenza del tribunale amministrativo del luogo in cui il GECT ALPMED ha la sua sede.
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